Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1357.
(Atti di disposizione in pendenza della condizione).
Chi ha un diritto subordinato a condizione sospensiva o risolutiva puo' disporne in pendenza di questa; ma gli effetti di ogni atto di disposizione sono subordinati alla stessa condizione.
(Atti di disposizione in pendenza della condizione).
Chi ha un diritto subordinato a condizione sospensiva o risolutiva puo' disporne in pendenza di questa; ma gli effetti di ogni atto di disposizione sono subordinati alla stessa condizione.
Commentari • 25
- 1. commento e spiegazione sempliceChiarastella Gabbanelli · https://www.lexplain.it/diritto/ · 25 dicembre 2023 · 305.04504
L'articolo 1357 del Codice Civile, […] Titolo II – Dei contratti in generale, Capo III – Della condizione del contratto. All'art. 1357 c.c. viene stabilito che chi ha un diritto subordinato a condizione sospensiva o risolutiva può disporne in pendenza di questa; […] il commento e la spiegazione semplice. Art. 1357 c.c.: testo aggiornato Ecco il testo aggiornato dell'art. 1357 del Codice Civile: " Art. 1357. […] ma gli effetti di ogni atto di disposizione sono subordinati alla stessa condizione". Art. 1357 c.c.: significato All'art. 1357 del Codice civile viene stabilito che chi ha un diritto subordinato a condizione sospensiva o risolutiva può disporne durante la pendenza della stessa; […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 330
- 1. Trib. Potenza, sentenza 30/10/2023, n. 1374Provvedimento: […] assume di aver atteso inutilmente le richieste di pagamento e comunicazioni al fine di poter proseguire il rapporto mediante il pagamento del dovuto, essendosi resa immediatamente disponibile al pagamento secondo il rientro concordato e, pertanto, ritiene di nulla dovere a titolo di spese e interessi poiché nessuna colpa avrebbe in relazione a un mancato pagamento del dovuto. L'opponente lamenta, inoltre, l'illegittima segnalazione nonché la violazione dei principi generali di buona fede e correttezza ex art. 1357 c.c.. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 16.10.2014 si è costituita in giudizio la opposta contestando i fatti esposti Controparte_5Leggi di più...
- mora del creditore·
- liberazione coattiva del debitore·
- offerta reale·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- art. 1357 c.c.·
- buona fede e correttezza·
- prova del credito·
- art. 1208 c.c.·
- contratto di finanziamento·
- art. 1210 c.c.