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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 30/06/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 883/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione I Civile
Composta dai Magistrati:
Dott. RICCARDO BAUDINELLI Presidente
Dott. STEFANO TARANTOLA Consigliere
Dott. ROBERTA DI MAGGIO Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello promossa da:
, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Parte_1
Massimo Lovese, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata
è elettivamente domiciliata, Email_1
APPELLANTE contro
, rappresentato e difeso, per mandato ina atti, Controparte_1 dall'avv. Maurizio Mattioli, presso il cui studio in Imperia, V. Bonfante
10, è elettivamente domiciliato,
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Piaccia alla Corte di Appello Ecc.ma, contrariis rejectis, in riforma della sentenza n. 494/2022 del Tribunale di Imperia (r.g. 375/2018), previa, se ritenuto, rinnovazione della CTU svolta in primo grado per i motivi evidenziati nell'atto di appello e volta ad appurare anche la realizzabilità e/o utilizzabilità e/o idoneità della progettazione ai vigenti strumenti urbanistici nonché l'i- CP_1 nosservanza di prescrizioni e pareri vincolanti degli Enti preposti, in via principale accogliere il presente Appello per i motivi esposti e conseguentemente rigettare le domande tutte avversarie;
in via riconvenzionale accogliere la già spiegata do- manda riconvenzionale e conseguentemente condannare l'arch. al ri- CP_1 sarcimento dei danni cagionati alla sig.ra , così come specificati in atti, Pt_1
1 nella somma complessiva di € 50.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giusti- zia e determinanda in corso di causa. Oltre alla rivalutazione ed agli interessi. In subordine nella denegata e non creduta ipotesi del mancato accoglimento della domanda principale ridurre i compensi in proporzione alla reale utilitas conseguita dall'appellante. Con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte Appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita respingere inte- gralmente l'atto di appello in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto con- fermare integralmente il contenuto della sentenza n. 494/2022 emessa dal Tribu- nale di Imperia. Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
L'arch. evocava in giudizio chiedendone la con- CP_1 Parte_1 danna al pagamento dell'importo di € 38.850,08 preteso a titolo di compensi per l'attività professionale prestata nel suo interesse riguardante la progetta- zione di un piano particolareggiato in località Armanna di Imperia.
L'attore allegava di avere depositato istanza in data 21/7/2011; che a segui- to del parere contrario emesso il 5/10/2011 dalla Commissione Locale per il
Paesaggio, in data 12/3/2012 era stata trasmessa al una nuova so- CP_2 luzione tecnica che, opportunamente integrata, aveva ottenuto parere favo- revole, subordinato al rispetto di condizioni, comunicato il 13/8/2012, cui aveva fatto seguito il parere negativo della Soprintendenza per i Beni Archi- tettonici e Paesaggistici della Liguria ed anche quelli dei competenti Uffici del Comune di Imperia.
Depositata, in data 16/7/2015, una nuova istanza di autorizzazione ambien- tale e una lettera esplicativa, la Commissione Paesaggistica Locale aveva convocato l'attore per un'audizione nel corso della quale si era dichiarata di- sponibile ad esaminare una nuova soluzione progettuale, che tenesse conto dei pareri e dei chiarimenti forniti nel corso dell'incontro.
Richiesto alla convenuta se intendesse proseguire la pratica previo ade- guamento alle predette indicazioni e non avendo ricevuto riscontro, l'attore aveva chiesto al proprio legale di comunicare che, in caso di inerzia e man- cato riscontro, il mandato professionale sarebbe cessato e, per tale eve- nienza, aveva predisposto e trasmesso un prospetto di parcella, per onorari maturati e spese sostenute, di euro 38.850,08 già compresi gli accessori,
2 ma al netto degli acconti ricevuti, mentre la convenuta, tramite legale, aveva fatto sapere di non essere disponibile al pagamento di qualsiasi somma.
si costituiva in giudizio contestando le pretese attoree ed alle- Pt_1 gando di essere stata nel 2011 contattato dal geom. che Persona_1 si era dichiarato interessato all'acquisto del terreno e del relativo piano parti- colareggiato e che al figlio del predetto geom. , l'architetto attore, CP_1 era stato dato l'incarico relativo alla richiesta di autorizzazione paesaggisti- ca, che non aveva avuto esito negativo.
Nel 2015 tal aveva manifestato interesse per un progetto con- CP_3 cordato con l'arch. sui medesimi terreni e la convenuta, su insi- CP_1 stenza dei , aveva conferito nuovo incarico al professionista per il CP_3 rilascio delle necessarie autorizzazioni paesistiche, contestualmente stipu- lando un preliminare di compravendita con clausola risolutiva per l'ipotesi in cui, entro un anno dalla stipula, il progetto non fosse stato approvato, con obbligo per la promittente venditrice di restituire la caparra di € 25.000,00.
non aveva integrato la pratica come richiesto dalla Commissione CP_1 in data 13 ottobre 2015, senza comunicarlo a e aveva ridepositato Pt_1 la medesima istanza di autorizzazione depositata a luglio 2015, sicché il 13 gennaio 2016 il Comune di Imperia aveva segnalato che la nuova soluzione non differiva in nulla da quella precedente.
aveva chiesto la restituzione della caparra e spiegava CP_3 Pt_1 pertanto domanda riconvenzionale per € 50.000,00 (€ 25.000,00 per la mancata vendita, € 9.000,00 per acconti spese corrisposti a e € CP_1
16.000,00 in via equitativa per la perdita di altre occasioni di vendita e per gli oneri, anche fiscali, derivanti dal perdurante protrarsi del possesso del terre- no).
All'esito di istruttoria orale e CTU, con sentenza n. 494 del 22 agosto 2022 il Tribunale di Imperia così statuiva:
“Il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, definitivamente pro- nunciando, respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione, per le ragioni indicate in motivazione:
1) in accoglimento della domanda dell'attore, dichiara tenuta e condannata la convenuta all'immediato pagamento, a favore dell'Arch. Parte_1
, della somma di euro 27.367,44 oltre interessi legali Controparte_1 dall'11/10/2017 fino al saldo;
2) respinge la domanda riconvenzionale pro- posta dalla convenuta;
Parte_1
3 3) pone a carico di parte convenuta e a favore dell'attore le spese di lite, in misura pari a compensi in complessivi 3.972,00 euro, nonché esborsi antici- pati euro 555,53 oltre spese generali 15%, Cap ed Iva come per legge;
compensi del C.T.U. definitivamente a carico di parte convenuta.”.
In estrema sintesi, il Tribunale riteneva:
- che fosse documentalmente provato il conferimento di incarico da a per la progettazione di un piano particolareggia- Pt_1 CP_1 to in località Armanna di Imperia, posto che la convenuta aveva mo- strato di ben conoscere l'iter della pratica edilizia e le allegazioni di- fensive volte a contestare l'affidamento dell'incarico e all'asserire di essere stata tenuta all'oscuro delle interlocuzioni tra l'attore e gli uffici di e Sovrintendenza non avevano fondamento;
CP_2
- che i testi escussi non potevano ritenersi attendibili perché, pur non dovendosi tenere conto esclusivamente dei rapporti di parentela
( era il padre dell'attore, e Persona_1 Controparte_4 erano rispettivamente figlia e genero della convenuta), Persona_2 avevano reso dichiarazioni contrassegnate da assoluta vaghezza
( ), ovvero provenienti da chi aveva prestato assi- Persona_1 stenza legale alla convenuta o riferenti circostanza de re- CP_4 Per_ lato ( );
- che l'attore avesse assolto al proprio onere probatorio, avendo la convenuta sottoscritto le comunicazioni di cui alle produzioni 6 e 16, atti che dovevano necessariamente essere stati preceduti da contrat- to verbale di conferimento di incarico di progettazione;
- che non esistendo un preventivo scritto occorresse determinare il compenso ex artt. 1176, 121 e 2236 cc;
- che le conclusioni raggiunte dalla CTU licenziata allo scopo di de- terminare il compenso e valutare i danni eventualmente imputabili all'attore fossero soltanto in parte condivisibili, non potendosi l'attore considerare inadempiente rispetto al mandato professionale ricevuto ed essendo addebitabile solamente all'inerzia della convenuta la de- cisione di non proseguire l'iter della pratica edilizia;
- che nel caso di specie il progetto non era inutilizzabile, stante la dichiarata disponibilità della Soprintendenza ad assentire la realizza- zione di due fabbricati disposti su due piani (doc. 12), onde non era configurabile un radicale inadempimento all'obbligazione di risultato;
4 - che, contrariamente a quanto opinato dal CTU, ai fini di quantifica- re il compenso dovuto all'attore occorreva considerare il costo pre- sunto di costruzione delle opere progettate, pari ad € 750.915,00 in ragione delle superfici del progetto iniziale;
- che dall'importo di € 38.850,08 doveva però essere detratto l'importo di € 9.050,00, contestato specificamente da parte convenu- ta e riguardante elaborazioni avvenute successivamente al diniego da parte della Soprintendenza e riferito agli anni 2015 e 2016 sulla base di indicazioni suppostamente inviate dalla convenuta, delle qua- li tuttavia non vi era documentazione scritta;
- che la domanda riconvenzionale della convenuta era infondata in fatto e in diritto poiché dalla scrittura privata 16 giugno 2015 emerge- va che le pattuizioni tra la predetta e erano condizionate Parte_2 ai tempi di approvazione dei progetti edilizi che le parti dichiaravano di conoscere e poiché, per quanto anzi argomentato, era addebitabi- le all'inerzia della convenuta la mancata decisione di proseguire l'iter della pratica edilizia.
Avverso tale decisione interponeva appello , con atto di citazione Pt_1 ritualmente notificato in data 13 ottobre 2022, chiedendo, per i motivi di cui infra, quanto in epigrafe trascritto.
Si costituiva in giudizio , con comparsa di costituzione deposita- CP_1 ta in data 2 dicembre 2022, chiedendo la reiezione del gravame.
Sospesa, con ordinanza 5 aprile 2023, l'esecutività della sentenza di primo grado, la Corte fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 29 mag- gio 2024, incombente poi rinviato al 19 febbraio 2025, stante la necessità di mutare relatore.
A tale udienza, tenutasi a trattazione scritta, i procuratori delle parti precisa- vamo le conclusioni e, con ordinanza 27 febbraio 2025, la Corte tratteneva la controversia a decisione, assegnando i termini di legge per il deposito di scritti conclusivi.
Primo motivo – Omessa e/o errata e/o contraddittoria valutazione della irrealizzabilità di quanto progettato.
Ad avviso dell'appellante, dalla semplice cronistoria della vicenda emergerebbe in maniera incontrovertibile che l'intera progettazione
5 dell'arch. era totalmente inutilizzabile, irrealizzabile e non CP_1 idonea allo scopo.
Gli Enti competenti hanno ripetutamente espresso solo dinieghi e il primo Giudice ha disatteso la costante giurisprudenza in tema di ecce- zione di inadempimento, utilizzando precedenti giurisprudenziali non pertinenti, mentre la Suprema Corte è costante nell'affermare che il progetto non approvato e non realizzabile o non idoneo allo scopo a causa del mancato rispetto della normativa comporta il diritto del committente a evitare il pagamento del compenso (Cass. 1214/2017).
non aveva neppure tentato di proporre una nuova soluzione CP_1 secondo le indicazioni della Commissione del Paesaggio (doc. 22).
Il primo Giudice, prosegue l'appellante, ha fondato la propria decisione sulla dichiarata disponibilità della Commissione a esaminare una nuo- va soluzione progettuale, disponibilità che il CTU ha definito ovvia e che sottintende che le precedenti soluzioni non potevano essere accol- te e che le relative opere non potevano essere realizzate.
Il Tribunale ha in sostanza condannato l'odierna appellante a pagare oltre 27.000,00 euro oltre agli acconti già versati per soluzioni proget- tuali prive di qualsiasi valore perché inattuabili, sulla base del fatto che avrebbe potuto incaricare il professionista di predisporre una Pt_1 nuova progettazione, argomentazione illogica, anche alla luce del fatto che la commissione del paesaggio ha sempre il dovere di esaminare le soluzioni proposte e il ha interesse a incassare gli oneri di CP_2 costruzione.
Ancora, il primo Giudice ha scritto che: “le obbligazioni, siano esse di risultato di mezzi, sono sempre finalizzate a riversare nella sfera giuri- dica del creditore una utilitas oggettivamente apprezzabile”, principio in sé condivisile ma, nel caso di specie, inapplicabile avendo il Tribunale omesso di spiegare quale utilitas avrebbe conseguito , che Pt_1 dall'operato di ha conseguito soltanto danni. CP_1
Secondo motivo – Erronea esclusione della negligenza e degli inadempimenti posti in essere dal professionista.
Il Tribunale, dopo aver esaminato la natura del contratto d'opera intel- lettuale, degli obblighi della responsabilità del professionista, omette poi, ad avviso dell'appellante, di valutare tutti i provvedimenti di dinie- go degli enti preposti, facendo confusione nella successione temporale
6 degli eventi e attribuendo inesistenti responsabilità all'odierna appella- ta.
L'appellante illustra il contenuto degli otto provvedimenti di diniego succedutisi del tempo (su cui vedi anche la tabella alle pagg. 7 e 8 elaborato peritale primo grado), dolendosi che il Giudice di prime cure abbia ravvisato inerzia da parte di , mentre l'unica inerzia era Pt_1 in realtà attribuibile al professionista, del quale il Tribunale ha negato l'evidente negligenza, omettendo di valutare tutti detti dinieghi, traen- do conclusioni non logiche e non giuridicamente corrette e, soprattutto, in contrasto con la giurisprudenza maggioritaria.
A pagina 8 dell'impugnata decisione si legge: “... ne discende che le allegazioni difensive volte a contestare l'affidamento dell'incarico pro- fessionale e ad asserire di essere stata tenuta all'oscuro dell'interlocuzione tra l'attore, in quanto progettista e i competenti uffici del Comune di Imperia della soprintendenza non hanno fondamento.”.
Evidenzia in proposito l'appellante che dagli atti firmati dalla signora
(documenti 12 e16) emergeva un'elezione di domicilio presso Pt_1 lo studio dell'architetto . A seguito di tali elezioni di domicilio, CP_1 le interlocuzioni tra i competenti uffici del di Imperia della so- CP_2 printendenza e furono tutte inviate esclusivamente presso lo Pt_1 studio dell'architetto , che omise qualsivoglia tipo di comuni- CP_1 cazione alla committente e il primo atto con cui venne posta a Pt_1 conoscenza della situazione fu la lettera dell'avv. Fossati all'avv. De
Felice del 9 gennaio 2017 (doc. 37 ). CP_1
aveva già avuto contezza dell'esito disastroso della pratica Pt_1 nell'agosto 2016 attraverso un accesso agli atti e aveva chiesto il ri- sarcimento dei danni tramite l'avv. De Felice (doc. 7).
L'assenza di comunicazioni e le informazioni fuorvianti da parte del professionista sono state anche provate attraverso l'escussione del te- ste Controparte_4
Terzo motivo - Assenza e/o errore di motivazione sull'implicita revoca del mandato professionale.
Il primo Giudice non ha, ad avviso dell'appellante, tenuto conto del fat- to che, alla riunione del 17 novembre 2016 avanti la commissione per il paesaggio, come si rileva dall'esame del relativo verbale (doc. 26) e come evidenziato dal CTU, il progettista si è limitato a esprimere la vo-
7 lontà di ribaltare sui membri della CLP eventuali responsabilità ad esso derivanti da un'azione risarcitoria attivata da . Pt_1
Il rapporto fiduciario era quindi evidentemente stato interrotto da Oreg- gia prima della partecipazione dell'architetto a tale riunione. CP_1
Soltanto un anno dopo, in data 11 ottobre 2017, ha inviato, CP_1 tramite L'avv. Mattioli, una raccomandata dove sostiene di aver fornito alla commissione, durante la riunione del 17 novembre 2016, elementi che avrebbero consentito l'approvazione dei volumi già proposti e do- ve chiede il pagamento di oltre € 38.000,00, ma quanto sostenuto nel- la raccomandata non è vero perché in quella riunione nulla venne ag- giunto.
Quarto motivo - Illogicità della motivazione in punto compenso e carenza di motivazione sulla quantificazione
Il CTU aveva evidenziato l'erroneità dei presupposti in base ai quali aveva quantificato le proprie spettanze. In particolare, il co- CP_1 sto di costruzione andava quantificato in base a quanto effettivamente assentibile pari a circa il 50% dei parametri utilizzati dall'architetto
[...]
. Il CTU aveva altresì apportato un correttivo per gli accertati Per_4 inadempimenti del tecnico e ha comunque commesso un errore nel momento in cui ha fatto riferimento a una assentibilità che era solo fu- tura e incerta.
Il Tribunale, muovendo dal disposto dell'articolo 2233, I comma c.c., ha condannato a pagare l'importo richiesto da , giu- Pt_1 CP_1 stificandolo con la mancata eccezione sul punto da parte della conve- nuta, che tuttavia non era in grado di valutare quale fosse l'effettiva assentibilità e quindi il corretto costo di costruzione
Il Giudice, così argomentando, non ha considerato che la progettazio- ne era inutilizzabile, irrealizzabile e inidonea nella sua interezza e che in ogni caso, qualora il Giudice intenda di discostarsi dalle risultanze della CTU, deve compiere un'analisi critica delle stesse che trovi ri- scontro in un'adeguata motivazione cosa che nel caso che ci occupa non è accaduta.
Il primo Giudice ha affermato che non vi è stata negligenza o errore progettuale ma se ciò fosse vero non vi sarebbero stati tutti provvedi- menti di diniego di cui si è detto e in ogni caso il dovuto, che secondo l'articolo 2233 c.c. deve essere adeguato all'importanza dell'opera, è
8 stato quantificato senza tener conto dell'inutilizzabilità e irrealizzabilità dell'opera, della sua assoluta inutilità e degli errori contenuti nella stessa e dei rilievi del CTU.
I primi quattro motivi, che per ragioni di connessione è opportuno trattare congiuntamente, sono parzialmente fondati nei termini
che seguono.
Ritiene il Collegio che il Tribunale abbia correttamente inquadrato la fattispecie laddove (a pag. 7 della decisione impugnata), dopo avere il- lustrato la differenza tra obbligazioni di mezzi e di risultato anche in punto distribuzione dell'onere probatorio, chiarisce che la responsabili- tà del professionista oscilla fra la disposizione dell'art. 1176 c.c. e quel- la dell'art. 2236 stesso codice sicché: “il professionista è responsabile verso il suo cliente in caso d'incuria e d'ignoranza di disposizioni di legge e in genere nei casi in cui, per negligenza od imperizia, com- promette la soddisfacente conclusione del rapporto professionale;
nel caso, invece, d'interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opi- nabili, deve ritenersi esclusa la responsabilità del professionista stesso nei confronti del suo cliente, a meno di dolo o colpa grave.”.
Condivisibile la decisione impugnata anche nella parte in cui ritiene provato il conferimento dell'incarico di progettazione, desumendolo, in particolare, dalle sottoscrizioni di Oreggia delle Comunicazioni al Co- mune di Imperia 12 marzo 2012 e 16 luglio 2015 (rispettivamente docc. 6 e 16 fascicolo primo grado ), che privano di pregio la CP_1 tesi di essere stata tenuta all'oscuro delle interlocuzioni tra e CP_1 gli Enti preposti all'esame del permesso a costruire di cui si discute.
L'appellante, peraltro, non censura tale argomentazione del primo
Giudice, limitandosi a ribadire quanto dedotto in primo grado circa l'essere ella domiciliata presso lo studio dell'arch. . CP_1
Provato il conferimento di incarico e provato l'espletamento dello stes- so da parte del professionista, il Tribunale ha condivisibilmente ritenuto di dovere fare ricorso, per la determinazione del compenso, al disposto dell'art. 2233 I comma cc., secondo cui, se il compenso non è conve- nuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe, esso
è determinato dal Giudice.
Non appaiono invece persuasive le argomentazioni del Giudice di pri- me cure (e in ciò le doglianze dell'appellante colgono parzialmente nel
9 segno) nella parte in cui (pagg. 10 e 11 dell'impugnata decisione), do- po avere dato atto di avere licenziato CTU volta ad accertare il pregio dell'opera svolta, la determinazione del compenso e la valutazione del- la prestazione professionale ex artt. 1176, 1218 e 2236 c.c., ne ha di- satteso le conclusioni sulla base della considerazione secondo cui nessuna negligenza o errore progettuale potesse essere imputato all'attore e che la convenuta non avesse dato riscontro all'invito del professionista a introdurre nel progetto le varianti richieste per l'approvazione.
Il CTU, infatti, pur avendo evidenziato, quanto ai contenuti della pro- gettazione, che “relativamente agli aspetti formali, si ritiene di poter va- lutare la stessa completa degli elaborati richiesti, tra prima presenta- zione e successive integrazioni, dalla Pubblica Amministrazione” e che
“relativamente al pregio dell'opera, si ritiene di poter valutare la stessa conforme alla normale pratica professionale” (così l'elaborato a pag.
13), aveva però evidenziato (pag. 11 elaborato) che “nonostante ripe- tuti inviti, sia della Soprintendenza, sia della Commissione Locale per il
Paesaggio, il professionista non provveda: - o di sua iniziativa, nell'ambito del proprio ruolo professionale, a introdurre nel progetto le sensibili variazioni richieste per l'approvazione,- o, quanto meno, a comunicare in maniera chiara e incontrovertibile, alla committente la necessità di modificare la proposta progettuale, nel tempo, mantenuta costante, quanto ad intensità edilizio-urbanistica dei volumi e delle su- perfici da realizzare, pena la non assentibilità dell'intervento.”.
A pag. 12 dell'elaborato il CTU aveva inoltre chiarito che “Nel caso in esame, l'elemento dirimente della questione era rappresentato dalla valutazione che la P.A., intesa nel suo complesso, avrebbe inteso esprimere riguardo al vincolo di natura paesaggistica gravante sul ter- reno e, sostanzialmente, esprimibile in termini di intensità del carico edilizio urbanistico (superfici, volumi, numero di piani, ecc.) recato dall'intervento di progetto. L'esame degli atti di causa ha mostrato co- me la valutazione espressa dalla P.A. sia stata sempre costantemente orientata verso la necessità di ridimensionare l'intervento in termini di numero di edifici, superfici e volumi” e che (pag. 13) “Pertanto, rispetto all'impostazione generale delle attività progettuali, si ritiene di poter va- lutare che, se non preliminarmente all'avvio delle attività progettuali,
10 quanto meno dopo la prima richiesta formalmente ricevuta dal CP_5
[... di Imperia, il professionista avrebbe dovuto recepire tale indicazio- ne, al di là di ogni legittimo convincimento legato alla propria formazio- ne, alla propria esperienza ed alla propria competenza professionale, che non è posta in discussione.”.
Secondo il Supremo Collegio (cfr., da ultimo, sez. II, sentenza n.
10914 del 25 aprile 2025) la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato non ha incidenza sul regime di responsabilità ed è piuttosto “la diligenza esigibile nell'adempimento dell'obbligazione inerente all'eser- cizio dell'attività professionale, da valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata ex artt. 1176 II comma c.c., a costituire il para- metro rilevante cui deve essere commisurata la spettanza e la quanti- ficazione del compenso per le prestazioni rese ...”.
Il citato orientamento della giurisprudenza di legittimità conduce a rite- nere condivisibili e a recepire le conclusioni del CTU, laddove, tenuto conto del fatto che sin dalla presentazione del primo progetto, nel lu- glio 2011, la Commissione per il Paesaggio del Comune di Imperia aveva espresso parere contrario all'articolazione del progetto in tre edifici ed era emersa la necessità di un consistente ridimensionamento del progetto, quantifica il corrispettivo dovuto al professionista parame- trandolo a un costo di costruzione pari a € 375.457,50, quantificandolo quindi in complessivi € 16.670,33, da ridursi di un terzo per la negli- genza consistita nel non avere recepito le indicazioni ricevute dalla
Pubblica Amministrazione circa, appunto, il necessario ridimensiona- mento del progetto, e così € 11.113,04 al netto di cassa previdenza e
IVA.
La domanda dell'originario attore deve pertanto essere accolta limita- tamente all'importo imponibile di € 11.113,53, oltre oneri (Cassa pre- videnza 4% = € 444.54, IVA 22% su imponibile € 11.558,04 = €
2.542,77) e così € 14.100,81, detratto l'importo di € 4.000,00 che l'odierna appellante ha provato documentalmente (attraverso la produ- zione di copia degli assegni emessi all'ordine di ) di avere CP_1 versato a titolo di acconto e che è peraltro riconosciuto dal professioni- sta che ne dà atto nella proposta di parcella prodotta come doc. 29.
La decisione di primo grado deve pertanto essere riformata, rico- noscendosi all'originario attore ed odierno appellato la minor
11 somma di € 10.100,81 come sopra determinata, oltre interessi dalla data della domanda (11 ottobre 2017) al saldo.
Ragioni sistematiche impongono poi di anteporre allo scrutinio del quinto motivo di gravame (connesso al settimo e che con es- so verrà esaminato), quello del sesto motivo - Censura all'elaborato peritale
Il CTU, evidenzia l'appellante, ha affermato la completezza degli ela- borati di progetto ma, nelle tabelle pagg. 7 e 8, ha riportato il parere della Soprintendenza che ha espresso il diniego per un errore di pro- gettazione, con necessità di revisionarlo.
Si duole altresì che il CTU non abbia risposto compiutamente Pt_1 al quesito, poiché non ha quantificato i danni imputabili a errori del progettista.
Il CTU è inoltre entrato nel merito di questioni giuridiche affermando (a pag. 16) che non sono dovute le somme oggetto di domanda ricon- venzionale.
La CTU andrebbe pertanto ad avviso dell'appellante rinnovata.
Il motivo è infondato.
Come visto scrutinando i precedenti motivi, la CTU va esente da cen- sure per quanto attiene alla quantificazione dei compensi riconoscibili al professionista, quantificazione cui questa Corte, in parziale accogli- mento del gravame, intende conformarsi.
Non risponde poi al vero che il CTU abbia effettuato valutazioni giuridi- che che non gli competevano, poiché, trattando gli aspetti relativi alla domanda riconvenzionale dell'odierna appellante (come peraltro gli era imposto dal quesito che, alle lettere B) e C), così recitava: “B) tenuto conto delle argomentazioni di entrambe le parti in causa e della do- manda riconvenzionale della convenuta, dica se la prestazione dell'attore è stata eseguita nel rispetto degli artt. 1176, 1218 e 2236
Cod. Civ. e, qualora accertati, quantifichi i danni eventualmente impu- tabili alla parte attrice stessa;
◦ C) verifichi eventuali partite di dare e avere tra le parti, riferendo ogni altra circostanza utile ai fini del decide- re”), si è limitato a dare conto di circostanze oggettive, ovverosia, quanto alla somma di € 25.000,00 richiesta dalla convenuta per la mancata vendita del terreno, che “... il contratto liberamente sottoscrit- to prevedeva espressamente tale circostanza in caso di mancato con-
12 seguimento del titolo autorizzativo nel termine di 1 anno, termine, pe- raltro, abbastanza inverosimile, alla luce degli adempimenti da soste- nere e dei tempi previsti per Legge”, quanto all'avere la convenuta cor- risposto acconti per € 9.000,00, che il GOT avrebbe dovuto accertare la circostanza “nelle forme di legge” e, quanto all'importo di €
16.000,00 preteso dalla convenuta per la perdita di ulteriori occasioni di vendita, che esse non erano documentate e comunicate all'attore.
Va comunque evidenziato che, nel rigettare la domanda riconvenzio- nale (condivisibilmente, come si vedrà esaminando il successivo moti- vo di gravame), il primo Giudice non si è basato sulle deduzioni del
CTU bensì sul complesso delle risultanze processuali, ragion per cui il motivo è, in ogni caso, privo di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata sul punto.
Quinto motivo - Erronea valutazione delle prove testimoniali
Ad avviso dell'appellante è infondata la motivazione della sentenza dove asserisce che l'eccezione di incapacità testimoniale deve essere ribadita in sede di precisazione delle conclusioni a pena di decadenza, principio che sarebbe corretto se il Giudice avesse rigettato l'eccezione in corso di causa, mentre nel caso di specie si è solo riser- vato di valutarla e il rigetto è pervenuto soltanto con la sentenza.
L'appellante chiede pertanto che sia dichiarata l'incapacità testimonia- re del geometra , titolare unitamente al figlio dello Persona_1 studio e firmatario in prima persona di numerosi documenti CP_1 all'interno della pratica di cui si discute e quindi economicamente inte- ressato alla vicenda.
Infondato sarebbe poi ad avviso dell'appellante il giudizio di inattendi- bilità dei testimoni della parte convenuta, basata soltanto sulla sussi- stenza di un rapporto di parentela e dell'assistenza legale fornita alla madre dall'avvocato laddove nessuna norma Controparte_4 proibisce all'avvocato che abbia prestato la propria assistenza giuridi- ca di assumere la qualità di teste.
Settimo motivo- Erroneo rigetto della domanda riconvenzionale, errata valutazione delle risultanze istruttorie e documentali
Dall'esperita istruttoria era emerso che l'odierna appellante aveva ver- sato all'originario attore 9.000,00 euro, che dovrebbero essere restituiti
13 per i medesimi motivi per cui nulla è dovuto per compensi professiona- li.
E' stato altresì confermato che la clausola risolutiva nel contratto pre- liminare 16 giugno 2015 con era stata inserita dall'arch. CP_3
che aveva assicurato l'approvazione entro il termine di un CP_1 anno previsto da tale clausola, salvo poi non attivarsi dal 25 novembre
2015 al 5 agosto 2016.
La risoluzione del contratto preliminare è dunque dipesa dalla negli- genza dell'odierno appellato che dovrebbe, ad avviso dell'appellante, rispondere del relativo danno.
In difetto, detto danno può essere liquidato in via equitativa, tenendo conto degli oneri fiscali che continua a sostenere a causa del- Pt_1 la mancata vendita e della crisi di mercato che ha comportato la dimi- nuzione dei prezzi di vendita degli immobili.
Il quinto e il settimo motivo, che per ragioni di connessione è op- portuno trattare congiuntamente, sono infondati.
Occorre in primo luogo osservare che va del tutto esente da censure la decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che l'eccezione di incapacità a testimoniare vada ribadita subito dopo l'espletamento della prova e nuovamente in sede di precisazione delle conclusioni, con ciò uniformandosi al pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., per tutte, SSUU, Sentenza n. 9456 del 6 aprile 2023, secondo cui : “L'incapacità L'incapacità a testimoniare disciplinata dall'art. 246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio, sicchè, ove la parte non formuli l'eccezione di incapacità a testimoniare prima dell'ammissione del mezzo, detta eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove il mezzo sia ammesso ed assunto, ecce- zione di nullità della prova. Ove la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., l'interessa- to ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità. La parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nulli- tà della testimonianza resa da un teste che si assume essere incapace
14 a testimoniare, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere
l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede
d'impugnazione.”), che non distingue affatto tra l'ipotesi in cui il Giudi- ce rigetti l'eccezione immediatamente ovvero si riservi di valutarla e la rigetti in sentenza.
Il Collegio condivide inoltre la valutazione di sostanziale inattendibilità di tutti i testi escussi operata dal primo Giudice e fondata non soltanto sui legami di parentela bensì (cfr. pagg. 8 e 9 della decisione impu- gnata) sulla vaghezza delle dichiarazioni (teste ) e Persona_1 Per_ sull'avere il teste riferito circostanze de relato (teste ).
Quanto alla circostanza, riferita alla teste pacifico che nessu- CP_4 na norma impedisca al legale di testimoniare a favore della parte che ha assistito, la doppia qualità di figlia e avvocata della convenuta non può se non condurre il Giudice a valutare con particolare attenzione la deposizione resa.
A ciò si aggiunga che, in ogni caso, in ordine all'ammontare CP_4 degli acconti versati da al professionista, ha reso una testimo- Pt_1 nianza del tutto generica (cfr. verbale udienza 20 novembre 2019 in cui, rispondendo sul capitolo 17 di parte convenuta che così recitava:
“Vero è che parte convenuta ha versato all'Architetto , in CP_1 tempi diversi, la somma di € 8.000,00, dei quali € 4.000,00 a mezzo assegni bancari (che si rammostrano) e la rimanenza in contanti, come da susseguenti prelevamenti come da estratti conto che si rammostra- no”, ha risposto: “E' vero, mia madre ha versato assegni e contanti, a volte anche contestualmente;
mia madre mi aveva dato incarico di por- tare assegni e contanti allo Studio .”, senza alcun riferimento CP_1 temporale e senza specificare quali importi sarebbero stati versati in contanti e quando).
La circostanza che sia stato a predisporre il preliminare di CP_1 compravendita contenente la condizione secondo cui il contratto si sa- rebbe risolto ove i progetti edilizi non fossero stati approvati entro un anno è poi irrilevante, dal momento che la convenuta ha pacificamente sottoscritto detto preliminare, dando atto di essere a conoscenza dei tempi necessari per l'ottenimento dei progetti, né possono esserle ri- sarciti presunti danni derivanti dalla perdita di occasioni di vendita che
15 non ha in alcun modo documentato e, nella sostanza, neppu- Pt_1 re allegato se non in maniera del tutto generica.
La reiezione della domanda riconvenzionale di deve per- Pt_1 tanto essere in toto confermata.
Quanto alle spese di lite, secondo il costante indirizzo della Cassa-
zione, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la senten- za impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pro- nuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese pro- cessuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale ((tra le molte, sez. I, Sentenza n. 14916 del 13 Luglio 2020; sez. III, Ordinanza n. 9064 del 12 aprile 2018; sez, III, Sentenza n.
3438 del 22 febbraio 2016 e sez. VI Lavoro, Ordinanza n. 6259 del 18 marzo 2014).
Nel regolare tali spese, si deve muovere dalla premessa che all'esito dei due gradi di giudizio l'appellato originario attore ha visto accogliere la propria pretesa in misura sensibilmente inferiore rispetto alla do- manda, mentre l'odierna appellante ha visto rigettare la propria do- manda riconvenzionale.
A ciò consegue che le spese dei due gradi debbano essere compen- sate per quattro quinti e la parte appellante condannata a corrispon- dere all'appellato il residuo 1/5, sulla base del D.M. n. 55 del 2014 co- me modificato dal D.M. n. 147 del 2022, nei valori medi, tenuto conto del valore (scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00, dovendosi applica- re come scaglione di riferimento quello della domanda riconvenziona- le, di valore eccedente rispetto all'importo liquidato – cfr. Cass.
6481/2021, 30840/2018 e 14691/2015).
Dette spese si liquidano, per tale frazione, come segue:
I grado
1. fase di studio € 340,20
2. fase introduttiva € 240,80
3. fase istruttoria € 361,20
4. fase decisionale € 581,00
Totale complessivi € 1.523,20, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA
II grado
16 1. fase di studio € 411,60
2. fase introduttiva € 283,60
3. fase di trattazione € 609,00
4. fase decisionale € 694,00
Totale complessivi € 1.998,20, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA
Le spese della CTU esperita in primo grado devono essere poste defi- nitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) Accoglie l'appello e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, di- chiara tenuta e condanna parte appellante a pagare a parte appellata la somma di € 10.100,81, oltre interessi legali dall'11 ottobre 2017 al saldo;
2) dichiara tenuta e condanna parte appellante a rifondere alla parte appellata un quinto delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida, per tale frazione, in € 1.523,20 per compensi di avvocato, ol- tre rimborso forf. 15%, CPA e IVA quanto al primo grado e in €
1.998,20 per compensi di avvocato, oltre rimborso forf. 15%, CPA e
IVA quanto al secondo grado, compensando tra le parti la rimanente frazione;
3) pone le spese della CTU esperita in primo grado definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna;
4) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in camera di consiglio alli 19 giugno 2025
Il Giudice Ausiliario rel.
Dott. Roberta Di Maggio Il Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli
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