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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/11/2025, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. v.g. 4647/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est. dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4647del Ruolo Generale della volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, avente per oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
TRA
, nato ad [...] il [...], c.f. , e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], c.f. , entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Adolfo Di Palo, c.f. , presso il cui studio in C.F._3
RA (NA), Via Vittorio Imbriani n. 14, elettivamente domiciliano, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto;
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni: All'udienza del 27.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti depositavano note congiunte, in data 18.11.25 con le quali confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Il PM, apponendo il visto, nulla opponeva.
pagina 1 di 6 MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso cumulativo ex art. 473 bis 49-51 c.p.c depositato in data 28.11.2024, i ricorrenti e premesso di aver contratto matrimonio in RA (NA) il Parte_1 Parte_2
25.05.2007, dalla cui unione nasceva una figlia, (a Massa di Somma il 07.02.2011), e dedotta Per_1 una crisi coniugale tale da rendere impossibile la prosecuzione del coniugio, chiedevano la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo e, previo decorso dei termini di legge, emettere sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 06.03.2025, sostituita con note scritte, depositate il 05.03.2025, i ricorrenti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
Con sentenza non definitiva n. 274/2025, emessa in data 07.03.2025, il Collegio pronunciava la separazione tra le parti e, con separata ordinanza, disponeva, previa rimessione della causa sul ruolo, il prosieguo del giudizio per la domanda di divorzio fissando l'udienza del 02.10.2025 rinviata al
27.11.25, da celebrarsi nella modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
A detta udienza, le parti, con note congiunte depositate in data 18.11.25 rappresentavano la volontà di divorziare alle condizioni già indicate in atti;
indi il Presidente relatore si riservava di riferire al
Collegio per la decisione.
Ciò posto, la domanda è fondata e va accolta.
Si è dunque realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo decorso il periodo di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli Nord, in data 06.03.2025, nel procedimento di separazione, conclusosi con l'emissione della sentenza non definitiva n. 274/2025 del 07.03.2025,
(passata in giudicato, come da attestazione versata in atti), e da quella data è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
In ordine alle statuizioni accessorie, i rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate, già recepite nella sentenza non definitiva di separazione, quivi riportate:
““a) I coniugi continueranno a vivere separatamente, con reciproco rispetto. b) In virtù dell'art. 337 ter c.c. e della normativa tutta in materia di affido condiviso, la figlia sarà collocata, prevalentemente, presso la madre ed affidata ad entrambi i genitori che, titolari della responsabilità genitoriale, continueranno a mantenerla, istruirla ed educarla, tenendo conto della sua capacità, inclinazione naturale ed aspirazione, nel pieno rispetto della personalità e della salute fisica e psichica della minore. c) risiederà con la madre, in Casoria alla Via Monte Miletto n. 27. d) Ciascun Per_1 genitore nei periodi che trascorrerà con la figlia eserciterà, disgiuntamente, la responsabilità pagina 2 di 6 genitoriale per tutte le decisioni di ordinaria amministrazione;
mentre le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute del minore andrà assunta di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al Giudice. e) Ogni genitore, nella malaugurata ipotesi in cui vi fossero emergenze tali da mettere a rischio la salute o la sicurezza della minore, prenderà le relative decisioni d'urgenza e, poi, informerà prontamente (compatibilmente con l'emergenza in atto) l'altro genitore. f) I coniugi si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali cambi dei propri recapiti, anche telefonici, mettendo sempre a conoscenza (a mezzo sms,
WhatsApp o e.mail) l'altro coniuge di eventuali spostamenti in altre località. g) I ricorrenti si impegnano a far mantenere buoni rapporti della minore con i parenti, sia materni che paterni, ed a rendere sereni i rapporti tra le famiglie in ogni modo possibile con un contegno sempre corretto ed improntato al massimo rispetto. h) I ricorrenti in merito alle modalità ed ai tempi di regolamentazione dei rapporti genitori figli convengono quanto segue: • I coniugi spinti dalla comune volontà di giungere ad un accordo comune per disciplinare i rapporti e la frequentazione con i figli, senza recare alcun turbamento e nel rispetto degli impegni reali e documentabili di genitori e figli, convengono quanto segue: - Il padre, genitore non convivente vedrà la minore il martedì e giovedì dalle 16.00 alle
20.30 nel periodo invernale, mentre nel periodo estivo dalle ore 16.00 alle 21.30, e li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre. - Il padre inoltre, a weekend alterni terrà con sé la figlia dal Per_1 venerdì pomeriggio dalle ore 16.00 alla domenica fino alle ore 20.00 e li riaccompagnerà presso l'abitazione familiare ( o nel luogo che verrà concordato tra le parti). - Previo espresso accordo con la sig.ra da fissare almeno 12 ore prima, il sig. Valentino potrà andare a prendere e tenere con Pt_2 sé i figli anche in altri giorni ed altre fasce orarie. • Qualora nei giorni e nei periodi sopra indicati, uno dei due coniugi, avesse comprovati improrogabili impegni, dovrà darne prova e preavviso scritto almeno 24 ore prima ed il giorno di visita ed il pernottamento verranno recuperati compatibilmente con gli impegni dei minori e dell'altro coniuge. • Ogni genitore potrà comunicare telefonicamente o a mezzo strumenti informatici (smartphone, pc equipaggiati con applicazioni a ciò preposte) con la figlia, sempre nel reciproco rispetto e senza violare il diritto alla riservatezza. • In caso di malattia della minore ciascun genitore, previo accordo con l'altro genitore si potrà recare a far visita alla figlia malata. Entrambi i ricorrenti si impegnano fin d'ora, in tali occasioni ed in ogni altra circostanza che si dovesse presentare, a mantenere nei confronti dell'altro coniuge e dei rispettivi familiari un contegno improntato al massimo rispetto ed all'educazione.
• A prescindere dai giorni di visita, in occasione del compleanno e dell'onomastico di sia la Per_1 madre che il padre potranno sempre essere presenti in occasione dei festeggiamenti. In caso di pagina 3 di 6 disaccordo, in occasione dei detti onomastici e compleanni i figli trascorreranno alternativamente la prima parte della giornata, fino alle ore 16.00, con un genitore e la seconda, fino alle 22.00 con l'altro ad anni alterni;
la presenza contemporanea di entrambi i genitori viene fin d'ora auspicata in occasione di ogni altro evento che, nell'interesse della minore, rendesse doverosa la detta partecipazione (si citano, a titolo non esaustivo: feste, recite e/o saggi scolastici ovvero esibizioni e gare sportive, e tutte le altre occasioni ludiche o scolastiche per l'interesse e benessere della figlia).
Anche in queste occasioni entrambi i ricorrenti si impegnano a mantenere nei confronti dell'altro coniuge, dei rispettivi parenti e dei partecipanti all'evento un contegno improntato al massimo rispetto e senso civico. • Relativamente alle festività si conviene: in merito alle ricorrenze natalizie del 24, 25 e
31 dicembre e del 1° e 6 gennaio, la figlia trascorrerà un giorno con la madre e l'altra con il Per_1 padre, alternando i giorni negli anni - Il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo, la figlia trascorrerà un giorno con la madre e l'altro con il padre, ad anni alterni (ad es. Pasqua 2025 con la madre,
Pasqua 2026 con il padre). • Durante la pausa scolastica estiva, che inizia il 30 maggio e termina con il primo giorno di scuola, i genitori manterranno l'attuale piano di frequentazioni, ed eventuali campi estivi verranno pagati dai genitori nella misura del 50% ciascuno. Nel detto periodo ed in particolare nel lasso temporale compreso tra il 30 maggio ed il 15 settembre la figlia trascorrerà, con ognuno dei genitori un periodo di vacanza di 2 settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, nel rispetto degli impegni di genitori e figli. I coniugi si impegnano a comunicare i dati relativi alle località ed alle strutture in cui la figlia soggiornerà ed a far mantenere nel detto periodo contatti telefonici quotidiani. • Ciascuno dei coniugi durante l'anno potrà organizzare gite o viaggi, portando con sé la figlia, per un periodo massimo di due settimane, previo accordo con l'altro genitore e nel rispetto delle esigenze di tutti e degli impegni scolastici e sportivi della figlia. I coniugi si impegnano a comunicare i dati relativi alle località ed alle strutture presso le quali la figlia soggiornerà e a far mantenere il contatto telefonico/videotelefonico con l'altro genitore. •
Indipendentemente dagli accordi sui giorni di visita, il giorno del compleanno del padre, 29 ottobre, nonché in occasione dell'onomastico e della festa del papà, la figlia starà con il padre;
parimenti, il giorno del compleanno della madre, 13 gennaio, nonché in occasione dell'onomastico e della festa della mamma, la figlia starà con la madre.
• Nel caso di cerimonie o festeggiamenti di parenti entro il terzo grado di entrambi i coniugi, verranno derogati i criteri di visita, previa comunicazione da effettuarsi almeno 24 ore prima e recupero successivo della giornata. • Ciascun genitore: - avrà accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, alla salute ed alla sicurezza della figlia e firmerà la documentazione necessaria affinché entrambi i genitori possano avere accesso ai documenti stessi. - si attiverà per la richiesta delle copie pagina 4 di 6 dei documenti direttamente presso la scuola e le strutture sanitarie. - avrà piena autonomia a conferire con gli insegnanti ed operatori sociosanitari che si occupino della figlia. - dovrà chiedere di essere inserito nell'elenco dei contatti di emergenza per la figlia sia presso la scuola che presso le Per_1 sedi di attività extra scolastiche. • Entrambi i genitori rispetteranno i diritti della figlia ed in particolare: - diritto alla bigenitorialità: sviluppare una relazione significativa con entrambi i genitori;
- diritto a non essere coinvolti nelle discussioni tra i genitori o assistere ai litigi;
- diritto a non ricevere informazioni denigranti, squalificanti o alienanti pronunciate da un genitore nei confronti dell'altro genitore. • I genitori si accorderanno per la scelta delle attività extra-curriculari della figlia e le relative spese per le rette mensili e per eventuali divise ed equipaggiamenti saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore Per tutte le ulteriori spese i ricorrenti rispetteranno le modalità riportate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati sulla regolamentazione delle spese per la figlia nei procedimenti di separazione, divorzio e in tutti gli altri nei quali detta regolamentazione possa trovare ingresso, sottoscritto in data 28 dicembre 2018, con successive integrazioni e modifiche. i) Le parti concorderanno i nominativi, oltre quelli dei genitori, da comunicare agli istituti scolastici della figlia, affinché abbiano facoltà di andarla a prendere. j) Il sig.
, genitore non convivente con la figlia, si impegna a corrispondere, quale propria quota di Parte_1 mantenimento per la stessa, un assegno mensile di € 300,00 a mezzo bonifico bancario. k) L'assegno di mantenimento andrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dalla data della sottoscrizione del presente ricorso e dovrà essere versato, dal Sig. in favore della Sig.ra Parte_1 per l'importo totale di € 300,00 entro il giorno 5 di ogni mese. l) In merito alle spese extra Pt_2 assegno ordinarie ed alle spese extra assegno straordinarie, individuate in virtù della regolamentazione analitica delle stesse di cui al Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati sulla regolamentazione delle spese per la figlia nei procedimenti di separazione, divorzio e in tutti gli altri nei quali detta regolamentazione possa trovare ingresso, sottoscritto in data 28 dicembre 2018 ,con successive integrazioni e modifiche i coniugi concordano che sosterranno le spese di cui al richiamato protocollo, nella eguale misura del 50% ciascuno. m) L' importo dell'Assegno unico e universale erogato per la figlia minore, su accordo delle parti verrà totalmente riscosso al 100% dalla Per_1
Sig.ra n) I ricorrenti, che successivamente alla celebrazione del matrimonio, hanno Parte_2 scelto il regime della separazione dei beni, dichiarano di non avere più in comune beni immobili, vetture, natanti, somme di denaro, gioielli, preziosi, conti correnti, cassette di sicurezza, libretti postali o bancari, titoli, obbligazioni, azioni, assicurazioni o altra forma di investimento. o) I Sig.ri Parte_1
e in virtù di quanto espresso e concordato, dichiarano di aver compiutamente definito, con il Pt_2 rispetto delle condizioni di cui al presente atto, i propri rapporti economici ad oggi. p) Le parti in pagina 5 di 6 merito alla presentazione del presente ricorso dichiarano che non sono pendenti procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, medesime domande o domande ad esse connesse. q) Entrambi i coniugi prestano il loro reciproco assenso alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta di identità e di tutti i documenti anche validi per l'espatrio necessari per la figlia minore e per i coniugi stessi. r) I coniugi dichiarano che, avendo regolamentato tutti i rapporti Per_1 patrimoniali, non hanno più nulla da pretendere l'uno nei confronti dell'altro”.
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative e con l'ordine pubblico, nonché conformi all'interesse della prole, il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in RA (NA) il
25.05.2007, da nato ad [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
, nata a [...] il [...], alle condizioni concordate e riportate in
[...] motivazione;
b) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di RA l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) (Atto n. 72, Parte II, Serie A,
Anno 2007);
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio il 27.11.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est. dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4647del Ruolo Generale della volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, avente per oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
TRA
, nato ad [...] il [...], c.f. , e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], c.f. , entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Adolfo Di Palo, c.f. , presso il cui studio in C.F._3
RA (NA), Via Vittorio Imbriani n. 14, elettivamente domiciliano, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto;
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni: All'udienza del 27.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti depositavano note congiunte, in data 18.11.25 con le quali confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Il PM, apponendo il visto, nulla opponeva.
pagina 1 di 6 MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso cumulativo ex art. 473 bis 49-51 c.p.c depositato in data 28.11.2024, i ricorrenti e premesso di aver contratto matrimonio in RA (NA) il Parte_1 Parte_2
25.05.2007, dalla cui unione nasceva una figlia, (a Massa di Somma il 07.02.2011), e dedotta Per_1 una crisi coniugale tale da rendere impossibile la prosecuzione del coniugio, chiedevano la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo e, previo decorso dei termini di legge, emettere sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 06.03.2025, sostituita con note scritte, depositate il 05.03.2025, i ricorrenti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
Con sentenza non definitiva n. 274/2025, emessa in data 07.03.2025, il Collegio pronunciava la separazione tra le parti e, con separata ordinanza, disponeva, previa rimessione della causa sul ruolo, il prosieguo del giudizio per la domanda di divorzio fissando l'udienza del 02.10.2025 rinviata al
27.11.25, da celebrarsi nella modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
A detta udienza, le parti, con note congiunte depositate in data 18.11.25 rappresentavano la volontà di divorziare alle condizioni già indicate in atti;
indi il Presidente relatore si riservava di riferire al
Collegio per la decisione.
Ciò posto, la domanda è fondata e va accolta.
Si è dunque realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo decorso il periodo di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli Nord, in data 06.03.2025, nel procedimento di separazione, conclusosi con l'emissione della sentenza non definitiva n. 274/2025 del 07.03.2025,
(passata in giudicato, come da attestazione versata in atti), e da quella data è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
In ordine alle statuizioni accessorie, i rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate, già recepite nella sentenza non definitiva di separazione, quivi riportate:
““a) I coniugi continueranno a vivere separatamente, con reciproco rispetto. b) In virtù dell'art. 337 ter c.c. e della normativa tutta in materia di affido condiviso, la figlia sarà collocata, prevalentemente, presso la madre ed affidata ad entrambi i genitori che, titolari della responsabilità genitoriale, continueranno a mantenerla, istruirla ed educarla, tenendo conto della sua capacità, inclinazione naturale ed aspirazione, nel pieno rispetto della personalità e della salute fisica e psichica della minore. c) risiederà con la madre, in Casoria alla Via Monte Miletto n. 27. d) Ciascun Per_1 genitore nei periodi che trascorrerà con la figlia eserciterà, disgiuntamente, la responsabilità pagina 2 di 6 genitoriale per tutte le decisioni di ordinaria amministrazione;
mentre le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute del minore andrà assunta di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al Giudice. e) Ogni genitore, nella malaugurata ipotesi in cui vi fossero emergenze tali da mettere a rischio la salute o la sicurezza della minore, prenderà le relative decisioni d'urgenza e, poi, informerà prontamente (compatibilmente con l'emergenza in atto) l'altro genitore. f) I coniugi si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali cambi dei propri recapiti, anche telefonici, mettendo sempre a conoscenza (a mezzo sms,
WhatsApp o e.mail) l'altro coniuge di eventuali spostamenti in altre località. g) I ricorrenti si impegnano a far mantenere buoni rapporti della minore con i parenti, sia materni che paterni, ed a rendere sereni i rapporti tra le famiglie in ogni modo possibile con un contegno sempre corretto ed improntato al massimo rispetto. h) I ricorrenti in merito alle modalità ed ai tempi di regolamentazione dei rapporti genitori figli convengono quanto segue: • I coniugi spinti dalla comune volontà di giungere ad un accordo comune per disciplinare i rapporti e la frequentazione con i figli, senza recare alcun turbamento e nel rispetto degli impegni reali e documentabili di genitori e figli, convengono quanto segue: - Il padre, genitore non convivente vedrà la minore il martedì e giovedì dalle 16.00 alle
20.30 nel periodo invernale, mentre nel periodo estivo dalle ore 16.00 alle 21.30, e li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre. - Il padre inoltre, a weekend alterni terrà con sé la figlia dal Per_1 venerdì pomeriggio dalle ore 16.00 alla domenica fino alle ore 20.00 e li riaccompagnerà presso l'abitazione familiare ( o nel luogo che verrà concordato tra le parti). - Previo espresso accordo con la sig.ra da fissare almeno 12 ore prima, il sig. Valentino potrà andare a prendere e tenere con Pt_2 sé i figli anche in altri giorni ed altre fasce orarie. • Qualora nei giorni e nei periodi sopra indicati, uno dei due coniugi, avesse comprovati improrogabili impegni, dovrà darne prova e preavviso scritto almeno 24 ore prima ed il giorno di visita ed il pernottamento verranno recuperati compatibilmente con gli impegni dei minori e dell'altro coniuge. • Ogni genitore potrà comunicare telefonicamente o a mezzo strumenti informatici (smartphone, pc equipaggiati con applicazioni a ciò preposte) con la figlia, sempre nel reciproco rispetto e senza violare il diritto alla riservatezza. • In caso di malattia della minore ciascun genitore, previo accordo con l'altro genitore si potrà recare a far visita alla figlia malata. Entrambi i ricorrenti si impegnano fin d'ora, in tali occasioni ed in ogni altra circostanza che si dovesse presentare, a mantenere nei confronti dell'altro coniuge e dei rispettivi familiari un contegno improntato al massimo rispetto ed all'educazione.
• A prescindere dai giorni di visita, in occasione del compleanno e dell'onomastico di sia la Per_1 madre che il padre potranno sempre essere presenti in occasione dei festeggiamenti. In caso di pagina 3 di 6 disaccordo, in occasione dei detti onomastici e compleanni i figli trascorreranno alternativamente la prima parte della giornata, fino alle ore 16.00, con un genitore e la seconda, fino alle 22.00 con l'altro ad anni alterni;
la presenza contemporanea di entrambi i genitori viene fin d'ora auspicata in occasione di ogni altro evento che, nell'interesse della minore, rendesse doverosa la detta partecipazione (si citano, a titolo non esaustivo: feste, recite e/o saggi scolastici ovvero esibizioni e gare sportive, e tutte le altre occasioni ludiche o scolastiche per l'interesse e benessere della figlia).
Anche in queste occasioni entrambi i ricorrenti si impegnano a mantenere nei confronti dell'altro coniuge, dei rispettivi parenti e dei partecipanti all'evento un contegno improntato al massimo rispetto e senso civico. • Relativamente alle festività si conviene: in merito alle ricorrenze natalizie del 24, 25 e
31 dicembre e del 1° e 6 gennaio, la figlia trascorrerà un giorno con la madre e l'altra con il Per_1 padre, alternando i giorni negli anni - Il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo, la figlia trascorrerà un giorno con la madre e l'altro con il padre, ad anni alterni (ad es. Pasqua 2025 con la madre,
Pasqua 2026 con il padre). • Durante la pausa scolastica estiva, che inizia il 30 maggio e termina con il primo giorno di scuola, i genitori manterranno l'attuale piano di frequentazioni, ed eventuali campi estivi verranno pagati dai genitori nella misura del 50% ciascuno. Nel detto periodo ed in particolare nel lasso temporale compreso tra il 30 maggio ed il 15 settembre la figlia trascorrerà, con ognuno dei genitori un periodo di vacanza di 2 settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, nel rispetto degli impegni di genitori e figli. I coniugi si impegnano a comunicare i dati relativi alle località ed alle strutture in cui la figlia soggiornerà ed a far mantenere nel detto periodo contatti telefonici quotidiani. • Ciascuno dei coniugi durante l'anno potrà organizzare gite o viaggi, portando con sé la figlia, per un periodo massimo di due settimane, previo accordo con l'altro genitore e nel rispetto delle esigenze di tutti e degli impegni scolastici e sportivi della figlia. I coniugi si impegnano a comunicare i dati relativi alle località ed alle strutture presso le quali la figlia soggiornerà e a far mantenere il contatto telefonico/videotelefonico con l'altro genitore. •
Indipendentemente dagli accordi sui giorni di visita, il giorno del compleanno del padre, 29 ottobre, nonché in occasione dell'onomastico e della festa del papà, la figlia starà con il padre;
parimenti, il giorno del compleanno della madre, 13 gennaio, nonché in occasione dell'onomastico e della festa della mamma, la figlia starà con la madre.
• Nel caso di cerimonie o festeggiamenti di parenti entro il terzo grado di entrambi i coniugi, verranno derogati i criteri di visita, previa comunicazione da effettuarsi almeno 24 ore prima e recupero successivo della giornata. • Ciascun genitore: - avrà accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, alla salute ed alla sicurezza della figlia e firmerà la documentazione necessaria affinché entrambi i genitori possano avere accesso ai documenti stessi. - si attiverà per la richiesta delle copie pagina 4 di 6 dei documenti direttamente presso la scuola e le strutture sanitarie. - avrà piena autonomia a conferire con gli insegnanti ed operatori sociosanitari che si occupino della figlia. - dovrà chiedere di essere inserito nell'elenco dei contatti di emergenza per la figlia sia presso la scuola che presso le Per_1 sedi di attività extra scolastiche. • Entrambi i genitori rispetteranno i diritti della figlia ed in particolare: - diritto alla bigenitorialità: sviluppare una relazione significativa con entrambi i genitori;
- diritto a non essere coinvolti nelle discussioni tra i genitori o assistere ai litigi;
- diritto a non ricevere informazioni denigranti, squalificanti o alienanti pronunciate da un genitore nei confronti dell'altro genitore. • I genitori si accorderanno per la scelta delle attività extra-curriculari della figlia e le relative spese per le rette mensili e per eventuali divise ed equipaggiamenti saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore Per tutte le ulteriori spese i ricorrenti rispetteranno le modalità riportate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati sulla regolamentazione delle spese per la figlia nei procedimenti di separazione, divorzio e in tutti gli altri nei quali detta regolamentazione possa trovare ingresso, sottoscritto in data 28 dicembre 2018, con successive integrazioni e modifiche. i) Le parti concorderanno i nominativi, oltre quelli dei genitori, da comunicare agli istituti scolastici della figlia, affinché abbiano facoltà di andarla a prendere. j) Il sig.
, genitore non convivente con la figlia, si impegna a corrispondere, quale propria quota di Parte_1 mantenimento per la stessa, un assegno mensile di € 300,00 a mezzo bonifico bancario. k) L'assegno di mantenimento andrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dalla data della sottoscrizione del presente ricorso e dovrà essere versato, dal Sig. in favore della Sig.ra Parte_1 per l'importo totale di € 300,00 entro il giorno 5 di ogni mese. l) In merito alle spese extra Pt_2 assegno ordinarie ed alle spese extra assegno straordinarie, individuate in virtù della regolamentazione analitica delle stesse di cui al Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati sulla regolamentazione delle spese per la figlia nei procedimenti di separazione, divorzio e in tutti gli altri nei quali detta regolamentazione possa trovare ingresso, sottoscritto in data 28 dicembre 2018 ,con successive integrazioni e modifiche i coniugi concordano che sosterranno le spese di cui al richiamato protocollo, nella eguale misura del 50% ciascuno. m) L' importo dell'Assegno unico e universale erogato per la figlia minore, su accordo delle parti verrà totalmente riscosso al 100% dalla Per_1
Sig.ra n) I ricorrenti, che successivamente alla celebrazione del matrimonio, hanno Parte_2 scelto il regime della separazione dei beni, dichiarano di non avere più in comune beni immobili, vetture, natanti, somme di denaro, gioielli, preziosi, conti correnti, cassette di sicurezza, libretti postali o bancari, titoli, obbligazioni, azioni, assicurazioni o altra forma di investimento. o) I Sig.ri Parte_1
e in virtù di quanto espresso e concordato, dichiarano di aver compiutamente definito, con il Pt_2 rispetto delle condizioni di cui al presente atto, i propri rapporti economici ad oggi. p) Le parti in pagina 5 di 6 merito alla presentazione del presente ricorso dichiarano che non sono pendenti procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, medesime domande o domande ad esse connesse. q) Entrambi i coniugi prestano il loro reciproco assenso alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta di identità e di tutti i documenti anche validi per l'espatrio necessari per la figlia minore e per i coniugi stessi. r) I coniugi dichiarano che, avendo regolamentato tutti i rapporti Per_1 patrimoniali, non hanno più nulla da pretendere l'uno nei confronti dell'altro”.
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative e con l'ordine pubblico, nonché conformi all'interesse della prole, il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in RA (NA) il
25.05.2007, da nato ad [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
, nata a [...] il [...], alle condizioni concordate e riportate in
[...] motivazione;
b) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di RA l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) (Atto n. 72, Parte II, Serie A,
Anno 2007);
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio il 27.11.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
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