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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 08/04/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2164/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Elisa Einaudi GIUDICE
Dott.ssa Giusy Ciampa GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 2164/2024 promossa da:
(c.f. ), domiciliata presso lo studio dell'avv. LAMANNA Parte_1 C.F._1
DOMENICO (c.f. che la rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._2
RICORRENTE contro
(c.f. ), CP_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto fermi restando i rispettivi obblighi di legge.
pagina 1 di 3 2) Dichiarare che i coniugi non hanno alcun obbligo di mantenimento verso i figli maggiorenni ed indipendenti e che la ricorrente si dichiara economicamente indipendente rinunciando ad ogni assistenza e mantenimento”;
Per parte convenuta: contumace ma comparso in udienza ha dichiarato di non opporsi alla separazione;
Per il Pubblico Ministero: nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 09/10/2024 ha esposto: Parte_1
- di aver contratto matrimonio concordatario con in IE NA (CN) CP_1
il 25/09/1983, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 6, parte
II, Serie A, dell'anno 1983;
- che dal matrimonio sono nati i figli nato a [...] il [...] e nato a [...] Per_1 Per_2
a Ceva il 19/08/1986 ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- che è venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e la convivenza è divenuta intollerabile.
Ha chiesto, pertanto, la pronuncia della separazione giudiziale evidenziando l'assenza di richieste di contributo economico.
Designato dal Presidente il giudice relatore, questi ha fissato udienza di prima comparizione ove parte convenuta, ritualmente notificata, ha presenziato personalmente senza l'assistenza di un difensore.
Parte ricorrente, stante l'assenza di istanze istruttorie, è stata quindi ammessa alla discussione orale della causa, che è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni congiunte depositate dalle parti.
***
Sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art.151 c.c., in quanto le ragioni esposte dal ricorrente a fondamento della domanda costituiscono elementi idonei a ritenere che i coniugi non siano più legati da alcun vincolo affettivo e che la convivenza è divenuta ormai intollerabile, come anche confermato dalle dichiarazioni rese in udienza dal convenuto personalmente.
pagina 2 di 3 Il Collegio prende atto dell'assenza di ulteriori domande nonché di figli minorenni ovvero non economicamente autosufficienti, sicché la presente sentenza è limitata alla pronuncia sullo status.
In ragione della materia contendere, della natura necessaria del giudizio sullo status e considerata la mancata opposizione di parte resistente, nulla va disposto in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) Dichiara la contumacia di;
CP_1
2) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata il [...] a [...] Parte_1
NA (CN), e , nato il [...] a [...], che hanno contratto CP_1
matrimonio concordatario in IE NA (CN) il 25/09/1983, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 6, parte II, Serie A, dell'anno 1983;
3) Nulla per le spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 27/03/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Giusy Ciampa
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Elisa Einaudi GIUDICE
Dott.ssa Giusy Ciampa GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 2164/2024 promossa da:
(c.f. ), domiciliata presso lo studio dell'avv. LAMANNA Parte_1 C.F._1
DOMENICO (c.f. che la rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._2
RICORRENTE contro
(c.f. ), CP_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto fermi restando i rispettivi obblighi di legge.
pagina 1 di 3 2) Dichiarare che i coniugi non hanno alcun obbligo di mantenimento verso i figli maggiorenni ed indipendenti e che la ricorrente si dichiara economicamente indipendente rinunciando ad ogni assistenza e mantenimento”;
Per parte convenuta: contumace ma comparso in udienza ha dichiarato di non opporsi alla separazione;
Per il Pubblico Ministero: nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 09/10/2024 ha esposto: Parte_1
- di aver contratto matrimonio concordatario con in IE NA (CN) CP_1
il 25/09/1983, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 6, parte
II, Serie A, dell'anno 1983;
- che dal matrimonio sono nati i figli nato a [...] il [...] e nato a [...] Per_1 Per_2
a Ceva il 19/08/1986 ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- che è venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e la convivenza è divenuta intollerabile.
Ha chiesto, pertanto, la pronuncia della separazione giudiziale evidenziando l'assenza di richieste di contributo economico.
Designato dal Presidente il giudice relatore, questi ha fissato udienza di prima comparizione ove parte convenuta, ritualmente notificata, ha presenziato personalmente senza l'assistenza di un difensore.
Parte ricorrente, stante l'assenza di istanze istruttorie, è stata quindi ammessa alla discussione orale della causa, che è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni congiunte depositate dalle parti.
***
Sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art.151 c.c., in quanto le ragioni esposte dal ricorrente a fondamento della domanda costituiscono elementi idonei a ritenere che i coniugi non siano più legati da alcun vincolo affettivo e che la convivenza è divenuta ormai intollerabile, come anche confermato dalle dichiarazioni rese in udienza dal convenuto personalmente.
pagina 2 di 3 Il Collegio prende atto dell'assenza di ulteriori domande nonché di figli minorenni ovvero non economicamente autosufficienti, sicché la presente sentenza è limitata alla pronuncia sullo status.
In ragione della materia contendere, della natura necessaria del giudizio sullo status e considerata la mancata opposizione di parte resistente, nulla va disposto in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) Dichiara la contumacia di;
CP_1
2) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata il [...] a [...] Parte_1
NA (CN), e , nato il [...] a [...], che hanno contratto CP_1
matrimonio concordatario in IE NA (CN) il 25/09/1983, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 6, parte II, Serie A, dell'anno 1983;
3) Nulla per le spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 27/03/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Giusy Ciampa
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 3 di 3