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Sentenza 6 febbraio 2024
Sentenza 6 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/02/2024, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5695/23 RG iscritta in data 21.7.23 avente per oggetto: modifica della regolamentazione dei figli naturali
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, come da procura allegata al Parte_1 C.F._1 ricorso introduttivo, dall'avv. Giuseppina Moscato, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Battipaglia alla via P. Baratta n. 79/B;
RICORRENTE
E
(CF: ), rappresentato e difeso, come da procura allegata alla CP_1 C.F._2 memoria difensiva, dall'avv. Vita Genovese, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza alla via Matera n. 28;
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.7.23 , premettendo di aver intrattenuto una relazione Parte_1 sentimentale con il resistente e dalla cui unione era nata e che con decreto n. 7570/22 era Per_1 stata disciplinata la regolamentazione della responsabilità genitoriale, chiedeva una modifica di tale regolamentazione, con richiesta di affido esclusivo o super esclusivo della minore, lamentando che il resistente non partecipava alla vita della bambina, non collaborava nelle sue scelte ed ometteva il versamento del mantenimento previsto.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il resistente che contestava quando dedotto dalla ricorrente, deducendo di aver provveduto al mantenimento e lamentando che era la ricorrente ad ostacolare l'esercizio del diritto di visita, così concludendo per il rigetto del ricorso.
All'esito della comparizione delle parti, con la loro audizione, all'udienza del 6.6.24, il giudice delegato invitava le parti alla discussione orale e la causa era assunta in decisione.
Tanto premesso, osserva questo Tribunale che il ricorso è fondato e merita accoglimento, dovendo così disporsi l'affido super esclusivo della minore alla madre. Per_1
Al riguardo, si deve precisare che l'affidamento condiviso permette ai genitori di condividere le responsabilità per una sana crescita e per il mantenimento dei figli e la valutazione in merito alla possibilità di una deroga in favore del regime di affidamento esclusivo deve fondarsi principalmente sull'interesse non prevalente, bensì esclusivo del minore. In altre parole, la forte preferenza attribuita dal legislatore all'affidamento condiviso impone di considerare quest'ultimo il modello privilegiato da seguire, salvo gravi ragioni contrarie in tal senso;
a tal proposito, la scelta per l'affidamento esclusivo può essere giustificata, in linea generale, solo da una inidoneità educativa o gravi carenze di un genitore cui devono corrispondere requisiti positivi dell'altro o, comunque, da condotte o situazioni particolari che siano particolarmente pregiudizievoli per i figli.
Nel caso di specie, il Tribunale osserva che, come ammesso dallo stesso resistente, egli non sta versando il mantenimento per la bambina da novembre 2022, adducendo il suo stato di disoccupazione, senza che tuttavia che egli si sia fatto carico di tale situazione. Inoltre, lo stesso ha ammesso di non aver prestato l'autorizzazione per la gita scolastica per la piccola, in quanto, da una parte, la madre ostacolerebbe le visite e dall'altra avrebbe dubbi sulla sua paternità.
Da ciò si evince tutto la contraddittorietà delle dichiarazioni (vuole incontrarla ma si disinteressa perché ha il dubbio che sia sua figlia) e il disinteresse del padre per la minore, perché se avesse voluto incontrarla ben avrebbe potuto richiedere l'attuazione del provvedimento di regolamentazione che è già vigente tra le parti.
Tale condotta è espressione di un'inidoneità genitoriale che non può riverberarsi negativamente sulla minore che ha diritto a vivere la sua infanzia, a potere partecipare alle attività extrascolastiche, senza che soggiaccia all'arbitrio del padre, del tutto assente, sulle scelte di vita.
Di converso, la madre è un genitore presente nella vita della figlia, la segue e la accudisce.
In definitiva, a modifica del precedente provvedimento di regolamentazione, si dispone l'affidamento super esclusivo della figlia minore alla madre che potrà assumere anche le decisioni di maggiore interesse per la piccola.
Quanto al diritto di visita, considerando l'assenza di frequentazione costante, si dispone che il padre possa incontrare la minore alla presenza della madre a fine settimana alterni il giorno del sabato o della domenica per due ore da concordarsi tra le parti, nulla disciplinandosi sul pernotto, mancando totalmente qualsiasi frequentazione.
Quanto all'obbligo di mantenimento da parte dei genitori, si ricorda che esso ha carattere inderogabile indipendentemente dalla situazione economica degli stessi, anche laddove vi sia uno stato di disoccupazione dei soggetti obbligati, vigendo un obbligo normativamente previsto ex art 147, 148 e
155 c.c., ragion per cui non può il resistente trincerarsi dietro il suo stato di disoccupazione, dovendo pertanto confermarsi quanto già statuito nella precedente regolamentazione con previsione di un assegno di mantenimento di € 150,00 mensili oltre la partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%.
Non resta che disciplinare le spese di lite che seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di cui in dispositivo, secondo i criteri di cui al DM 55/14 e succ. mod, applicando i valori prossimi ai minimi, parametrati al decisum (valore indeterminabile complessità bassa), in considerazione della natura della controversia e dell'esito della stessa, con condanna a favore dell'Erario, vista l'ammissione al gratuito patrocinio della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, a parziale modifica del precedente decreto n. 7570/22, dispone l'affido super esclusivo della minore alla madre;
b. dispone che il padre possa incontrare la minore, in presenza della madre, a fine settimana alterni il giorno del sabato o della domenica per due ore da concordarsi tra le parti;
c. conferma per il resto il provvedimento di regolamentazione;
d. condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario che si liquidano in € 3900,00 per competenze legali, oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 6.2.24 Il Presidente est.
Dr. Ilaria Bianchi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5695/23 RG iscritta in data 21.7.23 avente per oggetto: modifica della regolamentazione dei figli naturali
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, come da procura allegata al Parte_1 C.F._1 ricorso introduttivo, dall'avv. Giuseppina Moscato, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Battipaglia alla via P. Baratta n. 79/B;
RICORRENTE
E
(CF: ), rappresentato e difeso, come da procura allegata alla CP_1 C.F._2 memoria difensiva, dall'avv. Vita Genovese, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza alla via Matera n. 28;
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.7.23 , premettendo di aver intrattenuto una relazione Parte_1 sentimentale con il resistente e dalla cui unione era nata e che con decreto n. 7570/22 era Per_1 stata disciplinata la regolamentazione della responsabilità genitoriale, chiedeva una modifica di tale regolamentazione, con richiesta di affido esclusivo o super esclusivo della minore, lamentando che il resistente non partecipava alla vita della bambina, non collaborava nelle sue scelte ed ometteva il versamento del mantenimento previsto.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il resistente che contestava quando dedotto dalla ricorrente, deducendo di aver provveduto al mantenimento e lamentando che era la ricorrente ad ostacolare l'esercizio del diritto di visita, così concludendo per il rigetto del ricorso.
All'esito della comparizione delle parti, con la loro audizione, all'udienza del 6.6.24, il giudice delegato invitava le parti alla discussione orale e la causa era assunta in decisione.
Tanto premesso, osserva questo Tribunale che il ricorso è fondato e merita accoglimento, dovendo così disporsi l'affido super esclusivo della minore alla madre. Per_1
Al riguardo, si deve precisare che l'affidamento condiviso permette ai genitori di condividere le responsabilità per una sana crescita e per il mantenimento dei figli e la valutazione in merito alla possibilità di una deroga in favore del regime di affidamento esclusivo deve fondarsi principalmente sull'interesse non prevalente, bensì esclusivo del minore. In altre parole, la forte preferenza attribuita dal legislatore all'affidamento condiviso impone di considerare quest'ultimo il modello privilegiato da seguire, salvo gravi ragioni contrarie in tal senso;
a tal proposito, la scelta per l'affidamento esclusivo può essere giustificata, in linea generale, solo da una inidoneità educativa o gravi carenze di un genitore cui devono corrispondere requisiti positivi dell'altro o, comunque, da condotte o situazioni particolari che siano particolarmente pregiudizievoli per i figli.
Nel caso di specie, il Tribunale osserva che, come ammesso dallo stesso resistente, egli non sta versando il mantenimento per la bambina da novembre 2022, adducendo il suo stato di disoccupazione, senza che tuttavia che egli si sia fatto carico di tale situazione. Inoltre, lo stesso ha ammesso di non aver prestato l'autorizzazione per la gita scolastica per la piccola, in quanto, da una parte, la madre ostacolerebbe le visite e dall'altra avrebbe dubbi sulla sua paternità.
Da ciò si evince tutto la contraddittorietà delle dichiarazioni (vuole incontrarla ma si disinteressa perché ha il dubbio che sia sua figlia) e il disinteresse del padre per la minore, perché se avesse voluto incontrarla ben avrebbe potuto richiedere l'attuazione del provvedimento di regolamentazione che è già vigente tra le parti.
Tale condotta è espressione di un'inidoneità genitoriale che non può riverberarsi negativamente sulla minore che ha diritto a vivere la sua infanzia, a potere partecipare alle attività extrascolastiche, senza che soggiaccia all'arbitrio del padre, del tutto assente, sulle scelte di vita.
Di converso, la madre è un genitore presente nella vita della figlia, la segue e la accudisce.
In definitiva, a modifica del precedente provvedimento di regolamentazione, si dispone l'affidamento super esclusivo della figlia minore alla madre che potrà assumere anche le decisioni di maggiore interesse per la piccola.
Quanto al diritto di visita, considerando l'assenza di frequentazione costante, si dispone che il padre possa incontrare la minore alla presenza della madre a fine settimana alterni il giorno del sabato o della domenica per due ore da concordarsi tra le parti, nulla disciplinandosi sul pernotto, mancando totalmente qualsiasi frequentazione.
Quanto all'obbligo di mantenimento da parte dei genitori, si ricorda che esso ha carattere inderogabile indipendentemente dalla situazione economica degli stessi, anche laddove vi sia uno stato di disoccupazione dei soggetti obbligati, vigendo un obbligo normativamente previsto ex art 147, 148 e
155 c.c., ragion per cui non può il resistente trincerarsi dietro il suo stato di disoccupazione, dovendo pertanto confermarsi quanto già statuito nella precedente regolamentazione con previsione di un assegno di mantenimento di € 150,00 mensili oltre la partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%.
Non resta che disciplinare le spese di lite che seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di cui in dispositivo, secondo i criteri di cui al DM 55/14 e succ. mod, applicando i valori prossimi ai minimi, parametrati al decisum (valore indeterminabile complessità bassa), in considerazione della natura della controversia e dell'esito della stessa, con condanna a favore dell'Erario, vista l'ammissione al gratuito patrocinio della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, a parziale modifica del precedente decreto n. 7570/22, dispone l'affido super esclusivo della minore alla madre;
b. dispone che il padre possa incontrare la minore, in presenza della madre, a fine settimana alterni il giorno del sabato o della domenica per due ore da concordarsi tra le parti;
c. conferma per il resto il provvedimento di regolamentazione;
d. condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario che si liquidano in € 3900,00 per competenze legali, oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 6.2.24 Il Presidente est.
Dr. Ilaria Bianchi