Art. 119.
Le sanzioni disciplinari di stato sono:
a) la sospensione disciplinare dal servizio, di cui all'articolo 89;
b) la cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per motivi disciplinari di cui all'articolo 109, lettera c);
c) la perdita del grado per rimozione, di cui al primo comma, n. 6, dell'articolo 116.
Le sanzioni disciplinari di stato sono:
a) la sospensione disciplinare dal servizio, di cui all'articolo 89;
b) la cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per motivi disciplinari di cui all'articolo 109, lettera c);
c) la perdita del grado per rimozione, di cui al primo comma, n. 6, dell'articolo 116.