Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/03/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1037/2019.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Natalino Sapone Componente
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1037/2019 R.G. e vertente tra
(C.F. ), con l'avv. LORIS MARIA NISI Parte_1 C.F._1
(C.F. CodiceFiscale_2 Email_1
-appellante- nei confronti di
(C.F. ), n.q. di titolare dell'omonima Controparte_1 C.F._3 impresa individuale e con l'avv. GIORGIO MESSORIO (C.F. CodiceFiscale_4
Email_2
-appellati-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 766/2019 del Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata in data 21.05.2019 ed emessa a definizione del proc. n. 100079/2011 R.G..
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Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
5.12.2024 (con riserva in decisione poi comunicata in data 9.12.2024).
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato le parti opponenti e Parte_1
hanno instaurato il giudizio di 1° grado (proc. n. 100079/2011 R.G.), Parte_2
spiegando opposizione avverso il d.i. n. 15/2011, emesso da Giudice del Tribunale di Reggio
Calabria-Sez. Distaccata di Melito di P.S. in data 2.02.2011 e ingiungente alle predette parti il pagamento all' i titolare dell'omonima impresa individuale, Parte_3 dell'importo di € 47.700,01 [a titolo di residuo dovuto per alcuni lavori edili svolti presso l'immobile in Montebello Jonico, Via Caracciolino n. 182], oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Gli opponenti hanno ivi contestato l'illegittimità della predetta ingiunzione di pagamento e ne hanno chiesto la revoca, in particolare, per:
(1) l'intervenuto pagamento dell'intero corrispettivo dovuto e la non debenza di alcuna somma ulteriore;
(2) l'inefficacia probatoria assoluta delle fatture azionate;
(3) la temerarietà dell'azione avversaria, giustificante la richiesta di condanna anche ex art. 96
c.p.c..
I.1.2.- Con comparsa di costituzione e risposta e contestuale domanda riconvenzionale del
22.06.2011 si è poi costituito il convenuto opposto n.q. di titolare Controparte_1 dell'omonima impresa individuale, contestando le avverse prospettazioni e in particolare evidenziando:
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(1) l'infondatezza di tutti i motivi di opposizione, essendo pertanto da confermarsi il d.i. opposto, di cui altresì concedersi, in via preliminare, la provvisoria esecuzione ex art. 648
c.p.c.;
(2) il proprio diritto, in ogni caso, a conseguire il predetto importo di € 47.700,01 a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
(3) la temerarietà non già della propria richiesta, ma dell'azione avversaria e la conseguente sussistenza dei presupposti, nei loro confronti, per la condanna ex art. 96 c.p.c..
I.1.3.- Nel corso del giudizio di prime cure, poi:
(A) con provvedimento del 5.08.2011, per le ragioni ivi indicate, è stata rigettata la richiesta dell'opposto ex art. 648 c.p.c.;
(B) con provvedimento del 3.04.2017 è stata rigettata la richiesta di riunione con il proc. n.
1843/2015 R.G.;
(C) sono stati esaminati n. 5 testi [ e all'udienza del Testimone_1 Testimone_2
10.02.2014, , e all'udienza Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
del 7.10.2014] ed è stato espletato approfondimento peritale [le cui risultanze sono confluite nell'elaborato del 24.07.2015, nonché in chiarimenti e integrazioni del 30.01.2016 e del
21.04.2016].
I.1.4.- All'esito è stata poi emessa la sentenza qui gravata (n. 766/2019 del 21.05.2019), nella quale il Tribunale ha:
(A) integralmente revocato il d.i. opposto, nonché contestualmente condannato la sola al pagamento in favore dell' del minor Parte_1 Controparte_1 importo di € 30.052,23, oltre IVA e interessi;
(B) rigettato ogni ulteriore domanda;
(C) regolato le spese di lite e di C.T.U., ponendole a carico della predetta Pt_1
.
[...]
I.2.1.- Avverso tale sentenza, di cui ha altresì chiesto la sospensione ex art. 283 c.p.c., ha poi proposto appello la parte , instaurando, innanzi alla presente Corte, Parte_1
l'odierno giudizio di gravame (n. 1037/2019 R.G.) e ivi in particolare lamentando:
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(1) l'erronea valutazione delle prove con riguardo al suo ritenuto subentro nell'obbligazione contratta dalla dante causa ( ; Persona_1
(2) l'erronea valutazione del materiale probatorio anche con riferimento alla sua eccezione di già intervenuto pagamento;
(3) la non corretta applicazione dell'art. 1657 c.c.;
(4) la non corretta adesione alle risultanze della C.T.U. espletata e tuttavia contestabile sotto diversi profili;
(5) l'erronea valutazione anche in ordine alla fornitura di mobilio ed elettrodomestici;
(6) la non correttezza, altresì e a prescindere dalla riforma da operarsi in caso di accoglimento dell'appello, del regolamento delle spese di 1° grado;
(7) la temerarietà dell'azione avversaria, con conseguente ricorrenza dei presupposti ex art. 96
c.p.c..
I.2.2.- Con comparsa del 3.03.2020 si è poi costituito in questo grado l'appellato
[...]
contestando le avverse prospettazioni e in particolare eccependo: CP_1
(1) l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.;
(2) in ogni caso la sua infondatezza, rilevante anche ex art. 96 c.p.c.;
(3) l'infondatezza altresì della richiesta inibitoria.
I.2.3.- Con provvedimento del 28.05.-1.06.2021, disattesa la richiesta di inibitoria, l'appello è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni.
I.2.4.- A seguito, poi, di alcuni rinvii e di mutamento del relatore, con provvedimento del
6.12.202024 (comunicato alle parti il 9.12.2024), il giudizio di gravame è stato definitivamente assegnato a sentenza con concessione di termini ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, è da precisarsi che:
(A) è da disattendere l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., considerando che nel gravame proposto l'appellante risulta aver circoscritto in modo sufficientemente chiaro ed esauriente il quantum appellatum, proponendo specifici punti di censura, formulando motivate ragioni di dissenso e altresì indicando (c.d. parte rescissoria) le
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richieste modifiche alla ricostruzione operata in prime cure (non richiedendosi a tal fine un
“progetto alternativo di sentenza”, ma esclusivamente “l'individuazione”, qui ravvisabile, “di un percorso logico alternativo a quello del primo giudice” – cfr. Cass. civ., Sez. un.,
16/11/2017, n. 27199), sicché, a prescindere dalla delibazione della sua fondatezza [qui di seguito da scrutinarsi – v. infra], è pacifico che nell'atto di appello in ogni caso si rinviene
“una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confut[a] e contrast[a] le ragioni addotte dal primo giudice” [v., in termini e da ultimo, Cass. civ., 10/03/2020, n. 6732 e Cass. civ., Sez. un., n. 27199/2017, cit.], non potendosi quindi dar luogo alla richiesta reiezione in rito;
(B) “l'ambito della cognizione del giudice d'appello”, poi, “è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ., Sez. un.,
16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. n. 27199 del 2017 e Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019,
n. 7940), “esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione con l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” (cfr. Cass. civ.,
24/05/2001, n. 7088), conseguentemente perimetrata e circoscritta alle sole questioni proprie di questo giudizio [risultando ovviamente del tutto estranea all'odierna delibazione ogni valutazione relativa alla distinta procedura ex art. 2901 c.c., trattandosi di vertenza distinta e autonoma (anche perché non riunita alla presente: cfr. anche pag. 2, ult. cpv., della sentenza di
1° grado) e dunque qui in alcun modo rilevante] e tempestivamente prospettate nell'atto di gravame [risultando evidentemente tardive, e dunque in alcun modo scrutinabili, le questioni prospettate solo negli scritti ex art. 190 c.p.c., essendo pacifico che “nelle memorie” conclusive si può solo ulteriormente “illustrare quanto già discusso”, ma “non possono essere esposte questioni nuove”, né “nuovi fatti” o “variazion[i] del fatto” già allegato, né, in generale, “apporta[t]e aggiunte o modifiche alle postulazioni” previamente svolte, essendo noto che, “ove sia prospettata per la prima volta una questione nuova con tale atto, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo” (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. un., 7/02/2024,
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n. 3453; Cass. civ., 23/06/2022, n. 20232; Cass. civ., 2/05/2019, n. 11547; Cass. civ.,
7/01/2016, n. 98; Cass. civ., 14/02/2014, n. 3437; Cass. civ., 28/10/2011, n. 22545; Cass. civ.,
7/12/2004, n. 22970; Cass. civ., 7/04/2004, n. 6858)] e che ogni questione qui non puntualmente e tempestivamente gravata, nonché in questa sede non esplicitamente riproposta
[ai sensi dell'art. 346 c.p.c., su cui v., funditus e da ultimo, Cass. n. 7940/2019, cit.], è divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché definitivamente passata in giudicato;
(C) a fronte di ciò, giova osservare, è senz'altro divenuta ormai irrevocabile, ex aliis, anche la posizione del , già parte del processo di prime cure (trattandosi di una delle Parte_2 parti ingiunte e opponenti) e tuttavia ivi ritenuto “completamente estraneo alla vicenda” (cfr. pag. 3, pen. cpv., della sentenza di 1° grado), non essendo stata dunque emessa alcuna condanna nei suoi confronti (risultando revocato il titolo monitorio che lo vedeva coinvolto ed essendo state le statuizioni condannatorie poi emesse nei soli confronti della germana
– cfr. pag. 5, spec. 1°-4° linea del
P.Q.M.
, della pronuncia di prime Parte_1
cure), con statuizione non gravata da alcuna parte (e anzi oggetto di espressa acquiescenza parziale da parte dell'appellante – cfr. pag. 24 dell'appello, nonché pag. 3 della comparsa conclusionale e pag. 1 della memoria di replica) e dunque passata in giudicato, ciò evidentemente escludendo qualsivoglia necessità di una sua ulteriore partecipazione anche in questa sede [non trattandosi di litisconsorte necessario o di soggetto per cui comunque emettersi ordine ex art. 331 c.p.c. - né considerando la sua evocazione in giudizio in proprio, unitamente alla germana, per i lavori commissionati (trattandosi di chiamata solidale e dunque operando il dictum per cui “l'obbligazione solidale passiva non comporta, sul piano processuale, l'inscindibilità delle cause”, “in quanto” “si configura come una pluralità di rapporti giuridici di debito-credito fra loro distinti” e “la sentenza, pur essendo formalmente unica, si risolve in tante pronunzie” per ciascuno dei rapporti e pertanto “è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, che può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati, sicché, se uno solo di essi propone impugnazione (o questa sia formulata nei confronti di uno soltanto), il giudizio può proseguire senza dover integrare il contraddittorio nei confronti degli altri, non ricorrendo una delle ipotesi previste dall'art.
331 c.p.c.”: cfr. Cass. civ., 19/05/2020, n. 9194; Cass. civ., 12/02/2016, n. 2854; Cass. civ.,
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22/03/2011, n. 6486; Cass. civ., 16/11/2006, n. 24425; Cass. civ., 14/11/2003, n. 17249; Cass. civ., 25/05/1995, n. 5738), né la sua evocazione quale erede – v. infra - della Per_1
(attesa la preesistenza al processo della qualità ereditaria, ab origine introdotto nei
[...]
confronti degli eredi e non già di de cuius deceduta nel corso del giudizio – cfr. Cass. civ.,
16/10/2024, n. 26833; Cass. civ., 3/02/2023, n. 3391; Cass. civ., 15/12/2020, n. 28447; Cass. civ., 5/11/2020, n. 24639; Cass. civ., 17/09/2008, n. 23765; Cass. civ., 28/10/2004, n. 20874;
Cass. civ., 12/07/2001, n. 9418) – e non risultando più autore o destinatario di alcuna domanda (essendo l'oggetto del giudizio ormai esclusivamente circoscritto al rapporto fra e )]. Controparte_1 Parte_1
IV.- Svolte tali preliminari precisazioni, nel merito l'appello è da disattendere, a ciò conseguendo la conferma della sentenza di prime cure.
V.- Prendendo le mosse dal 1° motivo di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (1)], occorre osservare che l'appellante ha ivi in particolare contestato il passaggio della sentenza di prime cure evidenziante il proprio subentro nel rapporto contrattuale ab origine instaurato fra la controparte ( e sua madre ( e ove in Controparte_1 Persona_1 particolare si sottolinea che “la commissione dei lavori inizialmente era imputabile alla sig.ra
, ma, in corso d'opera, i lavori venivano concordati anche con la figlia, sia nel Per_1 periodo in cui la madre era in salute che successivamente”, come emerso dall'istruttoria espletata e in particolare dalle “numerose prove testimoniali” assunte, da cui chiaramente si evinceva che ella “sig.ra , odierna appellante, aveva effettivamente assunto “le Pt_1 caratteristiche tipiche della committente” ed era pertanto senz'altro “obbligata per quanto commissionato in subentro alla di lei madre” [cfr. spec. pag. 3, 4°-6° cpv., della pronuncia di
1° grado].
V.1.- A fronte di quanto precede, l'appellante, oltre a ribadire il già intervenuto pagamento dei lavori oggetto di causa [profilo tuttavia da esaminarsi infra, sub VI.-VI.5., specificamente rientrando nell'ambito del 2° motivo di gravame], ha però qui sostenuto che:
(a) la sua posizione rispetto ai lavori non risultava confermata da alcun teste;
(b) ella non aveva in ogni caso mai “interferito”, né si era “intromessa” nei lavori stessi, non avendo pertanto mai assunto la predetta qualità di committente;
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(c) le dichiarazioni del teste risultavano poi inattendibili e contraddittorie, Testimone_3
in particolare in ordine al tempus di commissione dei nuovi lavori (risultando nel settembre
2009 già deceduta la – agosto 2009 – e già montato il mobilio di Persona_1
arredamento – giugno 2009).
Tali deduzioni, come qui esaminate [v. infra, sub V.2.-V.4.], non risultano tuttavia suscettibili di accoglimento.
V.2.- Quanto al profilo sub (a), fermo che “l'individuazione dell'effettivo committente delle opere appaltate costituisce frutto di accertamento di fatto”, strettamente riservato al giudice del merito, latamente discrezionale e di per sé insindacabile, essendo sufficiente a determinare la “qualità di committente” il “dare incarico ad un appaltatore affinché questi compia le opere” [cfr., ex multis, Cass. civ., 4/02/2025, n. 2774 e Cass. civ., 22/06/2017, n. 15508], è pacifico ed evidente che, diversamente da quanto prospettato dall'appellante e in coerenza a quanto condivisibilmente e correttamente ritenuto dal primo giudicante, i plurimi testi esaminati in 1° grado abbiano senz'altro confermato la posizione della Pt_1
, sottolineando che ella “era presente” per “controllare i lavori” e, in particolare
[...] dopo l'aggravamento delle condizioni e poi la morte della di lei madre, per “prendere le decisioni” e “dare incarico” per i “lavori”, avendo ella altresì “scel[to] la merce” presso il
(v. infra) e sostanzialmente “assunto”, a fronte del venir meno della genitrice, “il Tes_4 controllo della situazione” – “ivi vi era solo la figlia” [cfr. test. e Testimone_1 Tes_2
(verbale d'udienza del 10.02.2014, spec. pagg.
5-6 e 8), nonché test.
[...] Tes_3
e (verbale d'udienza del 7.10.2014,
[...] Testimone_4 Testimone_5
spec. pagg. 3, 5 e 6-7)].
V.3.- Quanto poi al profilo sub (b), e dunque alla dedotta non “interferenza” e “intromissione” dell'odierna appellante nello svolgimento dei lavori, è invero noto che “non può presumersi che il committente si ingerisca sempre e comunque nell'attività dell'appaltatore quanto all'esecuzione dell'opera”, essendo, al contrario, proprio “l'autonomia organizzativa e gestionale” una caratteristica “tipica” e connotante la stessa “struttura del contratto di appalto”: “l'appaltatore”, infatti, si connota fisiologicamente proprio per l'assenza di vincoli di subordinazione nei confronti del committente, non essendo “una longa manus” o un “mero
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strumento delle direttive di quest'ultimo”, bensì soggetto che “esplica l'attività in piena autonomia, con propria organizzazione ed a proprio rischio, apprestando i mezzi adatti e curando” da sé “le modalità esecutive per il raggiungimento del risultato” e dunque le concrete modalità operative tramite le quali soddisfare l'interesse del committente [cfr., da ultimo, Cass. civ., 31/07/2024, n.21603; Cass. civ., 10/05/2024, n. 12839; Cass. civ.,
29/12/2023, n. 36399].
A fronte di ciò, è evidente che non possa sostenersi l'assenza di un rapporto contrattuale per la mera mancanza di riferimenti, da parte dei testi, a “interferenze” o “intromissioni” da parte delle committenti (la e, in seguito, la figlia ), Persona_1 Parte_1
trattandosi, al contrario, di circostanza del tutto coerente con il tipo contrattuale in esame (non postulante alcuna “necessità” di ingerenza, essendo al contrario “strutturalmente” fondato sull'autonomia dell'appaltatore) e qui peraltro pienamente consonante e compatibile con quanto complessivamente riferito dai predetti testi e, in particolare, con la circostanza che le committenti, pur sempre “present[i]” “durante lo svolgimento dei lavori” presso la loro abitazione – “lavori” che le stesse “controlla[vano]” e “concordavano”, “da[ndo]” il relativo
“incarico” -, “erano gentili e contente” e “non” avevano “mai fatto rimostranze”, non essendo pertanto tale ingerenza, di per sé già estranea alla tipologia contrattuale, resasi in alcun modo opportuna o necessaria nel caso concreto [cfr. pagg. 4 e 6-7 del verbale d'udienza del
10.02.2014 e pagg. 2, 3, 6 e 7 del verbale d'udienza del 7.10.2014].
V.4.- Quanto, infine, al profilo sub (c), e dunque alle contestazione della parte appellante con riguardo alle dichiarazioni rese dal teste , è da rilevarsi che: Testimone_3
(1) nello scrutinio delle prove, come noto, il giudice è tenuto a globalmente esaminare la convergenza, decisività e “concludenza” del complesso degli “elementi probatori acquisiti” al fine di stabilire poi quelle “più idonee a sorreggere la motivazione” nell'ambito del proprio apprezzamento latamente discrezionale e che “non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o
a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze … logicamente incompatibili con la decisione adottata” [cfr., ex aliis e altresì rammentando che la valutazione delle prove costituisce “giudizio di mero fatto” e
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“attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale” e “al libero convincimento” del giudice di merito”, Cass. civ., 1/03/2021, n. 5560; Cass. civ., 8/08/2019,
n. 21187; Cass. civ., 4/07/2017, n. 16467; Cass. civ., 2/08/2016, n. 16056; Cass. civ.,
10/06/2014, n. 13054; Cass. civ., 23/05/2014, n. 11511; Cass. civ., 14/02/2014, n. 3424; Cass. civ., 15/05/2013, n. 11699; Cass. civ., 28/07/2010, n. 17630];
(2) il Tribunale di prime cure risulta essersi qui rigorosamente attenuto appunto ai predetti principi, conseguentemente provvedendo a una tale valutazione globale, e non già atomistica e frazionata, delle emergenze istruttorie acquisite e dunque ponendo a fondamento della sua decisione quanto desumibile dalle plurime e specifiche evidenze ritraibili dal complesso dalle
“numerose prove testimoniali” espletate nel corso del giudizio, tutte univoche e convergenti con riguardo alla posizione della [v. supra, sub V.2.] anche al di là e Parte_1
a prescindere dalla testimonianza, qui contestata, dell' ; Testimone_3
(3) testimonianza, quest'ultima, poi ovviamente insuscettibile di ritenersi ex se inattendibile e inutilizzabile ai fini del decidere sol per il rapporto, di parentela e lavorativo, con la parte opposta - trattandosi di circostanza di per sé pacificamente inidonea a comportare la
“necessaria inattendibilità del testimone” (cfr., da ultimo, Cass. civ., 2/02/2021, n. 2295, nonché Cass. n. 25358/2015; Cass. n. 4202/2011; Cass. n. 25549/2007; Cass. n. 12365/2006;
Cass. n. 1109/2006), qui peraltro neanche in thesi prospettabile, considerando l'evidente congruenza e consequenzialità delle dichiarazioni rese, nonché la piena coerenza e concordanza [tanto estrinseca (attesa la già menzionata convergenza, del tutto pacifica, fra le sue dichiarazioni e le ulteriori plurime testimonianze espletate), quanto intrinseca
(considerando l'assenza di antinomie, aporie o contraddizioni, nonché i diversi frangenti in cui ha evidenziato che sulle minuziose circostanze sottopostegli non era in grado di puntualmente “riferire”, ciò facendo evidentemente propendere per il difetto di c.d. copioni e per la genuinità del teste)] del suo complessivo narrato;
(4) proprio con riguardo alla coerenza intrinseca, in particolare, è chiaramente da escludersi che il teste qui in esame sia incorso in qualsivoglia contraddittorietà, come dedotto dall'appellante, in ordine al momento di commissione dei nuovi lavori, non avendo lo stesso invero riferito che essi sarebbero stati concordati e programmati nel settembre 2009 (e dunque
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in tempus di cui la parte appellante ha poi evidenziato la “contraddittorietà” con ulteriori circostanze in atti – e.g. la morte della , il montaggio del mobilio), essendosi limitato Per_1
a esporre, al contrario, che le parti “concordavano l'effettuazione di altri lavori diversi” senza tuttavia far riferimento al settembre 2009 [cfr. pag. 2 del verbale d'udienza del
7.10.2014]; né una tale indicazione temporale (settembre 2009) - senz'altro, come detto, non riferita dal teste - può poi evidentemente in alcun modo desumersi dalla sua conferma del capitolo sub 3), identificandosi, in thesi, il “preventivo analitico” ivi menzionato con la “nota spese” prodotta dalla parte opposta [cfr. pag. 1 del menzionato verbale d'udienza del
7.10.2014, nonché pag. 5 della 2° memoria istruttoria della parte opposta del 31.05.2012], considerando non solo e non tanto che neanche quest'ultima risulta essere stata redatta nel settembre 2009 [bensì nel settembre 2010 – cfr. all. 2 fasc. monitorio], ma soprattutto che nota spese e preventivo sono due documenti ontologicamente e funzionalmente diversi e distinti [essendo il “preventivo” fisiologicamente redatto ex ante e prima dell'esecuzione e la
“nota spese” invece un documento ex post e a consuntivo] e che nel caso di specie emerge chiaramente per tabulas che l'unico effettivo “preventivo” (redatto ex ante e contenente le opere originarie) sia quello del marzo 2009 [cfr. all. 1 fasc. monitorio] e che per i lavori successivi, concordati in corso d'opera (dalla e poi dalla ), Per_1 Parte_1
non sia stato rilasciato alcun ulteriore preventivo (né nel settembre 2009, né in altra data), bensì esclusivamente la predetta “nota spese”, a consuntivo, nel settembre 2010 [cfr. ancora all. 2 fasc. monitorio, nonché pag. 1, 2° cpv., della diffida prodotta sub all. 17 medesimo fasc.], non essendo pertanto il teste evidentemente incorso in alcuna contraddizione o aporia neanche a tal riguardo.
V.5.- Considerata, pertanto, la complessiva non accoglibilità delle contestazioni avanzate a tal riguardo dalla parte appellante [v. supra, sub V.1.-V.4.] e la piena correttezza e condivisibilità, sulla scorta di quanto emergente dal compendio probatorio in atti, delle statuizioni del Tribunale di prime cure [v. supra, sub V.], è evidente che ciò imponga il rigetto del 1° motivo d'appello [v. supra, sub I.2.1., punto (1)].
VI.- Parimenti da disattendere risulta altresì la 2° ragione di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (2)], mediante la quale l'appellante ha in particolare censurato la sentenza di prime cure
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per l'intervenuta reiezione della propria eccezione di già intervenuto pagamento delle somme ex adverso richieste, avendo il Tribunale di prime cure a tal riguardo evidenziato che “la tesi di parte opponente secondo cui la cifra di euro 30.000” risultasse “onnicomprensiva” “per tutti i lavori svolti” non poteva accogliersi, risultando tale somma invece plausibilmente
“riferi[ta]”, “come affermato dall'opposto” ed emergente dagli atti, solo “ad una prima fase dei lavori”, anche perché “manifestamente irrisoria rispetto alle opere compiute”, nonché
“corrisposta in una data di molto antecedente alla conclusione dei lavori” [cfr. pag. 4, 1° cpv., della sentenza di 1° grado].
VI.1.- Contestando quanto precede l'appellante ha in particolare lamentato:
(a) l'inversione dell'onere probatorio;
(b) il difetto di prova di lavori diversi rispetto a quelli ab origine concordati e già saldati nel giugno 2009;
(c) l'erronea valutazione, poi, di “irrisorietà” dell'importo prospettato.
Anche in tal caso, tuttavia, tali deduzioni, come qui di seguito distintamente esaminate [v. infra, sub VI.2.-VI.4.], risultano da disattendersi.
VI.2.- Muovendo, in particolare, dall'argomento sub (a), è da rilevarsi che:
(1) “il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova” pertanto evidentemente “incombe” proprio “al debitore che l'eccepisca” (e dunque, nel caso di specie, alla parte opponente e odierna appellante), essendo poi pacifico che, “per poter validamente contrastare” la pretesa creditoria, è “onere del debitore” “dimostrare” non solo il pagamento, ma soprattutto
“l'efficacia estintiva del pagamento” eccepito [cfr., ex multis, Cass. civ., 9/11/2018, n. 28779
e Cass. civ., 16/07/2024, n. 19528];
(2) tale onere poi evidentemente “non può ritenersi assolto” nei casi in cui il creditore “non abbia specificamente contestato la ricezione della somma, ma … l'incongruenza fra
l'importo oggetto della domanda e quello oggetto di eccezione”, “non” potendo “il debitore” in tal caso “limitarsi a postulare genericamente la “natura omnicomprensiva” del pagamento” – in particolare laddove “la relazione fra la pretesa e il pagamento non emerga ex se dalla corrispondenza degli importi o da altre circostanze idonee”-, in quanto “ogni
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incertezza o ambiguità non può che risolversi - atteso l'onere imposto dalla norma - in danno del debitore” [cfr. ancora Cass. n. 28779/2018, cit., e Cass. n. 19528/2024, cit.];
(3) a fronte di ciò, è evidente che nel caso di specie il Tribunale di prime cure non abbia dato luogo ad alcuna “inversione” dell'onus probandi e abbia invece correttamente applicato i pertinenti principi di diritto, dando atto che, a fronte della contestazione creditoria, la parte debitrice non fosse poi riuscita a dimostrare la concreta “efficacia estintiva” del pagamento eccepito, non emergendo poi dal compendio probatorio in atti la predetta corrispondenza, ma dirimenti elementi di segno contrario [v. infra, sub VI.3.-VI.4.], ciò non potendo che risolversi “in danno” del debitore, la cui exceptio, proprio in ossequio (e non già in contrasto) al principio dell'onus probandi, è stata pertanto correttamente disattesa.
VI.3.- Quanto poi alla contestazione sub (b), occorre osservare che la circostanza de qua, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, è stata in realtà pienamente e congruamente provata.
E infatti, ferma la pacifica inapplicabilità al caso di specie delle limitazioni istruttorie di cui all'art. 1659 c.c. [non trattandosi né di variazioni ad iniziativa dell'appaltatore (bensì del committente, e dunque dimostrabili dall'“appaltatore” “con ogni mezzo di prova”, “ivi comprese le presunzioni” – cfr. Cass. civ., 25/05/1991, n. 5935 e Cass. civ., 18/01/1983, n.
466), né invero di effettive “variazioni” (in quanto lavori nuovi e diversi, e dunque “modifiche ed aggiunte” tali “da potersi considerare oggetto di un nuovo contratto di appalto”, “non trovan[d]o applicazione le limitazioni probatorie di cui all'art. 1659 cod. civ.” - cfr. Cass. n.
5935/1991, cit.; Cass. civ., 7/01/1980, n. 106; Cass. civ., 26/07/1962, n. 2150)], la circostanza che in corso d'opera siano stati commissionati lavori ulteriori, protrattisi ben oltre il giugno
2009 ed esorbitanti sia quelli ab origine preventivati (trattandosi appunto di “lavori extra” rispetto al “preventivo del 30/03/2009”, come appunto riportato nella “nota spese” del
17.09.2010 – evidentemente non integrante un 2° “preventivo” asseritamente redatto “a lavori ultimati”, come pur contestato dall'appellante, ma, appunto, una nota spese consuntivante i
“lavori extra” già eseguiti), sia quelli “saldati” fino al 17.06.2009 dalla Persona_1
(giusto pagamento, di € 30.000,00, riconosciuto dalla parte opposta fin dalla fase monitoria – cfr. pag. 2 del ricorso per d.i. – ed evidentemente privo di efficacia estintiva, in quanto
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intervenuto ben prima del completamento dei lavori e pacificamente saldandosi con esso solo una prima tranche delle opere realizzate, e in particolare i soli lavori, all'epoca già completati, relativi alla sistemazione del garage – cfr. pag. 3 dell'all. 1 fasc. monitorio), è stata in prime cure senz'altro pacificamente comprovata e chiaramente riscontrata:
(1) sia dai plurimi testi esaminati – avendo gli stessi univocamente evidenziato la presenza di molteplici “altri lavori”, ulteriori a quelli relativi alla sistemazione del garage e commissionati nel corso del rapporto (consistiti, e.g. e nell'ambito dell'“appartamento”
“adiacente al garage”, “all'interno” e “all'esterno”, nonché dello spazio circostante, nella
“sostitu[zione]” e “ripara[zione]” di “alcun infissi”, nella “intonacatura”, nella “sostituzione della pavimentazione” “per togliere l'umidità”, nella realizzazione di un “vano dispensa”, nella “ristrutturazione”, “sostituendo i sanitari e la pavimentazione”, di “tutto il bagno”, nel
“posiziona[men]to” dell'“autoclave con adeguamento dell'impianto idrico”, nella
“realizzazione delle tracce nei muri e nel relativo ripristino” sia di tale impianto idrico, sia di quello “elettrico”, nella “realizza[zione]” di “un marciapiede intorno alla casa”, di “una fossa per interrare il bombolone del gas” e della “copertura della veranda adiacente la cucina”, nonché del “controsoffitto” della stessa, nella costruzione di “un canile in rete metallica” con “base in cemento”), avendo le parti appunto “concorda[to] l'effettuazione di” tali “altri lavori”, “diversi e fuori dal vecchio contratto” e poi “svolti” nel “2010” [cfr. verbali d'udienza del 10.02.2014 e del 7.10.2014];
(2) sia dal C.T.U. – avendo l'ausiliario, “previo sopralluogo sui luoghi di causa”, ivi appunto
“riscontrato l'effettiva realizzazione delle opere” indicate non solo “nel preventivo del
30.03.2009”, ma anche “nella nota del 17.09.2010” [cfr. punto 3. a pag. 11 (corrispondente a pag. 12 del file pdf) della C.T.U. del 24.07.2015], precisando poi il quantum per esse globalmente dovuto sulla base di dati specifici e oggettivi (v. infra, sub VI.4.).
VI.4.- Venendo appunto a quest'ultimo profilo, evidentemente correlato alla contestazione sub (c), è da osservarsi che l'inidoneità e sostanziale “irrisorietà” dell'importo prospettato a costituire corrispettivo per tutti i lavori eseguiti pacificamente emerge proprio dalla predetta puntuale quantificazione operata in sede peritale, avendo il C.T.U. a tal riguardo evidenziato la spettanza per essi di un quantum superiore a € 60.000,00 [e dunque la residua debenza, al
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netto del parziale pagamento già intervenuto, di ulteriori € 30.052,23: cfr. pag. 68 della
C.T.U. del 24.07.2015], ciò evidentemente comprovando, ulteriormente, che il pagamento realizzato non potesse avere efficacia estintiva per il complesso delle prestazioni effettuate ex adverso e di valore addirittura pari al doppio rispetto a quanto versato.
Né, giova aggiungere, v'è ragione alcuna di discostarsi dalla puntuale quantificazione operata dall'ausiliario, considerando che:
(A) il C.T.U. risulta aver del tutto correttamente adoperato, ai fini della propria valutazione, i dati riportati nel Prezziario Regionale ratione temporis vigente [cfr. pag. 11, ult. cpv., e pag.
29 (corrispondenti alle pagg. 12 e 30 del file pdf) della C.T.U. del 24.07.2015], trattandosi di base standardizzata, oggettiva e riconosciuta a livello locale, qui peraltro opportunamente contestualizzata [avendo il C.T.U. apportato “un ulteriore ribasso pari all' 8% sul totale computato” (cfr. ancora pag. 29 della C.T.U. da ultimo menzionata)];
(B) le contestazioni svolte dalla parte appellante avverso l'utilizzo da parte del C.T.U. di tali parametri (utilizzo del tutto congruo e corretto, nonché opportunamente modulato in base al caso concreto) risultano poi chiaramente inaccoglibili, in quanto evidentemente astratte e ipotetiche [ivi meramente assumendosi che i predetti prezzi sarebbero “di gran lunga più elevati di quelli intercorrenti fra privati” (cfr. pagg.
9-10 dell'atto di appello), con deduzione tuttavia priva di alcun riferimento concreto ed effettivo e dunque meramente congetturale], nonché generiche e non dimostrate [alludendosi ad un “antico rapporto amicale” fra i contraenti (in thesi giustificante, a suo avviso, una riduzione dei prezzi) invero in alcun modo provato ovvero emergente ex actis], tutto ciò evidentemente imponendo di rigettare anche tale ultimo profilo di contestazione.
VI.5.- Attesa, dunque, la globale non accoglibilità delle contestazioni avanzate dalla parte appellante [v. supra, sub VI.1.-VI.4.] e la piena condivisibilità, per converso e pur in tal caso, delle statuizioni del Tribunale di prime cure [v. supra, sub VI.], da ciò ne discende che vada respinto anche il 2° motivo di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (2)].
VII.- Analogamente meritevole di reiezione è poi la 3° ragione di doglianza [v. supra, sub
I.2.1., punto (3)], nell'ambito della quale la parte appellante ha in particolare contestato il passaggio della sentenza di prime cure ove, a fronte del difetto di “determina[zione] in modo
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certo” della “misura del corrispettivo”, si è evidenziato che “la stessa” andasse “calcolata”
“ai sensi dell'art. 1657 c.c.” [cfr. pag. 3, ult. cpv., della pronuncia di 1° grado].
VII.1.- Norma, quest'ultima, ad avviso della parte impugnante tuttavia qui non applicabile, considerando:
(a) il difetto di valido accordo e la conseguente non invocabilità di una tale norma contrattuale;
(b) la sua chiamata, poi, solo iure proprio e non iure hereditatis;
(c) la carenza di prova dei lavori eseguiti, di per sé ostativa a ogni valutazione ex art. 1657
c.c..
Anche a tal riguardo, tuttavia, le contestazioni avanzate, qui distintamente scrutinate [v. supra, sub VII.2.-VII.4.], sono insuscettibili di accoglimento.
VII.2.- Quanto alla deduzione sub (a), è da osservarsi che:
(1) il contratto di appalto, come noto e chiaramente evincibile dallo stesso art. 1657 c.c., non può ritenersi invalido o viziato per la mera mancata determinazione del corrispettivo, “non costituendo” invero “la specificazione del prezzo dell'appalto elemento essenziale dell'accordo tra le parti” e ben “potendo la sua determinazione avvenire”, proprio sulla scorta della predetta disposizione codicistica (derogatoria all'art. 1346 c.c.), “a posteriori” e
“da parte del giudice” [cfr., ex multis, Cass. civ., 30/09/2016, n. 19594; Cass. civ.,
15/09/2014, n. 19413; Cass. civ., 30/08/2004, n. 17386; Cass. civ., 5/04/2000, n. 4192; Cass. civ., 28/08/1993, n. 9129];
(2) tale determinazione suppletiva ex art. 1657 c.c., poi, è senz'altro operante non solo nei casi di difetto di pattuizione, bensì anche ove “le parti, pur avendo pattuito il prezzo dell'appalto, non abbiano provato la differente misura rispettivamente dedotta” (in quanto “non esse et non probari paria sunt”) e sovente scaturente dai “lavori aggiuntivi eseguiti su richiesta del committente” in corso d'opera [cfr., ex aliis, Cass. n. 19413/2014, cit.; Cass. civ., 15/06/2006,
n. 11364; Cass. n. 17386/2004, cit.; Cass. n. 4192/2000, cit.; Cass. n. 9129/1993, cit., nonché
Trib. Sondrio, 13/03/2019, n. 119, anche arg. ex Cass. civ., 25/09/2017, n. 22268 e Cass. civ.,
7/06/2012, n. 9246];
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(3) a fronte di ciò è evidente che la disposizione codicistica qui in esame risultasse senz'altro pertinente e applicabile, considerando la pacifica validità, a prescindere dal quantum del corrispettivo (non integrante “elemento essenziale” del contratto), dell'accordo fondante l'azione ex art. 1218 c.c. principaliter proposta ex adverso [risultando la richiesta ex art. 2041
c.c. avanzata solo “in via subordinata” (cfr. pag. 7 della comparsa di costituzione in 1° grado del 22.06.2011) ed essendo rimasta pertanto assorbita dalla fondatezza dell'azione contrattuale prioritariamente proposta fin dalla fase monitoria (cfr. ricorso per d.i. del
23.12.2010), evidentemente rientrando anche i lavori aggiuntivi, come ovvio e fondandosi anch'essi su un accordo fra le parti (e non già su altri atti o fatti produttivi di spostamento patrimoniale), nel rapporto contrattuale instaurato e qui fatto valere] e il difetto di prova sufficiente, da parte sia dell'opposto, sia degli opponenti, della misura del corrispettivo spettante per i lavori complessivamente effettuati (preventivati ab origine e anche aggiuntivi), occorrendo pertanto necessariamente procedere alla determinazione suppletiva stabilita dall'art. 1657 c.c. [essendo pacifico che, in difetto di pattuizione o di prova del corrispettivo dell'appalto, “l'accertamento della entità dei lavori eseguiti e il relativo importo devono essere” senz'altro “accertati dal giudice”, in particolare “a mezzo di indagine tecnica” – come qui appunto propriamente avvenuto (v. C.T.U. del 24.07.2015, nonché chiarimenti e integrazioni del 30.01.2016 e del 21.04.2016)].
VII.3.- Quanto poi alla deduzione sub (b), occorre rilevare che:
(A) la parte opposta e odierna appellata aveva evidenziato fin dalla fase monitoria che il rapporto contrattuale risultava sorto con la e che in esso erano poi Persona_1 subentrati “i di lei figli” ed “eredi”, “ e , come da certificato storico Pt_1 Parte_2 di famiglia contestualmente prodotto, avendo poi sia la predetta “Sig.ra ”, sia i figli, Per_1
“commissionato” “ulteriori lavori” e avendo poi questi ultimi altresì “dato incarico al Sig.
” “di fornire alcuni arredi” [cfr. pagg.
1-2 del ricorso per d.i. del 23.12.2010, nonché CP_1 all. 11 a quest'ultimo];
(B) i due ingiunti erano stati pertanto evidentemente evocati in giudizio per un rapporto originato con la de cuius e poi da essi non solo proseguito, ma altresì arricchito con il conferimento di ulteriori lavori e incarichi [cfr. ancora pagg.
1-2 del ricorso per d.i. del
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23.12.2010], essendo stati pertanto evidentemente chiamati a titolo contrattuale (e non già a titolo di indebito o di ingiustificato arricchimento, come pur prospettato a pag. 10 dell'appello), nonché, considerando l'evoluzione del rapporto, sia iure proprio [per i lavori da essi conferiti], sia iure hereditario [per i lavori già conferiti dalla propria de cuius] – titolo, quest'ultimo, qui pacifico e non contestato (come sufficiente: cfr. Cass. civ., 9/05/2023, n.
12309), nonché, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, chiaramente espresso ed evincibile dal ricorso monitorio [ivi ribadendosi a più riprese che “ e Pt_1 Pt_2
erano “i” “figli” ed “eredi” della “Sig.ra ” nelle more “deceduta” (cfr. pag.
[...] Per_1
1 del ricorso per d.i. del 23.12.2010), essendosi del resto proprio per tale ragione prodotto, sub all. 11 del fasc. monitorio, il certificato storico di famiglia della Persona_1
(produzione evidentemente incompatibile con la chiamata solo iure proprio)], da ciò chiaramente discendendo la necessità di respingere anche tale contestazione dell'appellante.
VII.4.- Da disattendere, infine, risulta evidentemente anche il rilievo sub (c), considerando che nel caso di specie era stata evidentemente raggiunta piena prova delle opere realizzate
[come riscontrate, in particolare, dal C.T.U. (v. infra, sub VIII.7.)] e che pertanto, non potendo utilmente invocarsi i richiami giurisprudenziali menzionati dall'appellante (cfr. Cass. civ., 7/09/2022, n. 26365; Cass. civ., 12/05/2016, n. 9768; Cass. civ., 13/09/2016, n. 17959), nulla ostava a procedere - a fronte di corrispettivo dell'appalto la cui prospettata misura
(anche a fronte dei lavori aggiuntivi nelle more commissionati) non era stata sufficientemente provata da alcuna delle parti in lite -, alla necessaria e doverosa applicazione dell'art. 1657
c.c. [v. supra, sub VII.2.].
VII.5.- Rilevata, pertanto, la complessiva non accoglibilità delle contestazioni avanzate dalla parte appellante [v. supra, sub VII.1.-VII.4.] e la piena correttezza, per converso e pur in tal caso, delle statuizioni del Tribunale di prime cure [v. supra, sub VII.], è evidente che risulti meritevole di reiezione anche il 3° motivo di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (3)].
VIII.- Venendo poi alla 4° ragione dell'appello [v. supra, sub I.2.1., punto (4)], con essa la parte appellante ha in particolare censurato l'adesione del Tribunale di prime cure alle risultanze della C.T.U. ivi espletata, e dunque il passaggio della pronuncia gravata nel quale si
è affermato che “il valore dell'opera eseguita, come accertato in sede di Consulenza Tecnica
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d'Ufficio, risulta in conclusione quantificabile in euro 30.052,23 (al netto di IVA), somma a cui è già stato sottratto l'acconto di euro 33.000 che il sig. aveva percepito durante CP_1
l'esecuzione dei lavori” [cfr. pag. 4, pen. cpv., della pronuncia di 1° grado].
VIII.1.- Adesione, quest'ultima, qui contestata dalla parte impugnante in quanto, a suo avviso:
(a) il C.T.U. non aveva verificato le opere realmente eseguite, affidandosi solo alle voci documentalmente riportate nel preventivo;
(b) le valutazioni del C.T.U. in ordine alla voce n. 3 (marciapiede) dimostravano il carattere speculativo dell'intera richiesta avversaria;
(c) il corrispettivo per le opere non correttamente eseguite, come la sistemazione dell'intonaco
(voce n. 3), non andava meramente ridotto, ma espunto tout court, in quanto non commissionate o già rientrante nel primigenio accordo e non risultandone in ogni caso provata l'esecuzione da parte dell'impresa di Controparte_1
(d) i prezzi indicati, addirittura più alti di quelli medi, risultavano incompatibili con i rapporti amicali fra le parti;
(e) sussistevano inoltre discrasie rispetto alle dichiarazioni rese dai testi.
Tali contestazioni, pur ammissibili [v. infra, sub VIII.2.], risultano tuttavia da integralmente respingersi per le ragioni qui di seguito indicate [v. infra, sub VIII.3.-VIII.7.].
VIII.2.- Quanto all'astratta scrutinabilità di tali censure, contestata dalla parte appellata perché non già veicolate nell'ambito del 2° termine di cui al contraddittorio c.d. tecnico ex art. 195, comma III, c.p.c., è pacifico ed è stato da ultimo definitivamente chiarito, anche a livello nomofilattico, che lo spirare di tali termini, poiché “di natura meramente ordinatoria”, “non preclude alla parte di arricchire e meglio specificare le relative contestazioni difensive nel successivo corso del giudizio” “anche in comparsa conclusionale e pure in appello”, operando poi il “regime di preclusione di cui all'art. 157 c.p.c.” “solamente [per] le censure relative al procedimento della c.t.u.” e non anche per le ipotesi, come quella qui in esame, di
“vizi di contenuto” - “attinenti in ultima istanza a questioni scientifiche e/o comunque valutative” e che, integrando “argomentazioni difensive” e “mere difese” (“non muta[ndo]” la loro “natura” solo per il loro trattarsi di “critiche” alla C.T.U. contenute “all'interno dei richiamati atti difensivi”), “non” possono “ricondursi in alcun modo al divieto di cui all'art.
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345 c.p.c.” e “non incontrano alcuna … preclusione”, con la conseguenza, in definitiva, che
“i rilievi critici all'operato dell'esperto del giudice non incontrano barriere preclusive né in appello né in primo grado” e “costituiscono argomentazioni difensive” che senz'altro
“possono essere formulate per la prima volta … anche in appello” [cfr. Cass. civ., Sez. un.,
21/02/2022, n. 5624].
VIII.3.- Venendo tuttavia al merito e prendendo le mosse in particolare dal rilievo sub (a), esso è evidentemente da disattendersi, considerando che:
(1) è pacifico che nel caso di specie il C.T.U. non si sia meramente “affidato” ai documenti in atti, ma abbia invece proceduto a puntualmente e analiticamente verificare le opere eseguite, puntualmente accertando l'effettiva realizzazione o meno delle stesse sulla base di quanto accertato e riscontrato in loco - avendo in particolare “proceduto”, nell'ambito del sopralluogo svoltosi in data “7 Aprile 2015 alle ore 15:38”, “a prendere visione diretta delle opere edili che sono state realizzate” (di cui ha altresì acquisito “documentazione fotografica”, effettuando nel frangente altresì “un rilievo geometrico con strumentazione laser di precisione”), predisponendo poi il “computo metrico” proprio “a seguito dell'indagine effettuata sui luoghi oggetto di causa, previo accertamento delle opere realizzate” e delle
“lavorazioni realmente eseguite”, stabilendo dunque “la congruità dei prezzi” solo dopo
“l'accertamento delle opere realizzate” e all'esito di “una misurazione di dettaglio”, avendo dunque ivi “riportat[o] esclusivamente le lavorazioni” che aveva “accertato a seguito del sopralluogo” [cfr. pag. 3; pag. 12, nota 1; pag. 20, nota 2 e pag. 27 (coincidenti con le pagg.
4, 13, 21 e 28 del file pdf), della C.T.U. del 24.07.2015, nonché pag. 2 del chiarimento del
30.01.2016] – accertamento in loco del resto confermato proprio dalle diverse decurtazioni apportate per le opere non accertate [o accertabili – cfr. pag. 29 (coincidente con la pag. 30 del file pdf) della C.T.U. da ultimo menzionata], di per sé evidentemente incompatibili con un'analisi meramente cartolare;
(2) risultando pertanto “riportate” nel computo metrico “esclusivamente le lavorazioni che il consulente ha accertato a seguito del sopralluogo” (cfr. ancora pagg. 12, nota 1, e 20, nota 2, della C.T.U. del 24.07.2015) – lavorazioni “accertate” fra cui senz'altro rientravano, come chiaramente evincibile dall'elaborato peritale, l'adeguamento dell'impianto idrico [voce n.
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2)]; lo spianamento del terreno circostante per il rinterro del bombolone del gas [voce n. 5)]; la pitturazione dell'interno [voce n. 7)]; la sistemazione dei serbatoi d'acqua [voce n. 8)]; la fornitura di serbatoi d'acqua completi di autoclave [voce n. 9)]; le recinzioni [voce n. 10) e n.
11)]; la fornitura e messa in opera sia della cassaforte [voce n. 14)], sia delle mensole e di n. 2 scrigni per l'inserimento delle ante della cabina armadio [voce n. 12) e n. 13)], nonché la realizzazione del canile [voce n. 15), con lavorazione di per sé ovviamente comprensiva di tutte le relative operazioni a ciò correlate (anche di “spianamento del terreno” e di
“brecciolino per la base”, evidentemente rientranti nella predetta voce n. 15)]; la muratura in blocchi cemento [voce n. 4), con materiali e quantità dell'opera pacificamente verificate dall'ausiliario (cfr. le tabelle alle pagg. 48-60, nonché spec. i riferimenti al punto 4 alle pagg.
48 e 55 della C.T.U. da ultima menzionata – coincidenti con le pagg. 49-61, 49 e 56 del relativo file pdf) e ovviamente implicanti “scavo di fondazione, getto fondazione in cls, ferro per telaio di base, pilastrini, cordolo” (in difetto delle quali non si sarebbe potuto procedere tout court all'opera e la cui eventuale mancanza sarebbe stata evidentemente contestata, come qui tuttavia non avvenuto, tanto in giudizio – cfr. invece atto di citazione in opposizione a d.i.
-, quanto dalle committenti presenti sul posto - v. supra)] e infine l'adeguamento dell'impianto elettrico [voce n. 1), con opera, quest'ultima, di cui è stata pacificamente accertata l'effettiva esecuzione, facendosi riferimento poi al numero dei punti luce riscontrati per stanza (n. 5) al solo fine, come necessario, di procedere alla “misurazione” dell'opera eseguita (cfr. ancora le tabelle alle pagg. 48-60, nonché spec. i riferimenti al punto 1 alle pagg. 48 e 55 della C.T.U. da ultima menzionata – coincidenti con le pagg. 49-61, 49 e 56 del relativo file pdf)], tutte chiaramente riscontrate e dunque correttamente considerate e quantificate dal C.T.U. -, è pacifico che la doglianza prospettata dall'appellante, come detto e qui da ribadirsi, sia meritevole di integrale reiezione.
VIII.4.- Passando poi al profilo sub (b), occorre osservare che:
(1) con riguardo al marciapiede [voce n. 3)] è pacifico che il C.T.U ne abbia riscontrato la realizzazione, ma, al contempo e ravvisatane “l'inadeguatezza”, abbia ritenuto (con valutazione qui non censurata e pertanto non rivisitabile) di “escludere” qualsiasi importo a tale titolo [cfr. pag. 33 (pag. 34 del file pdf) della C.T.U. del 24.07.2015];
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(2) a fronte di ciò l'appellante ha dedotto che, a prescindere dalla sua difettosa esecuzione, la stessa realizzazione del marciapiede dimostrava l'assenza di lavori aggiuntivi, comprovando che già ab origine le parti avessero concordato tutti i lavori (ivi compreso il predetto marciapiede);
(3) in senso contrario, tuttavia, risulta sufficiente evidenziare che proprio la realizzazione di un tale marciapiede, più che smentire, conferma ulteriormente la circostanza che diversi lavori siano stati commissionati solo in corso d'opera - dimostrando invero anche tale marciapiede che i lavori si fossero via via estesi e implementati, determinandosi la necessità di costruire il predetto marciapiede solo dopo la sistemazione del garage (lavorazione di per sé non implicante alcun marciapiede circostante) e in particolare allorquando, avendo le parti deciso di tramutare quest'ultimo in appartamento (“abbiamo realizzato un garage che poi è stato trasformato in appartamento” - cfr. pag. 6 del verbale d'udienza del 7.10.2014), avevano altresì l'evidente esigenza di dotarlo di un tale elemento edilizio [come evidenziato, anche sulla scorta di opportuni riferimenti tecnici, a pag. 13 della comparsa di costituzione dell'appellato].
VIII.5.- Volgendo poi lo sguardo al profilo sub (c), anch'esso è pacificamente inaccoglibile, in quanto:
(1) i vizi o le imperfezioni esecutive affliggenti alcune delle opere realizzate risultano essere stati tutti già congruamente considerati dal C.T.U., avendo l'ausiliario all'uopo già provveduto, sulla scorta di minuziosa verifica parametrata in base alle regole dell'arte, a espungere diverse lavorazioni o a sensibilmente ridurre (fino al 50%) il corrispettivo per esse spettante [cfr. C.T.U. del 24.07.2015, nonché pag. 2 dei chiarimenti del 30.01.2016], non essendovi pertanto ragione alcuna di discostarsi da tali valutazioni tecnico-specialistiche e provvedere a improprie e ingiustificate decurtazioni ulteriori [decurtazioni del resto predicabili solo in via residuale ed eccezionale, fisiologicamente operando, per le opere viziate, il solo rimedio della “riduzione” - e non già della totale neutralizzazione - del prezzo
(come chiaramente evincibile dall'art. 1668 c.c. e pacifico in giurisprudenza: cfr., ex multis,
Cass. civ., 22/01/2015, n. 1186; Cass. civ., 6/04/2006, n. 8103; Cass. civ., 17/05/2004, n.
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9333; Cass. civ., 2/08/2002, n. 11602; Cass. civ., 25/01/2002, n. 886; Cass. civ., 29/11/2001,
n. 15167; Cass. civ., 9/08/1996, n. 7364)];
(2) l'invocato difetto di prova di nuovi lavori oltre a quelli ab origine preventivati è argomento difensivo già innanzi esaminato e di cui si è già evidenziata l'integrale infondatezza [v. supra, spec. sub VI.3.];
(3) alcuna evidenza è stata fornita da parte dell'appellante e già opponente in prime cure della prospettata realizzazione delle opere accertate dal C.T.U. da parte di ipotetiche ulteriori imprese edili [non avendo tale parte invero offerto il benché minimo elemento (e.g. ricevute, assegni, pattuizioni con altre imprese) a supporto di una tale astratta e generica prospettazione, peraltro evidentemente confliggente tanto con i documenti qui prodotti
(avendo il C.T.U. “riscontrato l'effettiva realizzazione” proprio “delle opere” riportate nel preventivo del 30.03.2009 e nella nota spese del 17.09.2010 – cfr. pag. 11 dell'elaborato del
24.07.2015, coincidente con la pag. 12 del file pdf), quanto con le risultanze delle deposizioni testimoniali (avendo i testi esaminati complessivamente confermato l'esecuzione proprio delle opere emergenti per tabulas: cfr. verbali d'udienza del 10.02.2014 e del 7.10.2014)].
VIII.6.- Analogamente meritevole di reiezione è poi la contestazione sub (d), essendosi già sottolineato il difetto di prova di un rapporto fra i contraenti di natura amicale tale da giustificare una riduzione dei prezzi (v. supra, sub VI.4.) ed essendo evidente che il rilievo del C.T.U. in ordine all'indicazione nella nota spese del 17.09.2010 di prezzi superiori alla media [cfr. pag. 20 (pag. 21 del file pdf) della C.T.U. del 24.07.2015], oltre a non comportare ex se alcun vizio (rientrando la determinazione del prezzo nell'autonomia contrattuale dei paciscenti), è in ogni caso qui concretamente irrilevante, essendo stato il corrispettivo determinato in via suppletiva e dunque, ex art. 1657 c.c., a prescindere dalle contrapposte prospettazioni e sulla scorta del valore oggettivo delle lavorazioni accertate (v. supra, spec. sub VI.
4. e sub VII.2.).
VIII.7.- Da disattendersi, infine, è senz'altro anche la contestazione sub (e), in quanto:
(1) la prova testimoniale qui espletata, più che inficiare, ha pacificamente confermato la ricostruzione della parte opposta e odierna appellata, chiaramente avvalorando sia la qualità di
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“committente” della [v. supra, sub V.2.], sia l'effettuazione di lavori Parte_1
ulteriori rispetto alla sola sistemazione del garage [v. supra, sub VI.3.];
(2) è poi evidente che la concreta individuazione di tutti i lavori realizzati esorbitava dal risultato probatorio conseguibile mediante lo strumento testimoniale, non potendosi ovviamente stabilire i lavori effettivamente eseguiti e la rispondenza degli stessi al preventivo e alla nota spese in atti sulla base di mere dichiarazioni testimoniali degli operai illo tempore intervenuti [essendo evidente l'impossibilità per tali soggetti, peraltro solo esecutori delle direttive del loro titolare, di precisamente indicare, peraltro dopo considerevole lasso di tempo
(2014-2009, e dunque circa 5 anni dopo), tutti i lavori svolti proprio e solo nel singolo cantiere oggetto di causa e la cui stessa indicazione eccessivamente analitica, del resto, avrebbe indotto a ritenere che vi fosse una qualche alterazione o predeterminazione del narrato (c.d. copione)] e risultando pertanto necessario avvalersi a tal riguardo di apposito approfondimento peritale [come appunto richiesto dalla parte opposta al precipuo “fine” “di riscontrare l'effettiva realizzazione dei lavori analiticamente specificati nel preventivo del
30/03/2009 e nella nota del 17/09/2010” (cfr. pag. 8, 2° cpv., della 2° memoria istruttoria dell'opposto del 31.05.2012)];
(3) a fronte di tale sostanziale diversità di ambiti e temi di indagine dei rispettivi mezzi istruttori è ovvio, pertanto, che l'effettivo accertamento dei lavori realizzati e il raffronto fra essi e i documenti in atti, non potendosi ovviamente stabilire (né affermare, né tuttavia smentire) sulla scorta di quanto eventualmente “rammentato” dai testi, spettasse propriamente ed esclusivamente al C.T.U.;
(4) in virtù di quanto precede è pertanto chiaro che, a fronte di testi che hanno reso deposizioni pienamente convergenti e del tutto coerenti rispetto ai temi probatori di loro pertinenza [v. ancora supra, sub V.2., nonché supra, sub VI.3.], non possa ritenersi qui dirimente la circostanza, e.g., che un teste rammentasse l'intervenuta sostituzione di infissi e un altro no (cfr. pag. 15 dell'atto di appello), rientrando invero l'analitica individuazione dei lavori svolti nell'accertamento demandato al C.T.U. e dunque occorrendo fare propriamente riferimento, a tal riguardo, alle verifiche svolte da quest'ultimo;
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(5) verifiche peritali all'esito delle quali, in particolare e diversamente da quanto prospettato dall'appellante (cfr. pag. 16, 2° cpv., dell'appello), il C.T.U., sulla scorta di quanto riscontrato nel sopralluogo effettuato, ha senz'altro accertato l'intervenuta esecuzione delle diverse opere e lavorazioni qui contestate [i.e. aperture esterne in alluminio bianco, adeguamento dell'impianto elettrico, realizzazione dell'impianto idrico e sanitario nel locale bagno, pitturazione dell'interno, formazione di controsoffitti in cartongesso all'interno, nella veranda esterna e nella gronda sud – tutte riportate nel computo metrico dell'ausiliario (cfr. C.T.U. del
24.07.2015) proprio perché “accertate a seguito del sopralluogo” (v. supra, sub VIII.3.)], la cui esecuzione, poi, da parte di ipotetici soggetti “esterni” (“idraulico esterno”, “elettricista esterno” – cfr. pag. 16, 3° cpv., dell'appello) è evidentemente rimasta del tutto indimostrata
[considerando, come già evidenziato, il difetto di alcun elemento a supporto e i plurimi elementi di segno contrario (v. supra, sub VIII.5., punto (3))].
VIII.8.- Preso atto, pertanto, della complessiva non accoglibilità delle contestazioni avanzate dalla parte appellante [v. supra, sub VIII.1.-VIII.7.] e della piena condivisibilità, pur in tal caso, delle statuizioni del Tribunale di prime cure [adesive, come necessario e altresì sufficiente, alle risultanze del C.T.U. (v. supra, sub VII.), avendo quest'ultimo già tenuto conto, replicandovi, dei rilievi pervenuti e dunque “esaur[endosi] l'obbligo della motivazione” proprio con tale adesione, non occorrendo “fornire alcuna ulteriore motivazione” a tal riguardo (cfr., ex multis, Cass. civ., 16/11/2022, n. 33742, nonché Cass. n.
15568/2022; Cass. n. 11917/2021; Cass. n. 9483/2021; Cass. n. 10747/2019; Cass. n.
1815/2015; Cass. n. 28647/2013; Cass. n. 282/2009; Cass. n. 8355/2007)], è evidente che risulti meritevole di reiezione anche il 4° motivo di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (4)].
IX.- Muovendo ora al 5° profilo di doglianza [v. supra, sub I.2.1., punto (5)], esso verte in particolare sul mobilio e sugli elettrodomestici forniti alla parte appellante dalla ditta dell'appellato [mediante fornitura avvenuta, in particolare, tramite scelta degli stessi da parte della presso un esercizio commerciale della zona ( Parte_1 Tes_4
) e successivo acquisto e poi installazione presso l'appartamento della parte ad opera
[...] dell e dei suoi dipendenti]. Controparte_1
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IX.1.- Ad avviso della parte appellante, in particolare, l'importo per tale fornitura risulterebbe non dovuto, in quanto:
(a) attestato solo da fatture;
(b) contrastato dal C.T.U., avendo l'ausiliario evidenziato l'esistenza, a tal riguardo, di prezzi di gran lunga inferiori;
(c) relativa a beni non strumentali dell'impresa;
(d) già saldato, come non contestato ex adverso e altresì confermato dai testi e Tes_2
; Tes_4
(e) aveva dimostrato di aver acquistato un frigorifero direttamente presso altro fornitore.
Pur in tal caso, tuttavia, tali doglianze, come qui distintamente esaminate [v. infra, sub IX.2.-
IX.6.], vanno tutte disattese.
IX.2.- Quanto al rilievo sub (a), è invero pacifico che la prestazione qui in esame non emerga solo da fatture [cfr., spec. quanto alla fornitura da parte del , all.
3-5 fasc. Tes_4
monitorio], avendo trovato invero ampio riscontro nell'istruttoria espletata, e in particolare sia negli ulteriori documenti prodotti [cfr. le matrici degli assegni prodotti, Controparte_2
come prova contraria, sub all. b) alla 3° memoria dell'opposto ex art. 183, VI comma, c.p.c., del 20.06.2012 e di per sé idonei a integrare, in difetto di evidenze di segno contrario, “la prova del pagamento” (cfr. Cass. civ., 11/11/2021, n. 33566; Cass. civ., 30/07/2009, n. 17749
e Cass. civ., 19/12/2006, n. 27158)], sia negli accertamenti peritali [avendo il C.T.U. evidenziato a più riprese di aver “realmente riscontrato”, “durante la fase di sopralluogo” e
“sui luoghi oggetto di causa”, proprio gli “arredi” indicati nell'“ultima pagina della nota spese” (cfr. pagg. 36 e 42 della C.T.U. del 24.07.2015, coincidenti con le pagg. 37 e 43 del file pdf)], sia nelle dichiarazioni rese dai testi [avendo diversi testi fatto riferimento alla prestazione qui in esame (cfr. test. Orlando e Iiriti, spec. pagg.
3-4 e 7 del verbale d'udienza del 7.10.2014) e avendo poi lo stesso imprenditore emittente le fatture ( Tes_4
, escusso all'udienza del 7.10.2014) espressamente confermato, sotto giuramento, sia
[...] di aver “ricevuto incarico dalla ditta Orlando, nel 2009, di fornire gli arredi” “descritt[i]” nelle fatture emesse e da lui espressamente riconosciute - “fatture da me emesse ed allegate al fascicolo del D.I. che la S.V. mi mostra in visione e che riconosco” -, sia la dinamica della
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fornitura – ribadendo, in particolare, di aver “trattato sempre col sig. Sig. ” Controparte_1
e che le “cose acquistate” erano state tuttavia “scel[t]e” da una “Signora o Signorina”
“accompagnata dall' ” (i.e. la ) “presso” la cui “abitazione” CP_1 Parte_1
venivano poi montate (cfr. test. Principato, pagg.
4-5 del verbale d'udienza del 7.10.2014)].
Risultando pertanto le fatture qui emesse senz'altro congruamente corroborate da ulteriori e dirimenti mezzi istruttori [documenti, C.T.U. e testi], nonché ovviamente “accettat[e] dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto” [i.e. l' Controparte_1 che le ha prodotte in giudizio], facendo in tal caso “piena prova nei confronti di entrambe le parti” [arg. ex Cass. civ., 8/02/2024, n. 3581; Cass. civ., 21/10/2019, n. 26801; Cass. civ.,
19/07/2011, n. 15832; Cass. civ., 13/06/2006, n. 13651], è evidente che nel caso di specie sia stata raggiunta congrua dimostrazione sia dell'esistenza del corrispondente contratto, sia dell'effettiva esecuzione delle prestazioni ivi esposte, occorrendo conseguentemente disattendere tale prima deduzione difensiva.
IX.3.- Privo di specifica rilevanza in questa sede, poi, è evidentemente l'argomento sub (b), considerando che nella quantificazione dell'importo finale stabilito come dovuto dall'odierna appellante (€ 30.052,23) risulta essersi già tenuto conto degli adeguamenti indicati dal C.T.U.
e in particolare delle decurtazioni da quest'ultimo apportate (anche con riguardo alla prestazione qui in esame – ridotta dall'ausiliario, in particolare, da € 10.516,00 a € 6.648,00: cfr. C.T.U. del 24.07.2015), non occorrendo evidentemente procedere, a fronte di tale valutazione tecnico-specialistica da cui non v'è ragione di discostarsi, ad alcuna ulteriore deminutio per la fornitura de qua, pacificamente spettante nella misura stabilita in via peritale in sede di determinazione suppletiva ex art. 1657 c.c. [v. supra, sub VIII.6.].
IX.4.- Chiaramente inaccoglibile è altresì la contestazione sub (c), evidentemente non avendo rilievo ostativo la circostanza che la prestazione riguardasse beni “non strumentali” dell'impresa dell'opposto e odierno appellato, non sussistendo alcun vincolo in tal senso e ciò evidentemente non precludendo il riconoscimento del corrispettivo dovuto per una prestazione senz'altro convenuta e pacificamente eseguita [v. supra, sub IX.2.].
IX.5.- Quanto poi alle deduzioni sub (d), occorre osservare che il prospettato già intervenuto saldo della prestazione qui in esame non può evidentemente ritenersi dimostrato:
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(1) né ex art. 115, comma I, ult. parte, c.p.c. - in difetto di alcun chiaro e riconoscibile contegno non contestativo proprio a tal riguardo da parte dell'opposto [contegno evidentemente non desumibile dal pagamento parziale, ammesso fin dalla fase monitoria (cfr. pag. 2 del ricorso per d.i.), poiché espressamente riferito ai soli lavori di sistemazione del garage svolti “in prima battuta” (“completata la parte riguardante il garage, il cui importo ammonta ai famosi € 30.000,00” – “manca l'I.V.A. al 10% che sarebbe stata poi conteggiata all'emissione della fattura”) e non già alla prestazione qui in esame, rientrante invece fra quelle svolte “successivamente” e di cui si è sempre espressamente contestata la persistente debenza (cfr. pagg. 3-4, punti b), c) e d) della comparsa di costituzione dell'opposto del
22.06.2011)];
(2) né sulla scorta delle dichiarazioni rese dai testi e - avendo il primo Tes_2 Tes_4
( ) invero meramente riferito una dichiarazione resa dall'attrice opponente ( Tes_2 Pt_1
parlava con la mamma di aver consegnato i soldi al signor per consegnarli
[...] CP_1 al signor ”: cfr. pag. 8 del verbale d'udienza del 10.02.2014), e dunque una Tes_4
circostanza priva di alcun valore probatorio, anche indiziario (essendo pacifico che “la valenza della deposizione de relato actoris”, “in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte”, “è sostanzialmente nulla”: cfr., ex multis, Cass. civ., 15/02/2024, n. 4157; Cass. civ., 8/04/2020, n. 7746; Cass. civ., 18/05/2017, n. 12477; Cass. civ., 31/01/2017, n. 12477;
Cass. civ., 15/01/2015, n. 569; Cass. civ., 3/04/2007, n. 8358), e il secondo ( ) Tes_4 evidentemente non smentito, ma chiaramente confermato la ricostruzione dell'opposto (v. supra, sub IX.2.), altresì chiaramente evidenziando “quali fossero” (cfr. pag. 17 dell'appello) i beni forniti [trattandosi delle componenti d'arredo (come, e.g., “cucina” e “letto”) “meglio descritte nelle fatture da me emesse ed allegate al fascicolo del D.I. che la S.V. mi mostra in visione e che riconosco” (cfr. pag. 5 del verbale d'udienza del 7.10.2014)] e l'instaurazione del rapporto contrattuale esclusivamente con l' [“io ho trattato Controparte_1 sempre col sig. (cfr. ancora pag. 5 del verbale d'udienza del 7.10.2014)], Controparte_1
ciò evidentemente escludendo qualsivoglia ordine o pagamento da parte della Pt_1
[peraltro non corroborato da alcun supporto documentale (e.g. ricevute,
[...]
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quietanze, assegni), invece fornito ex adverso (cfr. ancora all. b) alla 3° memoria dell'opposto ex art. 183, VI comma, c.p.c., del 20.06.2012)].
IX.6.- Venendo, infine, al profilo sub (e), è evidente che la circostanza che la Pt_1
abbia acquistato ex se un frigorifero [cfr. all. 6 fasc. attoreo di 1° grado] non
[...]
valga di per sé a smentire l'intervenuta esecuzione [pacificamente dimostrata: v. supra, sub
IX.2.], della prestazione qui in esame, non trattandosi di circostanza né logicamente incompatibile (potendosi ovviamente disporre di due o più elettrodomestici anche della medesima tipologia), né comunque idonea a inficiare le chiare e specifiche evidenze probatorie che precedono [v. ancora supra, sub IX.2.].
IX.7.- Considerata, pertanto, la complessiva non accoglibilità anche a tal riguardo delle contestazioni avanzate dalla parte appellante [v. supra, sub IX.1.-IX.6.] e la piena condivisibilità e correttezza, per converso e pur in tal caso, delle statuizioni del Tribunale di prime cure [v. supra, sub IX.], è evidente che risulti da globalmente respingere anche il 5° motivo di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (5)].
X.- Venendo poi alla 6° ragione d'appello [v. supra, sub I.2.1., punto (6)], essa verte sulla regolazione delle spese di lite di prime cure, contestando la parte appellante, in particolare, la mancata emissione di una statuizione compensativa delle spese (di lite e di C.T.U.) pur a fronte di accoglimento in misura ridotta (da € 47.700,01 a € 30.052,23) della pretesa dell'opposto.
X.1.- A fronte di ciò occorre tuttavia osservare che:
(A) la regolazione delle spese processuali [in cui ovviamente rientrano (trattandosi di “costi processuali”) anche “le spese di consulenza tecnica” (cfr. Cass. civ., 21/10/2019, n. 26849, nonché Cass. civ., 9/02/2018, n. 3239)] deve avvenire ex artt. 91 e ss. c.p.c. e può ritenersi erronea esclusivamente nel caso in cui “risulti violato” “il principio della soccombenza”, “da intendersi nel senso che soltanto la parte totalmente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse” [cfr., ex multis, Cass. civ.,
13/02/2020, n. 3641; Cass. civ., 26/04/2019, n. 11329; Cass. civ., 17/10/2017, n. 24502; Cass. civ., 4/08/2017, n. 19613; Cass. civ., 3/06/2014, n. 12412];
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(B) è chiaramente da escludersi che tale principio sia stato qui violato, non potendosi evidentemente ritenere che l'odierna appellante e già opponente in prime cure, a fronte dell'accoglimento dell'altrui pretesa creditoria e della propria conseguente condanna, risultasse “parte totalmente vittoriosa” e dunque legittimata a essere tenuta indenne dalle spese processuali [v. ancora Cass. n. 3641/2020, cit.; Cass. n. 11329/2019, cit.; Cass. n.
24502/2017, cit.; Cass. n. 19613/2017, cit.; Cass. n. 12412/2014, cit.]; né può ritenersi una tale statuizione, non violativa del principio della soccombenza e dunque di per sé emessa secundum legem, comunque qui da rimeditarsi per difetto di emissione di una statuizione ex art. 92, comma II, c.p.c.: e ciò considerando non solo il carattere latamente discrezionale di tale facoltà, il cui mancato esercizio, come noto, “non è sindacabile” [in quanto “la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata … neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione”, atteso che invero “nessuna motivazione deve sorreggere la statuizione di condanna di cui trattasi, essendo la stessa necessitata dalla regola generale dettata dall'art.
91 c.p.c.” e che invece “deve essere motivato, e può essere censurato” solo l'opposto
“esercizio della facoltà”, eccezionale e derogatoria, di cui all'“art. 92 c.p.c.” (cfr., ex multis,
Cass. civ., 19/09/2023, n. 26847; Cass. n. 3641/2020, cit.; Cass. n. 11329/2019, cit.; Cass. n.
12412/2014, cit.; Cass. civ., 31/03/2006, n. 7607; Cass. civ., Sez. un., 15/07/2005, n. 14989, nonché Cons. Stato, 18/09/2024, n. 7643 e Cons. Stato, 12/02/2025, n. 1170)], ma altresì e soprattutto che nel caso di specie non ne ricorrevano gli eccezionali presupposti applicativi e, in particolare, non sussisteva alcuna “soccombenza reciproca” fra l'odierna appellante e l'opposto di prime cure [non risultando quest'ultimo soccombente neanche in parte qua, atteso che, come noto e oggi definitivamente chiarito, “l'accoglimento in misura ridotta” della domanda della parte opposta è circostanza che “non dà luogo a reciproca soccombenza” (cfr. Cass. civ., Sez. un., 31/10/2022, n. 32061)], avendo il Tribunale di prime cure conseguentemente provveduto, con statuizione conforme a legge e qui non rivisitabile, a
“doverosamente applicare l'art. 91 c.p.c.” (cfr. Cass. n. 3641/2020, cit.), da tutto ciò evidentemente discendendo l'inaccoglibilità del 6° motivo d'appello [v. supra, sub I.2.1., punto (6)].
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XI.- Quanto precede è poi evidentemente del tutto assorbente anche in ordine al profilo della lite temeraria, oggetto dell'ultima ragione di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (7)].
E' pacifico, infatti, che “l'art. 96 c.p.c., sia per l'ipotesi prevista dal comma 1, che dal comma
3, prevede tra i presupposti di operatività il riferimento alla soccombenza della parte” [v., da ultimo, Cass. civ., 9/12/2019, n. 32090, nonché Cass. civ., 30/03/2000, n. 3876 e Cass. civ.,
24/04/1993, n. 4804]; a fronte di ciò, non risultando nel caso di specie la parte opposta neanche parzialmente soccombente (v. supra, sub X.1., nonché il dictum nomofilattico, ivi richiamato, di Cass., Sez. un., n. 32061/2011, cit.), è evidente che, difettando il “presupposto”
“positivo” “della soccombenza totale della parte”, nei suoi confronti evidentemente “deve escludersi” alcuna “possibilità di condanna” “ex art. 96 c.p.c.” [cfr. Cass. n. 32090/2019, cit.;
Cass. n. 3876/2000, cit.; Cass. n. 4804/1993, cit.], risultando conseguentemente da disattendere anche tale ultima ragione di doglianza [v. supra, sub I.2.1., punto (7)].
XII.- Apprezzando quindi in chiave sistematica quanto globalmente precede, non risultando i motivi d'appello avanzati complessivamente accoglibili [v. supra, sub V.-XI.] e non sussistendo ulteriori profili qui delibabili [attesa la già evidenziata irretrattabilità di ogni ulteriore e diversa questione (v. supra, sub III., punto (2))], occorre dunque ribadire, come innanzi evidenziato (v. supra, sub IV.) e come da dispositivo che segue, il rigetto del gravame e la conseguente conferma della sentenza impugnata.
XIII.- Venendo, infine, al regolamento delle spese di lite, sulle quali provvedersi esclusivamente in relazione al presente grado di giudizio [attesa l'integrale conferma della sentenza appellata, anche in punto di regolamento ex art. 91 c.p.c. ivi disposto (v. supra, sub
X.-XI.), ciò precludendo ogni “nuovo regolamento” delle spese di prime cure in questa sede
(cfr., da ultimo, Cass. civ., 19/12/2024, n. 33412; Cass. civ., 14/10/2024, n. 26623; Cass. civ.,
13/06/2024, n. 16526)], esse sono regolate e liquidate come in dispositivo, nonché:
(a) in ossequio al criterio di soccombenza, e dunque poste a carico dell'appellante a prescindere dalla sua ammissione a beneficio del P.S.S. – considerando che tale beneficio non si estende a “diritti di terzi” e, in particolare, “non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa” (cfr. Cass. civ., 13/11/2020, n. 25653; Cass. civ., 31/03/2017, n. 8388; Cass. civ., 19/06/2012, n. 10053);
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(b) sulla base delle disposizioni del D.M. 55/2014 e ss.mm. (tenendo altresì conto del D.M.
147/2022, da ultimo intervenuto);
(c) avendo riguardo alle voci di compenso dei giudizi innanzi alla Corte d'Appello per domande comprese nello scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00 (in base al quantum oggetto di gravame – € 30.052,23), alle fasi espletate [ivi compresa quella di trattazione, occorrendo rammentare che “nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.” – cfr. Cass. civ., 27/10/2023, n. 29857] e alla necessità di procedere a tutti gli adeguamenti che si rendono opportuni a norma dell'art. 4, comma I, D.M.
55/2014 [considerando il carattere documentale della vertenza, l'effettivo valore dell'affare
(anche in rapporto all'ampiezza dello scaglione di riferimento, nonché al limitato differenziale fra il valore della vertenza e il suo limite inferiore), il ridotto numero di attività svolte in questa sede e il non eccessivo numero e grado di complessità e specificità delle questioni di fatto e di diritto trattate, tutto ciò complessivamente giustificando la mancata applicazione dei valori medi dello scaglione qui pertinente e applicabile].
XIII.1.- Va poi disattesa la richiesta dell'appellato di condanna dell'appellante anche ex art. 96 c.p.c. [cfr. spec. pag. 23 della comparsa di costituzione del 3.03.2020], non ricorrendo nel caso di specie né prova dello specifico pregiudizio economico cagionato [ulteriore a quello dal processo in cui si è resistito (già “ristorato” dalle spese di lite) e non essendo in tal caso sufficiente una mera richiesta generica di condanna, occorrendo adempiere al relativo onus con riguardo all'asserito danno lamentato (cfr. Cass. civ., 27/10/2015, n. 21798 e Cass. civ.,
Sez. un., 20/04/2004, n. 7583)], né estremi tali da giustificare la comminatoria della
“sanzione” di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c. [in difetto di un utilizzo distorsivo dello
“strumento” processuale (cfr. Cass. civ., 18/11/2019, n. 29812), di “proposizione di una impugnazione dai contenuti estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito, come costantemente e pacificamente interpretati dalle Sezioni Unite” o di
“commissione di un errore grossolano nella redazione dell'impugnazione” (cfr., da ultimo,
Cass. civ., 25/12/2024, n. 34429; Cass. civ., 3/07/2019, n. 17814; Cass. civ., 23/05/2019, n.
14053), nonché di ulteriori condotte processuali peculiarmente caratterizzate da malafede o colpa grave (cfr. ancora Cass. n. 34429/2024, cit.), non essendo a tal riguardo sufficiente la
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mera prospettazione di tesi giuridiche poi non accolte dalla Corte (v. Cass. civ., 30/06/2010,
n. 15629) ovvero la sola conferma della sentenza di primo grado (anche considerando l'approfondimento motivazionale qui compiuto, di per sé tale da escludere il carattere meramente pretestuoso e dilatorio del gravame proposto)].
XIII.2.- Trattandosi, poi, di appello proposto dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18 e
561, della Legge n. 228 del 2012), occorre dare atto, come in dispositivo, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, c. 1 quater, T.U.S.G. [cfr. Cass. civ.,
Sez. un., 20/02/2020, n. 4315], non rilevando in senso contrario la già evidenziata ammissione dell'appellante al beneficio ex art. 74, comma II, T.U.S.G., trattandosi di attestazione alla quale occorre procedersi anche “nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato” [considerando i limiti della predetta attestazione – avente funzione meramente ricognitiva della sussistenza, in astratto, del presupposto processuale della sanzione, la cui debenza in concreto è poi da esclusivamente accertare a cura dell'Amministrazione – e non vertendosi in caso in cui “la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo” ratione materiae (e.g. per equa riparazione ex L. 89/2001 o disciplinare magistrati) ovvero ratione subiecti (e.g. per le Amministrazioni dello Stato), bensì in ipotesi in cui l'iniziale non debenza, ex art. 11 T.U.S.G., è legata a “causa suscettibile di venir meno” (i.e. la predetta ammissione al patrocinio a spese dello Stato): cfr. ancora
Cass., Sez. un., n. 4315/2020, cit.].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 1037/2019, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 766/2019 del Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata in data 21.05.2019 ed emessa a definizione del proc. n. 100079/2011 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA la sentenza gravata;
2) CONDANNA l'appellante alla refusione in favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 4.996,00, oltre R.S.F. al 15% e oltre C.P.A. e
I.V.A. come per legge e senza alcuna ulteriore condanna ex art. 96 c.p.c.;
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3) DÀ ATTO, con riguardo alla parte appellante, della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 14 marzo 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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