Articolo 15 della Legge 24 gennaio 1979, n. 18
Articolo 14Articolo 17
Versione
14 febbraio 1979
>
Versione
29 marzo 2009
Art. 15.
Le schede, di colore diverso per ciascuna circoscrizione, debbono avere le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle allegate tabelle B e C, e debbono riprodurre in fac-simile i contrassegni di tutte le liste ammesse secondo il numero progressivo attribuito dall'ufficio elettorale circoscrizionale. ((I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3))
Accanto ad ogni contrassegno sono tracciate le linee orizzontali in numero pari a quello dei voti di preferenza che l'elettore ha facolta' di esprimere per i candidati della lista votata.
Entrata in vigore il 29 marzo 2009
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente