Articolo 1659 del Codice civile
Articolo 1658Articolo 1633
Versione
19 aprile 1942
Art. 1659.

(Variazioni concordate del progetto).

L'appaltatore non puo' apportare variazioni alle modalita' convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate.

L'autorizzazione si deve provare per iscritto.

Anche quando le modificazioni sono state autorizzate, l'appaltatore, se il prezzo dell'intera opera e' stato determinato globalmente, non ha diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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