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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1659.
(Variazioni concordate del progetto).
L'appaltatore non puo' apportare variazioni alle modalita' convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate.
L'autorizzazione si deve provare per iscritto.
Anche quando le modificazioni sono state autorizzate, l'appaltatore, se il prezzo dell'intera opera e' stato determinato globalmente, non ha diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione.
(Variazioni concordate del progetto).
L'appaltatore non puo' apportare variazioni alle modalita' convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate.
L'autorizzazione si deve provare per iscritto.
Anche quando le modificazioni sono state autorizzate, l'appaltatore, se il prezzo dell'intera opera e' stato determinato globalmente, non ha diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione.
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- 1. Cassazione civile n. 32989/2019https://www.brocardi.it/ · 278.33057
[…] il regime probatorio delle variazioni dell'opera muta a seconda che queste ultime siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore o a quella del committente poiché, nel primo caso, l'art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto "ad substantiam", mentre, nel secondo, […] ivi comprese le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente. (Nella specie, sul presupposto che la disciplina contrattuale ricalcava quella del codice civile agli artt. 1659 e 1661 c.c., la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia nella corte d'appello che si era limitata a prendere atto della mancanza di autorizzazione scritta, […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., sez. II, sentenza 14/07/2025, n. 19346Provvedimento: […] U 30-11-2021 n. 37552 Rv. 662971-01). 2.Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360 co. 1 n.3 cod. proc. civ. per violazione degli artt. 1659 e 2725 cod. civ., […] ciò nel senso che, come già si legge in numerosi precedenti di questa Corte, secondo il disposto degli artt. 1659 e 1661 cod. civ. occorre distinguere tra variazione apportata su iniziativa dell'appaltatore e variazione richiesta dal committente. La distinzione comporta un diverso regime probatorio: se la variazione è dovuta all'iniziativa dell'appaltatore, l'art. 1659 cod. civ. richiede che la modifica sia autorizzata dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto;Leggi di più...
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