CASS
Sentenza 9 maggio 2023
Sentenza 9 maggio 2023
Massime • 1
In tema di assicurazione della responsabilità civile, l'assicuratore, che agisca in rivalsa nei confronti dell'assicurato, ha l'onere, in quanto attore, di provare il verificarsi della causa di esclusione della copertura assicurativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/05/2023, n. 12309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12309 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 22586/2020 R.G. proposto da: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI s.p.a., in persona del l.r. pro tempore, elettivamente domiciliato a ROMA, VIA DELLE FORNACI 38, presso lo studio dell’avvocato ALBERICI BI ([...]) rappresentato e difeso dall'avvocato GRAZIOSI ANDREA ([...]) -ricorrente- contro CARAMELLI RENATA, elettivamente domiciliata a ROMA, P.ZA DEI CAPRETTARI, 70, presso lo studio dell’avvocato GUARDASCIONE FEDERICO ([...]) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CALTABIANO AL ([...]), FE RT AL ([...]) -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 615/2020 depositata il 11/02/2020. Civile Sent. Sez. 3 Num. 12309 Anno 2023 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: ROSSETTI MARCO Data pubblicazione: 09/05/2023 2 di 8 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2023 dal Consigliere MARCO ROSSETTI. Viste le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Stanislao De Matteis, che ha chiesto il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Il presente ricorso trae origine da una sciagura nautica avvenuta nel 2004, che è opportuno riassumere per sommi capi per una migliore comprensione dei fatti di causa. 1.1 Il 9 ottobre 2004 TO EI prese il largo dal porto di Capraia con un piccolo gommone, di proprietà del padre SS, insieme a AU LL e NI AN. L’equipaggio intendeva raggiungere la Corsica, ma non arrivò a destinazione e se ne persero le tracce. Il 16 ottobre 2004 l’Autorità marittima recuperò il natante alla deriva e, tempo dopo, anche il corpo di AU LL e alcuni resti ossei appartenenti a NI AN. Il Tribunale di Bologna dichiarò la scomparsa di TO EI, che non fu mai ritrovato. 1.2.Nel 2006 Rosario AN, in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale ex art. 320 c.c. sulla figlia minore NA AN, convenne NA LL (curatrice dello scomparso TO EI) e la LA SI (assicuratore per la responsabilità civile derivante dalla navigazione del suddetto natante) dinanzi al Tribunale di Bologna, chiedendone la condanna al risarcimento del danno patito in conseguenza della morte di NI AN. Intervenne nel processo SS EI, in qualità di assicurato e di proprietario del gommone, chiedendo di essere manlevato dall’assicuratore già convenuto. 1.3. I genitori di AU LL e un fratello di NI AN introdussero nei confronti delle stesse parti analoghi giudizi innanzi al Tribunale di Livorno, che con sentenza n. 458 del 15 aprile 2008 ne dichiarò la continenza in favore del Tribunale di Bologna. Gli attori riassunsero la causa e il processo fu riunito a quello preventivamente instaurato da Rosario AN. 3 di 8 1.4. La LA SI si costituì in giudizio formulando domanda di regresso nei confronti di NA LL e SS EI ed eccependo l’inoperatività della polizza in quanto: i)il motore da venticinque cavalli del natante era stato modificato per raggiungere la potenza di oltrequaranta cavalli;
ii) la destinazione del viaggio per mare si trovava a più di sei miglia nautiche dalla costa, ed anche questa era circostanza che in base alle previsioni del contratto escludeva la copertura;
iii) entrambe le suddette circostanze avrebbero richiesto la patente nautica per la conduzione del natante a pena di inoperatività ex lege della copertura assicurativa, abilitazione che TO EI non aveva. 2. Il Tribunale di Bologna accolse le domande dei danneggiati e condannò NA LL, SS EI e la LA SI al pagamento di complessivi € 1.026.000,00. Accolse anche la domanda di rivalsa della LA SI e condannò NA LL e SS EI in via di regresso nei confronti dell’assicuratore. In particolare il Tribunale affermò che: -) il consulente tecnico del Pubblico Ministero aveva accertato che l’eliminazione delle strozzature dalla piastra di aspirazione del motore consentiva di raggiungere la potenza di cinquanta cavalli;
-) la ricostruzione dei consumi di carburante aveva corroborato l’ipotesi che tale modifica avesse incrementato il livello di potenza;
-) pertanto, non era necessario misurare la potenza effettiva del motore attraverso la sua messa in moto, anche perché le condizioni di ormai avanzato deterioramento delle sue parti meccaniche non lo consentivano più al momento dell’istruttoria di primo grado (circa dieci anni dopo la sciagura); -) infine, l’equipaggio aveva affrontato un viaggio per mare con una destinazione distante più di sei miglia nautiche dalla costa: anche per tale motivo la conduzione non poteva avvenire senza patente nautica e, dunque,la polizza assicurativa non copriva il danno causato dalla sciagura. 4 di 8 3. La sentenza fu impugnata da NA LL, nella qualità di erede del coniuge SS EI, nei confronti della UN (già Fondiaria Sai s.p.a. e già LA SI s.p.a.). L’appellante contestò unicamente il capo di sentenza che aveva escluso l’operatività della polizza assicurativa stipulata da SS EI. La UN si costituì ed eccepì l’inammissibilità del gravame, sostenendo che NA LL non aveva provato di essere erede di SS EI. 3.1 Con sentenza 11 febbraio 2020 n. 615 la Corte d’appello di Bologna rigettò l’eccezione di inammissibilità del gravame ed accolse l’appello. Ritenne la Corte d’appello che non era mai stato in contestazione tra le parti che NA LL fosse la moglie di SS EI;
in quanto coniuge, NA LL era di conseguenza erede necessario di SS EI, sicché sarebbe spettato alla UN, che contestava la legittimazione a impugnare,dare prova d’una eventuale rinunzia all’eredità, prova che era mancata;
3.2 Quanto al merito della controversia, la Corte d’appello ha ritenuto che: i) la perizia disposta dal Pubblico Ministero ed acquisita agli atti, in base alla quale il Tribunale aveva ritenuto provata la modifica del motore del natante con aumento della potenza, non era attendibile perché si era limitata a una valutazione in astratto. Quella perizia infatti si era basata sulla mera osservazione del motore e si era limitata a rilevare la rimozione delle strozzature dalla piastra di aspirazione. Il consulente non aveva però messo in moto l’apparecchio per verificare quale potenza effettivamente potesse raggiungere. Inoltre, la consulenza era stata effettuata in sede di indagini preliminari e al di fuori del contraddittorio tra le parti. Pertanto essa non costituiva piena prova, ma un mero indizio, che non era corroborato da altri elementi. Mancava, dunque, la prova dell’effettiva modifica della potenza del motore;
5 di 8 ii) difettava poi la prova che la sciagura fosse avvenuta oltre le sei miglia nautiche dalla costa. Infatti il Tribunale, per ritenere provata tale circostanza, aveva tenuto conto del solo fatto che la meta dei tre giovani si trovasse oltre il limite di sei miglia nautiche dalla costa. La Corte d’appello ha però in contrario osservato che ciò non era sufficiente per ritenere che il natante, al momento del sinistro, si fosse allontanato più della distanza massima consentita dalla polizza. Ciò che rilevava infatti era la distanza dalla costa del luogo del sinistro, e non la destinazione che l’equipaggio intendeva raggiungere. E anche in questo caso difettava una prova sufficiente perché fosse integrata la causa di esclusione della copertura assicurativa. 4. Contro la sentenza di appello ha proposto ricorso la UN, illustrato da memoria. Ha resistito con controricorso NA LL. Il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Stanislao De Matteis, ha chiesto il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo di ricorso la società ricorrente deducela nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, n. 4 c.p.c.. Sostiene che NA LL aveva impugnato la sentenza di primo grado assumendo di essere erede di SS EI. Tuttavia non aveva dato la prova di tale qualità e, dunque, della legittimazione a impugnare la sentenza. La ricorrente nega che la qualità di coniuge di SS EI fosse pacifica - al contrario di quanto ritenuto dalla Corte d’appello -, e ciò per due distinte ragioni: i) perché in primo grado tale fatto era irrilevante ai fini della decisione, per cui la UN non aveva alcun onere di contestarlo;
ii) perché gli status personali sono indisponibili, perciò sottratti al principio di non contestazione. 1.1. Il motivo è infondato. La società Unipolsai non ha mai messo in discussione né in primo grado, né in appello, che NA LL fosse moglie di SS EI. 6 di 8 Nelle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta in primo grado, nonché nelle conclusioni rassegnate all’udienza del 31.10.2013, fece ripetutamente riferimento a “LL NA in EI”. A p. 1 della comparsa di costituzione in appello fece riferimento a “LL NA ved. EI”, ed analoga espressione è ripetuta alle pp. 2, 4 (per due volte), 10 ed 11. Né ha pregio l’eccezione secondo cui gli status personali come quello di coniugio non possono ritenersi dimostrati per effetto di non contestazione. Nel presente giudizio infatti non si discute di status, ma di crediti. NA LL ha impugnato la sentenza di primo grado chiedendo che fosse accertata l’inesistenza del credito vantato dalla società assicuratrice nei confronti di SS BO, e dichiarandosi erede di questi. La qualità di coniuge ed erede non era dunque l’oggetto diretto del decidere, ma solo uno degli elementi costitutivi della legitimatio ad impugnandum. E la legittimazione scaturente dalla titolarità di un credito - come tutte le questioni patrimoniali - ben può darsi per ammessa per effetto di non contestazione, ex art. 115 c.p.c.. Lo hanno stabilito le Sezioni Unite di questa Corte con la Sentenza n. 2951 del 16/02/2016, ove si afferma - § 44 dei “Motivi della decisione” - che la non contestazione di questioni miste di “fatto-diritto” non impedisce al giudice di andare in contrario avviso, ma a condizione che “l'inesistenza della circostanza allegata da una parte e non contestata dall'altra emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio”. Aggiungasi che, non contestata la qualità di coniuge, l’esercizio dell’impugnazione aveva di per sé costituito accettazione tacita dell’eredità, ex art. 476 c.c.. 2. Il secondo motivo di ricorso è proposto ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c. in relazione all’art. 2697 c.c., e denuncia la violazione della regola sul riparto dell’onere della prova. La Corte d’appello ha rigettato la domanda di rivalsa sul presupposto che spettasse all’impresa assicuratrice l’onere di provare il verificarsi della causa di esclusione della copertura assicurativa. La società ricorrente sostiene che l’allegazione di una causa di esclusione della copertura 7 di 8 assicurativa, anche in via di regresso, costituisce una mera negazione del fatto costitutivo del diritto fatto valere dall’assicurato. Pertanto sarebbe spettato ad SS EI dimostrare la conformità della condotta del natante alle condizioni cui la polizza subordinava l’efficacia della garanzia. 2.1. Il motivo è infondato. Il principio invocato dalla ricorrente (p. 21 del ricorso) vale per la domanda proposta dall’assicurato nei confronti dell’assicuratore, nel qual caso è effettivamente onere del primo dimostrare l’avverarsi di un sinistro corrispondente a quello previsto dalla descrizione del rischio contenuta nella polizza). Quel principio non vale invece per la domanda di regresso formulata dall’assicuratore nei confronti dell’assicurato. In questo caso infatti l’assicuratore assume la veste di attore, ed il conseguente onere di dimostrare la sussistenza delle circostanze legittimanti il regresso. 3. Col terzo motivo la società ricorrente denuncia la nullità della sentenza per contraddittorietà. La ricorrente deduce due profili di contraddittorietà: a) la falsità dell’affermazione contenuta nella sentenza, per cui la perizia disattesa dalla Corte d’appello non si formò nel contraddittorio delle parti;
b) il fatto che la Corte avesse da un lato disatteso le conclusioni della perizia disposta dal Pubblico Ministero, reputandola “priva di riscontri empirici”, e dall’altro condiviso le conclusioni d’una consulenza tecnica di parte, altrettanto astratta e fondata su congetture non verificabili in concreto. 6. Il motivo è inammissibile. La denunciata contraddittorietà non esiste in quanto la Corte d’appello ha rigettato la domanda non perché abbia privilegiato una perizia di parte rispetto ad una consulenza d’ufficio, ma per la diversa ragione che ha ritenuto né l’una, né l’altra di tali perizie dimostrative dei fatti costitutivi 8 di 8 della pretesa: e cioè l’illegittima modificazione del motore e l’esatta localizzazione del punto del naufragio. 7. Le spese del presente grado di giudizio vanno compensate integramente tra le parti, in considerazione dell’alterno esito dei gradi di merito.
Per questi motivi
la Corte di cassazione: (-) rigetta il ricorso;
(-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della TerzaSezione civile
ii) la destinazione del viaggio per mare si trovava a più di sei miglia nautiche dalla costa, ed anche questa era circostanza che in base alle previsioni del contratto escludeva la copertura;
iii) entrambe le suddette circostanze avrebbero richiesto la patente nautica per la conduzione del natante a pena di inoperatività ex lege della copertura assicurativa, abilitazione che TO EI non aveva. 2. Il Tribunale di Bologna accolse le domande dei danneggiati e condannò NA LL, SS EI e la LA SI al pagamento di complessivi € 1.026.000,00. Accolse anche la domanda di rivalsa della LA SI e condannò NA LL e SS EI in via di regresso nei confronti dell’assicuratore. In particolare il Tribunale affermò che: -) il consulente tecnico del Pubblico Ministero aveva accertato che l’eliminazione delle strozzature dalla piastra di aspirazione del motore consentiva di raggiungere la potenza di cinquanta cavalli;
-) la ricostruzione dei consumi di carburante aveva corroborato l’ipotesi che tale modifica avesse incrementato il livello di potenza;
-) pertanto, non era necessario misurare la potenza effettiva del motore attraverso la sua messa in moto, anche perché le condizioni di ormai avanzato deterioramento delle sue parti meccaniche non lo consentivano più al momento dell’istruttoria di primo grado (circa dieci anni dopo la sciagura); -) infine, l’equipaggio aveva affrontato un viaggio per mare con una destinazione distante più di sei miglia nautiche dalla costa: anche per tale motivo la conduzione non poteva avvenire senza patente nautica e, dunque,la polizza assicurativa non copriva il danno causato dalla sciagura. 4 di 8 3. La sentenza fu impugnata da NA LL, nella qualità di erede del coniuge SS EI, nei confronti della UN (già Fondiaria Sai s.p.a. e già LA SI s.p.a.). L’appellante contestò unicamente il capo di sentenza che aveva escluso l’operatività della polizza assicurativa stipulata da SS EI. La UN si costituì ed eccepì l’inammissibilità del gravame, sostenendo che NA LL non aveva provato di essere erede di SS EI. 3.1 Con sentenza 11 febbraio 2020 n. 615 la Corte d’appello di Bologna rigettò l’eccezione di inammissibilità del gravame ed accolse l’appello. Ritenne la Corte d’appello che non era mai stato in contestazione tra le parti che NA LL fosse la moglie di SS EI;
in quanto coniuge, NA LL era di conseguenza erede necessario di SS EI, sicché sarebbe spettato alla UN, che contestava la legittimazione a impugnare,dare prova d’una eventuale rinunzia all’eredità, prova che era mancata;
3.2 Quanto al merito della controversia, la Corte d’appello ha ritenuto che: i) la perizia disposta dal Pubblico Ministero ed acquisita agli atti, in base alla quale il Tribunale aveva ritenuto provata la modifica del motore del natante con aumento della potenza, non era attendibile perché si era limitata a una valutazione in astratto. Quella perizia infatti si era basata sulla mera osservazione del motore e si era limitata a rilevare la rimozione delle strozzature dalla piastra di aspirazione. Il consulente non aveva però messo in moto l’apparecchio per verificare quale potenza effettivamente potesse raggiungere. Inoltre, la consulenza era stata effettuata in sede di indagini preliminari e al di fuori del contraddittorio tra le parti. Pertanto essa non costituiva piena prova, ma un mero indizio, che non era corroborato da altri elementi. Mancava, dunque, la prova dell’effettiva modifica della potenza del motore;
5 di 8 ii) difettava poi la prova che la sciagura fosse avvenuta oltre le sei miglia nautiche dalla costa. Infatti il Tribunale, per ritenere provata tale circostanza, aveva tenuto conto del solo fatto che la meta dei tre giovani si trovasse oltre il limite di sei miglia nautiche dalla costa. La Corte d’appello ha però in contrario osservato che ciò non era sufficiente per ritenere che il natante, al momento del sinistro, si fosse allontanato più della distanza massima consentita dalla polizza. Ciò che rilevava infatti era la distanza dalla costa del luogo del sinistro, e non la destinazione che l’equipaggio intendeva raggiungere. E anche in questo caso difettava una prova sufficiente perché fosse integrata la causa di esclusione della copertura assicurativa. 4. Contro la sentenza di appello ha proposto ricorso la UN, illustrato da memoria. Ha resistito con controricorso NA LL. Il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Stanislao De Matteis, ha chiesto il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo di ricorso la società ricorrente deducela nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, n. 4 c.p.c.. Sostiene che NA LL aveva impugnato la sentenza di primo grado assumendo di essere erede di SS EI. Tuttavia non aveva dato la prova di tale qualità e, dunque, della legittimazione a impugnare la sentenza. La ricorrente nega che la qualità di coniuge di SS EI fosse pacifica - al contrario di quanto ritenuto dalla Corte d’appello -, e ciò per due distinte ragioni: i) perché in primo grado tale fatto era irrilevante ai fini della decisione, per cui la UN non aveva alcun onere di contestarlo;
ii) perché gli status personali sono indisponibili, perciò sottratti al principio di non contestazione. 1.1. Il motivo è infondato. La società Unipolsai non ha mai messo in discussione né in primo grado, né in appello, che NA LL fosse moglie di SS EI. 6 di 8 Nelle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta in primo grado, nonché nelle conclusioni rassegnate all’udienza del 31.10.2013, fece ripetutamente riferimento a “LL NA in EI”. A p. 1 della comparsa di costituzione in appello fece riferimento a “LL NA ved. EI”, ed analoga espressione è ripetuta alle pp. 2, 4 (per due volte), 10 ed 11. Né ha pregio l’eccezione secondo cui gli status personali come quello di coniugio non possono ritenersi dimostrati per effetto di non contestazione. Nel presente giudizio infatti non si discute di status, ma di crediti. NA LL ha impugnato la sentenza di primo grado chiedendo che fosse accertata l’inesistenza del credito vantato dalla società assicuratrice nei confronti di SS BO, e dichiarandosi erede di questi. La qualità di coniuge ed erede non era dunque l’oggetto diretto del decidere, ma solo uno degli elementi costitutivi della legitimatio ad impugnandum. E la legittimazione scaturente dalla titolarità di un credito - come tutte le questioni patrimoniali - ben può darsi per ammessa per effetto di non contestazione, ex art. 115 c.p.c.. Lo hanno stabilito le Sezioni Unite di questa Corte con la Sentenza n. 2951 del 16/02/2016, ove si afferma - § 44 dei “Motivi della decisione” - che la non contestazione di questioni miste di “fatto-diritto” non impedisce al giudice di andare in contrario avviso, ma a condizione che “l'inesistenza della circostanza allegata da una parte e non contestata dall'altra emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio”. Aggiungasi che, non contestata la qualità di coniuge, l’esercizio dell’impugnazione aveva di per sé costituito accettazione tacita dell’eredità, ex art. 476 c.c.. 2. Il secondo motivo di ricorso è proposto ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c. in relazione all’art. 2697 c.c., e denuncia la violazione della regola sul riparto dell’onere della prova. La Corte d’appello ha rigettato la domanda di rivalsa sul presupposto che spettasse all’impresa assicuratrice l’onere di provare il verificarsi della causa di esclusione della copertura assicurativa. La società ricorrente sostiene che l’allegazione di una causa di esclusione della copertura 7 di 8 assicurativa, anche in via di regresso, costituisce una mera negazione del fatto costitutivo del diritto fatto valere dall’assicurato. Pertanto sarebbe spettato ad SS EI dimostrare la conformità della condotta del natante alle condizioni cui la polizza subordinava l’efficacia della garanzia. 2.1. Il motivo è infondato. Il principio invocato dalla ricorrente (p. 21 del ricorso) vale per la domanda proposta dall’assicurato nei confronti dell’assicuratore, nel qual caso è effettivamente onere del primo dimostrare l’avverarsi di un sinistro corrispondente a quello previsto dalla descrizione del rischio contenuta nella polizza). Quel principio non vale invece per la domanda di regresso formulata dall’assicuratore nei confronti dell’assicurato. In questo caso infatti l’assicuratore assume la veste di attore, ed il conseguente onere di dimostrare la sussistenza delle circostanze legittimanti il regresso. 3. Col terzo motivo la società ricorrente denuncia la nullità della sentenza per contraddittorietà. La ricorrente deduce due profili di contraddittorietà: a) la falsità dell’affermazione contenuta nella sentenza, per cui la perizia disattesa dalla Corte d’appello non si formò nel contraddittorio delle parti;
b) il fatto che la Corte avesse da un lato disatteso le conclusioni della perizia disposta dal Pubblico Ministero, reputandola “priva di riscontri empirici”, e dall’altro condiviso le conclusioni d’una consulenza tecnica di parte, altrettanto astratta e fondata su congetture non verificabili in concreto. 6. Il motivo è inammissibile. La denunciata contraddittorietà non esiste in quanto la Corte d’appello ha rigettato la domanda non perché abbia privilegiato una perizia di parte rispetto ad una consulenza d’ufficio, ma per la diversa ragione che ha ritenuto né l’una, né l’altra di tali perizie dimostrative dei fatti costitutivi 8 di 8 della pretesa: e cioè l’illegittima modificazione del motore e l’esatta localizzazione del punto del naufragio. 7. Le spese del presente grado di giudizio vanno compensate integramente tra le parti, in considerazione dell’alterno esito dei gradi di merito.
Per questi motivi
la Corte di cassazione: (-) rigetta il ricorso;
(-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della TerzaSezione civile