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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/02/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3442/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3442/2023
Tra
Parte_1
[...] Parte_2
Parte_3
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 6 febbraio 2025 ad ore 12:27 innanzi al Giudice, dott. Laura Frata, sono comparsi:
Per , l'avv. SOLDA' Parte_1 Parte_4
GIULIO
Per il l'avv. BRONZIN ALBERTO, oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
Alessandra Di Leo
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. precisa come da foglio depositato telematicamente. Pt_5
L'avv. Di Leo precisa come da comparsa di risposta.
L'avv. contesta quanto ex adverso dedotto e prodotto, in quanto infondato in fatto e in diritto e Pt_5 superato dall'esperita istruttoria.
Il Giudice rilevato che il convenuto si è costituito con comparsa depositata in data 4.02.25, revoca la dichiarazione di contumacia del Controparte_1
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle parti presenti.
pagina 1 di 14 Il Giudice
dott. Laura Frata
pagina 2 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3442/2023 promossa da:
(C.F. ), quale esercente la responsabilità genitoriale sul Parte_1 C.F._1 figlio (C.F. , con il patrocinio dell'avv. SOLDA' Parte_3 C.F._2
GIULIO, elettivamente domiciliato in via MANTOVA 38 BRESCIA presso il difensore avv. SOLDA'
GIULIO
ROBERTO AN (C.F. ) quale esercente la responsabilità genitoriale C.F._3 sul figlio (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._2 SOLDA' GIULIO, elettivamente domiciliato in via MANTOVA 38 BRESCIA presso il difensore avv. SOLDA' GIULIO ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRONZIN Controparte_1 P.IVA_1
ALBERTO, elettivamente domiciliato in VIA ALEARDO ALEARDI N. 8 BRESCIA presso il difensore avv. BRONZIN ALBERTO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per e , nella loro qualità di esercenti la responsabilità genitoriale Parte_1 Parte_4
sul minore Parte_3
“
1. NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE : voglia l'illustrissimo TRIBUNALE DI BRESCIA, contrariis reiectis, statuire e dichiarare che il sinistro di cui è causa, avvenuto in via A. De Gasperi nn13-17 in gestione del convenuto ( BS), è dovuto ad insidia e Controparte_1
trabocchetto e, conseguentemente, condannare IL (P. Controparte_2
IVA: .) e (Codice fiscale: in persona del Sindaco pro tempore, con sede in P.IVA_1 P.IVA_1
via della Valle 2 25040 a risarcire direttamente alla parte attrice i danni tutti Controparte_2
dallo stesso subiti che ammontano, ad euro 20.523,42, o nella misura maggiore o minore che sarà
pagina 3 di 14 ritenuta di giustizia. Col favore degli interessi e della rivalutazione monetaria dal fatto al saldo, nonché delle spese e degli onorari di causa”.
Per il Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così pronunciare: in via principale: rigettare integralmente le domande formulate in giudizio dagli attori in quanto infondate sia in fatto che in diritto;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dagli attori, condannare parte convenuta al risarcimento del danno nella stretta misura in cui gli attori avranno fornito idonea prova”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e nella loro qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul Parte_1 Parte_4
minore hanno convenuto in giudizio il richiedendo il Parte_3 Controparte_1
risarcimento dei danni subiti dal minore, in data 17.07.2021, verso le ore 20.15, allorché transitava in monopattino nel Comune di via A. De Gasperi, finiva con la ruota anteriore in Controparte_2
una buca profonda circa 10 cm che circondava il perimetro di un tombino;
in particolare, la ruota del monopattino creava un “effetto leva”, a causa del quale riportava la frattura del Parte_3
femore sinistro. All'evento assistevano la madre del minore, la prozia e un Persona_1
ulteriore soggetto non legato alla parte da rapporti di parentela.
Parte attrice ha pertanto dedotto la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c., ovvero, in subordine, dell'art. 2043 c.c. e ne ha richiesto la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati in complessivi euro € 48.895,50, oltre interessi e rivalutazione, o nella diversa somma di giustizia, con vittoria di spese di lite.
Il non si è costituito in giudizio;
rilevata la regolarità della notifica al Controparte_1 predetto, all'udienza del 20.07.23 ne è stata dichiarata la contumacia.
Previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante prove orali per testi, al cui esito è stata disposta c.t.u. medico-legale.
La causa è stata poi rinviata all'odierna udienza per la discussione orale e la pronuncia della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termine per il deposito di memorie conclusive.
In data 4.02.25 si è costituito in giudizio il deducendo che la caduta di Controparte_1
si è verificata in un momento della giornata ove era presente luce solare e vi era Parte_3 ottima visibilità; che il minore conosceva i luoghi, in quanto antistanti l'abitazione della zia materna;
pagina 4 di 14 che conduceva il monopattino lontano dal controllo della madre;
che dalla Parte_3
documentazione fotografica offerta dagli attori, di scarsa qualità e in bianco e nero, non è possibile evincere la presenza dell'insidia stradale. Ha altresì contestato l'an e il quantum della pretesa risarcitoria ex adverso formulata, rilevando in ogni caso la necessità di attenta valutazione in merito al concorso colposo del danneggiato.
Stante la tardiva costituzione in giudizio del convenuto, all'udienza odierna è pertanto stata revocata la dichiarazione di contumacia del Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. La domanda di risarcimento dei danni formulata da parte attrice può trovare accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Giova rilevarsi, preliminarmente, come i profili dell'istituto della responsabilità per cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. siano stati compiutamente delineati dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare nella sentenza della Corte di Cassazione n. 15383/06, secondo la quale si tratta di responsabilità oggettiva che trova il proprio fondamento nella mera relazione intercorrente tra la cosa e colui che esercita l'effettivo potere su di essa. Il fondamento della responsabilità è pertanto costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa, che non dipendano da fortuito (cfr., ex multis, Cass. n. 2563/07; Cass. n. 25243/06; Cass. n. 2430/04).
Appare pertanto condivisibile la tesi interpretativa, sostenuta dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass., 7.04.2010 n. 8229, Cass., 5.12.2008 n. 28811), secondo cui l'art. 2051
c.c. stabilisce a carico del custode una vera e propria presunzione di responsabilità, e non una mera presunzione di colpa. In altri termini, la responsabilità del custode è di natura oggettiva - non integrando pertanto una responsabilità soggettiva “aggravata” per colpa presunta - risultando ancorata esclusivamente al nesso di causalità tra cosa ed evento dannoso e alla sussistenza di una effettiva relazione di custodia tra la res e il soggetto presunto responsabile.
Ne consegue che la prova liberatoria deve concernere il caso fortuito, inteso come fattore esterno, eccezionale e imprevedibile, interruttivo del nesso di causalità tra cosa e danno, a nulla rilevando la diligente osservanza da parte del custode degli obblighi di vigilanza e di manutenzione su di lui gravanti (così, ex plurimis, Cass. n. 12401/2013; Cass. n. 22684/2013; Cass. n. 20427/2008).
La responsabilità del custode, invero, è esclusa allorché la cosa svolga solo il ruolo di occasione dell'evento e risulti pertanto svilita a mero tramite del danno provocato da una causa ad essa estranea,
pagina 5 di 14 che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato;
si verifica in questo caso il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa e il danno.
Tale norma, pertanto, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, ovvero di dimostrare che l'evento lesivo si è prodotto quale conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, restando a carico del custode convenuto fornire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, ovvero del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
La dimostrazione del nesso causale da parte del danneggiato si declina diversamente, poi, in considerazione delle peculiarità della cosa oggetto di custodia;
infatti, qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno (ad esempio scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.), la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia deve ritenersi oggettivamente configurabile;
qualora, per contro, si tratti di cosa di per sé statica e inerte, che richieda che l'agire umano - ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa - ai fini della prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.; cfr., ex multis, Cass., 13.03.2013, n. 6306).
L'applicabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. alla PA costituisce principio ormai consolidato a partire dalla sentenza n. 15383/06 della Suprema Corte, la quale ha sottolineato come “poiché la custodia è una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, certamente tale potere di fatto non può essere a priori escluso in relazione alla natura demaniale del bene, ma neppure può essere ritenuto in ogni caso sussistente anche quando vi è l'oggettiva impossibilità di tale potere di controllo del bene, che è il presupposto necessario per la modifica della situazione di pericolo”, senza tuttavia con ciò inserire nel concetto di custodia di cui si tratta elementi di responsabilità soggettiva estranei alla struttura della norma.
La giurisprudenza ha evidenziato che la possibilità o l'impossibilità di un continuo ed efficace controllo e di una costante vigilanza - dalle quali rispettivamente dipendono l'applicabilità o la non applicabilità dell'art. 2051 c.c. - non si atteggiano univocamente in relazione a tutti i tipi di beni demaniali, ma vanno accertati in concreto da parte del giudice di merito. Ove tale attività di controllo non sia oggettivamente possibile, non potrà invocarsi alcuna responsabilità della P.A., proprietaria del bene demaniale, a norma dell'art. 2051 c.c., per mancanza di un elemento costitutivo della custodia e cioè la pagina 6 di 14 controllabilità della cosa, residuando, se ne ricorrono gli estremi, la responsabilità di cui all'art. 2043
c.c.
Ne consegue che il potere di fatto sulla res quale condizione di ammissibilità della responsabilità del custode non può essere affermato (o meno) in forza di un semplice riferimento alla natura del bene ma deve essere accertato caso per caso.
Deve peraltro osservarsi che per giurisprudenza consolidata la custodia è senz'altro configurabile in relazione ad una strada comunale (come nel caso di specie), in quanto la localizzazione del bene è indice della possibilità di vigilanza e controllo costante da parte del (cfr., ex multis, Cass. n. CP_1
9546/2010; Cass. n. 20827/2006).
Sulla scorta di tali principi, una volta accertata l'esistenza del rapporto di custodia tra la P.A. e la res, e appurato che il fatto dannoso si sia verificato a causa di un'anomalia del bene oggetto di custodia, deve ritenersi senz'altro configurabile la responsabilità dell'ente pubblico, salvo che quest'ultimo dimostri di non avere potuto in alcun modo evitare il danno.
Giova altresì rammentarsi che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità il comportamento colposo del danneggiato può - secondo un ordine crescente di gravità - atteggiarsi come concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c., ovvero addirittura giungere ad escludere del tutto la responsabilità del custode (Cass., 12.07.2006, n. 15779).
2. Tutto ciò premesso in punto di diritto, nel caso di specie deve ritenersi che l'attore abbia fornito la prova su di esso incombente ai sensi dell'art. 2051 c.c.
L'istruttoria orale espletata ha dato conferma del fatto che in data 17.07.2021, dopo Parte_3
le ore 19.30, transitava in monopattino in via A. De Gasperi, nel Comune di Controparte_2
finendo con la ruota anteriore in una buca profonda che circondava il perimetro di un tombino;
la ruota del monopattino creava un “effetto leva”, a causa del quale cadeva, riportando la Parte_3
frattura del femore sinistro.
Difatti, la teste ha confermato di aver presenziato alla caduta del minore, Persona_1 affermando “Io passeggiavo con e il bambino stava giocando dietro di noi con il monopattino” Pt_1
e precisando “quando ho sentito le urla del bambino mi sono girata ed ho visto che il bambino era caduto e dopo esserci avvicinate per aiutarlo ho visto che la ruota del monopattino era incastrata nella buca di fianco al tombino, che si vede nelle foto che mi sono state rammostrate, documento 1, la foto n.
3. Noi camminavamo per la strada, non c'era marciapiede in quel tratto” (cfr. verbale di udienza del 7 maggio 2024).
L'episodio è stato confermato anche dalla teste la quale ha assistito alla caduta, Testimone_1
mentre si trovava nel giardino della propria abitazione.
pagina 7 di 14 È risultata provata altresì la circostanza che, al momento del sinistro, il tombino e la buca circostante non fossero visibili. La teste ha riferito che “quello è un tombino bruttissimo, con Testimone_1
avallamenti. Il tombino è più basso rispetto alla strada e si scende dalla via, dal lato in cui veniva il bambino, non ci si accorge del tombino. La via è un po' in discesa e il tombino si vede se si sale. La strada ha un asfalto irregolare con dossi e dislivelli, anche nel tratto precedente il tombino”, aggiungendo, altresì, che “la buca non è segnalata e non è mai stata segnalata e c'era un bel dislivello”; ha specificato che “camminando noi non avevamo visto la buca”. Persona_1
Non sono emerse ragioni per dubitarsi della attendibilità dei testi escussi, considerata altresì la coerenza tra le dichiarazioni rese.
Le condizioni dei luoghi e la dimensione della buca circostante il tombino risultano suffragate anche documentalmente, mediante le fotografie prodotte da parte attrice, in relazione alle quali entrambe le testi hanno peraltro confermato la corrispondenza con lo stato dei luoghi del 17.07.2021. Giova precisare che, nonostante sia stato allegato in bianco e nero, il predetto materiale fotografico – diversamente da quanto sostenuto dal convenuto – consente di apprezzare con sufficiente chiarezza la presenza dell'insidia.
Quale ulteriore riscontro, può evidenziarsi che in data 17.07.2021, alle ore 20.58, ha Parte_3
iniziato il triage presso il Pronto Soccorso degli Spedali Civili di Brescia, dove gli è stato attribuito codice giallo, e – a fronte di un'anamnesi di “giunge per trauma ginocchio cadendo da monopattino poco fa” – dall'esame obiettivo operato in tale sede è stato riscontrato: “condizioni generali discrete, tumefazione ginocchio sx con impossibilità alla mobilizzazione, escoriazione sovrastante, …” (cfr. doc.
4, parte attrice).
Deve dunque ritenersi provata la responsabilità ex art. 2051 c.c. del convenuto in giudizio. CP_1
Tale responsabilità, avente natura oggettiva, si fonda sul presupposto di una relazione di fatto tra la cosa e il soggetto sul quale grava l'obbligo di risarcire il danno.
Non può porsi in discussione, invero, che il tombino e la buca circostante lo stesso, in assenza di alcuna idonea segnalazione, siano stati la causa del sinistro;
deve ritenersi, inoltre, che si trattasse di una situazione potenzialmente pericolosa per gli utenti della strada, anche in considerazione della ridotta visibilità dell'insidia stradale.
Ritenuto, dunque, che parte attrice abbia provato i presupposti per invocare la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., spettava al convenuto dimostrare la ricorrenza del caso fortuito.
Sotto tale profilo alcun contributo è stato fornito dal - costituitosi tardivamente soltanto in data CP_1
4.02.25 - che si è limitato a generiche allegazioni in relazione a elementi non idonei a provare il caso fortuito;
nulla è comunque emerso dall'espletata istruttoria, non potendosi certamente ritenere che pagina 8 di 14 l'attore abbia tenuto una condotta idonea ad integrare il caso fortuito e, dunque, ad interrompere il nesso causale.
3. Ciò posto, occorre valutare anche l'esistenza o meno di un concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.; come è noto, la circostanza deve essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte (cfr. Cass.
Civ., ord. 9200/2021; in senso conforme anche Cass. Civ., sent. 6529/2011).
In conformità ai principi sopra espressi dalla Suprema Corte deve escludersi la sussistenza di un concorso colposo del danneggiato.
Dall'istruttoria è emerso che l'irregolarità del manto stradale non era visibile utilizzando l'ordinaria diligenza;
né può condurre a conclusioni diverse la presenza di luce solare, evidenziata dal in CP_1 quanto – come affermato dalla testa – “dal lato in cui veniva il bambino, non ci si Testimone_1
accorge del tombino. La via è un po' in discesa e il tombino si vede se si sale”.
Inoltre deve osservarsi che il sinistro non è avvenuto in un'area che possa presumersi abitualmente frequentata da sicché può escludersi che egli fosse a conoscenza della presenza della Parte_3 buca circostante il tombino (cfr. teste , “ abita in un altro Comune, Persona_1 Pt_1 erano venuti a trovarmi”), non essendo risultata provata la circostanza che il minore frequentasse l'abitazione della zia materna e le vie limitrofe con un'abitualità tale da far ritenere la conoscenza dell'insidia stradale da parte dello stesso (come genericamente allegato dal . CP_1
Quanto alla circostanza che stesse percorrendo la strada con il proprio monopattino, Parte_3
essa trova giustificazione nell'assenza di marciapiedi su ambo i lati (cfr. teste;
Persona_1
documentazione fotografica sub docc. 1 e 2 di parte attrice); al fine di escludere che tale scelta di fondo fosse connotata da negligenza deve considerarsi, altresì, il ridotto traffico presente nella predetta via, ricavabile dalla circostanza che – come emerge dalla documentazione fotografica allegata da parte attrice – si tratta di una strada a fondo chiuso.
Da ultimo deve rilevarsi che, diversamente da quanto ritenuto dal Comune, l'istruttoria non ha dimostrato che il minore si trovasse lontano dal controllo della madre;
circostanza, peraltro, di per sé non idonea da sola a comprovare un concorso colposo del danneggiato.
4.1 I danni alla persona riportati da sono stati accertati dalla c.t.u. medico-legale Parte_3
affidata alla dott.ssa le cui conclusioni – adeguatamente motivate e del tutto Persona_2
condivisibili – devono essere interamente condivise. Deve dunque ritenersi che , avendo Pt_3 riportato “valido traumatismo contusivo all'arto inferiore sinistro produttivo di frattura spiroide scomposta del femore, con necessità di trattamento chirurgico e sostegno psicologico in soggetto affetto da verosimile fragilità psichica”, compatibile con la modalità lesiva descritta in atti – dopo un pagina 9 di 14 periodo di inabilità temporanea al 100% per 9 giorni (con un grado di sofferenza psicofisica pari a 3), al 75% per 30 giorni (con un grado di sofferenza psicofisica pari a 2), al 50% per 30 gg. (con un grado di sofferenza psicofisica pari a 1) ed al 25% per ulteriori 90 gg. (con un grado di sofferenza psicofisica pari a 1) – abbia subito una riduzione definitiva della sua integrità psico-fisica pari al 7% (con un grado di sofferenza psicofisica pari a 1).
Per la liquidazione di detti pregiudizi è opportuno attenersi all'insegnamento espresso dalla Suprema
Corte (Cass. S.U. n. 26972/08), che – nel rilevare l'esistenza di due sole categorie di danno
(patrimoniale ex art. 2043 c.c. e non patrimoniale ex art. 2059 c.c.) – ha affermato come quest'ultimo vada ravvisato nella lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica. Fra questi, pertanto, la lesione del bene salute costituisce una categoria ampia e omnicomprensiva, nella cui liquidazione occorre tener conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, non potendosi tuttavia attribuire nomi diversi a pregiudizi identici.
Sulla scorta dei principi richiamati l'Osservatorio della Giustizia Civile del Tribunale di Milano, come
è noto, ha individuato parametri cui attenersi nella liquidazione del danno non patrimoniale, confluiti nelle “tabelle” espresse in moneta attuale (2024), che sono state riconosciute dalla Corte di Cassazione quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale
(Cass.
7.06.2011 n. 12408; Cass. 30.06.2011 n. 14402).
Nel caso di specie non ricorrono, invero, i presupposti per fare applicazione dei parametri risarcitori previsti dall'art. 139 Cod. Ass.ni, dal momento che il sinistro per cui è causa non rientra nell'ambito della circolazione stradale né in quello della responsabilità sanitaria (sull'inapplicabilità in via analogica di tale diposizione, cfr. anche Cass., 22.05.2017, ord. n. 12787; Cass.
7.07.2015 n. 13982).
Neppure i calcoli contenuti negli scritti difensivi conclusionali di parte attrice possono ritenersi dirimenti, in quanto “ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare il danneggiato ha esclusivamente l'onere di fare istanza di applicazione del detto criterio, spettando poi al giudice di merito di liquidare il danno non patrimoniale mediante la tabella conforme
a diritto” (così, Cass. 10.11.2021 n. 3300), né riscontrandosi, in ogni caso, alcuna violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 122 c.p.c., considerate le conclusioni formulate da parte attrice.
Ciò osservato, in relazione alle Tabelle milanesi può rilevarsi come ciascun punto percentuale di menomazione dell'integrità psicofisica esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana del danneggiato, restando preclusa la possibilità di un separato e autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie.
pagina 10 di 14 Deve altresì rammentarsi che le Tabelle del Tribunale di Milano prevedono un punto base di danno non patrimoniale, che si compone del “punto di danno biologico” (seconda colonna delle Tabelle) e di una componente ulteriore aggiuntiva (“aumento”, terza colonna delle Tabelle), indicata in termini percentuali. Nella relazione che accompagna tali Tabelle viene chiarito che la componente di cui alla seconda colonna è da intendersi quale “danno biologico standard”, quale lesione all'integrità psico- fisica, mentre la componente aggiuntiva (l'“aumento” percentuale) è da intendersi quale danno morale, vale a dire quale sofferenza soggettiva.
Giova a tale proposito rammentarsi che il danno non patrimoniale derivante da lesione della salute, ancorché costituisca categoria giuridicamente unitaria (cfr. Cass. S.U. 26972/2008; Cass. 7513/2018), comprenda – alla luce delle recenti ma ormai consolidate specificazioni del Supremo Collegio (cfr.
Cass. 11851/2015; Cass. 7513/2018; Cass. 25164/2020) – le due (fenomenologicamente) distinte voci di danno biologico, quale compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, e di danno morale, quale pregiudizio privo di fondamento medico-legale e rappresentato dalla sofferenza interiore.
Entrambe tali voci, tuttavia, devono essere distintamente allegate e provate.
Deve richiamarsi, invero, quanto evidenziato dalla Suprema Corte (Cass. n. 25164/2020), secondo cui l'attore danneggiato ha il preciso onere di allegare puntualmente le sofferenze interiori di cui pretende il risarcimento;
se, dunque, per la prova del danno morale può farsi ampio ricorso alla prova presuntiva, nondimeno il danneggiato è onerato di una puntuale allegazione di quei “fatti” in cui si esplica e manifesta il danno morale lamentato (tristezza, patema d'animo, vergogna, disistima etc.).
Ebbene, nel caso di specie, il danno biologico è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato dalla documentazione medica in atti nonché dalle risultanze della c.t.u. medico-legale.
Il danno morale, invece, non è stato in alcun modo allegato, essendosi parte attrice limitata a domandarlo implicitamente, laddove ha richiesto il risarcimento del danno non patrimoniale liquidato in valori che includono anche tale componente.
Deve escludersi che l'allegazione possa ritenersi inclusa nella generica domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, essendo a tal fine necessaria la deduzione di fatti specifici e di concreti pregiudizi da parte dell'attore danneggiato;
nulla invece parte attrice ha allegato in termini di sofferenza interiore.
Mancando tout court l'allegazione tempestiva di un danno morale patito dall'attore, deve escludersi il riconoscimento di tale voce di danno, potendosi pertanto liquidare il solo danno biologico.
Richiamato quanto osservato poc'anzi circa la composizione del c.d. “punto” biologico (variabile in funzione di età e grado di invalidità) – relativo alla sola componente di danno biologico stricto sensu –
pagina 11 di 14 aumentato di una percentuale ponderata (in base al grado di invalidità) per la componente “morale” del danno non patrimoniale, al netto ovviamente di eventuali operazioni di personalizzazione del danno, deve osservarsi che anche per il danno non patrimoniale da inabilità temporanea l'importo base previsto dalla Tabella milanese (115,00 euro al giorno per inabilità assoluta) comprende in sé anche il distinto aspetto del danno da sofferenza interiore (84,00 euro a titolo di danno biologico temporaneo e
31,00 euro a titolo di danno morale temporaneo).
Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che il danno non patrimoniale da invalidità permanente patito da nella sola componente di danno biologico, possa essere equitativamente liquidato Parte_3
nella somma complessiva di euro 14.044,00, pari all'importo previsto dalle Tabelle per un'invalidità permanente del 7% in soggetto di 9 anni, in considerazione dell'età del danneggiato al momento del consolidamento dei postumi permanenti (ovvero al termine del periodo di invalidità temporanea, atteso che solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, il danno può dirsi venuto ad esistenza;
cfr., ex multis, Cass. 7.02.2017, n. 3121; Cass. 21.06.2012, n. 10303; Cass. 25.02.2004, n.
3806)
Per l'invalidità temporanea deve essere applicato l'importo base (per la sola componente di danno biologico) di cui alla Tabella (84,00 euro per ciascun giorno di inabilità temporanea totale) con conseguente liquidazione di un danno di euro 5.796,00 (756,00 euro per 9 gg al 100%; 1.890,00 euro per 30 gg al 75%, euro 1.260,00 per 30 gg al 50% ed euro 1.890,00 per 90 gg al 25%).
Ne consegue che deve essere riconosciuto all'attore un risarcimento complessivo pari ad euro
19.840,00 a titolo di danno non patrimoniale.
4.2 Sulla predetta somma, liquidata all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del
17.02.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice
Istat.
Recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e
2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma di euro pagina 12 di 14 19.840,00 devalutata all'epoca del fatto (17.07.21) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
4.3 Compete altresì a parte attrice, a titolo di danno patrimoniale, il rimborso delle spese mediche sostenute, ritenute dal c.t.u. congrue e documentate limitatamente all'importo di euro 885,00.
Gli importi riconosciuti a titolo di risarcimento del danno patrimoniale devono essere maggiorati di interessi legali e rivalutazione dalla data degli esborsi, con gli interessi calcolati sulla stessa somma via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza.
Dalla data di quest'ultima decorrono gli interessi legali fino al saldo.
5. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo
2014, n. 55 (come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022). Tenuto conto, in particolare, del valore del decisum, della scarsa complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva espletata (in particolare, fase decisionale ridotta), le spese di lite sono liquidate – con riconoscimento di un importo inferiore a quello indicato nella nota spese di parte attrice redatta ex art. 75 disp. att. c.p.c., alla luce delle ragioni poc'anzi richiamate – in euro 518,00 per spese e in complessivi euro 3.700,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Le spese di c.t.u., come liquidate in via provvisoria in corso di causa, sono poste definitivamente a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- condanna il al pagamento in favore di e Controparte_1 Parte_1 [...]
nella loro qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore Parte_4 [...]
della somma di euro 19.840,00 oltre interessi da calcolarsi come in motivazione, a Parte_3
titolo di danno non patrimoniale, nonché della somma di euro 885,00 oltre accessori da calcolarsi come in motivazione, a titolo di danno patrimoniale;
- condanna il a rifondere parte attrice delle spese di lite, liquidate Controparte_1
in euro 518,00 per spese e in complessivi euro 3.700,00 per compensi, oltre spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge;
pagina 13 di 14 - pone definitivamente a carico del convenuto le spese della c.t.u, come liquidate in corso di causa.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Brescia il 6 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Laura Frata
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Gianfranco Verrillo, magistrato ordinario in tirocinio.
pagina 14 di 14
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3442/2023
Tra
Parte_1
[...] Parte_2
Parte_3
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 6 febbraio 2025 ad ore 12:27 innanzi al Giudice, dott. Laura Frata, sono comparsi:
Per , l'avv. SOLDA' Parte_1 Parte_4
GIULIO
Per il l'avv. BRONZIN ALBERTO, oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
Alessandra Di Leo
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. precisa come da foglio depositato telematicamente. Pt_5
L'avv. Di Leo precisa come da comparsa di risposta.
L'avv. contesta quanto ex adverso dedotto e prodotto, in quanto infondato in fatto e in diritto e Pt_5 superato dall'esperita istruttoria.
Il Giudice rilevato che il convenuto si è costituito con comparsa depositata in data 4.02.25, revoca la dichiarazione di contumacia del Controparte_1
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle parti presenti.
pagina 1 di 14 Il Giudice
dott. Laura Frata
pagina 2 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3442/2023 promossa da:
(C.F. ), quale esercente la responsabilità genitoriale sul Parte_1 C.F._1 figlio (C.F. , con il patrocinio dell'avv. SOLDA' Parte_3 C.F._2
GIULIO, elettivamente domiciliato in via MANTOVA 38 BRESCIA presso il difensore avv. SOLDA'
GIULIO
ROBERTO AN (C.F. ) quale esercente la responsabilità genitoriale C.F._3 sul figlio (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._2 SOLDA' GIULIO, elettivamente domiciliato in via MANTOVA 38 BRESCIA presso il difensore avv. SOLDA' GIULIO ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRONZIN Controparte_1 P.IVA_1
ALBERTO, elettivamente domiciliato in VIA ALEARDO ALEARDI N. 8 BRESCIA presso il difensore avv. BRONZIN ALBERTO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per e , nella loro qualità di esercenti la responsabilità genitoriale Parte_1 Parte_4
sul minore Parte_3
“
1. NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE : voglia l'illustrissimo TRIBUNALE DI BRESCIA, contrariis reiectis, statuire e dichiarare che il sinistro di cui è causa, avvenuto in via A. De Gasperi nn13-17 in gestione del convenuto ( BS), è dovuto ad insidia e Controparte_1
trabocchetto e, conseguentemente, condannare IL (P. Controparte_2
IVA: .) e (Codice fiscale: in persona del Sindaco pro tempore, con sede in P.IVA_1 P.IVA_1
via della Valle 2 25040 a risarcire direttamente alla parte attrice i danni tutti Controparte_2
dallo stesso subiti che ammontano, ad euro 20.523,42, o nella misura maggiore o minore che sarà
pagina 3 di 14 ritenuta di giustizia. Col favore degli interessi e della rivalutazione monetaria dal fatto al saldo, nonché delle spese e degli onorari di causa”.
Per il Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così pronunciare: in via principale: rigettare integralmente le domande formulate in giudizio dagli attori in quanto infondate sia in fatto che in diritto;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dagli attori, condannare parte convenuta al risarcimento del danno nella stretta misura in cui gli attori avranno fornito idonea prova”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e nella loro qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul Parte_1 Parte_4
minore hanno convenuto in giudizio il richiedendo il Parte_3 Controparte_1
risarcimento dei danni subiti dal minore, in data 17.07.2021, verso le ore 20.15, allorché transitava in monopattino nel Comune di via A. De Gasperi, finiva con la ruota anteriore in Controparte_2
una buca profonda circa 10 cm che circondava il perimetro di un tombino;
in particolare, la ruota del monopattino creava un “effetto leva”, a causa del quale riportava la frattura del Parte_3
femore sinistro. All'evento assistevano la madre del minore, la prozia e un Persona_1
ulteriore soggetto non legato alla parte da rapporti di parentela.
Parte attrice ha pertanto dedotto la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c., ovvero, in subordine, dell'art. 2043 c.c. e ne ha richiesto la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati in complessivi euro € 48.895,50, oltre interessi e rivalutazione, o nella diversa somma di giustizia, con vittoria di spese di lite.
Il non si è costituito in giudizio;
rilevata la regolarità della notifica al Controparte_1 predetto, all'udienza del 20.07.23 ne è stata dichiarata la contumacia.
Previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante prove orali per testi, al cui esito è stata disposta c.t.u. medico-legale.
La causa è stata poi rinviata all'odierna udienza per la discussione orale e la pronuncia della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termine per il deposito di memorie conclusive.
In data 4.02.25 si è costituito in giudizio il deducendo che la caduta di Controparte_1
si è verificata in un momento della giornata ove era presente luce solare e vi era Parte_3 ottima visibilità; che il minore conosceva i luoghi, in quanto antistanti l'abitazione della zia materna;
pagina 4 di 14 che conduceva il monopattino lontano dal controllo della madre;
che dalla Parte_3
documentazione fotografica offerta dagli attori, di scarsa qualità e in bianco e nero, non è possibile evincere la presenza dell'insidia stradale. Ha altresì contestato l'an e il quantum della pretesa risarcitoria ex adverso formulata, rilevando in ogni caso la necessità di attenta valutazione in merito al concorso colposo del danneggiato.
Stante la tardiva costituzione in giudizio del convenuto, all'udienza odierna è pertanto stata revocata la dichiarazione di contumacia del Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. La domanda di risarcimento dei danni formulata da parte attrice può trovare accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Giova rilevarsi, preliminarmente, come i profili dell'istituto della responsabilità per cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. siano stati compiutamente delineati dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare nella sentenza della Corte di Cassazione n. 15383/06, secondo la quale si tratta di responsabilità oggettiva che trova il proprio fondamento nella mera relazione intercorrente tra la cosa e colui che esercita l'effettivo potere su di essa. Il fondamento della responsabilità è pertanto costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa, che non dipendano da fortuito (cfr., ex multis, Cass. n. 2563/07; Cass. n. 25243/06; Cass. n. 2430/04).
Appare pertanto condivisibile la tesi interpretativa, sostenuta dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass., 7.04.2010 n. 8229, Cass., 5.12.2008 n. 28811), secondo cui l'art. 2051
c.c. stabilisce a carico del custode una vera e propria presunzione di responsabilità, e non una mera presunzione di colpa. In altri termini, la responsabilità del custode è di natura oggettiva - non integrando pertanto una responsabilità soggettiva “aggravata” per colpa presunta - risultando ancorata esclusivamente al nesso di causalità tra cosa ed evento dannoso e alla sussistenza di una effettiva relazione di custodia tra la res e il soggetto presunto responsabile.
Ne consegue che la prova liberatoria deve concernere il caso fortuito, inteso come fattore esterno, eccezionale e imprevedibile, interruttivo del nesso di causalità tra cosa e danno, a nulla rilevando la diligente osservanza da parte del custode degli obblighi di vigilanza e di manutenzione su di lui gravanti (così, ex plurimis, Cass. n. 12401/2013; Cass. n. 22684/2013; Cass. n. 20427/2008).
La responsabilità del custode, invero, è esclusa allorché la cosa svolga solo il ruolo di occasione dell'evento e risulti pertanto svilita a mero tramite del danno provocato da una causa ad essa estranea,
pagina 5 di 14 che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato;
si verifica in questo caso il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa e il danno.
Tale norma, pertanto, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, ovvero di dimostrare che l'evento lesivo si è prodotto quale conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, restando a carico del custode convenuto fornire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, ovvero del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
La dimostrazione del nesso causale da parte del danneggiato si declina diversamente, poi, in considerazione delle peculiarità della cosa oggetto di custodia;
infatti, qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno (ad esempio scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.), la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia deve ritenersi oggettivamente configurabile;
qualora, per contro, si tratti di cosa di per sé statica e inerte, che richieda che l'agire umano - ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa - ai fini della prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.; cfr., ex multis, Cass., 13.03.2013, n. 6306).
L'applicabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. alla PA costituisce principio ormai consolidato a partire dalla sentenza n. 15383/06 della Suprema Corte, la quale ha sottolineato come “poiché la custodia è una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, certamente tale potere di fatto non può essere a priori escluso in relazione alla natura demaniale del bene, ma neppure può essere ritenuto in ogni caso sussistente anche quando vi è l'oggettiva impossibilità di tale potere di controllo del bene, che è il presupposto necessario per la modifica della situazione di pericolo”, senza tuttavia con ciò inserire nel concetto di custodia di cui si tratta elementi di responsabilità soggettiva estranei alla struttura della norma.
La giurisprudenza ha evidenziato che la possibilità o l'impossibilità di un continuo ed efficace controllo e di una costante vigilanza - dalle quali rispettivamente dipendono l'applicabilità o la non applicabilità dell'art. 2051 c.c. - non si atteggiano univocamente in relazione a tutti i tipi di beni demaniali, ma vanno accertati in concreto da parte del giudice di merito. Ove tale attività di controllo non sia oggettivamente possibile, non potrà invocarsi alcuna responsabilità della P.A., proprietaria del bene demaniale, a norma dell'art. 2051 c.c., per mancanza di un elemento costitutivo della custodia e cioè la pagina 6 di 14 controllabilità della cosa, residuando, se ne ricorrono gli estremi, la responsabilità di cui all'art. 2043
c.c.
Ne consegue che il potere di fatto sulla res quale condizione di ammissibilità della responsabilità del custode non può essere affermato (o meno) in forza di un semplice riferimento alla natura del bene ma deve essere accertato caso per caso.
Deve peraltro osservarsi che per giurisprudenza consolidata la custodia è senz'altro configurabile in relazione ad una strada comunale (come nel caso di specie), in quanto la localizzazione del bene è indice della possibilità di vigilanza e controllo costante da parte del (cfr., ex multis, Cass. n. CP_1
9546/2010; Cass. n. 20827/2006).
Sulla scorta di tali principi, una volta accertata l'esistenza del rapporto di custodia tra la P.A. e la res, e appurato che il fatto dannoso si sia verificato a causa di un'anomalia del bene oggetto di custodia, deve ritenersi senz'altro configurabile la responsabilità dell'ente pubblico, salvo che quest'ultimo dimostri di non avere potuto in alcun modo evitare il danno.
Giova altresì rammentarsi che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità il comportamento colposo del danneggiato può - secondo un ordine crescente di gravità - atteggiarsi come concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c., ovvero addirittura giungere ad escludere del tutto la responsabilità del custode (Cass., 12.07.2006, n. 15779).
2. Tutto ciò premesso in punto di diritto, nel caso di specie deve ritenersi che l'attore abbia fornito la prova su di esso incombente ai sensi dell'art. 2051 c.c.
L'istruttoria orale espletata ha dato conferma del fatto che in data 17.07.2021, dopo Parte_3
le ore 19.30, transitava in monopattino in via A. De Gasperi, nel Comune di Controparte_2
finendo con la ruota anteriore in una buca profonda che circondava il perimetro di un tombino;
la ruota del monopattino creava un “effetto leva”, a causa del quale cadeva, riportando la Parte_3
frattura del femore sinistro.
Difatti, la teste ha confermato di aver presenziato alla caduta del minore, Persona_1 affermando “Io passeggiavo con e il bambino stava giocando dietro di noi con il monopattino” Pt_1
e precisando “quando ho sentito le urla del bambino mi sono girata ed ho visto che il bambino era caduto e dopo esserci avvicinate per aiutarlo ho visto che la ruota del monopattino era incastrata nella buca di fianco al tombino, che si vede nelle foto che mi sono state rammostrate, documento 1, la foto n.
3. Noi camminavamo per la strada, non c'era marciapiede in quel tratto” (cfr. verbale di udienza del 7 maggio 2024).
L'episodio è stato confermato anche dalla teste la quale ha assistito alla caduta, Testimone_1
mentre si trovava nel giardino della propria abitazione.
pagina 7 di 14 È risultata provata altresì la circostanza che, al momento del sinistro, il tombino e la buca circostante non fossero visibili. La teste ha riferito che “quello è un tombino bruttissimo, con Testimone_1
avallamenti. Il tombino è più basso rispetto alla strada e si scende dalla via, dal lato in cui veniva il bambino, non ci si accorge del tombino. La via è un po' in discesa e il tombino si vede se si sale. La strada ha un asfalto irregolare con dossi e dislivelli, anche nel tratto precedente il tombino”, aggiungendo, altresì, che “la buca non è segnalata e non è mai stata segnalata e c'era un bel dislivello”; ha specificato che “camminando noi non avevamo visto la buca”. Persona_1
Non sono emerse ragioni per dubitarsi della attendibilità dei testi escussi, considerata altresì la coerenza tra le dichiarazioni rese.
Le condizioni dei luoghi e la dimensione della buca circostante il tombino risultano suffragate anche documentalmente, mediante le fotografie prodotte da parte attrice, in relazione alle quali entrambe le testi hanno peraltro confermato la corrispondenza con lo stato dei luoghi del 17.07.2021. Giova precisare che, nonostante sia stato allegato in bianco e nero, il predetto materiale fotografico – diversamente da quanto sostenuto dal convenuto – consente di apprezzare con sufficiente chiarezza la presenza dell'insidia.
Quale ulteriore riscontro, può evidenziarsi che in data 17.07.2021, alle ore 20.58, ha Parte_3
iniziato il triage presso il Pronto Soccorso degli Spedali Civili di Brescia, dove gli è stato attribuito codice giallo, e – a fronte di un'anamnesi di “giunge per trauma ginocchio cadendo da monopattino poco fa” – dall'esame obiettivo operato in tale sede è stato riscontrato: “condizioni generali discrete, tumefazione ginocchio sx con impossibilità alla mobilizzazione, escoriazione sovrastante, …” (cfr. doc.
4, parte attrice).
Deve dunque ritenersi provata la responsabilità ex art. 2051 c.c. del convenuto in giudizio. CP_1
Tale responsabilità, avente natura oggettiva, si fonda sul presupposto di una relazione di fatto tra la cosa e il soggetto sul quale grava l'obbligo di risarcire il danno.
Non può porsi in discussione, invero, che il tombino e la buca circostante lo stesso, in assenza di alcuna idonea segnalazione, siano stati la causa del sinistro;
deve ritenersi, inoltre, che si trattasse di una situazione potenzialmente pericolosa per gli utenti della strada, anche in considerazione della ridotta visibilità dell'insidia stradale.
Ritenuto, dunque, che parte attrice abbia provato i presupposti per invocare la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., spettava al convenuto dimostrare la ricorrenza del caso fortuito.
Sotto tale profilo alcun contributo è stato fornito dal - costituitosi tardivamente soltanto in data CP_1
4.02.25 - che si è limitato a generiche allegazioni in relazione a elementi non idonei a provare il caso fortuito;
nulla è comunque emerso dall'espletata istruttoria, non potendosi certamente ritenere che pagina 8 di 14 l'attore abbia tenuto una condotta idonea ad integrare il caso fortuito e, dunque, ad interrompere il nesso causale.
3. Ciò posto, occorre valutare anche l'esistenza o meno di un concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.; come è noto, la circostanza deve essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte (cfr. Cass.
Civ., ord. 9200/2021; in senso conforme anche Cass. Civ., sent. 6529/2011).
In conformità ai principi sopra espressi dalla Suprema Corte deve escludersi la sussistenza di un concorso colposo del danneggiato.
Dall'istruttoria è emerso che l'irregolarità del manto stradale non era visibile utilizzando l'ordinaria diligenza;
né può condurre a conclusioni diverse la presenza di luce solare, evidenziata dal in CP_1 quanto – come affermato dalla testa – “dal lato in cui veniva il bambino, non ci si Testimone_1
accorge del tombino. La via è un po' in discesa e il tombino si vede se si sale”.
Inoltre deve osservarsi che il sinistro non è avvenuto in un'area che possa presumersi abitualmente frequentata da sicché può escludersi che egli fosse a conoscenza della presenza della Parte_3 buca circostante il tombino (cfr. teste , “ abita in un altro Comune, Persona_1 Pt_1 erano venuti a trovarmi”), non essendo risultata provata la circostanza che il minore frequentasse l'abitazione della zia materna e le vie limitrofe con un'abitualità tale da far ritenere la conoscenza dell'insidia stradale da parte dello stesso (come genericamente allegato dal . CP_1
Quanto alla circostanza che stesse percorrendo la strada con il proprio monopattino, Parte_3
essa trova giustificazione nell'assenza di marciapiedi su ambo i lati (cfr. teste;
Persona_1
documentazione fotografica sub docc. 1 e 2 di parte attrice); al fine di escludere che tale scelta di fondo fosse connotata da negligenza deve considerarsi, altresì, il ridotto traffico presente nella predetta via, ricavabile dalla circostanza che – come emerge dalla documentazione fotografica allegata da parte attrice – si tratta di una strada a fondo chiuso.
Da ultimo deve rilevarsi che, diversamente da quanto ritenuto dal Comune, l'istruttoria non ha dimostrato che il minore si trovasse lontano dal controllo della madre;
circostanza, peraltro, di per sé non idonea da sola a comprovare un concorso colposo del danneggiato.
4.1 I danni alla persona riportati da sono stati accertati dalla c.t.u. medico-legale Parte_3
affidata alla dott.ssa le cui conclusioni – adeguatamente motivate e del tutto Persona_2
condivisibili – devono essere interamente condivise. Deve dunque ritenersi che , avendo Pt_3 riportato “valido traumatismo contusivo all'arto inferiore sinistro produttivo di frattura spiroide scomposta del femore, con necessità di trattamento chirurgico e sostegno psicologico in soggetto affetto da verosimile fragilità psichica”, compatibile con la modalità lesiva descritta in atti – dopo un pagina 9 di 14 periodo di inabilità temporanea al 100% per 9 giorni (con un grado di sofferenza psicofisica pari a 3), al 75% per 30 giorni (con un grado di sofferenza psicofisica pari a 2), al 50% per 30 gg. (con un grado di sofferenza psicofisica pari a 1) ed al 25% per ulteriori 90 gg. (con un grado di sofferenza psicofisica pari a 1) – abbia subito una riduzione definitiva della sua integrità psico-fisica pari al 7% (con un grado di sofferenza psicofisica pari a 1).
Per la liquidazione di detti pregiudizi è opportuno attenersi all'insegnamento espresso dalla Suprema
Corte (Cass. S.U. n. 26972/08), che – nel rilevare l'esistenza di due sole categorie di danno
(patrimoniale ex art. 2043 c.c. e non patrimoniale ex art. 2059 c.c.) – ha affermato come quest'ultimo vada ravvisato nella lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica. Fra questi, pertanto, la lesione del bene salute costituisce una categoria ampia e omnicomprensiva, nella cui liquidazione occorre tener conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, non potendosi tuttavia attribuire nomi diversi a pregiudizi identici.
Sulla scorta dei principi richiamati l'Osservatorio della Giustizia Civile del Tribunale di Milano, come
è noto, ha individuato parametri cui attenersi nella liquidazione del danno non patrimoniale, confluiti nelle “tabelle” espresse in moneta attuale (2024), che sono state riconosciute dalla Corte di Cassazione quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale
(Cass.
7.06.2011 n. 12408; Cass. 30.06.2011 n. 14402).
Nel caso di specie non ricorrono, invero, i presupposti per fare applicazione dei parametri risarcitori previsti dall'art. 139 Cod. Ass.ni, dal momento che il sinistro per cui è causa non rientra nell'ambito della circolazione stradale né in quello della responsabilità sanitaria (sull'inapplicabilità in via analogica di tale diposizione, cfr. anche Cass., 22.05.2017, ord. n. 12787; Cass.
7.07.2015 n. 13982).
Neppure i calcoli contenuti negli scritti difensivi conclusionali di parte attrice possono ritenersi dirimenti, in quanto “ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare il danneggiato ha esclusivamente l'onere di fare istanza di applicazione del detto criterio, spettando poi al giudice di merito di liquidare il danno non patrimoniale mediante la tabella conforme
a diritto” (così, Cass. 10.11.2021 n. 3300), né riscontrandosi, in ogni caso, alcuna violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 122 c.p.c., considerate le conclusioni formulate da parte attrice.
Ciò osservato, in relazione alle Tabelle milanesi può rilevarsi come ciascun punto percentuale di menomazione dell'integrità psicofisica esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana del danneggiato, restando preclusa la possibilità di un separato e autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie.
pagina 10 di 14 Deve altresì rammentarsi che le Tabelle del Tribunale di Milano prevedono un punto base di danno non patrimoniale, che si compone del “punto di danno biologico” (seconda colonna delle Tabelle) e di una componente ulteriore aggiuntiva (“aumento”, terza colonna delle Tabelle), indicata in termini percentuali. Nella relazione che accompagna tali Tabelle viene chiarito che la componente di cui alla seconda colonna è da intendersi quale “danno biologico standard”, quale lesione all'integrità psico- fisica, mentre la componente aggiuntiva (l'“aumento” percentuale) è da intendersi quale danno morale, vale a dire quale sofferenza soggettiva.
Giova a tale proposito rammentarsi che il danno non patrimoniale derivante da lesione della salute, ancorché costituisca categoria giuridicamente unitaria (cfr. Cass. S.U. 26972/2008; Cass. 7513/2018), comprenda – alla luce delle recenti ma ormai consolidate specificazioni del Supremo Collegio (cfr.
Cass. 11851/2015; Cass. 7513/2018; Cass. 25164/2020) – le due (fenomenologicamente) distinte voci di danno biologico, quale compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, e di danno morale, quale pregiudizio privo di fondamento medico-legale e rappresentato dalla sofferenza interiore.
Entrambe tali voci, tuttavia, devono essere distintamente allegate e provate.
Deve richiamarsi, invero, quanto evidenziato dalla Suprema Corte (Cass. n. 25164/2020), secondo cui l'attore danneggiato ha il preciso onere di allegare puntualmente le sofferenze interiori di cui pretende il risarcimento;
se, dunque, per la prova del danno morale può farsi ampio ricorso alla prova presuntiva, nondimeno il danneggiato è onerato di una puntuale allegazione di quei “fatti” in cui si esplica e manifesta il danno morale lamentato (tristezza, patema d'animo, vergogna, disistima etc.).
Ebbene, nel caso di specie, il danno biologico è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato dalla documentazione medica in atti nonché dalle risultanze della c.t.u. medico-legale.
Il danno morale, invece, non è stato in alcun modo allegato, essendosi parte attrice limitata a domandarlo implicitamente, laddove ha richiesto il risarcimento del danno non patrimoniale liquidato in valori che includono anche tale componente.
Deve escludersi che l'allegazione possa ritenersi inclusa nella generica domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, essendo a tal fine necessaria la deduzione di fatti specifici e di concreti pregiudizi da parte dell'attore danneggiato;
nulla invece parte attrice ha allegato in termini di sofferenza interiore.
Mancando tout court l'allegazione tempestiva di un danno morale patito dall'attore, deve escludersi il riconoscimento di tale voce di danno, potendosi pertanto liquidare il solo danno biologico.
Richiamato quanto osservato poc'anzi circa la composizione del c.d. “punto” biologico (variabile in funzione di età e grado di invalidità) – relativo alla sola componente di danno biologico stricto sensu –
pagina 11 di 14 aumentato di una percentuale ponderata (in base al grado di invalidità) per la componente “morale” del danno non patrimoniale, al netto ovviamente di eventuali operazioni di personalizzazione del danno, deve osservarsi che anche per il danno non patrimoniale da inabilità temporanea l'importo base previsto dalla Tabella milanese (115,00 euro al giorno per inabilità assoluta) comprende in sé anche il distinto aspetto del danno da sofferenza interiore (84,00 euro a titolo di danno biologico temporaneo e
31,00 euro a titolo di danno morale temporaneo).
Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che il danno non patrimoniale da invalidità permanente patito da nella sola componente di danno biologico, possa essere equitativamente liquidato Parte_3
nella somma complessiva di euro 14.044,00, pari all'importo previsto dalle Tabelle per un'invalidità permanente del 7% in soggetto di 9 anni, in considerazione dell'età del danneggiato al momento del consolidamento dei postumi permanenti (ovvero al termine del periodo di invalidità temporanea, atteso che solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, il danno può dirsi venuto ad esistenza;
cfr., ex multis, Cass. 7.02.2017, n. 3121; Cass. 21.06.2012, n. 10303; Cass. 25.02.2004, n.
3806)
Per l'invalidità temporanea deve essere applicato l'importo base (per la sola componente di danno biologico) di cui alla Tabella (84,00 euro per ciascun giorno di inabilità temporanea totale) con conseguente liquidazione di un danno di euro 5.796,00 (756,00 euro per 9 gg al 100%; 1.890,00 euro per 30 gg al 75%, euro 1.260,00 per 30 gg al 50% ed euro 1.890,00 per 90 gg al 25%).
Ne consegue che deve essere riconosciuto all'attore un risarcimento complessivo pari ad euro
19.840,00 a titolo di danno non patrimoniale.
4.2 Sulla predetta somma, liquidata all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del
17.02.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice
Istat.
Recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e
2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma di euro pagina 12 di 14 19.840,00 devalutata all'epoca del fatto (17.07.21) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
4.3 Compete altresì a parte attrice, a titolo di danno patrimoniale, il rimborso delle spese mediche sostenute, ritenute dal c.t.u. congrue e documentate limitatamente all'importo di euro 885,00.
Gli importi riconosciuti a titolo di risarcimento del danno patrimoniale devono essere maggiorati di interessi legali e rivalutazione dalla data degli esborsi, con gli interessi calcolati sulla stessa somma via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza.
Dalla data di quest'ultima decorrono gli interessi legali fino al saldo.
5. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo
2014, n. 55 (come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022). Tenuto conto, in particolare, del valore del decisum, della scarsa complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva espletata (in particolare, fase decisionale ridotta), le spese di lite sono liquidate – con riconoscimento di un importo inferiore a quello indicato nella nota spese di parte attrice redatta ex art. 75 disp. att. c.p.c., alla luce delle ragioni poc'anzi richiamate – in euro 518,00 per spese e in complessivi euro 3.700,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Le spese di c.t.u., come liquidate in via provvisoria in corso di causa, sono poste definitivamente a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- condanna il al pagamento in favore di e Controparte_1 Parte_1 [...]
nella loro qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore Parte_4 [...]
della somma di euro 19.840,00 oltre interessi da calcolarsi come in motivazione, a Parte_3
titolo di danno non patrimoniale, nonché della somma di euro 885,00 oltre accessori da calcolarsi come in motivazione, a titolo di danno patrimoniale;
- condanna il a rifondere parte attrice delle spese di lite, liquidate Controparte_1
in euro 518,00 per spese e in complessivi euro 3.700,00 per compensi, oltre spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge;
pagina 13 di 14 - pone definitivamente a carico del convenuto le spese della c.t.u, come liquidate in corso di causa.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Brescia il 6 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Laura Frata
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Gianfranco Verrillo, magistrato ordinario in tirocinio.
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