Versione
18 giugno 2013
18 giugno 2013
Art. 28. 1. All' articolo 26, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 , le parole: «semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea» sono sostituite dalle seguenti: «degli intervenuti, con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio».
2. All' articolo 26, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 , le parole: «l'assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile » sono sostituite dalle seguenti: «l'assemblea di condominio delibera con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile ».
Note all'art. 28:
Si riporta il testo dell' articolo 26, commi 2 e 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.), come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 26. Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti.
(Omissis).
2. Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1, individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza degli intervenuti, con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio.
(Omissis).
5. Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l'assemblea di condominio delibera con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile .
(Omissis).".
2. All' articolo 26, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 , le parole: «l'assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile » sono sostituite dalle seguenti: «l'assemblea di condominio delibera con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile ».
Note all'art. 28:
Si riporta il testo dell' articolo 26, commi 2 e 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.), come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 26. Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti.
(Omissis).
2. Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1, individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza degli intervenuti, con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio.
(Omissis).
5. Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l'assemblea di condominio delibera con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile .
(Omissis).".
Commentari • 2
- 1. I panelli solari condominialiGiuseppe Bordolli · https://www.diritto.it/ · 6 luglio 2020 · 9.981203
[…] Tuttavia, questa disposizione dovrebbe, però, essere coordinata con l'attuale testo dell'art. 26, comma 2, della legge 10/1991, così come modificato dall'art. 28 della legge 220/2012 secondo cui per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti (al contenimento del consumo energetico) e all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'art. 1, individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 12
- 1. Trib. Roma, sentenza 05/03/2024, n. 4090Provvedimento: […] . qualora invece dovesse essere ritenuta implicitamente approvato detto sistema di ripartizione mediante i contabilizzatori, è evidente che l'approvazione è nulla ed illegittima perché avvenuta con un quorum millesimale inferiore a quanto prescritto dalla legge e quindi in violazione dell'art. 26, comma 5, del Legge n. 10 del 9/01/1991, modificato dall'art. 28, comma 2, legge n. 220 del 2012, che prevede che “l'assemblea di condominio delibera con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile”. […]Leggi di più...
- art. 9 D.Lgs. n. 102/2014·
- maggioranza assembleare·
- spese di lite·
- proposta conciliativa·
- cessazione materia del contendere·
- nullità delibera·
- delibera assembleare·
- contabilizzazione riscaldamento·
- art. 26 Legge n. 10/1991·
- art. 91 CPC