Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/04/2025, n. 1484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1484 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4922/2024 R.G. promossa da:
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. PREITE NICOLA, giusta procura in atti;
-opponente-
contro
:
in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_2 patrocinio dell'avv. COLUCCINO LUIGI, giusta procura in atti;
-opposta-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del 16/4/2025, che qui si intendono richiamate.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il 20/04/2024 Controparte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
671/2024 emesso dal Tribunale di Bari in data 11/03/2024, con cui le è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 14.345,57, oltre interessi e spese della procedura monitoria, in favore di Controparte_2
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0000001943340299,0000001943641207, 0000001944110862,000000204014273 sono state oggetto di precedente transazione, regolarmente adempiuta dalla controparte, mentre la fattura n. 2240212942 dell'importo di € 12.245,81 è da riconoscersi come prescritta”. Ha dunque chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
L'opponente, aderendo alla richiesta della opposta, ha tuttavia insistito per la condanna di controparte alla refusione delle spese di lite, nonché ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
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Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza di legittimità ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. In altri termini, essa è il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti dell'interesse a proseguire il giudizio.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia pagina 2 di 5 del giudice (cfr. Cass., 09-04-1997, n. 3075; Cass., 08-06-1996, n. 5333; Cass.,
16-09-1995, n. 9781; Cass., 07-09-1993, n. 9401).
In particolare, gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono tanto essere di natura fattuale, come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Più precisamente, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti (cfr. Cass., 07-03-1997, n. 2038;
Cass., 22-01-1997, n. 622; Cass., 07-05-1995).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, nel caso di specie, l'atto di rinuncia al decreto ingiuntivo e alla pretesa creditoria allo stesso sottesa, documentato in atti, determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse in capo alle stesse alla prosecuzione del giudizio.
Alla luce dei rilievi sopra formulati, deve, quindi, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto al governo delle spese, in difetto di accordo tra le parti, debbono trovare applicazione i princìpi della soccombenza e della causalità propri della cd. soccombenza virtuale.
La vicenda in esame non consente invero la compensazione delle spese, dovendosi ritenere l'odierno opponente parte vittoriosa in senso virtuale.
pagina 3 di 5 Nel caso di specie, invero, il riconoscimento della inesistenza del credito azionato in sede monitoria (per intervenuta transazione e per sopravvenuta prescrizione) e, dunque, della fondatezza delle ragioni dell'opposizione, solo in corso di causa (al momento della rinuncia al decreto ingiuntivo essendo già stato notificato l'atto introduttivo del giudizio di opposizione), non può costituire una ragione valida per la compensazione integrale delle spese di lite, atteso che detta compensazione (fondata esclusivamente sul mero fatto del riconoscimento della pretesa) non tiene conto del c.d. principio di causalità nell'insorgere della lite giudiziaria e della necessità di ricorrere al giudice per ottenere la revoca del provvedimento monitorio opposto da parte dell'ingiunto né della necessità dell'attività defensionale svolta nel processo sino al momento della rinuncia alla pretesa creditoria (in argomento, v. Cass., n. 14036/2024).
Stante l'esito decisorio della lite, non sussistono, invece, i presupposti per l'applicazione dell'istituto ex art. 96 c.p.c.
Le spese di lite sono dunque poste a carico della convenuta opposta e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi in ragione dell'entità delle questioni trattate, dell'assenza di istruttoria e dell'adozione del modulo decisionale semplificato.
Alla declaratoria di cessazione della materia del contendere segue la revoca del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. n. 13085/2008, Cass., n. 15378/2000 e Cass.,
n. 4531/2000).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 671/2024 emesso dal Tribunale di Bari in data
11/03/2024;
3. condanna la convenuta opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite, liquidate in euro 145,5 per esborsi e in euro 2.540 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
pagina 4 di 5 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Così deciso in data 16/04/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Bari.
Il giudice
Andrea Chibelli
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