Cass. civ., sez. I, sentenza 07/06/2012, n. 9246
CASS
Sentenza 7 giugno 2012

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime4

L'appaltatore di opere pubbliche non ha facoltà di sospendere i lavori quando ravvisi la necessità di una variante al progetto originario, se non vi è alcuna necessità di ordine tecnico che impedisca la prosecuzione dei lavori progettati, e non ha diritto al risarcimento dei danni conseguenti a tale volontaria sospensione, ancorché la richiesta variante sia successivamente adottata dalla stazione appaltante e approvata dalle autorità competenti, atteso che tale approvazione non ha il valore di una ratifica della sospensione unilateralmente adottata dall'appaltatore; analogamente, il ritardo nell'approvazione di una perizia di variante non esonera l'appaltatore dall'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, non potendo egli legittimamente sospendere l'esecuzione dei lavori.

In tema di appalto di opere pubbliche, pur essendo il prezzo "a corpo" fisso e invariabile, in quanto riferito all'opera globalmente considerata, l'appaltatore ha diritto ad un compenso ulteriore per i lavori aggiuntivi eseguiti su richiesta del committente o per effetto di varianti, il quale dev'essere calcolato "a misura" limitatamente alle quantità variate, mentre le parti di opere rimaste invariate devono essere compensate secondo il prezzo "a corpo" accettato dall'appaltatore, indipendentemente dalla loro effettiva misura, atteso che un appalto "a corpo" non può trasformarsi progressivamente in appalto a "misura".

In tema di appalto di opere pubbliche, nel caso di appalto "a corpo", nel quale il corrispettivo è determinato in una somma fissa e invariabile, l'eventuale difformità tra il prezzo globale e quello ottenuto applicando i prezzi unitari alle quantità previste dal computo metrico non dà luogo ad un errore di calcolo nel senso di errore materiale rettificabile, ai sensi dell'art. 1430 cod. civ., poiché ciò che conta è solo il prezzo finale che, quando è accettato, è vincolante per l'appaltatore, mentre il richiamo ai prezzi unitari e ai calcoli contenuti nel computo metrico ha valore di semplice traccia indicativa delle modalità di formazione del prezzo globale che è destinata a restare fuori dal contenuto del contratto.

In tema di appalto di opere pubbliche, la decorrenza degli interessi sulle somme spettanti all'appaltatore a seguito di controversia a far data dal trentesimo giorno successivo alla registrazione, da parte della Corte dei conti, del decreto di esecuzione della decisione della controversia (art. 36 del d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063) riguarda solo le somme dovute in dipendenza di controversie definite in via amministrativa od arbitrale, e sempre che l'atto risolutivo della controversia sia registrato alla Corte dei conti, e non trova applicazione nei giudizi ordinari, per i quali vale il principio di diritto comune della decorrenza degli interessi legali dalla data della domanda giudiziale, in quanto la norma citata ha carattere eccezionale e, quindi, non è interpretabile estensivamente.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 07/06/2012, n. 9246
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9246
    Data del deposito : 7 giugno 2012

    Testo completo