TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/05/2025, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Cristina Giusti, quale giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 5836/2024 R.G. Lavoro
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. GUASTAFIERRO PASQUALE, Parte_1 unitamente al quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. AZZANO STEFANO ed elettivamente CP_1 CP_ domiciliato presso l'ufficio legale della sede
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
CP_ Con ricorso, depositato in data 15/10/2024, la ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' al fine di CP accertare l'entità della somma dovutagli da a titolo di arretrati per assegno sociale, per il periodo dal 01/10/2021 al CP_ 31/10/2024, come riconosciuto dalla sentenza n. 1078/2024 di questo Tribunale e non ancora pagato da CP Quantificava la somma in € 19.364,84 e chiedeva la condanna dell' al pagamento, con vittoria di spese. Il ricorso CP_ veniva regolarmente notificato all' , che si costituiva in giudizio ed eccepiva che la somma era stata liquidata a luglio 2024 e pagata la prima rata e gli arretrati ad agosto 2024. Chiedeva, quindi, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. All'odierna udienza cartolare, le parti hanno depositato note di trattazione scritta. CP_ L' ha rinnovato la propria richiesta. Parte ricorrente vi ha aderito e ha richiesto la compensazione delle spese di giudizio, rilevando che solo con la memoria di costituzione vi era stata conoscenza del pagamento, anche se avvenuto in CP epoca successiva a quella indicata da in quanto i pagamenti erano stati successivamente disposti su di un nuovo conto corrente comunicato direttamente dalla parte all'ente. La causa è stata decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è inammissibile e va rigettato per difetto di interesse ad agire. Invero esiste già un titolo esecutivo, costituito dalla sentenza passata in giudicato che accerta il diritto della ricorrente all'assegno sociale, con condanna dell al pagamento della relativa prestazione, nella misura di legge, oltre CP_1 interessi legali dal 121° giorno della domanda fino all'effettiva erogazione. Inoltre, in ogni caso, la liquidazione e il pagamento delle somme sono stati disposti a luglio ed agosto 2024, prima del deposito del ricorso (15 ottobre 2024), e non vi è prova che la conoscenza dell'avvenuto pagamento delle rate da parte della ricorrente sia avvenuta dopo il deposito del ricorso, come allegato nelle note di trattazione;
anzi, dagli atti si evince che ad ottobre la ricorrente già aveva percepito le rate dell'assegno sociale e gli arretrati, e che il conto corrente su cui sono avvenuti tutti i pagamenti, da luglio 2024 fino al pagamento dell'ultima rata pagata e documentata in atti, di febbraio 2025, è lo stesso indicato nel provvedimento di liquidazione.
Nulla per le spese attesa la dichiarazione ex art 152 disp. att. cpc in atti.
P. Q. M.
Il giudice
1. rigetta il ricorso.
2. nulla per le spese di lite.
Torre Annunziata, data del deposito Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Cristina Giusti
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Cristina Giusti, quale giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 5836/2024 R.G. Lavoro
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. GUASTAFIERRO PASQUALE, Parte_1 unitamente al quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. AZZANO STEFANO ed elettivamente CP_1 CP_ domiciliato presso l'ufficio legale della sede
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
CP_ Con ricorso, depositato in data 15/10/2024, la ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' al fine di CP accertare l'entità della somma dovutagli da a titolo di arretrati per assegno sociale, per il periodo dal 01/10/2021 al CP_ 31/10/2024, come riconosciuto dalla sentenza n. 1078/2024 di questo Tribunale e non ancora pagato da CP Quantificava la somma in € 19.364,84 e chiedeva la condanna dell' al pagamento, con vittoria di spese. Il ricorso CP_ veniva regolarmente notificato all' , che si costituiva in giudizio ed eccepiva che la somma era stata liquidata a luglio 2024 e pagata la prima rata e gli arretrati ad agosto 2024. Chiedeva, quindi, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. All'odierna udienza cartolare, le parti hanno depositato note di trattazione scritta. CP_ L' ha rinnovato la propria richiesta. Parte ricorrente vi ha aderito e ha richiesto la compensazione delle spese di giudizio, rilevando che solo con la memoria di costituzione vi era stata conoscenza del pagamento, anche se avvenuto in CP epoca successiva a quella indicata da in quanto i pagamenti erano stati successivamente disposti su di un nuovo conto corrente comunicato direttamente dalla parte all'ente. La causa è stata decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è inammissibile e va rigettato per difetto di interesse ad agire. Invero esiste già un titolo esecutivo, costituito dalla sentenza passata in giudicato che accerta il diritto della ricorrente all'assegno sociale, con condanna dell al pagamento della relativa prestazione, nella misura di legge, oltre CP_1 interessi legali dal 121° giorno della domanda fino all'effettiva erogazione. Inoltre, in ogni caso, la liquidazione e il pagamento delle somme sono stati disposti a luglio ed agosto 2024, prima del deposito del ricorso (15 ottobre 2024), e non vi è prova che la conoscenza dell'avvenuto pagamento delle rate da parte della ricorrente sia avvenuta dopo il deposito del ricorso, come allegato nelle note di trattazione;
anzi, dagli atti si evince che ad ottobre la ricorrente già aveva percepito le rate dell'assegno sociale e gli arretrati, e che il conto corrente su cui sono avvenuti tutti i pagamenti, da luglio 2024 fino al pagamento dell'ultima rata pagata e documentata in atti, di febbraio 2025, è lo stesso indicato nel provvedimento di liquidazione.
Nulla per le spese attesa la dichiarazione ex art 152 disp. att. cpc in atti.
P. Q. M.
Il giudice
1. rigetta il ricorso.
2. nulla per le spese di lite.
Torre Annunziata, data del deposito Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Cristina Giusti