Articolo 1657 del Codice civile
Articolo 1656Articolo 1658
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19 aprile 1942
Art. 1657.

(Determinazione del corrispettivo).

Se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo ne' hanno stabilito il modo di determinarla, essa e' calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi; in mancanza, e' determinata dal giudice.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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