Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1657.
(Determinazione del corrispettivo).
Se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo ne' hanno stabilito il modo di determinarla, essa e' calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi; in mancanza, e' determinata dal giudice.
(Determinazione del corrispettivo).
Se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo ne' hanno stabilito il modo di determinarla, essa e' calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi; in mancanza, e' determinata dal giudice.
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 1547 del 26https://www.laleggepertutti.it/ · 234.80096
[…] Il secondo motivo, per violazione e falsa applicazione dell'art. 1657 c.c., e carenza e/o inadeguatezza della motivazione, avendo applicato per la determinazione del costo dei lavori extracontratto il prezzario ufficiale della Regione Puglia del 1991, benchè del tutto inadeguato ad individuare il costo di gran lunga inferiore di lavori effettuati nel piccolo Comune di S. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Milano, sentenza 07/06/2021, n. 4827Provvedimento: […] - di revocare il decreto ingiuntivo, di determinare, ex art. 1657 c.c., il prezzo dell'appalto relativamente alle opere commissionate e di dichiarare che il Parte_1 nulla deve all'appaltatore per le opere non richieste né autorizzate;Leggi di più...
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