TRIB
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 26/05/2025, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6931/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Fontana ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6931/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RISALITI Parte_1 C.F._1 SANDRO e dell'avv. LIGUORI LETIZIA ( Indirizzo Telematico;
C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RISALITI SANDRO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RISALITI Parte_2 C.F._3
SANDRO e dell'avv. LIGUORI LETIZIA ( Indirizzo Telematico;
C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RISALITI SANDRO
OPPONENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCAPPINI RENZO Controparte_1 P.IVA_1 FAUSTO e dell'avv. CAVALER ZANONI MATTEO ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._4 elettivamente domiciliato in VICOLO GHIAIA, 7 37122 VERONA presso il difensore avv. SCAPPINI RENZO FAUSTO
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vanno rigettate le eccezioni preliminari svolte dagli opponenti.
Quanto all'asserito difetto di giurisdizione in virtù della richiamata clausola compromissoria, la stessa non può ritenersi operativa nel caso di specie attesa la totale estraneità al presente contendere: nessuna incertezza nell'interpretazione del contratto intervenuto sussiste, trattandosi di lineare questione in materia di suo adempimento.
Quanto al richiesto annullamento del contratto per violazione della normativa in materia di potestà genitoriale (mancata sottoscrizione da parte di entrambi i genitori del minorenne , Parte_2 osserva questo Tribunale che l'atto negoziale posto in essere non può essere qualificato quale atto di pagina 1 di 2 straordinaria amministrazione, difettando alcun carattere dispositivo atto a pregiudicare l'integrità patrimoniale, quali – ad esempio – rinunce ad eredità, contrazione di mutui e locazioni ultranovennali, etc;
ancora, il soggetto che ha effettuato i pagamenti per la controprestazione resa in favore del
è soggetto terzo (ASD Florence Racing Team), con l'ovvia conclusione che il Cavaliere Parte_2
(all'epoca minorenne) ha solamente beneficiato degli effetti del contratto di cui si discute.
Tanto premesso, va parzialmente rigettata nel merito la domanda degli opponenti.
L'originario contratto prevedeva l'organizzazione – da parte di – di nr. 6 gare;
la CP_2 pandemia da Covid 19 ha reso necessaria la riduzione a nr. 4 gare.
Per tale inaddebitabile accadimento l'ingiungente opposta ha proposto alla controparte, a fronte della necessitata riduzione del numero degli avvenimenti sportivi (da 6 a 4), una riduzione dell'importo da €.
60.000,00 originariamente concordati ad €. 45.000,00, proposta non accettata dagli opponenti.
Rileva questo Tribunale, attesa la prova offerta da parte opposta (Mugello, Misano: gare tenute;
Imola: il se ne ritirò solo per la competizione della domenica per un problema all'avambraccio Parte_2 destro, dichiarato ma non documentato dallo stesso;
quarta gara: il Cavaliere e CP_2 convennero – dopo il round 3 di Imola – che il pilota non vi prendesse parte, come da capitolo 8 della seconda memoria di parte ingiungente confermata dal teste ), che il pagamento Testimone_1 dovuto dal Cavaliere debba essere ricalcolato sulla minor somma di €. 33.750,00.
Detto importo viene calcolato sulla base dell'originario negozio (€. 60.000,00 per 6 gare), della proposta effettuata da (€. 45.000,00 per 4 gare) e della prova offerta (3 sole gare CP_2 svolte).
Tenuto conto della somma già corrisposta dai debitori (€. 8.470,00), va disposta la condanna degli opponenti al pagamento della somma di €. 25.280,00 oltre interessi, previa revoca dell'impugnato decreto ingiuntivo (emesso per un importo superiore a quello dovuto).
Le spese di causa seguono la sostanziale soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) Revoca l'impugnato decreto;
B) Condanna gli opponenti e in via tra loro solidale, al Parte_1 Parte_2 pagamento in favore di della somma di €. 25.280,00 oltre interessi dal Controparte_1 dovuto al saldo;
C) Condanna gli opponenti e in via parimenti solidale, alla Parte_1 Parte_2 refusione delle spese di causa, liquidate in €. 4.000,00 oltre accessori se dovuti.
Verona, 26 maggio 2025
Il Giudice
dott. Francesco Fontana
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Fontana ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6931/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RISALITI Parte_1 C.F._1 SANDRO e dell'avv. LIGUORI LETIZIA ( Indirizzo Telematico;
C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RISALITI SANDRO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RISALITI Parte_2 C.F._3
SANDRO e dell'avv. LIGUORI LETIZIA ( Indirizzo Telematico;
C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RISALITI SANDRO
OPPONENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCAPPINI RENZO Controparte_1 P.IVA_1 FAUSTO e dell'avv. CAVALER ZANONI MATTEO ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._4 elettivamente domiciliato in VICOLO GHIAIA, 7 37122 VERONA presso il difensore avv. SCAPPINI RENZO FAUSTO
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vanno rigettate le eccezioni preliminari svolte dagli opponenti.
Quanto all'asserito difetto di giurisdizione in virtù della richiamata clausola compromissoria, la stessa non può ritenersi operativa nel caso di specie attesa la totale estraneità al presente contendere: nessuna incertezza nell'interpretazione del contratto intervenuto sussiste, trattandosi di lineare questione in materia di suo adempimento.
Quanto al richiesto annullamento del contratto per violazione della normativa in materia di potestà genitoriale (mancata sottoscrizione da parte di entrambi i genitori del minorenne , Parte_2 osserva questo Tribunale che l'atto negoziale posto in essere non può essere qualificato quale atto di pagina 1 di 2 straordinaria amministrazione, difettando alcun carattere dispositivo atto a pregiudicare l'integrità patrimoniale, quali – ad esempio – rinunce ad eredità, contrazione di mutui e locazioni ultranovennali, etc;
ancora, il soggetto che ha effettuato i pagamenti per la controprestazione resa in favore del
è soggetto terzo (ASD Florence Racing Team), con l'ovvia conclusione che il Cavaliere Parte_2
(all'epoca minorenne) ha solamente beneficiato degli effetti del contratto di cui si discute.
Tanto premesso, va parzialmente rigettata nel merito la domanda degli opponenti.
L'originario contratto prevedeva l'organizzazione – da parte di – di nr. 6 gare;
la CP_2 pandemia da Covid 19 ha reso necessaria la riduzione a nr. 4 gare.
Per tale inaddebitabile accadimento l'ingiungente opposta ha proposto alla controparte, a fronte della necessitata riduzione del numero degli avvenimenti sportivi (da 6 a 4), una riduzione dell'importo da €.
60.000,00 originariamente concordati ad €. 45.000,00, proposta non accettata dagli opponenti.
Rileva questo Tribunale, attesa la prova offerta da parte opposta (Mugello, Misano: gare tenute;
Imola: il se ne ritirò solo per la competizione della domenica per un problema all'avambraccio Parte_2 destro, dichiarato ma non documentato dallo stesso;
quarta gara: il Cavaliere e CP_2 convennero – dopo il round 3 di Imola – che il pilota non vi prendesse parte, come da capitolo 8 della seconda memoria di parte ingiungente confermata dal teste ), che il pagamento Testimone_1 dovuto dal Cavaliere debba essere ricalcolato sulla minor somma di €. 33.750,00.
Detto importo viene calcolato sulla base dell'originario negozio (€. 60.000,00 per 6 gare), della proposta effettuata da (€. 45.000,00 per 4 gare) e della prova offerta (3 sole gare CP_2 svolte).
Tenuto conto della somma già corrisposta dai debitori (€. 8.470,00), va disposta la condanna degli opponenti al pagamento della somma di €. 25.280,00 oltre interessi, previa revoca dell'impugnato decreto ingiuntivo (emesso per un importo superiore a quello dovuto).
Le spese di causa seguono la sostanziale soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) Revoca l'impugnato decreto;
B) Condanna gli opponenti e in via tra loro solidale, al Parte_1 Parte_2 pagamento in favore di della somma di €. 25.280,00 oltre interessi dal Controparte_1 dovuto al saldo;
C) Condanna gli opponenti e in via parimenti solidale, alla Parte_1 Parte_2 refusione delle spese di causa, liquidate in €. 4.000,00 oltre accessori se dovuti.
Verona, 26 maggio 2025
Il Giudice
dott. Francesco Fontana
pagina 2 di 2