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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 16/07/2025, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Proc. n. 2765/2023+2768/2023 R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.ssa Rosanna Scollo 2
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di opposizione a D.I., promossa
DA
, nato a [...] l' 08.10.1961, ivi residente in Parte_1
Vittoria via Artale 5 c.f. rappresentato e C.F._1
difeso, per procura speciale alle liti su foglio separato, dall'Avv.
Vincenzo Iurato, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Scicli (RG) v.le I Maggio 63
OPPONENTE
(proc.n. 2765/2023 r.g.)
E
, nata il [...] a [...], ivi Controparte_1
residente in [...] , rappresentata CodiceFiscale_2
e difesa, giusta procura speciale in atti, dall'Avv. Rosy Assenza, ed 3
elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Scicli (RG) v.le I
Maggio 63
OPPONENTE
(proc.n. 2768/2023 r.g.)
CONTRO
(P. IVA ), in persona Controparte_2 P.IVA_1
del Presidente del Consiglio d'Amministrazione pro tempore
Dott.ssa con sede in Milano, Corso Europa n. 13, CP_3
rappresentata, in forza di atto notarile rilasciato innanzi al Notaio
in data 21.03.2022, repertoriato al n. 4387, Persona_1
Raccolta n. 2961, registrato in data 22.03.2022 al n. 8898, serie 1T, dall'Avv.to Giuseppe Mangia di ed ivi Controparte_4
elettivamente domiciliata in Milano al Corso Europa n. 13
OPPOSTA 4
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione (proc.n. 2765/2023 r.g.) Pt_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
813/23, emesso dal Tribunale di Ragusa nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1980/23 R.G., su ricorso promosso da con il quale gli era stato ingiunto il Controparte_2
pagamento della somma di € 33.990,13, oltre ad interessi e spese della procedura monitoria, in virtù di un contratto di finanziamento per € 30.810,00, stipulato dal con Neos Pt_1
Banca, e poi ceduto in ultimo all'odierna opposta. Chiedeva
l'opponente “nel merito, annullare e/o porre nel nulla e conseguentemente revocare l'opposto decreto ingiuntivo per tutti i motivi sopra delineati;
- in via subordinata, ridurre l'importo ingiunto di una somma pari agli interessi usurari che emergeranno a seguito di apposita ctu. - con vittoria di spese e compensi processuali”.
Si costituiva la quale chiedeva “IN Controparte_2
VIA PRELIMINARE PRINCIPALE dichiarare la nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio per violazione dell'art. 164, IV comma c.p.c., PER L' , dichiarare l'esecutorietà del decreto CP_5
ingiuntivo n. 813/23, rgn 1980/23 con vittoria di compensi e spese della presente lite. IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: - Rigettare
l'opposizione ex adverso spiegata e tutte le domande ed eccezioni in essa formulate dall'opponente, per le causali tutti sopra esposte 5
e in ragione delle prove documentali fornite da parte convenuta opposta;
conseguentemente, per l'effetto, mandare assolta la convenuta in opposizione da ogni istanza avversaria e confermare il decreto n. 813/23, rgn 1980/23, emesso dal Tribunale di Ragusa, con vittoria di compensi e spese della presente lite”.
Con altro atto di citazione proponeva opposizione avverso il medesimo decreto il coobbligato solidale del Pt_1 CP_1
(proc.n. 2768/2023 r.g.), la quale reiterava le medesime
[...]
difese e richieste del Pt_1
Nell'ambito del citato procedimento si costituiva sempre la la quale chiedeva rigettarsi la proposta Controparte_2
opposizione, sulla base delle medesime considerazioni svolte nel giudizio n. 2765/2023 r.g.
Nel corso del giudizio de quo, veniva disposta la riunione tra i due procedimenti succitati, stante l'evidente connessione oggettiva e parzialmente soggettiva tra di essi esistente.
Ciò premesso, l'opposizione in esame non appare meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito illustrate.
Ed invero, gli opponenti non contestano la titolarità del credito in capo alla cessionaria, odierna opposta, a seguito di vari atti di cessione, né la sussistenza delle cessioni stesse, bensì 6
l'omessa notifica nei loro confronti della cessione intervenuta in favore, appunto, dell'odierna opposta, della quale assumono di essere rimasti ignari.
Occorre sul punto precisare che l'eventuale difetto di notifica della cessione del credito al debitore ceduto non attiene alla legittimazione attiva dell'opposto, né afferisce alla titolarità della posizione sostanziale fatta valere in giudizio.
Ciò in quanto la natura consensuale della cessione comporta che il credito si trasferisce dal patrimonio del cedente a quello del cessionario per effetto dell'accordo, mentre l'efficacia della cessione consegue alla notificazione al contraente ceduto, formalità che non è subordinata a particolari requisiti di forma, potendo aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (cfr. Cassazione civile sez. VI, 29/09/2020,
n.20495) - nel caso di specie a mezzo della proposizione del ricorso monitorio.
Ed invero, la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c. è necessaria solo al fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato, in buona fede, dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari trovando applicazione, in tal caso, il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante (ex multis,
Cassazione civile sez. III, 19/02/2019, n.4713).
Nel caso concreto, comunque, la società opposta ha comunicato l'intervenuta cessione del credito vantato nei 7
confronti di parte opponente a mezzo di lettera recante data
27.10.2017, indirizzata a , da valere espressamente Controparte_1
anche quale atto interruttivo della prescrizione.
Altrettanto infondata deve intendersi l'eccepita prescrizione del credito, trattandosi di un'eccezione formulata in maniera assolutamente generica, senza allegazione specifica degli elementi costitutivi di essa - essendosi la parte opponente limitata ad addurre che ogni tentativo successivo di pagamento veniva rifiutato, a seguito delle varie cessioni e passaggi del credito da una società all'altra, all'insaputa della predetta -, in particolare senza alcuna individuazione specifica del dies a quo dal quale far decorrere l'invocato termine prescrizionale.
Inaccoglibile, infine, appare l'ulteriore contestazione relativa ad una pretesa usurarietà dei tassi di interesse applicati al contratto di finanziamento in oggetto, stante l'evidente eccessiva genericità di essa, come rilevabile dal tenore della difesa svolta dagli opponenti medesimi, i quali sembrano ipotizzare una possibile usurarietà di tali interessi, , “da una sommaria analisi della documentazione prodotta”, riservandosi e poi formulando apposita istanza di CTU, avente carattere manifestamente esplorativo, in quanto finalizzata proprio all'accertamento di tale circostanza, solo ipotizzata, e quindi priva di riscontri probatori oggettivi in atti.
Subito dopo la parte opponente afferma che, ad un confronto tra il TAEG e il tasso soglia usura vigente per i crediti 8
personali alla data di stipula del contratto, e nel corso del piano di ammortamento, si rilevava il superamento del tasso – soglia, senza, tuttavia, specificare e spiegare se e in che termini sarebbe avvenuto tale superamento.
“In conclusione, nel caso di specie, il tasso di interesse complessivo applicato dalla banca al cliente alla data di stipula del contratto di finanziamento appare ad una prima valutazione -e con riserva di richiedere apposita ctu al riguardo- usurario e, pertanto, ai sensi dell'art. 1815 co. 2 del codice civile, non sono dovuti interessi e pertanto gli interessi indebitamente corrisposti devono essere calcolati quali somme corrisposte a detrazione della sorte capitale”.
E' evidente il carattere eccessivamente generico ed inconsistente della succitata contestazione, per cui la stessa non si ritiene meritevole di ulteriore esame e valutazione.
Alla luce dele considerazioni suespresse, l'opposizione va integralmente rigettata, e il decreto impugnato andrà confermato nella sua interezza.
Infine, sono ravvisabili i presupposti di legge per la condanna degli opponenti a titolo di responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., come richiesto dalla parte opposta, essendo integrabile una concreta presenza di malafede, o quanto meno di colpa grave, della parte soccombente, avuto riguardo al tenore delle difese svolte, di cui si è detto sopra, le quali denotano un 9
evidente intento dilatorio, stante la loro inconsistenza ed eccessiva genericità. La temerarietà della lite è ulteriormente aggravata dalla proposizione contestuale di due distinte opposizioni al medesimo decreto ingiuntivo, a mezzo di due diversi procuratori, fondate sulle stesse argomentazioni, con ulteriore aggravio della celerità ed economia processuale.
Si reputa equo determinare la misura del risarcimento da riconoscersi in favore della parte opposta ex art. 96 c.p.c. in euro
700,00, tenuto conto della condotta processuale assunta dagli opponenti e del valore della presente causa.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vanno liquidate come in dispositivo, in base alle tariffe di cui al D.M. 147/22, in considerazione dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni altra eccezione, istanza e deduzione disattesa
Rigetta l'opposizione proposta da e Parte_1
avverso il D.I. n. 813/2023, emesso in data Controparte_1 10
24.06.2023, depositato il 26.06.2023 (proc.n. 1980/2023 r.g.), e per l'effetto conferma il decreto citato.
Condanna gli opponenti, in solido tra di essi, al pagamento delle spese processuali in favore di che si Controparte_2
liquidano nella complessiva somma di € 2.700,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Condanna gli opponenti, in solido tra di essi, al pagamento di una somma, a titolo risarcitorio ex art. 96 c.p.c., per euro 700,00, in favore della controparte.
Così deciso, in Ragusa il 15 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa R. Scollo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Proc. n. 2765/2023+2768/2023 R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.ssa Rosanna Scollo 2
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di opposizione a D.I., promossa
DA
, nato a [...] l' 08.10.1961, ivi residente in Parte_1
Vittoria via Artale 5 c.f. rappresentato e C.F._1
difeso, per procura speciale alle liti su foglio separato, dall'Avv.
Vincenzo Iurato, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Scicli (RG) v.le I Maggio 63
OPPONENTE
(proc.n. 2765/2023 r.g.)
E
, nata il [...] a [...], ivi Controparte_1
residente in [...] , rappresentata CodiceFiscale_2
e difesa, giusta procura speciale in atti, dall'Avv. Rosy Assenza, ed 3
elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Scicli (RG) v.le I
Maggio 63
OPPONENTE
(proc.n. 2768/2023 r.g.)
CONTRO
(P. IVA ), in persona Controparte_2 P.IVA_1
del Presidente del Consiglio d'Amministrazione pro tempore
Dott.ssa con sede in Milano, Corso Europa n. 13, CP_3
rappresentata, in forza di atto notarile rilasciato innanzi al Notaio
in data 21.03.2022, repertoriato al n. 4387, Persona_1
Raccolta n. 2961, registrato in data 22.03.2022 al n. 8898, serie 1T, dall'Avv.to Giuseppe Mangia di ed ivi Controparte_4
elettivamente domiciliata in Milano al Corso Europa n. 13
OPPOSTA 4
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione (proc.n. 2765/2023 r.g.) Pt_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
813/23, emesso dal Tribunale di Ragusa nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1980/23 R.G., su ricorso promosso da con il quale gli era stato ingiunto il Controparte_2
pagamento della somma di € 33.990,13, oltre ad interessi e spese della procedura monitoria, in virtù di un contratto di finanziamento per € 30.810,00, stipulato dal con Neos Pt_1
Banca, e poi ceduto in ultimo all'odierna opposta. Chiedeva
l'opponente “nel merito, annullare e/o porre nel nulla e conseguentemente revocare l'opposto decreto ingiuntivo per tutti i motivi sopra delineati;
- in via subordinata, ridurre l'importo ingiunto di una somma pari agli interessi usurari che emergeranno a seguito di apposita ctu. - con vittoria di spese e compensi processuali”.
Si costituiva la quale chiedeva “IN Controparte_2
VIA PRELIMINARE PRINCIPALE dichiarare la nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio per violazione dell'art. 164, IV comma c.p.c., PER L' , dichiarare l'esecutorietà del decreto CP_5
ingiuntivo n. 813/23, rgn 1980/23 con vittoria di compensi e spese della presente lite. IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: - Rigettare
l'opposizione ex adverso spiegata e tutte le domande ed eccezioni in essa formulate dall'opponente, per le causali tutti sopra esposte 5
e in ragione delle prove documentali fornite da parte convenuta opposta;
conseguentemente, per l'effetto, mandare assolta la convenuta in opposizione da ogni istanza avversaria e confermare il decreto n. 813/23, rgn 1980/23, emesso dal Tribunale di Ragusa, con vittoria di compensi e spese della presente lite”.
Con altro atto di citazione proponeva opposizione avverso il medesimo decreto il coobbligato solidale del Pt_1 CP_1
(proc.n. 2768/2023 r.g.), la quale reiterava le medesime
[...]
difese e richieste del Pt_1
Nell'ambito del citato procedimento si costituiva sempre la la quale chiedeva rigettarsi la proposta Controparte_2
opposizione, sulla base delle medesime considerazioni svolte nel giudizio n. 2765/2023 r.g.
Nel corso del giudizio de quo, veniva disposta la riunione tra i due procedimenti succitati, stante l'evidente connessione oggettiva e parzialmente soggettiva tra di essi esistente.
Ciò premesso, l'opposizione in esame non appare meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito illustrate.
Ed invero, gli opponenti non contestano la titolarità del credito in capo alla cessionaria, odierna opposta, a seguito di vari atti di cessione, né la sussistenza delle cessioni stesse, bensì 6
l'omessa notifica nei loro confronti della cessione intervenuta in favore, appunto, dell'odierna opposta, della quale assumono di essere rimasti ignari.
Occorre sul punto precisare che l'eventuale difetto di notifica della cessione del credito al debitore ceduto non attiene alla legittimazione attiva dell'opposto, né afferisce alla titolarità della posizione sostanziale fatta valere in giudizio.
Ciò in quanto la natura consensuale della cessione comporta che il credito si trasferisce dal patrimonio del cedente a quello del cessionario per effetto dell'accordo, mentre l'efficacia della cessione consegue alla notificazione al contraente ceduto, formalità che non è subordinata a particolari requisiti di forma, potendo aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (cfr. Cassazione civile sez. VI, 29/09/2020,
n.20495) - nel caso di specie a mezzo della proposizione del ricorso monitorio.
Ed invero, la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c. è necessaria solo al fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato, in buona fede, dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari trovando applicazione, in tal caso, il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante (ex multis,
Cassazione civile sez. III, 19/02/2019, n.4713).
Nel caso concreto, comunque, la società opposta ha comunicato l'intervenuta cessione del credito vantato nei 7
confronti di parte opponente a mezzo di lettera recante data
27.10.2017, indirizzata a , da valere espressamente Controparte_1
anche quale atto interruttivo della prescrizione.
Altrettanto infondata deve intendersi l'eccepita prescrizione del credito, trattandosi di un'eccezione formulata in maniera assolutamente generica, senza allegazione specifica degli elementi costitutivi di essa - essendosi la parte opponente limitata ad addurre che ogni tentativo successivo di pagamento veniva rifiutato, a seguito delle varie cessioni e passaggi del credito da una società all'altra, all'insaputa della predetta -, in particolare senza alcuna individuazione specifica del dies a quo dal quale far decorrere l'invocato termine prescrizionale.
Inaccoglibile, infine, appare l'ulteriore contestazione relativa ad una pretesa usurarietà dei tassi di interesse applicati al contratto di finanziamento in oggetto, stante l'evidente eccessiva genericità di essa, come rilevabile dal tenore della difesa svolta dagli opponenti medesimi, i quali sembrano ipotizzare una possibile usurarietà di tali interessi, , “da una sommaria analisi della documentazione prodotta”, riservandosi e poi formulando apposita istanza di CTU, avente carattere manifestamente esplorativo, in quanto finalizzata proprio all'accertamento di tale circostanza, solo ipotizzata, e quindi priva di riscontri probatori oggettivi in atti.
Subito dopo la parte opponente afferma che, ad un confronto tra il TAEG e il tasso soglia usura vigente per i crediti 8
personali alla data di stipula del contratto, e nel corso del piano di ammortamento, si rilevava il superamento del tasso – soglia, senza, tuttavia, specificare e spiegare se e in che termini sarebbe avvenuto tale superamento.
“In conclusione, nel caso di specie, il tasso di interesse complessivo applicato dalla banca al cliente alla data di stipula del contratto di finanziamento appare ad una prima valutazione -e con riserva di richiedere apposita ctu al riguardo- usurario e, pertanto, ai sensi dell'art. 1815 co. 2 del codice civile, non sono dovuti interessi e pertanto gli interessi indebitamente corrisposti devono essere calcolati quali somme corrisposte a detrazione della sorte capitale”.
E' evidente il carattere eccessivamente generico ed inconsistente della succitata contestazione, per cui la stessa non si ritiene meritevole di ulteriore esame e valutazione.
Alla luce dele considerazioni suespresse, l'opposizione va integralmente rigettata, e il decreto impugnato andrà confermato nella sua interezza.
Infine, sono ravvisabili i presupposti di legge per la condanna degli opponenti a titolo di responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., come richiesto dalla parte opposta, essendo integrabile una concreta presenza di malafede, o quanto meno di colpa grave, della parte soccombente, avuto riguardo al tenore delle difese svolte, di cui si è detto sopra, le quali denotano un 9
evidente intento dilatorio, stante la loro inconsistenza ed eccessiva genericità. La temerarietà della lite è ulteriormente aggravata dalla proposizione contestuale di due distinte opposizioni al medesimo decreto ingiuntivo, a mezzo di due diversi procuratori, fondate sulle stesse argomentazioni, con ulteriore aggravio della celerità ed economia processuale.
Si reputa equo determinare la misura del risarcimento da riconoscersi in favore della parte opposta ex art. 96 c.p.c. in euro
700,00, tenuto conto della condotta processuale assunta dagli opponenti e del valore della presente causa.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vanno liquidate come in dispositivo, in base alle tariffe di cui al D.M. 147/22, in considerazione dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni altra eccezione, istanza e deduzione disattesa
Rigetta l'opposizione proposta da e Parte_1
avverso il D.I. n. 813/2023, emesso in data Controparte_1 10
24.06.2023, depositato il 26.06.2023 (proc.n. 1980/2023 r.g.), e per l'effetto conferma il decreto citato.
Condanna gli opponenti, in solido tra di essi, al pagamento delle spese processuali in favore di che si Controparte_2
liquidano nella complessiva somma di € 2.700,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Condanna gli opponenti, in solido tra di essi, al pagamento di una somma, a titolo risarcitorio ex art. 96 c.p.c., per euro 700,00, in favore della controparte.
Così deciso, in Ragusa il 15 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa R. Scollo