Sentenza 3 febbraio 2023
Massime • 2
Nell'ambito del giudizio di appello, qualora una medesima persona fisica cumuli in sé la qualità di parte in proprio e di erede di altro soggetto e sia stata regolarmente citata in giudizio nella prima qualità, non è necessario provvedere all'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti quale erede, neppure laddove sia rimasta contumace, dal momento che anche in questo caso la parte sostanziale ha avuto conoscenza della citazione ed è stata posta in condizioni di potersi validamente difendere.
Il coerede che sia stato convenuto in giudizio per il pagamento di un debito ereditario è tenuto ad eccepire la propria qualità di obbligato "pro quota", in virtù dell'esistenza di altri coeredi, mentre, laddove tale qualità sia sopravvenuta all'inizio di un processo originariamente introdotto nei confronti del "de cuius", tra i coeredi si instaura una condizione di litisconsorzio necessario processuale, applicandosi conseguentemente la regola di cui all'art. 754 c.c., secondo la quale ciascuno di essi risponde, nei confronti del creditore, nei limiti della propria quota ereditaria.
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1. Beni e diritti che si trasmettono Si trasmettono i diritti reali, tranne quelli che presuppongono l'esistenza in vita del defunto: uso, usufrutto ed abitazione non si trasmettono. Si trasmettono i rapporti negoziali, tranne quelli basati sul rapporto fiduciario tra il defunto e l'altro contraente: i contratti intuitu personae. Il contratto tipico in oggetto è il mandato, ma lo sono anche i contratti d'opera professionale ed i negozi fiduciari. Si trasmettono anche i debiti del defunto: essi comprendono il capitale, e gli interessi maturati e maturandi (ossia: fino al saldo). I debiti gravano sugli eredi in proporzione delle rispettive quote (cfr. art. 754 c.c.). Quindi ciascuno paga …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/02/2023, n. 3391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3391 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2023 |
Testo completo
elettivamente domiciliata in Roma Via Faa' Di Bruno n. 15, presso lo studio dell'Avvocato Luigi Combariati, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al ricorso;
-ricorrente principale- contro IA SI PILÒ, in proprio e quale tutore provvisorio della figlia FABIOLA LOMBARDI CANDELIERI, nonché FEDERICA LOMBARDI CANDELIERI, nella loro qualità di eredi di SA 1 Civile Sent. Sez. 3 Num. 3391 Anno 2023 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: SPAZIANI PAOLO Data pubblicazione: 03/02/2023 P.U. 11.11.2022 R.G. n.33602/2019 Pres. Travaglino Est. IA DI IE;
elettivamente domiciliate in Roma, Via di Villa Sacchetti n.9, presso lo studio dell'Avvocato Ulisse Corea, che le rappresenta e difende, in virtù di procura in calce ai controricorsi;
-controricorrenti- e nei confronti di DO IO, IE IO, VA IO, nella qualità di eredi di NN SS, a sua volta erede di NT SS e NT EL;
VITTORIO IA;
CO ON, nella qualità di erede di NT SS e NT EL;
-intimati- nonché di IA ON IA, MA IA, entrambi quali eredi di ON SS, a sua volta erede legittima di NT SS e NT EL;
elettivamente domiciliati in Roma, Via di Villa Severini n.54, presso lo Studio dell'Avvocato Cristina Caricato;
rappresentati e difesi dagli Avvocati Emma Izzi e Massimo Gimigliano, in virtù di procura in calce al controricorso con ricorso incidentale;
-ricorrenti incidentali- e di ET ON, nella qualità di erede di NT SS e NT EL;
elettivamente domiciliato in Roma, Via P. Leonardi Cattolica n. 3, presso lo Studio dell'Avvocato Alessandro Ciufolini;
rappresentato e difeso dagli avvocati Olga Durante e Maria Mirigliani, in virtù di procura in calce al controricorso con ricorso incidentale;
-ricorrente incidentale- P.U. 11.11.2022 R.G. n.33602/2019 Pres. Travaglino Est. IA per la cassazione della sentenza n. 1611/2019 della CORTE di APPELLO di CATANZARO, depositata il 31 luglio 2019; udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell'Il novembre 2022 dal Consigliere relatore, Paolo SPAZIANI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Giovanni IS NARDECCHIA, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito l'Avvocato Luigi COMBARIATI;
udito l'Avvocato Ulisse COREA;
uditi l'Avvocata Emma IZZI e l'Avvocato Massimo GIMIGLIANO;
udite l'Avvocata Maria MIRIGLIANI e l'Avvocata Olga DURANTE. FATTI DI CAUSA 1. Con citazione notificata il 3 luglio 1985, SA DI IE convenne in giudizio davanti al Tribunale di Catanzaro NT SS, domandandone la condanna al risarcimento dei danni per invalidità permanente e invalidità temporanea, oltre a spese mediche e accessori, patiti dopo aver consumato presso il suo bar, in data 29 novembre 1978, degli arancini di riso che gli avevano provocato una salmonellosi con insufficienza renale, degenerata, negli anni successivi, in una grave patologia renale, sino a rendere necessaria la sua sottoposizione a dialisi, seguita poi dal trapianto di un rene nel 1990. Si costituì in giudizio NT SS, che resistette alla domanda. Affidata la causa alla Sezione stralcio, il Tribunale, con sentenza del 25 luglio 2003, dichiarò la responsabilità colposa del convenuto per la vendita di arancini avariati e infetti da salmonella e lo condannò al 3 P.U. 11.11.2022 R.G. n.33602/2019 Pres. Travaglino Est. IA risarcimento dei danni, rimettendo la causa in istruttoria per la loro quantificazione. Interrottosi per il decesso di NT SS, il giudizio proseguì in confronto degli eredi, che costituendosi, resistettero a loro volta alla domanda. Con sentenza del 27 marzo 2010, il Tribunale rigettò la domanda proposta da SA DI IE, compensando le spese processuali, sul presupposto che non fosse stato provato che egli aveva contratto la salmonellosi a causa degli arancini acquistati presso il bar di NT SS. 2. SA DI IE propose appello, cui inizialmente resistettero alcuni eredi di NT SS, ovverosia i figli NN, ON, CO, TR SS, proponendo anche appello incidentale. Il contraddittorio fu poi integrato nei confronti di VA SS, altra figlia di NT SS (che rimase contumace), nonché della sua vedova, NT EL, precisamente nei confronti dei suoi eredi, essendo emerso che anch'ella era deceduta. Nelle more del processo di appello decedette anche ON SS e si costituirono, quindi, suoi due eredi EM RI e AN NE RI, nonché IO RI, che eccepì di avere rinunciato all'eredità. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza 31 luglio 2019, n.1611, rigettata la domanda nei confronti di IO RI per la sua rinuncia all'eredità, ha accolto l'appello principale e ha condannato in solido NN, CO, TR e VA SS, nonché EM e 4 P.U. 11.11.2022 R.G. n.33602/2019 Pres. Travaglino Est. IA AN NE RI, in solido tra loro, a pagare a SA DI IE la somma di Euro 1.378.647,40, oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, nonché la somma di Euro 2.098,55, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale. 3. Per la cassazione di questa sentenza VA SS ha proposto ricorso principale;
TR SS ha proposto ricorso incidentale;
EM e AN NE RI hanno proposto ulteriore ricorso incidentale. Da ciascuno dei ricorsi si sono congiuntamente difese, con altrettanti controricorsi, IA NE IL, in proprio e quale legale rappresentante della figlia AB DI IE, nonché ED DI IE, quali eredi di SA DI IE, deceduto nelle more. Non hanno svolto difese gli intimati CO SS, IO RI, LD OR, EL OR e LE OR. Dopo che la trattazione dei ricorsi era stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ., sono state depositate memorie da VA SS, da TR SS e da EM e AN NE RI. 4. Con ordinanza interlocutoria 8 aprile 2022, n. 13316, resa all'esito dell'adunanza camerale del 23 marzo 2022, questa Corte ha rimesso la causa alla pubblica udienza. Il Procuratore Generale, nella persona del dott. Giovanni IS Nardecchia, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso principale e dei ricorsi incidentali. 5 P.U. 11.11.2022 R.G. n.33602/2019 Pres. Travaglino Est. IA La ricorrente principale VA SS, il ricorrente incidentale TR SS, i ricorrenti incidentali EM e AN NE RI e i controricorrenti IA NE IL, in proprio e quale legale rappresentante della figlia AB DI IE, nonché ED DI IE, hanno depositato ulteriori memorie per l'udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE A. Il ricorso principale proposto da VA SS si articola in sette motivi. A.
1. Con il primo motivo, la ricorrente principale denuncia, ai sensi dell'art.360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 140 e 291 cod. proc. civ., error in procedendo ex art.360 n.4 cod. pen.c, la nullità della citazione in appello e l'inammissibilità dell'impugnazione proposta da SA DI IE. VA SS sostiene che la prima notifica dell'atto d'appello effettuata nei suoi confronti da SA DI IE ex art.140 cod. proc. civ. sarebbe stata, non già meramente nulla, ma persino inesistente, a causa dell'omessa produzione dell'avviso di ricevimento. Pertanto, la Corte di appello non avrebbe potuto ordinarne la rinnovazione, ai sensi dell'art.291 cod. proc. civ., ma avrebbe dovuto piuttosto dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta nei suoi confronti. A.
1.1. Il motivo è infondato. Va premesso che effettivamente la mancata produzione dell'avviso di ricevimento della notifica dell'atto di appello, in assenza di attività 6 P.U. 11.11.2022 R.G. n.33602/2019 Pres. Travaglino Est. IA difensiva dell'appellato (nella specie, VA SS non si era costituita in giudizio ed era stata dichiarata contumace), comporta, di regola, l'inammissibilità dell'impugnazione, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 cod. proc. civ., ferma restando la possibilità, per l'appellante, di essere rimesso in termini per il deposito dell'avviso, che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dello stesso, secondo quanto stabilito dall'art. 6, primo comma, della legge n. 890 del 1982 (Cass., Sez. Un., 14/01/2008, n. 627; Cass. 28/04/2011, n. 9453; Cass.12/07/2018, n. 18361; Cass. 09/06/2022, n. 18690). Tuttavia, nell'ipotesi di morte di una delle parti nel corso del giudizio, poiché la morte della parte determina la trasmissione della legittimazione processuale attiva e passiva agli eredi, indipendentemente dalla natura del rapporto controverso, questi vengono a trovarsi, per tutta la durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, indipendentemente dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale, sicché, in fase di appello, deve essere ordinata d'ufficio l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ciascuno di essi, posto che, in mancanza, il procedimento di appello e la sentenza che lo definisce sono affetti da nullità assoluta rilevabile di ufficio in ogni stato e grado e, quindi, pure in sede di legittimità, ove la non integrità del contraddittorio emerga ex se dagli atti senza necessità di nuovi accertamenti (Cass. 7 P.U. 11.11.2022 R.G. n.33602/2019 Pres. Travaglino Est. IA 05/11/2020, n. 24639; Cass. 15/12/2020, n. 28447; Cass. 10/12/2021, n.39384). Va, pertanto, esteso all'ipotesi di litisconsorzio processuale il principio, dettato per le cause caratterizzate dalla inscindibilità del rapporto sostanziale, secondo cui, nel caso di cause inscindibili, qualora l'impugnazione risulti proposta nei confronti di tutti i TT passivi, nel senso che l'appellante (o il ricorrente) li abbia correttamente individuati e indicati come destinatari dell'impugnazione medesima, ma poi, in relazione ad uno o ad alcuni di essi, la notificazione sia rimasta comunque inefficace (omessa o inesistente), o non ne sia stato dimostrato il perfezionamento - come nella fattispecie di notifica a mezzo posta, in caso di mancata produzione dell'avviso di ricevimento - deve trovare applicazione l'art. 331 cod. proc. civ., in ossequio al principio del giusto processo in ordine alla regolare costituzione del contraddittorio ex art. 111 Cost., e pertanto il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio medesimo, e non può dichiarare inammissibile l'impugnazione (Cass., Sez. Un., 11/06/2010, n. 14124). Infatti, l'obbligatorietà dell'integrazione del contraddittorio nella fase dell'impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, sorge non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del c.d. litisconsorzio necessario processuale, quando l'impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto 8 P.U. 11.11.2022 R.G. n.33602/2019 Pres. Travaglino Est. IA di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti (art. 331 cod. proc. civ.), nel qual caso la necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel giudizio di primo grado. Ne consegue che, in entrambe le ipotesi, la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (Cass. 26/01/2010, n.1535, Cass. 08/11/2017, n. 26433; Cass. 29/03/2019, n. 8790). Nel caso di specie, poiché VA SS era stata citata in ragione della morte di TR SS, convenuto originario, quale sua erede, essa si era venuta a trovare in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali rispetto agli altri eredi, cosicché debitamente, rilevato il vizio della prima notifica dell'atto di appello nei suoi confronti, la Corte territoriale ne aveva disposto la rinnovazione. Il primo motivo del ricorso principale proposto da VA SS va, pertanto, rigettato. A.
2. Con il secondo motivo viene denunciata, ai sensi dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 342, 163, 164, 291, 307 cod. proc. civ., error in procedendo ex art.360 n.4 cod. pen.c, la nullità della citazione in appello e l'inammissibilità dell'impugnazione proposta da SA DI IE, sul presupposto che la rinnovata notifica a VA SS, effettuata ex art.291 cod. proc. civ., sarebbe stata difettosa della vocatio in ius. 9 P.U. 11.11.2022 R.G. n.33602/2019 Pres. Travaglino Est. IA La ricorrente deduce che le forme della rinnovazione utilizzate nella fattispecie dall'appellante principale (il quale, in data 3 aprile 2013, aveva provveduto alla notifica dell'originario atto di appello, dei successivi verbali d'udienza e della copia dell'ordinanza del consigliere istruttore del 20 marzo 2013, con cui era stata ordinata la rinnovazione medesima, con fissazione dell'udienza del 17 luglio successivo) sarebbero state difformi dallo schema legale, che esigerebbe «la rinnovazione della citazione» (p.11 del ricorso). Di conseguenza, verificatasi la «nullità dell'appello» - e non essendo la stessa stata sanata, ex art.156, terzo comma, cod. proc. civ., dalla costituzione in giudizio dell'appellata - la Corte territoriale avrebbe dovuto rilevarla, dichiarando l'inammissibilità del gravame proposto nei suoi confronti, con «conseguente estinzione del giudizio ai sensi dell'art.307 cod. proc. civ.» (p.11, cit. ). A.
2.1. Il motivo è infondato. Giova ricordare, in via generale, che i requisiti della citazione inerenti alla vocatio in ius sono quelli relativi all'indicazione del giudice, delle parti, del difensore con procura e del giorno dell'udienza con invito a costituirsi nel termine di legge (art.163, terzo comma, nn.1, 2, 6, 7 cod. proc. civ.), nonché alla concessione del termine libero di comparizione (art.163-bis cod. proc. civ.). Ciò premesso, è evidente che, a seguito della notifica eseguita dall'appellante in data 3 aprile 2013, l'appellata VA SS, stando alle stesse deduzioni svolte del ricorso, aveva ricevuto una vocatio in ius completa di tutti i suoi elementi, compresa la concessione del termine libero di comparizione di 90 giorni (dal 3 aprile al 17 luglio); 10 P.U. 11.11.2022 R.G. n.33602/2019 Pres. Travaglino Est. IA inoltre, sempre stando alle deduzioni svolte dalla stessa ricorrente principale, la notifica era stata fatta presso lo Studio del difensore costituito in primo grado, che l'aveva ricevuta, a proprie mani, all'indirizzo risultante dalla certificazione rilasciata dall'Ordine degli Avvocati, ed era stata seguita successivamente, all'esito dell'ordinanza collegiale del 26 marzo 2014, da una ulteriore rinnovazione da compiersi personalmente nei confronti dell'appellata, la quale, non essendosi costituita in giudizio, era stata dichiarata contumace con la successiva sentenza. L'atto processuale, dunque, presentava tutti i requisiti necessari a consentire la valida instaurazione del contraddittorio con il soggetto a cui era rivolto, cosicché, nella fattispecie, non avrebbe potuto farsi applicazione del principio enunciato da questa Corte con la sentenza 8/11/2019, n. 28810. Questa pronuncia, infatti, nel sancire la nullità della rinnovazione eseguita mediante la notifica della combinazione del primo atto di citazione e del verbale contenente l'ordinanza di fissazione della nuova udienza, ha enunciato tale principio con riguardo alla specifica ipotesi in cui il giudice abbia ordinato la rinnovazione dell'atto introduttivo per mancato rispetto del termine a comparire nei confronti di una parte non ancora assistita da un difensore, rispetto alla quale la combinazione di due atti, indicanti due date diverse, di cui la prima già trascorsa, potrebbe apparire mancante della chiarezza indispensabile ai fini della valida evocazione in lite. Il principio non può dunque essere esteso alla diversa fattispecie - come quella in esame - in cui la notifica dell'atto di appello sia eseguita 11 P.U. 11.11.2022 R.G. n.33602/2019 Pres. Travaglino Est. IA nelle mani del difensore mediante la consegna, oltre che dell'atto originario e dell'ordinanza diretta a disporre la rinnovazione della citazione con la fissazione della nuova udienza nel rispetto del termine libero di comparizione, anche di tutti verbali delle udienze medio tempore celebrate. Anche il secondo motivo del ricorso principale va, pertanto, disatteso. A.
3. Con il terzo motivo viene denunciata, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 307 e 331 cod. proc. civ., error in procedendo ex art.360 n. 4 cod. proc. civ., l'inammissibilità dell'appello e la nullità del processo di secondo grado, sul presupposto della mancata notifica dell'appello agli eredi di NT EL. La ricorrente principale espone: a) che la Corte territoriale, con ordinanza collegiale del 26 marzo 2014 (la stessa con cui aveva ordinato una nuova rinnovazione della citazione a VA SS), aveva anche disposto la citazione di NT EL, vedova di NT SS, dopo aver preso atto che essa, benché fosse stata parte in primo grado a seguito della riassunzione della causa dopo l'interruzione per morte del marito, non era stata citata in appello;
b) che il procuratore dell'appellante, nell'attività processuale svolta alle udienze del 15 ottobre 2014, del 10 dicembre 2014 e del 4 febbraio 2015, aveva depositato l'atto di appello in rinnovazione, chiedendo termine per notifica agli eredi di NT EL, alla quale l'atto non era stato notificato perché già precedentemente deceduta, non senza far presente che gli eredi erano peraltro tutti già costituiti, ad eccezione di 12 P.U. 11.11.2022 R.G. n.33602/2019 Pres. Travaglino Est. IA VA SS, nei cui confronti, tuttavia, era stata appena rinnovata la notificazione;
c) che, nondimeno, il consigliere istruttore, acquisito il certificato di morte di NT EL (prodotto all'udienza del 10 dicembre 2014 dal procuratore di NN SS), dopo essersi riservato, con ordinanza del 21 aprile 2015 aveva fissato udienza di precisazione delle conclusioni, omettendo di disporre nuova notifica agli eredi di NT EL;
d) che, infine, le censure rivolte a tale omissione non erano state accolte nella sentenza impugnata, sul contrario rilievo che gli eredi di NT EL erano già costituiti e, sebbene nella diversa qualità di eredi di NT SS, avevano comunque conosciuto il contenuto dell'atto di appello. Tutto ciò esposto in fatto, la ricorrente principale sostiene, in diritto, che il contraddittorio non sarebbe stato correttamente integrato e che avrebbe dovuto essere dichiarata l'inammissibilità dell'appello, nonché la nullità del processo di secondo grado e l'estinzione del giudizio, per mancata citazione degli eredi di NT EL. Precisamente, le argomentazioni in diritto della ricorrente principale, pur variamente articolate, si riconducono essenzialmente ai seguenti passaggi: I) poiché NT EL era deceduta già nel 2009, e poiché tra gli eredi della parte deceduta si determina una situazione di litisconsorzio processuale necessario, essi avrebbero dovuto essere citati singolarmente e personalmente nel giudizio di appello, introdotto successivamente al decesso della parte;
II) la citazione per l'appello avrebbe dovuto effettuarsi in confronto degli eredi e non della parte già precedentemente deceduta, in applicazione del principio per cui «le parti, quando è definito un grado e deve aprirsene un altro, tornano 13 P.U. 11.11.2022 R.G. n.33602/2019 Pres. Travaglino Est. IA nella situazione in cui si trova l'attore prima di proporre la domanda, cioè di dover conoscere la condizione di colui col quale intende contrarre il rapporto processuale»; III) la circostanza che gli eredi fossero già parti costituite nella diversa qualità di eredi di NT SS, non escludeva la necessità della loro personale citazione quali eredi di NT EL, in quanto, nella fattispecie, non veniva in considerazione «l'integrazione del contraddittorio a seguito del decesso di una parte già costituita nei confronti degli eredi di questa anch'essi già parti in causa, ma della citazione diretta dei suoi eredi in una nuova fase del giudizio ancora da avviare» (p. 16 del ricorso in esame). A.
3.1. Il motivo è infondato. I primi due passaggi argomentativi svolti dalla ricorrente principale sono, ex se, corretti, atteso, da un lato, che, come si è già rilevato, la morte di una delle parti, nel corso del giudizio, determina la trasmissione della sua legittimazione processuale attiva e passiva agli eredi, i quali, indipendentemente dalla natura del rapporto controverso, vengono a trovarsi, per tutta la durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, indipendentemente dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale;
e considerato, dall'altro lato, il consolidato orientamento di questa Corte (prevalso a partire da Cass, Sez. Un., 28/07/2005, n. 15783), secondo cui, quando uno degli eventi idonei a determinare l'interruzione del processo (nel caso di specie, la morte della parte) si verifichi nel corso del giudizio di primo grado, e tale evento non venga dichiarato né notificato dal procuratore della parte cui esso si riferisce a norma dell'art.300 cod. proc. civ., il giudizio di impugnazione deve 14 P.U. 11.11.2022 R.G. n.33602/2019 Pres. Travaglino Est. IA essere comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente TT (Cass. 04/04/2013, n.8194; Cass. 27/09/2018, n. 23189; Cass. 17/05/2022, n. 15826). La correttezza dei rilievi in forza dei quali gli eredi di NT EL, in posizione di litisconsorzio necessario processuale, avrebbero dovuto essere citati personalmente e singolarmente nel giudizio di appello, senza che potesse attribuirsi importanza, in senso contrario, alla mancata dichiarazione o notifica della morte della parte nel precedente grado di giudizio, non implica, tuttavia, l'esattezza della ulteriore argomentazione secondo cui, nella concreta fattispecie integratasi nella vicenda in esame, i medesimi eredi di NT EL avrebbero dovuto ricevere una specifica citazione in tale qualità. Essi, infatti, si erano già costituiti nel giudizio di appello (o, comunque, anche quando non costituititi - come nel caso di VA SS -, erano stati, per quanto sopra evidenziato, debitamente evocati nel giudizio medesimo) nella diversa qualità di eredi di NT SS, talché, per un verso, erano già state soddisfatte le esigenze di integrazione del contraddittorio poste a fondamento della situazione di litisconsorzio necessario processuale;
per altro verso, era stata altresì soddisfatta l'esigenza, di cui è espressione la regola dell'art.328 cod. proc. civ., di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti a seguito degli eventi verificatisi nelle more del primo grado di giudizio. In tale situazione, posto che gli eredi di NT EL erano già a conoscenza dell'atto di appello rivolto contro di loro ed erano stati messi nelle condizioni di esercitare validamente ed efficacemente il loro 15 P.U. 11.11.2022 R.G. n.33602/2019 Pres. Travaglino Est. IA diritto di difesa rispetto a tale atto, ove il giudice di appello avesse ordinato al procuratore dell'appellante di rinnovare ulteriormente la notifica dell'atto introduttivo del giudizio agli eredi di NT EL, tale decisione si sarebbe rivelata superflua (e, pertanto, inutile e defatigatoria) ai fini dell'attuazione del principio del contradditorio e, invece, lesiva del diverso principio della ragionevole durata del processo. Appare dunque legittima la decisione della Corte territoriale, la quale, attuando il corretto contemperamento dei diritti processuali di rilevanza costituzionale (art.111, sesto comma, Cost.), ha esteso alla fattispecie in esame, mediante espresso richiamo alla pronuncia di questa Corte 4 febbraio 2003, n. 1613, il principio ivi enunciato in ordine all'ipotesi in cui, nel giudizio di merito, l'integrazione del contraddittorio, a seguito della morte della parte, sia stata ordinata nei confronti dell'erede già costituito con comparsa, sia pure in proprio: nella fattispecie, in esame, infatti, analogamente a quella considerata nella pronuncia di legittimità richiamata, la conoscenza diretta dell'atto processuale da parte dei destinatari, avrebbe reso superflua una nuova notificazione della citazione. La decisione, stante il rapporto di analogia tra le fattispecie considerate, appare perfettamente conforme al principio, reiteratamente affermato da questa Corte, secondo cui "nell'ambito del giudizio di appello, qualora una medesima persona fisica cumuli in sé la qualità di parte in proprio e quale erede di altro soggetto, non è necessario provvedere all'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, quale erede, ove la stessa sia già costituita in proprio, 16 P.U. 11.11.2022 R.G. n.33602/2019 Pres. Travaglino Est. IA ravvisandosi nella specie l'unicità della parte in senso sostanziale" (Cass.23/05/2008, n.13411; Cass. 07/05/2012, n.6844). A questo principio occorre dare continuità, con la precisazione che esso trova operatività non solo allorché il soggetto, nei cui confronti debba essere integrato il contraddittorio, sia già costituito, in proprio o nella qualità di erede di altra parte venuta meno, ma anche nell'ipotesi in cui sia stato regolarmente citato in tale qualità e sia restato contumace, giacché anche in tal caso la parte in senso sostanziale ha avuto conoscenza della citazione ed è stata messa nella condizione di potersi validamente difendere da essa. Nella fattispecie, dunque, l'esclusione della necessità di integrazione del contraddittorio valeva anche per VA SS, appellata contumace, non potendo trarsi argomento, in senso contrario, dalla disciplina contenuta negli artt. 292 cod. proc. civ. e 125 disp. att. cod. proc. civ., che è stata impropriamente richiamata nel ricorso principale;
tale disciplina, infatti, regola la notificazione e comunicazione al contumace degli atti processuali posti in essere dal giudice o dalle parti successivamente alla declaratoria di contumacia (e trova fondamento nell'attitudine degli atti e dei provvedimenti di incidere, o meno, sui diritti sostanziali controversi e di comportare un radicale mutamento della preesistente situazione processuale: Cass.16/03/2004, n. 5341; Cass.24/05/2018, n. 13015; Cass. 19/09/2022, n. 26800) non anche di quelli - come la citazione introduttiva - di cui la parte ha avuto conoscenza diretta prima della dichiarazione di contumacia, la quale sia seguita proprio alla mancata costituzione in giudizio in esito a quella conoscenza. 17 P.U. 11.11.2022 R.G. n.33602/2019 Pres. Travaglino Est. IA Anche il terzo motivo del ricorso principale proposto da VA SS va, pertanto, rigettato. A.
4. Con il quarto motivo viene denunciata, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art.327 cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità dell'appello, perché, a seguito della mancata notifica disposta con l'ordinanza collegiale del 26 marzo 2014, a causa del decesso di NT EL, il difensore dell'appellante principale avrebbe dovuto immediatamente riattivare il procedimento notificatorio verso gli eredi, senza chiedere nuovo termine per procedere all'adempimento. A.
4.1. Il motivo è infondato e va rigettato, avuto riguardo a quanto si è evidenziato (supra, Punti A.
3. e A.3.1.) circa la non necessità della rinnovazione della notifica agli eredi di NT EL, in quanto già costituiti o chiamati nella diversa qualità di eredi di NT SS. A.
5. Con il quinto motivo vengono denunciati, per un verso, ai sensi dell'art.360 n.5 cod. proc. civ., l'omesso esame di fatto decisivo e controverso;
per altro verso, ai sensi dell'art.360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 41 cod. pen., nonché dell'art. 1223 cod. civ.. Sotto il primo profilo, la ricorrente principale deduce che la Corte di appello avrebbe omesso di considerare il fatto - avente carattere di decisività nonché oggetto di discussione tra le parti - che SA DI IE era portatore di una patologia renale preesistente all'intossicazione alimentare;
evidenzia che tale circostanza sarebbe risultata dalle annotazioni contenute nella cartella clinica relativa al ricovero da lui subìto nel mese di maggio del 1984, ove si era dato atto 18 P.U. 11.11.2022 R.G. n.33602/2019 Pres. Travaglino Est. IA di una nefropatia scoperta in occasione del precedente ricovero del dicembre 1978, seguìto all'intossicazione verificatasi il 29 novembre precedente presso il bar di NT SS;
sostiene che, se avesse tenuto presente questa circostanza, la Corte territoriale avrebbe escluso il nesso causale tra patologia renale e intossicazione, in quanto avrebbe preso atto che la nefropatia era già in atto al momento del primo ricovero per tossinfezione alimentare e non avrebbe potuto essere stata generata dalla sepsi da salmonella conseguente all'ingestione degli arancini. Sotto il secondo profilo, la ricorrente principale deduce che la Corte di appello avrebbe violato i criteri di accertamento del nesso causale, in quanto non avrebbe considerato: che, nel primo ricovero subìto nel dicembre 1978, dopo l'ingestione degli arancini avvenuta il precedente 29 novembre, a SA DI IE era stata diagnosticata un'infezione da salmonella con secondaria grave insufficienza renale;
che, peraltro, da tale ricovero, conclusosi l'episodio di insufficienza renale acuta, egli era uscito per dimissioni volontarie con valori di creatina nei limiti normali (1,2-1,4 mg%) i quali escludevano danni renali irreversibili;
che, inoltre, nella stessa data del 29 novembre 1978, anche altre persone avevano, nelle medesime circostanze, consumato arancini presso il bar di NT SS, subendo bensì un ricovero ospedaliero per "salmonellosi", ma senza riportare alcun postumo invalidante;
che per quasi sei anni, fino al secondo ricovero del marzo 1984, SA DI IE non aveva fatto ricorso a cure mediche di alcun tipo;
che solo a seguito dei ricoveri del 1984 gli era stata diagnosticata la grave nefropatia, peraltro ritenuta 19 P.U. 11.11.2022 R.G. n.33602/2019 Pres. Travaglino Est. IA preesistente all'episodio di intossicazione alimentare, in conseguenza della quale si era determinata l'insufficienza renale cronica con necessità di trattamento emodialitico nonché, nel 1990, l'esigenza di asportazione di un rene;
che, pertanto, se da un lato avrebbe potuto apparire sussistente il nesso causale tra l'ingestione degli alimenti contaminati e l'infezione da salmonella, non avrebbe potuto reputarsi provato anche il nesso causale tra l'infezione medesima e la grave patologia renale, dovendo piuttosto ritenersi - in conformità alle conclusioni del consulente tecnico del convenuto TR SS, tra l'altro in linea con quelle raggiunte nella prima consulenza tecnica d'ufficio e nelle perizie effettuate nel parallelo processo penale svolto a carico di NT SS - che SA DI IE, al momento dell'intossicazione alimentare, già soffriva di una insufficienza renale latente o in fase preclinica, verosimilmente conseguente a glomerulonefrite. A.
5.1. Il motivo è infondato. La Corte territoriale, anzitutto, ha motivato in ordine all'accertamento del fatto dannoso, traendo, soprattutto dagli atti del processo penale e dalle perizie ivi espletate, nonché dalle concordi dichiarazioni dei vari avventori del bar di NT SS, tutti assunti a sommarie informazioni testimoniali, la dimostrazione dell'acquisto e della consumazione degli arancini avariati da parte di SA DI IE e di altre persone (cfr., in particolare, p.15 della sentenza impugnata). In secondo luogo, ha dato conto dell'accertamento dell'evento pregiudizievole immediatamente conseguito a tale ingestione, 20 P.U. 11.11.2022 R.G. n.33602/2019 Pres. Travaglino Est. IA consistito nella «grave sepsi da salmonella con secondaria grave insufficienza renale», in ragione del quale SA DI IE, nel mese di dicembre del 1978, era rimasto ricoverato per trenta giorni ed in seguito al quale aveva contratto una patologia renale che ne aveva determinato la riforma dal servizio militare nel 1981 (p.16 sentenza, cit.). In terzo luogo, infine, la Corte territoriale ha fornito articolata e congrua motivazione in ordine all'accertamento, nel corso del successivo ricovero del 1984, della patologia renale (comportante grave insufficienza renale cronica, con necessità di trattamento emodialitico trisettimanale e, nel 1990, di trapianto del rene), quale conseguenza dannosa della precedente infezione da salmonella. Al riguardo, la Corte di merito ha osservato che se, da un lato, non vi erano dubbi in ordine alla sussistenza del nesso causale tra l'ingestione degli arancini e l'infezione da salmonellosi, diagnosticata subito dopo l'intossicazione non solo a carico di SA DI IE ma anche degli altri avventori del bar di NT SS, quasi tutti sottoposti a ricovero ospedaliero, dall'altro lato doveva ritenersi altresì accertato il nesso causale tra la predetta infezione e la patologia renale diagnosticata a carico del DI IE negli anni successivi, con le gravissime conseguenze pregiudizievoli che essa aveva comportato. Tenendo debitamente conto sia degli accertamenti tecnici d'ufficio sia delle conclusioni dei consulenti di parte, la Corte di merito ha evidenziato, precisamente che, in teoria, le cause della patologia renale avrebbero potuto essere identificate, alternativamente, nella infezione 21 P.U. 11.11.2022 R.G. n.33602/2019 Pres. Travaglino Est. IA da salmonella o nella glomerulonefrite preesistente, insorta in maniera silente e successivamente slatentizzata, che era stata ipotizzata dal consulente tecnico del convenuto TR SS;
peraltro - ha soggiunto - ove una simile patologia preesistente fosse stata veramente presente in maniera subdola e silente nell'organismo del danneggiato, essa, conformemente a quanto osservato dal consulente tecnico di parte appellante, avrebbe dovuto manifestarsi nell'immediatezza dell'intossicazione alimentare e non a distanza di anni, come era accaduto nella fattispecie in esame, in cui SA DI IE era stato dimesso dal primo ricovero con un ottima funzionalità renale, segno dell'insussistenza di pregresse patologie;
d'altra parte, la circostanza che la grave insufficienza renale fosse insorta soltanto nel corso della successiva degenza, induceva a ritenere che essa fosse riconducibile ad una patologia contratta, appunto, a seguito (e per effetto) della infezione da salmonella. In applicazione del criterio del "più probabile che non", la patologia renale doveva, quindi, essere causalmente ascritta, non già ad una ipotetica pregressa glomerulonefrite, da ritenersi invece inesistente, ma piuttosto all'infezione da salmonella e, per il tramite di essa, all'ingestione degli arancini avariati presso il bar di NT SS (cfr., in particolare, pp.17-20 della sentenza impugnata). Alla luce dei riferiti passaggi motivazionali della sentenza impugnata, deve escludersi sia il dedotto omesso esame sia la denunciata violazione di legge. La Corte territoriale, infatti, non ha omesso di considerare la circostanza, asseritamente desumibile dalla cartella clinica del ricovero 22 P.U. 11.11.2022 R.G. n.33602/2019 Pres. Travaglino Est. IA del maggio 1984 (e comunque ipotizzata dal consulente tecnico del convenuto TR SS) che SA DI IE fosse portatore di una nefropatia preesistente all'intossicazione alimentare, ma ha ritenuto che tale circostanza non fosse stata dimostrata e, comunque, che essa non fosse identificabile quale causa della grave insufficienza renale successivamente accertata a carico del danneggiato (che ne aveva determinato la necessità di sottoporsi, dapprima, a dialisi e, successivamente, al trapianto del rene), da indentificarsi, invece, nella grave sepsi da salmonella contratta nel novembre del 1978. Allo stesso modo, il giudice di appello non ha violato la disciplina che detta le regole di struttura e di funzione della causalità. Avuto riguardo agli accertamenti tecnici espletati - e ponendo criticamente a confronto le contrapposte conclusioni dei consulenti di parte - la Corte catanzarese ha, al contrario, congruamente argomentato sulle ragioni per le quali la patologia renale degenerata negli anni successivi al primo ricovero sarebbe stata più probabilmente ascrivibile all'infezione da salmonella che non alla presunta glomerulonefrite preesistente, facendo corretta applicazione, sul piano causale, della regola funzionale della probabilità prevalente (sui rapporti e sulla distinzione tra il criterio causale della probabilità prevalente e quello del più probabile che non, cfr. Cass. 22/09/2022, n. 25886). Esclusa la violazione dei criteri di accertamento del nesso causale, la valutazione formulata nella sentenza impugnata non è ulteriormente sindacabile in sede di legittimità, in quanto il giudizio in concreto 23 P.U. 11.11.2022 R.G. n.33602/2019 Pres. Travaglino Est. IA espresso nell'osservanza dei predetti criteri integra una valutazione di fatto, riservata al giudice di merito. Anche il quinto motivo del ricorso principale deve , in conseguenza, essere rigettato. A.
6. Con il sesto motivo viene denunciata, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.1227 e 2055 cod. civ.. La ricorrente principale deduce che SA DI IE, dopo essere stato ricoverato in seguito all'intossicazione alimentare, aveva lasciato il nosocomio contro il parere dei sanitari, e che tra tale momento e il secondo ricovero erano trascorsi quasi sei anni, senza che egli avesse fatto ricorso a cure mediche o a visite specialistiche, non ostante fosse consapevole della patologia renale da cui era affetto, la quale si era cronicizzata. Sostiene che tale condotta omissiva avrebbe integrato un fatto colposo concorrente nella determinazione del danno, del quale il giudice del merito avrebbe dovuto tenere conto diminuendo il risarcimento si sensi dell'art.1227, primo comma, cod. civ. (secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze derivatene) o, residualmente, facendo ricorso al canone presuntivo paritetico di cui all'ultimo comma dell'art.2055 cod. civ.. A.
6.1. Il motivo è inammissibile. La Corte territoriale ha espressamente considerato la condotta posta in essere da SA DI IE sia al tempo delle dimissioni dal primo ricovero che negli anni successivi, «sino al momento in cui ... aveva avuto la necessità di sottoporsi a dialisi» (p.20 24 P.U. 11.11.2022 R.G. n.33602/2019 Pres. Travaglino Est. IA sentenza impugnata), e ha ritenuto che essa non fosse apprezzabile quale comportamento colposo suscettibile di concorrere alla produzione del danno, avuto riguardo, da un canto, alla circostanza che, al momento delle dimissioni dal primo ricovero, il paziente presentava «una buona funzionalità renale» e, dall'altro, alla circostanza che la patologia aveva successivamente avuto una evoluzione «silente» (pp.20-21 sentenza, cit.). L'apprezzamento della condotta del danneggiato, ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., integra, a sua volta, un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto, come nella specie, da adeguata motivazione (ex aliis, Cass. 17/01/2020, n. 842). Il motivo è, dunque, inammissibile in quanto esso, attraverso l'apparente deduzione del vizio di violazione di legge, tende a suscitare una rivisitazione di un giudizio di merito, non consentita alla Corte di legittimità. A.
7. Con il settimo motivo viene denunciata, ai sensi dell'art. 360, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 754 e 1314 cod. civ., per avere la Corte di appello condannato solidalmente gli eredi al risarcimento del danno cagionato dall'originario debitore nella cui posizione debitoria essi erano succeduti, laddove, invece, ciascun erede sarebbe stato tenuto a soddisfare il debito ereditario esclusivamente pro quota. A.
7.1. Il motivo è fondato, nei limiti che si vanno a specificare. Va rilevato che l'argomentazione con cui viene dedotto il carattere parziario dell'obbligazione di ciascun erede non costituisce oggetto di 25 P.U. 11.11.2022 R.G. n.33602/2019 Pres. Travaglino Est. IA un'eccezione in senso stretto, e dunque il motivo in esame non può essere giudicato inammissibile per non avere la ricorrente provato di averla tempestivamente sollevata nel giudizio di merito. Non trova applicazione, infatti, nella fattispecie, il consolidato principio, richiamato anche dal Procuratore Generale, che impone di interpretare l'art. 754 cod. civ., nel senso che il coerede convenuto per il pagamento di un debito ereditario ha l'onere di indicare al creditore questa sua condizione di coobbligato passivo, entro i limiti della propria quota (Cass. 05/05/1997 n. 7216; Cass. 12/07/2007 n. 15592; Cass. 31/03/2015 n. 6431; Cass. 13/08/2020, n.17122). L'onere di formulare tale dichiarazione, che integra gli estremi dell'istituto processuale della eccezione propria (con la conseguenza che la sua mancata proposizione consente al creditore di chiedere legittimamente il pagamento per l'intero), sussiste, infatti, allorché il creditore abbia agito direttamente nei confronti del coerede chiedendone la condanna al pagamento di un debito o peso ereditario, nel qual caso costituiscono fatti impeditivi della pretesa del creditore (che il convenuto ha l'onere di dedurre tempestivamente sollevando la relativa eccezione) le circostanze relative all'esistenza di altri coeredi e alla divisione pro quota del debito ereditario. Il predetto onere, invece, non sussiste nella diversa ipotesi in cui la qualità di erede e la conseguente legittimazione a stare in giudizio in tale qualità siano sopravvenute all'inizio del processo introdotto nei confronti del titolare originario della situazione soggettiva passiva oggetto di successiva vicenda successoria, nel qual caso, a seguito della prosecuzione, in confronto della pluralità di eredi, del processo 26 P.U. 11.11.2022 R.G. n.33602/2019 Pres. Travaglino Est. IA iniziato verso il de cuius, si instaura tra di essi, come già rilevato, una condizione di litisconsorzio processuale necessario. In questa ipotesi, infatti, il principio nomina et debita hereditaria ipso iure dividuntur costituisce il fondamento stesso della concorrente legittimazione passiva di tutti gli eredi, per modo che trova applicazione il diverso principio - da questa Corte affermato già in epoca risalente e recentemente ribadito (Cass. 16/12/1971, n. 3681; Cass. 22/11/2016, n. 23705) - per cui ciascun erede è tenuto a soddisfare il debito ereditario esclusivamente pro quota, ovverosia in ragione della quota attiva in cui succede, e, pertanto, non può essere condannato in solido con i coeredi al pagamento del debito stesso. Nella specie, dunque, la ricorrente principale, in qualità di erede - insieme con altri - dell'originario responsabile dell'illecito civile, avrebbe dovuto essere condannata, al pari degli altri coeredi debitamente convenuti nel processo, al risarcimento del danno cagionato dal predetto illecito, esclusivamente nei limiti della propria quota. Con queste precisazioni, il settimo motivo del ricorso principale deve essere accolto. B. Il ricorso incidentale proposto da TR SS si articola in otto motivi. B.
1. Con il primo motivo viene denunciata, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ., nonché, ai sensi dell'art.360 n. 4 cod. proc. civ., violazione degli artt. 112, 342 e 345 cod. proc. civ., per avere la 27 P.U. 11.11.2022 R.G. n.33602/2019 Pres. Travaglino Est. IA Corte di appello violato il giudicato interno formatosi sulla qualificazione giuridica della domanda data dal primo giudice. Il ricorrente incidentale deduce che la domanda proposta da SA DI IE sarebbe stata qualificata dal Tribunale come domanda di risarcimento del danno extracontrattuale e su questa qualificazione, che non aveva formato oggetto di impugnazione, sarebbe sceso il giudicato;
pertanto la Corte di appello non avrebbe potuto riqualificarla come domanda di risarcimento del danno contrattuale. B.
1.1. Il motivo è infondato. Il giudice del merito ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultra ed extra petizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti (ex aliis, Cass. 21/02/2019, n. 5153). Inoltre, con particolare riguardo all'azione per il risarcimento dei danni, la domanda, nel suo nucleo immodificabile, non va identificata in relazione al diritto sostanziale eventualmente indicato dalla parte e considerato alla stregua dei fatti costitutivi della fattispecie normativa, bensì esclusivamente in base al bene della vita e ai fatti storici- materiali che delineano la fattispecie concreta;
ne consegue che, se i fatti materiali ritualmente allegati rimangono immutati, è compito del giudice individuare quali tra essi assumano rilevanza giuridica, in 28 P.U. 11.11.2022 R.G. n.33602/2019 Pres. Travaglino Est. IA relazione alla individuazione della fattispecie normativa astratta in cui tali fatti debbono essere sussunti ed indipendentemente dal tipo di diritto indicato dalla parte (Cass. 29/03/2022, n. 10049; Cass. 27/07/2022, n. 23416). Nella vicenda in esame, pertanto, non essendosi verificata immutazione dei fatti storici materiali della fattispecie concreta, come descritta dalle parti e portata a conoscenza del giudice, l'eventuale diversa qualificazione del titolo (contrattuale o extracontrattuale) della pretesa risarcitoria ad opera del giudice di appello restava irrilevante. Il primo motivo del ricorso incidentale di TR SS va dunque rigettato. B.
2. Con il secondo motivo viene denunciata, ai sensi dell'art.360 n.3 cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2697 cod. civ.. Movendo dai medesimi presupposti posti a fondamento del primo motivo (indebita riqualificazione della domanda, da parte della Corte di appello, come azione risarcitoria contrattuale, in violazione del giudicato interno formatosi sulla diversa qualificazione operata dal Tribunale in termini di azione extracontrattuale), il ricorrente deduce che, per effetto di tale indebita riqualificazione, sarebbe stato applicato il regime di riparto dell'onere probatorio proprio della responsabilità contrattuale, più favorevole al creditore-danneggiato, il quale ne avrebbe indebitamente tratto vantaggio, venendo esentato dall'onere di provare il fatto illecito (qualificato come fatto di inadempimento) e la colpa del debitore-danneggiante. 29 l P.U. 11.11.2022 R.G. n.33602/2019 Pres. Travaglino Est. IA B.
2.1. Il motivo è manifestamente infondato, non solo in ragione di quanto si è sopra evidenziato, in via generale, in ordine al potere e ai limiti di qualificazione della domanda da parte del giudice del merito, ma anche in ragione della motivazione resa, nella specifica fattispecie, dalla Corte territoriale, la quale, come si è veduto, ha dato conto, in modo articolato, sia dell'accertamento del fatto colposo (l'ingestione, da parte di SA DI IE, degli arancini avariati, indebitamente somministratigli nel bar di NT SS), sia del nesso causale tra questo fatto e l'evento pregiudizievole originario (la grave infezione da salmonella con secondaria insufficienza renale), sia, infine, dell'ulteriore nesso causale tra tale evento e le conseguenze dannose (patrimoniali e, soprattutto, non patrimoniali) implicate dalla grave patologia renale sviluppata dal danneggiato negli anni successivi, che aveva determinato la necessità del trattamento dialitico e del successivo trapianto del rene. Pertanto, l'accertamento dei fatti ha avuto ad oggetto tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità, senza risentire dell'applicazione di un regime probatorio più favorevole al creditore- danneggiato in ragione della eventuale diversa qualificazione giuridica della domanda da lui proposta. B.
3. Con il terzo motivo viene denunciata, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223, 2056, 2697, 2727, 2729 cod. civ., nonché degli artt. 40 e 41 cod. pen., per erronea applicazione dei procedimento presuntivo volto ad accertare la responsabilità del ricorrente. 30 P.U. 11.11.2022 R.G. n.33602/2019 Pres. Travaglino Est. IA B.
4. Con il quarto motivo viene ancora denunciata, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 cod. civ. e 41, secondo comma, cod. pen., per avere la Corte di appello omesso di verificare la sussistenza di cause interruttive del nesso causale, eventualmente rinvenibili nel ritardo nel trattamento sanitario della patologia, riconducibile a colpevole inerzia del danneggiato o a ritardi della struttura ospedaliera. B.S. Con il quinto motivo viene denunciata, ai sensi dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ., la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., nonché, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1227 e 2056 cod. civ., per avere la Corte di appello omesso di apprezzare il concorrente fatto colposo del danneggiato, sebbene lo stesso fosse stato evidenziato nella stessa consulenza tecnica di parte attrice (successivamente appellante principale), alle cui conclusioni essa aveva dichiarato di aderire. B.
5.1. Il terzo, il quarto e il quinto motivo del ricorso incidentale di TR SS, appena sinteticamente illustrati - da esaminarsi congiuntamente in ragione della connessione che li avvince -, presentano evidenti profili di inammissibilità. Questi motivi, infatti, attengono a profili di fatto e tendono suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte di appello. Essi, inoltre, censurano l'apprezzamento delle risultanze istruttorie e degli accertamenti tecnici espletati, contenuto nella gravata sentenza;
apprezzamento non sindacabile in sede di legittimità - ove, come nella specie, debitamente motivato - perché integrante attività riservata al 31 P.U. 11.11.2022 R.G. n.33602/2019 Pres. Travaglino Est. IA giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche ma anche la scelta di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 4 luglio 2017, n. 16467; Cass. 23 maggio 2014, n. 11511; Cass. 13 giugno 2014, n. 13485; Cass. 15 luglio 2009, n. 16499). Giova, comunque, per un verso, ribadire (v., supra, Punto A.6.1.) che la Corte di merito ha espressamente considerato la condotta posta in essere da SA DI IE sia al momento delle dimissioni dal primo ricovero del 1978 che negli anni successivi, ritenendo, motivatamente, che essa non fosse apprezzabile quale comportamento colposo suscettibile di concorrere alla produzione del danno da lui sofferto;
per altro verso, rilevare che la Corte territoriale non ha escluso, in astratto, la possibilità di una imputazione di responsabilità a carico della struttura sanitaria, evidenziando, tuttavia, con apprezzamento di merito debitamente motivato (e, dunque, insindacabile in sede di legittimità), che essa sarebbe valsa, nella fattispecie, a configurare, sul piano sostanziale, una ipotesi di responsabilità solidale ai sensi dell'art.2055 cod. civ. (dunque, escludendone implicitamente la rilevanza quale causa esclusiva dell'evento dannoso), nonché, sul piano processuale, un rapporto scindibile relativo ad un terzo restato estraneo al giudizio (p.20 della sentenza impugnata). I motivi in esame vanno, pertanto, ritenuti inammissibili. B.
6. Con il sesto motivo TR SS denuncia, ai sensi dell'art.360 n.3 cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ.. 32 P.U. 11.11.2022 R.G. n.33602/2019 Pres. Travaglino Est. IA Il ricorrente deduce che la sentenza non definitiva di primo grado aveva dichiarato l'obbligo di NT SS di risarcire i danni subìti da SA DI Candeliere, in seguito all'ingestione di arancini avariati del 29 novembre 1978, «sino al trapianto renale del 1990»; evidenzia che tale statuizione non aveva formato oggetto di impugnazione da parte dell'attore-danneggiato; sostiene che, pertanto, la Corte di appello, con la sentenza impugnata per cassazione, «liquidando i danni all'attualità anziché alla data del 1990», avrebbe «deciso in difformità dal giudicato interno, così violando gli artt.324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ.» (p. 45 del ricorso in esame). B.
6.1. Il motivo è manifestamente infondato. Come correttamente osservato dal Procuratore Generale, il giudicato, inteso in senso processuale, può formarsi solo su capi autonomi e determinati della sentenza contenenti statuizioni distinte e indipendenti rispetto a quelle che hanno formato oggetto di impugnazione, non anche sulle affermazioni contenute nella sentenza che costituiscano mera premessa logica della statuizione adottata, ove quest'ultima sia oggetto del gravame (ex multis, tra le più recenti, Cass. 15/12/2021, n. 40276; Cass. 30/06/2022, n. 20951). B.
7. Con il settimo motivo viene denunciata, ai sensi dell'art.360 n.4 cod. proc. civ., la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per avere la Corte di appello omesso di pronunciarsi sull'eccezione, sollevata dal ricorrente nella comparsa di risposta con appello incidentale, con cui - tenuto conto della condotta tenuta, successivamente al fatto dannoso, da SA DI IE (il quale, nel 1978, aveva lasciato il nosocomio contro il parere dei sanitari e non si era sottoposto ad 33 P.U. 11.11.2022 R.G. n.33602/2019 Pres. Travaglino Est. IA accertamenti o esami sino al 1984) - era stata espressamente invocata l'applicazione dell'art.1227, secondo comma, cod. civ., che sancisce la non risarcibilità dei danni che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. B.
7.1. Il motivo è inammissibile. La regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art.1227, secondo comma, cod. civ. differisce da quella contenuta nel primo comma della medesima disposizione in quanto, mentre quest'ultima trova fondamento nel principio di stretta causalità materiale che impone di escludere il risarcimento in relazione alla porzione di evento dannoso causalmente ascrivibile alla condotta colposa del danneggiato, la prima, oltre che nella dimensione della causalità giuridica, trova altresì trova fondamento nel dovere di correttezza (inteso quale canone di lealtà e di salvaguardia dell'utilità della controparte) che impone al danneggiato medesimo di attivarsi, nei limiti del proprio apprezzabile sacrificio, per evitare l'aggravamento delle conseguenze dannose esclusivamente imputabili, sotto il profilo causale, al fatto del danneggiante. In entrambe le regole giuoca un ruolo la colpa del danneggiato, ma, mentre nell'art.1227, primo comma, cod. civ., essa rileva come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato, nel secondo comma della stessa disposizione la diligenza attiene al quomodo dell'esercizio di un dovere che trova invece il proprio fondamento e i propri limiti nel dovere di correttezza (o buona fede in senso oggettivo). 34 P.U. 11.11.2022 R.G. n.33602/2019 Pres. Travaglino Est. IA Sotto il profilo processuale, la prima regola è soggetta all'applicazione officiosa da parte del giudice di merito (che può rilevare d'ufficio la colpa concorrente del creditore, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto da cui essa sia ricavabile), mentre la seconda presuppone l'eccezione del debitore, da qualificarsi come eccezione in senso stretto (Cass. 25/05/2010, n.12714; Cass. 02/03/2012, n.3240; Cass. 10/0572018, n. 11258; Cass.19/07/2018, n. 19218). La qualificazione della deduzione diretta ad invocare l'applicazione della regola di cui all'art.1227, secondo comma, cod. civ., quale eccezione in senso stretto, induce ad escludere l'ammissibilità del motivo di ricorso per cassazione in esame, in quanto in esso si deduce che l'eccezione medesima sarebbe stata sollevata soltanto nella comparsa di risposta in appello. Ad abundantiam, va comunque osservato che, nel merito, il motivo sarebbe pure infondato, giacché la sentenza impugnata - nell'apprezzare la condotta di SA DI IE al momento delle dimissioni dal primo ricovero e quella tenuta negli anni successivi, quali condotte giustificate, rispettivamente, dalle condizioni di «buona funzionalità renale» e dal carattere «silente» del decorso della patologia da lui contratta - ha oggettivamente, ancorché implicitamente, valutato il comportamento del danneggiato sia sotto il profilo della sua apprezzabilità quale fatto colposo concorrente nella causazione del danno sia sotto il profilo della sua conformità al canone di correttezza in relazione al dovere di attivarsi per evitare 35 P.U. 11.11.2022 R.G. n.33602/2019 Pres. Travaglino Est. IA l'aggravamento del danno causalmente ascrivibile al comportamento del danneggiante. B.
8. Con l'ottavo motivo viene denunciata, ai sensi dell'art.360 n.3 cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 752, 754 e 1314 cod. civ., per avere la Corte di appello condannato il ricorrente, in qualità di erede di NT SS, al risarcimento del danno cagionato dal proprio dante causa, in solido con gli altri coeredi, anziché in proporzione della quota ereditaria, come disposto dagli artt.752 e 754 cod. civ.. B.
8.1. L'ottavo motivo del ricorso incidentale di TR SS, all'attuale esame, è sovrapponibile al settimo motivo del già esaminato ricorso principale di IA SS e va dunque accolto negli stessi limiti e per le stesse ragioni per le quali è stato ritenuto fondato quel motivo, alle quali si rinvia (v., supra, Punto A.1.7.). C. Il ricorso incidentale proposto da AN NE RI e da EM RI si articola in undici motivi. C.
1. Con il primo motivo viene denunciata, ai sensi dell'art.360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 140 e 291 cod. proc. civ., error in procedendo ex art.360 n.4 cod. proc. civ., la nullità della citazione in appello e l'inammissibilità dell'impugnazione proposta da SA DI IE. I ricorrenti sostengono che la prima notifica dell'atto d'appello effettuata nei confronti di VA SS ex art.140 cod. proc. civ. sarebbe stata, non già meramente nulla, ma persino inesistente, a causa dell'omessa produzione dell'avviso di ricevimento. 36 P.U. 11.11.2022 R.G. n.33602/2019 Pres. Travaglino Est. IA Pertanto, la Corte di appello non avrebbe potuto ordinarne la rinnovazione, ai sensi dell'art.291 cod. proc. civ., ma avrebbe dovuto piuttosto dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione. C.
2. Con il secondo motivo viene denunciata, ai sensi dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 342, 163, 164, 291, 307 cod. proc. civ., error in procedendo ex art.360 n.4 cod. proc. civ., la nullità della citazione in appello e l'inammissibilità dell'impugnazione proposta da SA DI IE, con conseguente necessità di dichiarare l'estinzione del giudizio. I ricorrenti deducono che la rinnovata notifica a VA SS, effettuata ex art.291 cod. proc. civ., sarebbe stata difettosa della vocatio in ius. C.
2.1. Le illustrate doglianze hanno contenuto coincidente con quello dei primi due motivi del ricorso principale proposto da VA SS;
pertanto esse vanno disattese per le medesime ragioni già esposte con riferimento alle prime due censure formulate nel detto ricorso principale, alle quali si rinvia (supra, Punti A.
1.1. e A.2.1.). C.
3. Con il terzo motivo viene denunciata, ai sensi dell'art. 360, comma primo, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 307 e 331 cod. proc. civ., error in procedendo ex art.360 n. 4 cod. proc. civ., l'inammissibilità dell'appello e la nullità del processo di secondo grado, sul presupposto della mancata notifica dell'appello ad NT EL, litisconsorte necessario, già costituito in primo grado, che avrebbe dovuto essere evocato in appello «nella veste di coniuge ed erede legittima di NT SS» (p.3 e 19 del ricorso incidentale in esame). 37 P.U. 11.11.2022 R.G. n.33602/2019 Pres. Travaglino Est. IA C.
4. Con il quarto motivo viene denunciata, ai sensi dell'art. 360, comma primo, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art.331 cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità dell'appello, perché, a seguito della mancata notifica disposta con l'ordinanza collegiale del 26 marzo 2014, a causa del decesso di NT EL, il difensore dell'appellante principale non avrebbe avviato nuovamente e in tempi ragionevoli il procedimento notificatorio, chiedendo nuovo termine per rinnovazione della notifica. C.
4.1. Il terzo e il quarto motivo, da esaminarsi congiuntamente stante la reciproca connessione, sono infondati. I ricorrenti danno atto che NT EL era deceduta prima dell'introduzione del giudizio di appello, e precisamente in data 23 marzo 2009 (p.19 del ricorso in esame). Pertanto, in applicazione del principio che impone di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti a seguito degli eventi verificatisi nelle more del primo grado di giudizio (arg. ex art.328 cod. proc. civ.), la citazione in appello avrebbe dovuto essere rivolta, non già ad NT EL, «nella veste di coniuge ed erede legittima di NT SS», bensì ai suoi eredi. Quanto alla regolarità della vocatio in ius di questi ultimi, vanno ribaditi i rilievi già formulati in relazione al terzo e al quarto motivo del ricorso principale proposto da VA SS (supra, Punti A.
3.1. e A.4.1.), avuto riguardo alle implicazioni del principio dell'unicità della parte in senso sostanziale, in forza del quale, come si è sopra evidenziato, nell'ambito del giudizio di appello, qualora un soggetto sia già costituito, in proprio o nella qualità di erede di una delle parti 38 P.U. 11.11.2022 R.G. n.33602/2019 Pres. Travaglino Est. IA originarie (ovvero sia stato regolarmente citato in tale qualità e sia restato contumace), non è necessario provvedere all'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, nella diversa qualità di erede di un'altra parte, successivamente venuta meno. C.S. Con il quinto motivo vengono denunciati, per un verso, ai sensi dell'art.360 n.5 cod. proc. civ., l'omesso esame di fatto decisivo e controverso, per non avere la Corte di appello considerato i fatti decisivi, di rilievo medico-legale, risultanti dalla consulenza tecnica di parte convenuta;
per altro verso, ai sensi dell'art.360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 41 cod. pen., nonché dell'art. 1223 cod. civ., per essere state violate le regole codicistiche in materia di colpa, di nesso eziologico tra fatto ed evento e di concause preesistenti. C.
6. Il motivo presenta elementi di connessione col (e va pertanto esaminato unitamente al) decimo motivo, con cui vengono parimenti denunciati, da un lato, ai sensi dell'art.360 n.5 cod. proc. civ., l'omesso esame di fatto decisivo e controverso, per avere la Corte di appello non considerato la consulenza tecnica di parte convenuta (specificamente con riguardo alle controdeduzioni alla consulenza tecnica d'ufficio in ordine al danno) e, dall'altro, ai sensi dell'art.360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 2056, 2059, 2697 cod. civ., anche per essere state riconosciute plurime poste risarcitorie, in violazione del principio dell'unicità del danno non patrimoniale. C.
6.1. Nella parte in cui denunciano i vizi di cui all'art.360 n.3 cod. proc. civ., i motivi in esame sono inammissibili, in quanto sprovvisti di base argomentativa. 39 P.U. 11.11.2022 R.G. n.33602/2019 Pres. Travaglino Est. IA Invero, in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, n. 4 cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare non solo le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, ma anche di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che esse contrastano col precetto normativo (Cass., Sez. Un., 28/10/2020, n. 23745). Nel caso di specie, i ricorrenti si sono limitati ad evidenziare, con espressioni tautologiche rispetto all'indicazione numerica degli articoli espressamente richiamati nelle rubriche dei motivi, che sarebbero state lese «le regole codicistiche in materia di colpa, di nesso eziologico tra fatto ed evento e di concause preesistenti», nonché «quelle sulla natura ed entità del danno risarcibile e sull'osservanza dell'onere della prova del danno» (cfr. le enunciazioni di sintesi dei predetti motivi, formulate a p.4 del ricorso in esame), omettendo di sottoporre alla Corte di legittimità - cui non può essere demandato lo svolgimento di una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - sia la precisa individuazione delle norme violate sia quella degli specifici punti della sentenza impugnata che si sarebbero posti in contrasto con esse. Nel merito, si osserva ad abundantiam, i motivi in esame sarebbero stati infondati, in quanto, da un lato, deve escludersi che il giudice di appello abbia attribuito l'onere probatorio ad una parte diversa da quella che ne risultava gravata secondo le regole di scomposizione analitica della fattispecie basate sulla distinzione tra fatti costitutivi ed 40 P.U. 11.11.2022 R.G. n.33602/2019 Pres. Travaglino Est. IA eccezioni (nel che soltanto sarebbe integrata la dedotta violazione dell'art.2697 cod. civ.: cfr., ex multis, Cass. 29/05/2018, n. 13395 e Cass. 23/10/2018, n.26769); dall'altro lato, la rilevata circostanza che la Corte territoriale abbia proceduto al motivato accertamento di tuti i presupposti oggettivi e soggettivi del diritto risarcitorio di SA DI IE (facendo debita applicazione, in particolare, delle regole di struttura e di funzione del nesso causale tra il fatto colposo e l'evento lesivo, nonché tra quest'ultimo e le conseguenze dannose risarcibili) esclude la dedotta generica violazione delle regole «in materia di colpa, di nesso eziologico tra fatto ed evento e di concause preesistenti», nonché di «quelle sulla natura ed entità del danno risarcibile». Manifestamente infondata è, poi, la specifica argomentazione con cui si deduce la violazione del principio dell'unicità del danno non patrimoniale, che è stato invece debitamente osservato dalla Corte di emrito, attraverso la liquidazione unitaria di esso. I motivi in esame sono, inoltre, inammissibili anche nella parte in cui denunciano i vizi di cui all'art.360 n. 5 cod. proc. civ. con riferimento all'omesso esame delle risultanze della consulenza tecnica di parte convenuta, sebbene paludate come «fatti» di rilievo medico-legale, in quanto la predetta disposizione consente di censurare l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nozione nel cui ambito non è inquadrabile la consulenza tecnica d'ufficio recepita dal giudice (Cass.24/06/2020, n. 12387; Cass. 16/03/2022, n. 8584) e - a fortiori - la consulenza tecnica di parte. 41 P.U. 11.11.2022 R.G. n.33602/2019 Pres. Travaglino Est. IA I detti motivi, infine, sono inammissibili in quanto attengono all'apprezzamento di merito operato dalla Corte territoriale e alla valutazione - ad esso funzionale - delle risultanze istruttorie e di quelle degli accertamenti tecnici espletati, l'uno e l'altra insindacabili in sede di legittimità. C.
7. Con il sesto motivo del loro ricorso incidentale, AN NE RI e EM RI, denunciano, ai sensi dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ., la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., per avere la Corte di merito fondato la decisione su prove mai offerte dall'attore. C.
7.1. Anche questo motivo è inammissibile in quanto i ricorrenti non precisano quali sarebbero i mezzi di prova "non proposti dalle parti" che, in violazione della regola della disponibilità delle prove, sarebbero stati posti a fondamento della decisione impugnata, limitandosi a sottoporre a critica la valutazione tecnica effettuata dal consulente tecnico di parte attrice in ordine all'apprezzabilità o meno di «markers di necrosi tubulare». Al riguardo va piuttosto ribadito che la Corte territoriale ha proceduto all'accertamento di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità, tenendo conto degli atti del processo penale, delle perizie ivi espletate, delle concordi dichiarazioni dei vari avventori del bar di NT SS, tutti assunti a sommarie informazioni testimoniali, nonché degli accertamenti tecnici d'ufficio e delle risultanze delle consulenze di parte, assunti nel corso del giudizio di merito. C.
8. Con il settimo motivo viene denunciata, ai sensi dell'art.360 n.5 cod. proc. civ., «carenza dell'impianto motivazionale nella 42 P.U. 11.11.2022 R.G. n.33602/2019 Pres. Travaglino Est. IA individuazione degli elementi probatori dimostrativi della causa della insufficienza renale cronica». I ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere omesso la dovuta motivazione sulla «causa dell'insufficienza renale cronica che portò il DI alla dialisi nel 1984 ed al trapianto di rene del 1990». C.
8.1. Questo motivo è infondato. Giova premettere che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità attiene all'esistenza in sé della motivazione e alla sua coerenza, e resta circoscritto alla verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art.132 n.4 cod. proc. civ., la cui violazione - deducibile in sede di legittimità quale nullità processuale ai sensi dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ. - sussiste qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. Un., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass. 03/03/2022, n. 7090). Tanto premesso, è evidente che nella sentenza impugnata con il motivo in esame, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti 43 P.U. 11.11.2022 R.G. n.33602/2019 Pres. Travaglino Est. IA AN NE RI e EM RI, non solo non sono riscontrabili i gravi vizi inerenti all'esistenza o alla coerenza della motivazione, ma, tutt'al contrario, essa si presenta particolarmente articolata proprio in ordine all'accertamento del nesso causale, avendo la Corte territoriale motivato, come si è veduto (nelle osservazioni svolte supra, al Punto A.5.1., alle quali si rinvia), in ordine alla sussistenza sia del nesso causale tra l'ingestione degli arancini avariati e l'infezione da salmonellosi, diagnosticata a carico di SA DI IE subito dopo l'intossicazione alimentare del novembre 1978, sia del nesso causale tra la predetta infezione e la patologia renale diagnosticata in capo al danneggiato nel 1984, con le gravissime conseguenze pregiudizievoli che essa aveva comportato. Il settimo motivo del ricorso incidentale proposto da AN ON RI ed EM RI deve, in conseguenza, essere rigettato. C.
9. Con l'ottavo motivo vengono denunciati, da un lato, ai sensi dell'art.360 n.5 cod. proc. civ., l'omesso esame di fatto decisivo e controverso;
dall'altro lato, ai sensi dell'art.360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 41 cod. pen., nonché degli artt. 1223, 2043 e 2697 cod. civ.. La censura è sovrapponibile a quella formulata con il quinto motivo del ricorso principale di VA SS (v., supra, Punto A.5.): l'omissione rilevante ai sensi dell'art.360 n.5 cod. proc. civ., concernerebbe, infatti, la circostanza - risultante dalla cartella clinica relativa al ricovero del 13 maggio 1984 - che SA DI IE sarebbe stato portatore di una patologia renale preesistente all'intossicazione alimentare subìta preso il bar di NT SS;
il 44 P.U. 11.11.2022 R.G. n.33602/2019 Pres. Travaglino Est. IA vizio di cui all'art.360 n.3 cod. proc. civ. riguarderebbe, invece, oltre alla lesione dell'art.2697 cod. civ. (che tuttavia non si traduce nella necessaria prospettazione della indebita attribuzione dell'onere probatorio ad una parte diversa da quella che ne sarebbe stata gravata in base alle regole volte a distinguere i fatti costitutivi dai fatti impeditivi, modificativi ed estintivi, nella fattispecie dedotta in giudizio), particolarmente la violazione dei criteri di accertamento del nesso causale. In proposito va ribadito (in conformità a quanto già osservato in sede di esame del ricorso principale proposto da VA SS: supra, Punto A.5.1.), che la Corte di merito, tenendo conto delle diverse conclusioni dei consulenti tecnici - e prendendo motivatamente posizione su di esse -, dopo avere osservato che, in teoria, le cause della patologia renale avrebbero potuto essere identificate, alternativamente, nella infezione da salmonella o in una glomerulonefrite preesistente, ha ritenuto che, peraltro, una simile patologia, ove effettivamente sussistente, sebbene in forma latente, avrebbe dovuto manifestarsi nell'immediatezza dell'intossicazione alimentare e non a distanza di anni. La Corte territoriale ha dunque concluso che la patologia renale contratta da SA DI IE fosse, piuttosto, causalmente ascrivibile alla sepsi da salmonella che non alla presenza di una nefropatia preesistente all'intossicazione alimentare. L'esame della circostanza relativa alla sussistenza di tale patologia, asseritamente desumibile dalla cartella clinica relativa al ricovero del 13 maggio 1984 (nonché ipotizzata dal consulente tecnico di parte 45 P.U. 11.11.2022 R.G. n.33602/2019 Pres. Travaglino Est. IA convenuta), non è stato dunque indebitamente omesso dal giudice di appello, il quale, con valutazione di merito insindacabile, ha invece ritenuto che tale circostanza non fosse stata dimostrata e, comunque, che essa non fosse identificabile quale causa più probabile della grave insufficienza renale sofferta dal danneggiato. Allo stesso modo, il giudice di appello non ha violato la disciplina che detta le regole di struttura e di funzione della causalità; egli, infatti, previo confronto critico delle contrapposte conclusioni dei consulenti di parte, ha, al contrario, congruamente argomentato sulle ragioni per le quali la patologia renale degenerata negli anni successivi al primo ricovero sarebbe stata più probabilmente ascrivibile all'infezione da salmonella che non alla presunta glomerulonefrite preesistente, facendo corretta applicazione della regola funzionale della probabilità prevalente. Il motivo in esame deve dunque essere rigettato. C.10. Con il nono motivo viene denunciata, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.1227, 2055 e 2056 cod. civ.. I ricorrenti incidentali AN NE RI ed EM RI censurano la sentenza impugnata per non avere valutato la condotta colposa di SA DI IE, il quale, dopo il primo ricovero del 1978 (peraltro interrotto contro il parere dei sanitari), aveva omesso per circa sei anni di sottoporsi ad accertamenti diagnostici, esami e cure, pur nella consapevolezza della loro necessità. C.10.1. La censura non distingue tra le due regole contenute nel primo e nel secondo comma dell'art.1227 cod. civ., in quanto, mentre 46 P.U. 11.11.2022 R.G. n.33602/2019 Pres. Travaglino Est. IA al principio dell'enunciazione di sintesi del motivo, fa formale riferimento al «concorso di colpa» del creditore-danneggiato (p. 4 del ricorso), nella successiva illustrazione delle doglianze allude ad una condotta omissiva che avrebbe dovuto essere tenuta «secondo i canoni dell'ordinaria diligenza» (p.53 del ricorso), così riprendendo il concetto espresso nella parte finale dell'enunciazione di sintesi, ove è contenuto il riferimento al dovere di «evitare l'aggravamento del danno» (p.4, cit. ) Oltre che per tale carattere perplesso, il motivo in esame deve, comunque, essere ritenuto inammissibile per le medesime ragioni esposte in relazione alle omologhe censure formulate con il sesto motivo del ricorso principale di VA SS (supra, Punto A.6.1.) e con il quinto e il settimo motivo del ricorso incidentale proposto da TR SS (supra, Punti B.
5.1. e B.7.1.), alle quali si rinvia. C.11. Con l'undicesimo motivo viene denunciata, ai sensi dell'art.360 n.3 cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 754 e 1314 cod. civ., per avere la Corte di appello condannato gli «eredi SS» al risarcimento del danno cagionato dal proprio dante causa, in via solidale, anziché in proporzione della rispettiva quota ereditaria. I ricorrenti incidentali AN NE RI ed EM RI evidenziano, al riguardo, altresì di avere accettato l'eredità della madre ON SS con beneficio di inventario. C.11.1. Il motivo in esame è sovrapponibile al settimo motivo del già esaminato ricorso principale di IA SS e all'ottavo motivo del già esaminato ricorso incidentale di TR SS e va, dunque, 47 P.U. 11.11.2022 R.G. n.33602/2019 Pres. Travaglino Est. IA accolto negli stessi limiti e per le stesse ragioni per le quali sono stati ritenuti fondati quei motivi (v., supra, Punti A.
7.1. e B.8.1.). In particolare, deve ribadirsi che, nel caso di specie, non trova applicazione la regola che onera il coerede convenuto per il pagamento di un debito ereditario di eccepire tempestivamente al creditore la sua condizione di coobbligato passivo nei limiti della propria quota, poiché il processo è stato proseguito in confronto degli eredi dopo essere stato introdotto contro il debitore originario, deceduto nelle more. In questo caso, infatti, la concorrente legittimazione processuale degli eredi, tra i quali si instaura una situazione di litisconsorzio processuale necessario, trova fondamento, sul piano sostanziale, nel principio per cui i debiti ereditari si ripartiscono di diritto fra tutti i coeredi, per modo che ciascuno di essi è tenuto a soddisfare il debito ereditario esclusivamente in ragione della quota attiva in cui succede, e, pertanto, non può essere condannato in solido con i coeredi al pagamento del debito stesso. D. In definitiva, devono essere accolti, nei limiti precisati: il settimo motivo del ricorso principale proposto da VA SS;
l'ottavo motivo del ricorso incidentale proposto da TR SS;
e l'undicesimo motivo del ricorso incidentale proposto da AN NE RI ed EM RI. Devono essere rigettati: il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo del ricorso principale proposto da VA SS;
il primo, il secondo e il sesto motivo del ricorso incidentale proposto da TR SS;
il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il settimo e P.U. 11.11.2022 R.G. n.33602/2019 Pres. Travaglino Est. IA l'ottavo motivo del ricorso incidentale proposto da AN NE RI ed EM RI. Devono essere dichiarati inammissibili: il sesto motivo del ricorso principale proposto da VA SS;
il terzo, il quarto, il quinto e il settimo motivo del ricorso incidentale proposto da TR SS;
il quinto, il sesto, il nono e il decimo motivo del ricorso incidentale proposto da AN NE RI ed EM RI. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti. Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere nel merito (art.384, secondo comma, cod. proc. civ.), statuendo che TR SS, NN SS (per essa, i suoi eredi LD OR, LE OR e EL OR), CO SS e VA SS, in qualità di eredi di NT SS e NT EL, nonché EM RI e AN NE RI, in qualità di eredi di ON SS, sono tenuti a pagare a IA NE IL, in proprio e quale legale rappresentante della figlia AB DI IE, nonché a ED DI IE, in qualità di eredi di SA DI IE, le somme indicate nella sentenza di appello in proporzione delle rispettive quote ereditarie. La complessiva reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di tutti i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il settimo motivo del ricorso principale proposto da VA SS, l'ottavo motivo del ricorso incidentale proposto da 49 P.U. 11.11.2022 R.G. n.33602/2019 Pres. Travaglino Est. IA TR SS e l'undicesimo motivo del ricorso incidentale proposto da AN NE RI ed EM RI. Rigetta il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo del ricorso principale proposto da VA SS;
il primo, il secondo e il sesto motivo del ricorso incidentale proposto da TR SS;
il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il settimo e l'ottavo motivo del ricorso incidentale proposto da AN NE RI ed EM RI. Dichiara inammissibili il sesto motivo del ricorso principale proposto da VA SS;
il terzo, il quarto, il quinto e il settimo motivo del ricorso incidentale proposto da TR SS;
il quinto, il sesto, il nono e il decimo motivo del ricorso incidentale proposto da AN ON RI ed EM RI. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e decidendo nel merito, statuisce che TR SS, NN SS (per essa, i suoi eredi LD OR, LE OR e EL OR), CO SS e VA SS, in qualità di eredi di NT SS e NT EL, nonché EM RI e AN NE RI, in qualità di eredi di ON SS, sono tenuti a pagare a IA NE IL, in proprio e quale legale rappresentante della figlia AB DI IE, nonché a ED DI IE, in qualità di eredi di SA DI IE, le somme indicate nella sentenza di appello in proporzione delle rispettive quote ereditarie. Compensa integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio. 50 P.U. 11.11.2022 R.G. n.33602/2019 Pres. Travaglino Est. IA Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il giorno 11 novembre 2022.