Cass. civ., sez. III, sentenza 03/02/2023, n. 3391
CASS
Sentenza 3 febbraio 2023

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

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Nell'ambito del giudizio di appello, qualora una medesima persona fisica cumuli in sé la qualità di parte in proprio e di erede di altro soggetto e sia stata regolarmente citata in giudizio nella prima qualità, non è necessario provvedere all'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti quale erede, neppure laddove sia rimasta contumace, dal momento che anche in questo caso la parte sostanziale ha avuto conoscenza della citazione ed è stata posta in condizioni di potersi validamente difendere.

Il coerede che sia stato convenuto in giudizio per il pagamento di un debito ereditario è tenuto ad eccepire la propria qualità di obbligato "pro quota", in virtù dell'esistenza di altri coeredi, mentre, laddove tale qualità sia sopravvenuta all'inizio di un processo originariamente introdotto nei confronti del "de cuius", tra i coeredi si instaura una condizione di litisconsorzio necessario processuale, applicandosi conseguentemente la regola di cui all'art. 754 c.c., secondo la quale ciascuno di essi risponde, nei confronti del creditore, nei limiti della propria quota ereditaria.

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    1. Beni e diritti che si trasmettono Si trasmettono i diritti reali, tranne quelli che presuppongono l'esistenza in vita del defunto: uso, usufrutto ed abitazione non si trasmettono. Si trasmettono i rapporti negoziali, tranne quelli basati sul rapporto fiduciario tra il defunto e l'altro contraente: i contratti intuitu personae. Il contratto tipico in oggetto è il mandato, ma lo sono anche i contratti d'opera professionale ed i negozi fiduciari. Si trasmettono anche i debiti del defunto: essi comprendono il capitale, e gli interessi maturati e maturandi (ossia: fino al saldo). I debiti gravano sugli eredi in proporzione delle rispettive quote (cfr. art. 754 c.c.). Quindi ciascuno paga …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 03/02/2023, n. 3391
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3391
Data del deposito : 3 febbraio 2023

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