Parere definitivo 5 luglio 2023
Accoglimento
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 12/02/2025, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01170/2025REG.PROV.COLL.
N. 00316/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 316 del 2023, proposto dalla Azienda Usl Toscana Sud Est, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Danilo Lombardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Azienda Agricola EM OB, AR, SE e DA S.S. Società Agricola, Comune di Arezzo, non costituiti in giudizio.
nei confronti
GH Walter, non costituito in giudizio.
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n. 697 del 2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2025 il Cons. Maurizio Santise e uditi per le parti gli avvocati come da verbale, quanto al passaggio in decisione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’Azienda Usl Toscana Sud Est ha impugnato la sentenza del T.a.r. Toscana n. 697 del 2022 nella parte in cui la medesima è stata condannata, in solido con il Comune, alla refusione delle spese di lite, in violazione del principio di soccombenza.
Alla pubblica udienza del 16 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
L’appello è fondato.
La giurisprudenza amministrativa consolidata ha evidenziato in più occasioni che nel processo amministrativo, per la liquidazione delle spese di giudizio, la regola generale è quella della soccombenza, e una sentenza deve essere motivata sul punto solo se si decide di discostarsi da tale regola attraverso la compensazione delle spese, fermo restando che il giudice non può condannare la parte vittoriosa al pagamento delle spese o emettere decisioni abnormi in merito alla liquidazione delle stesse (cfr., ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. V, 4 luglio 2024, n. 5947).
Nel caso di specie il T.a.r. ha accolto il ricorso di primo grado, proposto dall’Azienda Agricola EM OB, AR, SE e DA S.S. Società Agricola, avverso l'ordinanza n. 185 del 23 febbraio 2022 emessa dal Direttore del Servizio ambiente, clima e protezione civile del Comune di Arezzo, avente ad oggetto «inconvenienti igienico-sanitari derivanti da miasmi provenienti da un insediamento suinicolo situato in Loc. Poggio Ciliegio, Arezzo. Prescrizioni», con la quale è stata ordinata all'azienda agricola originaria ricorrente la trasmissione, nel termine di trenta giorni, di «una valutazione delle emissioni volta ad elaborare misure gestionali e strutturali di contenimento delle sorgenti emissive, nella valutazione dovrà essere riportato un cronoprogramma delle azioni di miglioramento che l'azienda intenderà adottare».
Il T.a.r. ha accolto il ricorso perché il citato provvedimento è stato adottato da soggetto incompetente, in quanto rilasciato dal dirigente invece che dal Sindaco.
Ciò nonostante il T.a.r. ha condannato alle spese di lite, oltre al Comune, anche l’Azienda Usl Toscana Sud Est, richiamando espressamente il “principio di soccombenza”.
Nel caso di specie, però, l’Azienda Usl Toscana è stata coinvolta nell’odierno giudizio unicamente in quanto, con nota del Dipartimento di Prevenzione - U.F. Sanità Pubblica e Nutrizione della AUSL Toscana Sud Est in data 23.11.2021, ha classificato l’attività svolta dall'Azienda Agricola EM quale industria insalubre di prima classe ai sensi dell’art. 216 del r.d. 1265/1934.
Il ricorso di primo grado, pur volto a contestare anche tale parere, in realtà è stato accolto per motivi esclusivamente attinenti al difetto di competenza relativo al provvedimento adottato dal dirigente del Comune di Arezzo.
È dunque evidente che, in virtù del principio di soccombenza, solo il Comune avrebbe dovuto essere condannato al pagamento delle spese di lite e non anche l’Azienda sanitaria appellante.
Per tali motivi l’appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il Comune di Arezzo va condannato al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado pari ad € 3.000,00, oltre accessori come per legge e oltre alla refusione del contributo unificato.
Le ragioni che hanno condotto alla presente decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti relativamente al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna il Comune di Arezzo al pagamento delle spese processuali del primo grado di giudizio, che liquida in € 3.000,00, oltre accessori come per legge e oltre alla refusione del contributo unificato.
Compensa le spese del grado di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Maurizio Santise, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maurizio Santise | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO