Cass. civ., sez. II, sentenza 08/02/2024, n. 3581
CASS
Sentenza 8 febbraio 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Civile, emessa il 30 gennaio 2024, con numero di registro generale 19522/2020. Le parti in causa sono FG Riciclaggi S.r.l. e S.A.R.R. S.r.l. La ricorrente ha contestato la sentenza della Corte d'appello di Genova, che aveva confermato la revoca di un decreto ingiuntivo a favore della FG, sostenendo che non vi fosse prova di un accordo per la selezione e smaltimento del materiale, e che le fatture emesse non potessero costituire prova del credito. La FG ha chiesto il riconoscimento della validità della fattura n. 865/2015 e la modifica della domanda monitoria.

Il giudice ha accolto il primo motivo del ricorso, ritenendo che la fattura avesse efficacia probatoria, in quanto annotata nelle scritture contabili e non contestata, e potesse dimostrare l'esistenza di un contratto tra le parti. Tuttavia, ha rigettato il secondo motivo, confermando che l'onere della prova riguardo ai vizi del materiale ceduto gravava sulla FG. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d'appello di Genova per un nuovo esame, stabilendo un principio di diritto sulla valenza probatoria delle fatture commerciali.

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Massime1

La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili.

Commentari7

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 08/02/2024, n. 3581
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3581
Data del deposito : 8 febbraio 2024

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