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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 19/12/2025, n. 1371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1371 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 933 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2020, e vertente tra
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Umberto Filici in virtù di procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Tarsia, C.da Canna n. 13;
- appellante contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Greco in virtù di procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Cosenza, Piazza C.
Bilotti n. 24;
- appellata-appellante incidentale
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza depositata in data 18-4-2020 n. 358, il Tribunale Civile di
Crotone, in composizione monocratica, in parziale accoglimento della domanda giudiziale proposta da Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti della
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con atto di citazione notificato il 29-1-2026, accertava l'illegittimità delle somme corrisposte a titolo di capitalizzazione degli interessi, commissioni di massimo scoperto e spese e pertanto la parziale illegittimità delle condizioni applicate al rapporto e, per l'effetto, effettuato il ricalcolo del rapporto in essere tra le parti, condannava la convenuta all'annotazione CP_1
in conto corrente n. 8522 presso la del nuovo Controparte_1
saldo al 31-12-2016 come da calcoli del ctu, compensando integralmente le spese di lite.
Avverso detta decisione proponeva appello l' Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto di
[...]
citazione ritualmente notificato in data 1-7-2020, censurandone le statuizioni con essa adottate per i motivi in esso esplicitati e chiedendone la riforma nei termini in atti.
Si costituiva in giudizio, come da comparsa di risposta in atti, la
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, per resistere al gravame, di cui chiedeva il rigetto, e al contempo per proporre a sua volta avverso la decisione di primo grado appello incidentale, invocandone la riforma nei termini rassegnati in atti.
Tenutasi l'udienza di prima comparizione delle parti, provvedutosi come da ordinanza in atti sulle richieste istruttorie di parte appellante, all'esito la causa veniva rinviata ad altra data per la precisazione delle conclusioni.
Quindi, dopo alcuni rinvii, all'udienza collegiale dell'11-11-2025, di cui veniva disposta la trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la Corte, dato atto del mancato deposito da parte dei procuratori delle parti di note, rinviava la causa all'udienza del
9-12-2025 ai sensi dell'art. 309 c.p.c..
In esito a detta ultima udienza, la celebrazione della quale veniva anch'essa sostituita con il deposito telematico di note di trattazione scritta sempre a norma dell'art. 127-ter c.p.c., stante il mancato deposito di note in atti, la
Corte tratteneva la causa in decisione senza termini.
A norma del disposto di cui all'art. 309 c.p.c., laddove richiama espressamente per l'ipotesi che nel corso del processo nessuna delle parti si presenti all'udienza che il giudice provveda a norma del primo comma dell'art. 181 c.p.c., nel quale secondo la formulazione risultante dopo la modifica apportata nel 2008 (cfr. art. 50, comma 1, Decreto Legge 25-6-2008 n, 112, convertito con modificazioni nella Legge 6-8-2008 n. 133) e applicabile ratione temporis alla presente controversia, è previsto che in tal caso il giudice fissi un'udienza successiva di cui il cancelliere deve dare comunicazione alle parti costituite e che, qualora nessuna delle parti compaia alla nuova udienza, ordini la cancellazione della causa dal ruolo e dichiari l'estinzione del processo.
Ne consegue, dunque, nella fattispecie in disamina, avuto riguardo alla disciplina dettata dall'art. art. 127-ter, comma 5, c.p.c., introdotto dal D.Lgs.
10-10-2022 n. 149, che sulla scorta della equiparazione della situazione di mancata comparizione delle parti in udienza di cui al regime sopra richiamato a quella del mancato deposito di note di trattazione scritta della causa entro il termine perentorio all'uopo assegnato, prevede testualmente: “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.”, la ricorrenza dei presupposti normativi per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e per la dichiarazione di estinzione del giudizio di appello in questione, a cui la Corte provvede con sentenza a norma dell'art. 307, comma 4, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, nei
[...]
confronti della in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con atto di citazione notificato l'1-7-2020, avverso la sentenza del Tribunale Civile di Crotone, in composizione monocratica, depositata in data 18-4-2020 n. 358, così provvede:
- dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo) (Dott.ssa Teresa Barillari)
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 933 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2020, e vertente tra
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Umberto Filici in virtù di procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Tarsia, C.da Canna n. 13;
- appellante contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Greco in virtù di procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Cosenza, Piazza C.
Bilotti n. 24;
- appellata-appellante incidentale
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza depositata in data 18-4-2020 n. 358, il Tribunale Civile di
Crotone, in composizione monocratica, in parziale accoglimento della domanda giudiziale proposta da Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti della
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con atto di citazione notificato il 29-1-2026, accertava l'illegittimità delle somme corrisposte a titolo di capitalizzazione degli interessi, commissioni di massimo scoperto e spese e pertanto la parziale illegittimità delle condizioni applicate al rapporto e, per l'effetto, effettuato il ricalcolo del rapporto in essere tra le parti, condannava la convenuta all'annotazione CP_1
in conto corrente n. 8522 presso la del nuovo Controparte_1
saldo al 31-12-2016 come da calcoli del ctu, compensando integralmente le spese di lite.
Avverso detta decisione proponeva appello l' Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto di
[...]
citazione ritualmente notificato in data 1-7-2020, censurandone le statuizioni con essa adottate per i motivi in esso esplicitati e chiedendone la riforma nei termini in atti.
Si costituiva in giudizio, come da comparsa di risposta in atti, la
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, per resistere al gravame, di cui chiedeva il rigetto, e al contempo per proporre a sua volta avverso la decisione di primo grado appello incidentale, invocandone la riforma nei termini rassegnati in atti.
Tenutasi l'udienza di prima comparizione delle parti, provvedutosi come da ordinanza in atti sulle richieste istruttorie di parte appellante, all'esito la causa veniva rinviata ad altra data per la precisazione delle conclusioni.
Quindi, dopo alcuni rinvii, all'udienza collegiale dell'11-11-2025, di cui veniva disposta la trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la Corte, dato atto del mancato deposito da parte dei procuratori delle parti di note, rinviava la causa all'udienza del
9-12-2025 ai sensi dell'art. 309 c.p.c..
In esito a detta ultima udienza, la celebrazione della quale veniva anch'essa sostituita con il deposito telematico di note di trattazione scritta sempre a norma dell'art. 127-ter c.p.c., stante il mancato deposito di note in atti, la
Corte tratteneva la causa in decisione senza termini.
A norma del disposto di cui all'art. 309 c.p.c., laddove richiama espressamente per l'ipotesi che nel corso del processo nessuna delle parti si presenti all'udienza che il giudice provveda a norma del primo comma dell'art. 181 c.p.c., nel quale secondo la formulazione risultante dopo la modifica apportata nel 2008 (cfr. art. 50, comma 1, Decreto Legge 25-6-2008 n, 112, convertito con modificazioni nella Legge 6-8-2008 n. 133) e applicabile ratione temporis alla presente controversia, è previsto che in tal caso il giudice fissi un'udienza successiva di cui il cancelliere deve dare comunicazione alle parti costituite e che, qualora nessuna delle parti compaia alla nuova udienza, ordini la cancellazione della causa dal ruolo e dichiari l'estinzione del processo.
Ne consegue, dunque, nella fattispecie in disamina, avuto riguardo alla disciplina dettata dall'art. art. 127-ter, comma 5, c.p.c., introdotto dal D.Lgs.
10-10-2022 n. 149, che sulla scorta della equiparazione della situazione di mancata comparizione delle parti in udienza di cui al regime sopra richiamato a quella del mancato deposito di note di trattazione scritta della causa entro il termine perentorio all'uopo assegnato, prevede testualmente: “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.”, la ricorrenza dei presupposti normativi per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e per la dichiarazione di estinzione del giudizio di appello in questione, a cui la Corte provvede con sentenza a norma dell'art. 307, comma 4, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, nei
[...]
confronti della in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con atto di citazione notificato l'1-7-2020, avverso la sentenza del Tribunale Civile di Crotone, in composizione monocratica, depositata in data 18-4-2020 n. 358, così provvede:
- dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo) (Dott.ssa Teresa Barillari)