Sentenza 24 maggio 2006
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/05/2006, n. 12365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12365 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2006 |
Testo completo
1 2 3 6 5 / UD REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ORIGINALE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Opposizione SEZIONE TERZA CIVILE all'esecuzione. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano NICASTRO Presidente R.G.N. 29435/02 - Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Consigliere Cron. 12365 Dott. Mario FINOCCHIARO 2500 Rep. Dott. Giovanni FEDERICO Consigliere Ud. 17/03/06 TALEVI Rel. Consigliere Dott. Alberto contributo ha pronunciato la seguente unificato SENTENZA sul ricorso proposto da: CAPECCIONI LORENZA, in qualità di erede legittima (in quanto moglie), di RE CA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA POMPEO TROGO 21, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA CASANOVA, difesa dall'avvocato MASSIMO BONI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
RZ NO, elettivamente domiciliato in ROMA, CLIVO RUTARIO 48, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO MARINEO, che lo difende, giusta delega in atti;
2006 · controricorrente - 517 1 avverso la sentenza n. 1868/02 della Corte d'Appello di ROMA, emessa 5/03/2002, depositata il 14/05/02; RG. 4529/1994; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/03/06 dal Consigliere Dott. Alberto - TALEVI;
udito l'Avvocato ROBERTO MARINEO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carmelo SGROI che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nell'impugnata decisione lo svolgimento del processo è esposto come segue. 66. 'Con atto notificato a UN ZI in data 14 novembre 1994, CA RE ha proposto appello avverso la sentenza n° 3 274/1994 del Tribunale di Viterbo. Con tale sentenza l'adito Tribunale: 1) aveva accolto l'opposizione all'esecuzione proposta dal ZI, dichiarando l'inefficacia del titolo esecutivo [decreto ingiuntivo n. 198/1988 per il pagamento di L. 12.000.000, emesso dal Presidente del Tribunale di Viterbo] e del intimato dal IU e la conseguente nullità di tutti gli atti esecutivi compiuti;
2) aveva respinto la domanda del ZI di risarcimento danni ex art. 96 cpc;
3) aveva condannato il IU al pagamento delle spese di lite. A tali conclusioni il Tribunale era pervenuto in quanto: a) la notifica del decreto ingiuntivo posto a fondamento del precetto, eseguita nelle forme di cui all'art. 143 cpc nel luogo di residenza anagrafica del debitore ingiunto (Monterosi, località Laghetto) sebbene la dimora effettiva in Roma del ZI era conosciuta o quanto meno conoscibile dal IU con l'uso di ordinaria diligenza, doveva considerarsi insistente;
b) l'inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo, a differenza della : sua nullità, ben poteva dedursi con l'opposizione all'esecuzione: c) la mancata notifica all'intimato del titolo esecutivo (nella specie decreto Ingiuntivo) comportava la sua inefficacia "e la conseguente nullità della procedura esecutiva intrapresa dal IU". 3 A sostegno del gravame il IU ha dedotto tre motivi di impugnazione. L 'appellato ZI, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del gravame perchè infondato, proponendo a sua volta appello incidentale relativamente al mancato accertamento dell'inesistenza del credito azionato ed al rigetto della domanda di risarcimento danni per lite temeraria. Ammessa ed espletata la prova per testi dedotta da parte appellante e quella contraria richiesta dall'appellata ed interrogate liberamente le parti, la causa, rimessa al collegio per la decisione, veniva dichiarata interrotta per morte del procuratore di parte convenuta. Riassunto il giudizio da parte appellante, all'udienza collegiale del 22 " gennaio 2002 la causa è stata posta in deliberazione. 14 maggio 2002 la Corte d'Appello di Con sentenza 5 marzo -ww Roma, definitivamente pronunciando, decideva come segue, 66"...rigetta l'appello principale proposto da CA RE avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo n° 274/1994; - accoglie parzialmente l'appello incidentale proposto da UN ZI avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo n° 274/1994 e per l'effetto dichiara inesistente il credito per complessive L. 26.319.345 di cui all'atto di precetto opposto, notificato il 19 dicembre 1989; - condanna l'appellante RE a rimborsare all' appellato ZI le spese del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi E 2801,90 (di cui € 150,50 per spese, € 800,60 per competenze ed € 1850,80 per onorari), oltre IVA, CPA e rimborso spese generali...."" 4 Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione ON RE "...in qualità di erede legittima (in quanto moglie) di TI NC...". Ha resistito con controricorso ZI UN. MOTIVI DELLA DECISIONE I due motivi di ricorso vanno esaminati insieme in quanto connessi. Con il primo motivo la ricorrente denuncia "OMESSA MOTIVAZIONE E/O INSUFFICIENTE O CONTRADDITTORIA O ILLOGICA MOTIVAZIONE SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA IN RELAZIONE ALL'ART. 360 N. 5 C.P.C." esponendo le seguenti doglianze. Alla udienza 8 aprile 1996 tenutasi dinanzi la Corte di Appello di Roma il teste MA NI, indotto dall'appellante, rispondendo al capitolo n. 4 ("Vero è che la fattura prodotta in atti dal ZI è stata rilasciata dal IU al solo scopo di permettere al ZI, su sua richiesta, di ottenere dal Banco di Santo Spirito di Campagnano un mutuo artigianale con l'accordo che il ZI avrebbe pagato effettivamente le cambiali a suo tempo rilasciate appena ottenuta la somma dalla Banca"), ha affermato: "E' VERO QUANTO MI SI LEGGE. LA FATTURA IN QUESTIONE FU EMESSA ALLO SCOPO DI PERMETTERE AL RZ DI OTTENERE DAL BANCO DI SANTO SPIRITO UN MUTUO". Il medesimo teste, rispondendo al capitolo n. 6 ("Vero è che l'accordo prevedeva che soltanto al pagamento del debito il ZI avrebbe ottenuto la restituzione delle cambiali") ha testualmente risposto: "E' 5 VERO QUANTO MI SI LEGGE". Alla medesima udienza, ON RE, moglie del RE, ha così testualmente risposto al capitolo n. 4: "E' VERO QUANTO MI SI LEGGE. PRECISO ALTRESI' CHE IL RZ, CHE ERA DIPENDENTE FAO, PER OTTENERE DAL BANCO UN MUTUO ARTIGIANALE SI ISCRISSE ALLA CAMERA DI COMMERCIO COME "RICICLAGGIO DI PLASTICA"; OTTENNE POI IL MUTUO E QUINDI SI CANCELLO' DALLA CAMERA DI COMMERCIO NON AVENDO MAI ESERCITATO DETTA ATTIVITA". Sul sesto capitolo ON RE ha così risposto: "E' VERO CHE L'ACCORDO PREVEDEVA CHE SOLTANTO AL PAGAMENTO DEL CREDITO GLI EFFETTI SAREBBERO STATI RESTITUITI AL RZ. QUESTI EFFETTI AVREBBE DOVUTO PAGARE A NOI. IO MI OCCUPAVO ANCHE DELLA GESTIONE ECONOMICA DELL'AZIENDA DI MIO MARITO". A fronte di tali testimonianze, la Corte di Appello di Roma ha così motivato per svalutare integralmente e depotenziare il contenuto assertorio di quanto verbalizzato: "Il teste OM AN si è limitato a riferire soltanto che la fattura n. 23/84 sarebbe stata emessa per far ottenere al ZI un mutuo bancario, senza nulla precisare sulla fonte da cui ha appreso la circostanza e, quel che più conta, sulla pretesa natura simulata della quietanza apposta dal IU in calce al citato documento fiscale ". "La teste ON RE appare scarsamente attendibile atteso il rapporto di coniugio che la lega al RE ". E' invece evidente che: a) l'iter logico seguito dalla Corte di Appello di Roma per valutare la testimonianza del teste OM è 6 gravemente viziato dalla circostanza che viene del tutto omesso l'esame dell'enunciato iniziale delle sue dichiarazioni, allorché, a fronte della testuale lettura del capitolo numero 4, ove il thema probandum è chiaramente costituito dallo scopo indiretto della emissione della fattura ( l'ottenimento del mutuo) e dall' accordo con il ZI intorno al pagamento delle cambiali non appena ottenuto il mutuo (pagamento che, dunque, non era collegato alla sottoscrizione della quietanza), la "sua risposta è stata: E' VERO QUANTO MI SI LEGGE", in tal modo fornendosi la prova, con il teste, del tutto in contrasto con la tesi della sentenza, che il debito non venne pagato al momento della quietanza e che la stessa quietanza era pertanto simulata;
b) la Corte di Appello di Roma non attribuisce alcun valore probatorio, e nulla motiva sul punto, in ordine alla risposta positiva fornita dal teste al capitolo 6; c) la motivazione della non attendibilità della ON in quanto moglie del RE è del tutto apparente, dal momento che l'ordinamento consente, con l'abrogazione dell'art. 247 c.p.c., la testimonianza anche dei parenti stretti e che l'attendibilità del teste non è, di per sé, esclusa o infirmata dal rapporto di sangue o di coniugio. Con il secondo motivo la ricorrente ON RE denuncia "MOTIVAZIONE CONTRADDITTORIA ED ILLOGICA SU PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA E VIOLAZIONE DELL'ART. 2697 C.C. E DELL'ART. 116 C.P.C. IN RIFERIMENTO ALL'ART. 360 N. 3, N. 4 E N. 5 C.P.C. VIOLAZIONE DELL'ART. 2727 C.C. IN TEMA DI PRESUNZIONI” esponendo le seguenti doglianze. Del tutto immotivato, o motivato in modo insufficiente o 7 contraddittorio, e comunque in contrasto con il principio dell'onere probatorio spettante al debitore, si appalesa l'ulteriore assunto della Corte di Appello che "la documentazione prodotta in sede di appello dall'appellato (cambiali, assegno bancario per lire 2 milioni, matrici di un carnet di assegni) ...fornisce elementi sia pure indiziari in merito a pagamenti eseguiti dal ZI in favore del RE sia pure per un importo inferiore a quello indicato nella citata fattura …………….e comunque non imputabili a diversi inesistenti rapporti economici tra le parti". E' la stessa sentenza che a pagina 10 dà atto di una pluralità di prestazioni poste in essere dal RE in favore del ZI, costituite da un lato da lavori idraulici ed edili nella casa di Monterosi e, per altro lato, da "lavori extra preventivo" e, in dettaglio, secondo indicazioni del ZI medesimo, dalla "realizzazione di una piazzola antistante il fabbricato", dalla "realizzazione di due locali servizi e di uno da adibire ad ufficio", in tal modo smentendosi e contraddicendosi in relazione a ciò che la sentenza afferma a pagina 13 sulla presunta unicità della prestazione e dunque sulla necessaria imputabilità di qualsivoglia pagamento al credito per il quale agisce il RE. Inoltre, considerato quanto sopra esposto, non è certo sufficiente la confusa e generica allegazione di una "documentazione in copia prodotta in sede di appello" dal ZI, peraltro contestata e disconosciuta dal RE, per dimostrare il pagamento, soprattutto allorché si fa espresso riferimento, addirittura, a "matrici" di un carnet di assegni (pagina 13 della sentenza) che non sono idonei a dimostrare alcunché. Il ricorso va accolto per quanto di ragione. 8 In effetti la Corte di Appello di Roma ha omesso di valutare adeguatamente il contenuto dei sopra citati capitoli di prova su cui è stato escusso il OM e di stabilire se vi era stata una valida conferma integrale dei capitoli stessi da parte del teste. Inoltre la tesi della Corte in ordine alla teste ON RE (ritenuta "...scarsamente attendibile atteso il rapporto di coniugio che la lega al RE...") è stata esposta sulla base di una motivazione basata solo su detto rapporto di coniugio senza il supporto di ulteriori argomentazioni e quindi insufficiente (va infatti ribadito il seguente principio di diritto: "In materia di prova testimoniale, non sussiste con riguardo alle deposizioni dei parenti e del coniuge di una delle parti alcun principio di necessaria inattendibilita' connessa al vincolo di parentela o coniugale, essendo un principio siffatto privo di riscontri nell'attuale ordinamento, tenuto conto che venuto meno il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 cod. proc. civ. per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 248 del 1974, l'attendibilita' del teste non puo' essere esclusa aprioristicamente, in difetto di ulteriori elementi che il giudice del merito reputi inficiarne la credibilita', per il solo fatto della esistenza di vincoli familiari con le parti."; v. Cass. n. 07453 del 05/06/2000; e Cass. n. 11635 del 21/11/1997). Da quanto esposto emerge che sui punti ora considerati la motivazione contenuta nell'impugnata decisione è costituita da un percorso argomentativo logicamente non compiuto e esauriente;
e quindi insufficiente. Dato che si tratta di punti potenzialmente decisivi, deve ritenersi 9 sussistente il vizio di insufficienza della motivazione ex art. 260 n. 5 c.p.c.. L'accoglimento del ricorso in ordine alle doglianze ora esposte appare assorbente rispetto alle ulteriori questioni sollevate dalla parte ricorrente (questioni che potranno essere riproposte al Giudice del rinvio, il quale dovrà procedere ad una nuova valutazione complessiva delle risultanze di causa). Il ricorso va dunque accolto per quanto di ragione;
e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. A detto Giudice del rinvio va rimessa le decisione sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. Così deciso a Roma il 17.3.2006. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE вити Секия Alba DEPOSITATO IN CANCELLERS Oggi. 24 MAG/2006 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 serie 4 al n.23712) versate 10 € 180,00 // 1 8/5/17 IL FUNZIONARIO