Ordinanza 17 aprile 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, ordinanza 17/04/2019, n. 10747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10747 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2019 |
Testo completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 29475-2014 proposto da: DAL BIANCO ALESSANDRA, DAL BIANCO GIAMBATTISTA, DAL BIANCO TERESIANA, DAL BIANCO ETTORE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
RAFFAELE CAVERNI
16, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO GIANSANTE, rappresentati e difesi dall'avvocato GIAMBATTISTA RANDO;
- ricorrenti -
contro 2018 DAL BIANCO GIANCARLA, DAL BIANCO ANTONIO, DAL
BIANCO
3519 FRANCO, DAL BIANCO ADRIANA, tutti in proprio e quali La eredi di DALL'ALBA TERESA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
ROMEO ROMEI
19, presso lo studio degli avvocati BRUNO RIITANO che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ADOLFO RIITANO;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 2971/2013 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 12/12/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/11/2018 dal Consigliere
ROSSANA GIANNACCARI FATTI DI CAUSA
La Corte d'Appello di Venezia, con sentenza del 12.12.2013, rigettava l'appello proposto da Dal BI TA, AN, SA ed RE nei confronti di Dal BI RA, AD, AN , ON , in proprio e quali eredi di Dall'Alba Teresa, della ditta Fonderia F.11i BI e di LI Antonia, avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza che aveva sciolto la comunione in relazione a diversi beni, confermando, per quel che rileva in questo giudizio, la stima di un immobile adibito a fonderia effettuata dal primo giudice. Hanno proposto ricorso per cassazione Dal BI TA, AN, SA ed RE, sulla base di un unico motivo. Hanno resistito con controricorso Dal BI RA, AD, AN, ON, in proprio e quali eredi di Dall'Alba Teresa. Non hanno svolto attività difensiva la Fonderia F.11i BI e LI Antonia. In prossimità dell'udienza, le parti hanno depositato memoria difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che, nonostante il ricorso per cassazione non sia stato notificato alla Fonderia F.11i BI ed a LI Antonia, non occorre procedere all'integrazione del contraddittorio, trattandosi di attività superflua in considerazione dell'infondatezza del ricorso. Come affermato da questa Corte, il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli art. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue. Di conseguenza, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superflua, pur potendo sussistere i presupposti (come nella specie, per inesistenza della notificazione del ricorso nei confronti del litisconsorti necessario), la fissazione del termine ex art. 331 c.p.c. per l'integrazione del contraddittorio, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti. Sempre in via preliminare, va dichiarata inammissibile la perizia asseverata aggiornata al 17.10.2014 del CTP geom. Roberto Mendo, allegata al ricorso, in quanto trattasi di documento non prodotto nel giudizio di merito, che non attiene alla nullità della sentenza impugnata, né all'ammissibilità del ricorso e del controricorso. L'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione dell'art.112 c.p.c., in relazione all'art.360 n.3 e 5 c.p.c., per contraddittorietà della sentenza in merito alla valutazione delle istanze istruttorie ed omissione nella motivazione, è infondato. I ricorrenti si dolgono dell'omessa motivazione in ordine alle osservazioni critiche mosse alla CTU, avendo il giudice d'appello recepito le risultanze della CTU, attribuendo al capannone un valore superiore a quello di mercato, nonostante la precarietà delle finiture, l'assenza di pavimentazione, l'incommerciabilità del bene per mancanza del certificato di agibilità e le condizioni di manutenzione. Nell'ambito dello stesso motivo, denunciano l'erroneità della motivazione anche in relazione ai criteri utilizzati per la stima. Si tratta di censure, che non integrano la violazione dell'art. 112 c.p.c., configurabile qualora il giudice d'appello non abbia pronunciato in ordine ad una domanda od un'eccezione proposta dalle parti, ma di omessa motivazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. La differenza fra l'omessa pronuncia di cui all'art. 112 c.p.c. e l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., applicabile "ratione temporis", si coglie nel senso che, mentre nella prima l'omesso esame concerne direttamente una domanda od un'eccezione introdotta in causa, nella seconda ipotesi l'attività di esame del giudice, che si assume omessa, non concerne direttamente la domanda o l'eccezione, ma una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un'eccezione e, quindi, su uno dei fatti principali della controversia (Cass. Civ., sez. II, 22/01/2018, n. 1539; Cass. Civ., sez. TB, del 05/12/2014, n. 25761). Anche in relazione al dedotto vizio di motivazione, unicamente deducibile sotto il profilo dell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ( trattandosi di sentenza depositata dopo 1'11.9.2012, a seguito della modifica dell'art.360 n.5 c.p.c. con D.L.83/12, convertito nella L. 134/12), il motivo è infondato. Il ricorrente si duole, invece, delle risultanze della CTU, ovvero dei criteri per la determinazione del valore dell'immobile. Quanto alle contestazioni mosse alla CTU, il vizio di motivazione, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato esame di punti decisivi della controversia, o quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione (cfr. Cass.9.8.2007, n. 17477; Cass. 7.6.2005, n. 11789). Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese, perché incompatibili con le argomentazioni accolte. Nella specie, il ricorrente, riportando stralci della CTU, i rilievi del CTP e la contestazione alle conclusioni adottate, tende ad una riesame della consulenza, laddove la corte territoriale ha ampiamente motivato sui criteri utilizzati per la stima dell'immobile, argomentando anche in ordine ai rilievi della difesa. La corte territoriale ha preso in esame i motivi di appello (pag. 7 della sentenza impugnata) ed ha dato contezza delle ragioni per le quali disattendeva le censure, aderendo alle risultanze della CTU (pag. 8 della sentenza), che aveva tenuto conto delle finiture mediocri, dell'assenza di pavimentazione, compatibile con la destinazione a fonderia dell'immobile e aveva valorizzato la posizione del capannone, ubicato nei pressi della stazione e delle strade principali. Ha fatto applicazione del criterio comparativo, rilevando come lo stesso CTP avesse indicato lo stesso valore a metro quadro adottato dal CTU, sia pur limitandosi ad affermare, in modo apodittico, che si trattava di immobile più appetibile sul mercato. Il ricorso va pertanto rigettato Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti /alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 4000,00 per compensi ed C 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge, iva e cap come per legge. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione in data