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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 29/05/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 203 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale Civile di Lodi, riunito in Camera di Consiglio, in persona delle signore magistrate:
dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. dott.ssa Carla Venditti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 203/2025 promossa da
(c.f. ) rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Alessandro Morosini (c.f. ) in Sant'Angelo Lodigiano C.F._2
(LO), al vicolo Mercato della Frutta n. 4;
- Ricorrente nei confronti di
(c.f. ) rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata presso CP_1 C.F._3 lo studio dell'avv.ta Clelia Salerno (c.f. ) in San Giuliano Milanese (MI), alla via C.F._4
De Nicola n. 1;
- Resistente
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al PUBBLICO MINISTERO in sede ex artt. 70
e 71 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come precisate congiuntamente con note scritte per l'udienza del 23.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., che qui integralmente si riportano:
• “dichiarata la raggiunta indipendenza economica del figlio eliminare ogni Controparte_2 contributo economico a carico dell'attore per il medesimo figlio con decorrenza dal mese di marzo
2025 e con rinuncia ad eventuali ripetizioni;
• stabilire a carico dell'attore l'obbligo del versamento di €.534,00 mensili complessivi a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e con rivalutazione monetaria secondo indici Per_1 Per_2
Istat (con prima rivalutazione a far data di un anno da oggi), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano;
• spese di lite compensate fra le parti.”.
IL TRIBUNALE udita la relazione della causa fatta dalla Giudice relatrice dott.ssa Luisa Dalla Via;
lette le conclusioni rese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ex 132 comma II n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti ed ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 05.02.2025 il sig. ha adito il Tribunale domandando la Parte_1 modifica della sentenza di divorzio n. 783/2016 pubblicata il 27.09.2016, pronunciata da questo
Tribunale, nel senso di disporre la revoca del contributo al mantenimento del figlio in Controparte_2 quanto maggiorenne economicamente autosufficiente, e la riduzione del contributo al mantenimento delle figlie e ad un massimo di €500,00 mensili, oltre vittoria di spese. Persona_3 Persona_4
A fondamento delle proprie domande il ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze di fatto: CP_
- in data 29.07.2001 il sig. e la sig.ra hanno contratto matrimonio concordatario e dall'unione CP_2 coniugale sono nati i figli (23.10.2002), (21.09.2005) e (30.11.2010); Per_1 CP_2 Per_2
- le parti si sono separate consensualmente alle condizioni di cui al decreto di omologa del Tribunale di
Lodi in data 16.2.2015;
- con successiva sentenza del 27.9.2016 n.783-2016 il Tribunale di Lodi, a seguito di ricorso congiunto, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- il figlio , maggiorenne, è stato assunto con contratto a tempo indeterminato del 19.12.2024, CP_2 decorrente dal 07.01.2025, come operaio di V° livello CCNL Metalmeccanica alle dipendenze di
”; Parte_2
- le condizioni economiche e reddituali del ricorrente sono rimaste invariate dalla sentenza di divorzio, difatti egli è proprietario dell'appartamento in cui vive, possiede uno scooter e continua a lavorare presso l'azienda di famiglia.
2. Con comparsa di risposta in data 8.04.2025 si è costituita la resistente sig.ra aderendo alla CP_1
2 domanda di parte ricorrente per ciò che attiene alla revoca del contributo al mantenimento per il figlio e chiedendo il rigetto della domanda di riduzione del contributo al mantenimento per le figlie CP_2
e oltre alla ripartizione delle spese straordinarie delle figlie in ragione del 50% ciascuno;
Per_1 Per_2 con vittoria di spese.
3. Le parti hanno depositato memorie ex art. 473 bis comma I, II e III c.p.c.
All'udienza del 09.05.2025 le parti sono comparse personalmente dinanzi alla giudice relatrice.
Il sig. ha dichiarato “sono artigiano, sono in società con mio fratello, dal 1991; percepisco circa CP_2
€1.660-1.700-1800 al mese, in base a quanto lavoro;
vedo le figlie martedì e giovedì sera e un weekend alternato, da venerdì sera alla domenica sera. ha 22 anni, a 14 anni. Vivo a Lodi Vecchio, Per_1 Per_2 in via Matteotti n. 71; la casa è di mia proprietà, non pago mutuo”. CP_ La sig.ra ha dichiarato: “attualmente non lavoro, ho lavorato fino alla nascita di nostro figlio
nel 2005; vivo a Salerano sul Lambro in via Giovanni Pascoli n. 31, in una casa di proprietà al CP_2
50% con il mio compagno convivente, padre di mio figlio piccolo;
il mutuo lo paga il mio compagno, io pago la mia parte delle spese e utenze;
prendo integralmente l'assegno unico per mia figlia di Per_2 circa €100,00 mensili. Ho un figlio avuto dalla relazione con il mio attuale compagno, oggi ha 8 anni e prendo l'assegno unico anche per lui. sta cercando lavoro, ha fatto uno stage universitario fino Per_1
a febbraio 2025, che poi le hanno prolungato, e la pagano circa €300,00 al mese;
studia Scienze Per_1 delle comunicazioni presso l'Università di Parma, ha finito i 3 anni e a luglio riprenderà la magistrale, ossia gli ultimi due anni, si vuole specializzare in giornalismo”.
In tale sede il ricorrente ha dichiarato, in via conciliativa, di aderire alla domanda di controparte per il versamento di € 534,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento di e oltre al 50% Per_1 Per_2 delle spese straordinarie, e di revoca dell'obbligo di contribuzione al mantenimento per con CP_2 decorrenza dalla data dell'udienza, con rinuncia ad eventuali ripetizioni.
La resistente ha dichiarato di accettare tale proposta.
La Giudice ha fissato quindi udienza per il 23.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte, per il deposito di note congiunte.
Alla predetta udienza, sostituita dal deposito di note scritte, la Giudice delegata ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
3 Il Tribunale, tenuto conto delle circostanze sopravvenute e dell'accordo delle parti, in merito alla modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 783/2016 inerenti alla revoca del versamento del contributo al mantenimento per il figlio oggi maggiorenne ed economicamente Controparte_2 autosufficiente, e alle riduzione del contributo al mantenimento per le per le figlie e stima Per_1 Per_2 sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della figlia minore risulta manifestamente superfluo in ragione dell'accordo raggiunto.
Le spese di lite vanno compensate, stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti:
1) dispone la modifica delle condizioni di divorzio inerenti al contributo al mantenimento della prole stabilite nella sentenza n. 783/2016 pubblicata il 27.09.2016 e, per l'effetto:
2) revoca il contributo al mantenimento del figlio dovuto dal sig. con Controparte_2 CP_2
decorrenza dal mese di marzo 2025,
3) pone a carico del sig. un contributo al mantenimento delle figlie e CP_2 Persona_3 [...] di complessivi €534,00 mensili, soggetti a rivalutazione annuale secondo gli indici Per_4
ISTAT, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre 50% delle spese straordinarie, così come previste dal protocollo della Corte d'Appello di Milano;
4) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lodi, in Camera di Consiglio il 27.05.2025
La Giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena Giuppi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale Civile di Lodi, riunito in Camera di Consiglio, in persona delle signore magistrate:
dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. dott.ssa Carla Venditti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 203/2025 promossa da
(c.f. ) rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Alessandro Morosini (c.f. ) in Sant'Angelo Lodigiano C.F._2
(LO), al vicolo Mercato della Frutta n. 4;
- Ricorrente nei confronti di
(c.f. ) rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata presso CP_1 C.F._3 lo studio dell'avv.ta Clelia Salerno (c.f. ) in San Giuliano Milanese (MI), alla via C.F._4
De Nicola n. 1;
- Resistente
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al PUBBLICO MINISTERO in sede ex artt. 70
e 71 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come precisate congiuntamente con note scritte per l'udienza del 23.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., che qui integralmente si riportano:
• “dichiarata la raggiunta indipendenza economica del figlio eliminare ogni Controparte_2 contributo economico a carico dell'attore per il medesimo figlio con decorrenza dal mese di marzo
2025 e con rinuncia ad eventuali ripetizioni;
• stabilire a carico dell'attore l'obbligo del versamento di €.534,00 mensili complessivi a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e con rivalutazione monetaria secondo indici Per_1 Per_2
Istat (con prima rivalutazione a far data di un anno da oggi), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano;
• spese di lite compensate fra le parti.”.
IL TRIBUNALE udita la relazione della causa fatta dalla Giudice relatrice dott.ssa Luisa Dalla Via;
lette le conclusioni rese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ex 132 comma II n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti ed ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 05.02.2025 il sig. ha adito il Tribunale domandando la Parte_1 modifica della sentenza di divorzio n. 783/2016 pubblicata il 27.09.2016, pronunciata da questo
Tribunale, nel senso di disporre la revoca del contributo al mantenimento del figlio in Controparte_2 quanto maggiorenne economicamente autosufficiente, e la riduzione del contributo al mantenimento delle figlie e ad un massimo di €500,00 mensili, oltre vittoria di spese. Persona_3 Persona_4
A fondamento delle proprie domande il ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze di fatto: CP_
- in data 29.07.2001 il sig. e la sig.ra hanno contratto matrimonio concordatario e dall'unione CP_2 coniugale sono nati i figli (23.10.2002), (21.09.2005) e (30.11.2010); Per_1 CP_2 Per_2
- le parti si sono separate consensualmente alle condizioni di cui al decreto di omologa del Tribunale di
Lodi in data 16.2.2015;
- con successiva sentenza del 27.9.2016 n.783-2016 il Tribunale di Lodi, a seguito di ricorso congiunto, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- il figlio , maggiorenne, è stato assunto con contratto a tempo indeterminato del 19.12.2024, CP_2 decorrente dal 07.01.2025, come operaio di V° livello CCNL Metalmeccanica alle dipendenze di
”; Parte_2
- le condizioni economiche e reddituali del ricorrente sono rimaste invariate dalla sentenza di divorzio, difatti egli è proprietario dell'appartamento in cui vive, possiede uno scooter e continua a lavorare presso l'azienda di famiglia.
2. Con comparsa di risposta in data 8.04.2025 si è costituita la resistente sig.ra aderendo alla CP_1
2 domanda di parte ricorrente per ciò che attiene alla revoca del contributo al mantenimento per il figlio e chiedendo il rigetto della domanda di riduzione del contributo al mantenimento per le figlie CP_2
e oltre alla ripartizione delle spese straordinarie delle figlie in ragione del 50% ciascuno;
Per_1 Per_2 con vittoria di spese.
3. Le parti hanno depositato memorie ex art. 473 bis comma I, II e III c.p.c.
All'udienza del 09.05.2025 le parti sono comparse personalmente dinanzi alla giudice relatrice.
Il sig. ha dichiarato “sono artigiano, sono in società con mio fratello, dal 1991; percepisco circa CP_2
€1.660-1.700-1800 al mese, in base a quanto lavoro;
vedo le figlie martedì e giovedì sera e un weekend alternato, da venerdì sera alla domenica sera. ha 22 anni, a 14 anni. Vivo a Lodi Vecchio, Per_1 Per_2 in via Matteotti n. 71; la casa è di mia proprietà, non pago mutuo”. CP_ La sig.ra ha dichiarato: “attualmente non lavoro, ho lavorato fino alla nascita di nostro figlio
nel 2005; vivo a Salerano sul Lambro in via Giovanni Pascoli n. 31, in una casa di proprietà al CP_2
50% con il mio compagno convivente, padre di mio figlio piccolo;
il mutuo lo paga il mio compagno, io pago la mia parte delle spese e utenze;
prendo integralmente l'assegno unico per mia figlia di Per_2 circa €100,00 mensili. Ho un figlio avuto dalla relazione con il mio attuale compagno, oggi ha 8 anni e prendo l'assegno unico anche per lui. sta cercando lavoro, ha fatto uno stage universitario fino Per_1
a febbraio 2025, che poi le hanno prolungato, e la pagano circa €300,00 al mese;
studia Scienze Per_1 delle comunicazioni presso l'Università di Parma, ha finito i 3 anni e a luglio riprenderà la magistrale, ossia gli ultimi due anni, si vuole specializzare in giornalismo”.
In tale sede il ricorrente ha dichiarato, in via conciliativa, di aderire alla domanda di controparte per il versamento di € 534,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento di e oltre al 50% Per_1 Per_2 delle spese straordinarie, e di revoca dell'obbligo di contribuzione al mantenimento per con CP_2 decorrenza dalla data dell'udienza, con rinuncia ad eventuali ripetizioni.
La resistente ha dichiarato di accettare tale proposta.
La Giudice ha fissato quindi udienza per il 23.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte, per il deposito di note congiunte.
Alla predetta udienza, sostituita dal deposito di note scritte, la Giudice delegata ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
3 Il Tribunale, tenuto conto delle circostanze sopravvenute e dell'accordo delle parti, in merito alla modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 783/2016 inerenti alla revoca del versamento del contributo al mantenimento per il figlio oggi maggiorenne ed economicamente Controparte_2 autosufficiente, e alle riduzione del contributo al mantenimento per le per le figlie e stima Per_1 Per_2 sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della figlia minore risulta manifestamente superfluo in ragione dell'accordo raggiunto.
Le spese di lite vanno compensate, stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti:
1) dispone la modifica delle condizioni di divorzio inerenti al contributo al mantenimento della prole stabilite nella sentenza n. 783/2016 pubblicata il 27.09.2016 e, per l'effetto:
2) revoca il contributo al mantenimento del figlio dovuto dal sig. con Controparte_2 CP_2
decorrenza dal mese di marzo 2025,
3) pone a carico del sig. un contributo al mantenimento delle figlie e CP_2 Persona_3 [...] di complessivi €534,00 mensili, soggetti a rivalutazione annuale secondo gli indici Per_4
ISTAT, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre 50% delle spese straordinarie, così come previste dal protocollo della Corte d'Appello di Milano;
4) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lodi, in Camera di Consiglio il 27.05.2025
La Giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena Giuppi
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