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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 16/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 319/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Modica, nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fiore Ignazio e Lo Parte_1
Giudice Giulia
- ricorrente -
CONTRO
, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv.to Giuseppina Giannico
- resistente -
OGGETTO: opposizione avviso di addebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c.
*****
A seguito dell'udienza del 15.1.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note scritte depositate entro i termini di legge, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 4.3.2024, ha convenuto in giudizio Parte_1 avanti al Tribunale di Sciacca l' (d'ora in avanti, Controparte_1 anche solo “ ”), chiedendo l'annullamento dell'avviso di addebito n. CP_2
CP_ 59120230001795362000 notificato il 24.1.2024, con cui l' convenuto gli aveva intimato il pagamento complessivo della somma di € 5.102,32 a titolo di contributi I.V.S. coltivatori per la gestione agricola dell'anno 2022.
Il ricorrente ha eccepito la non debenza delle somme intimate per insussistenza del presupposto contributivo, avendo cessato di svolgere attività lavorativa a far data dal settembre del 2020, ciò segnando il venir meno del presupposto dell'obbligazione contributiva.
Il ricorrente ha dunque concluso chiedendo: “Preliminarmente, in via cautelare, sospendere, anche con decreto inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 59120230001795362000 ed ogni altro atto e/o provvedimento connesso, notificato al ricorrente in data 24.01.24 per i motivi indicati in parte narrativa, fissando al contempo, nelle more, preliminare udienza per la decisione sulla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
Nel merito accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto dell' a procedere ad esecuzione forzata nei confronti del sig. stante CP_2 Pt_1
l'insussistenza dei presupposti della pretesa impositiva dell' Per l'effetto dichiarare CP_2 nullo e/o inefficace o illegittimo l'avviso di addebito n. 59120230001795362000 e per
l'effetto annullare l'avviso di addebito n. 59120230001795362000 per le ragioni anzi esposte;
Con vittoria di compensi e spese di lite oltre aumento forfettario del 15%, C.p.A. ed IVA (se dovuta) ex lege;
Oltre l'aumento del 30% in quanto l'atto depositato è stato redatto mediante l'utilizzo di collegamenti ipertestuali ovvero tecniche informatiche utili per agevolare la consultazione o la fruizione così come previsto dal D.M. 37/2018 (come già ampiamente riconosciuto da vari Tribunali di Merito, ex multis Trib. Palermo,
Ordinanza 18.07.18). (Atto navigabile e consultabile)”.
Si è costituito ritualmente in giudizio , come sopra rappresentato, che ha CP_2
riconosciuto la fondatezza delle ragioni di parte ricorrente, rappresentando di aver annullato l'avviso di addebito ed ha concluso chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere.
Parte ricorrente, nelle note sostitutive all'udienza del 15.1.2025 preso atto dell''annullamento dell'avviso di addebito opposto, ha insistito per la condanna alle spese della resistente in base al principio della soccombenza virtuale.
Ciò premesso, sulla base delle concordi allegazioni dei contendenti e della documentazione versata in atti, attestante l'avvenuto annullamento dell'avviso di addebito
(cfr. “comunicazione avviso addebito ava”, fascicolo resistente) deve essere dichiarata la cessata materia del contendere.
Pag. 2 di 3 Le spese seguono il principio della soccombenza virtuale e vanno poste a carico di
, in quanto deve ritenersi che alla data di formazione dell'avviso di addebito CP_2
(9.12.2023, era già nelle condizioni di conoscere l'avvenuta cessazione dell'attività CP_2
individuale del ricorrente, come da istanza SUAP del 30/09/2020 (cfr. doc. prot.
REP_PROV_AG/AG-SUPRO/000904402, fascicolo ricorrente) in relazione alla quale l' resistente non ha neppure contestato la mancata conoscenza della stessa per come CP_1
espressamente dedotto in ricorso.
Tuttavia, la condotta processuale della convenuta (cfr. Cass. 11379/2006), che già in sede di costituzione in giudizio ha dato atto dell'annullamento dell'atto opposto, induce alla compensazione parziale delle spese nella misura di 1/2.
Le spese pertanto vanno liquidate come in dispositivo secondo i parametri indicati dal D.M. 55/2014, e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia delle fasi di giudizio effettivamente svolte e della maggiorazione ex art. 4, comma 1 bis D.M.
55/2014 che si ritiene congrua nella misura del 10%, tenuto conto del numero di documenti prodotti
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione;
dichiara cessata la materia del contendere;
dichiara la compensazione parziale del le spese di lite nella misura di 1/2, che liquida nell'intero in € 1450,00 e, in conseguenza, condanna alla rifusione delle CP_2 spese pari a € 725,00 oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA.
Sciacca, 16.1.2025
IL GIUDICE
Leonardo Modica
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Modica, nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fiore Ignazio e Lo Parte_1
Giudice Giulia
- ricorrente -
CONTRO
, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv.to Giuseppina Giannico
- resistente -
OGGETTO: opposizione avviso di addebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c.
*****
A seguito dell'udienza del 15.1.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note scritte depositate entro i termini di legge, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 4.3.2024, ha convenuto in giudizio Parte_1 avanti al Tribunale di Sciacca l' (d'ora in avanti, Controparte_1 anche solo “ ”), chiedendo l'annullamento dell'avviso di addebito n. CP_2
CP_ 59120230001795362000 notificato il 24.1.2024, con cui l' convenuto gli aveva intimato il pagamento complessivo della somma di € 5.102,32 a titolo di contributi I.V.S. coltivatori per la gestione agricola dell'anno 2022.
Il ricorrente ha eccepito la non debenza delle somme intimate per insussistenza del presupposto contributivo, avendo cessato di svolgere attività lavorativa a far data dal settembre del 2020, ciò segnando il venir meno del presupposto dell'obbligazione contributiva.
Il ricorrente ha dunque concluso chiedendo: “Preliminarmente, in via cautelare, sospendere, anche con decreto inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 59120230001795362000 ed ogni altro atto e/o provvedimento connesso, notificato al ricorrente in data 24.01.24 per i motivi indicati in parte narrativa, fissando al contempo, nelle more, preliminare udienza per la decisione sulla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
Nel merito accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto dell' a procedere ad esecuzione forzata nei confronti del sig. stante CP_2 Pt_1
l'insussistenza dei presupposti della pretesa impositiva dell' Per l'effetto dichiarare CP_2 nullo e/o inefficace o illegittimo l'avviso di addebito n. 59120230001795362000 e per
l'effetto annullare l'avviso di addebito n. 59120230001795362000 per le ragioni anzi esposte;
Con vittoria di compensi e spese di lite oltre aumento forfettario del 15%, C.p.A. ed IVA (se dovuta) ex lege;
Oltre l'aumento del 30% in quanto l'atto depositato è stato redatto mediante l'utilizzo di collegamenti ipertestuali ovvero tecniche informatiche utili per agevolare la consultazione o la fruizione così come previsto dal D.M. 37/2018 (come già ampiamente riconosciuto da vari Tribunali di Merito, ex multis Trib. Palermo,
Ordinanza 18.07.18). (Atto navigabile e consultabile)”.
Si è costituito ritualmente in giudizio , come sopra rappresentato, che ha CP_2
riconosciuto la fondatezza delle ragioni di parte ricorrente, rappresentando di aver annullato l'avviso di addebito ed ha concluso chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere.
Parte ricorrente, nelle note sostitutive all'udienza del 15.1.2025 preso atto dell''annullamento dell'avviso di addebito opposto, ha insistito per la condanna alle spese della resistente in base al principio della soccombenza virtuale.
Ciò premesso, sulla base delle concordi allegazioni dei contendenti e della documentazione versata in atti, attestante l'avvenuto annullamento dell'avviso di addebito
(cfr. “comunicazione avviso addebito ava”, fascicolo resistente) deve essere dichiarata la cessata materia del contendere.
Pag. 2 di 3 Le spese seguono il principio della soccombenza virtuale e vanno poste a carico di
, in quanto deve ritenersi che alla data di formazione dell'avviso di addebito CP_2
(9.12.2023, era già nelle condizioni di conoscere l'avvenuta cessazione dell'attività CP_2
individuale del ricorrente, come da istanza SUAP del 30/09/2020 (cfr. doc. prot.
REP_PROV_AG/AG-SUPRO/000904402, fascicolo ricorrente) in relazione alla quale l' resistente non ha neppure contestato la mancata conoscenza della stessa per come CP_1
espressamente dedotto in ricorso.
Tuttavia, la condotta processuale della convenuta (cfr. Cass. 11379/2006), che già in sede di costituzione in giudizio ha dato atto dell'annullamento dell'atto opposto, induce alla compensazione parziale delle spese nella misura di 1/2.
Le spese pertanto vanno liquidate come in dispositivo secondo i parametri indicati dal D.M. 55/2014, e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia delle fasi di giudizio effettivamente svolte e della maggiorazione ex art. 4, comma 1 bis D.M.
55/2014 che si ritiene congrua nella misura del 10%, tenuto conto del numero di documenti prodotti
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione;
dichiara cessata la materia del contendere;
dichiara la compensazione parziale del le spese di lite nella misura di 1/2, che liquida nell'intero in € 1450,00 e, in conseguenza, condanna alla rifusione delle CP_2 spese pari a € 725,00 oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA.
Sciacca, 16.1.2025
IL GIUDICE
Leonardo Modica
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