Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 08/04/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 379/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 641 del 23.5.2024, notificata il 24.5.2024 avente ad oggetto: vittime del dovere, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Parte_1 dello Stato di Bologna e domiciliato presso i relativi Uffici in Bologna – appellante/appellato incidentale nei confronti di:
, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Bava e Rosangela CP_1
Di Nocco ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Bologna
– appellato/appellante incidentale posta in decisione all'udienza collegiale del 6.2.2025, sentite le parti e viste le conclusioni assunte come in atti trascritte, udita la relazione della causa fatta dal relatore dott. Luca Mascini, esaminati gli atti e i documenti di causa,
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1
1. Come osservato dal Tribunale di Bologna, in funzione del Giudice del lavoro, con la sentenza impugnata, “ , Sovr. Capo della Polizia di CP_1
Stato in quiescenza, conveniva in giudizio … il chiedendo Parte_1 accertarsi il proprio status di Vittima del Dovere in conseguenza delle infermità riportate, nel corso dell'attività di servizio, in data 2 ottobre 1989.
Esponeva il ricorrente che alla predetta data, a Napoli, mentre egli era in servizio nella Squadra Omicidi e transitava nel rione Luzzati a bordo di autovettura civetta, unitamente ad altro personale, aveva notato due giovani su una vespa che, alla vista degli operanti, si erano dati a precipitosa fuga. Durante le fasi di inseguimento, l'equipaggio era entrato in collisione con un camion. A seguito dell'impatto, esso ricorrente era stato trasportato in ospedale ove le lesioni riportate inizialmente erano state diagnosticate come semplice contusione fronto parietale destra con S.L.O., e sulle prime la gravità delle stesse non era risultata tale da incidere sull'idoneità lavorativa.
Proseguiva esponendo che, purtroppo, successivamente era insorta una anomalia nel tracciato EEG, che lo aveva reso inidoneo temporaneamente;
in seguito, evolvendosi la situazione neurologica in termini di “anomalie EEG episodi tipo assenza in progresso traumatismo cranico”, era cominciato un periodo di inidoneità lavorativa legato all'insorgenza di stati simil vertiginosi;
con verbale 5 ottobre 2001 le conseguenze del trauma venivano denominate anomalie EEG in trauma cranico con classificazione in ottava categoria tabella ex legge 915 78; infine, l'evoluzione della sintomatologia caratterizzata da cefalea rinorree ricorrenti aveva portato a una declaratoria di permanente in idoneità al servizio di istituto, riconosciuta il 7 settembre 2004.
Affermava di aver poi fatto richiesta, con istanza inviata via PEC il 9.02.21, del riconoscimento dello status di Vittima del Dovere in relazione alle infermità riportate nei fatti sopra descritti, allegando documentazione a supporto.
L'amministrazione dell'Interno, con nota 3 12 21, aveva tuttavia respinto in sede amministrativa la domanda, assumendone la tardività, in quanto proposta oltre il termine decennale di prescrizione.
Ciò premesso, il ricorrente affermava di avere diritto al riconoscimento dello status di Vittima del Dovere e alla concessione dei correlati benefici assistenziali di legge, argomentando, anche alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, in ordine all'imprescrittibilità dello status di vittima del dovere, e assumendo in ipotesi l'applicazione del termine prescrizionale unicamente ai diritti derivanti da quello status.
Nel merito assumeva la riconducibilità della fattispecie di causa alle ipotesi previste dall'art. 1 comma 563 della L. 266/2005, e in particolare alle ipotesi di
2 cui alla lett. a), ossia nel contrasto ad ogni tipo di criminalità, e alla lett. b), ossia nello svolgimento di servizi di ordine pubblico, di detto articolo;
essendo pacifico il nesso di causalità tra l'attività di servizio e le infermità riportate, confermato dalle relazioni di servizio e dalla documentazione medica.
Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni:
“previa disapplicazione del provvedimento del
[...]
20 6 22 allegato sub 1 Controparte_2 previa CTU volta a quantificare ex dpr 181/09 le conseguenze permanenti dell'evento 14 4 2004 condannare l' al riconoscimento dello status Controparte_3 di vittima del Dovere ex art. 1 comma 563 l. 266/05 in capo al ricorrente
[...] per le conseguenze permanenti dell'evento 2 ottobre 1989 di cui al CP_1 ricorso, ai fini della concessione a parte istante dei conseguenti benefici assistenziali di legge;
dichiarare dunque l'obbligo ex lege all'inserimento del medesimo nell'elenco ex art. 3 comma 3 Dpr 243/06 tenuto dal , per Parte_1 tale evento, e conseguentemente condannare il al Parte_1 riconoscimento in favore del medesimo dei benefici assistenziali di pertinenza, e specificamente
1. il beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203
(esenzione dal pagamento dei medicinali fascia C) esteso alle vittime del dovere dall'art. 2 comma 106 l. 244/07
2. il beneficio della esenzione ticket, esteso alle vittime del dovere dal
Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243 - Art. 4
3. Il diritto alla assistenza psicologica, ex art. 6 comma 2 l. 206/04, esteso alle vittime del dovere dal d.p.r. 243/06, art. 4 comma 1 lett. C, n. 2
4. la speciale elargizione ex art. 5 comma 1 l. 206/04, da commisurarsi alla percentuale di invalidità complessiva determinanda tramite CTU nel 36% o nella percentuale anche superiore ex dpr 181/09 determinanda, in ogni caso sulla base del valore di euro 2000,00 a punto percentuale, oltre perequazione dalla data del
01.01.2003;
5. lo speciale assegno vitalizio ex art 5 commi 3 e 4 l. 206/04 (come esteso alle vittime del dovere dall'art. 2 comma 105 l. 244/07) dalla data del 01.01.2008,
o dalla data posteriore in subordine meglio vista, e da valere a vita,
6. l'assegno vitalizio ex art. 2 l. 407/98 nell'importo ex lege di euro 500,00 oltre perequazione dal 01.01.2006 (o dalla data posteriore in subordine meglio vista, e da valere a vita”. Con vittoria di spese”.
Il Tribunale, nella resistenza del , istruita la causa Parte_1 documentalmente e con espletamento di c.t.u. medico-legale, respinta l'eccezione
3 di prescrizione del diritto al riconoscimento della condizione personale di vittima del dovere ex art. 1, comma 5631, della l. n. 266/05, accoglieva le domande in applicazione del principio, affermato da Cass., S.U., n. 10791/2017 e del tutto riferibile al caso di specie, che “Al dipendente della Polizia di Stato, divenuto invalido per un incidente stradale occorsogli durante l'inseguimento di un sospettato di reati, spettano i benefici di cui all'art. 1, comma 563, della I. n.266 del 2005, in quanto, ai sensi delle lett. a) e b) dello stesso comma, è sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità, o dello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza che occorra un rischio specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è richiesta l'esistenza o il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari”.
L'ausiliario del Giudice, su queste premesse, riferiva che dalle lesioni traumatiche occorse nell'infortunio erano derivati al NC i postumi rappresentati dalla “sindrome cefalalgico-vertiginosa e disturbo mnesico post trauma cranico, associato ad anomalie EEGrafiche aspecifiche frontoparieto- temporali bilateralmente”, conseguendone, utilizzando i criteri medico-legali per la valutazione dell'invalidità permanente indicati nel Decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181, un'invalidità nella misura del 28%, stabilizzatasi dal 26.7.2004.
Tenendo conto, dunque, della prescrizione decennale relativa alle singole provvidenze economiche richieste, il Tribunale così statuiva:
“- accerta[…] e dichiara che ha diritto al riconoscimento CP_1 dello status di vittima del dovere, in relazione alle lesioni riportate nell'attività comandata di contrasto alla criminalità del 2.10.1989, e ai conseguenti benefici di legge;
- accerta[…] e dichiara che , a seguito dell'evento del CP_1
2.10.1989, ha riportato una invalidità nella misura del 28%, stabilizzata in data
26.7.2004;
4 - per l'effetto, condanna il al riconoscimento in Parte_1 favore del ricorrente di tutti i benefici di legge previsti in favore delle Vittime del
Dovere in rapporto al grado di invalidità e alla data di decorrenza come sopra accertati;
- in specie, condanna il convenuto al pagamento in favore del Parte_1 ricorrente della speciale elargizione in ragione di euro 2.000,00 per ogni punto di invalidità nella misura riscontrata del 28%, dell'assegno vitalizio ex art. 2 della legge n. 407/98 nell'importo di €. 258,23 fino al 1.1.2004 e, da tale data, di €.
500,00, e dello speciale assegno vitalizio mensile non reversibile di €. 1033,00, oltre interessi legali sui ratei progressivamente maturati dalla medesima data al saldo, nei limiti della prescrizione decennale;
- dichiara il diritto del ricorrente alle provvidenze assistenziali e previdenziali di legge rapportato al grado di invalidità complessiva accertata nella predetta misura del 28%”.
2. Con il proposto appello – cui resiste, ritualmente costituita, la controparte
– il chiede, in riforma dell'impugnata sentenza, la reiezione Parte_1 integrale delle domande avversarie, sulla base dei motivi esaminati in appresso.
Si è costituito in giudizio , resistendo all'impugnazione. La CP_1 parte ha anche proposto appello incidentale.
3. Con il primo motivo, l'appellante principale censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice ha riconosciuto in capo alla controparte lo status di “vittima del dovere” ai sensi dell'art. 1, comma 563, cit., in difetto dei presupposti oggettivi, previsti dalla norma, in relazione alle attività di “contrasto ad ogni tipo di criminalità” ovvero per lo “svolgimento di servizi di ordine pubblico”, omettendo al contempo di valutare ex artt. 115 e 116 c.p.c. le risultanze istruttorie acquisite
Il Tribunale, in particolare, ha ritenuto ricorrenti, alternativamente, i presupposti di cui alle lettere a) o b) della norma di legge, afferenti al “contrasto ad ogni tipo di criminalità” ovvero allo “svolgimento di servizi di ordine pubblico”, considerando erroneamente pacifica la riconducibilità a tali categorie normative dell'attività svolta. Il Giudice, in realtà, avrebbe dovuto, nella contestazione dell'Amministrazione, procedere a una compiuta ricognizione delle risultanze istruttorie acquisite, a partire dall'stanza presentata dal ricorrente2,
5 tenendo conto dell'analogo tenore della relazione informativa della Questura di
Napoli – Squadra Mobile dell'1.6.1990, non essendo in realtà ravvisabile l'ipotesi dell'attività di servizio svolta in “contrasto ad ogni tipo di criminalità”, posto che
“nel caso di specie non risulta alcun elemento istruttorio da cui desumere con ragionevole certezza che i due giovani di colore che a bordo di una Vespa si erano dati alla fuga alla vista dei poliziotti avessero nulla a che vedere con l'omicidio di in ordine alla cui commissione il ricorrente ed i Persona_1 suoi colleghi erano stati incaricati di indagare né, più in generale, che fossero responsabili della commissione di illeciti di rilevanza penale. Il ricorrente ed i suoi colleghi hanno ritenuto di porsi all'inseguimento di tali giovani di colore in base alla sola circostanza che tali giovani, alla loro vista, si erano dati alla fuga”. Né l'attività posta in essere dall'interessato atteneva allo “svolgimento di servizi di ordine pubblico”.
Con il secondo motivo, il censura la sentenza nella parte in cui ha Parte_1 ritenuto fondata soltanto in parte l'eccezione di prescrizione decennale sollevata dal , riferendola soltanto ai ratei di (taluni) dei benefici economici Parte_1 conseguenti al riconoscimento dello status di vittima del dovere maturati oltre il termine decennale a ritroso decorrente dal 23.11.2021, ovverosia soltanto ai ratei dello speciale assegno vitalizio mensile di cui all'art. 5, comma 3, della l. n.
206/2004, esteso alle vittime del dovere dall'art. 2, comma 105, della l. n.
244/2007 e dell'assegno vitalizio mensile di cui all'art. 2, comma 1, della l. n.
407/98. Il Tribunale, diversamente, avrebbe dovuto ritenere prescritto già il diritto all'accertamento dello status di “vittima del dovere” e, “di conseguenza, ed integralmente, di ogni diritto consequenziale al riconoscimento di detto status (in senso comprensivo sia della speciale elargizione all'art. 5 comma 1 L. n. 206/04 e all'art. 1 L. n. 302/90 che dello speciale assegno vitalizio di cui all'art. all'art. 5 comma 3 L. n. 206/04 che dell'assegno vitalizio di cui all'art. 2 comma 1 L. n.
407/98, ma anche di ogni altra provvidenza collegata al riconoscimento dello status predetto, con la conseguente violazione per erronea interpretazione degli artt. 2934 e 2964 c.c. in relazione alle leggi 20 ottobre 1990, n. 302, 23 dicembre
2000, n.388 e 23 dicembre 2005, n. 266, nonché all'art. 5 comma 1 L. n. 206/04 e all'art. 1 L. n. 302/90, all'art. 5 comma 3 L. n. 206/04, all'art. 2, comma 105, L.
n. 244/2007 e all'art. 2 comma 1 L. n. 407/98”.
Precisamente, l'appellante (consapevole del fatto che l'orientamento seguito dal Tribunale sia “allo stato, l'orientamento della Corte di legittimità, ma che al contempo un tale orientamento sia suscettibile - eventualmente previa rimessione della relativa questione alle Sezioni Unite della S.C. - di rivisitazione ovvero di ripensamento”), riprendendo le deduzioni difensive sul punto svolte con la
6 memoria difensiva depositata nel giudizio di primo grado, evidenzia che la natura prevalentemente assistenziale della posizione giuridica soggettiva correlata all'art. 1, comma 563, cit. “non trasforma il diritto ai benefici in questione nel diritto a pensione costituzionalmente protetto, “fondamentale, irrinunciabile e imprescrittibile”, in quanto volto a soddisfare le primarie esigenze di vita, finalità non riscontrabili nella fattispecie in esame (C. Cost. sentenza 71/2010 - Cass.
SS.UU. n. 23300/2016)”. Il riconoscimento di vittima del dovere costituisce dunque il presupposto di singoli diritti ossia del diritto alla speciale elargizione, del diritto agli assegni vitalizi, del diritto all'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dei trattamenti pensionistici e del diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica, diritti aventi ad oggetto prestazioni economiche, che non possono ritenersi sottratti alla disciplina della prescrizione per il solo fatto di essere riconosciuti a fronte di una peculiare condizione meritevole di tutela e che non possono che estinguersi per prescrizione qualora gli stessi non siano stati esercitati per il tempo previsto dalla legge.
In altri termini, “ciò che - nel caso in esame - si è prescritto è il diritto stesso alla percezione degli assegni vitalizi unitariamente considerato e il diritto alle ulteriori prestazioni economiche sempre unitariamente considerate, come si è prescritto il diritto alla speciale elargizione. Se l'interessato agisce in ritardo si prescrive - in radice - il diritto al conseguimento di tutti i benefici, ovvero di ciascun singolo diritto unitariamente inteso e, pertanto, non possono neppure essere riconosciuti i singoli effetti che da esso sarebbero derivati se il titolare si fosse attivato tempestivamente. Infatti, i singoli ratei degli assegni vitalizi e le singole prestazioni periodiche spettanti alle vittime del dovere presuppongono un diritto già in essere e riconosciuto. Per questa ragione, se l'interessato agisce in ritardo non può che perdere anche la possibilità di far valere i singoli effetti da esso derivanti, ossia il diritto alla percezione dei ratei e quello alla corresponsione delle singole prestazioni periodiche. La prescrizione del diritto invocato ha carattere definitivo ed incide quindi anche sulle singole prestazioni economiche ad esso collegate. Quello di vittima del dovere, si ribadisce, non è uno status, ma una situazione, una qualità giuridica, connessa a una condizione di fatto, che costituisce il presupposto di una serie di posizioni giuridiche soggettive”.
Con il terzo motivo, in via gradata, l'appellante principale – anche ad accogliere l'impostazione circa l'imprescrittibilità dell'accertamento dello status di vittima del dovere di cui a Cass., n. 17440/2022 – censura la sentenza nella parte in cui il Giudice non ha accolto l'eccezione di prescrizione decennale sollevata dall' con riferimento all'ulteriore beneficio Controparte_3
7 economico della speciale elargizione di cui all'art. 5, comma 1, della l. n. 206/04 e all'art. 1 della l. n. 302/90, e ciò pur essendo decorsi più di dieci anni tra la data a decorrere dalla quale il diritto avrebbe potuto essere esercitato e la data di presentazione della istanza in via amministrativa finalizzata al riconoscimento dello status di vittima del dovere o equiparata.
Con il quarto motivo¸ il contesta la correttezza delle conclusioni Parte_1 raggiunte dal c.t.u., riprese nella sentenza, secondo cui, a fronte di postumi quali
“sindrome cefalalgico-vertiginosa e disturbo mnesico post trauma cranico, associato ad anomalie EEGrafiche aspecifiche frontoparieto-temporali bilateralmente”, la misura dell'invalidità dell'interessato, in applicazione dei criteri medico-legali indicati nel D.P.R. n. 181/2009 è stata quantificata nel 28%, con stabilizzazione nel grado dal 26.7.2004.
Precisamente, l'appellante, riportate le argomentazioni dell'ausiliario del
Giudice3 e le repliche dal medesimo fornite alle osservazioni critiche della propria 3 “Ai sensi dell'art. 3 della suddetta norma, per l'accertamento dell'invalidità si procede tenendo conto che la percentuale d'invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidità e relative modalità d'uso approvate, in conformità all'articolo 3, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con il decreto del Ministro della sanità in data 5 febbraio 1992, e successive modificazioni, e quello determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
Nel caso di specie si applica la predetta criteriologia nel modo seguente. Invalidità Permanente (IP): ai sensi dell'art. 3 del DPR 181/2009, per la valutazione dell'invalidità permanente si considera il valore più favorevole tra quello determinato in base alla tabella per l'invalidità civile, ex DM Sanità 05.02.1992, e quello determinato in base alle tabelle allegate al DPR 915/1978 e successive modificazioni. A seguito del riconoscimento della causa di servizio, è stata valutata la menomazione conseguente in base alle tabelle allegate al DPR 915/1978; le menomazioni sono risultate ascrivibili alla 8° categoria Tabella A, che corrisponde a valori di invalidità nella fascia compresa fra 21 e 30%. Vista la tipologia e le caratteristiche della menomazione oggi accertata, si valuta la I.P. in misura pari al 25%, cioè un valore medio nell'ambito della forbice tabellare. Per il Danno biologico, si fa riferimento alle percentuali tabellari previste dal D.M. 12 luglio 2000 (Danno biologico ). Secondo la consueta metodologia medico legale si esegue CP_6 valutazione della menomazione sopra indicata, sicchè il valore risulta quantificabile nella misura del 5%.
Danno Morale (DM). La norma di riferimento indica che si può considerare valore di danno morale fino ad un massimo dei 2/3 del valore percentuale del danno biologico, sulla base dell'entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, causalmente correlati all'evento dannoso nel caso specifico. Nel caso di specie si è trattato di un evento traumatico occorso durante il Servizio svolto, dal quale sono derivati sintomatologia dolorosa e necessità di riposo e terapie mediche, che non hanno evitato il consolidamento di esiti permanenti con ricadute negative sulla cenestesi e sullo svolgimento delle consuete attività della vita quotidiana. Alla luce di tutti gli elementi sopra indicati si ritiene di valorizzare il danno morale nella misura del 3%. Si applica dunque la formula di Legge nel citato art. 4 del DPR 181/2009: IC (Invalidità Complessiva) = DB + DM + (IP-DB) quindi DB 5% + DM 3% + (IP 25 –
DB 5) = 8+ (20) = 28
8 c.t.p4, contesta la possibilità di riportare genericamente l'invalidità permanente
(IP), riferita alla capacità lavorativa, alla 8° categoria della Tab A (21-30%), e la correttezza della valutazione della I.P. nella misura del 25% “vista la tipologia e le caratteristiche della menomazione oggi accertata”. Il richiamo alla menomazione sarebbe generico (“Ma di quale menomazione si tratta?”) e i sintomi riferiti dall'interessato (“cefalea mattutina 2-3 v la settimana, di tipo
In sintesi, alla luce della criteriologia indicata dal DPR 181/2009, l'invalidità complessiva
(IC) riconducibile al fatto traumatico occorso il 2.10.1989 in capo al ricorrente è quantificabile nella misura del 28% (ventotto per cento).
Per quanto riguarda la data della stabilizzazione, si prende atto che la CMO di Bologna, con verbale n. 1761 del 26.07.2004, verificò la sussistenza di “Persistenti anomalie EEG di tipo irritativo in pz con pregresso traumatismo cranico”, formulando giudizio di ascrivibilità della menomazione alle tabelle indicate nel DPR 915/1978 ai fini di pensione privilegiata ordinaria.
Pertanto si ritiene che la stabilizzazione del quadro lesivo conseguente al fatto traumatico sia identificabile al 26.07.2004”. 4 “La Dr.ssa Mazzotti non esprime eccezioni in merito ai postumi valutati ed in tal modo qualificati: sindrome cefalalgico-vertiginosa e disturbo mnesico post trauma cranico, associato ad anomalie EEGrafiche aspecifiche fronto-parieto-temporali bilateralmente. Diversamente la Dr.ssa Mazzotti obbietta che per la valutazione dell'Invalidità Permanente della lesione de quo “contusione cranica parietale destra” con postumi di “sindrome cefalalgico- vertiginosa e disturbo mnesico post trauma cranico, associato ad anomalie EEGrafiche aspecifiche fronto-parieto temporali bilateralmente” non sia possibile utilizzare il decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, tantomeno ascrivendo i postumi alla VIII categoria tabella A, neanche per analogia, come si può rilevare dalle voci di seguito riportate sotto la voce “Ottava Categoria” del sopracitato DPR. Secondo la Consulente di parte resistente, nel caso di specie è possibile utilizzare la tabella di cui al D.M. 05.02.1992, in cui viene attribuito il 6% (Cod. 7005) alla schisi vertebrale, voce utilizzabile per analogia.
In risposta a tali osservazioni il CTU ribadisce che nel caso in esame risulta possibile utilizzare le tabelle contenute nel DPR 23 dicembre 1978, n. 915, anche perché la norma consente di utilizzare il criterio valutativo analogico: esso prevede che se nella tabella manca la menomazione da cui è affetto il richiedente, si procede con criterio analogico, cioè si cerca di individuare una menomazione somigliante da un punto di vista funzionale.
A parere dello scrivente CTU è applicabile al caso concreto la voce tabellare n°24 della VIII categoria Tabella A “Sindromi nevrosiche lievi, ma persistenti”, che risulta simile alla menomazione patita dal ricorrente e di pari grado invalidante. Al contrario non risulta applicabile la voce tabellare riportata nel D.M.
5.2.1992 proposta dal Consulente di parte convenuta perché del tutto diversa dalla menomazione in capo al ricorrente: la prima riguarda un'anomalia dell'apparato osteo articolare, mentre il ricorrente è portatore di postumi neurologici. Infine la Dr.ssa Mazzotti richiede al CTU di voler meglio specificare come sia possibile causalmente correlare all'evento dannoso del caso specifico, in base agli elementi documentali e l'iter clinico del ricorrente, una valorizzazione del danno morale del 3%. La norma di riferimento indica che si può considerare valore di Danno Morale fino ad un massimo dei 2/3 del valore percentuale del danno biologico, sulla base dell'entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, causalmente correlati all'evento dannoso nel caso specifico. Nel caso di specie si è trattato di un evento traumatico occorso durante il Servizio svolto, dal quale sono derivati sintomatologia dolorosa e necessità di riposo e terapie mediche. Nel corso della visita medica peritale è stata registrata la sintomatologia avvertita dal ricorrente: cefalea mattutina 2-3 volte la settimana, di tipo gravativo in sede fronto parietale bilaterale, parestesie frontali, durante i colloqui con frequenza perde il filo del discorso;
inoltre avverte ansia e disturbi della memoria recente. Segue terapia psicofarmacologica. Considerando che la suddetta sintomatologia risulta del tutto compatibile con il quadro lesivo iniziale e tenuto conto del grado di sofferenza soggettiva corrispondente, si ritiene che la percentuale di danno morale possa essere quantificata in misura del 3%”.
9 gravativo in sede fronto parietale bilaterale, parestesie frontali, durante i colloqui con frequenza perde il filo del discorso;
inoltre avverte ansia e disturbi della memoria recente”) appaiono aspecifici, essendo probabilmente comuni a buona parte della popolazione. A questi rilievi il fa allora seguire un duplice Parte_1 ordine di interrogativi, così formulati:
“1) anche ammettendo la presenza di anomalie aspecifiche del tracciato
EEGrafico, ricordando i criteri medico-legali del nesso di causalità, è possibile correlare causalmente tali aspecifiche anomalie dell'EEG riscontrate nel 1994 al traumatismo cranico non commotivo (prognosi iniziale di P.S. di 10 gg, non necessità di ricovero ospedaliero) ai fatti di cui si discute?
2) La lesione de quo “contusione cranica parietale destra”, con postumi di
“sindrome cefalalgico-vertiginosa e disturbo mnesico post trauma cranico” non può essere valutata con menomazioni analogiche comparative comprese nella
VIII categoria, le quali appaiono indubbiamente più gravi e non applicabili.
Basta, infatti, leggere le voci di tale tabella per comprendere che non è possibile valutarle neanche con criterio analogico. In merito a ciò, il Ctu, nella risposta alle osservazioni di bozza, fa riferimento alla voce “Sindromi nevrosiche lievi”, presente nella VIII categoria;
queste, però, comprendono un ampio spettro di sindromi che vanno dai disturbi d'ansia-fobie, sindromi da attacchi di panico, sindrome mista ansioso-depressiva, sindrome ossessivo-compulsiva, sindrome post traumatica da stress e tanto altro. Di quali di queste sarebbe portatore il ricorrente? Si ricorda che le diagnosi riportate nei vari iter clinici erano:
“cefalea e sindrome vertiginosa”, “Pregresso trauma cranico con anomalie al tracciato EEG”, “anomalie EEG di tipo irritativo, senza ripercussioni cliniche, in paziente con pregresso traumatismo cranico”, “Anomalie aspecifiche sulle regioni fronto-parieto-temporali bilateralmente senza correlati clinici”. Quali di questi disturbi sarebbero inquadrabili come sindromi nevrotiche? A parere della scrivente nessuna”.
Il conclude, quindi, per l'impossibilità di far applicazione del Parte_1
D.P.R. n. 181/2009, occorrendo ricorrere alla valutazione secondo la tabella di cui al D.M. 5.2.1992.
È anche contestata la correttezza del riconoscimento del danno morale, segnalando l'Amministrazione il difetto di allegazione e prova sul punto.
Con il quinto motivo, l'appellante principale censura la sentenza nella parte in cui il Giudice ha riconosciuto la spettanza di interessi legali sui benefici economici connessi al riconoscimento dello status di vittima del dovere a fronte dell'adeguamento rivalutativo già prescritto dall'art. 8 della l. n. 302/1990 e del divieto di cumulo di rivalutazione ed interessi legali ex art. 16, comma 6, della l.
n. 412/1991.
10 Precisamente, in merito alla condanna alla corresponsione degli interessi legali, evidenzia il che il quadro normativo riguardante le vittime del Parte_1 dovere prevede, secondo l'art. 8 della legge n. 302/1990, che “gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono soggetti ad una automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT, e sono esenti dall'IRPEF”, non disponendo la legge per l'applicazione degli interessi legali, con individuazione quale criterio di attualizzazione del beneficio dovuto della sola rivalutazione automatica annuale.
Il tutto, inoltre, a considerare che la normativa vigente in materia di benefici pensionistici e assistenziali prevede il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione (v. l'art. 16, comma 6, della l. n. 142/1991, il cui precetto è stato esteso dall'art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994 a tutti gli emolumenti di natura
“retributiva, pensionistica e assistenziale … spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza”).
In ogni caso, rileva la parte che “gli interessi non potranno che decorrere dal giorno successivo a “Quando la sentenza o il provvedimento di condanna hanno acquistato efficacia esecutiva, il credito, nella somma globale liquidata dal giudice con riferimento alla data in cui il provvedimento è pronunciato, divenuto esigibile, produce interessi di per sé sino al momento in cui non è estinto”
(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 8298 del 12 aprile 2011), sicché gli stessi non potranno che decorrere dal 121° giorno successivo alla scadenza di detto termine”.
Con il primo motivo dell'appello incidentale, il censura la sentenza CP_1 nella parte in cui il Giudice ha limitato il credito alla corresponsione degli assegni vitalizi al solo decennio antecedente alla domanda amministrativa.
Precisamente, “i motivi di violazione di legge a riguardo risiedono nella assenza della valida eccezione sul punto, necessariamente deducibile ex art. 416
c.p.c. a cura del debitore.
Come anticipato già supra nel presente atto, in realtà l'amministrazione in memoria si era limitata a eccepire la “estinzione del diritto alla percezione dei medesimi (benefici economici) per intervenuta prescrizione” (memoria, pag.
10)”, puntando a una prescrizione integrale di ogni diritto unitariamente considerato dipendere da uno status che, in tesi, non sarebbe sato più dichiarabile, e ciò senza svolgere alcuna eccezione subordinata di eccezione dei benefici economici collocabili con scadenza oltre un qualche termine che fosse in ipotesi quinquennale o decennale.
Ciò era stato eccepito appunto da questa difesa con memoria autorizzata, laddove si era evidenziato che appunto non esisteva traccia di una eccezione subordinata inerente la prescrizione dei ratei ultradecennali.
11 Come dunque chiesto nella memoria 9.4.24, nell'assenza di eccezione subordinata ulteriore a quella della prescrizione del diritto in sé ad ottenere benefici, in riforma della sentenza, che ha accolto eccezione non sollevata, al ricorrente competeranno, oltre alla speciale elargizione ex art. 5 comma 1 l.
206/04 come estesa dal 01.12.2007 alle vittime del dovere ex art. 34 l. 222/07
(entrata in vigore appunto il 1.12.2017) sul 28%, i due assegni ossia:
- l'assegno vitalizio ex art. 2 l. 407/98, che spetta con almeno il 25% di invalidità indennizzabile IC, con la decorrenza massima ex lege del 01.01.2006 della norma estensiva, art. 4 dpr 243/06, entrato in vigore il 23.08.2006
- lo speciale assegno vitalizio ex art. 5 comma 3 l. 206/04, che spetta anch'esso con almeno il 25% di invalidità indennizzabile, con la massima decorrenza ex lege del 01.01.2008, ex art. 2 comma 105 l. 244/07
Ciò in virtù della collocazione della stabilizzazione nel 2004 (anteriore alla massima decorrenza ex lege) indicata dal ctu”.
Con il secondo motivo, l'appellante incidentale, riprendendo la propria opposizione al quinto motivo dell'appello principale (“Essi [gli accessori] invece competono, invece, sugli arretrati dei due vitalizi, che ogni anno sono perequati rispetto all'importo originario, ma che, se pagati poi anni dopo, debbono essere muniti di accessori come appunto ogni prestazione previdenziale o assistenziale pagata in ritardo: essi però non sono costituiti dai soli interessi, come statuito erroneamente dalla sentenza, bensì ex lege, da interessi e rivalutazione con il sistema ex art. 429 c.p.c. del migliore importo tra i due, che vale per tutte le prestazioni previdenziali e assistenziali”), censura la sentenza nella parte in cui gli accessori, dovuti ex lege sulle prestazioni assistenziali, sono stati attribuiti solo in termini di interessi e non, ex art. 429 c.p.c., nel miglior importo tra interessi e rivalutazione su ciascun rateo dalla scadenza e fino a saldo.
4. Il primo motivo dell'appello principale è infondato.
A venire in rilievo nel caso in esame è la fattispecie di cui all'art. 1, comma
563 cit., che, a differenza di quanto previsto dal successivo comma 564, non prevede (Cass., S.U., n. 10791/2017) la presenza di un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico. Si tratta, dunque, di una serie di attività ritenute dal legislatore ex se pericolose, ossia – come precisato da Cass. n.
29204/2021 – connotate da una speciale pericolosità e dall'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli propri della generalità dei pubblici dipendenti, con la precisazione (Cass., 24.12.2024, n. 34299) che il riconoscimento dello status di vittima del dovere richiede nondimeno che le lesioni siano derivate da eventi che
12 costituiscano concretizzazione della speciale pericolosità e del rischio qualificato che è tipico di quelle attività.
È opportuno osservare che, nel caso esaminato da Cass., n. 10791/2017, la parte interessata aveva riportato l'invalidità a seguito di un sinistro stradale occorso mentre si accingeva a inseguire un giovane, che era a bordo di uno scooter, sospettato di essere autore di vari furti con strappo commessi nei giorni precedenti. I Giudici di merito avevano dunque assegnato rilevanza, con argomentazione non censurata in sede di legittimità, all'iniziativa (inseguimento) assunta da un dipendente della Polizia di Stato nell'ambito delle operazioni finalizzate all'individuazione del responsabile di una serie di reati commessi in precedenza, condotta che sotto l'aspetto sia materiale che finalistico è stata ricondotta dalla Suprema Corte all'attività di contrasto di ogni tipo di criminalità o allo svolgimento di servizi di ordine pubblico.
Il caso oggetto del presente giudizio di appello non è dissimile. Nell'istanza presentata dal si legge che “In data 02/10/1989 a Napoli, a seguito di CP_1 indagini di P.G. per l'omicidio di tale … avvenuto in data 23/09/1989, unitamente ai colleghi e , tutti appartenenti alla Squadra Controparte_4 P_
Mobile, sezione omicidi, a bordo di una autovettura targata NAS97516 Polizia
76106, giunti nel rione Luzzatti, due giovani, a bordo di una Vespa, alla nostra vista, si davano alla fuga. Ci ponevamo, quindi, all'inseguimento e, giunti all'incrocio di Via Giuliano da Maione, entravamo in collisione con un camion
Fiat targato NAD81997. Il sottoscritto veniva trasportato all'ospedale di Loreto
Mare ove gli veniva riscontrato un trauma cranico…”. Nel rapporto informativo del Dirigente della Squadra Mobile della Questura di Napoli è riportato che
“Verso le ore 13.00 del 2 ottobre dell'anno 1989 il dipendente in oggetto unitamente … , a bordo dell'auto IA DE … , in servizio di P.G. per l'omicidio di tale … in questo Rione Luzzatti alla Via Bonifaci notavano due giovani due … di colore su una Vespa che alla vista di tutori dell'ordine si davano a precipitosa fuga. Al fine di sottoporli a controllo, noi agenti operanti, ci ponevamo al loro inseguimento ma giunto all'incrocio con Via Giuliano da
Maione la nostra auto veniva in collisione con il IO …”.
Non è da mettere in discussione la veridicità delle due note, cui lo stesso appellante fa richiamo al fine di sostenere, come si è visto, il mancato confronto del primo Giudice con le risultanze istruttorie a disposizione, emergendo dal relativo contenuto che l'iniziativa di inseguire i due giovani su una vespa era stata assunta nell'ambito delle indagini di P.G. relative a un pregresso omicidio (“a seguito di indagini di P.G. per l'omicidio di tale …”; “il dipendente in oggetto unitamente … , a bordo dell'auto IA DE … , in servizio di P.G. per l'omicidio di tale …”), quindi, evidentemente, nel corso delle attività “di contrasto
13 di ogni tipo di criminalità”. Le ragioni della presenza dell'Assistente in CP_1 quella zona, che in quanto utili allo svolgimento delle indagini si collocavano nell'ambito delle attività rivolte a contrastare ogni tipo di criminalità, non potevano infatti che riferirsi, venendo in rilievo lo stesso ambito operativo, alle iniziative connesse con il perseguimento di quelle finalità e agli eventi occorsi nel corso del compimento delle operazioni e in funzione delle stesse, anche se non previsti o programmati. Tanto più che, come ricordato, l'interessato stava svolgendo una specifica operazione di polizia giudiziari, prevedendo l'art. 55, comma 1, c.p.p. che “La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale”).
La giurisprudenza di legittimità, peraltro, offre chiare indicazioni in tal senso. Precisamente,
- Cass., 17.10.2018, n. 26012 ha ricondotto all'attività di contrasto di ogni tipo di criminalità di cui al comma 563 cit., lett. a), il servizio di pattugliamento Contr compiuto “nel corso delle ricerche dei responsabili del sequestro d in attesa di liberazione dell'ostaggio”, allorché “l'incidente era avvenuto mentre la pattuglia rientrava in caserma e non già nel corso di un inseguimento o di un conflitto a fuoco”, poiché “il tempo speso nel rientro da un pattugliamento di quel genere non è diverso dal tempo stesso in cui gli agenti si sono incaricati attivamente del pattugliamento …”;
- Cass., 19.11.2018, n. 29769 ha riferito al “contrasto di ogni tipo di criminalità” o allo “svolgimento di servizi di ordine pubblico” il caso della parte che aveva “riportato l'invalidità in questione durante un servizio di controllo del territorio, operato insieme ad altri colleghi, finalizzato al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti …”;
- Cass., 8.3.2023, n. 6881 ha ritenuto corretto il richiamo alle ragioni di contrasto alla criminalità nel caso di un Maresciallo dei Carabinieri che, intervenuto sul luogo di un sinistro stradale che aveva coinvolto un veicolo e un cavallo (ragione di intervento originaria), aveva poi dovuto affrontare un occorso imprevisto e ulteriore (“notato un individuo nascosto dietro i cespugli (rivelatosi poi il ladro del cavallo), gli si avvicinava, e costui, uscito allo scoperto, cercava di disarmarlo e lo colpiva in volto con una pietra”).
Non è dunque dubitabile che l'incidente occorso al si sia verificato CP_1 nello svolgimento dell'attività di contrasto alla criminalità.
5. Anche il secondo motivo dell'appello principale è infondato.
Vale richiamare l'indirizzo del tutto consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui (v. ex multis Cass., 23.5.2024, n. 14501) “La questione se
14 la categoria di "vittima del dovere" tipizzata dall'art. 1, commi 563-564, L. n.
266/2005, costituisca uno status e sia come tale imprescrittibile, salva la prescrizione dei ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge, è stata risolta da Cass. n. 17440 del 2022, nel senso dell'imprescrittibilità della pretesa, che discende ex se dalla riconosciuta natura di status della condizione di vittima del dovere e non già da una inesistente facoltà dell'amministrazione di attribuirla d'ufficio, imprescrittibilità dell'azione che non si estende ai benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto”. Ancora più recentemente, Cass.,
10.1.2025, n. 617 ha evidenziato che “La questione concernente la ricomprensione della qualità di vittima del dovere nel novero dello status è stata affrontata dalla Corte con orientamento consolidato che ha preso le mosse con la pronuncia n. 17440/2022, affermativa del principio per cui "la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della L. n. 266 del 2005, ha natura di status, cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge".
Detto arresto è stato confermato da tutta la giurisprudenza di legittimità che successivamente si è pronunciata sul punto, come Cass. n. 37522/2022, n.
3868/2023, n. 7241/2023, n. 9860/2023, n. 11661/2023, n. 33799/2023, n.
36255/2923, n. 36510/2023, n. 9449/2024 n. 15461/2024 ex multis.
Il Collegio non ravvisa ragioni per doversi discostare da tali precedenti, ai quali si rinvia anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., atteso che, "una volta che l'interpretazione della regula iuris è stata enunciata con l'intervento nomofilattico della Corte regolatrice, essa "ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del 2006 (art. 374 c.p.c.) e 2009 (art. 360 bis c.p.c., n. 1)" (Cass. SS.UU. n. 15144 del 2011); invero, la ricorrente affermazione nel senso della non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l'esigenza di garantire l'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 23675 del
2014), atteso che, in un sistema che valorizza l'affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente anche sulla riduzione del contenzioso, vi è l'esigenza, avvertita anche dalla dottrina, "dell'osservanza dei precedenti e nell'ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni" (in termini: Cass. SS.UU. n. 11747 del 2019)" (Cass.
n. 3868/2023).
Esiste un orientamento ormai da tempo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, rispetto al quale non si registrano scostamenti successivi.
15 Non possono valere in senso contrario né il richiamo ad arresti di legittimità risalenti ad epoca anteriore all'affermazione in termini di status della qualità di vittima del dovere né l'invocazione di alcune prese di posizione di giudici di merito, che non offrono argomenti nuovi o non ancora vagliati che possano condurre ad una rimeditazione dei principi affermati”.
Anche il primo motivo dell'appello incidentale è infondato.
Se è vero che il ha eccepito innanzitutto l'estinzione per Parte_1 intervenuta prescrizione del diritto alle singole prestazioni connesse con il riconoscimento dello status di “vittima del dovere” unitariamente intese, è altresì vero, come emerge inequivocabilmente dall'esame delle doglianze proposte nella memoria costitutiva di primo grado, che l'Amministrazione ha correlativamente ritenuto precluso anche il diritto al pagamento dei singoli ratei, agli stessi specificamente riferendosi: “Per questa ragione, se l'interessato agisce in ritardo non può che perdere anche la possibilità di far valere i singoli effetti da esso derivanti, ossia il diritto alla percezione dei ratei e quello alla corresponsione delle singole prestazioni periodiche. Nel caso di specie, il ricorrente ha agito in ritardo e seppure ottiene il riconoscimento del rapporto giuridico denominato dal legislatore – con locuzione sintetica – “vittima del dovere”, vede estinti i diritti a contenuto patrimoniale che conseguono ad esso come singoli effetti, compresi il diritto ai singoli ratei degli assegni vitalizi e il diritto alle singole prestazioni periodiche spettanti”. L'espressione “vede estinti i diritti a contenuto patrimoniale che conseguono ad esso come singoli effetti, compresi il diritto ai singoli ratei degli assegni vitalizi” dà evidentemente conto di un'eccezione formulata dal secondo modalità alternativa, facendo questione Parte_1
l'Amministrazione di ritenuta preclusione al pagamento dei ratei intesi o come singoli effetti del diritto unitario o come oggetto di autonome pretese discendenti dal diritto alla prestazione periodica (“compresi il diritto ai singoli ratei degli assegni vitalizi”).
Appare pertanto corretta la decisione del Tribunale di Bologna di riconoscere l'assegno vitalizio ex art. 2 della l. n. 407/98 e lo speciale assegno vitalizio ex art. 5 comma 3, della l. n. 206/04 nei limiti della prescrizione decennale.
6. Il terzo motivo dell'appello principale è fondato.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass., 23.5.2024, n.
14501), l'imprescrittibilità della domanda relativa al riconoscimento della condizione di “vittima del dovere” non si estende ai benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, tra i quali non vi è motivo per non comprendere
16 la speciale elargizione in questione (cui Cass., 30.5.2022, n. 17440 non fa riferimento in ragione delle peculiarità di quel caso di specie5).
Precisamente, al momento della presentazione della domanda amministrativa (9.2.2021) era già trascorso il decennio utile alla richiesta della speciale elargizione ex art. 5 della l. n. 206/2004, il cui dies a quo va individuato della data di entrata in vigore della stessa legge (considerando, comunque, come rileva l'Amministrazione, che “La stessa conclusione si imporrebbe, peraltro, quand'anche si volesse assumere quale data di insorgenza del diritto, eventualmente, quella di entrata in vigore della L. n. 266/2005 ed anche se, in denegata ipotesi, volesse a tal fine farsi riferimento alla data di entrata in vigore dell'art. 34 co. 1 d.l.
1.10.2007 n. 159 conv. in l. 29.11.2007 n. 222, essendo comunque decorsi più di dieci anni anche tra tali date e la data di presentazione della istanza amministrativa, presentata, come detto, in data 9 febbraio 2021”)6, 5 V. infatti in motivazione: “Resta per contro ferma la conclusione dei giudici di merito secondo cui l'imprescrittibilità dell'azione volta all'accertamento dello status di vittima del dovere non si estende ai benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, come nella specie il diritto all'assegno mensile vitalizio L. n. 407 del 2008, ex art. 2, e all'assegno mensile vitalizio L. n. 206 del 2004, ex art. 5, comma 3, i quali - unitamente al diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato, all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e all'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale dei medicinali attualmente classificati in classe "C", L. n. 206 del 2004, ex artt. 6 e 9 - sono stati riconosciuti nel caso di specie all'odierno controricorrente nei limiti prescrizionali”. 6 Questa stessa Corte ha affermato (sentenza del 13.1.2025, n. 12), al riguardo, che “Uno dei diritti preclusi per prescrizione è l'elargizione una tantum di cui al combinato disposto degli artt. 5 comma 1 L. 206/2004 e 1 L. 302/1990, che poteva – e doveva – essere richiesta entro il decennio dalla maturazione delle condizioni legittimanti. Le tutele delle categorie meritevoli di protezione vanno infatti armonizzate con le ragioni di bilancio (ora costituzionalizzate – art. 97 comma 1 Cost.) e dunque non può lo Stato debitore rimanere esposto sine die alla pretesa del creditore inerte”. v. Corte di Appello di Venezia, Sez. Lavoro, sentenza del 30.11.2023: “Ed invero, trattasi di una prestazione c.d. una tantum, non periodica, quindi soggetta alla prescrizione decennale a decorrere dal momento di insorgenza del diritto, da individuarsi, pacificamente (v. allegazioni della stessa parte appellata, pag. 7 della comparsa di costituzione, circostanza non in contestazione), nel momento di entrata in vigore della L. 222/07 che ha esteso tale beneficio alle vittime del dovere. La domanda amministrativa di riconoscimento dello status di vittima del dovere è pacificamente di data 6.12.2019, dunque è stata presentata oltre i dieci anni dal momento di insorgenza del relativo diritto. Non coglie nel segno l'argomentazione della parte appellata laddove sostiene che il appellante non ha provato i “fatti” costitutivi Parte_1 dell'eccezione di prescrizione, in quanto, come emerge dalla lettura di pag. 7 della comparsa di costituzione degli appellati, già negli atti di primo grado vi era l'allegazione secondo la quale la speciale elargizione è stata estesa alle vittime del dovere dall'art. 34 della L. 222/2007. A questo punto, l'individuazione del dies a quo della eccepita prescrizione è una questione di diritto, la cui risoluzione è demandata al giudice che può individuarlo anche d'ufficio (Cass. 24047/2022; Cass. 33169/2021: “come chiarito da questa S.C., la individuazione del termine di prescrizione applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, costituisce quaestio iuris, su cui il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (v. Cass. n. 15631 del 2016; n. 21752 del 2010; n. 11843 del 2007; 16573 del 2004”)”. V. ancora Corte di Appello di Trento, Sezione Lavoro, sentenza del 20.12.2024, n. 53: “Ciò comporta la riforma della sentenza impugnata, la quale ha affrontato in modo indistinto la questione della prescrittibilità dello “status” e l'eccezione di prescrizione decennale formulata con riguardo al diritto alla speciale elargizione, facendo decorrere dalla data del suo passaggio
17 sicché il diritto al riconoscimento della stessa indennità era certamente estinto per intervenuta prescrizione alla data del 9.2.2021.
7. Il quarto motivo dell'appello principale è infondato.
A fronte delle indicazioni fornite dall'ausiliario del Giudice in relazione ai postumi valutati (e non contestati: “sindrome cefalalgico-vertiginosa e disturbo mnesico post trauma cranico, associato ad anomalie EEGrafiche aspecifiche fronto-parieto-temporali bilateralmente”), secondo cui “nel caso in esame risulta possibile utilizzare le tabelle contenute nel DPR 23 dicembre 1978, n. 915, anche perché la norma consente di utilizzare il criterio valutativo analogico: esso prevede che se nella tabella manca la menomazione da cui è affetto il richiedente, si procede con criterio analogico, cioè si cerca di individuare una menomazione somigliante da un punto di vista funzionale. A parere dello scrivente CTU è applicabile al caso concreto la voce tabellare n°24 della VIII categoria Tabella A
“Sindromi nevrosiche lievi, ma persistenti”, che risulta simile alla menomazione patita dal ricorrente e di pari grado invalidante. Al contrario non risulta applicabile la voce tabellare riportata nel D.M.
5.2.1992 proposta dal Consulente di parte convenuta perché del tutto diversa dalla menomazione in capo al ricorrente: la prima riguarda un'anomalia dell'apparato osteo articolare, mentre il ricorrente è portatore di postumi neurologici”), le riportate contestazioni della c.t.p. del , come emerge dal relativo tenore sostanzialmente dubitativo, si Parte_1 risolvono nell'esposizione di perplessità che esprimono, in realtà, una doglianza indeterminata, senza che venga mosso alcuno specifico rilievo critico ulteriore che tragga alimento dalla documentazione medica in atti e segnali le incongruenze tra quanto da essa si desume e la valutazione già espressa dall'ausiliare. Sicché la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce, nella sostanza, un mero dissenso diagnostico (v. Cass., 9988/2009 e
26104/2022) che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente (e quindi del Giudice che su quelle argomentazioni si è basato) e che non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
in giudicato (momento in cui, si legge a pag. 8, “si può capire cosa e quanto spetti all'avente diritto”) il termine decennale di prescrizione. Ritiene dunque la Corte, in accoglimento del secondo motivo di appello, che riguardo al diritto azionato alla speciale elargizione di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 206 del 2004, debba essere dichiarata l'estinzione per intervenuta prescrizione, stante il decorso di oltre dieci anni fra la maturazione del diritto al beneficio
(evidenziando che il dies a quo - come in appresso si andrà ad esplicitare - è da individuarsi nel momento di entrata in vigore del D.P.R. 243/2006) e la domanda amministrativa diretta ad ottenerlo. E', infatti pacifico che l'appellato abbia subito le lesioni in data 5 dicembre 2004, nel corso di un intervento di ordine pubblico in occasione di una manifestazione sportiva degenerata a causa della condotta violenta di alcuni tifosi”.
18 In definitiva, non emergendo, dalle ragioni dell'appello, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte dal c.t.u. e dal primo Giudice, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Non sussistono i presupposti, quindi, per aderire alla diversa valutazione percentuale indicata dal sul presupposto, non accoglibile, Parte_1 dell'applicazione dei parametri di cui al D.M. 5.2.1992.
Quanto al danno morale, in relazione ai cui presupposti l'appellante fa questione unicamente di omessa allegazione e prova, occorre rilevare che il dato era stato evidentemente dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio, ove tale voce era stata correttamente riferita alla sofferenza fisica patita in occasione e per le conseguenze dell'incidente, provvedendo l'interessato soltanto a collocare il dato in un contesto descrittivo più ampio (“Anche dal punto di vista della quantificazione del danno morale, l'incidenza sulla qualità della vita della persona, oltre che la sofferenza fisica descritta e legata ad atto criminoso assai odioso, inerente una menomazione che ha inciso profondamente sulla vita del ricorrente, giustifica ampiamente la valutazione operata, visto che il danno funzionale è ormai irreparabile e particolarmente fastidioso non solo nella deambulazione, ma anche nella vita civile, sportiva, e ludica”). Sono del tutto pertinenti, sul punto, le considerazioni svolte dal c.t.u. che, oltre ad aver accertato, tra l'altro, una “sindrome cefalalgico-vertiginosa”, ha precisato che “Nel caso di specie si è trattato di un evento traumatico occorso durante il Servizio svolto, dal quale sono derivati sintomatologia dolorosa e necessità di riposo e terapie mediche. Nel corso della visita medica peritale è stata registrata la sintomatologia avvertita dal ricorrente: cefalea mattutina 2-3 volte la settimana, di tipo gravativo in sede fronto parietale bilaterale, parestesie frontali, durante i colloqui con frequenza perde il filo del discorso;
inoltre avverte ansia e disturbi della memoria recente. Segue terapia psicofarmacologica. Considerando che la suddetta sintomatologia risulta del tutto compatibile con il quadro lesivo iniziale e tenuto conto del grado di sofferenza soggettiva corrispondente, si ritiene che la percentuale di danno morale possa essere quantificata in misura del 3%”.
8. Il quinto motivo dell'appello principale è infondato, occorrendo invece accogliere il correlato secondo motivo dell'appello incidentale.
Oltre all'assegno vitalizio ex art. 2 della legge n. 407/98 nell'importo di €
258,23 fino all'1.1.2004 e, da tale data, di € 500,00, e allo speciale assegno vitalizio mensile non reversibile di € 1.033,00, secondo quanto statuito dal primo
Giudice, all'appellato spetta la maggior somma tra la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sui ratei progressivamente maturati dalla medesima data al saldo
(v. Corte di Appello di Roma, III Sez. Lavoro, 7.3.2023, n. 781, III Sez. Lavoro,
19 31.10.2022, n. 4063, Corte di Appello di Roma, I Sez. Lavoro, 22.11.2021, n.
4169), nei limiti della prescrizione decennale, (occorrendo sul punto evidenziare che la Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 14501/2024, riprendendo il consolidato orientamento, ha recentemente affermato che “14. … dando continuità a Cass. n. 11013 del 2022, la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che nelle prestazioni previdenziali o assistenziali il diritto sulle somme pretese a titolo di rivalutazione sulla componente di indennità per danni - nel caso in cui le stesse non siano state poste in riscossione ovvero messe a disposizione dell'avente diritto - è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, e non a quella quinquennale (in tal senso, Cass. n.11013 del 2022 cit.;
Cass. n. 2583 del 2016; n. 7885 del 2014; n. 1891 del 2005; n. 5143 del 2004, n.
13089 del 2003; Cass. n. 9825 del 2000).
15. La rivalutazione monetaria e gli interessi calcolati sui crediti per prestazioni previdenziali e assistenziali estinti in ritardo, come la Corte ha in numerose occasioni affermato, costituiscono non già un accessorio di tali crediti, ma una componente essenziale dell'oggetto dell'obbligazione, considerato nella sua idoneità ad assicurare al titolare una sorta di indicizzazione destinata a mantenere costante il valore della prestazione durante la mora del debitore.
16. Tale regime giuridico è scaturito dalle sentenze n. 156 del 1991 e n. 196 del 1993, con le quali la Corte costituzionale, con riferimento, rispettivamente, ai crediti previdenziali ed a quelli assistenziali, ha parzialmente caducato l'art. 442
c.p.c., dichiarando l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro per prestazioni previdenziali, deve determinare, in modo analogo a quanto previsto, per i crediti di lavoro, dall'art. 429 c.p.c., comma 3, oltre gli interessi nella misura di legge, il maggior danno per la diminuzione di valore del credito, cosicché interessi e rivalutazione finiscono per essere tutt'uno col credito previdenziale o assistenziale, nel senso che esso, maggiorato di tali componenti, rappresenta, nel tempo, l'originario credito dell'assicurato nel suo reale valore man mano aggiornato.
17. Donde la conseguenza che la disciplina legale applicabile è sempre e unicamente quella dettata per lo specifico credito previdenziale o assistenziale dedotto in giudizio e che il pagamento di quest'ultimo nel suo valore originario costituisce l'adempimento parziale di un'obbligazione che ha per oggetto sempre e soltanto il medesimo credito (qualificato in relazione al trascorrere del tempo), che rimane tale fino a quando non sia stato interamente pagato nel suo importo totale, comprensivo degli accessori in questione, per cui, quanto resta dopo il pagamento parziale, è pur sempre parte del credito previdenziale (Cass. 3 febbraio 1995, n. 1267; 12 febbraio 1993, n. 1771; 29 novembre 1993, n. 11808).
20 18. Questa omogeneità di natura, derivante dall'unitario rilievo della prestazione considerata in tutte le sue componenti comporta, come mero corollario, l'impossibilità di ritenere assoggettata la porzione del credito contabilmente imputabile ad interessi e rivalutazione ad un regime prescrizionale diverso da quello proprio della porzione ascrivibile a somma capitale (Cass. 6 settembre 1997, n. 8949; 23 giugno 1992, n. 7661; 16 aprile 1992 n. 4666; 4 ottobre 1991 n. 10336).
19. Come si evince anche dalla sentenza della Corte Costituzionale 25 maggio 1989, n. 283, la regola generale per i ratei della prestazione previdenziale o assistenziale è la prescrizione decennale, mentre opera la prescrizione quinquennale soltanto per i ratei "liquidi", liquidità da intendere non secondo la nozione comune che si desume dall'art. 1282 c.c., ma quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa
(procedimento di contabilità, diverso da quello di liquidazione della prestazione) con messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme, come fatto palese dal disposto del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129, ritenuto tendenzialmente applicabile a tutti i crediti previdenziali e assistenziali, secondo cui sì prescrivono in cinque anni a favore dell le rate di pensione "non CP_8 riscosse" (cfr. Cass. 21 maggio 1990 a 6245; 22 marzo 1991 n. 3094; 14 dicembre 1991 n. 13485; 17 marzo 1994 n. 2562;1° aprile 1994 n. 3188; 22 maggio 1997, n. 7882).
20. Ne segue che il diritto di credito previdenziale o assistenziale relativo a qualsiasi somma che non sia stata posta in riscossione si prescrive nel termine di dieci anni, trattandosi di credito non liquido ai sensi e per gli effetti della norma sopra indicata.
21. In altri termini, il pagamento parzialmente estintivo della pretesa creditoria lascia permanere la "illiquidità", nel senso precisato, del credito alla parte residua (cfr., con specifico riguardo, alla liquidazione della sorta capitale senza gli interessi e la rivalutazione: Cass. 23 giugno 1992 n. 7661; 1° aprile
1993 n. 3933; 7 maggio 1993 n. 5289; 14 gennaio 1998, n. 292), posto che la liquidità del credito va intesa non secondo la nozione comune, desumibile dall'art. 1282 c.c., ma quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa.
22. Il ricorrente prospetta, quale argomento che possa indurre a Parte_1 non ritenere applicabile l'orientamento sopra richiamato, la natura non previdenziale, ma di assegno erogato dallo Stato, della prestazione oggetto di causa.
23. L'argomento non coglie nel segno, posto che questa Corte di cassazione ha invece ribadito che le prestazioni riconosciute alle vittime del dovere ed alle
21 categorie equiparate hanno natura assistenziale (Cass. n. 22753 del 2018; Cass.
n. 23300 del 2016) e, dunque, a tali prestazioni vanno applicati i principi sopra esposti”.
9. In conclusione, l'appello principale è fondato per quanto di ragione, occorrendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, occorre dichiarare estinto per intervenuta prescrizione il diritto alla speciale elargizione di cui all'art. 5, comma 1, della l. n. 206/04 e all'art. 1 della l. n. 302/90.
L'appello incidentale è parimenti fondato per quanto di ragione, occorrendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannare il al Parte_1 pagamento in favore del dell'assegno vitalizio ex art. 2 della l. n. 407/98 CP_1 nell'importo di € 258,23 fino all'1.1.2004 e, da tale data, di € 500,00, e dello speciale assegno vitalizio mensile non reversibile di € 1.033,00, oltre alla maggior somma tra la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sui ratei progressivamente maturati dalla medesima data al saldo, nei limiti della prescrizione decennale.
10. Quanto alle spese di lite del doppio grado di giudizio, le stesse si compensano, in ragione di una valutazione riguardante la soccombenza di natura complessiva, in misura di un terzo, con condanna del al pagamento del Parte_1 residuo, liquidato come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo, accoglie l'appello principale per quanto di ragione e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara estinto per intervenuta prescrizione il diritto alla speciale elargizione di cui all'art. 5, comma 1, della l. n. 206/04 e all'art. 1 della l. n. 302/90; accoglie l'appello incidentale per quanto di ragione e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna il al pagamento in Parte_1 favore di dell'assegno vitalizio ex art. 2 della l. n. 407/98 CP_1 nell'importo di € 258,23 fino all'1.1.2004 e, da tale data, di € 500,00, e dello speciale assegno vitalizio mensile non reversibile di € 1.033,00, oltre alla maggior somma tra la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sui ratei progressivamente maturati dalla medesima data al saldo, nei limiti della prescrizione decennale;
compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio in misura di un terzo e condanna il al pagamento del residuo, che liquida, per il Parte_1 primo grado, in € 6.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, e in € 43,00 per esborsi, con distrazione in favore del procuratore di e, per il CP_1 presente grado, in € 4.600,00 per compensi, oltre accessori di legge.
22 Così deciso in Bologna il 6.2.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”. Il successivo comma 564 equipara ai soggetti di cui al comma 563 “coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”. 2 “In data 02/10/1989 a Napoli, a seguito di indagini di P.G. per l'omicidio di tale Per_1
avvenuto in data 23/09/1989, unitamente ai colleghi e
[...] Controparte_4 P_
, tutti appartenenti alla Squadra Mobile, sezione omicidi, a bordo di una autovettura
[...] targata NAS97516 Polizia 76106, giunti nel rione Luzzatti, due giovani, a bordo di una Vespa, alla nostra vista, si davano alla fuga. Ci ponevamo, quindi, all'inseguimento e, giunti all'incrocio di Via Giuliano da Maione, entravamo in collisione con un camion Fiat targato NAD81997. Il sottoscritto veniva trasportato all'ospedale di Loreto Mare ove gli veniva riscontrato un trauma cranico…”.