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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 24/11/2025, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi
Varrecchione, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. 685/2020 vertente
TRA
, C.F.: , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Cetraro (CS), via Carlo Pancaro n. 4, presso lo studio dell'avv. Paolo Quercia, che la rappresenta e difende, in virtù di mandato steso a margine dell'atto di citazione.
ATTRICE
e
, C.F.: elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2
Cetraro (CS), Via A. Ricucci n. 8, presso lo studio dell'avv. Maria Rossi, che la rappresenta e difende in virtù di mandato steso in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni da infiltrazioni di acqua.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla domanda attrice di risarcimento danni da infiltrazioni di acqua. pagina 1 di 8 La domanda è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze istruttorie è emersa la presenza delle infiltrazioni lamentate dall'attrice e la loro riconducibilità a fattori imputabili alla convenuta.
Invero, dalla espletata prova testimoniale è emerso che nell'appartamento di parte attrice vi è la presenza di infiltrazioni di acqua, umidità e muffa, in particolare è emerso che la stanza dei bambini ha riportato danni (v. dichiarazioni rese dai testimoni e Tes_1
all'udienza del 10.10.2023 e all'udienza del 9.5.2023).
[...] Testimone_2
Risulta, peraltro, in atti “Scheda statistica – Rapporto d'intervento” del 11.4.2019 dei
Vigili del Fuoco – Sede Servizio Paola (allegato al fascicolo di parte attrice), da cui emerge che “L'appartamento di proprietà della Sig.ra al Parte_2
momento non presente in loco, ubicato al terzo livello di una palazzina popolare, in affitto al Sig. , denotava uno stato di degrado, relativo alla pensilina Persona_1
versante ovest, nel merito: distacchi di intonaci e croste superficiali di muratura generatesi in epoca antecedente al nostro intervento”; “si provvedeva a: effettuare una verifica di tipo visiva, non analitica né strumentale, dalla quale risultava: Quadro fessurativo eloquente relativo a tutto il paramento murario della pensilina di cui sopra;
l'evento, certamente indotto da pregresse infiltrazioni di acque meteoriche con marcimenti in progresso e processi di ossidazione del copriferro;
inoltre, tali infiltrazioni interessavano l'intradosso del solaio di una stanza dell'appartamento sottostante (di proprietà della signora ) con distacchi di intonaci e Parte_1
formazione di leggeri aloni di umidità nel solaio di un'altra stanza da letto.”;
“rimanevano danneggiati dal distacco dell'intonaco del solaio sottostante suppellettili della stanza e vari oggetti personali che si trovavano su una scrivania” la causa del sinistro è da attribuirsi a “infiltrazioni di acque meteoriche mancanza nel corso degli anni dei lavori manutentivi”.
Dalla CTU espletata redatta nell'ambito del procedimento per ATP R.G. n.818/2019; le cui risultanze vanno integralmente accolte, in quanto suffragate dalla documentazione in pagina 2 di 8 atti, adeguatamente motivate, ed immuni da vizi logici e/o di ragionamento, è, peraltro, emerso quanto segue.
Dalla relazione tecnica e dalla documentazione fotografica ivi allegata è stato confermato lo stato dei luoghi descritto da parte attrice, in particolare, la presenza di macchie di umidità ed il distacco dell'intonaco dall'intradosso del solaio di piano della camera dei figli di parte attrice, (pp. da 7 a 15 CTU).
Il CTU ha evidenziato che dalla ispezione termografica: “si evidenziano chiaramente criticità tipiche dovute ad una azione prolungata e pregressa da infiltrazioni di acque piovane che hanno determinato rigonfiamenti, distacchi di intonaco e in alcuni casi vistose lesioni dell'intonaco esterno.” (p.16 CTU).
Il consulente tecnico ha rilevato le cause tecniche del distacco dell'intonaco dall'intradosso del solaio di piano del vano letto dei figli di parte attrice. Segnatamente ha sottolineato che: “le infiltrazioni al sottostante vano letto, utilizzato dai figli della ricorrente, ubicato al primo piano, provengono dalla mensola aggettante del balcone del vano letto, ubicata al secondo piano di proprietà della resistente. […] L'intradosso della stessa mensola, presenta vistose macchie di umidità unitamente all'intonaco ammalorato. Tale precarietà di manutenzione ordinaria e straordinaria, ha consentito nel tempo, infiltrazione di acqua meteorica, che ha provocato il distacco di parte dell'intonaco, dall'intradosso del solaio di piano, all'interno del vano letto utilizzato dai figli della ricorrente.” (pp. 22 e 24 CTU).
Tanto premesso, il consulente ha affermato che “le cause di tali inconvenienti, sono dovute essenzialmente a beni in proprietà privata come le due mensole aggettanti dei balconi di proprietà della resistente ubicate al secondo piano, in quanto non sono state oggetto di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, anche se nel tempo vi siano stati interventi di manutenzione, è stata trascurata una opportuna impermeabilizzazione delle stesse mensole aggettanti. Evidenzia però, che parte delle lesioni sono presenti sull'intonaco della facciata del prospetto ovest, per una percentuale limitata a tali
pagina 3 di 8 inconvenienti che può quantificare, in rapporto alle cause sopra descritte a beni condominiali pari al 20%.” (p. 25 CTU).
Il consulente ha provveduto a descrivere in dettaglio gli interventi da adottare per la eliminazione degli inconvenienti riscontrati e per il ripristino dello stato dei luoghi e successivamente, nel computo metrico ha quantificato i danni complessivamente subiti dell'immobile dell'istante per una somma pari ad € 3.020,13.
A tale somma, inoltre, sono stati aggiunti i danni subiti dagli oggetti presenti sulla scrivania della camera da letto, in seguito al crollo dell'intonaco, per un totale di €
260,00.
Pertanto, in conclusione, i danni complessivamente ammontano ad € 3.280,13 (p. 27
CTU).
Orbene, con riguardo alla responsabilità in ordine alla accertata situazione, la stessa deve essere attribuita ai sensi dell'art. 2051 c.c., alla convenuta in misura Controparte_1
pari all'80% per come evidenziato dal CTU, quale proprietaria e custode dell'appartamento sito al piano superiore.
Come è noto, infatti, in base all'art. 2051 c.c., che disciplina la responsabilità da cose in custodia “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Tale norma non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine, bensì ad un effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché della cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri (Cass. n. 1859/2000).
Elemento indispensabile, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051
c.c., è la relazione diretta tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, intesa nel senso che la prima abbia prodotto direttamente il secondo, e non abbia, invece, costituito lo strumento mediante il quale l'uomo abbia causato il danno con la sua azione od omissione (Cass. n. 1682/2000). La norma dell'art. 2051 c.c. è fondata non sul principio della responsabilità oggettiva, ma sul dovere di custodia che incombe al soggetto che, a pagina 4 di 8 qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa, in relazione all'obbligo di vigilare in modo da impedire che arrechi danni a terzi. La presunzione di colpa opera nei confronti di colui che ha il dovere di custodia sulla cosa, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, etc. e può riguardare anche i danni che dipendano dall'insorgere nella cosa in custodia di un agente dannoso, come nel caso di infiltrazioni di acqua da un immobile ad un altro (Cass. n 5925/1993). La responsabilità per danni da cose in custodia è presumibile iuris tantum in capo al custode senza che possa distinguersi tra cose intrinsecamente pericolose e cose suscettibili di divenire tali in forza di altri fattori causali (Cass. n. 10015/1996).
Per costante giurisprudenza, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia - prevista dall'art. 2051 c.c. - ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e, d'altro canto, la funzione della predetta norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa. Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito (da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato), fattore che attiene non già ad un comportamento del custode (che é irrilevante) bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità. In questo quadro, l'attore deve fornire la prova dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa e del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza del caso fortuito, cioè di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità (così ex multis, cfr. Cassazione civile, sez. III, 19 febbraio 2008, n. 4279; Cassazione civile, sez. III, 30 novembre 2005, n. 26086).
pagina 5 di 8 In questo quadro, la convenuta non ha provato che le infiltrazioni di acqua siano state determinate da un caso fortuito;
la stessa, quale custode dell'appartamento posto al piano superiore, deve essere, quindi, ritenuta responsabile dei danni patiti dall'attrice.
Alla luce delle sopra esposte considerazioni, la convenuta va Controparte_1
condannata al pagamento in favore di dell'importo di € 2.624,10. Parte_1
2. Sulle ulteriori domande di risarcimento di parte attrice.
Parte attrice afferma la risarcibilità del danno non patrimoniale, ivi compreso il morale, per il disagio patito dalla famiglia a seguito del mancato pieno godimento CP_2
dell'immobile, chiedendone la liquidazione in via equitativa.
La domanda è infondata e non merita accoglimento.
Agli atti di causa non risulta specificatamente provato il danno da mancato godimento del bene.
Giova a tal fine, infatti, rilevare che l'attore in ogni caso ha dedotto di aver abitato l'immobile e, in particolare, non ha dedotto specifici e apprezzabili pregiudizi di carattere non patrimoniale. L'attore non ha in alcun modo sottoposto al vaglio di questo giudice alcun elemento (anche a carattere meramente indiziario) che potesse essere vagliato criticamente e valorizzato per verificare l'effettività e l'entità delle conseguenze pregiudizievoli subite, onde poter attivare anche il potere di determinazione equitativa, in ragione della obiettiva difficoltà di quantificazione del danno.
Ne deriva che la domanda non possa essere accolta.
Parimenti infondata, per difetto di prova, è la domanda sollevata da parte attrice di risarcimento del danno subito in conseguenza del dedotto abbattimento di valore di mercato dell'immobile.
3. Sulla domanda riconvenzionale di parte convenuta.
pagina 6 di 8 Parte convenuta chiede il rimborso delle spese di lite sostenute nel procedimento di ATP
R.G. n. 818/2019, poiché i danni lamentati dalla sig.ra non sarebbero imputabili Pt_1
alla sig.ra , odierna convenuta. Controparte_1
La domanda è infondata e non merita accoglimento.
Si appalesa, infatti, che specularmente all'accoglimento della domanda risarcitoria per le infiltrazioni, nel presente giudizio risulta soccombente. Controparte_1
4. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché va disposta la condanna di parte convenuta alla rifusione, in favore di parte attrice delle spese processuali afferenti sia l'odierna procedura che il procedimento di ATP R.G. n. 818/2019.
In particolare, la liquidazione delle spese processuali va operata, in riferimento al procedimento di ATP R.G. n. 818/2019, secondo i valori minimi di riferimento dei parametri di cui al decreto ministeriale del 10 marzo 2014 n. 55 applicabile ratione temporis, tenuto conto delle somme effettivamente accordate a titolo di risarcimento del danno (cfr. art. 5 del DM 55/2014) e dunque in relazione allo scaglione fino ad €
5.200,00 dei procedimenti di istruzione preventiva.
Mentre, per quanto attiene al presente grado la condanna al pagamento delle spese e degli onorari di difesa segue i valori medi di riferimento del vigente decreto ministeriale del 13 agosto 2022, n. 147, tenuto conto dell'attività difensiva prestata, della natura e del valore della controversia, nonché della non particolare complessità delle questioni, di fatto e di diritto, trattate (in particolare, le spese sono liquidate considerato il valore medio delle fasi di studio – ridotto del 50%, introduttiva – ridotto del 50%, trattazione– ridotto del 50% e decisionale – ridotto del 50% - dei giudizi ordinari, tenuto conto delle somme effettivamente accordate a titolo di risarcimento del danno e dunque in relazione allo scaglione fino ad € 5.200,00).
Le spese di lite sono, infine, distratte in favore del difensore di parte attrice, che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93, co. 1, c.p.c.
pagina 7 di 8 Le spese di CTU espletata nel procedimento di ATP R.G. n. 818/2019, liquidate come da separato decreto, vanno definitivamente poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. in (parziale) accoglimento delle domande attrici, dichiarata la responsabilità della parte convenuta per i danni occorsi a , condanna Parte_1
, a titolo di risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c., Controparte_1
al pagamento, in favore di , dell'importo di € 2.624,10 Parte_1
a valori attuali;
2. rigetta le ulteriori domande di parte attrice;
3. rigetta la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
4. condanna alla refusione in favore di Controparte_1 Pt_1
delle spese di lite, liquidate nella complessiva somma di €
[...]
2.155,30, di cui € 615,30 per i compensi relativi al procedimento di ATP R.G.
n. 818/2019, (di cui € 470,00 per onorari di difesa ed € 145,30 per esborsi) ed
€ 1.540,00 per il presente grado di giudizio (di cui € 1.276,00 per onorari di difesa ed € 264,00 per esborsi), oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Cap ed Iva, come per legge, somma da distrarsi in favore del difensore di parte attrice, che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93, co. 1, c.p.c.;
5. pone le spese di CTU espletata nel procedimento di ATP R.G. n. 818/2019, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico della parte convenuta.
Così deciso in Paola, 24.11.2025
IL GIUDICE
(dr. Luigi Varrecchione) pagina 8 di 8