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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 11/06/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro Sezione Lavoro La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 369 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente TRA
, C.F.: , quale titolare della ditta individuale “Solero Parte_1 C.F._1 Beach di UC SE, elettivamente domiciliata in Cetraro (CS) Via Lungo Aron I traversa nr 30, presso lo studio dell'avvocato Beniamino Iacovo, dal quale è rappresentata e difesa giusta mandato inserito nella busta telematica del ricorso iscritto al NRG 638/2022 Tribunale di Paola e valido anche per la fase di appello appellante e
, CF in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Direttore pro-tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 149 del 14.09.2015, dai funzionari delegati dott.ssa , dott.ssa Controparte_2 CP_3 Co CP_
e dott.ssa , funzionari in servizio presso di
[...] Controparte_4 CP_1 ai funzion e dalla dott.ssa i Controparte_7 CP_8 presso l' di Catanzaro, unitamente ai quali è elettivamente domiciliato in CP_9 CP_1 via P. D rto n. 34, presso la sede di dell CP_1 CP_1
appellato Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Paola. Opposizione ad ordinanza ingiunzione CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: < lavoro, contrariis reiectis, accogliere il presente ricorso in appello e, conseguentemente, revocare, annullare e/o modificare l'impugnata la sentenza N. 492/2023 emessa dal Tribunale di Paola sezione Lavoro e Previdenza in data 16/10/2023, non notificata, pronunciata nella causa iscritta al NRG 638/2022 promossa dall'appellante, nei confronti di in persona del legale Controparte_1 rappresentan (CS, conseguentemente, l'adita Corte di Appello, voglia annullare l'ordinanza ingiunzione nr 5/2022/GDF notificata a mezzo posta in data 03/03/2022 emessa dall' Controparte_1 con sede in Via Pietro de Roberto, 34 87100 poiché
[...] CP_1 esemente illegittima.. Con la emissione di ogni altr imento necessario ed opportuno e con condanna altresì alle spese e competenze del doppio CP_1 grado di giudizio da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario”. ; per l'appellato: <rigettare il gravame proposto poich infondato in fatto e diritto respinta ogni istanza nonch contraria eccezione deduzione confermare la> Sentenza n. 492/2023 pronunciata dal Tribunale di Paola, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Ivana Genduso, con condanna di parte appellante al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio da liquidare ai sensi delTart. 9, c. 2 del D.Lgs. n. 149/2015 >> FATTO e DIRITTO
§ 1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2 La vicenda processuale è così ricostruita nella sentenza gravata:
<< § 1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione all'ordinanza ingiunzione n° 5/2022/GDF notificata a mezzo posta in data 03/03/2022 con cui l
[...]
ha ingiunto alla ricorrente n.q. di titolare Controparte_1 individuale “Solero Beach di UC SE esercente attività di gestione stabilimenti balneari in Fuscaldo (CS), di pagare la somma di € 7.210,25 per la presunta violazione: a) dell'art. 3 comma 3 del DL 12/2002 convertito dalla L. 73/2002 come modificato e integrato dall'art. 22 del Dlgs n 151/2015 per aver impiegato le lavoratrici
[...]
(dall' 1 al 20 agosto 2019) e (nei giorni 19 e 20 agosto 2019) in CP_11 Parte_2 ella preventiva comunicazio di instaurazione del rapporto di lavoro. L'opponente ha quindi proposto come motivo di opposizione l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione, innanzitutto, per difetto di motivazione, e nel merito per aver
[.. essa provveduto a regolarizzare l'intero periodo di lavoro delle dipendenti P_
, stipulando con esse idoneo contratto di lavoro e corrispondendo l Pt_3 a a titolo di retribuzione che a titolo di contributi previdenziali, e provvedendo al pagamento, della max sanzione il cui importo era stato determinato nella somma di € 3.600,00.; pertanto, ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione. L' si è costituito, producendo i documenti alla base della sanzione e CP_1 c per il rigetto dell'opposizione>>.
§3 Il Tribunale rigetta l'opposizione alla luce delle seguenti argomentazioni:
<< § 2. In via preliminare, con riguardo alla contestazione circa la motivazione dell'ordinanza ingiunzione, si osserva che, come noto, è legittima la motivazione per relationem con riferimento al verbale di accertamento (Cass., n. 20189 del 2008; Cass., n. 10757 del 2008). Peraltro, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, i vizi di motivazione non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le ragioni dell'emessa sanzione, nonché le deduzioni difensive proposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (Cass., n. 12503 del 2018).
§ 3. Nel merito l'opposizione è infondata e va rigettata. Parte opponente, infatti, deduce l'illegittimità della sanzione inflitta per aver essa ottemperato pienamente alla diffida della Guardia di finanza e corrisposto quanto dovuto a titolo di c.d. max sanzione. Sul punto l ha contestato che in realtà la ricorrente non ha Controparte_1 pienam o dovuto, poiché come evidenziato dalla Guardia di Co Finanza nell'apposito rapporto redatto ex art. 17, legge 689 del 1981 (cfr. all. ),: “La predetta si è avvalsa, entro i termini prescritti, della facoltà del p ento Parte_1
2 in misura ridotta delle sanzioni conseguenti alle violazioni amministrative contestate, ma pur rispettando la diffida alla regolarizzazione dell'intero periodo di lavoro prestato in nero secondo le modalità accertate ivi compreso il versamento dei relativi contributi e premi, stipulando un contratto di lavoro secondo le tipologie contemplate dalla norma, (stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell'orario non superiore al 50%, o con contratti a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi), non ha osservato la diffida al mantenimento in servizio dei n. 2 lavoratori in questione per almeno “tre mesi” e cioè almeno 90 giorni di calendario, in quanto i lavoratori di cui trattasi, risultano avere cessato il loro rapporto di lavoro con la Solero Beach in data 3.09.2019”. Ebbene, parte ricorrente ha ritenuto non imputabile a sé il mancato rispetto del mantenimento in servizio dei lavoratori regolarizzati per almeno tre mesi, essendosi questi ultimi dimessi volontariamente pochi giorni dopo l'avvenuta assunzione. Ha inoltre precisato che la propria attività ha carattere stagionale. Ritiene il Giudicante che tale circostanza non possa esimere la ricorrente dal pagamento della sanzione amministrativa nella misura intera oggetto di lite, poiché l'art. 3, c. 3, D.L. n. 12/2002 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73/2002 e successive modificazioni, come sostituito dall'art. 22 del D.Lgs. n. 151/2015, prevede espressamente che in caso di inadempimento alle prescrizioni contenute nella diffida, per qualsiasi ragione, anche se indipendente dal datore di lavoro, si riattivi il procedimento sanzionatorio ordinario con comminazione della sanzione nella misura intera. Che sia così è precisato anche dalla circolare n. 26 del 12.10.2015 del Ministero del Lavoro, richiamata dalla ordinanza ingiunzione opposta. La ratio sottesa a tale previsione è evidentemente quella di promuovere l'effettivo ed efficace contrasto al lavoro irregolare, evitando che il datore di lavoro possa beneficiare della sanzione in misura ridotta in caso di inadempimento alle prescrizioni indicate. Tale scopo sarebbe evidentemente eluso in caso di formale regolarizzazione dei lavoratori in nero, che successivamente esiti nelle dimissioni di questi ultimi, ben potendo questa decisione non essere libera e spontanea, ma frutto di coercizione della parte datoriale. Né può ritenersi esimente la circostanza della natura stagionale dell'attività svolta, che sarebbe comunque cessata poco tempo dopo la data dell'accesso ispettivo (20.08.2019), dal momento che, rebus sic stantibus, non era proprio oggettivamente possibile per la ricorrente ottenere la misura ridotta della sanzione amministrativa, non essendo in grado di garantire, trovandosi ormai a fine estate, né un'assunzione a tempo indeterminato, né un'assunzione a tempo determinato per un periodo non inferiore a tre mesi. In conclusione, l'opposizione è infondata e va rigettata.
§ 4. Le spese di lite possono essere compensate fra le parti in ragione della condotta extraprocessuale della ricorrente.>>
§4 La sentenza è gravata d'appello da , che ne lamenta l'erroneità per avere il Parte_1 giudicante ritenuto che la circosta atori si siano volontariamente dimessi non possa esimere parte datoriale dal pagamento della sanzione amministrativa nella misura intera, perché così opinando – ossia valorizzando una circostanza che sfugge al controllo del soggetto sanzionato – si finisce per ledere il principio secondo cui l'applicazione della sanzione può avvenire solo in presenza dei requisiti soggettivi del dolo e della colpa. Costituitosi in giudizio, l' ha formulato le Controparte_1 conclusioni sopra riportate.
3 La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 26 aprile 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5 L'appello non si presta ad essere accolto. Ritiene il Collegio che non sia condivisibile l'impostazione difensiva dell'appellante, atteso che la sanzione irrogata con l'ordinanza ingiunzione opposta non viene applicata in conseguenza della mancata integrazione dei presupposti della fattispecie premiale, ma perché – in virtù del mancato avverarsi dei suddetti – rivive il comportamento sanzionato, ossia l'assunzione del lavoratore in nero;
pertanto, l'elemento psichico che rileva è quello del momento originario della commissione del comportamento censurato. Del resto, il carattere stagionale dell'attività, dedotta dalla stessa appellante, nota alla medesima fin da quando ha chiesto di fruire dell'istituto premiale, era dato obiettivo ostativo all'ammissione al beneficio;
in altri termini, quando l'odierna appellante si è impegnata ad assumere lavoratori per almeno tre mesi al fine di sottrarsi alla sanzione, ben sapeva che non avrebbe potuto tenere fede all'obbligo che si era imposta, stante il carattere stagionale dell'attività (visto che l'assunzione è avvenuta ad agosto, presso uno stabilimento balneare verosimilmente destinato a cessare l'attività con la fine della stagione estiva), sicché le dimissioni di inizio settembre sono del tutto irrilevanti perché comunque il rapporto non sarebbe durato per i novanta giorni previsti dalla norma di riferimento ai fini di evitare la maxi sanzione. Tale argomentazione trova conferma nel testo della norma (art. 22 D.Lgs. n. 151/2015): comma 3-ter. Nel caso di cui al comma 3-bis, la diffida prevede, in relazione ai lavoratori irregolari ancora in forza presso il datore di lavoro e fatta salva l'ipotesi in cui risultino regolarmente occupati per un periodo lavorativo successivo, la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell'orario di lavoro non superiore al cinquanta per cento dell'orario a tempo pieno, o con contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi, nonché il mantenimento in servizio degli stessi per almeno tre mesi. In tale ipotesi, la prova della avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle sanzioni e dei contributi e premi previsti, ai sensi dell' articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, è fornita entro il termine di centoventi giorni dalla notifica del relativo verbale. In sostanza, l'assunzione per un periodo non inferiore a tre mesi e il mantenimento in servizio per tre mesi sono condizioni oggettive che concorrono al venir meno della maxisanzione, unitamente alla prova del pagamento di sanzioni, contributi e premi ai sensi dell'art. 13 comma 5, d. l.vo 124/2004. Nel caso di specie, il carattere stagionale dell'attività e il fatto che l'assunzione è avvenuta quando era oggettivamente impossibile protrarre il rapporto fino ai tre mesi previsti, sono dati in concreto ostativi all'applicazione dell'istituto; d'altro canto, è logico che il rischio di cessazione del rapporto a seguito di dimissioni va sopportato dal datore di lavoro che, avendo proceduto ad assunzione irregolare, vuole beneficiare dell'istituto premiale.
§6 Le considerazioni che precedono conducono al rigetto dell'appello e alla conseguente conferma della sentenza gravata. Le spese del grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, ai sensi dell'art. 9 del d. l.vo 149/2015 e con la decurtazione del 20% ivi contemplata.
4
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso in data 5 aprile 2024, avverso la sentenza del Tribunale di Paola, giudice del lavoro, n. 492/23, resa in data 16 ottobre 2023, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado di lite, che liquida in euro 2400,00, oltre accessori ove per legge dovuti;
3. dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 30 maggio 2025 Il Consigliere estensore Dr.ssa Barbara Fatale Il Presidente Dr.ssa Gabriella Portale
5
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 369 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente TRA
, C.F.: , quale titolare della ditta individuale “Solero Parte_1 C.F._1 Beach di UC SE, elettivamente domiciliata in Cetraro (CS) Via Lungo Aron I traversa nr 30, presso lo studio dell'avvocato Beniamino Iacovo, dal quale è rappresentata e difesa giusta mandato inserito nella busta telematica del ricorso iscritto al NRG 638/2022 Tribunale di Paola e valido anche per la fase di appello appellante e
, CF in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Direttore pro-tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 149 del 14.09.2015, dai funzionari delegati dott.ssa , dott.ssa Controparte_2 CP_3 Co CP_
e dott.ssa , funzionari in servizio presso di
[...] Controparte_4 CP_1 ai funzion e dalla dott.ssa i Controparte_7 CP_8 presso l' di Catanzaro, unitamente ai quali è elettivamente domiciliato in CP_9 CP_1 via P. D rto n. 34, presso la sede di dell CP_1 CP_1
appellato Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Paola. Opposizione ad ordinanza ingiunzione CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: < lavoro, contrariis reiectis, accogliere il presente ricorso in appello e, conseguentemente, revocare, annullare e/o modificare l'impugnata la sentenza N. 492/2023 emessa dal Tribunale di Paola sezione Lavoro e Previdenza in data 16/10/2023, non notificata, pronunciata nella causa iscritta al NRG 638/2022 promossa dall'appellante, nei confronti di in persona del legale Controparte_1 rappresentan (CS, conseguentemente, l'adita Corte di Appello, voglia annullare l'ordinanza ingiunzione nr 5/2022/GDF notificata a mezzo posta in data 03/03/2022 emessa dall' Controparte_1 con sede in Via Pietro de Roberto, 34 87100 poiché
[...] CP_1 esemente illegittima.. Con la emissione di ogni altr imento necessario ed opportuno e con condanna altresì alle spese e competenze del doppio CP_1 grado di giudizio da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario”. ; per l'appellato: <rigettare il gravame proposto poich infondato in fatto e diritto respinta ogni istanza nonch contraria eccezione deduzione confermare la> Sentenza n. 492/2023 pronunciata dal Tribunale di Paola, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Ivana Genduso, con condanna di parte appellante al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio da liquidare ai sensi delTart. 9, c. 2 del D.Lgs. n. 149/2015 >> FATTO e DIRITTO
§ 1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2 La vicenda processuale è così ricostruita nella sentenza gravata:
<< § 1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione all'ordinanza ingiunzione n° 5/2022/GDF notificata a mezzo posta in data 03/03/2022 con cui l
[...]
ha ingiunto alla ricorrente n.q. di titolare Controparte_1 individuale “Solero Beach di UC SE esercente attività di gestione stabilimenti balneari in Fuscaldo (CS), di pagare la somma di € 7.210,25 per la presunta violazione: a) dell'art. 3 comma 3 del DL 12/2002 convertito dalla L. 73/2002 come modificato e integrato dall'art. 22 del Dlgs n 151/2015 per aver impiegato le lavoratrici
[...]
(dall' 1 al 20 agosto 2019) e (nei giorni 19 e 20 agosto 2019) in CP_11 Parte_2 ella preventiva comunicazio di instaurazione del rapporto di lavoro. L'opponente ha quindi proposto come motivo di opposizione l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione, innanzitutto, per difetto di motivazione, e nel merito per aver
[.. essa provveduto a regolarizzare l'intero periodo di lavoro delle dipendenti P_
, stipulando con esse idoneo contratto di lavoro e corrispondendo l Pt_3 a a titolo di retribuzione che a titolo di contributi previdenziali, e provvedendo al pagamento, della max sanzione il cui importo era stato determinato nella somma di € 3.600,00.; pertanto, ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione. L' si è costituito, producendo i documenti alla base della sanzione e CP_1 c per il rigetto dell'opposizione>>.
§3 Il Tribunale rigetta l'opposizione alla luce delle seguenti argomentazioni:
<< § 2. In via preliminare, con riguardo alla contestazione circa la motivazione dell'ordinanza ingiunzione, si osserva che, come noto, è legittima la motivazione per relationem con riferimento al verbale di accertamento (Cass., n. 20189 del 2008; Cass., n. 10757 del 2008). Peraltro, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, i vizi di motivazione non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le ragioni dell'emessa sanzione, nonché le deduzioni difensive proposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (Cass., n. 12503 del 2018).
§ 3. Nel merito l'opposizione è infondata e va rigettata. Parte opponente, infatti, deduce l'illegittimità della sanzione inflitta per aver essa ottemperato pienamente alla diffida della Guardia di finanza e corrisposto quanto dovuto a titolo di c.d. max sanzione. Sul punto l ha contestato che in realtà la ricorrente non ha Controparte_1 pienam o dovuto, poiché come evidenziato dalla Guardia di Co Finanza nell'apposito rapporto redatto ex art. 17, legge 689 del 1981 (cfr. all. ),: “La predetta si è avvalsa, entro i termini prescritti, della facoltà del p ento Parte_1
2 in misura ridotta delle sanzioni conseguenti alle violazioni amministrative contestate, ma pur rispettando la diffida alla regolarizzazione dell'intero periodo di lavoro prestato in nero secondo le modalità accertate ivi compreso il versamento dei relativi contributi e premi, stipulando un contratto di lavoro secondo le tipologie contemplate dalla norma, (stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell'orario non superiore al 50%, o con contratti a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi), non ha osservato la diffida al mantenimento in servizio dei n. 2 lavoratori in questione per almeno “tre mesi” e cioè almeno 90 giorni di calendario, in quanto i lavoratori di cui trattasi, risultano avere cessato il loro rapporto di lavoro con la Solero Beach in data 3.09.2019”. Ebbene, parte ricorrente ha ritenuto non imputabile a sé il mancato rispetto del mantenimento in servizio dei lavoratori regolarizzati per almeno tre mesi, essendosi questi ultimi dimessi volontariamente pochi giorni dopo l'avvenuta assunzione. Ha inoltre precisato che la propria attività ha carattere stagionale. Ritiene il Giudicante che tale circostanza non possa esimere la ricorrente dal pagamento della sanzione amministrativa nella misura intera oggetto di lite, poiché l'art. 3, c. 3, D.L. n. 12/2002 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73/2002 e successive modificazioni, come sostituito dall'art. 22 del D.Lgs. n. 151/2015, prevede espressamente che in caso di inadempimento alle prescrizioni contenute nella diffida, per qualsiasi ragione, anche se indipendente dal datore di lavoro, si riattivi il procedimento sanzionatorio ordinario con comminazione della sanzione nella misura intera. Che sia così è precisato anche dalla circolare n. 26 del 12.10.2015 del Ministero del Lavoro, richiamata dalla ordinanza ingiunzione opposta. La ratio sottesa a tale previsione è evidentemente quella di promuovere l'effettivo ed efficace contrasto al lavoro irregolare, evitando che il datore di lavoro possa beneficiare della sanzione in misura ridotta in caso di inadempimento alle prescrizioni indicate. Tale scopo sarebbe evidentemente eluso in caso di formale regolarizzazione dei lavoratori in nero, che successivamente esiti nelle dimissioni di questi ultimi, ben potendo questa decisione non essere libera e spontanea, ma frutto di coercizione della parte datoriale. Né può ritenersi esimente la circostanza della natura stagionale dell'attività svolta, che sarebbe comunque cessata poco tempo dopo la data dell'accesso ispettivo (20.08.2019), dal momento che, rebus sic stantibus, non era proprio oggettivamente possibile per la ricorrente ottenere la misura ridotta della sanzione amministrativa, non essendo in grado di garantire, trovandosi ormai a fine estate, né un'assunzione a tempo indeterminato, né un'assunzione a tempo determinato per un periodo non inferiore a tre mesi. In conclusione, l'opposizione è infondata e va rigettata.
§ 4. Le spese di lite possono essere compensate fra le parti in ragione della condotta extraprocessuale della ricorrente.>>
§4 La sentenza è gravata d'appello da , che ne lamenta l'erroneità per avere il Parte_1 giudicante ritenuto che la circosta atori si siano volontariamente dimessi non possa esimere parte datoriale dal pagamento della sanzione amministrativa nella misura intera, perché così opinando – ossia valorizzando una circostanza che sfugge al controllo del soggetto sanzionato – si finisce per ledere il principio secondo cui l'applicazione della sanzione può avvenire solo in presenza dei requisiti soggettivi del dolo e della colpa. Costituitosi in giudizio, l' ha formulato le Controparte_1 conclusioni sopra riportate.
3 La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 26 aprile 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5 L'appello non si presta ad essere accolto. Ritiene il Collegio che non sia condivisibile l'impostazione difensiva dell'appellante, atteso che la sanzione irrogata con l'ordinanza ingiunzione opposta non viene applicata in conseguenza della mancata integrazione dei presupposti della fattispecie premiale, ma perché – in virtù del mancato avverarsi dei suddetti – rivive il comportamento sanzionato, ossia l'assunzione del lavoratore in nero;
pertanto, l'elemento psichico che rileva è quello del momento originario della commissione del comportamento censurato. Del resto, il carattere stagionale dell'attività, dedotta dalla stessa appellante, nota alla medesima fin da quando ha chiesto di fruire dell'istituto premiale, era dato obiettivo ostativo all'ammissione al beneficio;
in altri termini, quando l'odierna appellante si è impegnata ad assumere lavoratori per almeno tre mesi al fine di sottrarsi alla sanzione, ben sapeva che non avrebbe potuto tenere fede all'obbligo che si era imposta, stante il carattere stagionale dell'attività (visto che l'assunzione è avvenuta ad agosto, presso uno stabilimento balneare verosimilmente destinato a cessare l'attività con la fine della stagione estiva), sicché le dimissioni di inizio settembre sono del tutto irrilevanti perché comunque il rapporto non sarebbe durato per i novanta giorni previsti dalla norma di riferimento ai fini di evitare la maxi sanzione. Tale argomentazione trova conferma nel testo della norma (art. 22 D.Lgs. n. 151/2015): comma 3-ter. Nel caso di cui al comma 3-bis, la diffida prevede, in relazione ai lavoratori irregolari ancora in forza presso il datore di lavoro e fatta salva l'ipotesi in cui risultino regolarmente occupati per un periodo lavorativo successivo, la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell'orario di lavoro non superiore al cinquanta per cento dell'orario a tempo pieno, o con contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi, nonché il mantenimento in servizio degli stessi per almeno tre mesi. In tale ipotesi, la prova della avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle sanzioni e dei contributi e premi previsti, ai sensi dell' articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, è fornita entro il termine di centoventi giorni dalla notifica del relativo verbale. In sostanza, l'assunzione per un periodo non inferiore a tre mesi e il mantenimento in servizio per tre mesi sono condizioni oggettive che concorrono al venir meno della maxisanzione, unitamente alla prova del pagamento di sanzioni, contributi e premi ai sensi dell'art. 13 comma 5, d. l.vo 124/2004. Nel caso di specie, il carattere stagionale dell'attività e il fatto che l'assunzione è avvenuta quando era oggettivamente impossibile protrarre il rapporto fino ai tre mesi previsti, sono dati in concreto ostativi all'applicazione dell'istituto; d'altro canto, è logico che il rischio di cessazione del rapporto a seguito di dimissioni va sopportato dal datore di lavoro che, avendo proceduto ad assunzione irregolare, vuole beneficiare dell'istituto premiale.
§6 Le considerazioni che precedono conducono al rigetto dell'appello e alla conseguente conferma della sentenza gravata. Le spese del grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, ai sensi dell'art. 9 del d. l.vo 149/2015 e con la decurtazione del 20% ivi contemplata.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso in data 5 aprile 2024, avverso la sentenza del Tribunale di Paola, giudice del lavoro, n. 492/23, resa in data 16 ottobre 2023, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado di lite, che liquida in euro 2400,00, oltre accessori ove per legge dovuti;
3. dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 30 maggio 2025 Il Consigliere estensore Dr.ssa Barbara Fatale Il Presidente Dr.ssa Gabriella Portale
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