Cass. civ., sez. I, sentenza 02/06/1999, n. 5349
CASS
Sentenza 2 giugno 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di appalto di opere pubbliche ed in relazione al diritto dell'appaltatore agli interessi per il ritardato pagamento degli acconti, a norma dell'art. 35 d.P.R. n. 1063 del 1962 deve intendersi per "emissione" del titolo di spesa non la mera redazione dello stesso, bensì tale redazione seguita dall'invio del titolo all'organo destinato al pagamento di esso, costituendo tale invio attività indispensabile perché il titolo stesso risulti idoneo a produrre l'effetto cui è inteso.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 02/06/1999, n. 5349
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5349
    Data del deposito : 2 giugno 1999

    Testo completo