Sentenza 2 giugno 1999
Massime • 1
In tema di appalto di opere pubbliche ed in relazione al diritto dell'appaltatore agli interessi per il ritardato pagamento degli acconti, a norma dell'art. 35 d.P.R. n. 1063 del 1962 deve intendersi per "emissione" del titolo di spesa non la mera redazione dello stesso, bensì tale redazione seguita dall'invio del titolo all'organo destinato al pagamento di esso, costituendo tale invio attività indispensabile perché il titolo stesso risulti idoneo a produrre l'effetto cui è inteso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/06/1999, n. 5349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5349 |
| Data del deposito : | 2 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Rosario DE MUSIS - rel. Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. Fabrizio FORTE - Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IMPRESA GIUNTA COSTRUZIONI Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA GIULIANA 73, presso l'avvocato GNOCCHI NANNI M., rappresentata e difesa dagli avvocati VINCENZO CAMILLERI, EMPEDOCLE MIRABILE, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 91/96 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 09/02/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'01/02/99 dal Consigliere Dott. Rosario DE MUSIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo.
In controversia , insorta tra la s.r.l. "Impresa Giunta costruzioni" e il Ministero dei lavori pubblici - in relazione all'appalto , assegnato dal secondo alla prima , di lavori di completamento della chiesa parrocchiale del nuovo centro abitato di Montevago - con sentenza del 9-2-1996 , parzialmente riformatrice di quella del Tribunale di Palermo, la Corte d'appello della stessa città affermò che per determinare gli interessi moratori spettanti all'appaltatore ai sensi dell'art.35 d.p.r. n.1063/1962 il ritardo nell'emissione del titolo di spesa andava individuato con riferimento non alla data di ricezione del titolo dall'appaltatore ma alla data di emissione dello stesso da parte dell'Amministrazione , dovendo presumersi che alla emissione segua l'immediato inoltro del titolo all'appaltatore. Ha proposto ricorso per cassazione la società; ha resistito con controricorso il Ministero.
Motivi della decisione.
Con i quattro motivi di ricorso si deduce che la Corte d'appello è incorsa , rispettivamente :
1) in violazione dell'art.35 d.p.r. n.1063/1962 perché per emissione del titolo di spesa deve intendersi non la mera redazione dello stesso ma altresì il suo invio all'agente pagatore e la ricezione dello stesso da parte di costui, come è confermato dalle disposizioni di contabilità, le quali prevedono (oltre che l'impegno e la liquidazione) la ordinazione e il pagamento, nonché dal fatto che siano annoverati tra i titoli di spesa anche gli assegni, e per questi, come si desume anche dalla loro specifica disciplina , è previsto il loro invio all'agente pagatore: e nella specie l'invio dei titoli era avvenuto in date posteriori rispetto a quelle ritenute dalla Corte d'appello;
2) in violazione degli artt.54 r.d. n.2440/1923 e 228 e segg. r.d. n.827/1924 per le stesse ragioni indicate nel precedente motivo;
3) in violazione degli artt.1362 e segg. c.c. perché secondo una corretta interpretazione soprattutto conforme al principio di buona fede per emissione del titolo di spesa non può che intendersi un'attività che realizzi gli effetti propri del titolo stesso;
4) in vizio di motivazione perché non sono indicate le ragioni per le quali si è ritenuto che la mera redazione del titolo concretasse la sua emissione.
I motivi, che per la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente sono fondati nel senso che segue.
Il d.p.r. n.1063/1962 dispone nellrart.33 che "i certificati di pagamento . . . devono essere emessi non appena sia scaduto il termine nell'art.35 che qualora il certificato di pagamento . . . non sia emesso entro i termini. . ., spettano all'appaltatore gli interessi legali sulle somme dovute fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora tale emissione ritardi ancora per oltre 90 giorni, dal giorno successivo a tale scadenza è dovuto l'interesse di mora pari . . . (primo comma).
Qualora l'emissione del titolo di spesa a favore dell'appaltatore sia ritardata di oltre 30 giorni dall'emissione del certificato di acconto spettano all'appaltatore stesso gli interessi legali sulla somma dovuta dallo spirare del termine anzidetto e fino alla data di emissione del titolo di spesa, ove tale emissione ritardi ancora per oltre 90 giorni sono dovuti gli interessi moratori computati a norma del comma precedente (secondo comma).
Tutti gli interessi da ritardo sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell'art.1224 secondo comma c.c." (terzo comma).
La differenza tra il primo e il secondo comma dell'art.35 consiste nel fatto che mentre il "certificato di pagamento" - pur avendo, ovviamente, effetto anche nei confronti dell'appaltatore - costituisce atto interno all'amministrazione, che, in quanto tale, si realizza compiutamente solo che sia emesso dalla stessa, il "titolo di spesa" costituisce atto destinato a produrre effetti immediati nei confronti dell'appaltatore, come si desume dalla locuzione "a favore dell'appaltatore", la quale, in quanto segue immediatamente la indicazione del titolo di spesa, connota questo stesso dello scopo di favorire l'appaltatore.
Il titolo di spesa quindi ha come effetto predeterminato quello di soddisfare l'interesse dell'appaltatore: con la conseguenza che l'emissione dello stesso non può che essere intesa come protesa a tale soddisfazione, e quindi comprensiva dell'eventuale attività necessaria a tale scopo.
E tale attività - essendo la norma (art.35) intitolata "ritardi nei pagamenti degli acconti" - va individuata tenendo conto del comportamento cui l'Amministrazione deve ritenersi obbligata al fine di consentire il raggiungimento dell'indicato scopo. Consegue che per "emissione" del titolo deve intendersi non la mera redazione materiale dello stesso (ovviamente nel rispetto di tutti gli elementi che rendano tale redazione costituente un valido titolo) ma detta redazione seguita dall'invio del titolo all'organo destinato al pagamento dello stesso: quest'ultima difatti costituisce l'attività indispensabile perché il titolo stesso risulti idoneo a produrre l'effetto, cui si è più sopra accennato, di soddisfacimento dell'interesse dell'appaltatore. Non potrebbe ritenersi che, sempre allo stesso fine, sia altresì necessaria la ricezione del titolo da parte dell'organo pagatore posto che tale attività è estranea al comportamento dell'Amministrazione: e si è rilevato che questo costituisce un parametro cui correlare la menzionata attività.
Una ulteriore considerazione conferma l'interpretazione cui si è addivenuti.
Ritenere che per emissione del titolo debba intendersi la mera redazione materiale dello stesso importerebbe che il ritardo nell'invio del titolo all'organo pagatore potrebbe costituire fonte (eventuale) di responsabilità (dell'Amministrazione), la quale sarebbe diversa e ulteriore rispetto a quella di cui si discute e dovrebbe esser fatta valere secondo i principi ordinari: conclusione questa che appare poco congrua alla disciplina in esame , la quale , in quanto speciale - sostituisce difatti sia l'art.1219 c.c. (costituzione in mora) che l'art. 1224, secondo comma, c.c. (risarcimento del maggior danno) - deve ritenersi abbia inteso regolamentare compiutamente il ritardo da parte dell'Amministrazione. Il ricorso dev'essere pertanto accolto nel limite indicato e la sentenza impugnata va cassata sul punto, con rinvio della causa ad altro giudice, il quale deciderà nuovamente attenendosi al seguente principio: per "emissione del titolo di spesa"
- prevista dal secondo comma dell'art.35 d.p.r. n. 1063/1962 - deve intendersi la materiale redazione dello stesso accompagnata dall'invio di questo all'organo pagatore: è pertanto la data di tale invio cui occorre far riferimento per la individuazione del ritardo di cui il secondo comma del citato articolo.
P.Q.M.
accoglie per quanto di ragione il ricorso;
cassa , "in parte qua" la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Palermo, in diversa sezione, la quale provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 1 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 2 giugno 1999