Legge 12 giugno 1984, n. 222

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  • 1Informazione Giuridica
    Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/

    Di Anna Andreani. Ha diritto a percepire l'assegno per il nucleo familiare la nonna che è l'unica a provvedere al mantenimento del nipote convivente. In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 28627/2025. Il caso: La Corte d'appello di Lecce confermava la pronuncia di primo grado che aveva riconosciuto a Mevia, nonna del minore Caio, il diritto alla percezione dell'assegno per il ... Leggi tutto… Di Anna Andreani. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 13373 del 15 maggio 2024 si è pronunciata in merito alle conseguenze derivanti dalla omessa trascrizione integrale di un assegno circolare non trasferibile nell'atto di precetto. Il caso: Mevia, quale …

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  • 2Studio Legale Costanzo
    https://www.studiocostanzo.net/

    La Cassazione sancisce i criteri di risarcimento del danno derivante dalla perdita della capacità lavorativa del minore La fattispecie portata all'attenzione dei Giudici di Piazza Cavour aveva ad oggetto il caso di un neonato che, pur essendo sano durante la gestazione, aveva sofferto una grave ipossia cerebrale a causa della ritardata esecuzione del parto cesareo, ascrivibile a colpa del medico di turno, il che aveva comportato l'insorgere di gravissimi postumi permanenti, consistiti in una tetraparesi. I genitori del bambino convenivano innanzi il Tribunale sia l'azienda ospedaliera che i medici responsabili del fatto, ottenendone la condanna al risarcimento dei danni subiti. La …

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  • 3Studio Legale Costanzo
    https://www.studiocostanzo.net/

    La Cassazione sancisce i criteri di risarcimento del danno derivante dalla perdita della capacità lavorativa del minore La fattispecie portata all'attenzione dei Giudici di Piazza Cavour aveva ad oggetto il caso di un neonato che, pur essendo sano durante la gestazione, aveva sofferto una grave ipossia cerebrale a causa della ritardata esecuzione del parto cesareo, ascrivibile a colpa del medico di turno, il che aveva comportato l'insorgere di gravissimi postumi permanenti, consistiti in una tetraparesi. I genitori del bambino convenivano innanzi il Tribunale sia l'azienda ospedaliera che i medici responsabili del fatto, ottenendone la condanna al risarcimento dei danni subiti. La …

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  • 4Divieto di cumulo tra indennità
    https://www.brocardi.it/

  • 5Studio Legale Costanzo
    https://www.studiocostanzo.net/

    La Cassazione sancisce i criteri di risarcimento del danno derivante dalla perdita della capacità lavorativa del minore La fattispecie portata all'attenzione dei Giudici di Piazza Cavour aveva ad oggetto il caso di un neonato che, pur essendo sano durante la gestazione, aveva sofferto una grave ipossia cerebrale a causa della ritardata esecuzione del parto cesareo, ascrivibile a colpa del medico di turno, il che aveva comportato l'insorgere di gravissimi postumi permanenti, consistiti in una tetraparesi. I genitori del bambino convenivano innanzi il Tribunale sia l'azienda ospedaliera che i medici responsabili del fatto, ottenendone la condanna al risarcimento dei danni subiti. La …

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Giurisprudenza+500

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  • 1Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/05/2022, n. 14561
    Provvedimento: 1456 1-22 M REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: INDENNITA' · Primo Presidente f.f. - ACCOMPAGNAMENTO ADELAIDE AMENDOLA - Presidente di Sezione BIAGIO VIRGILIO Ud. 14/12/2021 - DANILO SESTINI - Consigliere - U.P.cam. R.G.N. 23275/2017 CI LI - Consigliere - from 14561 Rep. MASSIMO FERRO -Consigliere - - Rel. Consigliere - FABRIZIA GARRI MAURO DI MARZIO - Consigliere - ALBERTO GIUSTI Consigliere - ANTONELLO COSENTINO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 23275-2017 proposto da: POLI LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NOMENTANA 133, presso lo …
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    • domanda di ripristino·
    • invalidità civile·
    • esclusione·
    • presentazione di nuova istanza amministrativa·
    • revoca della prestazione·
    • necessità·
    • assistenza e beneficenza pubblica·
    • prestazioni assistenziali

  • 2Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/05/2021, n. 12903
    Provvedimento: 1 29 03-21 E T LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N E SEZIONI UNITE CIVILI S E Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ART. 445 BIS C.P.C. - ACCERTAMENTO Primo Presidente f.f. - FRANCESCO TIRELLI STATUS INVALIDO EX ART. 80 L. N. 388/2000 - GIURISDIZIONE - Presidente di Sezione - BIAGIO VIRGILIO Ud. 23/03/2021 - CC Presidente di Sezione - ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA R.G.N. 38189/2019 DANILO SESTINI - Consigliere - Cear 12903 Rep. GIACOMO STALLA - Consigliere - ALBERTO GIUSTI - Consigliere - e.M. MARCO MARULLI - Consigliere - CATERINA MAROTTA - Rel. Consigliere - MAURO CRISCUOLO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 38189-2019 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO …
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    • procedimento ex art. 445 bis c.p.c. introdotto dal dipendente pubblico·
    • fondamento·
    • sussistenza·
    • giurisdizione della corte di conti·
    • procedimenti speciali·
    • corte dei conti·
    • giurisdizione ordinaria e amministrativa·
    • procedimenti in materia di lavoro e di previdenza·
    • giurisdizione civile

  • 3Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/12/2015, n. 25204
    Provvedimento: E 125204 15 T N E S E Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sostituzione della LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE pensione di inabilità SEZIONI UNITE CIVILI con l'assegno Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: sociale- operatività Dott. FEDERICO ROSELLI Primo Pres.te f.f. - soluzione contrasto Dott. GIOVANNI AMOROSO Presidente Sezione R.G.N. 18522/2013 Rel. Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE - Cron. 25204 - Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO Rep. Consigliere Dott. LINA MATERA Ud. 03/11/2015 Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE PU Consigliere C.U. Dott. PIETRO CURZIO - procedure Consigliere Dott. ANRI AMBROSIO recupero Consigliere Dott. ANTONIO GRECO ha pronunciato la seguente …
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    • sostituzione con la pensione sociale·
    • corresponsione della sola pensione sociale·
    • invalidità civile·
    • dal primo giorno successivo al compimento del sessantacinquesimo anno·
    • operatività·
    • dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti·
    • necessità·
    • decorrenza·
    • assistenza e beneficenza pubblica·
    • prestazioni assistenziali

  • 4Trib. Locri, sentenza 01/10/2025, n. 985
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Locri Sezione civile Controversie in materia di Lavoro e Previdenza N. R.G. 1725/2025 Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi all'udienza dell'1.10.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa proposta da ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1 Locri, alla Via G. Matteotti, n. 133, presso lo studio dell'Avv. SERRA RACHELE che la rappresenta e difende giusta procura in atti; ricorrente contro ( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti QUARTA ROSSELLA, ADORNATO DARIO COSIMO ROBERTO, ETTORE TRIOLO e GRANDIZIO VALERIA, giusta procura …
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    • giudicato·
    • assegno ordinario di invalidità·
    • interesse ad agire·
    • principio di economia dei mezzi processuali·
    • cessazione materia del contendere·
    • compensazione spese di lite·
    • soccombenza virtuale·
    • art. 127 bis c.p.c.

  • 5Trib. Roma, sentenza 05/06/2024, n. 6566
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI ROMA -1^ SEZIONE LAVORO- Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 14/05/2024, svolta nelle forme della trattazione scritta ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 40443/2023 R.G. promossa DA , elettivamente domiciliato in Roma, Via Ugo Parte_1 Ojetti N.350 00156 Roma, presso lo studio dell'Avv. Maccarrone Marco che lo rappresenta e difende, come da procura in atti Ricorrente CONTRO , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Raffaella Piergentili in virtù di procura alle …
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    • distrazione spese di lite·
    • accertamento tecnico preventivo obbligatorio·
    • art. 445 bis c.p.c.·
    • assegno ordinario di invalidità·
    • cessazione materia del contendere·
    • compensazione spese di lite·
    • soccombenza virtuale·
    • riconoscimento requisiti sanitari
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Versioni del testo

  • Art. 1. Assegno ordinario di invalidita' 1. Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'assicurato la cui capacita' di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermita' o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.
    2. Sussiste diritto ad assegno anche nei casi in cui la riduzione della capacita' lavorativa, oltre i limiti stabiliti dal comma precedente, preesista al rapporto assicurativo, purche' vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermita'.
    3. L'assegno di invalidita' di cui al presente articolo e' calcolato secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Qualora l'assegno risulti inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni, e' integrato, nel limite massimo del trattamento minimo, da un importo a carico del fondo sociale pari a quello della pensione sociale di cui all' articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e successive modificazioni e integrazioni.
    4. L'integrazione di cui al comma precedente non spetta ai soggetti che posseggono redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo della pensione sociale di cui all' articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e successive modificazioni ed integrazioni. Per i soggetti coniugati e non separati legalmente, l'integrazione non spetta qualora il reddito, cumulato con quello del coniuge, sia superiore a tre volte l'importo della pensione sociale stessa. Dal computo dei redditi predetti e' escluso il reddito della casa di abitazione.
    5. Per l'accertamento del reddito di cui al precedente comma, gli interessati devono presentare alle gestioni previdenziali di competenza la dichiarazione di cui all' articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114 .
    6. L'assegno di invalidita' di cui al presente articolo non e' reversibile ai superstiti. Agli stessi spetta la pensione di reversibilita', in base alle norme che, nelle gestioni previdenziali di competenza, disciplinano detta pensione in favore dei superstiti di assicurato. Ai fini del conseguimento dei requisiti di contribuzione di cui al secondo comma del successivo articolo 4, si considerano utili i periodi di godimento dell'assegno di invalidita', nei quali non sia stata prestata attivita' lavorativa.
    7. L'assegno e' riconosciuto per un periodo di tre anni ed e' confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare dell'assegno, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa, tenuto conto anche dell'eventuale attivita' lavorativa svolta. La conferma dell'assegno ha effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga inoltrata entro i centoventi giorni successivi alla scadenza suddetta.
    8. Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidita' e' confermato automaticamente, ferme restando le facolta' di revisione di cui al successivo articolo 9.
    9. I periodi di contribuzione effettiva, volontaria e figurativa, successivi alla decorrenza originaria dell'assegno, sono utili ai fini della liquidazione di supplementi secondo la disciplina di cui all' articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155 . In caso di nuova liquidazione dell'assegno di invalidita', l'ammontare dello stesso sara' determinato in misura non superiore all'assegno precedentemente liquidato, incrementato dagli aumenti di perequazione automatica e maggiorato per effetto della contribuzione successivamente intervenuta, valutata secondo la disciplina dell'articolo 7 sopra citato.
    10. Al compimento dell'eta' stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, l'assegno di invalidita' si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia. A tal fine i periodi di godimento dell'assegno nei quali non sia stata prestata attivita' lavorativa, si considerano utili ai fini del diritto e non anche della misura della pensione stessa.
    L'importo della pensione non potra', comunque, essere inferiore a quello dell'assegno di invalidita' in godimento al compimento dell'eta' pensionabile.
    11. All'assegno di invalidita' di cui al presente articolo si applica la disciplina del cumulo prevista dall' articolo 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e successive modificazioni ed integrazioni.
    12. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assegno mensile di cui all' articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 , e' incompatibile con l'assegno di invalidita'.
  • Art. 2. Pensione ordinaria di inabilita' 1. Si considera inabile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'assicurato o il titolare di assegno di invalidita' con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge il quale, a causa di infermita' o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa.
    2. La concessione della pensione al soggetto riconosciuto inabile e' subordinata alla cancellazione dell'interessato dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli, dagli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi e dagli albi professionali, alla rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e ad ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione. Nel caso in cui la rinuncia o la cancellazione avvengano successivamente alla presentazione della domanda, la pensione e' corrisposta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della rinuncia o della cancellazione.
    3. La pensione di inabilita', reversibile ai superstiti, e' costituita dall'importo dell'assegno di invalidita', non integrato ai sensi del terzo comma del precedente articolo, calcolato secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e da una maggiorazione determinata in base ai seguenti criteri:
    a) per l'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la maggiorazione e' pari alla differenza tra l'assegno di invalidita' e quello che gli sarebbe spettato sulla base della retribuzione pensionabile, considerata per il calcolo dell'assegno medesimo con una anzianita' contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di decorrenza della pensione di inabilita' e la data di compimento dell'eta' pensionabile. In ogni caso, non potra' essere computata una anzianita' contributiva superiore a 40 anni;
    b) per l'iscritto nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, la misura della maggiorazione e' costituita dalla differenza tra l'assegno di invalidita' e quello che gli sarebbe spettato al compimento dell'eta' pensionabile, considerando il periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione di inabilita' e la data di compimento di detta eta' coperto da contribuzione di importo corrispondente a quello stabilito nell'anno di decorrenza della pensione per i lavoratori autonomi della categoria alla quale l'assicurato ha contribuito, continuativamente o prevalentemente, nell'ultimo triennio di lavoro autonomo.
    4. Sono fatti salvi, in ogni caso, i trattamenti minimi secondo le norme previste nei singoli ordinamenti.
    5. La pensione di inabilita' e' incompatibile con i compensi per attivita' di lavoro autonomo o subordinato in Italia o all'estero svolte successivamente alla concessione della pensione. E', altresi', incompatibile con l'iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli, con l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in albi professionali e con i trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e con ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione. Nel caso in cui si verifichi una delle predette cause di incompatibilita', il pensionato e' tenuto a darne immediata comunicazione all'ente erogatore che revoca la pensione di inabilita' sostituendola, sempreche' ne ricorrano le condizioni, con l'assegno di cui all'articolo 1, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al verificarsi della incompatibilita' medesima. Nel caso in cui sia riconosciuto il diritto all'assegno di invalidita', la restituzione delle somme indebitamente percepite da parte dell'interessato avverra' limitatamente alla differenza tra l'importo della pensione di inabilita' e quello dell'assegno di invalidita'.
    6. Ove l'inabilita' sia causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale da cui derivi il diritto alla relativa rendita, la maggiorazione di cui alle lettere a) e b) del terzo comma e' corrisposta soltanto per la parte eventualmente eccedente l'ammontare della rendita stessa.
  • Art. 3. Esclusione dall'assegno di invalidita' e dalla pensione di inabilita'
    L'assegno di invalidita' e la pensione di inabilita', di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e al successivo articolo 6, non possono essere liquidati agli iscritti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi che presentino domanda successivamente al compimento dell'eta' pensionabile. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza 25 marzo-14 aprile 1988, n. 436 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.