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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 22/10/2025, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Edoardo Martinelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2295 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato DALLA COSTA LUDOVICA e dall'avvocato TOLDO
ALESSANDRA;
e
, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'avvocato DALLA COSTA LUDOVICA e dall'avvocato TOLDO ALESSANDRA;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1) I coniugi e vivranno separati, liberi di fissare, ove credono, la Parte_1 Controparte_1 propria residenza e con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, con tutti gli arredi ivi esistenti, viene assegnata alla signora . Parte_1
Per_ 3) La minore viene affidata in via congiunta ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre.
Considerato che la minore studia a Milano, i genitori si recheranno, in via alternata fra loro, a fare visita alla figlia.
1 Per_ Il signor potrà stare con tutto il tempo che vorrà, previo accordo con la signora e CP_1 Pt_1
Per_ nel rispetto degli impegni scolastici e sportivi della figlia;
in ogni caso, egli starà con secondo il seguente calendario:
- un weekend a settimane alterne;
- fino a 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno;
per pari tempo la minore starà con la madre;
- 5 giorni durante le vacanze natalizie, includendo ad anni alterni il giorno di Natale o quello di
Capodanno;
- 3 giorni durante le vacanze pasquali, includendo ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello del
Lunedì dell'Angelo.
4) I coniugi si prestano reciprocamente il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente della figlia minore.
5) Il signor verserà alla signora , a titolo di contributo per il Controparte_1 Parte_1 mantenimento ordinario della figlia, l'importo mensile di euro 650,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 15 di ogni mese. Tale importo comprende l'affitto dell'alloggio in Milano, comprese le utenze, il vitto anche di Milano e i viaggi da e per Milano. Le ulteriori spese straordinarie per la figlia saranno suddivise fra i genitori nella misura del 50% secondo il Protocollo del Tribunale di Vicenza.
6) Per accordo delle parti, l'assegno unico verrà percepito e goduto nella misura del 100% dalla signora . Parte_1
7) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e, quindi, nulla chiedono reciprocamente per il proprio mantenimento.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 18/06/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Monte di Malo (VI) in data 30/04/2005, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 14/10/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
2 -nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore, alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Monte di Malo (VI) in via Sella n. 20, in favore di quale genitore convivente con la figlia minore;
Parte_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente della figlia minore;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 Controparte_1 matrimonio in Monte di Malo (VI) in data 30/04/2005 con atto trascritto al n. 1, Parte II, Serie A,
Anno 2005, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monte di Malo (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 21.10.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Edoardo Martinelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2295 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato DALLA COSTA LUDOVICA e dall'avvocato TOLDO
ALESSANDRA;
e
, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'avvocato DALLA COSTA LUDOVICA e dall'avvocato TOLDO ALESSANDRA;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1) I coniugi e vivranno separati, liberi di fissare, ove credono, la Parte_1 Controparte_1 propria residenza e con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, con tutti gli arredi ivi esistenti, viene assegnata alla signora . Parte_1
Per_ 3) La minore viene affidata in via congiunta ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre.
Considerato che la minore studia a Milano, i genitori si recheranno, in via alternata fra loro, a fare visita alla figlia.
1 Per_ Il signor potrà stare con tutto il tempo che vorrà, previo accordo con la signora e CP_1 Pt_1
Per_ nel rispetto degli impegni scolastici e sportivi della figlia;
in ogni caso, egli starà con secondo il seguente calendario:
- un weekend a settimane alterne;
- fino a 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno;
per pari tempo la minore starà con la madre;
- 5 giorni durante le vacanze natalizie, includendo ad anni alterni il giorno di Natale o quello di
Capodanno;
- 3 giorni durante le vacanze pasquali, includendo ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello del
Lunedì dell'Angelo.
4) I coniugi si prestano reciprocamente il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente della figlia minore.
5) Il signor verserà alla signora , a titolo di contributo per il Controparte_1 Parte_1 mantenimento ordinario della figlia, l'importo mensile di euro 650,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 15 di ogni mese. Tale importo comprende l'affitto dell'alloggio in Milano, comprese le utenze, il vitto anche di Milano e i viaggi da e per Milano. Le ulteriori spese straordinarie per la figlia saranno suddivise fra i genitori nella misura del 50% secondo il Protocollo del Tribunale di Vicenza.
6) Per accordo delle parti, l'assegno unico verrà percepito e goduto nella misura del 100% dalla signora . Parte_1
7) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e, quindi, nulla chiedono reciprocamente per il proprio mantenimento.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 18/06/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Monte di Malo (VI) in data 30/04/2005, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 14/10/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
2 -nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore, alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Monte di Malo (VI) in via Sella n. 20, in favore di quale genitore convivente con la figlia minore;
Parte_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente della figlia minore;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 Controparte_1 matrimonio in Monte di Malo (VI) in data 30/04/2005 con atto trascritto al n. 1, Parte II, Serie A,
Anno 2005, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monte di Malo (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 21.10.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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