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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/06/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Paola Del Giudice Presidente estensore Federica Girfatti Giudice Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art. 4, comma 16, della legge dell'1.12.1970 n. 898 iscritta al n. 1171 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., proposta con ricorso congiunto DA
, nato ad [...] il [...], Parte_1 e
, nata ad [...] il [...], Parte_2 entrambe le parti rappresentate e difese dall'Avv. Conti Monica, come da procure in atti;
ricorrenti NONCHÉ P.M. in sede, interventore per legge
OGGETTO: domanda congiunta di separazione coniugale consensuale.
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente richiesto l'omologa della separazione consensuale alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE I coniugi e , con ricorso ex art. 473 Parte_1 Parte_2 bis 51 c.p.c., anche da loro sottoscritto, in data 07/05/2025, hanno proposto domanda di separazione consensuale in relazione al matrimonio contratto in data 10/09/2016, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Casamarciano (NA) (al N.4, Parte II, Serie A, Anno 2016). Hanno dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Premesso che dal matrimonio è nata a [...], in data [...], la figlia le Per_1 parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla separazione consensuale. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con le successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. È stato richiesto al Pubblico Ministero il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c. (comunicazione del 12/05/2025). La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, sussistendo le condizioni di legge. Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto l'omologa delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“- la figlia (di anni 7), risiederà, come di fatto già risiede, con la madre, in Per_1 Casamarciano (NA), in un immobile condotto in locazione ove entrambe hanno già trasferito tutti rispettivi beni ed effetti personali;
- il sig. rimarrà nella casa coniugale sita in Saviano (NA) alla Via Traversa Pt_1 Sant'Erasmo – Residence Sant'Erasmo- di Sua proprietà;
- l'affidamento della figlia minore sarà condiviso con collocamento paritario della Per_1 stessa presso la madre e il padre e quest'ultimo potrà vederla e tenerla con sé 15 giorni al mese e, precisamente, un giorno si ed uno no, così come di fatto già avviene dal mese di Agosto 2024, nonché, il giorno della festa del papà, del Suo compleanno ed onomastico, oltre 7 giorni consecutivi nel periodo estivo ricompreso tra giugno ed Agosto da concordare e comunicare con la sig.ra entro il 30 Maggio di ogni anno, Pt_2 inoltre, nelle festività pasquali, per un giorno a scelta tra la Domenica di Pasqua ed il lunedì in Albis, secondo accordo tra le parti , invertendo l'ordine ogni anno;
nelle vacanze natalizie, per un giorno a scelta tra il 24-25-26 dicembre, oppure 31 dicembre – Capodanno – 6 Gennaio, secondo accordo tra le parti, invertendo l'ordine ogni anno;
Carnevale ad anni alterni;
il giorno del compleanno di con entrambi i genitori, Per_1 ove possibile, oppure in base ai turni concordati;
la madre potrà tenere con se il Per_1 giorno del suo compleanno, onomastico e festa della mamma, oltre 7 giorni consecutivi nel periodo estivo ricompreso tra giugno ed Agosto da concordare e comunicare con il sig. entro il 30 Maggio di ogni anno;
Pt_1
- Il sig. , entro il giorno 28 di ogni mese, verserà, a mezzo bonifico/vaglia/in Pt_1 contanti, la somma di € 370,00 alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento Pt_2 per la figlia minore;
- la signora rinuncia espressamente al 50% Per_1 Pt_2 dell'importo dell'assegno Unico erogato dall'INPS in favore della figlia minore con la conseguenza che il sig. potrà, di volta in volta, richiederlo e percepirlo nella Pt_1 misura del 100%;
- le spese straordinarie, documentate e concordate, nonché, quelle necessarie per la figlia minore, saranno sopportate da entrambe le parti nella misura del 50% come da Protocollo sottoscritto in data 20.05.2021 tra Il Presidente dell'ordine degli avv. Di Nola e il Presidente del Tribunale di Nola;
per spese di cui sopra, si intendono:
- spese mediche, preventivamente concordate e documentate, si intendono: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche/private; c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale/privati; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ dallo specialista se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- tasse universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) dotazione informatica ( pc/tablet)e) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese per attività ludiche ed extrascolastiche ( sport, campi estivi, gite scolastiche di uno o più giorni);
- l'assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT;
- i coniugi si dichiarano, rispettivamente, economicamente autonomi ed autosufficienti e con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
- Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.” Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi all'omologa della separazione. Il pieno accordo delle parti in ordine alla separazione alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 1171 /2025, così provvede:
1. Dichiara la separazione dei coniugi;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti riportate in motivazione, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Casamarciano (NA) (al N.4, Parte
II, Serie A, Anno 2016) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Casamarciano (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Nola, 27/06/2025
Il Presidente estensore
Paola Del Giudice