Articolo 2964 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 2964.

(Inapplicabilita' di regole della prescrizione).

Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza, non si applicano le norme relative all'interruzione della prescrizione. Del pari non si applicano le norme che si riferiscono alla sospensione, salvo che sia disposto altrimenti.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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