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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 29/09/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1752/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 1752/2025 promosso da:
( nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(AN);
e
( ) nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
(AN); entrambi rappresentati, difesi ed elett.te dom.ti da/presso avv. Alberto Avitabile;
RICORRENTI
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE [E DIVORZIO CONGIUNTO];
CONCLUSIONI:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) i coniugi sono consapevoli che il figlio minore ha diritto di mantenere rapporti Per_1 equilibrati e continuativi con ciascun genitore, di r ure, educazione ed istruzione e di conservare i rapporti con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo;
3) il figlio minore viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione prevale la madre, con la quale continuerà a vivere, ferma restando – vista l'età del minore quasi maggiorenne – la più ampia libertà di scelta da parte del medesimo di frequentare il padre;
- 1 - 4) le decisioni più importanti nell'interesse del figlio relative all'educazione, alla Per_1 formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni riguardanti il figlio Per_1
5) la potestà genitoriale sarà esercitata da ciascuno dei genitori per il tempo in cui il minore starà presso di esso e per gli atti di ordinaria amministrazione;
6) i coniugi si danno reciprocamente atto che, tenuto conto dell'età di lo stesso sarà Per_1 libero di frequentare i propri genitori senza necessità di stabilire apri ente giorni od orari di visita in favore degli stessi. I genitori, da parte loro, si impegnano reciprocamente ad agevolare e favorire i rapporti con il loro figlio sia in relazione alle festività pasquali Per_1 che nel periodo natalizio;
7) qualora uno dei genitori volesse – con il consenso del figlio – effettuare una vacanza con il medesimo della durata superiore a 5 (cinque) giorni, si impegna a darne avviso all'altro genitore con almeno 20 giorni di preavviso;
8) i coniugi concordano che nessun assegno di mantenimento verrà versato da uno all'altro, essendo gli stessi autonomi ed indipendenti sotto il profilo economico e patrimoniale;
9) le parti si danno concordemente atto che tutte le spese di mantenimento ordinario e straordinario verranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, da conguagliarsi entro il giorno 15 del mese successivo alla spesa e previo rendiconto. Per spese straordinarie devono intendersi in linea generale le spese relative alla scuola ed istruzione, le spese mediche, le spese che i figli sosterranno per l'effettuazione di vacanze in assenza dei genitori e le spese per il vestiario: a scanso di equivoci, comunque, per quanto qui non espressamente previsto, i genitori dichiarano di rifarsi a quanto disciplinato dal Protocollo del Tribunale di Ancona in tema di spese straordinarie che dichiarano di aver ricevuto e di ben conoscere. In ogni caso le spese straordinarie e superiori a euro 1.000,00 (mille/00) dovranno preventivamente essere concordate tra i genitori;
10) I genitori concordano che l'eventuale importo degli assegni familiari/assegno unico fino a quando verrà corrisposto verrà trattenuto dalla madre;
11) I genitori, al fine di garantire al figlio una continua vicinanza con sé stessi e con Per_1 le rispettive famiglie, si impegnano, sino a quando lo stesso non avrà raggiunto la maggiore età, a non trasferire il proprio domicilio ad una distanza superiore a km 50,00 (cinquanta) dal Comune di IG.
12) Le parti concordano che il Sig. manterrà la proprietà del veicolo Fiat Controparte_1
Panda Tg. DY680MZ e Piaggio Tg. X8JZJZ mentre la Sig.ra Pt_2 Parte_1 manterrà la proprietà del veicolo Ford Focus 2005 Tg. CT032PE e Piaggio Tg. X9H4B8.
13) I coniugi dichiarano, infine, di avere definito ogni altra questione personale e patrimoniale tra loro intercorsa ed intercorrente nulla escluso.”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e Parte_1 Controparte_1 che si sono sposati a IG (AN) il 10/09/2005, premesso che dal matrimonio è nato il
- 2 - figlio (n. IG il 12/02/2008) e che, per incompatibilità Persona_2 caratteriale, è venuta progressivamente meno la comunione materiale e spirituale dei coniugi in guisa tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti: è stata, quindi, fissata successiva udienza, sempre a trattazione scritta, volta a ottenere chiarimenti sulle condizioni della separazione (e del divorzio).
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 15/07/2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta delle parti.
La concorde volontà di queste di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Il Collegio, anche all'esito dei chiarimenti successivamente resi dalle parti, può dare atto dell'accordo da queste raggiunto.
Le condizioni di separazione prospettate appaiono conformi alla situazione economica dei coniugi, che hanno dichiarato di rinunciare reciprocamente al mantenimento, godendo di adeguati redditi propri.
Le stesse sono, inoltre, corrispondenti agli interessi dell'unico figlio, avendo le parti concordato di ripartire al 50% tutte le spese, di natura ordinaria e straordinaria, necessarie al suo mantenimento. Siffatta previsione si adatta alla elastica regolamentazione dei tempi di permanenza di con ciascun genitore: questi, difatti, pur formalmente collocato Per_1 in misura preferenziale presso la madre, ormai quasi maggiorenne, per espressa ammissione delle stesse parti, trascorre, di fatto, indicativamente “il 50% del tempo con ciascun genitore”; ulteriore garanzia atta ad evitare possibili controversie tra le parti in ordine alla contribuzione al mantenimento, ordinario e straordinario, del figlio è costituita dalla previsione di un conguaglio tra le stesse in relazione alle spese de quibus entro il giorno 15 del mese successivo al loro esborso.
Non si ravvisa la necessità, ex art. 743-bis.4, ult. co., c.p.c., di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse, morale e materiale, e sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore (cfr. quanto sopra anche in ordine alla costante frequentazione di entrambi i genitori in conformità ai canoni della bigenitorialità, comunque tenuto conto dell'età del ragazzo); il clima tra le parti appare, inoltre, collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
- 3 - 6. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione. Ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché lo stesso - trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte) - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
7. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio a IG (AN) il 10/09/2005, CP_1 trascritto nel Registro dello Stato Civile del predetto Comune al n. 62, parte 2, serie A dell'anno 2005; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IG (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
dispone come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 17/IX/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
- 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 1752/2025 promosso da:
( nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(AN);
e
( ) nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
(AN); entrambi rappresentati, difesi ed elett.te dom.ti da/presso avv. Alberto Avitabile;
RICORRENTI
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE [E DIVORZIO CONGIUNTO];
CONCLUSIONI:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) i coniugi sono consapevoli che il figlio minore ha diritto di mantenere rapporti Per_1 equilibrati e continuativi con ciascun genitore, di r ure, educazione ed istruzione e di conservare i rapporti con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo;
3) il figlio minore viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione prevale la madre, con la quale continuerà a vivere, ferma restando – vista l'età del minore quasi maggiorenne – la più ampia libertà di scelta da parte del medesimo di frequentare il padre;
- 1 - 4) le decisioni più importanti nell'interesse del figlio relative all'educazione, alla Per_1 formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni riguardanti il figlio Per_1
5) la potestà genitoriale sarà esercitata da ciascuno dei genitori per il tempo in cui il minore starà presso di esso e per gli atti di ordinaria amministrazione;
6) i coniugi si danno reciprocamente atto che, tenuto conto dell'età di lo stesso sarà Per_1 libero di frequentare i propri genitori senza necessità di stabilire apri ente giorni od orari di visita in favore degli stessi. I genitori, da parte loro, si impegnano reciprocamente ad agevolare e favorire i rapporti con il loro figlio sia in relazione alle festività pasquali Per_1 che nel periodo natalizio;
7) qualora uno dei genitori volesse – con il consenso del figlio – effettuare una vacanza con il medesimo della durata superiore a 5 (cinque) giorni, si impegna a darne avviso all'altro genitore con almeno 20 giorni di preavviso;
8) i coniugi concordano che nessun assegno di mantenimento verrà versato da uno all'altro, essendo gli stessi autonomi ed indipendenti sotto il profilo economico e patrimoniale;
9) le parti si danno concordemente atto che tutte le spese di mantenimento ordinario e straordinario verranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, da conguagliarsi entro il giorno 15 del mese successivo alla spesa e previo rendiconto. Per spese straordinarie devono intendersi in linea generale le spese relative alla scuola ed istruzione, le spese mediche, le spese che i figli sosterranno per l'effettuazione di vacanze in assenza dei genitori e le spese per il vestiario: a scanso di equivoci, comunque, per quanto qui non espressamente previsto, i genitori dichiarano di rifarsi a quanto disciplinato dal Protocollo del Tribunale di Ancona in tema di spese straordinarie che dichiarano di aver ricevuto e di ben conoscere. In ogni caso le spese straordinarie e superiori a euro 1.000,00 (mille/00) dovranno preventivamente essere concordate tra i genitori;
10) I genitori concordano che l'eventuale importo degli assegni familiari/assegno unico fino a quando verrà corrisposto verrà trattenuto dalla madre;
11) I genitori, al fine di garantire al figlio una continua vicinanza con sé stessi e con Per_1 le rispettive famiglie, si impegnano, sino a quando lo stesso non avrà raggiunto la maggiore età, a non trasferire il proprio domicilio ad una distanza superiore a km 50,00 (cinquanta) dal Comune di IG.
12) Le parti concordano che il Sig. manterrà la proprietà del veicolo Fiat Controparte_1
Panda Tg. DY680MZ e Piaggio Tg. X8JZJZ mentre la Sig.ra Pt_2 Parte_1 manterrà la proprietà del veicolo Ford Focus 2005 Tg. CT032PE e Piaggio Tg. X9H4B8.
13) I coniugi dichiarano, infine, di avere definito ogni altra questione personale e patrimoniale tra loro intercorsa ed intercorrente nulla escluso.”
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e Parte_1 Controparte_1 che si sono sposati a IG (AN) il 10/09/2005, premesso che dal matrimonio è nato il
- 2 - figlio (n. IG il 12/02/2008) e che, per incompatibilità Persona_2 caratteriale, è venuta progressivamente meno la comunione materiale e spirituale dei coniugi in guisa tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti: è stata, quindi, fissata successiva udienza, sempre a trattazione scritta, volta a ottenere chiarimenti sulle condizioni della separazione (e del divorzio).
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 15/07/2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta delle parti.
La concorde volontà di queste di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Il Collegio, anche all'esito dei chiarimenti successivamente resi dalle parti, può dare atto dell'accordo da queste raggiunto.
Le condizioni di separazione prospettate appaiono conformi alla situazione economica dei coniugi, che hanno dichiarato di rinunciare reciprocamente al mantenimento, godendo di adeguati redditi propri.
Le stesse sono, inoltre, corrispondenti agli interessi dell'unico figlio, avendo le parti concordato di ripartire al 50% tutte le spese, di natura ordinaria e straordinaria, necessarie al suo mantenimento. Siffatta previsione si adatta alla elastica regolamentazione dei tempi di permanenza di con ciascun genitore: questi, difatti, pur formalmente collocato Per_1 in misura preferenziale presso la madre, ormai quasi maggiorenne, per espressa ammissione delle stesse parti, trascorre, di fatto, indicativamente “il 50% del tempo con ciascun genitore”; ulteriore garanzia atta ad evitare possibili controversie tra le parti in ordine alla contribuzione al mantenimento, ordinario e straordinario, del figlio è costituita dalla previsione di un conguaglio tra le stesse in relazione alle spese de quibus entro il giorno 15 del mese successivo al loro esborso.
Non si ravvisa la necessità, ex art. 743-bis.4, ult. co., c.p.c., di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse, morale e materiale, e sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore (cfr. quanto sopra anche in ordine alla costante frequentazione di entrambi i genitori in conformità ai canoni della bigenitorialità, comunque tenuto conto dell'età del ragazzo); il clima tra le parti appare, inoltre, collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
- 3 - 6. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione. Ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché lo stesso - trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte) - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
7. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio a IG (AN) il 10/09/2005, CP_1 trascritto nel Registro dello Stato Civile del predetto Comune al n. 62, parte 2, serie A dell'anno 2005; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IG (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
dispone come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 17/IX/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
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