Ordinanza collegiale 30 gennaio 2026
Sentenza 14 aprile 2026
Sentenza breve 14 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza breve 14/04/2026, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00654/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00071/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 71 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Ely Sistemi Project S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B49A336490, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Assenza, Antonio Corrado Assenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cagliari, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Simonetta Garbati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ing. TE LI, titolare della omonima ditta individuale Energy Project di TE LI, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Giracello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
previa adozione di idonee misure cautelari
- della determinazione n. 8387 del 09/12/2025 di aggiudicazione in favore dell'operatore economico Energy Project di TE LI della “Gara n. 1/Neg/2025: PN PLUS 21-27 azione CA2.2.2.1.b - Procedura negoziata senza bando, lotto unico, per l'affidamento della Progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori di “EE(40)SCO” (ENERGY EFFICIENCY IN 40 SCHOOLS SUPPORTS COMMUNITY) nel territorio di Cagliari - CIG: B49A336490 - CUP: G22C22000610006” (doc. 1), comunicata alla ricorrente in data 10 dicembre 2025 (doc. 2);
- di tutti i verbali di gara e segnatamente (i) il verbale n. 1 del 14 aprile 2025; (ii) il verbale n. 2 del 8 maggio 2025; (iii) il verbale n. 1T del 5 giugno 2025; (iv) il verbale n. 2T del 25 giugno 2025; (v) il verbale n. 3T del 6 agosto 2025, comprensivo della scheda punteggi ivi allegata; (vi) il verbale n. 4T del 7 agosto 2025; (vii) il verbale di gara n. 5 T/E del 29 agosto 2025; (viii) il verbale n. 6 T/E del 8 ottobre 2025, comprensivo della relativa graduatoria e della proposta di aggiudicazione (doc. 3);
- del provvedimento del 29 dicembre 2025 di diniego parziale all'istanza di accesso agli atti formulata dalla ricorrente in data 22 dicembre 2025;
- nonché ogni altro atto e provvedimento comunque connesso, presupposto o conseguenziale;
con espressa richiesta
di declaratoria di inefficacia dell'eventuale contratto stipulato nelle more del giudizio tra il Comune di Cagliari e l'impresa individuale Energy Project di TE LI e di subentro della ricorrente nel contratto stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 c.p.a.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 2 febbraio 2026:
per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari
- della determinazione n. 8387 del 09/12/2025 di aggiudicazione in favore dell’operatore economico Energy Project di TE LI della “Gara n. 1/Neg/2025: PN PLUS 21-27 azione CA2.2.2.1.b – Procedura negoziata senza bando, lotto unico, per l’affidamento della Progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori di “EE(40)SCO” (ENERGY EFFICIENCY IN 40 SCHOOLS SUPPORTS COMMUNITY) nel territorio di Cagliari – CIG: B49A336490 - CUP: G22C22000610006” (doc. 1), comunicata alla ricorrente in data 10 dicembre 2025 (doc. 2);
- di tutti i verbali di gara e segnatamente (i) il verbale n. 1 del 14 aprile 2025; (ii) il verbale n. 2 del 8 maggio 2025; (iii) il verbale n. 1T del 5 giugno 2025; (iv) il verbale n. 2T del 25 giugno 2025; (v) il verbale n. 3T del 6 agosto 2025, comprensivo della scheda punteggi ivi allegata; (vi) il verbale n. 4T del 7 agosto 2025; (vii) il verbale di gara n. 5 T/E del 29 agosto 2025; (viii) il verbale n. 6 T/E del 8 ottobre 2025, comprensivo della relativa graduatoria e della proposta di aggiudicazione;
- della valutazione di congruità dell’offerta aggiudicataria operata nel corso della seduta del 8 ottobre 2025;
- della comunicazione del Comune di Cagliari prot. n. 251163/2025 del 29 agosto 2025, contenente la richiesta di giustificazioni per la verifica di anomalia dell’offerta (doc. 25);
- di tutti gli altri atti già impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio;
- nonché di ogni altro atto e provvedimento comunque connesso, presupposto o conseguenziale;
con espressa richiesta
di declaratoria di inefficacia dell’eventuale contratto stipulato nelle more del giudizio tra il Comune di Cagliari e l’impresa individuale Energy Project di TE LI e di subentro della ricorrente nel contratto stesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 c.p.a..
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 29 marzo 2026:
per l’ulteriore annullamento
previa adozione di idonee misure cautelari
degli stessi atti già impugnati con il ricorso principale e con i primi motivi aggiunti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cagliari e dell’Ing. TE LI, titolare della Omonima Ditta Individuale Energy Project;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La “Ely Sistemi Project S.r.l.” ha impugnato, con il ricorso principale e con i motivi aggiunti depositati il 2 febbraio 2026, gli atti indicati in epigrafe e, tra questi, la determinazione n. 8387 del 09/12/2025 con la quale il Comune di Cagliari ha aggiudicato, in favore dell’operatore economico controinteressato “Energy Project di TE LI” la “ Procedura negoziata senza bando, lotto unico, per l’affidamento della Progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori di “EE(40)SCO” (ENERGY EFFICIENCY IN 40 SCHOOLS SUPPORTS COMMUNITY) nel territorio di Cagliari – CIG: B49A336490 - CUP: G22C22000610006” , comunicata alla ricorrente in data 10 dicembre 2025.
1.1. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti depositato il 29 marzo 2026, la ricorrente ha domandato l’annullamento degli stessi atti già impugnati, oltre alla loro sospensione in via cautelare, deducendo i seguenti ed ulteriori motivi:
I. la violazione e falsa applicazione degli artt. 11, c. 3 e 4, 57, c. 1 e 110 D. lgs. n. 6 36/2023, nonché degli artt. 4 e 5 dell’Allegato I.01. Violazione e falsa applicazione della lex specialis (Disciplinare). Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erroneità dei presupposti . In sintesi, in base alle produzioni documentali della controinteressata, la ricorrente ha sostenuto che gli atti impugnati sarebbero illegittimi anche in quanto la Energy Project, in realtà, applicherebbe ai propri dipendenti le retribuzioni del contratto collettivo (CCNL C030) diverso da quello in concreto indicato in gara (CCNL C049), rispetto al quale non ha reso nel corso della gara alcuna dichiarazione di equivalenza;
II. la violazione e falsa applicazione dell’art. 110, commi 1, 4 e 5 del D. lgs. n. 36/2023, nonché dell’art. 83 del Capitolato. Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erroneità dei presupposti. Ciò in quanto, in virtù di quanto esposto nel primo motivo, la Energy Project dovrebbe essere esclusa dalla gara e la relativa aggiudicazione annullata, atteso che la documentazione dalla stessa prodotta in atti (buste paga e denunce Uniemens) comproverebbe il mancato rispetto dei minimi retributivi previsti dal contratto collettivo (cod. C-049) dalla stessa indicato in gara e assunto quale parametro della dichiarazione di equivalenza.
2. Il Comune di Cagliari e la controinteressata hanno domandato il rigetto dell’istanza cautelare e del secondo ricorso per motivi aggiunti.
3. Alla camera di consiglio del 8 aprile 2026, la difesa della controinteressata ha rinunciato alla propria eccezione di violazione dei termini a difesa, ritenendo superata ogni contestazione su tale profilo. Nel corso dell’udienza, è stato dato a verbale l’avviso relativo alla possibilità di definizione del giudizio con sentenza ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., quindi il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per la definizione con sentenza ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., perché ricorrono tutte le condizioni previste da tale articolo.
2. Nel merito, il ricorso per motivi aggiunti non è fondato.
Procedendo con l’esame congiunto di entrambi i motivi di impugnazione, il Collegio osserva che l’art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 stabilisce che le Stazioni appaltanti prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione, devono acquisire la dichiarazione con la quale l’operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest’ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all’articolo 110, in conformità all'allegato I.01; l’art. 3 di tale Allegato prevede, poi, che “Ai fini della dichiarazione di cui all'articolo 11, comma 4, e della conseguente verifica, si considerano equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del contratto collettivo di lavoro indicato dalla stazione appaltante, attinenti al medesimo sottosettore a condizione che ai lavoratori dell'operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa” . Nel caso di specie, la Stazione appaltante ha indicato, nella documentazione di gara, il CCNL dei lavoratori addetti alla industria Metalmeccanica – Installazione impianti – Telecomunicazioni. (Codice CNEL: C064 e C065), ???? ovvero il CCNL indicato nella propria offerta, che garantisca ai dipendenti le stesse o equivalenti tutele economiche e normative, attualmente vigente. L’aggiudicataria, dal canto suo, ha dichiarato di voler applicare il CCNL 049 (codice CNEL) dei lavoratori addetti all’industria Metalmeccanica – artigianato.
Entrambi i contratti collettivi sono stati firmati, quanto alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, dalla Confsal, oltreché dalla Fesica e, quanto al lato datoriale, dalla CIFA e dalla Conflavoro PMI.
Si registra, pertanto, la piena aderenza al dato normativo quanto alle organizzazioni sindacali stipulanti da entrambi i lati, attesa la piena corrispondenza soggettiva tra l’organizzazione comparativamente più rappresentativa che ha stipulato, per i lavoratori, sia il contratto 064, indicato dalla Stazione appaltante, sia il contratto 049, prescelto dall’aggiudicataria.
Attesa tale coincidenza, non poteva richiedersi, in sede di giustificativi dell’equivalenza, alcuna valutazione ulteriore in ordine alla rappresentatività comparata della CONFSAL, già valutata in tal senso dalla Stazione appaltante nel momento in cui ha prescelto il CCNL applicabile. Infine, sussiste anche l’identità del sottosettore contrattuale, essendo entrambi riferibili, secondo la classificazione CNEL, al sottosettore C01, relativo al metalmeccanico e all’installazione di impianti; nessuna questione, inoltre, è emersa in merito alla corrispondenza del contratto C049 alla natura giuridica (S.r.l.) e alle dimensioni dell’aggiudicataria, società pacificamente operante in ambito nazionale nel settore dell’impiantistica.
Per le ragioni esposte, deve ritenersi applicabile nel caso di specie la presunzione di equivalenza tra CCNL di cui al richiamato art. 3 dell’Allegato I.01 del d.lgs. n. 36/2023, con la conseguenza che l’equivalenza tra i due CCNL non richiedeva alcun esame delle buste paga della controinteressata, con la conseguenza che non può essere predicata in tal senso l’illegittimità degli atti impugnati per la mancata esclusione della controinteressata.
Peraltro, come eccepito da quest’ultima, la ricorrente non può desumere l’applicazione del contratto CNEL C030 in ragione della mera circostanza per la quale gli importi riportati alla voce “paga base” delle buste paga “coincidono al centesimo” con i minimi retributivi previsti dal CCNL C-030. Invero, per pervenire a tale risultato, sarebbe stato necessario l’esame del complessivo rapporto di lavoro, dell’anzianità di servizio dei lavoratori coinvolti, nonché di tutti gli istituti applicati e applicabile nel caso di specie. Ma è dirimente quanto già osservato, ossia che la valutazione di equivalenza economica è stata fatta tra il CCNL 049 e il CCNL 064 e rispetto ad essa gli elementi fattuali indicati dalla ricorrente non sono idonei a superare la presunzione di equivalenza come sopra ricostruita. La controinteressata, infatti, ha ulteriormente attestato tramite la documentazione ufficiale trasmessa all'INPS e con i cedolini dei propri lavoratori, l'applicazione del CCNL C-049, evidenziando correttamente come per assicurare il rispetto del minimo retributivo si debba considerare non solo la paga base ma anche l’elemento distinto della retribuzione, oltre alle riduzioni previste dal CCNL per le retribuzioni dei lavoratori con esperienza pregressa inferiore ai 5 anni o nelle ipotesi di stipula di un c.d. “contratto di reinserimento”.
Deve, infine, rimanere fermo il principio per il quale, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, la dichiarazione di equivalenza delle tutele ha natura di impegno programmatico assunto dall'operatore economico in vista dell'esecuzione del contratto di appalto. Qualora tale impegno risulti violato in concreto, con la violazione dei minimi retributivi o con l’applicazione di un diverso CCNL rispetto a quello dichiarato in gara, si tratterà di violazioni che attengono alla fase esecutiva e che, eventualmente, potranno indurre l’Amministrazione all’esercizio dei necessari rimedi di natura civilistica.
Per tutte le ragioni esposte, il Collegio ritiene che la ricorrente non abbia dimostrato quanto sostenuto in ordine all’applicazione del CCNL 030 da parte della controinteressata; conseguentemente, non può ritenersi mancante né la dichiarazione di equivalenza, né può predicarsi l’illegittimità degli atti della procedura di gara relativi all’equivalenza tra il CCNL 049 e il 064.
Il ricorso per motivi aggiunti, pertanto, deve essere respinto.
2. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione della complessità della fattispecie trattata. Non si ravvisano, infine, i presupposti per la condanna della ricorrente a titolo di responsabilità aggravata anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., commi 1 e 3, applicabile ex art. 26, comma 1, cod. proc. amm., come domandato dalla controinteressata, atteso che in nessuna parte l’attività processuale dalla stessa svolta può qualificarsi come abusivo esercizio del diritto di azione davanti agli organi giurisdizionali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO AR, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | TO AR |
IL SEGRETARIO