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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/12/2025, n. 9869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9869 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RO RT Presidente dott.ssa AN BE Giudice relatrice dott.ssa Serena Nicotra Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28892/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NM RI, presso il quale è elettivamente domiciliato in Pavia, Via
Milazzo 231, per delega allegata al ricorso
RICORRENTE contro
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO
OGGETTO: ricorso ex artt. 1 L. 164/82 e 31 D.lgs. 150/11
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
RICORRENTE:
“Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Varese di rettificare l'atto di nascita di (atto n. 272, parte 1, Serie A, anno 2002), facendo constare, Parte_1
per mezzo di annotazioni, che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, rispettivamente, come “femminile” e come “ e Per_1
non altrimenti, di darne comunicazione al Comune di residenza e di provvedere a tutti gli adempimenti successivi;
- accertare con sentenza il diritto di di sottoporsi a tutti i trattamenti Parte_1
medico-chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da maschili a femminili;
- ordinare all'Ufficio Sentenze del Tribunale di Milano di comunicare l'emananda
Sentenza, decorso il termine per il suo passaggio in giudicato, al Comune di Varese, affinché l'Ufficiale dello Stato civile provveda alle rettifiche come da dispositivo;
- con vittoria di spese diritti ed onorari.”
pagina 2 di 8 Ragioni della decisione
1. Con ricorso ex art. ex artt. 473 bis e ss. c.p.c. depositato il 15 luglio 2025, Pt_1
ha chiesto al tribunale di ordinare la rettificazione di attribuzione di sesso,
[...]
disponendo che alla indicazione del sesso “maschile” venga sostituita l'indicazione del sesso “femminile”, con indicazione del nome “ ” in sostituzione del nome Per_1
“ ”, e ha chiesto inoltre di dichiarare con sentenza il diritto del medesimo di Pt_1
sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da maschili a femminili.
A sostegno della domanda, la parte ricorrente ha dedotto di essere nata a [...] il [...], di non essere sposata e di non avere figli. Ha riferito, inoltre, di aver provato, fin dall'infanzia, invidia per le compagne di classe femmine e disagio nel doversi cambiare negli spogliatoi maschili.
All'anno 2022, risale il graduale coming out, grazie al beneficio portato dalla frequentazione di incontri con l'ACET (Associazione per la Cultura e l'Etica Trans).
Nello stesso anno, si rivolge, dapprima, al dott. psicologo Pt_1 Per_2
specializzato in tematiche di disforia di genere, poi al prof. Persona_3
psicoterapeuta e sessuologo clinico, esperto in tematiche di identità di genere. Dal 2024,
è seguita dalla dott.ssa psicologa dell' Persona_4 Controparte_1
in Milano che, all'esito di una serie di colloqui clinici, di test e questionari, anche
[...]
al fine di rilevare possibili quadri psicopatologici, ha ritenuto sussistessero le condizioni per formulare la diagnosi di disforia di genere. Secondo la relazione della specialista, il vissuto e la storia clinica di parte ricorrente permettono di ritenere soddisfatti i criteri diagnostici tipici della disforia di genere.
Dal marzo 2024, la terapia ormonale femminilizzante è proseguita sotto il controllo e il monitoraggio della dott.ssa endocrinologa del Centro Auxologico Persona_5
di Milano.
La parte ricorrente afferma poi di vivere di presentarsi, di essere riconosciuta e di pagina 3 di 8 essere considerata da diverso tempo come donna anche dagli altri, sperimentando accettazione, in ogni ambiente della vita quotidiana. Le uniche aree di disagio rimaste, lamenta, sono quelle legate all'imbarazzo e alle difficoltà di doversi presentare al mondo con documentazione anagrafica divergente e nel rapporto con i connotati maschili del proprio corpo. La stessa avverte quindi l'esigenza di avere documentazione coerente con il proprio aspetto, anche perché da molto tempo vive stabilmente e a tempo pieno nelle vesti di donna e come tale è conosciuta e riconosciuta.
Pertanto, ha chiesto l'accoglimento delle domande proposte. Parte_1
2. All'udienza di prima comparizione delle parti, la parte ricorrente è comparsa personalmente e la difesa ha insistito nella domanda e chiesto la rimessione della causa al collegio per la decisione.
3. Ritiene il collegio che le domande proposte da debbano essere Parte_1
accolte, per le ragioni di seguito precisate.
Dalla relazione della psicologa dell Controparte_2 Persona_4
emerge che risultano soddisfatti i criteri diagnostici della “disforia di genere
[...]
persistente e ben documentata”, della capacità di prendere una decisione pienamente consapevole esprimendo il consenso, dell'assenza di “problematiche di salute fisica o mentale che potrebbero impattare negativamente sul percorso” e della comprensione degli effetti della terapia ormonale sulla fertilità (doc.3).
L'endocrinologa dott.ssa che ha valutato la ricorrente attraverso Persona_5
controlli ambulatoriali ed esami ematochimici a cadenza regolare per un durata complessiva di circa 14 mesi, ha evidenziato un “ottimo andamento del percorso affermativo” e ha concluso la propria relazione accertando che la stessa è
“assolutamente consapevole dell'irreversibilità del percorso di affermazione di genere”
e che “non ha mai manifestato alcun ripensamento in merito al percorso di affermazione”, precisando che è perfettamente inserita con il suo ruolo di Per_1
genere femminile dal punto di vista sociale, affettivo e lavorativo” (relazione allegata quale doc.4).
pagina 4 di 8 Il quadro sopra delineato evidenzia quindi la presenza di una diagnosi di transessualità,
l'assenza in capo alla parte di disturbi psicopatologici incidenti su tale diagnosi e il carattere definitivo della scelta.
I dati sopra riportati trovano conferma nelle dichiarazioni rese dalla parte ricorrente nel corso dell'udienza del 25 novembre 2025, nella quale la stessa ha ribadito l'importanza della rettificazione richiesta, affermando: “Sin da piccola sentivo questo desiderio, questo bisogno che, all'epoca non mi sapevo spiegare. Poi questo desiderio è diventato così forte che non ho più potuto nasconderlo. Intorno ai 14-15 anni ne ho parlato con un amico. Il coming out nei confronti della famiglia e della cerchia degli amici è avvenuto intorno ai 20 anni.
Ora per me questa scelta è diventata una necessità, perché ormai vivo da tempo come : so che la mia è una scelta irreversibile, ma non ho timori, anzi, non vedo Per_1
l'ora. Da due anni ho un lavoro stabile, a tempo indeterminato e mio trovo bene. Da quando ho iniziato il percorso di affermazione mi sono sentita sempre meglio”.
4. Con riferimento alla domanda volta a ottenere la rettificazione degli atti dello stato civile, si richiamano i principi espressi nelle pronunce della Corte Costituzionale
(sentenza n.221/2015) e della Corte di Cassazione (sentenza n. 15138/15), che hanno escluso il carattere obbligatorio dell'intervento chirurgico di modifica dei caratteri sessuali anatomici primari per poter ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, laddove venga accertata la serietà e definitività della scelta, la compiutezza dell'approdo finale.
In particolare, come evidenziato dalla Corte Costituzionale, “il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla
pagina 5 di 8 persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico".
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 15138/15 sopra citata, ha affermato che le disposizioni di cui agli artt. 1 e 3 L. n. 162/84 vanno interpretate avendo presente
“l'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica.”
Il caso in esame rientra nel paradigma sopra delineato, in quanto, alla luce delle risultanze documentali sopra citate e del periodo di tempo in cui è maturata la decisione di intraprendere il percorso di transizione, vi è adeguato riscontro sia del compiuto percorso di transizione da maschile a femminile, sia della serietà, verosimile definitività
e irreversibilità della decisione di di cambiare genere e sesso da Parte_1
maschio a femmina.
Tali elementi consentono dunque di affermare che la parte ricorrente, all'esito di un serio e consapevole processo individuale, ha acquisito una nuova e compiuta identità di genere.
Ricorrono pertanto i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 L.164/82 per procedersi pagina 6 di 8 all'attribuzione anagrafica del sesso femminile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche del soggetto. Come richiesto dalla ricorrente, al prenome
“ ” va sostituito il prenome “ ”. Pt_1 Per_1
5. Per quanto riguarda la domanda di accertamento del diritto di procedere all'esecuzione dei trattamenti medico chirurgici, si rileva che, in base alle risultanze sopra richiamate, l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali appare utile e necessario al fine di dare a una condizione di genere coerente Parte_1
con la sua intima e sostanziale identità, in modo da risolvere il marcato disagio derivante dalla discrepanza tra la sua identità biologica maschile e la sua identità psicologica femminile, da garantire alla parte una vita più serena e favorire un inserimento sociale in sintonia con la sua naturale tendenza.
Va peraltro rilevato che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 243 del 23 luglio 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del sesso.
La Corte è pervenuta a tale giudizio proprio alla luce del mutato quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato, che ha portato a escludere che le modificazioni sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento e ad affermare la sufficienza, ai fini della rettificazione, dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere emersa nel percorso seguito dalla persona interessata.
Nel caso qui considerato, si è accertato che i documenti relativi ai trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati da consentono di ritenere provato il Parte_1
compimento di un percorso irreversibile di transizione, percorso che giustifica l'accoglimento della domanda di rettificazione svolta.
6. Tenuto conto della natura della causa, le spese processuali devono essere dichiarate pagina 7 di 8 irripetibili.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Milano vista la L. 164/82, così provvede:
1) dispone la rettificazione dell'atto di nascita di (cognome) (nome) Pt_1 Pt_1
nato a [...] in data [...], nel senso che laddove è scritto “sesso maschile” debba invece intendersi scritto e leggersi “sesso femminile” e laddove è indicato in ” debba invece intendersi scritto e leggersi il prenome Pt_1
“ ”; Per_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Varese di provvedere ai conseguenti adempimenti di legge;
3) accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente a sottoporsi a trattamento medico- chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali maschili ai caratteri sessuali femminili;
4) dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il giudice est. Il presidente
AN BE RO RT
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