Articolo 1 della Legge 22 ottobre 1959, n. 938
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2 dicembre 1959
Art. 1. Articolo unico.

E' elevato a 12 gradi il limite massimo di acidita' degli olii di oliva di pressione ammessi a conferimento ai sensi dell' art. 2 della legge 26 dicembre 1958, n. 1119 .

Entrata in vigore il 2 dicembre 1959