Art. 1. Articolo unico.
E' elevato a 12 gradi il limite massimo di acidita' degli olii di oliva di pressione ammessi a conferimento ai sensi dell' art. 2 della legge 26 dicembre 1958, n. 1119 .
E' elevato a 12 gradi il limite massimo di acidita' degli olii di oliva di pressione ammessi a conferimento ai sensi dell' art. 2 della legge 26 dicembre 1958, n. 1119 .