TRIB
Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 29/03/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
- SEZIONE ORDINARIA CIVILE - nella persona del GIUDICE MONOCRATICO dott.ssa GERMANA RADICE ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al numero 1858/2016 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
(R. G. A. C.) dell'anno 2016, avente ad oggetto: “annullamento e sospensione delle deliberazioni del comitato ex art. 23 c.c.” e promossa
DA
(C.F.: , (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F: ), (C.F:
[...] C.F._4 Parte_5
), (C.F.: ), C.F._5 Parte_6 C.F._6
(C.F.: ), (C.F.: Parte_7 C.F._7 Parte_8
), (C.F.: ), C.F._8 Parte_9 C.F._9 Pt_10
(C.F.: ), (C.F.: ),
[...] C.F._10 Parte_11 C.F._11
(C.F.: ), tutti rappresentati e difesi Parte_12 C.F._12 dall'avv. Nicola Manfrida ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in IB VA, alla via Cavour n. 12;
-ATTORI-
CONTRO
(P.I.: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., (C.F.: P.IVA_1 Controparte_2
, in qualità di Presidente del Comitato Locale CRI di IB VA, C.F._13
(C.F.: , in qualità di ConSIliere del Comitato Parte_13 C.F._14
Locale CRI di IB VA, (C.F.: ), in Parte_14 C.F._15
qualità di ConSIliere del Comitato Locale CRI di IB VA, Parte_15
(C.F.: ), in qualità di ConSIliere del Comitato Locale CRI di IB C.F._16 pagina 1 di 23 VA, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Angela Di Rienzo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in IB VA, alla Via Murmura n. 44;
-CONVENUTI-
E NEI CONFRONTI DI
(P.I.: , in persona del Controparte_3 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonello Irtuso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Crotone, alla via A. Tedeschi n. 53;
-CONVENUTA-
NONCHÉ CONTRO
(C.F.: , domiciliato come in Controparte_4 C.F._17
atti;
-CONVENUTO CONTUMACE-
NONCHE' CONTRO
(P.I.: Controparte_5
), in persona del legale rappresentante p.t.. P.IVA_3
-CONVENUTO CONTUMACE-
CONCLUSIONI: all' udienza del 10.9.2024 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , , Parte_1 Parte_2 [...]
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
, , e Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12
convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di IB VA, il
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 Controparte_2
, , , nelle Parte_13 Controparte_4 Parte_14 Parte_15
qualità specificate in epigrafe, il e Controparte_5
l' , in persona dei rispettivi rappresentanti pp.tt., al fine di Controparte_3 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “PRELIMINARMENTE - SI ACCERTI E SI DICHIARI
l'illegittimità dell'atto di annullamento delle 5 preferenze non assegnate alla Lista n.2
( ) dal presidente del seggio centrale di IB VA (di cui al verbale del seggio Parte_1
elettorale centrale di IB VA) e, consequenzialmente, SI ACCERTI E SI DICHIARI
l'illegittimità dell'atto di proclamazione emesso dall'Ufficio elettorale regionale CRI del
pagina 2 di 23 13.04.2016; - SI ACCERTI E SI DICHIARI, inoltre, che le cinque preferenze (riportanti il segno di croce, in luogo del segno di x, illegittimamente annullate, siano regolarmente da assegnare alla Lista n.2 (SILVESTRO) e, per l'effetto, - SI ACCERTI E SI DICHIARI la vittoria elettorale della LISTA NUMERO 2 (SILVESTRO) stante il maggior numero di voti (162) rispetto alla lista avversaria (157) e, conseguentemente, per l'effetto - SI CONDANNI il Presidente Nazionale
C.R.I. e il Presidente Regionale C.R.I. a emettere, ai sensi del regolamento elettorale C.R.I., provvedimento di accertamento e ratifica della vittoria elettorale a favore della Lista n.2
(SILVESTRO) con consequenziale provvedimento di proclamazione;
IN SUBORDINE -
ACCERTARE E DICHIARARE la maggiore anzianità di iscrizione della candidata
[...]
alla (rispetto alla candidata avversaria) e, per Parte_1 Controparte_3
l'effetto, - ACCERTARE E DICHIARARE, previo annullamento ( o disapplicazione) del provvedimento emesso dall' Ufficio elettorale regionale del 13.04.2016 e, per derivazione degli effetti, del provvedimento di ratifica n.93 del 14.04.2016 emesso dal Presidente Nazionale C.R.I., la vittoria elettorale della Lista numero 2 (SILVESTRO) e, per l'effetto, - CONDANNARE il
Presidente Nazionale C.R.I. e il Presidente Regionale C.R.I. a emettere, ai sensi del regolamento elettorale C.R.I., provvedimento di accertamento e ratifica della vittoria elettorale a favore della
Lista n.2 ( SILVESTRO), con consequenziale provvedimento di proclamazione;
IN ULTERIORE
SUBORDINE - ACCERTARE E DICHIARARE le numerose illegittimità della procedura elettorale, così come evidenziato in parte motiva, e per l'effetto - ANNULLARE (o disapplicare) il provvedimento emesso dall'Ufficio elettorale del 13.04.2016 e, per derivazione degli CP_5
effetti, il provvedimento di ratifica n.93 del 14.04.2016 emesso dal Presidente Nazionale C.R.I., previo annullamento (disapplicazione) o dichiarazione di nullità, dell'intera procedura elettorale, e, per l'effetto, - IN OGNI CASO ACCERTARE a carico degli odierni attori il danno di natura non patrimoniale per lesione della propria principale attività realizzatrice di tipo associativo e della loro immagine di associati C.R.I., da valutarsi equitativamente, nella misura non inferiore ad € 5.000,00 per cadauno degli attori e da porre a carico dei convenuti ritenuti responsabili;
- IN OGNI CASO CONDANNARE i predetti convenuti, ritenuti responsabili, al risarcimento del danno nei confronti degli odierni attori nei limiti di quanto sopra riportato e di quanto sarà equitativamente stabilito dall'organo giudicante (con impegno dei danneggiati a devolvere la predetta cifra a favore di associazioni di comprovata serietà e notorietà nella cura degli interessi dei minori). - CONDANNARE i convenuti alla rifusione delle spese e dei compensi di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario”
In particolare, esponevano gli attori a fondamento della domanda proposta:
pagina 3 di 23 - che, in data 20.03.2016 si tenevano presso il comitato locale C.R.I. di IB VA le elezioni del Presidente e dei tre conSIlieri di amministrazione, disciplinate dal regolamento elettorale C.R.I. (cfr. allegato n. 2 all'atto di citazione); che le elezioni erano precedute dalla regolare presentazione di due liste: la lista n.1, con candidata Presidente la SI.ra CP_2
e la lista n.2, con candidata Presidente la SI.ra ;
[...] Parte_1
- che, secondo gli attori, avrebbero avuto luogo nella fase di scrutinio e di proclamazione degli eletti, in chiara violazione delle disposizioni contenute nel regolamento pocanzi menzionato, violazioni delle norme del regolamento e dello statuto.
- che le irregolarità/illegittimità di cui sopra sono riassumibili, ad avviso degli istanti in tal modo. Violazione dell'art.19 del regolamento elettorale. Durante la fase di scrutinio, secondo parte attrice, il Presidente del seggio elettorale di IB VA (seggio elettorale centrale) accantonava circa 25 schede elettorali riservandosi di provvedere alla relativa assegnazione alla fine delle operazioni di spoglio. Siffatta pratica si poneva in contrasto con l'art. 19 del regolamento elettorale nella parte in cui prevede che l'assegnazione di ciascun voto debba avere luogo immediatamente dopo l'apertura della scheda. La volontà di alterare il regolare svolgimento della procedura elettorale sarebbe ravvisabile, inoltre, nel ritardo dell'avvio della stessa presso il seggio elettorale di IB VA, giustificato dalla necessità di monitorare l'andamento dei voti nei seggi decentrati ( ). Al termine dell'estrazione Per_1 Per_2 Per_3 delle schede dall'urna, preso atto del vantaggio registrato da sulla candidata Parte_1
Presidente della compagine avversaria, si passava alla disamina delle schede accantonate, cui seguiva l'annullamento delle schede riportanti segno di preferenza alla lista RO e la contestuale assegnazione di tutte le schede riportanti segno di preferenza alla lista CP_2
Si otteneva in tal modo un risultato di parità, con successivi effetti premiali in capo alla candidata della lista n.1 ( per i motivi di cui si dirà. L'annullamento delle schede a CP_2 favore della lista era determinato, secondo il Presidente di seggio, dall'apposizione di Parte_1 segni grafici diversi dal segno a forma di x, e, segnatamente, dall'apposizione del segno di croce,
o dalla presenza di lievi sbavature del segno grafico, sebbene il regolamento elettorale nulla dica in merito alla tipologia di segno grafico da apporre per la valida espressione della preferenza elettorale. La circostanza si rendeva ancor più grave in virtù della constatazione dell'avvenuta assegnazione di numerose schede elettorali alla lista seppur recanti segni grafici a forma CP_2
di croce.
-che doveva ritenersi violato anche l'art. 23 comma 1 del regolamento elettorale C.R.I. da parte dell' . Ed infatti, malgrado l'art. 23 del regolamento elettorale Controparte_6
pagina 4 di 23 ponga in capo all'Ufficio Elettorale Regionale l'obbligo di decidere sull'attribuzione dei voti contestati, detto Ufficio non interveniva nel corso della procedura elettorale, pur a fronte di numerosi esposti e ricorsi con cui si sollecitava l'adempimento del suddetto obbligo. L'Ufficio elettorale Regionale, piuttosto, acconsentiva, in un tempo successivo, all'integrazione dei verbali di scrutinio, pratica, questa, equivalente alla manipolazione degli atti medesimi. Detta integrazione non aveva ad oggetto, peraltro, la definitiva assegnazione delle 5 schede elettorali contestate.
- che era violato nel corso delle operazioni elettorali anche l'art. 23 comma 4 del regolamento elettorale C.R.I. La norma in esame disciplina i casi in cui, all'esito dello scrutinio, due o più candidati abbiano registrato una parità di voti, statuendo che la preferenza debba essere accordata ai candidati della lista il cui candidato Presidente abbia una maggiore anzianità associativa o, in caso di ulteriore parità, minore anzianità anagrafica. Nel caso di specie, difatti, valorizzando il dato della anzianità associativa, sarebbe stata la candidata a doversi imporre sulla Parte_1 candidata avversaria, risultando la prima come socia fondatrice C.R.I. in IB VA nell'anno
1992. Sebbene numerosi documenti comprovanti il dato di cui sopra fossero nella disponibilità dell'ente, alla chiusura dello scrutinio il Presidente del seggio elettorale di IB VA illegittimamente ometteva di provvedere alla proclamazione provvisoria, ponendo la procedura elettorale, a detta di parte attrice, in una condizione di sospensione perdurata sino all'indomani, quando, sulla pagina web della C.R.I. regionale veniva proclamata la lista A seguito CP_2
della presentazione di ricorsi-esposti da parte della SI.ra agli organi competenti nonché Parte_1
agli organi di vigilanza C.R.I., nella stessa giornata del 21.03.2016, veniva rimosso il dato elettorale dalla pagina web della C.R.I. regionale.
- che, ancora, in data 23.03.2016, il Presidente Regionale C.R.I. emetteva, nell'esercizio dei propri poteri disciplinari, un provvedimento di radiazione dal comitato della CP_3 indirizzato alla SI.ra . Seguiva altro ricorso all' con cui la Parte_1 Controparte_6
stessa insisteva sulle medesime censure senza però ottenere alcun riscontro, in Parte_1 violazione, tra l'altro, di altra norma del regolamento più volte menzionato. Alle richieste di trasmissione, inoltre, dei propri dati afferenti alla qualità di socio inoltrate dalla SI.ra , Parte_1
alcun riscontro veniva garantito da parte degli organi competenti. Solo in data 22.04.2016 il
Presidente Regionale C.R.I., mediante una mail, inviava alla SI.ra i dati richiesti in Parte_1
maniera non conforme alla realtà fattuale.
- che doveva considerarsi nulla la procedura elettorale per irregolarità attinenti alle fasi dello scrutinio e della proclamazione. Secondo gli attori, la procedura elettorale dovrebbe dichiararsi pagina 5 di 23 nulla in prima istanza in ragione di una mancata preventiva distribuzione degli elettori nei singoli seggi, implicante il fatto che ciascun elettore potesse votare in qualsiasi seggio. Detta circostanza, unita alla omessa predisposizione di procedure di controllo incrociato, avrebbe consentito che ciascun elettore potesse esprimere più di una preferenza, recandosi per l'esercizio del diritto di voto in seggi differenti. Da quanto appena descritto discendeva una notevole sproporzione tra le schede vidimate in tutti i seggi e il numero totale degli elettori, in chiara contravvenzione al disposto dell'art. 15 del regolamento elettorale. Ancora, l'art. 19 del suddetto regolamento prescrive l'obbligo, all'esito dello scrutinio, della verifica della corrispondenza tra il dato ricavabile dalla somma dei voti validamente espressi, dei voti nulli, delle schede bianche, dei voti contestati e degli elettori che non hanno preso parte al voto e il dato del numero complessivo degli aventi diritto di voto. Anche tale norma, in virtù delle circostanze di cui sopra, risultava violata. Gli istanti, inoltre, rilevavano come siano stati del tutto inadempiuti da un lato l'obbligo di motivazione dell'assegnazione provvisoria delle schede contestate, con riferimento all'avvenuto annullamento delle 5 schede contestate, e dall'altro quello di indicare nel verbale di scrutinio il numero delle schede votate, bianche, nulle e non utilizzate. La nullità dell'intera procedura può desumersi ancora, secondo gli attori, dalla negazione dell'esercizio di voto di un associato da parte del Presidente del seggio di IB VA. L'associato non veniva ammesso all'esercizio del voto in virtù della irrogazione di un provvedimento di sospensione dall'elettorato attivo avverso il quale aveva tempestivamente formulato ricorso alla Direzione Nazionale C.R.I., la quale in seguito dichiarava l'illegittimità del provvedimento disciplinare.
Alla luce di quanto esposto in fatto ed in diritto gli attori agivano in giudizio per far accertare l'illegittimità dell'atto di proclamazione emesso dall' del Controparte_7
13.04.2016 e di quelli ad esso presupposti. Gli istanti inoltre, chiedevano di accertare che le cinque preferenze (riportanti il segno di croce, in luogo del segno di x, illegittimamente annullate, siano regolarmente da assegnare alla Lista n.2 ( ) e, per l'effetto, dichiarare la vittoria elettorale Parte_1
della lista numero 2 ( ) stante il maggior numero di voti (162) rispetto alla lista avversaria Parte_1
(157) e, conseguentemente ancora, chiedevano di condannare il Presidente Nazionale C.R.I. e il
Presidente Regionale C.R.I. a emettere, ai sensi del regolamento elettorale C.R.I., provvedimento di accertamento e ratifica della vittoria elettorale a favore della Lista n.2 ( ) con Parte_1
consequenziale provvedimento di proclamazione. In ogni caso proponevano domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in conseguenza delle illegittime operazioni elettorali.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.2.2017, si costituivano in giudizio il , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
pagina 6 di 23 , e , nella qualità la Controparte_2 Controparte_8 Parte_14 Parte_15
prima di Presidente e gli altri di ConSIlieri, i quali eccepivano, in via pregiudiziale,
l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, dovendosi devolvere la controversia in esame alla competenza del Tribunale di Roma su espressa previsione dell'art. 38.3 dello Statuto del Comitato
C.R.I., il quale stabilisce che la competenza spetta al Foro di Roma ogni qualvolta si tratti di controversia avente ad oggetto l'applicazione e l'interpretazione dello Statuto.
I convenuti in ogni caso deducevano l'inammissibilità, improcedibilità e comunque infondatezza delle domande ex adverso formulate. In particolare, eccepivano che con provvedimento del Presidente del Comitato Regionale n. 34 del 23.3.2016 (emesso in data anteriore rispetto alla proclamazione degli eletti) la SI.ra veniva radiata dalla Parte_1
, con conseguente perdita della relativa qualità di socio così difettando la Controparte_3 legittimazione e l'interesse ad agire in capo alla stessa.
Per ciò che concerne, invece, gli attori , , , , Parte_3 Pt_4 Pt_5 Parte_6 Pt_7
Pt_
, , , , la delibera n. 4 del ConSIlio Direttivo del Comitato C.R.I. del Parte_8 Pt_9 Pt_10
5.12.2016 determinava la decadenza dallo stato di socio. Per tutti gli attori, dunque, prima della chiusura delle procedure elettorali, venivano meno i requisiti per la nomina.
In ogni caso, i convenuti eccepivano la totale assenza di interesse ad agire in capo agli attori, rilevando che quand'anche fossero state accolte le domande formulate in giudizio, alcuna utilità potrebbe essere loro garantita da una pronuncia giudiziale in quanto, per le ragioni di cui sopra, anche nell'ipotesi di un accoglimento delle domande attoree i candidati non avrebbero potuto essere eletti. A suffragio di quanto sostenuto si rinviava all'art.
3.8 del Regolamento Elettorale, che sancisce che chi ha perso lo status di socio non gode dei diritti elettorali, e all'art. 100 c.p.c. nella parte in cui eleva l'interesse ad agire, inteso come interesse al conseguimento di un'utilità, come condizione necessaria dell'azione.
Ancora, secondo i convenuti, poiché l'oggetto e la finalità della procedura elettorale di cui trattasi sono rappresentati dall'elezione del ConSIlio di Amministrazione, costituito da un
Presidente, tre ConSIlieri di amministrazione e un ConSIliere c.d. giovane, e, ancora, poiché l'art. 23.3 del regolamento elettorale prevede che siano proclamati eletti il Presidente che ottiene il maggior numero di voti e i candidati ConSIlieri appartenenti alla sua lista ovvero i tre candidati
ConSIlieri maggiormente votati nella lista collegata a detto Presidente, non può che concludersi che gli unici soggetti concretamente lesi da una competizione elettorale eventualmente irregolare siano i tre ConSIlieri della lista n.2 ( ) che hanno riscosso il maggior numero di voti, ossia Parte_1
, e , difettando per gli altri attori la Parte_16 Parte_8 Parte_2
pagina 7 di 23 legittimazione ad agire.Quanto alla posizione dell'attore e della convenuta Parte_12
parte convenuta rilevava che, stante la duplice procedura elettorale indetta e Parte_15
l'oggetto della domanda limitato alla sola procedura volta alla elezione del Presidente e dei tre
ConSIlieri del conSIlio di amministrazione, l'attore e la convenuta Parte_12
candidati, invece, all'elezione del ConSIliere Giovane, non potevano ritenersi, Parte_15
rispettivamente legittimati ad agire/resistere in giudizio. Inoltre, deducevano il difetto di legittimazione passiva dei convenuti SI.ri , e , poiché trattasi di giudizio Pt_13 Pt_14 Pt_15 instaurato ai sensi dell'art. 23 c.c. e diretto all'annullamento di deliberazioni dell'assemblea; pertanto, l'unico soggetto in capo al quale è riconoscibile la legittimazione passiva è l'associazione medesima e non i singoli ConSIlieri.
Nel merito, in via subordinata, parte convenuta eccepiva quanto segue.
In merito all'asserita violazione dell'art. 19 del regolamento elettorale C.R.I., i convenuti rilevavano che sono gli attori nell'atto introduttivo davano atto dell'avvenuta verbalizzazione delle contestazioni formulate in sede di apertura delle schede elettorali. Tali contestazioni, infatti, non avevano ad oggetto l'accantonamento delle schede elettorali quanto l'illegittimo annullamento delle schede riportanti segno di riconoscimento. Dunque, alcuna contestazione circa l'inesatta applicazione dell'art. 19 del regolamento elettorale risultava a verbale in quanto non sollevata dai presenti. Anche laddove la narrazione proposta dagli attori fosse effettivamente rispondente al vero, cionondimeno l'art. 19 del regolamento elettorale non sarebbe violato in alcun modo in quanto esso si limita ad indicare a chi compete il prelevamento e l'apertura delle schede, prescrivendo inoltre che il voto venga riportato subito dopo la lettura. Indi, secondo quanto sostenuto dai convenuti, la norma di cui sopra non prevede alcuna immediatezza temporale tra prelevamento, apertura e consegna della scheda al Presidente. Pertanto, quandanche le schede fossero state “accantonate” nei termini descritti e visionate al termine dell'estrazione delle altre schede, la procedura non potrebbe dirsi violativa del regolamento.
Con riferimento, invece, all'orario di apertura delle operazioni di scrutinio, secondo i convenuti deve preliminarmente rilevarsi che l'art. 17 del regolamento elettorale non prevede un termine iniziale per l'avvio delle operazioni di scrutinio ma solo il termine finale per il compimento delle operazioni di voto (coincidente con le ore 20). Da ciò può ricavarsi che non sussiste alcun obbligo di svolgimento contestuale delle operazioni di scrutinio nei vari seggi istituiti. Le ragioni del ritardo erano piuttosto da addurre alla onerosità delle attività prescritte dal regolamento a chiusura delle operazioni di voto in considerazione dell'elevato numero di votanti presso il seggio centrale di IB VA rispetto ai seggi “minori”.
pagina 8 di 23 Per quanto concerne le 5 schede nulle, i convenuti rammentavano che il vizio delle suddette schede attenesse non alla diversa tipologia di segno grafico apposto quanto, invece alla presenza di segni di riconoscimento, circostanza, questa, peraltro confermata a verbale dal SI. Persona_4
autore delle contestazioni di cui sopra. Detto criterio non può neppure dirsi applicato differentemente per la valutazione delle schede riportanti segno di preferenza in favore della lista poiché cinque di tali schede venivano dichiarate nulle per le medesime ragioni. CP_2
In merito alla violazione dell'art. 23 del regolamento elettorale C.R.I., all'omissione di atti d'ufficio e all'alterazione dei verbali di scrutinio, i convenuti contestavano la ricostruzione in fatto ex adverso proposta. In particolare, con riferimento alla condotta omissiva imputata all'
[...]
consistente nella mancata decisione sull'attribuzione dei voti contestati, si Controparte_6
evidenziava come non vi fossero di fatto voti contestati e assegnati provvisoriamente ma solo, eventualmente, schede nulle per la presenza di segni di riconoscimento. In egual misura, parte convenuta sosteneva che alcuna integrazione/manipolazione dei verbali di scrutinio avesse avuto luogo ex post. Oggetto dell'integrazione era piuttosto la relazione del 21.3.2016 resasi necessaria alla luce dei fatti accaduti durante le operazioni di spoglio ad opera della SI.ra , del Parte_1
marito e di altri candidati della medesima lista.
In merito alla violazione dell'art. 23 comma 4 del regolamento elettorale C.R.I., i convenuti evidenziavano la regolarità della procedura anche in punto di applicazione del criterio ulteriore della anzianità associativa da applicarsi in caso di parità di voti, così come era stato nella fattispecie di cui trattasi. Ed infatti, concluse le operazioni elettorali, l'Ufficio Elettorale di IB
VA redigeva apposita relazione in cui si evidenziava il clima ostile che aveva caratterizzato lo svolgimento della procedura, da addebitare alla condotta tenuta dalla candidata e dagli Parte_1
altri membri della sua lista.
In seguito, il 22.3.2016, il Presidente dell richiedeva la Controparte_6 trasmissione dei documenti attestanti l'anzianità di servizio delle due candidate, rassegnando poi le proprie dimissioni per consentire il ristabilirsi di un clima più sereno.
Con nota dell'1.4.2016, il Presidente Regionale comunicava che si sarebbe proceduto al riconteggio dei voti, motivando tale disposizione con la necessità di placare di animi e non di porre rimedio al difetto di trasparenza sostenuto da controparti. Il subentrato Presidente dell'Ufficio
Elettorale Regionale, ricevuta comunicazione da parte del Presidente Regionale di non partecipazione alla riunione per il riconteggio dei voti per molteplici motivi e analoga comunicazione dalla candidata motivata dalla fiducia che ella riponeva nel regolare CP_2
pagina 9 di 23 svolgimento della procedura elettorale, prendeva atto dell'assenza dei presupposti per la riapertura delle schede e dichiarava l'impossibilità di procedere al riconteggio dei voti.
Con nota del 4.4.2016, il Presidente dell'Ufficio Elettorale Regionale, rilevata la regolarità formale della procedura elettorale, comunicava i dati circa l'anzianità associativa delle due candidate ottenuti dai documenti ricevuti: la candidata risulta iscritta dal 1993, mentre la CP_2
candidata dal 1995 e reiscritta nel 1999. Parte_1
Ancora, con nota del 13.4.2016, il Presidente della , preso atto della Controparte_3
regolarità della procedura e della maggiore anzianità associativa della SI.ra e, inoltre, del CP_2
provvedimento disciplinare emesso nei confronti della SI.ra , invitava il Presidente Parte_1 dell'Ufficio Elettorale Regionale a procedere alla proclamazione dei vincitori, che aveva luogo con nota del 13.4.2016.
Con successiva nota del 14.4.2016, il Presidente Regionale riscontrava la richiesta di accesso agli atti formulata dalla candidata , confermando le risultanze di cui sopra, ossia che la Parte_1
SI.ra risulta iscritta dal 1995 e reiscritta nel 1999. Parte_1
Con provvedimento del 14.4.2016, il Presidente dell' Parte_17
convalidava l'esito della procedura elettorale e nominava il Presidente ed i ConSIlieri
[...]
nella rispettiva carica. Ulteriormente, con nota del 22.4.2016, il Presidente Regionale comunicava alla SI.ra quanto emerso dalla documentazione acquisita (iscrizione nel 1995 e Parte_1
reiscrizione nel 1999) allegando la relativa documentazione.
In merito alle censure formulate dagli attori in ordine alla distribuzione degli elettori presso i seggi istituiti, parte convenuta rilevava che l'istituzione di seggi decentrati, avvenuta con ordinanza del Presidente del Comitato Regionale C.R.I. del 4.3.2016, treava legittimazione dal disposto dell'art. 16 del regolamento. L'eventualità di votazioni multiple veniva scongiurata mediante la distribuzione presso ciascun seggio di una copia dell'elenco dell'elettorato attivo fornito dall' e trasmesso in un gruppo whatsapp costituito tra i vari Presidenti Controparte_6
di seggio. In tal modo, ogni qual volta un elettore si fosse recato presso uno dei seggi per esprimere la propria preferenza elettorale, il Presidente di seggio contattava gli altri per accertarsi che egli non avesse già votato in altro seggio e nell'ipotesi in cui non avesse già votato veniva ammesso alla votazione e, previa comunicazione agli altri Presidenti di seggio, veniva depennato dall'elenco dei votanti. Persino la vidimazione di un numero di schede superiore al numero degli elettori veniva consentito dal regolamento qualora fossero stati istituiti seggi decentrati (vedasi art. 16.3 del regolamento elettorale), dunque ogni seggio decentrato ha provveduto alla vidimazione delle schede presumibilmente occorrenti.
pagina 10 di 23 In merito alla asserita nullità del verbale del seggio principale di IB VA, a discapito di quanto sostenuto da controparte, ovvero la non corrispondenza tra il dato del numero totale degli elettori e quello risultante dalla sommatoria del numero dei voti validamente espressi, del numero dei voti nulli, del numero delle schede bianche, del numero delle schede contestate e del numero degli astenuti, rilevavano i convenuti un presumibile errore di calcolo, avendo erroneamente considerato l'esistenza di 5 schede contestate in aggiunta ai voti nulli. Data l'assenza di schede contestate, queste erano in realtà già ricomprese nel dato rappresentativo dei voti nulli.
In merito alla presunta violazione dell'art. 20 del regolamento elettorale, parte convenuta rilevava che detta norma, alla lettera B del comma 1, prescrive unicamente l'obbligo di motivazione dell'assegnazione provvisoria delle schede contestate. Nel caso di specie alcun obbligo di motivazione può riconoscersi in capo ai componenti del seggio elettorale poiché, come si è detto, le schede in questione venivano dichiarate nulle e non assegnate in via provvisoria.
Laddove, comunque, volesse ritenersi indispensabile la motivazione della declaratoria di schede elettorali nulle, essa può desumersi dalle contestazioni sollevate (e trascritte a verbale) dal SI.
il quale riconosceva la presenza, seppur labile, di segni di riconoscimento. Persona_4
In ordine alla prospettata ipotesi di nullità del verbale del seggio secondario di di Per_1
e di i convenuti deducevano che, contrariamente a quanto sostenuto da Per_3 Per_2 controparte, il verbale del seggio attestava l'avvenuto compimento dell'accertamento della corrispondenza tra schede vidimate da un lato e elettori votanti e schede vidimate e non votate dall'altro.
Alla luce delle eccezioni preliminari di rito e di merito formulate, nonché delle contestazioni in merito, i convenuti chiedevano dunque il rigetto delle domande proposte dagli attori in quanto, inammissibili o comunque infondate in fatto e in diritto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.2.2017, si costituiva in giudizio l' , eccependo in via pregiudiziale: 1) la nullità dell'atto di Controparte_3 citazione per mancato rispetto del termine dilatorio previsto dall'art. 163 bis c.p.c. risultando la notifica nei propri confronti perfezionata in data 28.12.2016 e l'udienza di prima comparizione fissata in data
8.3.2017; 2) l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Roma. A supporto di detta eccezione si poneva da un lato l'art. 19 c.p.c., il quale prevede che qualora sia convenuta in giudizio una persona giuridica sia competente il giudice del luogo in cui essa ha sede, dall'altro la previsione espressa contenuta nello Statuto sia dell' CP_3 Controparte_3
che del Comitato di IB VA, che attribuisce la competenza sulle controversie di natura
[...]
giurisdizionale al Foro di Roma;
3) il difetto di legittimazione attiva e/o la carenza di interesse ad agire pagina 11 di 23 per essere decaduti tutti gli attori dallo status di socio.
Nel merito, parte convenuta rilevava quanto segue.
Con riferimento alla ritenuta violazione dell'art. 19 del Regolamento elettorale, alcuna contestazione in merito al presunto accantonamento di 25 schede risulta nel verbale di seggio, ove veniva riportata però la già menzionata contestazione del SI. circa l'annullamento di cinque schede per Persona_4 la presenza di segni di riconoscimento;
il ritardo nell'avvio delle procedure elettorali presso il seggio centrale di IB VA non costituisce di per sé motivo di inosservanza delle prescrizioni regolamentari, le quali si limitano ad indicare l'orario di chiusura delle operazioni di voto;
le schede elettorali di cui sopra venivano annullate in attuazione dell' art. 18 del Regolamento Elettorale C.R.I. in virtù della presenza di segni di riconoscimento.
Con riguardo alla ritenuta violazione dell'art. 23 del Regolamento Elettorale, all'omissione di atti di ufficio, all'alterazione dei verbali di scrutinio, parte convenuta rilevava come non si siano registrati, nella fattispecie di cui trattasi, voti contestati rispetto ai quali l'Ufficio Elettorale Regionale dovesse procedere ad assegnazione definitiva, ma soltanto schede nulle. Inoltre, la ritenuta integrazione ex post del verbale di scrutinio, consistente, come ex adverso sostenuto, nell'alterazione/manipolazione di detto verbale, è in realtà una mera integrazione della relazione del 21.3.2016.
In merito alla ritenuta violazione dell'art. 23 co. 4 del Regolamento Elettorale C.R.I. e all'illecito utilizzo dei dati personali in materia di anzianità di iscrizione, parte convenuta osservava come le asserzioni di controparte in materia di anzianità associativa siano del tutto prive di fondamento, non risultando conformi ai documenti ottenuti dall' ai fini della proclamazione. Controparte_6
All'uopo dichiarava parte convenuta di disconoscere i documenti allegati dall' attrice a Parte_1
fondamento della propria maggiore anzianità associativa, in quanto contraddittori rispetto ad altri documenti ufficiali in possesso del Comitato C.R.I. di IB VA e non conformi alla realtà dei fatti.
Con riferimento alle ritenute nullità della procedura elettorale e alle plurime illegittimità commesse sia durante la fase di scrutinio che durante la fase di proclamazione, parte convenuta in prima istanza contestava in fatto le argomentazioni poste alla base delle censure formulate avverso l'istituzione di seggi decentrati e la mancata previsione di meccanismi di controllo incrociato volti ad evitare plurime votazioni da parte degli elettori. Sul punto, osservava come la necessità di seggi decentrati era giustificata nel caso di specie dall'opportunità di garantire l'esercizio del diritto di voto data la mancanza di mezzi pubblici per raggiungere il seggio di IB VA, dovuta alla coincidenza della data stabilita per la procedura di voto con la festività della Domenica delle Palme. Inoltre, le commissioni elettorali di tutti i seggi efficientemente si coordinavano tra loro, comunicandosi vicendevolmente il nome di ciascun elettore che si recava presso ciascun seggio per esprimere la pagina 12 di 23 preferenza elettorale, scongiurando, così, il rischio di una doppia votazione.
Parte convenuta osservava ancora come l'ipotesi di nullità invocata da controparte e consistente nella mancata corrispondenza delle schede vidimate con il numero totale degli elettori sia priva di fondamento, in quanto essa trova espressione in una disposizione regolamentare la cui portata applicativa è limitata ai soli casi di seggio unico e, dunque, non estensibile alla fattispecie in esame.
Ancora, secondo parte convenuta la conclusione cui pervengono gli attori circa la mancata corrispondenza tra i voti validamente espressi, i voti nulli, le schede bianche, i voti contestati, gli elettori che non hanno partecipato al voto e il numero complessivo degli aventi diritto è infondata in quanto discendente da un errore di calcolo consistente nel conteggio di 5 voti contestati in aggiunta alle
14 schede dichiarate nulle.
Parte convenuta osservava, inoltre, come non possa registrarsi nella fattispecie di cui trattasi, alcuna violazione dell'articolo 20, co.1 lett. A e lett. B. Difatti, con riferimento alla prima disposizione, la circostanza asserita da parte attrice deve ritenersi smentita documentalmente, risultando inequivocabilmente i dati richiesti dalla norma all'interno della scheda di riepilogo dei risultati delle votazioni. Con riferimento, invece, alla seconda disposizione, essa presuppone ai fini della sua applicazione l'esistenza di schede contestate, di fatto non registrate nella procedura elettorale oggetto del presente giudizio. Parte convenuta, in aggiunta, asseriva che le circostanze invocate ai fini della nullità dei verbali dei seggi decentrati devono ritenersi espressamente smentite dagli stessi verbali.
In conclusione, parte convenuta contestava in fatto e in diritto e riteneva altresì non provata l'invocata nullità dell'intera procedura elettorale per violazione del diritto di elettorato attivo di un associato oltre che infondata la richiesta di risarcimento danni.
Instauratosi il contradditorio, e il Controparte_4 Controparte_5
, non si costituivano il giudizio.
[...]
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c.., con ordinanza del 14.5.2019, la Scrivente, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9.5.2019, ammetteva parzialmente le richieste istruttorie avanzate dalle parti. Successivamente, con ordinanza dell'11.12.2020, la Scrivente revocava ex art. 177 c.p.c. il suddetto provvedimento nella parte in cui ammetteva le richieste di prova testimoniale formulate dalle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni. Dopo una serie di rinvii dovuti alle temporanee assenze del giudice titolare o al carico di ruolo, il Giudice, all'udienza del 10.9.2024, precisate le conclusioni, tratteneva la causa in decisione e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In via preliminare, deve valutarsi l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dai convenuti. L'eccezione è infondata e va rigettata poiché trattasi di azione ex art. 23 c.c., proponibile in pagina 13 di 23 astratto dal pubblico ministero. Dal combinato disposto degli artt. 70 e 28 c.p.c. risulta che nelle cause che possono essere proposte dal pubblico ministero la competenza per territorio è inderogabile, non residuando margini alcuni per l'applicazione delle disposizioni dello Statuto C.R.I. (in particolare, art. 38.3 dello Statuto del Comitato C.R.I.) invocate da parte convenuta a sostegno della competenza del foro di Roma. Nella controversia in esame, pertanto, trovano applicazione le norme in tema di foro generale delle persone giuridiche di cui all'art. 19 c.p.c.
Tanto chiarito, la controversia può essere decisa in ossequio al principio della ragione più liquida e verrà analizzata la sola questione idonea a definire il giudizio. È noto ormai che, in base a tale principio, la domanda può essere respinta sulla base di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 cod. proc. civ., essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da eSIenze di celerità anche costituzionalmente protette (cfr., in tal senso, Tribunale, Reggio-Emilia sentenza 07 dicembre 2017 n. 1327, Tribunale di Piacenza, 28 ottobre 2010, n. 713; Tribunale di Piacenza, 19 febbraio 2011, n. 154; Cass. civ., sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883; Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2007,
n. 21266; Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356; Tribunale di Reggio Emilia, 29 novembre
2012, n. 2029; Tribunale di S. Angelo dei Lombardi 12 gennaio 2011; Tribunale di Torino, 21 novembre 2010, n. 6709; Corte d'Appello di Firenze 7 ottobre 2003; Tribunale di Lucca 8 febbraio
2001). Invero, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta. Ne deriva che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostanziale.
Orbene, ritiene il Tribunale – come peraltro eccepito dai convenuti - che difetti in capo agli attori una delle condizioni dell'azione, vale a dire l'interesse ad agire previsto dall'art. 100 c.p.c. e ciò per le ragioni che si vanno ad esporre.
Va premesso in punto di diritto che l'interesse ad agire è una condizione dell'azione, la quale deve sussistere, accanto alla legittimazione ad agire (art. 81 cpc), per l'accesso al giudizio nel merito.
La decisione sull'interesse ad agire riguarda la questione pregiudiziale circa la sussistenza in concreto del diritto di azione, a prescindere dalla fondatezza della domanda, ovvero, in base ad una diversa definizione, sull'ammissibilità della concreta forma di tutela richiesta dall'attore. Allo stesso tempo, nella prospettiva del giudice la pronuncia sull'interesse ad agire s'inserisce nell'ambito del più ampio vaglio circa l'esistenza del proprio dovere decisorio sul merito. L'interesse ad agire s'identifica con lo stato di lesione del diritto che si fa valere in giudizio e deve essere personale, attuale (e solo pagina 14 di 23 eccezionalmente futuro), nonché giuridico. In tale condizione dell'azione si manifesta l'autonomia della stessa azione rispetto al diritto fatto valere in giudizio.
Nondimeno l'interesse ad agire coincide con la lesione (in senso lato) del diritto fatto valere. Si è osservato, poi, che l'interesse ad agire non consiste solo nell'interesse a conseguire il bene garantito dalla legge (ciò che forma il contenuto del diritto), ma l'interesse a conseguirlo per opera degli organi giurisdizionali. Una parte della giurisprudenza precisa che la verifica dell'interesse ad agire in ordine all'idoneità o all'utilità del provvedimento giurisdizionale debba essere misurata in rapporto ai fatti allegati dall'attore o, più specificamente, alla lesione così come affermata da quest'ultimo (cfr. SSUU.
15.5.2015, n. 9934 C 13.6.2014, n. 13485).
Secondo la prevalente giurisprudenza, poi, l'interesse ad agire consiste nel risultato giuridicamente apprezzabile e utile che l'attore si propone di raggiungere con la richiesta di un certo provvedimento, di fronte a una situazione oggettiva che il giudice è chiamato ad accertare in concreto (cfr. Corte di Cass.
30.7.2015, n. 16162; C 10.4.2012, n. 5656; C 29.9.2005, n. 19152; C 4.3.2002, n. 3060; C 20.1.1998, n.
486; C 20.4.1995, n. 4444; C 23.11.1990, n. 11319).
Non pochi precedenti aggiungono che il giudice debba verificare che il risultato giuridico richiesto in giudizio non possa essere conseguito se non con l'intervento degli organi giurisdizionali (v., in ispecie, Corte di Cass. 23.6.2015, n. 12893; C 19.2.2014, n. 3885; C 15.10.2013, n. 23357; C 4.5.2012,
n. 6749; C 27.1.2011, n. 2051; C 19.7.2010, n. 16876; C 23.12.2009, n. 27151; C 26.5.2008, n. 13556;
C SU 10.8.2000, n. 565).
Pertanto, dal punto di vista casistico, in base a queste ultime enunciazioni la giurisprudenza si limita generalmente a sancire l'inammissibilità delle c.d. azioni vessatorie o di iattanza, ad es., a fronte d'iniziative giudiziali relative a fattispecie solo ipotetiche o comunque prive di una diretta e concreta relazione in ordine al provvedimento richiesto (v., in particolare, C 23.12.2009, n. 27151; C
23.11.2007, n. 24434], ovvero alle azioni dirette a conseguire un risultato di mero fatto (tra le più recenti, C 23.6.2015, n. 12893; C 19.2.2014, n. 3885).
L'interesse ad agire può essere anche definito quale bisogno di tutela giurisdizionale da valutare sulla base dei fatti costitutivi e lesivi affermati dall'attore, ovvero quale espressione del principio di economia processuale che consente di selezionare le controversie ammesse alla decisione nel merito.
Ad ogni modo, l'interesse ad agire va valutato sulla base di considerazioni di carattere oggettivo in relazione al diritto di cui si chiede tutela e non si presta a valutazioni discrezionali sotto il profilo soggettivo (ad es. sotto il profilo delle eventuali finalità emulative perseguite dall'attore).
La ricostruzione della nozione d'interesse ad agire è relativa a quella di azione. Si trae un'indiretta conferma di tale rilievo dal fatto che la regola dell'interesse ad agire non possa trovare applicazione nei pagina 15 di 23 procedimenti caratterizzati dalla c.d. giurisdizione senza azione. La prevalente ricostruzione dell'azione in senso astratto, quale diritto al provvedimento sul merito, circoscrive la pronuncia sulla fondatezza della domanda esclusivamente alla decisione sull'esistenza del diritto fatto valere in giudizio, prescindendo ad ogni possibile rilievo delle condizioni dell'azione. Più in generale, la nozione d'interesse ad agire, alla base del diritto di azione, è relativa al punto di vista dal quale si considera il processo in rapporto al diritto che si fa valere e, quindi, alla stessa concezione teorico-generale dell'ordinamento giuridico.
La ricostruzione dell'azione in senso astratto consente di definire con maggiore precisione formale la legittimazione ad agire in chiave di affermata titolarità del diritto fatto valere (art. 81).
Nella pronuncia sull'art. 100 al giudice viene riconosciuta una potestà di rilievo ufficioso, in ogni stato e grado del processo (cfr. Corte di Cass. 28.4.2017, n. 10609; C 21.4.2017, n. 10079; C 29.9.2016,
n. 19268; C 25.7.2012, n. 13109; C 23.4.2009, n. 9695; C SU 19.5.2008, n. 12637; C 13.12.2006, n.
26632; C 30.6.2006, n. 15085).
Tale potestà di rilievo ufficioso può essere esclusa solo nel caso in cui si formi un giudicato interno, che faccia riferimento in modo esplicito o implicito all'interesse ad agire in motivazione (cfr. Corte di
Cass. 25.7.2012, n. 13109; C 5.10.2009, n. 21257; C 13.12.2006, n. 26632; C 8.3.1999, n. 1981).
In base a un tradizionale e consolidato orientamento di dottrina e giurisprudenza l'interesse ad agire deve sussistere non solo al momento in cui è proposta l'azione, ma anche nel momento della decisione
(di recente, C 8.5.2017, n. 11204; C SU 28.4.2017, n. 10553; C SU 10.5.2016, n. 9450; C SU 8.4.2016,
n. 6892; C SU 15.12.2015, n. 25205).
L'interesse ad agire deve essere valutato contestualmente alla decisione di merito, a fronte della situazione oggettiva e alla luce di tutti gli atti acquisiti al processo. A tale stregua, la sopravvenuta carenza d'interesse ad agire in corso di causa comporta la cessazione della materia del contendere (cfr.
Corte di Cass. SU 13.6.2017, n. 14645; C SU 28.4.2017, n. 10553; C SU 8.4.2016, n. 6892; C SU
17.11.2015, n. 23457), la quale è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado sulla base delle risultanze agli atti, non essendo necessaria neppure una specifica e tempestiva allegazione (C 3.5.2017, n. 10728; C
4.5.2016, n. 8903). Nondimeno, ai fini della dichiarazione della cessazione della materia del contendere si richiede che le parti diano atto reciprocamente del mutamento della situazione;
mentre allorché solo una parte abbia allegato il fatto sopravvenuto, in astratto suscettibile d'integrare la cessazione della materia del contendere, la valutazione dovrebbe essere condotta sulla base della regola dell'interesse ad agire (C 18.6.2014, n. 13885; C 4.11.2013, n. 24738).
La giurisprudenza riconosce un importante rilievo teorico e pratico all'interesse ad agire nelle azioni di mero accertamento. Innanzitutto, è proprio facendo leva sulla regola di cui all'art. 100 che si pagina 16 di 23 ammette la possibilità di accedere in via generale alla tutela di mero accertamento sui diritti, cioè anche al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. Difatti, escludendo che nel nostro sistema giuridico viga la tipicità delle azioni di cognizione, viene rimessa alla regola dell'interesse ad agire il ruolo di filtro (di ammissibilità) per l'accesso a tale tutela.
L'interesse ad agire in mero accertamento consiste nell'affermazione di una contestazione o di un vanto da parte del convenuto, sempreché tale situazione d'incertezza sia suscettibile di determinare un concreto un pregiudizio attuale o (almeno) potenziale.
Al fine di indagare la sussistenza dell'interesse richiesto quale condizione dell'azione occorre richiamare i tratti essenziali degli istituiti che vengono in rilievo nella fattispecie che occupa.
Come anticipato, gli attori hanno proposto la domanda giudiziale di cui occupa ai sensi dell'art. 23
c.c.., la norma, espressamente richiamato nell'atto di citazione, prevede che “le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero” (comma uno) e che, come da consolidata ed univoca giurisprudenza, detto articolo deve ritenersi applicabile non solo alle deliberazioni dell'assemblea dell'associazione, ma anche a quelle di tutti gli organi (non solo collegiali, ma anche monocratici) dell'ente che incidono nella materia dei diritti soggettivi degli associati e questo al fine di evitare che l'associato, che lamenti una lesione ai propri diritti soggettivi, rimanga privo di tutela per il solo fatto che l'atto, che si assume lesivo, promani da un organo dell'ente diverso dall'assemblea.
In punto di rito va poi ricordato che i vizi della deliberazione dell'assemblea o di altro organo dell'ente, si traducano essi in ragioni di nullità ovvero di annullabilità, possono essere fatti valere con la procedura di impugnazione di cui al citato art. 23 c.c., senza necessità di operare, a questo specifico riguardo, alcuna differenziazione processuale in relazione all'inquadramento dello specifico vizio della deliberazione.
Invero, premesso che per giurisprudenza costante, in materia di invalidità delle delibere assunte da un organo dell'associazione, si applicano, nei limiti della compatibilità, quelle disposizioni codicistiche, dettate in materia di società di capitali, che disciplinano i singoli vizi che afferiscono alle deliberazioni dell'assemblea, va rilevato che l'art. 23 c.c. si limita a delineare esclusivamente la procedura che l'interessato deve seguire al fine di impugnare la delibera che egli ritiene viziata: tale procedura -come parallelamente avviene in materia di impugnazione delle deliberazioni, siano esse nulle o annullabili, assunte dalle assemblee di società di capitali (art. 2378 c.c.)- ben si attaglia sia alle ipotesi di nullità della delibera che a quelle di annullabilità (cfr. Cass. 1498/1978 proprio sull'applicabilità dell'art. 23 c.c. con riferimento ad entrambe le fattispecie di invalidità).
pagina 17 di 23 È ben vero - si potrebbe obiettare - che in base a Cass. 1408/1993 “le disposizioni sull'annullamento e sulla sospensione delle deliberazioni delle associazioni riconosciute (art. 23 c.c.) - applicabili in via analogica alle delibere assembleari delle associazioni non riconosciute- non riguardano le delibere che, per vizi talmente gravi da privare l'atto dei requisiti minimi essenziali
(come nell'ipotesi in cui siano state adottate con una maggioranza di voti insufficiente rispetto a quella prevista dalla legge o dallo statuto), siano affette da radicale nullità od inesistenza, denunciabile, in ogni tempo, da qualsiasi interessato”, ma deve ritenersi che l'ipotesi di invalidità oggetto della richiamata pronuncia fosse, in realtà, una fattispecie che la giurisprudenza dell'epoca interpretava come ipotesi di inesistenza della deliberazione assunta, con la conseguenza che appariva del tutto plausibile - in ragione della sussistenza di vizi tanto gravi e radicali da privare l'atto dei requisiti essenziali per la riconducibilità del medesimo allo schema della deliberazione adottata dall'organo- l'esclusione della procedura di cui all'art. 23 c.c. per l'eliminazione di un atto già in radice non esistente sotto il profilo giuridico. Come è noto, la riforma del diritto societario intervenuta nel 2004 (e l'evoluzione giurisprudenziale intervenuta sul punto) ha -da una parte- manifestato l'intenzione di eliminare la categoria, di creazione giurisprudenziale, dell'inesistenza dell'atto, codificando le ipotesi in passato ad essa riconducibili come cause di nullità, e ha -dall'altra- evidenziato il carattere tassativo dei vizi sanzionati con la nullità stessa, categoria ridotta ad ipotesi eccezionali, con tutti gli effetti conseguenti in tema di interpretazione ed applicazione;
quindi nell'ambito del mutato quadro normativo di riferimento anche la deliberazione nulla costituisce un atto giuridico, comunque esistente, che andrà eventualmente rimosso (senza limiti temporali) dall'Autorità giudiziaria sulla base di una istanza promossa, per le associazioni, dall'interessato ai sensi dell'art. 23 c.c..
In conclusione, la procedura di cui all'art. 23 c.c. è applicabile anche alle ipotesi di deliberazioni in ipotesi nulle, per cui, in relazione a questo profilo prettamente procedurale, non appare necessario procedere alla verifica della qualificazione (in termini di annullabilità ovvero di nullità) del vizio che, in ipotesi, infici le delibere odiernamente impugnate.
Per quanto qui di interesse va sottolineato che a differenza di quanto previsto per le società di capitali - l'art. 2388 c.c. prevede che di regola l'invalidità delle delibere del CdA di può essere CP_9
fatta valere, oltre che dal Collegio Sindacale, dai conSIlieri assenti o dissenzienti e che eccezionalmente “… possono essere altresì impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti…”, con applicazione, nei limiti della compatibilità, degli artt. 2377 e 2378 c.c. - per le associazioni non è prevista una disposizione di tal genere, ma comunemente si ritiene applicabile la stessa disciplina, che costituisce un principio di portata generale.
pagina 18 di 23 Al riguardo è stato affermato, con riferimento alle associazioni non riconosciute, ma nulla osta ad una applicazione del principio anche alle associazioni riconosciute, che “Le deliberazioni assunte dall'organo di amministrazione di un'associazione non riconosciuta non sono impugnabili per violazione di legge o dello statuto da parte dell'associato, che non sia componente del medesimo organo amministrativo, salvo che ne risulti direttamente leso un suo diritto, in quanto la regola dettata in materia di società per azioni dall'art. 2388 cod. civ. costituisce un principio generale dell'ordinamento” (cfr. Cass. 10188/2011).
Tanto premesso, osserva il Tribunale e ciò a prescindere da ogni altra considerazione ed in base al principio sulla ragione più liquida (cfr. Cass. 11458/2018), che è noto che ai fini dell'impugnazione delle delibere sociali, la qualità di socio deve sussistere non solo al momento della proposizione dell'azione, ma anche al momento della decisione della controversa, ad eccezione dell'unico caso in cui il venir meno della qualità di socio sia diretta conseguenza della deliberazione la cui legittimità è oggetto di contestazione.
Di regola il difetto della qualità di socio in capo all'attore al momento della proposizione di una domanda di accertamento della nullità di una delibera assembleare, o a quello della decisione della controversia, esclude la sussistenza in lui dell'interesse ad agire per evitare la lesione attuale di un proprio diritto e per conseguire con il giudizio un risultato pratico giuridicamente apprezzabile, ciò tuttavia non può dirsi nel caso in cui il venir meno della qualità di socio sia diretta conseguenza della deliberazione la cui legittimità egli contesta.
In tal caso, anche la stessa legittimazione dell'attore ad ulteriormente interferire con l'attività sociale sta o cade a seconda che la deliberazione impugnata risulti o meno legittima: la declaratoria della nullità della deliberazione può dunque condurre al ripristino della qualità di socio dell'attore, e tale risultato costituisce una delle ragioni per le quali la deliberazione viene impugnata.
Tale condivisibile principio – pure richiamato da parte attrice – non si attaglia al caso di specie.
In tal senso occorre brevemente riepilogare la scansione temporale degli eventi di cui è causa.
Gli attori, in qualità di soci della , Controparte_10
partecipavano alle elezioni indette per il rinnovo degli organi sociali (il Presidente e tra ConSIlieri di
Amministrazione), fissate per la data del 20.3.2016.
Nell'ambito della competizione elettorale veniva presentate due liste: la lista n. 1 con candidata
Presidente e la lista n. 2 con candidata Presidente l'odierna attrice, . Controparte_2 Parte_1
Ogni lista era composta inoltre da 10 candidati al seggio di componente del ConSIlio di amministrazione. La lista n. 2 veniva ammessa alla consultazione elettorale.
In data 23.3.2016 con provvedimento n. 34 del Presidente del comitato regionale – intervenuto pagina 19 di 23 prima della proclamazione degli eletti - l'attrice (candidata Presiedente) veniva radiata ai Parte_1
sensi degli artt. 10.10 e seguenti del Regolamento dei Volontari della . Controparte_3
Avverso tale provvedimento l'istante ha introdotto altro giudizio attualmente pendente – per come riferito dalla stessa parte attrice – innanzi al Tribunale di IB VA (procedimento recante r.g.
70/2016). La proclamazione degli eletti interveniva in data 13.4.2016 e vedeva vincitrice la lista a discapito della lista degli attori. CP_2
Con delibera n. 4 del 5.12.2016 hanno perso lo status di socio - per non aver svolto alcun tipo di attività, in violazione delle norme statutarie e di regolamento - gli altri attori pure candidati nell'ambito della competizione elettorale di cui si discorre indetta per l'elezione del Presidente e dei tre conSIlieri di amministrazione.
Alla luce di quanto esposto, l'attrice (candidata Presidente) e gli altri candidati Parte_1
della lista n. 2 hanno dunque impugnato ex art. 23 c.c. la delibera di proclamazione degli eletti del
13.4.2016 e tutti gli atti ad essa presupposti ritenendoli illegittimi, nulli o annullabili.
Così riepilogati i fatti nella loro scansione temporale è bene evidente che tutti gli attori hanno perso la qualità di soci della prima dell'introduzione del presente giudizio (con la Controparte_3
specificazione che il giudizio inizia a pendere nel momento in cui si perfeziona la notificazione dell'atto di citazione citazione al convenuto). L'attrice con provvedimento del Parte_1
23.3.2016 e gli altri soci con provvedimento del 5.12.2016.
Il provvedimento di radiazione emesso in data 23.3.2016 nel corso della procedura elettorale è stato impugnato da parte dell'odierna attrice ed il giudizio risulta tutt'oggi pendente Parte_1
(come riferito dall'attore in comparsa conclusionale), quello riguardante gli altri soci (pure dichiarati decaduti dallo status di soci con provvedimento del 5.12.2016) non risulta essere stato impugnato e ciò appare un dato pacifico.
In tal senso, per quanto concerne la posizione di questi ultimi, quand'anche si ritenesse che gli attori, in qualità di candidati nella lista elettorale, fossero legittimati all'impugnazione della delibera di proclamazione degli eletti emessa all'esito della procedura di cui si discorre del 13.4.2016, è di tutta evidenza che manterrebbe efficacia, in quanto non impugnato, il provvedimento di perdita dello status di soci emesso nei loro confronti in data 5.12.2016, in tal modo incidendo, solo questo provvedimento, direttamente sul rivendicato diritto alla nomina scaturente dalle svolte elezioni.
Quindi, rebus sic stantibus, è evidente che gli attori non hanno interesse alla decisione sugli atti presupposti della procedura elettorale rispetto a quello di sopravvenuta decisione di decadenza dalla qualità di soci, non impugnato, ma l'unico - in ipotesi - effettivamente incidente sulla propria nomina.
pagina 20 di 23 Proprio perché non oggetto di impugnazione è altrettanto evidente che non si possa procedere all'esame della validità o meno degli atti della procedura elettorale e che si debba unicamente prendere atto del fatto che il provvedimento relativo alla perdita dello status di soci non è stato impugnato dagli interessati e che non risulta privato di efficacia.
Parzialmente differente il discorso (non quanto alle conclusioni), per quanto concerne la posizione dell'attrice che invece, in altro giudizio, ha impugnato il provvedimento di Parte_1
radiazione emesso nei suoi confronti in data 23.3.2016 dal Presidente del comitato regionale.
Sotto tale profilo va ribadito che la legittimazione ad impugnare le deliberazioni assembleari di organismi con struttura associativa è subordinata alla titolarità della qualità di socio, attuale o almeno sussistente all'epoca della deliberazione stessa, sempre che, in tale ultimo caso, dall'ex socio si faccia valere in giudizio un diritto attuale che risulti leso dall'atto impugnato, condizione, questa, che manca quando a motivo dell'impugnazione si deduca la contrarietà dell'atto medesimo alla legge o allo statuto, in vista dell'elezione a cariche sociali che presuppongono essi stessi l'attualità della qualità di socio, senza che possa rilevare il successivo riacquisto della qualità di socio, attesa la sua efficacia solo ex nunc, che comporta la legittimazione ad impugnare gli atti dell'associazione successivi a quel momento ma non quelli anteriori, per cui la legittimazione è venuta meno (cfr. Cass. civ. n. 952/1993).
Ne consegue che la decisione in ordine alla validità della delibera relativa alla procedura elettorale di proclamazione degli eletti impugnata dalla nel presente giudizio – pur Parte_1 nell'ipotesi in cui venisse annullato, con effetti solo ex nunc, il provvedimento di radiazione oggetto di altro giudizio - rimarrebbe priva di qualsiasi rilievo e di applicazione pratica, trattandosi di una soluzione di mero principio inidonea a dispiegare effetti concreti.
Ed infatti, nel caso dell'impugnazione delle delibere dei soci che comportino come loro conseguenza la perdita dello status di socio, con conseguente perdita dei diritti partecipativi che allo stesso sono attribuiti, l'impugnante, pur non ricoprendo più al momento dell'impugnazione la qualità che lo legittimerebbe al rimedio, mantiene la legittimazione e l'interesse ad agire proprio perché, in forza dell'invalidazione della delibera egli tende a riacquisire i diritti partecipativi perduti in modo illegittimo, in altre parole permanendo al momento dell'impugnazione legittimazione ed interesse ad agire dell'impugnante quale socio. La legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione e deve permanere per tutta la durata del giudizio, quindi non solo al momento della sua proposizione, ma anche al momento della decisione. Il socio escluso può impugnare esclusivamente le delibere che hanno comportato la sua esclusione (nella specie, il provvedimento di radiazione) e quindi le delibere il cui annullamento comporterebbe il riacquisto della qualità di socio.
pagina 21 di 23 Diversa è la questione nel caso di specie in cui appare del tutto evidente come la deliberazione in argomento abbia esaurito completamente i suoi effetti con lo svolgimento della competizione elettorale, non residuando da essa alcun effetto, né endoassociativo né esterno alla associazione.
Un eventuale annullamento, con effetto retroattivo, della deliberazione in argomento non inciderebbe, di per sé, in alcun modo sull'assetto organizzativo della associazione il quale resterebbe immutato rispetto all'esistente. Sotto altro profilo, l'annullamento della delibera non produrrebbe effetti neppure nella sfera giuridica dell'attrice – ove volesse partecipare a future competizioni elettorali qualora venisse riformato il provvedimento di radiazione emesso nei suoi confronti - dovrebbe comunque procedere a presentare la propria candidatura secondo le modalità e i regolamenti vigenti dalla CP_3
Considerato che l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione giudiziaria civile ex art. 100 cpc, deve essere concreto ed attuale, non può reputarsi sufficiente l'ipotetico generico interesse alla mera legittimità dell'altrui agire. Deve pertanto concludersi che l'interesse ad agire in capo agli attori sia divenuto meramente astratto ed ipotetico, difettando dei caratteri di concretezza e attualità che, secondo costante orientamento giurisprudenziale, l'interesse deve possedere al fine di integrare, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., la necessaria condizione dell'azione ivi prevista (Cass. civ. 27151/2009; Cass. civ.
15355/2010; Cass. civ. 2051/2011; Cass. civ. 6749/2012; Cass. civ. 2447/2014).
L'ulteriore domanda di risarcimento dei danni pure proposta dagli istanti e che in ipotesi risulta sorretta dalle condizioni dell'azione, non è provata ed è del tutto generica pertanto va rigettata.
La natura pregiudiziale della pronuncia, la particolarità della questione trattata in fatto ed in diritto, nonché la circostanza che la carenza di interesse ad agire per alcuni degli attori è intervenuta in ogni caso dopo la notifica dell'atto di citazione, inducono a ritenere sussistenti i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di IB VA, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- In via preliminare dichiara la contumacia di e Controparte_4 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_5
- RIGETTA le domande proposte dagli attori per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c.;
- RIGETTA la domanda di risarcimento proposta dagli attori;
- COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in IB VA, il 29.3.2025
pagina 22 di 23 Il Giudice
Dott.ssa Germana Radice
L'originale della presente sentenza costituisce un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale” [artt. 1, lettera
s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositata telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209.
pagina 23 di 23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
- SEZIONE ORDINARIA CIVILE - nella persona del GIUDICE MONOCRATICO dott.ssa GERMANA RADICE ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al numero 1858/2016 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
(R. G. A. C.) dell'anno 2016, avente ad oggetto: “annullamento e sospensione delle deliberazioni del comitato ex art. 23 c.c.” e promossa
DA
(C.F.: , (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F: ), (C.F:
[...] C.F._4 Parte_5
), (C.F.: ), C.F._5 Parte_6 C.F._6
(C.F.: ), (C.F.: Parte_7 C.F._7 Parte_8
), (C.F.: ), C.F._8 Parte_9 C.F._9 Pt_10
(C.F.: ), (C.F.: ),
[...] C.F._10 Parte_11 C.F._11
(C.F.: ), tutti rappresentati e difesi Parte_12 C.F._12 dall'avv. Nicola Manfrida ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in IB VA, alla via Cavour n. 12;
-ATTORI-
CONTRO
(P.I.: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., (C.F.: P.IVA_1 Controparte_2
, in qualità di Presidente del Comitato Locale CRI di IB VA, C.F._13
(C.F.: , in qualità di ConSIliere del Comitato Parte_13 C.F._14
Locale CRI di IB VA, (C.F.: ), in Parte_14 C.F._15
qualità di ConSIliere del Comitato Locale CRI di IB VA, Parte_15
(C.F.: ), in qualità di ConSIliere del Comitato Locale CRI di IB C.F._16 pagina 1 di 23 VA, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Angela Di Rienzo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in IB VA, alla Via Murmura n. 44;
-CONVENUTI-
E NEI CONFRONTI DI
(P.I.: , in persona del Controparte_3 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonello Irtuso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Crotone, alla via A. Tedeschi n. 53;
-CONVENUTA-
NONCHÉ CONTRO
(C.F.: , domiciliato come in Controparte_4 C.F._17
atti;
-CONVENUTO CONTUMACE-
NONCHE' CONTRO
(P.I.: Controparte_5
), in persona del legale rappresentante p.t.. P.IVA_3
-CONVENUTO CONTUMACE-
CONCLUSIONI: all' udienza del 10.9.2024 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , , Parte_1 Parte_2 [...]
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
, , e Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12
convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di IB VA, il
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 Controparte_2
, , , nelle Parte_13 Controparte_4 Parte_14 Parte_15
qualità specificate in epigrafe, il e Controparte_5
l' , in persona dei rispettivi rappresentanti pp.tt., al fine di Controparte_3 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “PRELIMINARMENTE - SI ACCERTI E SI DICHIARI
l'illegittimità dell'atto di annullamento delle 5 preferenze non assegnate alla Lista n.2
( ) dal presidente del seggio centrale di IB VA (di cui al verbale del seggio Parte_1
elettorale centrale di IB VA) e, consequenzialmente, SI ACCERTI E SI DICHIARI
l'illegittimità dell'atto di proclamazione emesso dall'Ufficio elettorale regionale CRI del
pagina 2 di 23 13.04.2016; - SI ACCERTI E SI DICHIARI, inoltre, che le cinque preferenze (riportanti il segno di croce, in luogo del segno di x, illegittimamente annullate, siano regolarmente da assegnare alla Lista n.2 (SILVESTRO) e, per l'effetto, - SI ACCERTI E SI DICHIARI la vittoria elettorale della LISTA NUMERO 2 (SILVESTRO) stante il maggior numero di voti (162) rispetto alla lista avversaria (157) e, conseguentemente, per l'effetto - SI CONDANNI il Presidente Nazionale
C.R.I. e il Presidente Regionale C.R.I. a emettere, ai sensi del regolamento elettorale C.R.I., provvedimento di accertamento e ratifica della vittoria elettorale a favore della Lista n.2
(SILVESTRO) con consequenziale provvedimento di proclamazione;
IN SUBORDINE -
ACCERTARE E DICHIARARE la maggiore anzianità di iscrizione della candidata
[...]
alla (rispetto alla candidata avversaria) e, per Parte_1 Controparte_3
l'effetto, - ACCERTARE E DICHIARARE, previo annullamento ( o disapplicazione) del provvedimento emesso dall' Ufficio elettorale regionale del 13.04.2016 e, per derivazione degli effetti, del provvedimento di ratifica n.93 del 14.04.2016 emesso dal Presidente Nazionale C.R.I., la vittoria elettorale della Lista numero 2 (SILVESTRO) e, per l'effetto, - CONDANNARE il
Presidente Nazionale C.R.I. e il Presidente Regionale C.R.I. a emettere, ai sensi del regolamento elettorale C.R.I., provvedimento di accertamento e ratifica della vittoria elettorale a favore della
Lista n.2 ( SILVESTRO), con consequenziale provvedimento di proclamazione;
IN ULTERIORE
SUBORDINE - ACCERTARE E DICHIARARE le numerose illegittimità della procedura elettorale, così come evidenziato in parte motiva, e per l'effetto - ANNULLARE (o disapplicare) il provvedimento emesso dall'Ufficio elettorale del 13.04.2016 e, per derivazione degli CP_5
effetti, il provvedimento di ratifica n.93 del 14.04.2016 emesso dal Presidente Nazionale C.R.I., previo annullamento (disapplicazione) o dichiarazione di nullità, dell'intera procedura elettorale, e, per l'effetto, - IN OGNI CASO ACCERTARE a carico degli odierni attori il danno di natura non patrimoniale per lesione della propria principale attività realizzatrice di tipo associativo e della loro immagine di associati C.R.I., da valutarsi equitativamente, nella misura non inferiore ad € 5.000,00 per cadauno degli attori e da porre a carico dei convenuti ritenuti responsabili;
- IN OGNI CASO CONDANNARE i predetti convenuti, ritenuti responsabili, al risarcimento del danno nei confronti degli odierni attori nei limiti di quanto sopra riportato e di quanto sarà equitativamente stabilito dall'organo giudicante (con impegno dei danneggiati a devolvere la predetta cifra a favore di associazioni di comprovata serietà e notorietà nella cura degli interessi dei minori). - CONDANNARE i convenuti alla rifusione delle spese e dei compensi di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario”
In particolare, esponevano gli attori a fondamento della domanda proposta:
pagina 3 di 23 - che, in data 20.03.2016 si tenevano presso il comitato locale C.R.I. di IB VA le elezioni del Presidente e dei tre conSIlieri di amministrazione, disciplinate dal regolamento elettorale C.R.I. (cfr. allegato n. 2 all'atto di citazione); che le elezioni erano precedute dalla regolare presentazione di due liste: la lista n.1, con candidata Presidente la SI.ra CP_2
e la lista n.2, con candidata Presidente la SI.ra ;
[...] Parte_1
- che, secondo gli attori, avrebbero avuto luogo nella fase di scrutinio e di proclamazione degli eletti, in chiara violazione delle disposizioni contenute nel regolamento pocanzi menzionato, violazioni delle norme del regolamento e dello statuto.
- che le irregolarità/illegittimità di cui sopra sono riassumibili, ad avviso degli istanti in tal modo. Violazione dell'art.19 del regolamento elettorale. Durante la fase di scrutinio, secondo parte attrice, il Presidente del seggio elettorale di IB VA (seggio elettorale centrale) accantonava circa 25 schede elettorali riservandosi di provvedere alla relativa assegnazione alla fine delle operazioni di spoglio. Siffatta pratica si poneva in contrasto con l'art. 19 del regolamento elettorale nella parte in cui prevede che l'assegnazione di ciascun voto debba avere luogo immediatamente dopo l'apertura della scheda. La volontà di alterare il regolare svolgimento della procedura elettorale sarebbe ravvisabile, inoltre, nel ritardo dell'avvio della stessa presso il seggio elettorale di IB VA, giustificato dalla necessità di monitorare l'andamento dei voti nei seggi decentrati ( ). Al termine dell'estrazione Per_1 Per_2 Per_3 delle schede dall'urna, preso atto del vantaggio registrato da sulla candidata Parte_1
Presidente della compagine avversaria, si passava alla disamina delle schede accantonate, cui seguiva l'annullamento delle schede riportanti segno di preferenza alla lista RO e la contestuale assegnazione di tutte le schede riportanti segno di preferenza alla lista CP_2
Si otteneva in tal modo un risultato di parità, con successivi effetti premiali in capo alla candidata della lista n.1 ( per i motivi di cui si dirà. L'annullamento delle schede a CP_2 favore della lista era determinato, secondo il Presidente di seggio, dall'apposizione di Parte_1 segni grafici diversi dal segno a forma di x, e, segnatamente, dall'apposizione del segno di croce,
o dalla presenza di lievi sbavature del segno grafico, sebbene il regolamento elettorale nulla dica in merito alla tipologia di segno grafico da apporre per la valida espressione della preferenza elettorale. La circostanza si rendeva ancor più grave in virtù della constatazione dell'avvenuta assegnazione di numerose schede elettorali alla lista seppur recanti segni grafici a forma CP_2
di croce.
-che doveva ritenersi violato anche l'art. 23 comma 1 del regolamento elettorale C.R.I. da parte dell' . Ed infatti, malgrado l'art. 23 del regolamento elettorale Controparte_6
pagina 4 di 23 ponga in capo all'Ufficio Elettorale Regionale l'obbligo di decidere sull'attribuzione dei voti contestati, detto Ufficio non interveniva nel corso della procedura elettorale, pur a fronte di numerosi esposti e ricorsi con cui si sollecitava l'adempimento del suddetto obbligo. L'Ufficio elettorale Regionale, piuttosto, acconsentiva, in un tempo successivo, all'integrazione dei verbali di scrutinio, pratica, questa, equivalente alla manipolazione degli atti medesimi. Detta integrazione non aveva ad oggetto, peraltro, la definitiva assegnazione delle 5 schede elettorali contestate.
- che era violato nel corso delle operazioni elettorali anche l'art. 23 comma 4 del regolamento elettorale C.R.I. La norma in esame disciplina i casi in cui, all'esito dello scrutinio, due o più candidati abbiano registrato una parità di voti, statuendo che la preferenza debba essere accordata ai candidati della lista il cui candidato Presidente abbia una maggiore anzianità associativa o, in caso di ulteriore parità, minore anzianità anagrafica. Nel caso di specie, difatti, valorizzando il dato della anzianità associativa, sarebbe stata la candidata a doversi imporre sulla Parte_1 candidata avversaria, risultando la prima come socia fondatrice C.R.I. in IB VA nell'anno
1992. Sebbene numerosi documenti comprovanti il dato di cui sopra fossero nella disponibilità dell'ente, alla chiusura dello scrutinio il Presidente del seggio elettorale di IB VA illegittimamente ometteva di provvedere alla proclamazione provvisoria, ponendo la procedura elettorale, a detta di parte attrice, in una condizione di sospensione perdurata sino all'indomani, quando, sulla pagina web della C.R.I. regionale veniva proclamata la lista A seguito CP_2
della presentazione di ricorsi-esposti da parte della SI.ra agli organi competenti nonché Parte_1
agli organi di vigilanza C.R.I., nella stessa giornata del 21.03.2016, veniva rimosso il dato elettorale dalla pagina web della C.R.I. regionale.
- che, ancora, in data 23.03.2016, il Presidente Regionale C.R.I. emetteva, nell'esercizio dei propri poteri disciplinari, un provvedimento di radiazione dal comitato della CP_3 indirizzato alla SI.ra . Seguiva altro ricorso all' con cui la Parte_1 Controparte_6
stessa insisteva sulle medesime censure senza però ottenere alcun riscontro, in Parte_1 violazione, tra l'altro, di altra norma del regolamento più volte menzionato. Alle richieste di trasmissione, inoltre, dei propri dati afferenti alla qualità di socio inoltrate dalla SI.ra , Parte_1
alcun riscontro veniva garantito da parte degli organi competenti. Solo in data 22.04.2016 il
Presidente Regionale C.R.I., mediante una mail, inviava alla SI.ra i dati richiesti in Parte_1
maniera non conforme alla realtà fattuale.
- che doveva considerarsi nulla la procedura elettorale per irregolarità attinenti alle fasi dello scrutinio e della proclamazione. Secondo gli attori, la procedura elettorale dovrebbe dichiararsi pagina 5 di 23 nulla in prima istanza in ragione di una mancata preventiva distribuzione degli elettori nei singoli seggi, implicante il fatto che ciascun elettore potesse votare in qualsiasi seggio. Detta circostanza, unita alla omessa predisposizione di procedure di controllo incrociato, avrebbe consentito che ciascun elettore potesse esprimere più di una preferenza, recandosi per l'esercizio del diritto di voto in seggi differenti. Da quanto appena descritto discendeva una notevole sproporzione tra le schede vidimate in tutti i seggi e il numero totale degli elettori, in chiara contravvenzione al disposto dell'art. 15 del regolamento elettorale. Ancora, l'art. 19 del suddetto regolamento prescrive l'obbligo, all'esito dello scrutinio, della verifica della corrispondenza tra il dato ricavabile dalla somma dei voti validamente espressi, dei voti nulli, delle schede bianche, dei voti contestati e degli elettori che non hanno preso parte al voto e il dato del numero complessivo degli aventi diritto di voto. Anche tale norma, in virtù delle circostanze di cui sopra, risultava violata. Gli istanti, inoltre, rilevavano come siano stati del tutto inadempiuti da un lato l'obbligo di motivazione dell'assegnazione provvisoria delle schede contestate, con riferimento all'avvenuto annullamento delle 5 schede contestate, e dall'altro quello di indicare nel verbale di scrutinio il numero delle schede votate, bianche, nulle e non utilizzate. La nullità dell'intera procedura può desumersi ancora, secondo gli attori, dalla negazione dell'esercizio di voto di un associato da parte del Presidente del seggio di IB VA. L'associato non veniva ammesso all'esercizio del voto in virtù della irrogazione di un provvedimento di sospensione dall'elettorato attivo avverso il quale aveva tempestivamente formulato ricorso alla Direzione Nazionale C.R.I., la quale in seguito dichiarava l'illegittimità del provvedimento disciplinare.
Alla luce di quanto esposto in fatto ed in diritto gli attori agivano in giudizio per far accertare l'illegittimità dell'atto di proclamazione emesso dall' del Controparte_7
13.04.2016 e di quelli ad esso presupposti. Gli istanti inoltre, chiedevano di accertare che le cinque preferenze (riportanti il segno di croce, in luogo del segno di x, illegittimamente annullate, siano regolarmente da assegnare alla Lista n.2 ( ) e, per l'effetto, dichiarare la vittoria elettorale Parte_1
della lista numero 2 ( ) stante il maggior numero di voti (162) rispetto alla lista avversaria Parte_1
(157) e, conseguentemente ancora, chiedevano di condannare il Presidente Nazionale C.R.I. e il
Presidente Regionale C.R.I. a emettere, ai sensi del regolamento elettorale C.R.I., provvedimento di accertamento e ratifica della vittoria elettorale a favore della Lista n.2 ( ) con Parte_1
consequenziale provvedimento di proclamazione. In ogni caso proponevano domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in conseguenza delle illegittime operazioni elettorali.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.2.2017, si costituivano in giudizio il , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
pagina 6 di 23 , e , nella qualità la Controparte_2 Controparte_8 Parte_14 Parte_15
prima di Presidente e gli altri di ConSIlieri, i quali eccepivano, in via pregiudiziale,
l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, dovendosi devolvere la controversia in esame alla competenza del Tribunale di Roma su espressa previsione dell'art. 38.3 dello Statuto del Comitato
C.R.I., il quale stabilisce che la competenza spetta al Foro di Roma ogni qualvolta si tratti di controversia avente ad oggetto l'applicazione e l'interpretazione dello Statuto.
I convenuti in ogni caso deducevano l'inammissibilità, improcedibilità e comunque infondatezza delle domande ex adverso formulate. In particolare, eccepivano che con provvedimento del Presidente del Comitato Regionale n. 34 del 23.3.2016 (emesso in data anteriore rispetto alla proclamazione degli eletti) la SI.ra veniva radiata dalla Parte_1
, con conseguente perdita della relativa qualità di socio così difettando la Controparte_3 legittimazione e l'interesse ad agire in capo alla stessa.
Per ciò che concerne, invece, gli attori , , , , Parte_3 Pt_4 Pt_5 Parte_6 Pt_7
Pt_
, , , , la delibera n. 4 del ConSIlio Direttivo del Comitato C.R.I. del Parte_8 Pt_9 Pt_10
5.12.2016 determinava la decadenza dallo stato di socio. Per tutti gli attori, dunque, prima della chiusura delle procedure elettorali, venivano meno i requisiti per la nomina.
In ogni caso, i convenuti eccepivano la totale assenza di interesse ad agire in capo agli attori, rilevando che quand'anche fossero state accolte le domande formulate in giudizio, alcuna utilità potrebbe essere loro garantita da una pronuncia giudiziale in quanto, per le ragioni di cui sopra, anche nell'ipotesi di un accoglimento delle domande attoree i candidati non avrebbero potuto essere eletti. A suffragio di quanto sostenuto si rinviava all'art.
3.8 del Regolamento Elettorale, che sancisce che chi ha perso lo status di socio non gode dei diritti elettorali, e all'art. 100 c.p.c. nella parte in cui eleva l'interesse ad agire, inteso come interesse al conseguimento di un'utilità, come condizione necessaria dell'azione.
Ancora, secondo i convenuti, poiché l'oggetto e la finalità della procedura elettorale di cui trattasi sono rappresentati dall'elezione del ConSIlio di Amministrazione, costituito da un
Presidente, tre ConSIlieri di amministrazione e un ConSIliere c.d. giovane, e, ancora, poiché l'art. 23.3 del regolamento elettorale prevede che siano proclamati eletti il Presidente che ottiene il maggior numero di voti e i candidati ConSIlieri appartenenti alla sua lista ovvero i tre candidati
ConSIlieri maggiormente votati nella lista collegata a detto Presidente, non può che concludersi che gli unici soggetti concretamente lesi da una competizione elettorale eventualmente irregolare siano i tre ConSIlieri della lista n.2 ( ) che hanno riscosso il maggior numero di voti, ossia Parte_1
, e , difettando per gli altri attori la Parte_16 Parte_8 Parte_2
pagina 7 di 23 legittimazione ad agire.Quanto alla posizione dell'attore e della convenuta Parte_12
parte convenuta rilevava che, stante la duplice procedura elettorale indetta e Parte_15
l'oggetto della domanda limitato alla sola procedura volta alla elezione del Presidente e dei tre
ConSIlieri del conSIlio di amministrazione, l'attore e la convenuta Parte_12
candidati, invece, all'elezione del ConSIliere Giovane, non potevano ritenersi, Parte_15
rispettivamente legittimati ad agire/resistere in giudizio. Inoltre, deducevano il difetto di legittimazione passiva dei convenuti SI.ri , e , poiché trattasi di giudizio Pt_13 Pt_14 Pt_15 instaurato ai sensi dell'art. 23 c.c. e diretto all'annullamento di deliberazioni dell'assemblea; pertanto, l'unico soggetto in capo al quale è riconoscibile la legittimazione passiva è l'associazione medesima e non i singoli ConSIlieri.
Nel merito, in via subordinata, parte convenuta eccepiva quanto segue.
In merito all'asserita violazione dell'art. 19 del regolamento elettorale C.R.I., i convenuti rilevavano che sono gli attori nell'atto introduttivo davano atto dell'avvenuta verbalizzazione delle contestazioni formulate in sede di apertura delle schede elettorali. Tali contestazioni, infatti, non avevano ad oggetto l'accantonamento delle schede elettorali quanto l'illegittimo annullamento delle schede riportanti segno di riconoscimento. Dunque, alcuna contestazione circa l'inesatta applicazione dell'art. 19 del regolamento elettorale risultava a verbale in quanto non sollevata dai presenti. Anche laddove la narrazione proposta dagli attori fosse effettivamente rispondente al vero, cionondimeno l'art. 19 del regolamento elettorale non sarebbe violato in alcun modo in quanto esso si limita ad indicare a chi compete il prelevamento e l'apertura delle schede, prescrivendo inoltre che il voto venga riportato subito dopo la lettura. Indi, secondo quanto sostenuto dai convenuti, la norma di cui sopra non prevede alcuna immediatezza temporale tra prelevamento, apertura e consegna della scheda al Presidente. Pertanto, quandanche le schede fossero state “accantonate” nei termini descritti e visionate al termine dell'estrazione delle altre schede, la procedura non potrebbe dirsi violativa del regolamento.
Con riferimento, invece, all'orario di apertura delle operazioni di scrutinio, secondo i convenuti deve preliminarmente rilevarsi che l'art. 17 del regolamento elettorale non prevede un termine iniziale per l'avvio delle operazioni di scrutinio ma solo il termine finale per il compimento delle operazioni di voto (coincidente con le ore 20). Da ciò può ricavarsi che non sussiste alcun obbligo di svolgimento contestuale delle operazioni di scrutinio nei vari seggi istituiti. Le ragioni del ritardo erano piuttosto da addurre alla onerosità delle attività prescritte dal regolamento a chiusura delle operazioni di voto in considerazione dell'elevato numero di votanti presso il seggio centrale di IB VA rispetto ai seggi “minori”.
pagina 8 di 23 Per quanto concerne le 5 schede nulle, i convenuti rammentavano che il vizio delle suddette schede attenesse non alla diversa tipologia di segno grafico apposto quanto, invece alla presenza di segni di riconoscimento, circostanza, questa, peraltro confermata a verbale dal SI. Persona_4
autore delle contestazioni di cui sopra. Detto criterio non può neppure dirsi applicato differentemente per la valutazione delle schede riportanti segno di preferenza in favore della lista poiché cinque di tali schede venivano dichiarate nulle per le medesime ragioni. CP_2
In merito alla violazione dell'art. 23 del regolamento elettorale C.R.I., all'omissione di atti d'ufficio e all'alterazione dei verbali di scrutinio, i convenuti contestavano la ricostruzione in fatto ex adverso proposta. In particolare, con riferimento alla condotta omissiva imputata all'
[...]
consistente nella mancata decisione sull'attribuzione dei voti contestati, si Controparte_6
evidenziava come non vi fossero di fatto voti contestati e assegnati provvisoriamente ma solo, eventualmente, schede nulle per la presenza di segni di riconoscimento. In egual misura, parte convenuta sosteneva che alcuna integrazione/manipolazione dei verbali di scrutinio avesse avuto luogo ex post. Oggetto dell'integrazione era piuttosto la relazione del 21.3.2016 resasi necessaria alla luce dei fatti accaduti durante le operazioni di spoglio ad opera della SI.ra , del Parte_1
marito e di altri candidati della medesima lista.
In merito alla violazione dell'art. 23 comma 4 del regolamento elettorale C.R.I., i convenuti evidenziavano la regolarità della procedura anche in punto di applicazione del criterio ulteriore della anzianità associativa da applicarsi in caso di parità di voti, così come era stato nella fattispecie di cui trattasi. Ed infatti, concluse le operazioni elettorali, l'Ufficio Elettorale di IB
VA redigeva apposita relazione in cui si evidenziava il clima ostile che aveva caratterizzato lo svolgimento della procedura, da addebitare alla condotta tenuta dalla candidata e dagli Parte_1
altri membri della sua lista.
In seguito, il 22.3.2016, il Presidente dell richiedeva la Controparte_6 trasmissione dei documenti attestanti l'anzianità di servizio delle due candidate, rassegnando poi le proprie dimissioni per consentire il ristabilirsi di un clima più sereno.
Con nota dell'1.4.2016, il Presidente Regionale comunicava che si sarebbe proceduto al riconteggio dei voti, motivando tale disposizione con la necessità di placare di animi e non di porre rimedio al difetto di trasparenza sostenuto da controparti. Il subentrato Presidente dell'Ufficio
Elettorale Regionale, ricevuta comunicazione da parte del Presidente Regionale di non partecipazione alla riunione per il riconteggio dei voti per molteplici motivi e analoga comunicazione dalla candidata motivata dalla fiducia che ella riponeva nel regolare CP_2
pagina 9 di 23 svolgimento della procedura elettorale, prendeva atto dell'assenza dei presupposti per la riapertura delle schede e dichiarava l'impossibilità di procedere al riconteggio dei voti.
Con nota del 4.4.2016, il Presidente dell'Ufficio Elettorale Regionale, rilevata la regolarità formale della procedura elettorale, comunicava i dati circa l'anzianità associativa delle due candidate ottenuti dai documenti ricevuti: la candidata risulta iscritta dal 1993, mentre la CP_2
candidata dal 1995 e reiscritta nel 1999. Parte_1
Ancora, con nota del 13.4.2016, il Presidente della , preso atto della Controparte_3
regolarità della procedura e della maggiore anzianità associativa della SI.ra e, inoltre, del CP_2
provvedimento disciplinare emesso nei confronti della SI.ra , invitava il Presidente Parte_1 dell'Ufficio Elettorale Regionale a procedere alla proclamazione dei vincitori, che aveva luogo con nota del 13.4.2016.
Con successiva nota del 14.4.2016, il Presidente Regionale riscontrava la richiesta di accesso agli atti formulata dalla candidata , confermando le risultanze di cui sopra, ossia che la Parte_1
SI.ra risulta iscritta dal 1995 e reiscritta nel 1999. Parte_1
Con provvedimento del 14.4.2016, il Presidente dell' Parte_17
convalidava l'esito della procedura elettorale e nominava il Presidente ed i ConSIlieri
[...]
nella rispettiva carica. Ulteriormente, con nota del 22.4.2016, il Presidente Regionale comunicava alla SI.ra quanto emerso dalla documentazione acquisita (iscrizione nel 1995 e Parte_1
reiscrizione nel 1999) allegando la relativa documentazione.
In merito alle censure formulate dagli attori in ordine alla distribuzione degli elettori presso i seggi istituiti, parte convenuta rilevava che l'istituzione di seggi decentrati, avvenuta con ordinanza del Presidente del Comitato Regionale C.R.I. del 4.3.2016, treava legittimazione dal disposto dell'art. 16 del regolamento. L'eventualità di votazioni multiple veniva scongiurata mediante la distribuzione presso ciascun seggio di una copia dell'elenco dell'elettorato attivo fornito dall' e trasmesso in un gruppo whatsapp costituito tra i vari Presidenti Controparte_6
di seggio. In tal modo, ogni qual volta un elettore si fosse recato presso uno dei seggi per esprimere la propria preferenza elettorale, il Presidente di seggio contattava gli altri per accertarsi che egli non avesse già votato in altro seggio e nell'ipotesi in cui non avesse già votato veniva ammesso alla votazione e, previa comunicazione agli altri Presidenti di seggio, veniva depennato dall'elenco dei votanti. Persino la vidimazione di un numero di schede superiore al numero degli elettori veniva consentito dal regolamento qualora fossero stati istituiti seggi decentrati (vedasi art. 16.3 del regolamento elettorale), dunque ogni seggio decentrato ha provveduto alla vidimazione delle schede presumibilmente occorrenti.
pagina 10 di 23 In merito alla asserita nullità del verbale del seggio principale di IB VA, a discapito di quanto sostenuto da controparte, ovvero la non corrispondenza tra il dato del numero totale degli elettori e quello risultante dalla sommatoria del numero dei voti validamente espressi, del numero dei voti nulli, del numero delle schede bianche, del numero delle schede contestate e del numero degli astenuti, rilevavano i convenuti un presumibile errore di calcolo, avendo erroneamente considerato l'esistenza di 5 schede contestate in aggiunta ai voti nulli. Data l'assenza di schede contestate, queste erano in realtà già ricomprese nel dato rappresentativo dei voti nulli.
In merito alla presunta violazione dell'art. 20 del regolamento elettorale, parte convenuta rilevava che detta norma, alla lettera B del comma 1, prescrive unicamente l'obbligo di motivazione dell'assegnazione provvisoria delle schede contestate. Nel caso di specie alcun obbligo di motivazione può riconoscersi in capo ai componenti del seggio elettorale poiché, come si è detto, le schede in questione venivano dichiarate nulle e non assegnate in via provvisoria.
Laddove, comunque, volesse ritenersi indispensabile la motivazione della declaratoria di schede elettorali nulle, essa può desumersi dalle contestazioni sollevate (e trascritte a verbale) dal SI.
il quale riconosceva la presenza, seppur labile, di segni di riconoscimento. Persona_4
In ordine alla prospettata ipotesi di nullità del verbale del seggio secondario di di Per_1
e di i convenuti deducevano che, contrariamente a quanto sostenuto da Per_3 Per_2 controparte, il verbale del seggio attestava l'avvenuto compimento dell'accertamento della corrispondenza tra schede vidimate da un lato e elettori votanti e schede vidimate e non votate dall'altro.
Alla luce delle eccezioni preliminari di rito e di merito formulate, nonché delle contestazioni in merito, i convenuti chiedevano dunque il rigetto delle domande proposte dagli attori in quanto, inammissibili o comunque infondate in fatto e in diritto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.2.2017, si costituiva in giudizio l' , eccependo in via pregiudiziale: 1) la nullità dell'atto di Controparte_3 citazione per mancato rispetto del termine dilatorio previsto dall'art. 163 bis c.p.c. risultando la notifica nei propri confronti perfezionata in data 28.12.2016 e l'udienza di prima comparizione fissata in data
8.3.2017; 2) l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Roma. A supporto di detta eccezione si poneva da un lato l'art. 19 c.p.c., il quale prevede che qualora sia convenuta in giudizio una persona giuridica sia competente il giudice del luogo in cui essa ha sede, dall'altro la previsione espressa contenuta nello Statuto sia dell' CP_3 Controparte_3
che del Comitato di IB VA, che attribuisce la competenza sulle controversie di natura
[...]
giurisdizionale al Foro di Roma;
3) il difetto di legittimazione attiva e/o la carenza di interesse ad agire pagina 11 di 23 per essere decaduti tutti gli attori dallo status di socio.
Nel merito, parte convenuta rilevava quanto segue.
Con riferimento alla ritenuta violazione dell'art. 19 del Regolamento elettorale, alcuna contestazione in merito al presunto accantonamento di 25 schede risulta nel verbale di seggio, ove veniva riportata però la già menzionata contestazione del SI. circa l'annullamento di cinque schede per Persona_4 la presenza di segni di riconoscimento;
il ritardo nell'avvio delle procedure elettorali presso il seggio centrale di IB VA non costituisce di per sé motivo di inosservanza delle prescrizioni regolamentari, le quali si limitano ad indicare l'orario di chiusura delle operazioni di voto;
le schede elettorali di cui sopra venivano annullate in attuazione dell' art. 18 del Regolamento Elettorale C.R.I. in virtù della presenza di segni di riconoscimento.
Con riguardo alla ritenuta violazione dell'art. 23 del Regolamento Elettorale, all'omissione di atti di ufficio, all'alterazione dei verbali di scrutinio, parte convenuta rilevava come non si siano registrati, nella fattispecie di cui trattasi, voti contestati rispetto ai quali l'Ufficio Elettorale Regionale dovesse procedere ad assegnazione definitiva, ma soltanto schede nulle. Inoltre, la ritenuta integrazione ex post del verbale di scrutinio, consistente, come ex adverso sostenuto, nell'alterazione/manipolazione di detto verbale, è in realtà una mera integrazione della relazione del 21.3.2016.
In merito alla ritenuta violazione dell'art. 23 co. 4 del Regolamento Elettorale C.R.I. e all'illecito utilizzo dei dati personali in materia di anzianità di iscrizione, parte convenuta osservava come le asserzioni di controparte in materia di anzianità associativa siano del tutto prive di fondamento, non risultando conformi ai documenti ottenuti dall' ai fini della proclamazione. Controparte_6
All'uopo dichiarava parte convenuta di disconoscere i documenti allegati dall' attrice a Parte_1
fondamento della propria maggiore anzianità associativa, in quanto contraddittori rispetto ad altri documenti ufficiali in possesso del Comitato C.R.I. di IB VA e non conformi alla realtà dei fatti.
Con riferimento alle ritenute nullità della procedura elettorale e alle plurime illegittimità commesse sia durante la fase di scrutinio che durante la fase di proclamazione, parte convenuta in prima istanza contestava in fatto le argomentazioni poste alla base delle censure formulate avverso l'istituzione di seggi decentrati e la mancata previsione di meccanismi di controllo incrociato volti ad evitare plurime votazioni da parte degli elettori. Sul punto, osservava come la necessità di seggi decentrati era giustificata nel caso di specie dall'opportunità di garantire l'esercizio del diritto di voto data la mancanza di mezzi pubblici per raggiungere il seggio di IB VA, dovuta alla coincidenza della data stabilita per la procedura di voto con la festività della Domenica delle Palme. Inoltre, le commissioni elettorali di tutti i seggi efficientemente si coordinavano tra loro, comunicandosi vicendevolmente il nome di ciascun elettore che si recava presso ciascun seggio per esprimere la pagina 12 di 23 preferenza elettorale, scongiurando, così, il rischio di una doppia votazione.
Parte convenuta osservava ancora come l'ipotesi di nullità invocata da controparte e consistente nella mancata corrispondenza delle schede vidimate con il numero totale degli elettori sia priva di fondamento, in quanto essa trova espressione in una disposizione regolamentare la cui portata applicativa è limitata ai soli casi di seggio unico e, dunque, non estensibile alla fattispecie in esame.
Ancora, secondo parte convenuta la conclusione cui pervengono gli attori circa la mancata corrispondenza tra i voti validamente espressi, i voti nulli, le schede bianche, i voti contestati, gli elettori che non hanno partecipato al voto e il numero complessivo degli aventi diritto è infondata in quanto discendente da un errore di calcolo consistente nel conteggio di 5 voti contestati in aggiunta alle
14 schede dichiarate nulle.
Parte convenuta osservava, inoltre, come non possa registrarsi nella fattispecie di cui trattasi, alcuna violazione dell'articolo 20, co.1 lett. A e lett. B. Difatti, con riferimento alla prima disposizione, la circostanza asserita da parte attrice deve ritenersi smentita documentalmente, risultando inequivocabilmente i dati richiesti dalla norma all'interno della scheda di riepilogo dei risultati delle votazioni. Con riferimento, invece, alla seconda disposizione, essa presuppone ai fini della sua applicazione l'esistenza di schede contestate, di fatto non registrate nella procedura elettorale oggetto del presente giudizio. Parte convenuta, in aggiunta, asseriva che le circostanze invocate ai fini della nullità dei verbali dei seggi decentrati devono ritenersi espressamente smentite dagli stessi verbali.
In conclusione, parte convenuta contestava in fatto e in diritto e riteneva altresì non provata l'invocata nullità dell'intera procedura elettorale per violazione del diritto di elettorato attivo di un associato oltre che infondata la richiesta di risarcimento danni.
Instauratosi il contradditorio, e il Controparte_4 Controparte_5
, non si costituivano il giudizio.
[...]
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c.., con ordinanza del 14.5.2019, la Scrivente, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9.5.2019, ammetteva parzialmente le richieste istruttorie avanzate dalle parti. Successivamente, con ordinanza dell'11.12.2020, la Scrivente revocava ex art. 177 c.p.c. il suddetto provvedimento nella parte in cui ammetteva le richieste di prova testimoniale formulate dalle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni. Dopo una serie di rinvii dovuti alle temporanee assenze del giudice titolare o al carico di ruolo, il Giudice, all'udienza del 10.9.2024, precisate le conclusioni, tratteneva la causa in decisione e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In via preliminare, deve valutarsi l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dai convenuti. L'eccezione è infondata e va rigettata poiché trattasi di azione ex art. 23 c.c., proponibile in pagina 13 di 23 astratto dal pubblico ministero. Dal combinato disposto degli artt. 70 e 28 c.p.c. risulta che nelle cause che possono essere proposte dal pubblico ministero la competenza per territorio è inderogabile, non residuando margini alcuni per l'applicazione delle disposizioni dello Statuto C.R.I. (in particolare, art. 38.3 dello Statuto del Comitato C.R.I.) invocate da parte convenuta a sostegno della competenza del foro di Roma. Nella controversia in esame, pertanto, trovano applicazione le norme in tema di foro generale delle persone giuridiche di cui all'art. 19 c.p.c.
Tanto chiarito, la controversia può essere decisa in ossequio al principio della ragione più liquida e verrà analizzata la sola questione idonea a definire il giudizio. È noto ormai che, in base a tale principio, la domanda può essere respinta sulla base di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 cod. proc. civ., essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da eSIenze di celerità anche costituzionalmente protette (cfr., in tal senso, Tribunale, Reggio-Emilia sentenza 07 dicembre 2017 n. 1327, Tribunale di Piacenza, 28 ottobre 2010, n. 713; Tribunale di Piacenza, 19 febbraio 2011, n. 154; Cass. civ., sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883; Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2007,
n. 21266; Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356; Tribunale di Reggio Emilia, 29 novembre
2012, n. 2029; Tribunale di S. Angelo dei Lombardi 12 gennaio 2011; Tribunale di Torino, 21 novembre 2010, n. 6709; Corte d'Appello di Firenze 7 ottobre 2003; Tribunale di Lucca 8 febbraio
2001). Invero, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta. Ne deriva che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostanziale.
Orbene, ritiene il Tribunale – come peraltro eccepito dai convenuti - che difetti in capo agli attori una delle condizioni dell'azione, vale a dire l'interesse ad agire previsto dall'art. 100 c.p.c. e ciò per le ragioni che si vanno ad esporre.
Va premesso in punto di diritto che l'interesse ad agire è una condizione dell'azione, la quale deve sussistere, accanto alla legittimazione ad agire (art. 81 cpc), per l'accesso al giudizio nel merito.
La decisione sull'interesse ad agire riguarda la questione pregiudiziale circa la sussistenza in concreto del diritto di azione, a prescindere dalla fondatezza della domanda, ovvero, in base ad una diversa definizione, sull'ammissibilità della concreta forma di tutela richiesta dall'attore. Allo stesso tempo, nella prospettiva del giudice la pronuncia sull'interesse ad agire s'inserisce nell'ambito del più ampio vaglio circa l'esistenza del proprio dovere decisorio sul merito. L'interesse ad agire s'identifica con lo stato di lesione del diritto che si fa valere in giudizio e deve essere personale, attuale (e solo pagina 14 di 23 eccezionalmente futuro), nonché giuridico. In tale condizione dell'azione si manifesta l'autonomia della stessa azione rispetto al diritto fatto valere in giudizio.
Nondimeno l'interesse ad agire coincide con la lesione (in senso lato) del diritto fatto valere. Si è osservato, poi, che l'interesse ad agire non consiste solo nell'interesse a conseguire il bene garantito dalla legge (ciò che forma il contenuto del diritto), ma l'interesse a conseguirlo per opera degli organi giurisdizionali. Una parte della giurisprudenza precisa che la verifica dell'interesse ad agire in ordine all'idoneità o all'utilità del provvedimento giurisdizionale debba essere misurata in rapporto ai fatti allegati dall'attore o, più specificamente, alla lesione così come affermata da quest'ultimo (cfr. SSUU.
15.5.2015, n. 9934 C 13.6.2014, n. 13485).
Secondo la prevalente giurisprudenza, poi, l'interesse ad agire consiste nel risultato giuridicamente apprezzabile e utile che l'attore si propone di raggiungere con la richiesta di un certo provvedimento, di fronte a una situazione oggettiva che il giudice è chiamato ad accertare in concreto (cfr. Corte di Cass.
30.7.2015, n. 16162; C 10.4.2012, n. 5656; C 29.9.2005, n. 19152; C 4.3.2002, n. 3060; C 20.1.1998, n.
486; C 20.4.1995, n. 4444; C 23.11.1990, n. 11319).
Non pochi precedenti aggiungono che il giudice debba verificare che il risultato giuridico richiesto in giudizio non possa essere conseguito se non con l'intervento degli organi giurisdizionali (v., in ispecie, Corte di Cass. 23.6.2015, n. 12893; C 19.2.2014, n. 3885; C 15.10.2013, n. 23357; C 4.5.2012,
n. 6749; C 27.1.2011, n. 2051; C 19.7.2010, n. 16876; C 23.12.2009, n. 27151; C 26.5.2008, n. 13556;
C SU 10.8.2000, n. 565).
Pertanto, dal punto di vista casistico, in base a queste ultime enunciazioni la giurisprudenza si limita generalmente a sancire l'inammissibilità delle c.d. azioni vessatorie o di iattanza, ad es., a fronte d'iniziative giudiziali relative a fattispecie solo ipotetiche o comunque prive di una diretta e concreta relazione in ordine al provvedimento richiesto (v., in particolare, C 23.12.2009, n. 27151; C
23.11.2007, n. 24434], ovvero alle azioni dirette a conseguire un risultato di mero fatto (tra le più recenti, C 23.6.2015, n. 12893; C 19.2.2014, n. 3885).
L'interesse ad agire può essere anche definito quale bisogno di tutela giurisdizionale da valutare sulla base dei fatti costitutivi e lesivi affermati dall'attore, ovvero quale espressione del principio di economia processuale che consente di selezionare le controversie ammesse alla decisione nel merito.
Ad ogni modo, l'interesse ad agire va valutato sulla base di considerazioni di carattere oggettivo in relazione al diritto di cui si chiede tutela e non si presta a valutazioni discrezionali sotto il profilo soggettivo (ad es. sotto il profilo delle eventuali finalità emulative perseguite dall'attore).
La ricostruzione della nozione d'interesse ad agire è relativa a quella di azione. Si trae un'indiretta conferma di tale rilievo dal fatto che la regola dell'interesse ad agire non possa trovare applicazione nei pagina 15 di 23 procedimenti caratterizzati dalla c.d. giurisdizione senza azione. La prevalente ricostruzione dell'azione in senso astratto, quale diritto al provvedimento sul merito, circoscrive la pronuncia sulla fondatezza della domanda esclusivamente alla decisione sull'esistenza del diritto fatto valere in giudizio, prescindendo ad ogni possibile rilievo delle condizioni dell'azione. Più in generale, la nozione d'interesse ad agire, alla base del diritto di azione, è relativa al punto di vista dal quale si considera il processo in rapporto al diritto che si fa valere e, quindi, alla stessa concezione teorico-generale dell'ordinamento giuridico.
La ricostruzione dell'azione in senso astratto consente di definire con maggiore precisione formale la legittimazione ad agire in chiave di affermata titolarità del diritto fatto valere (art. 81).
Nella pronuncia sull'art. 100 al giudice viene riconosciuta una potestà di rilievo ufficioso, in ogni stato e grado del processo (cfr. Corte di Cass. 28.4.2017, n. 10609; C 21.4.2017, n. 10079; C 29.9.2016,
n. 19268; C 25.7.2012, n. 13109; C 23.4.2009, n. 9695; C SU 19.5.2008, n. 12637; C 13.12.2006, n.
26632; C 30.6.2006, n. 15085).
Tale potestà di rilievo ufficioso può essere esclusa solo nel caso in cui si formi un giudicato interno, che faccia riferimento in modo esplicito o implicito all'interesse ad agire in motivazione (cfr. Corte di
Cass. 25.7.2012, n. 13109; C 5.10.2009, n. 21257; C 13.12.2006, n. 26632; C 8.3.1999, n. 1981).
In base a un tradizionale e consolidato orientamento di dottrina e giurisprudenza l'interesse ad agire deve sussistere non solo al momento in cui è proposta l'azione, ma anche nel momento della decisione
(di recente, C 8.5.2017, n. 11204; C SU 28.4.2017, n. 10553; C SU 10.5.2016, n. 9450; C SU 8.4.2016,
n. 6892; C SU 15.12.2015, n. 25205).
L'interesse ad agire deve essere valutato contestualmente alla decisione di merito, a fronte della situazione oggettiva e alla luce di tutti gli atti acquisiti al processo. A tale stregua, la sopravvenuta carenza d'interesse ad agire in corso di causa comporta la cessazione della materia del contendere (cfr.
Corte di Cass. SU 13.6.2017, n. 14645; C SU 28.4.2017, n. 10553; C SU 8.4.2016, n. 6892; C SU
17.11.2015, n. 23457), la quale è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado sulla base delle risultanze agli atti, non essendo necessaria neppure una specifica e tempestiva allegazione (C 3.5.2017, n. 10728; C
4.5.2016, n. 8903). Nondimeno, ai fini della dichiarazione della cessazione della materia del contendere si richiede che le parti diano atto reciprocamente del mutamento della situazione;
mentre allorché solo una parte abbia allegato il fatto sopravvenuto, in astratto suscettibile d'integrare la cessazione della materia del contendere, la valutazione dovrebbe essere condotta sulla base della regola dell'interesse ad agire (C 18.6.2014, n. 13885; C 4.11.2013, n. 24738).
La giurisprudenza riconosce un importante rilievo teorico e pratico all'interesse ad agire nelle azioni di mero accertamento. Innanzitutto, è proprio facendo leva sulla regola di cui all'art. 100 che si pagina 16 di 23 ammette la possibilità di accedere in via generale alla tutela di mero accertamento sui diritti, cioè anche al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. Difatti, escludendo che nel nostro sistema giuridico viga la tipicità delle azioni di cognizione, viene rimessa alla regola dell'interesse ad agire il ruolo di filtro (di ammissibilità) per l'accesso a tale tutela.
L'interesse ad agire in mero accertamento consiste nell'affermazione di una contestazione o di un vanto da parte del convenuto, sempreché tale situazione d'incertezza sia suscettibile di determinare un concreto un pregiudizio attuale o (almeno) potenziale.
Al fine di indagare la sussistenza dell'interesse richiesto quale condizione dell'azione occorre richiamare i tratti essenziali degli istituiti che vengono in rilievo nella fattispecie che occupa.
Come anticipato, gli attori hanno proposto la domanda giudiziale di cui occupa ai sensi dell'art. 23
c.c.., la norma, espressamente richiamato nell'atto di citazione, prevede che “le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero” (comma uno) e che, come da consolidata ed univoca giurisprudenza, detto articolo deve ritenersi applicabile non solo alle deliberazioni dell'assemblea dell'associazione, ma anche a quelle di tutti gli organi (non solo collegiali, ma anche monocratici) dell'ente che incidono nella materia dei diritti soggettivi degli associati e questo al fine di evitare che l'associato, che lamenti una lesione ai propri diritti soggettivi, rimanga privo di tutela per il solo fatto che l'atto, che si assume lesivo, promani da un organo dell'ente diverso dall'assemblea.
In punto di rito va poi ricordato che i vizi della deliberazione dell'assemblea o di altro organo dell'ente, si traducano essi in ragioni di nullità ovvero di annullabilità, possono essere fatti valere con la procedura di impugnazione di cui al citato art. 23 c.c., senza necessità di operare, a questo specifico riguardo, alcuna differenziazione processuale in relazione all'inquadramento dello specifico vizio della deliberazione.
Invero, premesso che per giurisprudenza costante, in materia di invalidità delle delibere assunte da un organo dell'associazione, si applicano, nei limiti della compatibilità, quelle disposizioni codicistiche, dettate in materia di società di capitali, che disciplinano i singoli vizi che afferiscono alle deliberazioni dell'assemblea, va rilevato che l'art. 23 c.c. si limita a delineare esclusivamente la procedura che l'interessato deve seguire al fine di impugnare la delibera che egli ritiene viziata: tale procedura -come parallelamente avviene in materia di impugnazione delle deliberazioni, siano esse nulle o annullabili, assunte dalle assemblee di società di capitali (art. 2378 c.c.)- ben si attaglia sia alle ipotesi di nullità della delibera che a quelle di annullabilità (cfr. Cass. 1498/1978 proprio sull'applicabilità dell'art. 23 c.c. con riferimento ad entrambe le fattispecie di invalidità).
pagina 17 di 23 È ben vero - si potrebbe obiettare - che in base a Cass. 1408/1993 “le disposizioni sull'annullamento e sulla sospensione delle deliberazioni delle associazioni riconosciute (art. 23 c.c.) - applicabili in via analogica alle delibere assembleari delle associazioni non riconosciute- non riguardano le delibere che, per vizi talmente gravi da privare l'atto dei requisiti minimi essenziali
(come nell'ipotesi in cui siano state adottate con una maggioranza di voti insufficiente rispetto a quella prevista dalla legge o dallo statuto), siano affette da radicale nullità od inesistenza, denunciabile, in ogni tempo, da qualsiasi interessato”, ma deve ritenersi che l'ipotesi di invalidità oggetto della richiamata pronuncia fosse, in realtà, una fattispecie che la giurisprudenza dell'epoca interpretava come ipotesi di inesistenza della deliberazione assunta, con la conseguenza che appariva del tutto plausibile - in ragione della sussistenza di vizi tanto gravi e radicali da privare l'atto dei requisiti essenziali per la riconducibilità del medesimo allo schema della deliberazione adottata dall'organo- l'esclusione della procedura di cui all'art. 23 c.c. per l'eliminazione di un atto già in radice non esistente sotto il profilo giuridico. Come è noto, la riforma del diritto societario intervenuta nel 2004 (e l'evoluzione giurisprudenziale intervenuta sul punto) ha -da una parte- manifestato l'intenzione di eliminare la categoria, di creazione giurisprudenziale, dell'inesistenza dell'atto, codificando le ipotesi in passato ad essa riconducibili come cause di nullità, e ha -dall'altra- evidenziato il carattere tassativo dei vizi sanzionati con la nullità stessa, categoria ridotta ad ipotesi eccezionali, con tutti gli effetti conseguenti in tema di interpretazione ed applicazione;
quindi nell'ambito del mutato quadro normativo di riferimento anche la deliberazione nulla costituisce un atto giuridico, comunque esistente, che andrà eventualmente rimosso (senza limiti temporali) dall'Autorità giudiziaria sulla base di una istanza promossa, per le associazioni, dall'interessato ai sensi dell'art. 23 c.c..
In conclusione, la procedura di cui all'art. 23 c.c. è applicabile anche alle ipotesi di deliberazioni in ipotesi nulle, per cui, in relazione a questo profilo prettamente procedurale, non appare necessario procedere alla verifica della qualificazione (in termini di annullabilità ovvero di nullità) del vizio che, in ipotesi, infici le delibere odiernamente impugnate.
Per quanto qui di interesse va sottolineato che a differenza di quanto previsto per le società di capitali - l'art. 2388 c.c. prevede che di regola l'invalidità delle delibere del CdA di può essere CP_9
fatta valere, oltre che dal Collegio Sindacale, dai conSIlieri assenti o dissenzienti e che eccezionalmente “… possono essere altresì impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti…”, con applicazione, nei limiti della compatibilità, degli artt. 2377 e 2378 c.c. - per le associazioni non è prevista una disposizione di tal genere, ma comunemente si ritiene applicabile la stessa disciplina, che costituisce un principio di portata generale.
pagina 18 di 23 Al riguardo è stato affermato, con riferimento alle associazioni non riconosciute, ma nulla osta ad una applicazione del principio anche alle associazioni riconosciute, che “Le deliberazioni assunte dall'organo di amministrazione di un'associazione non riconosciuta non sono impugnabili per violazione di legge o dello statuto da parte dell'associato, che non sia componente del medesimo organo amministrativo, salvo che ne risulti direttamente leso un suo diritto, in quanto la regola dettata in materia di società per azioni dall'art. 2388 cod. civ. costituisce un principio generale dell'ordinamento” (cfr. Cass. 10188/2011).
Tanto premesso, osserva il Tribunale e ciò a prescindere da ogni altra considerazione ed in base al principio sulla ragione più liquida (cfr. Cass. 11458/2018), che è noto che ai fini dell'impugnazione delle delibere sociali, la qualità di socio deve sussistere non solo al momento della proposizione dell'azione, ma anche al momento della decisione della controversa, ad eccezione dell'unico caso in cui il venir meno della qualità di socio sia diretta conseguenza della deliberazione la cui legittimità è oggetto di contestazione.
Di regola il difetto della qualità di socio in capo all'attore al momento della proposizione di una domanda di accertamento della nullità di una delibera assembleare, o a quello della decisione della controversia, esclude la sussistenza in lui dell'interesse ad agire per evitare la lesione attuale di un proprio diritto e per conseguire con il giudizio un risultato pratico giuridicamente apprezzabile, ciò tuttavia non può dirsi nel caso in cui il venir meno della qualità di socio sia diretta conseguenza della deliberazione la cui legittimità egli contesta.
In tal caso, anche la stessa legittimazione dell'attore ad ulteriormente interferire con l'attività sociale sta o cade a seconda che la deliberazione impugnata risulti o meno legittima: la declaratoria della nullità della deliberazione può dunque condurre al ripristino della qualità di socio dell'attore, e tale risultato costituisce una delle ragioni per le quali la deliberazione viene impugnata.
Tale condivisibile principio – pure richiamato da parte attrice – non si attaglia al caso di specie.
In tal senso occorre brevemente riepilogare la scansione temporale degli eventi di cui è causa.
Gli attori, in qualità di soci della , Controparte_10
partecipavano alle elezioni indette per il rinnovo degli organi sociali (il Presidente e tra ConSIlieri di
Amministrazione), fissate per la data del 20.3.2016.
Nell'ambito della competizione elettorale veniva presentate due liste: la lista n. 1 con candidata
Presidente e la lista n. 2 con candidata Presidente l'odierna attrice, . Controparte_2 Parte_1
Ogni lista era composta inoltre da 10 candidati al seggio di componente del ConSIlio di amministrazione. La lista n. 2 veniva ammessa alla consultazione elettorale.
In data 23.3.2016 con provvedimento n. 34 del Presidente del comitato regionale – intervenuto pagina 19 di 23 prima della proclamazione degli eletti - l'attrice (candidata Presiedente) veniva radiata ai Parte_1
sensi degli artt. 10.10 e seguenti del Regolamento dei Volontari della . Controparte_3
Avverso tale provvedimento l'istante ha introdotto altro giudizio attualmente pendente – per come riferito dalla stessa parte attrice – innanzi al Tribunale di IB VA (procedimento recante r.g.
70/2016). La proclamazione degli eletti interveniva in data 13.4.2016 e vedeva vincitrice la lista a discapito della lista degli attori. CP_2
Con delibera n. 4 del 5.12.2016 hanno perso lo status di socio - per non aver svolto alcun tipo di attività, in violazione delle norme statutarie e di regolamento - gli altri attori pure candidati nell'ambito della competizione elettorale di cui si discorre indetta per l'elezione del Presidente e dei tre conSIlieri di amministrazione.
Alla luce di quanto esposto, l'attrice (candidata Presidente) e gli altri candidati Parte_1
della lista n. 2 hanno dunque impugnato ex art. 23 c.c. la delibera di proclamazione degli eletti del
13.4.2016 e tutti gli atti ad essa presupposti ritenendoli illegittimi, nulli o annullabili.
Così riepilogati i fatti nella loro scansione temporale è bene evidente che tutti gli attori hanno perso la qualità di soci della prima dell'introduzione del presente giudizio (con la Controparte_3
specificazione che il giudizio inizia a pendere nel momento in cui si perfeziona la notificazione dell'atto di citazione citazione al convenuto). L'attrice con provvedimento del Parte_1
23.3.2016 e gli altri soci con provvedimento del 5.12.2016.
Il provvedimento di radiazione emesso in data 23.3.2016 nel corso della procedura elettorale è stato impugnato da parte dell'odierna attrice ed il giudizio risulta tutt'oggi pendente Parte_1
(come riferito dall'attore in comparsa conclusionale), quello riguardante gli altri soci (pure dichiarati decaduti dallo status di soci con provvedimento del 5.12.2016) non risulta essere stato impugnato e ciò appare un dato pacifico.
In tal senso, per quanto concerne la posizione di questi ultimi, quand'anche si ritenesse che gli attori, in qualità di candidati nella lista elettorale, fossero legittimati all'impugnazione della delibera di proclamazione degli eletti emessa all'esito della procedura di cui si discorre del 13.4.2016, è di tutta evidenza che manterrebbe efficacia, in quanto non impugnato, il provvedimento di perdita dello status di soci emesso nei loro confronti in data 5.12.2016, in tal modo incidendo, solo questo provvedimento, direttamente sul rivendicato diritto alla nomina scaturente dalle svolte elezioni.
Quindi, rebus sic stantibus, è evidente che gli attori non hanno interesse alla decisione sugli atti presupposti della procedura elettorale rispetto a quello di sopravvenuta decisione di decadenza dalla qualità di soci, non impugnato, ma l'unico - in ipotesi - effettivamente incidente sulla propria nomina.
pagina 20 di 23 Proprio perché non oggetto di impugnazione è altrettanto evidente che non si possa procedere all'esame della validità o meno degli atti della procedura elettorale e che si debba unicamente prendere atto del fatto che il provvedimento relativo alla perdita dello status di soci non è stato impugnato dagli interessati e che non risulta privato di efficacia.
Parzialmente differente il discorso (non quanto alle conclusioni), per quanto concerne la posizione dell'attrice che invece, in altro giudizio, ha impugnato il provvedimento di Parte_1
radiazione emesso nei suoi confronti in data 23.3.2016 dal Presidente del comitato regionale.
Sotto tale profilo va ribadito che la legittimazione ad impugnare le deliberazioni assembleari di organismi con struttura associativa è subordinata alla titolarità della qualità di socio, attuale o almeno sussistente all'epoca della deliberazione stessa, sempre che, in tale ultimo caso, dall'ex socio si faccia valere in giudizio un diritto attuale che risulti leso dall'atto impugnato, condizione, questa, che manca quando a motivo dell'impugnazione si deduca la contrarietà dell'atto medesimo alla legge o allo statuto, in vista dell'elezione a cariche sociali che presuppongono essi stessi l'attualità della qualità di socio, senza che possa rilevare il successivo riacquisto della qualità di socio, attesa la sua efficacia solo ex nunc, che comporta la legittimazione ad impugnare gli atti dell'associazione successivi a quel momento ma non quelli anteriori, per cui la legittimazione è venuta meno (cfr. Cass. civ. n. 952/1993).
Ne consegue che la decisione in ordine alla validità della delibera relativa alla procedura elettorale di proclamazione degli eletti impugnata dalla nel presente giudizio – pur Parte_1 nell'ipotesi in cui venisse annullato, con effetti solo ex nunc, il provvedimento di radiazione oggetto di altro giudizio - rimarrebbe priva di qualsiasi rilievo e di applicazione pratica, trattandosi di una soluzione di mero principio inidonea a dispiegare effetti concreti.
Ed infatti, nel caso dell'impugnazione delle delibere dei soci che comportino come loro conseguenza la perdita dello status di socio, con conseguente perdita dei diritti partecipativi che allo stesso sono attribuiti, l'impugnante, pur non ricoprendo più al momento dell'impugnazione la qualità che lo legittimerebbe al rimedio, mantiene la legittimazione e l'interesse ad agire proprio perché, in forza dell'invalidazione della delibera egli tende a riacquisire i diritti partecipativi perduti in modo illegittimo, in altre parole permanendo al momento dell'impugnazione legittimazione ed interesse ad agire dell'impugnante quale socio. La legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione e deve permanere per tutta la durata del giudizio, quindi non solo al momento della sua proposizione, ma anche al momento della decisione. Il socio escluso può impugnare esclusivamente le delibere che hanno comportato la sua esclusione (nella specie, il provvedimento di radiazione) e quindi le delibere il cui annullamento comporterebbe il riacquisto della qualità di socio.
pagina 21 di 23 Diversa è la questione nel caso di specie in cui appare del tutto evidente come la deliberazione in argomento abbia esaurito completamente i suoi effetti con lo svolgimento della competizione elettorale, non residuando da essa alcun effetto, né endoassociativo né esterno alla associazione.
Un eventuale annullamento, con effetto retroattivo, della deliberazione in argomento non inciderebbe, di per sé, in alcun modo sull'assetto organizzativo della associazione il quale resterebbe immutato rispetto all'esistente. Sotto altro profilo, l'annullamento della delibera non produrrebbe effetti neppure nella sfera giuridica dell'attrice – ove volesse partecipare a future competizioni elettorali qualora venisse riformato il provvedimento di radiazione emesso nei suoi confronti - dovrebbe comunque procedere a presentare la propria candidatura secondo le modalità e i regolamenti vigenti dalla CP_3
Considerato che l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione giudiziaria civile ex art. 100 cpc, deve essere concreto ed attuale, non può reputarsi sufficiente l'ipotetico generico interesse alla mera legittimità dell'altrui agire. Deve pertanto concludersi che l'interesse ad agire in capo agli attori sia divenuto meramente astratto ed ipotetico, difettando dei caratteri di concretezza e attualità che, secondo costante orientamento giurisprudenziale, l'interesse deve possedere al fine di integrare, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., la necessaria condizione dell'azione ivi prevista (Cass. civ. 27151/2009; Cass. civ.
15355/2010; Cass. civ. 2051/2011; Cass. civ. 6749/2012; Cass. civ. 2447/2014).
L'ulteriore domanda di risarcimento dei danni pure proposta dagli istanti e che in ipotesi risulta sorretta dalle condizioni dell'azione, non è provata ed è del tutto generica pertanto va rigettata.
La natura pregiudiziale della pronuncia, la particolarità della questione trattata in fatto ed in diritto, nonché la circostanza che la carenza di interesse ad agire per alcuni degli attori è intervenuta in ogni caso dopo la notifica dell'atto di citazione, inducono a ritenere sussistenti i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di IB VA, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- In via preliminare dichiara la contumacia di e Controparte_4 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_5
- RIGETTA le domande proposte dagli attori per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c.;
- RIGETTA la domanda di risarcimento proposta dagli attori;
- COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in IB VA, il 29.3.2025
pagina 22 di 23 Il Giudice
Dott.ssa Germana Radice
L'originale della presente sentenza costituisce un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale” [artt. 1, lettera
s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositata telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209.
pagina 23 di 23