Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/05/2019, n. 11747
CASS
Sentenza 3 maggio 2019

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, emessa il 15 gennaio 2019, con il giudice relatore Lina Rubino. Le parti in causa erano un erede e la Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'erede ha contestato la liquidazione del danno per occupazione illegittima, sostenendo che dovesse essere calcolato secondo il valore venale del bene, mentre la Presidenza del Consiglio ha difeso la decisione della Corte d'Appello di Perugia, che aveva applicato criteri di liquidazione diversi, ritenendo che il danno dovesse essere calcolato secondo le norme relative all'occupazione espropriativa.

Il giudice ha respinto il ricorso, affermando che le questioni sollevate dall'erede riguardavano l'attività interpretativa della Corte di Cassazione, che non poteva essere oggetto di responsabilità civile per colpa grave. La Corte ha sottolineato che l'operato del giudice di legittimità era frutto di un processo interpretativo e che le scelte effettuate non costituivano una violazione macroscopica della legge. Inoltre, ha chiarito che il precedente giurisprudenziale, pur autorevole, non vincola il giudice, e che il discostarsi da esso non integra di per sé una grave violazione di legge. La decisione ha quindi confermato l'importanza della motivazione e della consapevolezza nelle scelte interpretative, escludendo la responsabilità per errori di valutazione giuridica.

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Massime3

In tema di azione contro lo Stato per il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, la grave violazione di legge, fonte di responsabilità ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a), della l. n. 117 del 1988, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 18 del 2015, va individuata nelle ipotesi in cui la decisione appaia non essere frutto di un consapevole processo interpretativo, ma contenga affermazioni ad esso non riconducibili perché sconfinanti nel provvedimento abnorme o nel diritto libero, e pertanto caratterizzate da una negligenza inesplicabile, prima ancora che inescusabile, restando pertanto sottratta alla operatività della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, comma 2, della legge citata, ipotesi che può verificarsi in vari momenti dell'attività prodromica alla decisione, in cui la violazione non si sostanzia negli esiti del processo interpretativo, ma ne rimane concettualmente e logicamente distinta, ossia quando l'errore del giudice cada sulla individuazione, ovvero sulla applicazione o, infine, sul significato della disposizione, intesa quest'ultima come fatto, come elaborato linguistico preso in considerazione dal giudice che non ne comprende la portata semantica.

In tema di responsabilità civile dello Stato per danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, la presenza di una motivazione non è condizione sufficiente per escludere l'ammissibilità di un'azione risarcitoria per grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile, ma è di certo ausilio alla comprensibilità della decisione e quindi, di regola, è un elemento per escludere, alla luce del testo originario della l. n. 117 del 1988, la stessa sindacabilità della scelta decisionale, in quanto consapevole frutto del processo interpretativo; per contro, non tutti i casi di mancanza della motivazione, ancorché la pronunzia si ponga in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, sono fonte di responsabilità, purché la scelta interpretativa sia ugualmente riconoscibile.

In tema di responsabilità civile dello Stato per danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, la decisione del giudice difforme da precedenti orientamenti della giurisprudenza non integra grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile, fonte di responsabilità ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a), della l. n. 117 del 1988 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 18 del 2015), atteso che il precedente giurisprudenziale, pur se proveniente dalla Corte di legittimità e finanche dalle Sezioni Unite, e quindi anche se è diretta espressione di nomofilachia, non rientra tra le fonti del diritto e, pertanto, non è di norma vincolante per il giudice; tuttavia, in un sistema che valorizza l'affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, l'adozione di una soluzione difforme dai precedenti non può essere né gratuita, né immotivata, né immeditata, ma deve essere frutto di una scelta interpretativa consapevole e riconoscibile come tale, ossia comprensibile, ciò che avviene più facilmente se sia esplicitata a mezzo della motivazione.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/05/2019, n. 11747
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11747
Data del deposito : 3 maggio 2019

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