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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/03/2025, n. 4312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4312 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25835/2023
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. Tommaso MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 25835/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione il 20/3/2025 e promosso da:
, C.F. , residente in [...] C.F._1
Balbi Gaspare n. 19, elettivamente domiciliata in Roma, via Tirana n. 10, presso lo studio dell'Avv. Corrado Cicioni, (C.F. ), che la rappresenta e difende giusta C.F._2
procura speciale depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione
OPPONENTE contro nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._3
rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Soliani, (C.F. , unitamente C.F._4 all'Avv. Luca Malatesa, (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo C.F._5 studio dell'Avv. Giovanni Soliani sito in Roma, Via Antonio Dionisi n. 56, per mandato ad litem depositata telematicamente in allegato al ricorso per ingiunzione
OPPOSTO
OGGETTO: trust – opposizione al decreto ingiuntivo n. 5406/2023
CONCLUSIONI: per la parte opponente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
Preliminarmente al rito
1) eccezione di incompetenza /giurisdizione del Tribunale di Roma: accertare e dichiarare l'incompetenza e/o carenza di giurisdizione del Tribunale Italiano a danno della
1 competenza/giurisdizione dei Tribunali di Inghilterra e Galles per come argomentato e dimostrato in narrativa. Voglia pertanto l'Ill.mo Giudice adito verificare la sua incompetenza/giurisdizione emettere i provvedimenti di rito.
2) Senza rinunciare alla superiore eccezione preliminare al rito di difetto di competenza/giurisdizione del Tribunale adito a scapito dei Tribunali di Inghilterra e Galles;
accertare e dichiarare l'eccezione per la Produzione di documento riservato non producibile – violazione art. 48 del nuovo Codice deontologico forense - stralcio del documento per le motivazioni e causali indicate in narrativa;
3) Senza rinunciare alla superiore eccezione preliminare al rito di difetto di competenza/giurisdizione del Tribunale adito a scapito dei Tribunali di Inghilterra e Galles e di quella per la Produzione di documento riservato non producibile – violazione art. 48 del nuovo
Codice deontologico forense – stralcio;
accertare e dichiarare la violazione del contraddittorio ex art.102 cpc per le causali e motivazioni indicate in narrativa en per l'effetto revocare l'ingiunzione opposta per lesione del contraddittorio necessario ex art. 102 cpc;
Nel merito
• accertare e dichiarare che i documenti richiesti con l'ingiunzione opposta sono già stati consegnati agli avvocati ed al commercialista del sig. e che in ogni caso tali Controparte_1 documenti essendo pubblici e accessibili a tutti per il tramite delle camere di commercio competenti come indicato e descritto in narrativa al presente atto;
• per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo Tribunale Roma n. 5406/23 rgn 59025/22.
• emettere sentenza che faccia luogo (per pronuncia costitutiva). Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge da distrarsi allo scrivente procuratore dichiaratosi antistatario”
per l'opposto: “Nel merito accertare e dichiarare la cessata materia del contendere a fronte della consegna delle informazioni richieste in data successiva all'instaurazione del presente giudizio e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto, quantomeno sotto il profilo delle spese di lite liquidate. Sotto il profilo della soccombenza virtuale accertare e dichiarare il diritto dell'opposto all'ottenimento della documentazione richiesta e per l'effetto condannare parte Opponente al pagamento delle spese di lite della presente fase”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In data 17/3/2023 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso di emetteva il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 17085/2022, N.R.G. 51547/2022, con cui ingiungeva a Parte_1
la consegna in favore del ricorrente di copia del rendiconto della gestione e degli asset
[...]
intestati al fondo fiduciario di oltre al pagamento delle spese di lite. Persona_1
L'ingiungente esponeva:
- di essere figlio e coerede, unitamente ai fratelli e Parte_1 Parte_2
di deceduto il 21/1/2020;
[...] Persona_1
2 - che con atto del 23/9/2005, redatto in lingua inglese, aveva costituito un Persona_1
fondo fiduciario (Trust) di cui erano beneficiari i tre figli e amministratori fiduciari (trustees)
e ; Parte_1 Per_2
- che dopo la morte del disponente (settlor) aveva richiesto a Persona_1 [...]
lo scioglimento del fondo fiduciario, con attribuzione delle relative quote agli Parte_1
eredi, ma, nonostante i tentativi di raggiungere un accordo bonario, Parte_1
non aveva proposto alcuna soluzione concreta che consentisse al ricorrente di ottenere l'attribuzione della legittima quota ereditaria;
- che, con lettera del 6/6/2022, inviata a mezzo raccomandata il 7/6/2022, aveva richiesto ai trustees l'invio del rendiconto sulla consistenza del fondo fiduciario e sulla relativa gestione, senza esito, quindi aveva proposto il ricorso monitorio.
2. Con atto di citazione notificato in data 10/5/2023 conveniva in Parte_1 giudizio avanti all'intestato Tribunale proponendo opposizione al decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 17085/2022, N.R.G. 51547/2022, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma il
17/3/2023, eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice adito, poiché
l'art. 16 dell'atto costitutivo del Trust prevedeva l'applicabilità della legge dell'Inghilterra e del
Galles e la giurisdizione dei tribunali dell'Inghilterra e del Galles per l'amministrazione del trust e per la tutela dei diritti dallo stesso nascenti.
L'ingiunta eccepiva, sempre in via pregiudiziale, la violazione del contraddittorio per la mancata notificazione del decreto ingiuntivo e del prodromico ricorso a , depositario di tutti i Per_2
documenti ed amministratore fiduciario del trust.
Nel merito, la eccepiva che la controparte aveva prodotto un documento riservato, Pt_1
segnatamente l'atto costitutivo del trust, in violazione dell'art. 48 del codice deontologico forense, in quanto inviato dall'avv. Corrado Cicioni agli avvocati Stefano Santarelli e Paola
Danesi in allegato ad un messaggio riservato.
In subordine, l'opponente esponeva che i documenti inerenti al trust erano stati consegnati alla controparte ed erano, comunque, accessibili.
3. Esperiti gli incombenti preliminari, dichiarata la contumacia dell'opposto con decreto del
12/9/2023, il giudice fissava per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 19/3/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte.
4. Con comparsa depositata il 18/3/2025 si costituiva in giudizio esponendo Controparte_1
preliminarmente che il ritardo nella costituzione era stato causato dall'avversa denuncia contro i
3 procuratori dell'ingiungente per l'asserita violazione dell'art. 48 del codice deontologico forense;
nel merito, dava atto della cessazione della materia del contendere per effetto della consegna, dopo la notificazione del decreto ingiuntivo opposto, dei documenti di cui al monitorio. contestava l'avversa eccezione di difetto di giurisdizione, eccependo che la Controparte_1
clausola dell'atto costitutivo del trust che devolveva le relative cause alla giurisdizione inglese e gallese non gli era opponibile, in quanto da lui non sottoscritta.
L'opposto contestava la violazione del contraddittorio eccepita dalla controparte per la mancata notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo a , posto che l'obbligo di consegna Per_2
della documentazione gravava su entrambi i trustee e, nel merito, ribadiva la fondatezza della pretesa sottesa al monitorio.
***
5. Con il primo motivo di opposizione eccepisce il difetto di Parte_1
giurisdizione del giudice adito. La censura è fondata.
Risulta dagli atti la seguente ricostruzione dei fatti:
è figlio ed erede di deceduto il 21/1/2020, unitamente ai Controparte_1 Persona_1
fratelli e Parte_1 Parte_2
con atto del 23/9/2005 redatto in lingua inglese, costituì un fondo Persona_1
fiduciario (“Trust”) avente come beneficiari i tre figli e quali amministratori fiduciari
(“Trustees”) e . Parte_1 Pt_1 Per_2
Dopo la morte del disponente (“Settlor”) l'odierno ingiungente ha chiesto Persona_1
alla sorella lo scioglimento del fondo fiduciario, con attribuzione delle relative Parte_1
quote agli eredi, senza esito, quindi, con lettera del 6/6/2022, inviata a mezzo raccomandata il
7/6/2022, ha chiesto ai trustees l'invio del rendiconto sulla consistenza del fondo fiduciario e sulla gestione dello stesso.
Ciò posto, a prescindere da ogni altra considerazione sul merito della controversia, l'art. 16.1 dell'atto costitutivo del Trust dispone che “La legge pertinente di questo Trust sarà quella dell'Inghilterra e del Galles. Tutti i diritti del presente Atto e la sua costituzione ed effetto saranno soggetti alla giurisdizione dei tribunali, e costituiti in accordo con le leggi dell'Inghilterra e del Galles”; il successivo 16.2 dispone che “I tribunali di Inghilterra e Galles saranno il foro di competenza per l'amministrazione di tali trust”.
E', pertanto, evidente il difetto di giurisdizione del giudice adito, essendo stato previsto dall'atto costitutivo del Trust che tutte le controversie afferenti ai diritti derivanti dal Trust e la sua
4 amministrazione sono devoluti alla giurisdizione dei tribunali inglesi e gallesi e che la legge applicabile è quella dell'Inghilterra e del Galles.
Non vale in contrario quanto dedotto dall'opposto, secondo cui la clausola di proroga della giurisdizione non lo vincolerebbe, in quanto non firmatario dell'atto costitutivo del trust, atteso che, secondo la prevalente giurisprudenza, la clausola di proroga della giurisdizione inserita nell'atto costitutivo di un “trust” vincola, oltre al costituente, i gestori e i beneficiari del “trust”, pur non firmatari della clausola, ove vengano in rilievo diritti e obblighi inerenti al “trust”, mentre non vincola i soggetti che rispetto al “trust” sono in posizione di terzietà, come l'erede del fondatore, qualora si assuma leso nei diritti di legittimario (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 14041 del 20/06/2014).
Nella specie, il diritto azionato da è inerente al Trust, avendo egli agito in via Controparte_1
monitoria chiedendo di ingiungere alla controparte di inviargli una rendicontazione dettagliata sulla consistenza del fondo fiduciario e sulla sua gestione, quindi ricade nell'ambito di applicazione del citato art. 16 dell'atto costitutivo del Trust.
Ne consegue la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto per difetto di giurisdizione del giudice che lo ha emesso.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo e da distrarsi in favore dell'avv. Corrado Cicioni, procuratore antistatario dell'opponente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
visti gli artt. 645 e 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato in data 10/5/2023 da avverso Parte_1 CP_1 [...]
contrariis reiectis: Pt_1
DICHIARA il difetto di giurisdizione del giudice adito in sede monitoria e, per l'effetto,
DICHIARA la nullità del decreto ingiuntivo n. 17085/2022, N.R.G. 51547/2022, emesso dal
Tribunale Ordinario di Roma il 17/3/2023;
CONDANNA al pagamento in favore dell'opponente delle spese processuali, Controparte_1 che liquida in € 5.500,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge, distrarsi in favore dell'avv. Corrado Cicioni, procuratore antistatario dell'opponente.
Così deciso in Roma, li 20/3/2025. Il Giudice
Tommaso Martucci
5
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. Tommaso MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 25835/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione il 20/3/2025 e promosso da:
, C.F. , residente in [...] C.F._1
Balbi Gaspare n. 19, elettivamente domiciliata in Roma, via Tirana n. 10, presso lo studio dell'Avv. Corrado Cicioni, (C.F. ), che la rappresenta e difende giusta C.F._2
procura speciale depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione
OPPONENTE contro nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._3
rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Soliani, (C.F. , unitamente C.F._4 all'Avv. Luca Malatesa, (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo C.F._5 studio dell'Avv. Giovanni Soliani sito in Roma, Via Antonio Dionisi n. 56, per mandato ad litem depositata telematicamente in allegato al ricorso per ingiunzione
OPPOSTO
OGGETTO: trust – opposizione al decreto ingiuntivo n. 5406/2023
CONCLUSIONI: per la parte opponente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
Preliminarmente al rito
1) eccezione di incompetenza /giurisdizione del Tribunale di Roma: accertare e dichiarare l'incompetenza e/o carenza di giurisdizione del Tribunale Italiano a danno della
1 competenza/giurisdizione dei Tribunali di Inghilterra e Galles per come argomentato e dimostrato in narrativa. Voglia pertanto l'Ill.mo Giudice adito verificare la sua incompetenza/giurisdizione emettere i provvedimenti di rito.
2) Senza rinunciare alla superiore eccezione preliminare al rito di difetto di competenza/giurisdizione del Tribunale adito a scapito dei Tribunali di Inghilterra e Galles;
accertare e dichiarare l'eccezione per la Produzione di documento riservato non producibile – violazione art. 48 del nuovo Codice deontologico forense - stralcio del documento per le motivazioni e causali indicate in narrativa;
3) Senza rinunciare alla superiore eccezione preliminare al rito di difetto di competenza/giurisdizione del Tribunale adito a scapito dei Tribunali di Inghilterra e Galles e di quella per la Produzione di documento riservato non producibile – violazione art. 48 del nuovo
Codice deontologico forense – stralcio;
accertare e dichiarare la violazione del contraddittorio ex art.102 cpc per le causali e motivazioni indicate in narrativa en per l'effetto revocare l'ingiunzione opposta per lesione del contraddittorio necessario ex art. 102 cpc;
Nel merito
• accertare e dichiarare che i documenti richiesti con l'ingiunzione opposta sono già stati consegnati agli avvocati ed al commercialista del sig. e che in ogni caso tali Controparte_1 documenti essendo pubblici e accessibili a tutti per il tramite delle camere di commercio competenti come indicato e descritto in narrativa al presente atto;
• per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo Tribunale Roma n. 5406/23 rgn 59025/22.
• emettere sentenza che faccia luogo (per pronuncia costitutiva). Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge da distrarsi allo scrivente procuratore dichiaratosi antistatario”
per l'opposto: “Nel merito accertare e dichiarare la cessata materia del contendere a fronte della consegna delle informazioni richieste in data successiva all'instaurazione del presente giudizio e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto, quantomeno sotto il profilo delle spese di lite liquidate. Sotto il profilo della soccombenza virtuale accertare e dichiarare il diritto dell'opposto all'ottenimento della documentazione richiesta e per l'effetto condannare parte Opponente al pagamento delle spese di lite della presente fase”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In data 17/3/2023 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso di emetteva il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 17085/2022, N.R.G. 51547/2022, con cui ingiungeva a Parte_1
la consegna in favore del ricorrente di copia del rendiconto della gestione e degli asset
[...]
intestati al fondo fiduciario di oltre al pagamento delle spese di lite. Persona_1
L'ingiungente esponeva:
- di essere figlio e coerede, unitamente ai fratelli e Parte_1 Parte_2
di deceduto il 21/1/2020;
[...] Persona_1
2 - che con atto del 23/9/2005, redatto in lingua inglese, aveva costituito un Persona_1
fondo fiduciario (Trust) di cui erano beneficiari i tre figli e amministratori fiduciari (trustees)
e ; Parte_1 Per_2
- che dopo la morte del disponente (settlor) aveva richiesto a Persona_1 [...]
lo scioglimento del fondo fiduciario, con attribuzione delle relative quote agli Parte_1
eredi, ma, nonostante i tentativi di raggiungere un accordo bonario, Parte_1
non aveva proposto alcuna soluzione concreta che consentisse al ricorrente di ottenere l'attribuzione della legittima quota ereditaria;
- che, con lettera del 6/6/2022, inviata a mezzo raccomandata il 7/6/2022, aveva richiesto ai trustees l'invio del rendiconto sulla consistenza del fondo fiduciario e sulla relativa gestione, senza esito, quindi aveva proposto il ricorso monitorio.
2. Con atto di citazione notificato in data 10/5/2023 conveniva in Parte_1 giudizio avanti all'intestato Tribunale proponendo opposizione al decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 17085/2022, N.R.G. 51547/2022, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma il
17/3/2023, eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice adito, poiché
l'art. 16 dell'atto costitutivo del Trust prevedeva l'applicabilità della legge dell'Inghilterra e del
Galles e la giurisdizione dei tribunali dell'Inghilterra e del Galles per l'amministrazione del trust e per la tutela dei diritti dallo stesso nascenti.
L'ingiunta eccepiva, sempre in via pregiudiziale, la violazione del contraddittorio per la mancata notificazione del decreto ingiuntivo e del prodromico ricorso a , depositario di tutti i Per_2
documenti ed amministratore fiduciario del trust.
Nel merito, la eccepiva che la controparte aveva prodotto un documento riservato, Pt_1
segnatamente l'atto costitutivo del trust, in violazione dell'art. 48 del codice deontologico forense, in quanto inviato dall'avv. Corrado Cicioni agli avvocati Stefano Santarelli e Paola
Danesi in allegato ad un messaggio riservato.
In subordine, l'opponente esponeva che i documenti inerenti al trust erano stati consegnati alla controparte ed erano, comunque, accessibili.
3. Esperiti gli incombenti preliminari, dichiarata la contumacia dell'opposto con decreto del
12/9/2023, il giudice fissava per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 19/3/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte.
4. Con comparsa depositata il 18/3/2025 si costituiva in giudizio esponendo Controparte_1
preliminarmente che il ritardo nella costituzione era stato causato dall'avversa denuncia contro i
3 procuratori dell'ingiungente per l'asserita violazione dell'art. 48 del codice deontologico forense;
nel merito, dava atto della cessazione della materia del contendere per effetto della consegna, dopo la notificazione del decreto ingiuntivo opposto, dei documenti di cui al monitorio. contestava l'avversa eccezione di difetto di giurisdizione, eccependo che la Controparte_1
clausola dell'atto costitutivo del trust che devolveva le relative cause alla giurisdizione inglese e gallese non gli era opponibile, in quanto da lui non sottoscritta.
L'opposto contestava la violazione del contraddittorio eccepita dalla controparte per la mancata notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo a , posto che l'obbligo di consegna Per_2
della documentazione gravava su entrambi i trustee e, nel merito, ribadiva la fondatezza della pretesa sottesa al monitorio.
***
5. Con il primo motivo di opposizione eccepisce il difetto di Parte_1
giurisdizione del giudice adito. La censura è fondata.
Risulta dagli atti la seguente ricostruzione dei fatti:
è figlio ed erede di deceduto il 21/1/2020, unitamente ai Controparte_1 Persona_1
fratelli e Parte_1 Parte_2
con atto del 23/9/2005 redatto in lingua inglese, costituì un fondo Persona_1
fiduciario (“Trust”) avente come beneficiari i tre figli e quali amministratori fiduciari
(“Trustees”) e . Parte_1 Pt_1 Per_2
Dopo la morte del disponente (“Settlor”) l'odierno ingiungente ha chiesto Persona_1
alla sorella lo scioglimento del fondo fiduciario, con attribuzione delle relative Parte_1
quote agli eredi, senza esito, quindi, con lettera del 6/6/2022, inviata a mezzo raccomandata il
7/6/2022, ha chiesto ai trustees l'invio del rendiconto sulla consistenza del fondo fiduciario e sulla gestione dello stesso.
Ciò posto, a prescindere da ogni altra considerazione sul merito della controversia, l'art. 16.1 dell'atto costitutivo del Trust dispone che “La legge pertinente di questo Trust sarà quella dell'Inghilterra e del Galles. Tutti i diritti del presente Atto e la sua costituzione ed effetto saranno soggetti alla giurisdizione dei tribunali, e costituiti in accordo con le leggi dell'Inghilterra e del Galles”; il successivo 16.2 dispone che “I tribunali di Inghilterra e Galles saranno il foro di competenza per l'amministrazione di tali trust”.
E', pertanto, evidente il difetto di giurisdizione del giudice adito, essendo stato previsto dall'atto costitutivo del Trust che tutte le controversie afferenti ai diritti derivanti dal Trust e la sua
4 amministrazione sono devoluti alla giurisdizione dei tribunali inglesi e gallesi e che la legge applicabile è quella dell'Inghilterra e del Galles.
Non vale in contrario quanto dedotto dall'opposto, secondo cui la clausola di proroga della giurisdizione non lo vincolerebbe, in quanto non firmatario dell'atto costitutivo del trust, atteso che, secondo la prevalente giurisprudenza, la clausola di proroga della giurisdizione inserita nell'atto costitutivo di un “trust” vincola, oltre al costituente, i gestori e i beneficiari del “trust”, pur non firmatari della clausola, ove vengano in rilievo diritti e obblighi inerenti al “trust”, mentre non vincola i soggetti che rispetto al “trust” sono in posizione di terzietà, come l'erede del fondatore, qualora si assuma leso nei diritti di legittimario (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 14041 del 20/06/2014).
Nella specie, il diritto azionato da è inerente al Trust, avendo egli agito in via Controparte_1
monitoria chiedendo di ingiungere alla controparte di inviargli una rendicontazione dettagliata sulla consistenza del fondo fiduciario e sulla sua gestione, quindi ricade nell'ambito di applicazione del citato art. 16 dell'atto costitutivo del Trust.
Ne consegue la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto per difetto di giurisdizione del giudice che lo ha emesso.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo e da distrarsi in favore dell'avv. Corrado Cicioni, procuratore antistatario dell'opponente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
visti gli artt. 645 e 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato in data 10/5/2023 da avverso Parte_1 CP_1 [...]
contrariis reiectis: Pt_1
DICHIARA il difetto di giurisdizione del giudice adito in sede monitoria e, per l'effetto,
DICHIARA la nullità del decreto ingiuntivo n. 17085/2022, N.R.G. 51547/2022, emesso dal
Tribunale Ordinario di Roma il 17/3/2023;
CONDANNA al pagamento in favore dell'opponente delle spese processuali, Controparte_1 che liquida in € 5.500,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge, distrarsi in favore dell'avv. Corrado Cicioni, procuratore antistatario dell'opponente.
Così deciso in Roma, li 20/3/2025. Il Giudice
Tommaso Martucci
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