Art. 13.
All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 11 della presente legge si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 2531 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1967 e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.
All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 11 della presente legge si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 2531 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1967 e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.