Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/03/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Carmen Maria Pigrini,
all'udienza del 13 febbraio 2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N° 2317/2022 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro De Angelis ed elettivamente Parte_1
domiciliato come in atti
ricorrente
E
in persona legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Nannucci, CP_1
elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa Controparte_2
dall'avv. Carmine Meo ed elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
Con ricorso depositato in data 02.05.2022 e ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120219001950022/000 con la quale veniva intimato il pagamento, tra le altre, di somme recate dagli avvisi di addebito n.
37120120008386083000; 3712012001351574400; 37120130001032602000;
n.37120130013283126000; 37120140019503892000; n. 37120150005857139000; n.
37120160004246202000; aventi ad oggetto contributi previdenziali ivs dal 2010 al 2016 per l'importo totale di euro 15.192,72.
Ha dedotto, al riguardo, l'omessa e/o irregolare notifica degli avvisi di addebito, la prescrizione dei crediti maturata anteriormente alla notifica degli avvisi di addebito e, in ogni caso, la prescrizione maturata tra la data di presunta notifica degli avvisi di addebito e la data della notifica dell'intimazione di pagamento, concludendo per l'annullamento, con vittoria di spese.
Nel costituirsi ritualmente in giudizio, l' ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, CP_3
l'improponibilità, l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, nonché l'avvenuta interruzione della prescrizione.
CP_ L' ha eccepito l'interruzione della prescrizione posta in essere dal concessionario del servizio di riscossione e, nel merito, l'infondatezza della domanda, concludendo per il rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito, sulle conclusioni delle parti mediante deposito di note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi.
***
In via preliminare, atteso che la domanda è volta all'accertamento della prescrizione dei contributi, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di convenuto in giudizio. Ciò sulla scorta del CP_3
recente orientamento della Suprema Corte espresso a NI NI ( Cass., sent. n. 7514/2022), in base al quale, nel processo attinente alle opposizioni ad iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni (come quella oggetto della presente decisione), concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 così come modificato dall'art. 4, comma 2 - quater del d.l. 24 settembre 2002, n.
209, convertito con legge n. 265 del 22 novembre 2002, che ha modificato il testo originario dell'art. 24 comma 5, prevedendo che il ricorso contro l'iscrizione a ruolo debba notificarsi "all'ente impositore" ed espungendo, quindi, l'obbligo di notifica al concessionario. Secondo la Suprema Corte, dunque, per un verso, deve ritenersi sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore. Al contempo, anche nella parte in cui la presente opposizione lamenta la mancata notifica dei titoli esecutivi, non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario:
considerato che
nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, in quanto la notifica degli avvisi di addebito spetta unicamente all'ente impositore, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 cod. civ., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa ( così testualmente Cass., sent. n. 7514/2022).
Del pari, è carente di legittimazione passiva la soc. convenuta in giudizio ma non CP_4
CP_ costituita, la quale è cessionario dei crediti maturati fino al 31/12/2008, ex art. 13 della legge
448/98 come modificato dall'art.3, comma 42 quinquies del dl 30/9/2005 n.203 convertito nella legge
2/12/2005 n. 248 mentre quelli in esame riguardano un periodo successivo.
Nel merito, sulla scorta di quanto affermato da Cass. 18.11.2004, n. 21863, il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. 46/1999, entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo
(quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2 e art. 618-bis c.p.c.);
c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2, c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1, c.p.c.).
L'impugnazione di parte ricorrente, nella parte in cui ha eccepito la prescrizione del credito, va qualificata come opposizione all'esecuzione e, dunque, proponibile dinanzi al Giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata, come nel caso in esame, mentre nella parte in cui ha eccepito l'omessa notifica dei titoli esecutivi, va qualificata quale opposizione agli atti esecutivi .
Difatti, la Suprema Corte, nella nota pronuncia resa a NI NI n. 26283/2022, ha avuto modo di precisare che «nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15;
n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione
(Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità
(derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale
l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie,
n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.).».
Poiché nel caso in esame l'opposizione è stata proposta oltre il ventesimo giorno dall'avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento impugnata che, a dire di parte ricorrente, costituirebbe, il primo atto successivo di cui lo stesso è venuto a conoscenza ( perfezionamento notifica intimazione di pagamento avvenuta in data 7 marzo 2022 – deposito del ricorso in data 02.05.2022), parte ricorrente deve ritenersi incorso in decadenza per ciò che concerne le doglianze relative alla omessa notifica dei titoli esecutivi;
resta, tuttavia, ferma, per le ragioni dette, la possibilità di far valere l'estinzione del credito per il maturarsi della prescrizione successivamente alla notifica di tali atti.
Al riguardo, va dato atto del costante orientamento della Suprema Corte, in base al quale “In tema di prescrizione estintiva, l'elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e la manifestazione della volontà di profittare dell'effetto ad essa ricollegato dall'ordinamento, mentre la determinazione della durata di questa configura una "quaestio iuris" sulla identificazione del diritto azionato e del regime prescrizionale applicabile, che, previa attivazione del contraddittorio, è rimessa al giudice (Sez. 1, Sentenza n. 15337 del 25/07/2016 Presidente: Salvago
S. Estensore: Mercolino G. Relatore: Mercolino G. P.M. Russo RG. (Diff.)
Proprio in tema di prescrizione dei crediti previdenziali maturata dopo la notifica della cartella non opposta, di recente è intervenuta la pronuncia della Suprema Corte a sezioni unite che risolvendo il contrasto di giurisprudenza, ha affermato che “"la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio
1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di CP_1
natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. CP_5
122 del 2010)….. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo".
Orbene, la notifica della intimazione di pagamento impugnata si è perfezionata in data 7 marzo 2022
( cfr. doc. . CP_3
CP_ Nel caso in esame, e hanno eccepito l'avvenuta interruzione della prescrizione e ha CP_3 CP_3
prodotto relate di notifica di precedenti intimazioni di pagamento, idonee, a suo dire, ad interrompere il termine di prescrizione. Orbene, è noto che l'eccezione di interruzione della prescrizione, configurandosi (diversamente dall'eccezione di prescrizione) come eccezione in senso lato, può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo, ancorché sulla base di allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e, in ordine alle controversie assoggettate al rito del lavoro, sulla base dei poteri istruttori legittimamente esercitabili anche di ufficio dal giudice, che è tenuto, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione (cfr. fra le tante Cass. n. 16542 del 2010). Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, cui questo Giudice ritiene di aderire, tale potere ufficioso vieppiù rileva nelle controversie in cui viene in considerazione la scissione soggettiva operata dalla legge n. 46/1999 tra ente impositore e soggetto legittimato all'esperimento della procedura di riscossione, potendo e dovendo il giudice acquisire dal concessionario dei servizi di riscossione (che nelle liti concernenti il merito della pretesa creditoria non è nemmeno parte necessaria della causa, avendo l'art. 4, comma
2-quater, 1. n. 265/2002, soppresso al comma 5 dell'art. 24, d.lgs n. 46/1999, le parole «ed al concessionario») ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nel rapporto tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti;
che tali principi, già affermati dalla Suprema Corte nell'interpretazione degli artt. 421 e 437
c.p.c. con riguardo ai processi per opposizione a cartella esattoriale in relazione alla verifica della tempestività dell'opposizione (cfr. fra le tante Cass. nn. 11274 del 2007, 20748 del 2013, 24644 del
2015, 2333 del 2016), sono stati ribaditi anche con riguardo alle liti in cui venga in rilievo un fatto di interruzione della prescrizione che sia ritualmente entrato a far parte del contraddittorio processuale e che si ricolleghi ad un atto della procedura di riscossione ( In tal senso, testualmente, Cass., n. 14755 del 2018). Alla luce di tali principi, il difetto di legittimazione passiva dell'ente impositore nelle liti, come quella in esame, in cui venga in rilievo il merito della pretesa creditoria, non è di ostacolo, all'acquisizione, da parte del Giudicante, degli atti interruttivi che siano stati ritualmente prodotti nel contraddittorio tra le parti, nell'esercizio dei propri poteri ufficiosi ex art. 421 c.p.c. e nell'ottica dell'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione.
Ciò posto, ha provato in giudizio l'avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento n. CP_3
07120149005127214000 con la quale è stato intimato il pagamento delle somme recate dall'avviso di addebito n. 37120120008386083000, nonché dell'intimazione di pagamento n.
07120149004926351000 con il quale è stato intimato il pagamento delle somme recate dall'avviso di addebito n. 3712012001351574400, entrambe notificate ritualmente presso il domicilio del ricorrente in data 05.06.2014 a mezzo del servizio postale;
dell'intimazione di pagamento n.
07120179059303392000 con riferimento all'avviso di addebito n. 37120130001032602000 con notifica perfezionatasi ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in data 6 ottobre 2018 ( ovvero entro dieci giorni dall'avvenuta spedizione della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c. non avendo parte ricorrente curato il ritiro del plico presso la Casa Comunale) e, infine, dell'intimazione di pagamento n. 07120189039612245000 con il quale è stato intimato il pagamento delle somme recate dai restanti avvisi di addebito impugnati, la cui notifica si è perfezionata entro dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa avvenuta in data 04/03/2019 ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 c.p.c., e, dunque, in data 14 marzo 2019, non avendo parte ricorrente curato il ritiro del plico presso la Casa
Comunale). Tutti gli atti prodotti risultano notificati, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente in corso di causa, presso gli indirizzi di residenza risultanti dal certificato di residenza storico prodotto da parte ricorrente.
Occorre pertanto, valutare se tra la notifica delle precedenti intimazioni di pagamento e la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata sia decorso il termine di prescrizione quinquennale.
I resistenti hanno invocato l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato
"Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria", il quale dispone, al comma 2: "I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo".
Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
È poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni.
Invero, l'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma
9: "I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo".
Sono quelle sopra indicate le norme relative alla sospensione dei termini di prescrizione, mentre le disposizioni citate dall riguardano la sospensione della Controparte_2
prescrizione dei crediti per i quali siano stati sospesi i termini di versamento.
Si tratta, cioè, dell'art. 68 dello stesso DL n. 18/2020 che recita, al comma 1: "Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 [poi prorogato fino al 31 agosto 2021], derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159".
L'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato, stabilisce: "Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento [...] comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione".
Come appare evidente, la sospensione della prescrizione di cui alle sopra riportate disposizioni è intrinsecamente connessa alla sospensione dei termini di versamento e, dunque, più che una
"sospensione" in senso proprio, si tratta di un necessario differimento dell'inizio della sua decorrenza, non potendo iniziare a decorrere il termine di prescrizione di crediti non ancora esigibili in quanto gli originari termini di versamento sono stati sospesi.
La normativa invocata dall' dunque, si riferisce all'ipotesi, ben diversa da quella oggetto del CP_2
presente giudizio, di termini di pagamento previsti da cartelle che ne prevedano la scadenza tra l'8.3.2020 e il 31.8.2021, non al termine di prescrizione per il recupero di somme oggetto di titoli pregressi, a prescindere da quando queste ultime fossero state notificate (cfr. CdA Roma n.
3157/2024).
Orbene, per quanto concerne gli avvisi di addebito n. 37120120008386083000, e n.
3712012001351574400, poichè il primo atto interruttivo è costituito dalla notifica delle precedenti intimazioni di pagamento in data 05.06.2014, la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, perfezionatasi in data 07.03.2022, è avvenuta quando era abbondantemente decorso il termine di prescrizione quinquennale, pur volendo considerare la sospensione dei termini appena richiamata.
Per quanto concerne l'avviso di addebito n. 37120130001032602000, poiché la notifica del precedente atto interruttivo si è perfezionata in data 6 ottobre 2018, non può ritenersi maturata alcuna prescrizione quinquennale alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, così come per i restanti avvisi di addebito, in relazione ai quali la notifica della precedente intimazione di pagamento si è perfezionata in data 14 marzo 2019, per cui, in relazione a questi ultimi, in assenza di altre contestazioni inerenti il merito della pretesa contributiva, l'opposizione non può che essere respinta.
La soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di e di CP_3 CP_4
- accoglie in parte la domanda e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme recate dagli avvisi di addebito n. 37120120008386083000 e n. 3712012001351574400;
- rigetta per il resto la domanda;
- compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Nola il 13 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Carmen Maria Pigrini