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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/04/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1865 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
29/12/1966, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Giulia
Marongiu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
22/07/1969, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Annarella Gioi, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 01/08/1998, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Decimomannu.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
01/08/1998 tra e trascritto presso il Parte_1 Parte_2
registro dello stato civile del Comune di Decimomannu, anno 1998, numero 16, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) L'abitazione coniugale sita in Decimomannu, nella via Sebastiano Satta 41/A corredata di tutti gli arredi ivi contenuti, rimarrà assegnata al signor Pt_1 che ne è l'esclusivo proprietario.
Pag. 2 di 3 Per_ 2) La figlia , oramai maggiorenne, rimarrà collocata presso l'abitazione del padre, ove manterrà la residenza anagrafica, che provvederà al suo mantenimento in via diretta ed esclusiva.
Quando la ragazza starà con la madre per periodi da 3 a 15 giorni, il padre corrisponderà alla la somma di € 150,00 a titolo di rimborso spese. Pt_2
3) Al fine di regolare in via definitiva tutti i rapporti giuridici ed economici insorti durante il matrimonio, il signor corrisponderà alla signora Pt_1
mediante assegno circolare da consegnarsi all'atto del deposito Pt_2 della sentenza di divorzio, la somma di € 30.000,00 (trentamila/00) una tantum e ciò ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970; le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
4) I coniugi, assolta la condizione di cui al paragrafo precedente, si dichiarano economicamente indipendenti e si danno atto reciprocamente di aver definito ogni rapporto economico pregresso, precisando che nulla è più reciprocamente dovuto a nessun titolo e per nessuna ragione per il passato.
5) I coniugi si impegnano a comunicarsi vicendevolmente le variazioni della propria residenza o del proprio domicilio e manifestano fin d'ora il reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 10/04/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1865 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
29/12/1966, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Giulia
Marongiu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
22/07/1969, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Annarella Gioi, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 01/08/1998, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Decimomannu.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
01/08/1998 tra e trascritto presso il Parte_1 Parte_2
registro dello stato civile del Comune di Decimomannu, anno 1998, numero 16, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) L'abitazione coniugale sita in Decimomannu, nella via Sebastiano Satta 41/A corredata di tutti gli arredi ivi contenuti, rimarrà assegnata al signor Pt_1 che ne è l'esclusivo proprietario.
Pag. 2 di 3 Per_ 2) La figlia , oramai maggiorenne, rimarrà collocata presso l'abitazione del padre, ove manterrà la residenza anagrafica, che provvederà al suo mantenimento in via diretta ed esclusiva.
Quando la ragazza starà con la madre per periodi da 3 a 15 giorni, il padre corrisponderà alla la somma di € 150,00 a titolo di rimborso spese. Pt_2
3) Al fine di regolare in via definitiva tutti i rapporti giuridici ed economici insorti durante il matrimonio, il signor corrisponderà alla signora Pt_1
mediante assegno circolare da consegnarsi all'atto del deposito Pt_2 della sentenza di divorzio, la somma di € 30.000,00 (trentamila/00) una tantum e ciò ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970; le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
4) I coniugi, assolta la condizione di cui al paragrafo precedente, si dichiarano economicamente indipendenti e si danno atto reciprocamente di aver definito ogni rapporto economico pregresso, precisando che nulla è più reciprocamente dovuto a nessun titolo e per nessuna ragione per il passato.
5) I coniugi si impegnano a comunicarsi vicendevolmente le variazioni della propria residenza o del proprio domicilio e manifestano fin d'ora il reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 10/04/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3