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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/03/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 987 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2019
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Perrino e dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Ignazio Gabriele Gucciardo per procura depositata unitamente all'atto di appello
Appellante
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Luciano Piazza per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado
Appellata e appellante incidentale Conclusioni dell'appellante:
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo n. 4733 del 31.10.2018, accogliere i motivi di gravame spiegati nel presente appello e per l'effetto, nel merito, ritenere e dichiarare che la ha applicato al rapporto di conto corrente ordinario n. 500005532 (già CP_2
n. 26450 e prima ancora n. 2111.4102907.96, acceso in data 17.1.1987 ed estinto in data
22.9.2010) ed al rapporto di conto anticipi n. 500001300 (già n. 3395, acceso il 21.12.1993
ed azzerato in data 22.11.2010, le cui competenze sono state regolate sul predetto conto corrente) intrattenuti dalla presso Controparte_3 Controparte_4
già e , ora
[...] Controparte_5 Controparte_6 CP_1
sopra meglio specificato, nei trimestri indicati in narrativa e negli altri eventuali
[...]
periodi che saranno accertati in sede di CTU, tassi di interesse usurari che hanno determinato l'addebito di competenze usurarie nella misura di complessivi € 13.102,37, ovvero nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa;
ritenere e dichiarare illegittima, indebita,
nulla e, comunque, invalida ed inefficace, l'applicazione ai suddetti rapporti bancari di ogni e qualsiasi forma di capitalizzazione trimestrale e/o annuale degli interessi debitori ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 1283, 1284 e 1418 c.c.;
conseguentemente, condannare al pagamento, in favore di (nella Controparte_1 Parte_1
qualità di cessionaria dei diritti di credito di connessi ai rapporti Controparte_3
bancari intrattenuti presso (già Istituto CP_1 Controparte_4 Controparte_5
di diritto pubblico e , ora delle somme che risultano Controparte_6 Controparte_1
2 in attivo sul predetto conto corrente ordinario n. 500005532, in seguito al ricalcolo ex novo
dei saldi dello stesso e del conto anticipi n. 500001300, che si quantificano nell'importo di €
953.046,36, o in quello, maggiore o minore, determinato dalla CTU;
conseguentemente,
condannare al pagamento, in favore di (nella qualità di cessionaria Controparte_1 Parte_1
dei diritti di credito di connessi ai rapporti bancari intrattenuti presso Controparte_3
(già Istituto di diritto pubblico e Controparte_4 Controparte_5 [...]
, ora , al pagamento di rivalutazione ed interessi dovuti per Controparte_6 Controparte_1
legge fino all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese e compensi di difesa relativamente ad entrambi i gradi del giudizio, di cui si chiede la distrazione in favore degli scriventi difensori in base all'art. 93 c.p.c.
Conclusioni dell'appellato:
ritenere e dichiarare la nullità della relazione di consulenza tecnica integrativa trasmessa alle parti il 5/2/2024 e depositata nel fascicolo informatico il 6/4/2024 per inammissibilità dei quesiti integrativi formulati in contrasto con il giudicato interno formatosi inter partes in ordine all'applicazione, in sede di ricalcolo dei rapporti di conto corrente, del criterio del c.d.
“saldo banca”; ritenere e dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare l'impugnazione principale proposta da avverso la sentenza n. 4733/2018 del Tribunale di Palermo, Parte_1
con atto notificato il 30/4/2019;
in accoglimento dell'appello incidentale, proposto da con atto del Controparte_1
18/9/2019, riformare l'anzidetta sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato
3 l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di per nullità della scrittura privata di Parte_1
cessione di credito del 3/11/2014 e nella parte in cui ha condannato al Controparte_1
pagamento delle spese di lite in favore di e dei compensi e delle spese liquidate in Parte_1
favore del CTU e, per l'effetto, condannare al pagamento di tutte le spese Parte_1
processuali del giudizio di primo grado ovvero, in subordine, compensarle integralmente le medesime tra le parti;
conseguentemente, condannare a restituire a la somma di € Parte_1 Controparte_1
42.254,15, oltre interessi legali decorrenti dal 14/12/2018 fino all'effettivo soddisfo, nonché
a rimborsare alla medesima la somma di € 12.688,00 versata dalla banca in Controparte_1
favore del CTU e la somma di € 319,75 versata in pagamento dell'imposta per la registrazione della sentenza impugnata, oltre interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
in ogni caso, condannare al pagamento delle spese processuali del presente grado Parte_1
di appello.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 4733 del 31.10.2018, il Tribunale di Palermo, giudicando sulla domanda di restituzione dei pagamenti indebiti eseguiti in relazione ai rapporti di conto corrente di corrispondenza n. 500005532 (già n. 2111.4102907.96, poi n. 26450) -acceso il 17.1.1980 ed estinto il 22.9.2010-, di conto anticipi n. 500001300 (già n. 3395) -acceso il 2.12.1993 ed estinto il 22.11.2010- e n. 2111.450.0049.23 -aperto il 1.1.1987 ed estinto nel mese di luglio del 1993- proposte nei confronti di da in qualità di cessionaria, per Controparte_1 Parte_1
4 contratto del 3.11.2014, dei crediti discendenti dai suddetti rapporti bancari originariamente intrattenuti da ha così provveduto: Controparte_3
- ha rigettato l'eccezione di nullità della scrittura privata di cessione dei crediti valutando sufficientemente determinato l'oggetto della cessione;
escludendo dai requisiti di validità del negozio il possesso, in capo alla cessionaria, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di intermediazione bancaria, richiesto dalla L. 21.2.1991 n. 52, unicamente per le operazioni di cessione di crediti in massa e per quelle di finanziamento;
negando, infine, l'integrazione della fattispecie dell'usura in concreto;
- rilevato che il conto anticipi n. 2111.450.0049.23 era stato estinto nel 1993 -dunque in data anteriore al decennio precedente la notifica dell'atto di citazione (24.5.2015)-, ha circoscritto l'indagine ai rapporti di conto corrente n. 500005532 e di conto anticipi n. 500001300;
- previo espletamento di consulenza tecnica d'ufficio:
* con riferimento al conto anticipi, in assenza di convenzione scritta delle condizioni economiche da applicare a rapporto, ha espunto tutti i costi, le commissioni, inclusa quella di massimo scoperto, e le spese;
ha applicato il tasso legale degli interessi ex art. 1284 c.c.
escludendone la capitalizzazione;
ha riferito ogni operazione al giorno di effettuazione. Ha
quindi rideterminato il saldo al 22.11.2010 in -€ 8.067,18 a debito della correntista (ipotesi sub 2A della consulenza tecnica d'ufficio);
* quanto al rapporto di conto corrente: ha verificato la conformità a legge degli interessi praticati dalla banca, non essendo mai stata superata nel corso del rapporto la soglia anti-usura
5 e ciò ove pure condotta la verifica includendo nel calcolo del TEG la commissione di massimo scoperto;
ha espunto i costi, le commissioni e le spese non pattuite per iscritto, nonché la capitalizzazione trimestrale dei soli interessi debitori sino al 30.6.2000, ritenendo, quanto al periodo successivo, idonea la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle nuove condizioni relative alla capitalizzazione ad adeguare il contratto all'art. 120 co. 2 t.u.b. (nel testo vigente dopo la modifica del 1999) e alla delibera attuativa CICR del 9 febbraio 2000; in difetto di dimostrazione della stipula di un valido contratto di apertura di credito, ha attribuito natura solutoria a tutte le rimesse operate in conto corrente nel decennio antecedente alla notifica dell'atto di citazione e, in applicazione dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite n. 24418/2010,
ha escluso la ripetibilità di tutti i costi e delle competenze addebitate anteriormente al
24.5.2005, accogliendo così l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca. Per l'effetto, ha rideterminato il saldo del conto corrente al 22.9.2010 in € 36.650,05 a credito della correntista
(ipotesi sub 3B della consulenza tecnica d'ufficio);
- ha quindi condannato la convenuta al pagamento di € 28.583,47, importo pari alla CP_2
differenza dei saldi dei rapporti di conto anticipi e di conto corrente, oltre interessi legali dal
22.9.2010 sino al dì dell'effettiva corresponsione, nonché delle spese di lite ivi comprese quelle relative allo svolgimento della consulenza tecnica d'ufficio.
ha proposto appello avverso la pronuncia, lamentando: Parte_1
6 I) la violazione della disciplina anti-usura in considerazione del superamento del tasso soglia individuato a termini della l. 108/1996 in molti dei trimestri di vigenza dei rapporti e causato dalle illegittime variazioni unilaterali dei tassi operate in pejus dalla banca;
II) l'illegittimità della capitalizzazione infrannuale degli interessi anche in riferimento al periodo successivo al 30.6.2000, in difetto di espressa pattuizione delle condizioni di reciprocità e di pari periodicità in conformità all'art. 120, comma 2 t.u.b. (nel testo vigente dopo la modifica del 1999) e della delibera attuativa del CICR del 9.2.2000;
III) il mancato accertamento dell'apertura di una linea credito in conto corrente, per vero attestata dalla costante e prolungata operatività del conto in condizione di scopertura, e la conseguente erronea attribuzione di effetti solutori a tutte le rimesse eseguite dalla correntista.
Ha quindi insistito per il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio al fine della corretta rideterminazione del saldo dei due rapporti bancari.
Ricostituitosi il contraddittorio, ha eccepito, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello principale -così come della richiesta di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio- per non avere contestato tempestivamente, ovvero Parte_1
nella prima istanza o difesa successiva, ai sensi dell'art. 157 comma 2 c.p.c., le conclusioni esposte dal consulente nominato dal Tribunale in punto di usura, capitalizzazione trimestrale degli interessi e prescrizione del diritto alla ripetizione delle competenze indebite saldate.
Si è, poi, opposta all'accoglimento nel merito del gravame principale e, contestualmente, ha proposto appello incidentale:
7 I) reiterando l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di in ragione della nullità Parte_1
del contratto di cessione dei crediti stipulato il 3.11.2014 discendente:
-dall'indeterminatezza del suo oggetto ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c.. Rileva che la scrittura di cessione è carente dell'indicazione dei rapporti contrattuali fonte dei crediti e degli stessi diritti ceduti, circostanza che dimostrerebbe la volontà delle parti di dar luogo a una cessione di crediti “in massa” nel difetto, tuttavia, in capo alla cessionaria, dei requisiti oggettivi e soggettivi -qualifica di banca o intermediario finanziario ai sensi del t.u.b.; oggetto sociale votato all'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa- stabiliti dall'art. 1
comma 1 lett. c.) l. 52/1991 per l'applicabilità della disciplina più elastica in materia di cessione dei crediti di impresa;
-dall'incedibilità dei crediti futuri. Osserva che il credito restitutorio postula un accertamento giudiziale, dall'esito assolutamente incerto, e sottolinea che la cessione di crediti futuri ha effetti meramente obbligatori operandosi il trasferimento del diritto dal cedente al cessionario subordinatamente alla venuta ad esistenza del credito, sicché difetterebbe di Parte_1
legittimazione attiva, permanendo questa in capo alla cedente, ancora titolare dei crediti non ancora accertati;
-dall'illiceità per violazione dell'art. 2 d.m. 2 aprile 2015 n. 93 che riserva le attività di acquisto di crediti a titolo oneroso con funzione di finanziamento agli intermediari finanziari iscritti nell'albo istituito a termini dell'art. 106 t.u.b., requisito non posseduto da Parte_1
8 -dell'illiceità della causa del contratto in quanto integrata la fattispecie della “usura in concreto", essendo possibile ricavare dalla scrittura la sussistenza dei presupposti delineati dall'art. 644 comma 3 c.p., ovvero la sproporzione tra la prestazione del finanziatore -€
1.500,00- e quella del sovvenuto -i crediti sperati- e la condizione di difficoltà economica o finanziaria di quest'ultimo -ammessa nella scrittura privata- in cui si trovava CP_3
al tempo della cessione;
[...]
II) lamentando l'erroneità della condanna al pagamento delle spese di lite e di consulenza tecnica d'ufficio, anche in ragione dell'accoglimento solo parziale della pretesa attorea.
ha, infine, avanzato domanda di restituzione delle somme corrisposte dalla Controparte_1
banca in esecuzione della pronuncia di primo grado.
***
Ragioni di ordine logico impongono di esaminare prioritariamente il gravame incidentale.
L'eccezione di difetto di legittimazione attiva di è infondata. Nel contratto di Parte_1
cessione dei crediti stipulato il 3.11.2014 non si annida, infatti, alcuno dei profili di nullità
sollevati da Controparte_1
Non nullità per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto di cessione.
Giova rammentare che nel disciplinare la cessione dei crediti, il codice civile non impone l'utilizzo di una forma particolare, limitandosi a prescrivere l'obbligo per il cedente di consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso in caso di cessione totale o copia autentica dei documenti in caso di cessione parziale (art. 1262 c.c.).
9 Né il comune contratto di cessione del credito è annoverato tra quelli che “devono farsi per
iscritto” dall'art. 1350 c.c. o dalla legislazione di carattere speciale.
Atteso che la cessione del credito non esige la forma scritta ad substantiam, l'oggetto della cessione può ritenersi determinato indipendentemente da una sua specifica indicazione all'interno di un documento contrattuale, purché si abbia la prova dell'accordo raggiuto dalle parti sul medesimo.
Ebbene, dal contratto del 3.11.2014 emerge chiaramente che la cessione effettuata da
[...]
a ha riguardato i crediti scaturenti dai rapporti bancari assistiti da Controparte_3 Parte_1
linee di credito già intrattenuti dalla cedente con Infatti, dopo aver premesso Controparte_1
che su tali rapporti bancari era stata eseguita una perizia tecnica che aveva evidenziato la presenza di annotazioni contabili illegittime, le parti avevano convenuto la cessione di “tutti
i diritti connessi ai rapporti contrattuali di cui sopra” e il trasferimento di tutti gli accessori
ed i frutti maturati e maturandi” e avevano precisato che questa ha “per accordo tra le parti,
natura aleatoria ed indipendente dall'esito della riscossione del credito” (doc. n. 1, fascicolo di parte di . Nel testo contrattuale si dà, infine, conto dell'avvenuta consegna di Parte_1
tutti i documenti relativi ai rapporti in oggetto.
Dalla scrittura privata emerge dunque che l'oggetto della cessione -il credito futuro- è stato chiaramente delimitato dalle parti con l'indicazione della sua fonte, ovvero i rapporti bancari assistiti da linee di credito intrattenuti con L'identificazione di questi ultimi Controparte_1
nei conti corrente n. 500005532 e anticipi nn. 500001300 e 2111.450.0049.23 è consentita
10 dal richiamo alla perizia tecnica eseguita sugli estratti conto di tali rapporti -redatta su incarico di e prodotta in giudizio da e dalla consegna di tutti Controparte_3 Parte_1
documenti relativi ai medesimi.
Nessun dubbio può poi residuare in capo al debitore ceduto riguardo all'esatta individuazione della fonte dei crediti trasmessi alla cessionaria atteso che nella comunicazione di cessione notificata all'istituto di credito ai sensi dell'art. 1264 c.c. aveva avuto cure di Parte_1
precisare che “i predetti rapporti bancari, che erano intrattenuti dalla cedente, sono costituiti
da: - conto corrente ordinario n. 500005532 (già n. 26450 e prima ancora n.
2111.410207.96), che è risultato già acceso in data 1.1.1987 (presso l'Agenzia n. 1 di
Palermo del ) ed estinto in data 22.9.2010 (presso la Filiale Palermo Ovest Controparte_5
di ; - conto anticipi n. 2111.450.0049.23 (le cui Controparte_4
competenze sono state regolate sul predetto conto corrente), che è stato acceso l'1.1.1987 ed
azzerato nel luglio del 1993; - conto anticipi n. 50001300 (già n. 3395; le cui competenze
sono state regolate sul predetto conto corrente), che è stato acceso il 21.2.1993 ed azzerato
in data 22.11.2010”, doc. n. 2, fascicolo di parte appellante principale).
Inconferente, in ragione di quanto osservato, si rivela l'argomento fondato sulle disposizioni della legge 21.2.1991 n. 52 in materia di cessione dei crediti d'impresa avendo le parti
[...]
e roceduto alla cessione di crediti determinati e non ad una cessione di CP_3 Pt_1
crediti in massa.
11 Neppure è dato ravvisare ragione di nullità della cessione poiché avente a oggetto un credito futuro.
Si trae dalle previsioni codicistiche la regola della libera cedibilità dei crediti. Essa rinviene il proprio fondamento nell'art. 1260 c.c., che fatti salvi i crediti di carattere strettamente personale e gli ulteriori limiti -qui ininfluenti- posti da leggi speciali, pone come principio generale quello della libera cedibilità dei crediti (in termini, ove se ne avvertisse il bisogno,
pur trattandosi di regola codificata, Cass. 20.1.2015 n. 825, Cass. 10.12.2018 n. 31896).
Proprio tale regola ha nel tempo condotto la Corte di Cassazione a confermare la libera cedibilità dei crediti, futuri ed eventuali, aventi causa risarcitoria, siano essi discendenti da contratto, così come da illecito aquiliano (Cass. 2812/1986, Cass. n. 11095/2009, Cass. n.
51/2012 e Cass. 22601/2013, quest'ultima in tema di ammissibilità della cessione del credito risarcitorio per un pregiudizio non patrimoniale).
Più in particolare, i crediti futuri sono ritenuti per costante giurisprudenza suscettibili di cessione in forza del principio generale dettato dall'art. 1348 c.c., il quale stabilisce che “La
prestazione di cose future può essere dedotta in contratto, salvi i particolari divieti della
legge” (Cass. 11.5.1990 n. 4040; Cass. 10.1.1986 n. 184; Cass. 10.5.1966 n. 1209; Cass.
15.9.1972 n. 2746; Cass.
5.6.1978 n. 2798), sicché il relativo contratto è valido allorché
attribuisca un bene nella consapevolezza della sua attuale inesistenza, ma sul presupposto della sua esistenza futura.
12 Nel caso in esame, le parti hanno inteso realizzare la cessione di una ragione creditoria, di natura restitutoria, discendente dalla nullità parziale di clausole contrattuali relative a rapporti bancari ormai esauriti, con l'accordo che l'onere di esercitare in giudizio le azioni necessarie per il preliminare accertamento e per la conseguente ripetizione dell'indebito sarebbe gravato interamente in capo alla cessionaria, che assumeva su di sé il rischio dell'esito delle cause instaurate. Il contratto di cessione stipulato da si configura, pertanto, come contratto Parte_1
aleatorio, essendo la prestazione dovuta soggetta a un rischio giuridico ed economico che interessa sia il suo valore, sia la prestazione in sé -l'accertamento o meno della ragione creditoria- in quanto dipendente dal corso degli eventi, segnatamente dall'instaurazione e la coltivazione del giudizio, dalla sua durata e dal suo esito.
Neppure la natura aleatoria della causa contrattuale osta, tuttavia, alla cessione, rientrando,
per costante orientamento della giurisprudenza, nella nozione di credito futuro, suscettibile di cessione, anche un credito semplicemente sperato, cioè meramente eventuale e “l'aleatorietà,
che in tal caso caratterizza il contratto di cessione, è insita nella nozione di cosa futura e non
comporta invalidità del negozio, stante la espressa previsione di cui all'art. 1348 c.c.” (Cass.
civ., sez. I, 11/5/1990, n. 4040).
A riprova della pacifica cedibilità dei crediti contrattuali non solo futuri ma anche “sperati”
nella misura in cui il loro accertamento dipende dall'esito di un giudizio appositamente instaurato, la giurisprudenza di legittimità, come già accennato, ammette la cessione di crediti derivanti da fatto illecito o da inadempimento contrattuale, la cui esistenza dipende (non
13 dall'accertamento dell'invalidità di clausole contrattuali, ma) dalla prova di plurimi elementi,
quali il fatto illecito o l'inadempimento, l'imputabilità dell'uno o dell'altro alla controparte processuale, il danno sofferto dal danneggiato e il nesso di causalità tra i medesimi (“il
danneggiato da un sinistro stradale può cedere il proprio credito risarcitorio a un terzo (…),
non trattandosi di un diritto strettamente personale e non esistendo al riguardo diretti o
indiretti divieti normativi. Detto terzo è legittimato ad agire, in vece del cedente, in sede
giudiziaria per l'accertamento della responsabilità dell'altra parte e per la condanna di
questa, e del suo assicuratore per la responsabilità civile, al risarcimento dei danni” (Cass.
civ., sez. III, n. 11095/2009; Cass. civ., sez. III, n. 51/2012).
Invero, “nell'ordinamento vigente, non esiste una norma che vieta la disponibilità dei diritti
futuri perché meramente eventuali, bastando che, nel negozio dispositivo, sia individuata o
sia determinata (o determinabile) la fonte dei crediti” -che, nel caso in esame, è identificata nei rapporti bancari intrattenuti con “(…) perché automaticamente siano Controparte_1
ricompresi nella vicenda traslativa quelli che da tale fonte deriveranno (e non solo nel caso
in cui oggetto del negozio sia un singolo credito futuro, ma anche in quello in cui ne sia
oggetto una pluralità di essi).” (Cass. civ., sez. I, 10/12/2018, n. 31896 e, in termini, Cass.
civ. 2/10/2023, n. 27690).
Anche quando abbia a oggetto crediti futuri “sperati”, il contratto si perfeziona validamente con l'accordo. Questo è immediatamente efficace e, come recentemente rammentato dalla giurisprudenza di legittimità anche con riferimento ai crediti risarcitori, ha effetti
14 immediatamente traslativi perché la nascita del credito integra una condizione di efficacia soltanto per la sua esazione, onde la possibilità della sua immediata notificazione ai sensi dell'art. 1265 c.c. (Cass. civ. sez. I, 10/12/2018, n. 31896; v. anche Cass. civ., sez. I,
02/10/2023, n. 27690).
Concluso il contratto di cessione, ha dunque acquistato immediatamente la titolarità Parte_1
della pretesa creditoria ceduta e con essa la legittimazione ad agire in giudizio per farla valere.
Non conduce a contrarie conclusioni il noto e condivisile orientamento giurisprudenziale che distingue la portata e gli effetti della cessione del contratto rispetto alla cessione del credito,
rilevando che mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto in quanto, avendo ad oggetto il trasferimento del solo diritto di credito derivante dal contratto, non determina la trasmissione delle azioni inerenti alla essenza del precedente contratto poiché afferenti alla titolarità del negozio che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione (Cass. civ., 28.4.1967, n. 776; Cass.
civ. 6/7/2018, n. 17727; Cass. 29.3.2024 n. 8579). Se infatti, non può dubitarsi che "nella
cessione del contratto, disciplinata dagli artt. 1406 c.c. e segg., si verifica una sostituzione
nella figura di "parte" di un contratto a prestazioni corrispettive non ancora eseguite;
sostituzione che è totale, in quanto il cedente viene completamente estromesso dalla titolarità
del rapporto, che, invece, viene conseguita dal cessionario, il quale sarà l'unico legittimato
a ricevere la prestazione e ad avvalersi dei rimedi contrattuali, in quanto tenuto a sua volta
15 ad eseguire una prestazione a favore del contraente ceduto;
nella cessione del credito, invece,
disciplinata dagli artt. 1260 c.c. e segg., il trasferimento, anche se il credito nasce da
contratto, ha per oggetto solo il credito in quanto tale, e la sostituzione riguarda unicamente
la posizione di "creditore"; ne consegue che il cessionario del credito, non essendo anche
parte del contratto costitutivo del credito stesso, non può avvalersi di poteri connessi a tale
posizione di parte, e quindi essere legittimato a proporre l'azione di risoluzione del contratto"
(Cass. civ. 6/7/2018 n.17727, in motivazione), non può, tuttavia, sfuggire la sostanziale differenza tra le vicende così decise dalla Suprema Corte e la presente, nella quale non è dato neppure teorizzare una cessione del contratto. Per assunto incontestato tra le parti, entrambi i rapporti bancari erano stati estinti nel 2010 prima della stipula della cessione (3.11.2014),
essendosi peraltro chiusi con il pagamento da parte di di tutte le Controparte_3
competenze nel tempo addebitate dalla banca. La cessione del contratto postula, tuttavia,
l'esistenza di una posizione contrattuale ancora cedibile e implica, dunque, che il rapporto sia ancora in essere. Ai sensi dell'art. 1460 c.c., infatti, “ciascuna parte può sostituire a sé un
terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono
state ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta”.
Non vi era dunque, nel concreto, alcun contratto nel quale sarebbe stato possibile per
[...]
sostituire a sé altro soggetto. Non vi era, in altri termini, un contratto da cedere CP_3
che potesse titolare il terzo cessionario a esperire l'azione di nullità parziale.
16 Il che però non porta ad affermare che l'accertamento di nullità sia precluso. Dal rapporto ormai definito derivava infatti ancora una posizione di credito, di natura restitutoria, facente capo alla società già correntista, credito che ha formato oggetto di -possibile e lecita- cessione a terzi. Negare, in tale ipotesi, al cessionario la legittimazione ad agire per far valere anche solo incidenter tantum la nullità parziale del contratto impedirebbe di fatto l'esercizio dell'azione restitutoria, poiché il contratto non è più cedibile, ma il titolare del rapporto si è
già spogliato del credito restitutorio.
Si perviene, dunque, al tema della portata applicativa dell'art. 1263 c.c. che, proprio in quanto consentita la cessione, non può che essere letto annoverando tra gli accessori ceduti unitamente al credito anche l'accertamento incidentale di nullità in quanto strettamente funzionale alla realizzazione del credito ceduto.
Sostenere il contrario equivale a un inammissibile inversione del rapporto logico e funzionale tra diritto e azione, tra posizione giuridica sostanziale e strumento volto ad assicurarne il soddisfacimento: se il credito ceduto dipende direttamente dalla nullità (parziale) del contratto e l'accertamento dell'invalidità rileva al solo fine di giustificare la pretesa restitutoria, in quanto esclusivamente funzionale alla tutela del credito, allora il diritto di agire in giudizio non può che circolare con la cessione del credito, risultando altrimenti il cessionario -unico,
peraltro, portatore di un interesse ad agire- privato della possibilità di far valere il proprio diritto.
17 Ceduto il diritto alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte in esecuzione di rapporti bancari ormai esauriti, ha dunque acquistato anche la legittimazione ad Parte_1
esercitare la connessa azione in giudizio.
Con riferimento alla denunziata violazione della disciplina di cui all'art. 106 t.u.b. -come specificata dal d.m. 2 aprile 2015 n. 93- è sufficiente rammentare che:
- l'iscrizione all'apposito albo di cui all'art. 106 co. 1 t.u.b. tenuto dalla Banca d'Italia è
richiesta per l'attività di concessione di finanziamenti esercitata da intermediari finanziari nei confronti del pubblico, intendendosi per “esercizio nei confronti del pubblico”, l'attività di concessione di finanziamenti svolta nei confronti di terzi con carattere di professionalità (art. 2 del d.m. 2 aprile 2015 n. 93), fattispecie, questa, dalla quale esorbita la cessione del credito realizzata nel caso in esame nella quale non è dato riscontrare alcuna causa di finanziamento.
La norma di cui all'art. 106 TUB, che riserva agli intermediari finanziari autorizzati
“l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma”, in quanto prescrittiva di limiti e vincoli, deve, invero, interpretata in senso restrittivo, trovando applicazione soltanto in presenza della concreta erogazione di prestiti e di aiuti economici, contraddistinti dalla corresponsione di “interessi” corrispettivi e di mora a carico del finanziato e in favore del finanziatore. (Cass. civ. 3/10/2023, n.27892), elementi in alcun modo rintracciabili nella cessione che ha trasferito a il credito restitutorio Parte_1
originariamente in testa a Controparte_3
18 - in ogni caso, anche laddove tale disciplina fosse applicabile, per condivisibile insegnamento della Suprema Corte, le previsioni dell'art. 106 T.U.B. impositive dell'obbligo di iscrizione degli intermediari finanziari in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia “non hanno alcuna
valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore
bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è
specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo
all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali;
conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano
del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle
condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni
di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in
sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente
viziati da un'invalidità “derivata”;
- in altri termini -anche richiamando le argomentazioni e statuizioni di Cass., Sez. U,
Sentenza n. 33719 del 16-11-2022, in relazione ad altra speciosa questione (…)- dall'omessa
iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della
riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere
rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili
penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.)” (Cass. civ. 18.3.2024 n. 7243).
19 In ultimo, non può dirsi che l'operazione realizzata con il contratto di cessione del 3.11.2014
sia connotata da usura in concreto, come normativamente descritta dall'art. 644 comma 3 c.p..
Per la configurazione dell'usura in concreto occorre, in uno alle condizioni di difficoltà
economica o finanziaria del debitore, anche la sproporzione tra il denaro o l'utilità ricevuta e quella che il sovvenuto si è obbligato a restituire.
Tale secondo presupposto difetta in radice nel caso in esame.
Come visto, le parti hanno conferito al contratto di cessione di credito carattere di aleatorietà.
Il contratto è aleatorio quando i contraenti assumono il rischio di vedere accresciuta per effetto del caso la prestazione a proprio carico ovvero ridotta o addirittura azzerata la prestazione avversa. La possibilità di uno squilibrio tra prestazioni -dovuto al caso- connota, dunque, il contratto aleatorio. Un esempio tipico è dato dai contratti di investimento in strumenti finanziari derivati, in cui a fronte della prestazione dell'investitore, che acquista, l'entità della controprestazione dipende dal futuro andamento di tassi, valute o indici relativi ad altri strumenti finanziari, sicché l'iniziale investimento potrà rilevarsi estremamente proficuo o del tutto svantaggioso senza che ciò determini la nullità del contratto per illiceità o per mancanza di causa.
La sproporzione assume carattere rilevante ai fini dell'attivazione del rimedio tutorio della nullità del contratto per violazione della normativa in tema di usura -rilevabile anche d'ufficio dal giudice- solamente laddove essa esista già al momento della conclusione del contratto e sempre che non si traduca nella mera concretizzazione del rischio assunto, non potendosi, per
20 contro, predicare l'illiceità di contratti equi al momento della conclusione e divenuti squilibrati successivamente per effetto dell'alea.
Nel caso in esame, la cessione del credito futuro ha portato allo scambio di una prestazione in denaro -il prezzo di acquisto di € 1.500,00- con una controprestazione -il trasferimento di un credito -quello restitutorio- ancora da accertare e pertanto inesistente al momento della conclusione del contratto. Irrilevante è, dunque, ai fini della valutazione ex ante della proporzione tra le prestazioni l'eventuale futuro accertamento di un credito restitutorio di ammontare anche notevolmente più elevato rispetto al prezzo corrisposto, realizzando tale ipotesi il rischio assunto dalla cedente con il trasferimento di un diritto futuro senza l'assunzione dell'obbligo di attivarsi perché venga ad esistenza.
Conclusivamente, va esclusa l'invalidità del contratto di cessione e rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di reiterata da con il primo motivo Parte_1 Controparte_1
di appello incidentale.
***
Ancora in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di decadenza formulata dalla banca con riferimento alle doglianze in punto di usura, capitalizzazione e definizione della natura delle rimesse mosse dall'appellante principale. L'eccezione di richiama Controparte_1
l'orientamento giurisprudenziale che qualifica le contestazioni alla relazione di consulenza tecnica d'ufficio come eccezioni soggette al termine di preclusione di cui all'art. 157, comma
21 2 c.p.c., tali, dunque, da dedursi a pena di decadenza nella prima istanza o difesa successiva al suo deposito.
Ritiene, invece, questa Corte di dar seguito alla soluzione accolta dalle Sezioni Unite con sentenza n. 5624 del 21.2.2022, in base alla quale “le contestazioni e i rilievi critici delle parti
alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo
procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono
argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere
formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non
introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove
prove ma si riferiscano alla attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano
volte a sollecitare il potere valutativo del Giudice in relazione a tale mezzo istruttorio;
in
tema di consulenza tecnica d'ufficio, il secondo termine previsto dell'art. 195 c.p.c., u.c., così
come modificato dalla L. n. 69 del 2009, ovvero l'analogo termine che, nei procedimenti cui
non si applica, ratione temporis, il novellato art. 195 c.p.c., il giudice, sulla base dei suoi
generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., abbia concesso
alle parti ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione
nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare;
pertanto la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non
preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di
22 nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel
successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello”.
Stabilita l'irrilevanza della mancata contestazione a opera di delle conclusioni cui è Parte_1
pervenuto il consulente tecnico d'ufficio nel giudizio di primo grado, può procedersi all'esame dei motivi di gravame principale.
Le doglianze relative alla violazione della disciplina antiusura sono infondate.
Con riferimento al rapporto di conto corrente, la verifica del consulente tecnico d'ufficio ha interessato il TEG applicato durante tutto il corso del rapporto, calcolato in base alla formula di cui all'art. 644 c.p. (“formula del TAEG”) con l'inclusione della commissione di massimo scoperto. Il TEG così determinato è stato poi correttamente parametrato alle soglie relative alla categoria “apertura di credito in conto corrente”, facendo riferimento alla classe di importo corrispondente al fido tempo per tempo accordato alla correntista, e, a partire dall'1.1.2010, alla categoria “scoperti senza affidamento”, in quanto non più rilevate linee di credito (pag. 19 della relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata in primo grado). La
rilevanza accordata al fido di fatto per l'individuazione dei tassi soglia tempo per tempo applicabili risulta immune da vizi, non potendosi applicare ai fini della verifica dell'usura soglie relative a categorie diverse da quelle entro cui si inquadra l'operazione concretamente realizzata.
E' poi da sottolineare che le indagini tecniche sono state condotte includendo nel TEG del rapporto un costo, quello della commissione di massimo scoperto, che invece non avrebbe
23 dovuto essere tenuto in considerazione in quanto espunto in sede di ricalcolo poiché
illegittimamente applicato in difetto di valida pattuizione. Ciononostante, il consulente tecnico d'ufficio ha escluso il superamento del tasso soglia per tutta la durata del rapporto,
sicché il primo motivo di gravame non può essere accolto.
La censura di usurarietà è del tutto infondata anche -e a maggior ragione- con riferimento al rapporto di conto anticipi, atteso che il Tribunale, acclarato il difetto di pattuizione scritta delle condizioni economiche, ne ha rideterminato il saldo sostituendo gli interessi applicati con quelli al saggio legale ai sensi dell'art. 1284 c.c.
Meritevole di accoglimento è, invece, il secondo motivo dell'impugnazione principale. Ferma
l'illegittimità della pratica della capitalizzazione trimestrale dei soli interessi debitori protratta fino al 30.6.2000, occorre verificare se e a quali condizioni essa possa considerarsi valida per il periodo successivo in relazione a rapporti che, come quello oggetto di disamina, siano sorti prima della novella normativa e proseguano dopo di essa.
La pubblicazione sulla GURI di un avviso di adeguamento al criterio della pari periodicità
dell'attrazione degli interessi debitori e creditori al capitale e l'inoltro di una comunicazione specifica al correntista mediante annotazione in calce all'estratto conto rappresentano,
diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, adempimenti insufficienti al fine dell'efficace introduzione in contratto di una clausola anatocistica conformata al crisma di legittimità
disegnato dalla novellata previsione dell'art. 120 TUB e alle disposizioni attuative dettate dal
CICR con delibera del 9.2.2000.
24 Riprendendo e precisando gli approdi già raggiunti da Cass. 21.10.2019, n. 26769, e Cass.
21.10.2019, n. 26779, ancor più di recente la Suprema Corte (Cass. civ., sez. I, 19/5/2020 n.
9140), con osservazioni che superano le contrarie argomentazioni qui spese da CP_1
ha rilevato che:
[...]
-"le previsioni della Delib. CICR 9 febbraio 2000, trovano il loro fondamento, sul piano
legislativo, nel D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, commi 2 e 3” il quale ha modificato l'art. 120
T.U.B. demandando al CICR la selezione di "modalità e criteri per la produzione di interessi
sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria",
nonché delle modalità e dei tempi per l'adeguamento delle clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera medesima;
- riguardo a tale ultimo profilo, l'art. 7 comma I della delibera CICR, ha stabilito che “le
condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente Delib. dovessero essere adeguate alle disposizioni in questa contenute
entro il 30 giugno 2000, con effetto dal successivo 1 luglio”, soggiungendo al comma II che,
ove le nuove condizioni contrattuali non comportassero un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, avrebbero potuto provvedere all'adeguamento mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale previa comunicazione per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, comunque entro il 31 dicembre 2000, riservando all'approvazione specifica da parte del
25 correntista, e quindi alla conclusione di un nuovo accordo, la diversa ipotesi in cui le nuove condizioni contrattuali comportassero un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate;
- la delibera CICR 9.2.2000, tuttavia, è anteriore alla sentenza della Corte Costituzionale
17.10.2000, n. 425 che ha dichiarato incostituzionale per eccesso di delega (rispetto alla L. n.
128 del 1998) l'art. 25, comma III D.Lgs. n. 342 del 1999 in quale aveva dichiarato valide ed efficaci le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera medesima;
- il fatto che la pronunzia di incostituzionalità abbia investito solo il tema della validazione indiscriminata delle clausole anatocistiche fino al momento in cui è divenuta operante la delibera CICR 9.2. 2000 senza incidere in via diretta sull'attribuzione al CICR del potere di regolamentare l'adeguamento dei vecchi contratti al nuovo regime, non implica “però, che
quest'ultima abbia mancato di incidere sulla portata della Delib. 9 febbraio 2000, che di tale
potere regolamentare ha costituito espressione”;
- poiché la pronuncia di incostituzionalità dispiega efficacia retroattiva le clausole anatocistiche inserite in contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della Delib. CICR non possono che considerarsi nulle ed è esattamente “alla nullità delle clausole anatocistiche che
bisogna guardare quanto si prendono in considerazione le disposizioni transitorie di cui
all'art. 7 della Delib.”, mentre è priva di rilevanza l'applicazione in via di fatto che a tali clausole illegittime sia stata assicurata;
26 - una differente interpretazione non solo “è priva di giustificazione sul piano logico;
infatti,
l'autorità emanatrice del provvedimento non aveva alcuna necessità di dissociare il regime
giuridico della clausola anatocistica dalla applicazione che le parti ne avessero fatto in
concreto: e ciò perché, come più volte osservato, la Delib. venne ad esistenza quando le
clausole in questione erano state oggetto di sanatoria, onde l'atto si situava, storicamente, in
una cornice normativa in cui la capitalizzazione posta in essere nel passato era da
considerarsi ancora legittima”, ma finisce “per conferire rilevanza a un dato - l'esecuzione
della disposizione negoziale nulla - che è normalmente, salve le note eccezioni (ad es.: artt.
590,799,2126 c.c.), sprovvisto di rilevanza giuridica e che, nella specie, in quanto
confliggente col principio di natura generale per cui la pattuizione nulla è priva di ogni
efficacia, la Delib. CICR non avrebbe potuto nemmeno autonomamente introdurre”;
- quanto ai termini e alle modalità del raffronto tra precedenti e nuove pattuzioni necessario per stabilire se queste ultime inducano o meno un peggioramento, occorre, in primo luogo aver riguardo alla sola clausola anatocistica, dal momento che la delibera CCR si occupa unicamente di questa, da valutare nel suo complesso, considerando cioè la disciplina prevista per gli interessi sia attivi sia passivi;
- “Ciò posto, è da rilevare che nella situazione determinatasi a seguito della nominata
pronuncia di incostituzionalità l'operazione di raffronto imposta dalla Delib. si dimostra
inattuabile”, atteso che “in assenza di usi normativi contrari, le nominate condizioni
contrattuali sono nulle, in base all'art. 1283 c.c., le condizioni indicate dalla disposizione
27 della Delib. CICR circa la pari periodicità del conteggio degli interessi stessi non possono
essere confrontate con una valida disposizione anatocistica, contenuta nel contratto di conto
corrente, da considerarsi tamquam non esset”;
- allora, “l'unico raffronto teoricamente possibile, in un contesto giuridico in cui le clausole
anatocistiche pattuite nel passato sono da considerarsi nulle, potrebbe riguardare la
capitalizzazione con eguale periodicità (di cui all'art. 2, comma 2, cit.), da un lato, e la totale
assenza di capitalizzazione (derivata dalla nullità), dall'altro. La Delib. non prende CP_7
però in considerazione una tale giustapposizione”;
- “appare dunque evidente che il carattere deteriore delle "condizioni precedentemente
applicate" si debba misurare sul piano della capitalizzazione e della sua cadenza. Tale
raffronto sarebbe stato concretamente attuabile in assenza della declaratoria di
incostituzionalità dell'art. 25, comma 3 … dal momento che in base alle norme bancarie
uniformi del passato veniva normalmente praticata la capitalizzazione annuale degli interessi
creditori e la capitalizzazione trimestrale di quelli debitori. Per contro, in mancanza di una
clausola, valida, che preveda, per almeno una delle due tipologie di interesse (attivo o
passivo) una capitalizzazione da attuarsi con una data frequenza, è impossibile stabilire se il
criterio della pari periodicità, di cui all'art. 2, comma 2, della Delib., sia favorevole o
sfavorevole per il correntista. La conclusione è logica conseguenza del fatto che la norma
transitoria di cui all'art. 7 mira a regolare la mera modificazione delle condizioni
anatocistiche (in cui assume centralità proprio il dato della periodicità della capitalizzazione
28 degli interessi), ma non l'inserimento, nel contratto, di una clausola anatocistica prima
inesistente”;
- la conclusione necessitata dell'impossibilità di correlare la disciplina transitoria di cui all'art. 7 delibera CICR al contratto di conto corrente contenente la clausola anatocistica nulla è che le parti possono “applicare al contratto una nuova disciplina della capitalizzazione solo
addivenendo a una specifica pattuizione conforme all'art. 2 della Delib. CICR. Tale
conclusione allinea la disciplina dei vecchi contratti contenti clausole anatocistiche colpite
da nullità a quella dei contratti di conto corrente conclusi dopo l'entrata in vigore della Delib.
CICR: ma tale operazione appare giustificata, se si tiene conto che nell'uno come nell'altro
caso la disciplina della capitalizzazione degli interessi che le parti intendono fissare non si
innesta su altra valida pattuizione e non ha, quindi, contenuto modificativo rispetto a una
precedente regolamentazione pattizia. Rileva, in altre parole, la prossimità, e - in definitiva
- la sostanziale assimilabilità tra due fattispecie: quella della stipula di un contratto di conto
corrente che le parti intendano munire di una clausola anatocistica e quella dell'inserzione
di una tale clausola in un contratto vecchio che ne sia privo (per la nullità della relativa
pattuizione). In entrambi i casi è necessario che il correntista esprima la propria volontà
circa l'introduzione, nel contratto, della clausola di capitalizzazione con pari periodicità,
giacchè sul punto non è previsto alcun automatismo, ma è rimesso all'autonomia delle parti
decidere se il contratto debba produrre, alla detta condizione, interessi anatocistici”;
29 - conclusivamente, “una volta affermato che ai fini della Delib. CICR 9 febbraio 2000, art.
7, assume rilievo non già l'applicazione de facto delle condizioni anatocistiche pattuite in
precedenza, ma la nullità che affligge le stesse, il criterio posto dai commi 2 e 3 dello stesso
articolo, che presuppone la validità di tali pattuizioni e l'intervenuta modificazione delle
stesse, risulta essere inapplicabile, con la conseguenza che per munire un contratto di conto
corrente concluso prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, comma 2,
dell'attitudine a produrre interessi anatocistici era necessario addivenire a una nuova
pattuizione avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi, nel rispetto dell'art. 2 della
nominata Delib” (Cass. civ., sez. I, 19/5/2020 n. 9140, in motivazione).
Nel caso oggetto di esame, la banca si è limitata a produrre l'estratto della Gazzetta Ufficiale
del 24.6.2000 e la comunicazione di modifica unilaterale trasmessa alla correntista con l'estratto conto relativo al III trimestre del 2000, mediante le quali aveva reso note a
[...]
le nuove condizioni economiche relative alla capitalizzazione degli interessi Controparte_3
da applicare a decorrere dall'1.7.2000 (docc. nn. 8 e 9 fascicolo di . Difetta, Controparte_1
invece, la prova di un'espressa pattuizione concordata delle nuove condizioni, sicché, in conformità alla ricostruzione sopra richiamata e condivisa, va riformata la pronuncia di primo grado nella parte in cui in sede di rideterminazione del saldo del conto corrente ha applicato la capitalizzazione degli interessi per il periodo successivo al 2000.
Meritevole di accoglimento è, infine, anche il terzo motivo di impugnazione principale.
30 L'azione di ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale. Per quanto l'azione di nullità sia imprescrittibile, le conseguenti azioni restitutorie, come chiaramente indicato dall'art. 1422 c.c., sono infatti soggette a prescrizione. Posto che l'azione promossa dal correntista per il recupero delle somme illegittimamente percepite dalla rientra nel novero delle azioni restitutorie, essa è CP_2
soggetta all'ordinario termine decennale.
In funzione della regola generale espressa all'art. 2935 c.c. la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Riguardo all'esatta individuazione di tale momento è necessario dare atto dell'elaborato meccanismo di operatività della prescrizione nei rapporti di conto corrente bancario messo a fuoco dalla sentenza della Sezioni Unite della
Cassazione n. 24418 del 2.12.2010 e di recente ancora ribadito da Cass. civ., sez. VI,
14/07/2020, n. 14958 “Nell'ambito di un rapporto di conto corrente, occorre distinguere i
versamenti solutori da quelli ripristinatori della provvista: giacché solo i primi possono
considerarsi pagamenti nel quadro della fattispecie di cui all'art. 2033 c.c.; con la
conseguenza che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito decorre, per tali
versamenti, dal momento in cui le singole rimesse abbiano avuto luogo. I versamenti
ripristinatori, invece non soddisfano il creditore ma ampliano (o ripristinano) la facoltà
d'indebitamento del correntista: sicché, con riferimento ad essi, di pagamento potrà parlarsi
soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca
abbia percepito dal correntista il saldo finale, in cui siano compresi interessi non dovuti: per
31 essi, quindi, la prescrizione decorre dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto,
in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Il che è quanto dire che ai fini della
prescrizione assumerà rilievo anche la rimessa (solutoria) con cui il correntista ripiana
l'esposizione debitoria maturata in ragione del rapporto di affidamento oramai cessato.”.
Chiarisce la Suprema Corte che se il correntista nel corso del rapporto ha effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, passibili dunque di ripetizione ove indebiti, in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Ciò che accadrà in caso di versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento. Non così, invece, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può continuare a disporre. Di qui l'importanza della differenziazione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie della provvista: solo le prime possono considerarsi pagamenti rilevanti ex art. 2033 c.c. e sottomesse all'ordinario termine decennale di prescrizione del diritto alla ripetizione,
decorrente per ciascuna dal momento in cui abbiano avuto luogo.
Soltanto nel caso in cui vengano effettuate rimesse solutorie il termine per la prescrizione del diritto alla ripetizione inizia a decorrere dal pagamento stesso, dovendosi invece a fronte di
32 rimesse ripristinatorie far decorrere il suddetto termine dalla data di chiusura del conto,
sempre che il saldo finale sia illegittimamente a debito per il correntista.
Nell'indagine sulla natura solutoria o ripristinatoria dei versamenti risulta dunque di estrema importanza accertare l'esistenza o meno di un'apertura di credito e il suo ammontare.
Argomenta, sul punto, che il formalismo imposto sotto pena di nullità dall'art. Controparte_1
117 T.U.B., preclude alla prova dei contratti bancari tramite il ricorso alle presunzioni o alla confessione, nonché alla ricerca di indicatori dell'esistenza di un fido c.d. “di fatto”, desunto,
esemplificativamente, dalla prolungata tolleranza della banca verso saldi debitori di conto corrente, con il duplice corollario che l'apertura di credito non convenuta in forma scritta non potrebbe ritenersi validamente pattuita e che le rimesse intervenute sul conto corrente dovrebbero considerarsi tutte di natura solutoria.
L'argomento non è persuasivo.
Le nullità di cui al Titolo IV del T.U.B. rientrano nel novero delle “nullità di protezione”.
Tale peculiare rimedio risponde alla necessità di garantire una tutela sostanziale al contraente che -in ragione dell'asimmetria informativa che connota i rapporti bancari e finanziari- si trova in una posizione di strutturale debolezza rispetto all'altra parte, e, in via consequenziale,
mira al soddisfacimento degli interessi fondamentali al corretto funzionamento del mercato
(art. 41 Cost.) e all'uguaglianza tra contraenti (art. 3 Cost.).
Nata in ambito consumeristico, a completamento di un quadro di strumenti civilistici funzionali alla tutela del consumatore, la disciplina delle nullità di protezione è stata estesa
33 ad altri contratti che, analogamente ai contratti di consumo, si connotano per uno squilibrio strutturale tra le parti. Il formalismo contrattuale, in particolare, in una prospettiva che diverge dalla logica del codice civile (ove è previsto che la forma ammanti per lo più contratti aventi a oggetto beni immobili intercorsi tra contraenti in posizione di parità), mira a riequilibrare la diseguaglianza sistemica che colloca intermediario bancario e sua controparte contrattuale su piani differenti di forza contrattuale, bagaglio cognitivo, esperienza, capacità professionale,
onde favorire l'esercizio consapevole della libertà contrattuale del cliente.
La funzione di protezione assolta dalla nullità comporta che essa possa essere fatta valere solo dal correntista -contraente debole- e che il giudice ha il potere di rilevarle d'ufficio esclusivamente nell'interesse di quest'ultimo (Cass. civ., Sez. Un., 12/12/2014, n. 26242).
Dalla ratio sottesa alla previsione legislativa della nullità di cui all'art. 117 T.U.B. deriva l'impossibilità per di invocare con effetti per sé favorevoli una nullità -quella Controparte_1
del contratto di apertura di credito- che non solo è posta a tutela della correntista, ma alla quale lo stesso istituto di credito ha dato causa non avendo provveduto a stipulare il contratto per iscritto. Accordare rilevanza al fido di fatto, pertanto, consente un recupero di coerenza di sistema, scongiurando che la banca, che ha dato luogo alla nullità, possa poi trarre utilità
dalla stessa paralizzando con l'eccezione di prescrizione il credito restitutorio maturato dal correntista in relazione alle poste indebitamente annotate in conto e corrisposte. Un fido,
sebbene “di fatto”, può dunque ritenersi accordato se tale circostanza è ricavabile anche da altri elementi, diversi dall'espressa previsione contrattuale.
34 Nel concreto:
- il contratto di conto corrente n. del 17.1.1980 disciplina specificamente i tassi degli interessi debitori da applicare “entro i limiti di fido eventualmente consentitoci” -23%- e la maggiorazione “sulle eccedenze che dovessero eccezionalmente verificarsi oltre il limite di
fido” -+0,5%- (doc. n. 10, fascicolo di parte di;
Controparte_1
- con successivo contratto del 21.12.1993 sono state rinegoziate le condizioni ed è stato fissato il tasso di interesse debitore intra fido nella misura del 10,25% e la maggiorazione per le eccedenze oltre il limite del fido nel 2% (doc. n. 11, fascicolo di parte di . Controparte_1
Difetta, invece, la pattuizione per iscritto dell'ammontare del fido tempo per tempo concesso.
I documenti prodotti in giudizio da consentono, tuttavia, una sua agevole Parte_1
ricostruzione. Come evidenziato dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione depositata nel primo grado di giudizio, dall'esame degli estratti conto è emerso che “sul suddetto
rapporto di conto corrente è stata concessa un'apertura di credito pari ad originarie lire
400.000.000. Tale fido ha subito delle modifiche durante il corso del rapporto, riducendosi a
lire 300.000.000 per poi tornare nuovamente all'importo di lire 400.000.000 e raggiungere
la somma di lire 500.000.000 (€ 258.299,00) sino al 31.12.2003, data dalla quale non è più
rilevato alcun affidamento” (v. pag. 17 della relazione di consulenza tecnica d'ufficio).
Una volta individuato l'importo del fido, è possibile procedere all'indagine sulla natura delle rimesse effettuate dal correntista. Tale verifica non può effettuarsi sulla scorta dell'estratto conto storico della banca poiché quest'ultimo risente dell'applicazione di poste illegittime
35 aventi titolo in clausole dichiarate nulle. Poiché la nullità si sostanzia in un vizio genetico del contratto che travolge gli effetti dell'accordo ex tunc dalla stipulazione dello stesso, a tali pattuizioni non può essere riconosciuto alcun effetto.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre allora, all'esito della declaratoria di nullità delle clausole contrattuali, eliminare previamente tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento (Cass. civ., sez. I,
15/2/2021, n. 3858; Cass. civ., sez. I, 19/5/2020, n. 9141).
Va disattesa l'eccezione, sollevata da di nullità della consulenza tecnica Controparte_1
integrativa espletata in grado di appello. Sostiene l'istituto di credito che i quesiti formulati sono inammissibili per essere in contrasto con il giudicato interno che si sarebbe formato sull'applicazione del criterio del c.d. “saldo banca”.
Il giudicato interno, tuttavia, si forma non esclusivamente su un fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto,
suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, sicché
“l'appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione (nella
specie, riliquidazione del danno biologico in considerazione del decesso della Ta. e di una
c.d. "personalizzazione" nella misura massima) riapre la cognizione sull'intera questione che
36 essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e
riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano
stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame” (Cass., civ.,
sez. III, 14/12/2024, n. 32563).
Ebbene, come sopra evidenziato, l'utilizzo del criterio del saldo rettificato costituisce un passaggio essenziale del procedimento volto a verificare la natura dei versamenti effettuati sul conto, sicché l'impugnazione della statuizione con cui il Tribunale ha affermato la natura solutoria di tutte le rimesse sulla scorta dell'erroneo inquadramento del rapporto nell'ambito di quelli non affidati è idonea a riaprire la cognizione sull'intera questione.
La verifica eseguita dal consulente tecnico d'ufficio ha condotto all'individuazione di soli tre versamenti con natura solutoria, per un ammontare complessivo di € 9.844,54, nel dettaglio:
- la rimessa di lire 1.122.997.849 del 28.1.1988, pagamento solutorio per l'importo di lire
132.626.976 (corrispondente al saldo extra fido coperto);
- la rimessa di lire 1.892.933.616 del 25.3.1988, pagamento solutorio per l'importo di lire
17.861.849 (corrispondente al saldo extra fido coperto);
- la rimessa di lire 1.066.852.895 del 17.5.1989, pagamento solutorio per l'importo di lire
215.442.734 (corrispondente al saldo extra fido coperto).
Non possono invece essere incluse tra le rimesse solutorie le anticipazioni su fatture effettuate dall'istituto di credito in favore della correntista.
37 Al fine di chiarire tale affermazione appare opportuno soffermarsi sulle modalità di funzionamento del rapporto di anticipazione bancaria.
L'erogazione dell'anticipazione in seguito alla presentazione, salvo buon fine o allo sconto,
di disposizioni di incasso o effetti cambiari implica l'apertura di un conto dedicato nel quale sono registrati i movimenti contabili, ovvero l'addebito del controvalore dell'anticipo erogato e il movimento di segno contrario, non appena il credito sotteso al titolo venga soddisfatto.
Le competenze maturate sul conto anticipi, invece, sono direttamente portate a debito sul conto corrente ordinario. Alla scadenza dei termini del pagamento dei documenti presentati,
se il debitore esegue la prestazione dovuta, si estingue anche la partita debitoria aperta sul conto anticipi poiché i due crediti – del cliente, per il credito incassato e della banca, per l'anticipo concesso – si compensano;
se, invece, il terzo debitore non adempie la prestazione dovuta, la partita debitoria accesa sul conto anticipi si estingue ugualmente, ma, con addebito,
attraverso giroconto, della posta debitoria sul conto corrente ordinario. Il sistema operativo insito nel meccanismo della anticipazione consente di affermare che la linea di credito autoliquidante, pur qualificandosi come operazione creditizia giuridicamente autonoma rispetto al conto corrente di corrispondenza (ragione che la rende destinataria di un autonomo regolamento contrattuale), è pur sempre regolata tramite conto corrente sia per quanto concerne l'accredito dell'anticipo, sia per quanto concerne spese e competenze, abitualmente corrisposte tramite la disponibilità di conto corrente.
38 La circostanza che gli interessi maturati sulle autonome operazioni di anticipo confluiscano nel conto corrente di corrispondenza e concorrano a formarne il complessivo saldo debitore condensa il saldo -negativo- del conto anticipi intorno al valore, per sorte capitale, delle anticipazioni disposte dalla banca e non seguite dal pagamento a opera del terzo debitore ceduto.
Ciò premesso, merita di essere richiamata la perimetrazione del concetto di pagamento suscettibile di generare una pretesa restitutoria operata dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, le quali precisano che i versamenti eseguiti in conto “in tanto … potranno essere
considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove
risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento
patrimoniale in favore della banca” (Cass. civ., Sez. Un., 2/12/2010, n. 24418) il che avverrà,
come del pari chiarito dalla Corte, quando il versamento acceda a un conto con saldo a debito di entità tale da superare l'affidamento concesso o in un conto a debito nel quale non sia stata la concessione di linee di credito in favore del correntista.
Nelle operazioni di anticipo, però, è la banca che accredita (in anticipo, appunto, rispetto i tempi di usuale esigibilità del credito) una somma a favore del correntista che, si limiterà a restituirla alla scadenza pattuita, tanto che in caso di inadempimento del terzo debitore ceduto e di mancato pagamento da parte del cliente, l'importo prestato dalla banca concorrerà a formare il saldo negativo del conto anticipi. Non è dato dunque configurare alcun pagamento rilevante ai fini dell'art. 2033 c.c., non potendo, in particolare, essere considerato tale il
39 versamento del debitore ceduto confluito sul conto anticipi, in quanto avente la sola funzione di ripristinare la provvista messa a disposizione della banca con l'anticipazione bancaria e,
neppure il pagamento eseguito da correntista in caso di inadempienza del debitore ceduto,
trattandosi ancora una volta di una mera restituzione di somme ricevute temporaneamente in prestito.
Non orienta su contrarie posizioni la giurisprudenza consolidata in materia di revocatoria fallimentare, richiamata da Controparte_1
Ai fini della revocabilità delle rimesse ai sensi dell'art. 67 co. 2 lett. b) L. Fall., infatti, rileva unicamente l'attitudine del versamento a ridurre in modo consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca creditrice. Il rimedio della revocatoria fallimentare mira, infatti, a ricondurre alla massa i pagamenti effettuati dal soggetto in stato di decozione tali da compromettere la par condicio creditorum. Il che significa che potrebbe essere considerata revocabile ai sensi della legge fallimentare anche una rimessa che non sia tecnicamente un pagamento, in quanto ad esempio operante entro i limiti dell'affidamento
(cioè, tecnicamente un versamento ripristinatorio).
L'eccezione di prescrizione della banca può, in definitiva, essere accolta esclusivamente con riferimento ai tre pagamenti individuati dal consulente tecnico d'ufficio e sopra specificati.
Il saldo del conto corrente n. 500005532 al 22.9.2010 (data di estinzione del rapporto) va,
dunque, rideterminato in € 735.994,20 a credito della società correntista ( – relazione Parte_2
del consulente tecnico depositata in grado di appello), importo ottenuto:
40 - applicando i tassi di interesse e le valute convenuti;
- espungendo le spese e le commissioni non validamente pattuite (e tra queste le somme addebitate a titolo di commissione di massimo scoperto), nonché la capitalizzazione degli interessi debitori e creditori per tutta la durata del rapporto;
- detraendo gli oneri non ripetibili in quanto addebitati e pagati con rimesse solutorie.
Dal saldo del conto corrente sono state, altresì, espunte, sin dall'accensione del rapporto, tutte le competenze derivanti dal conto anticipi n. 500001300.
Se è vero, infatti, che usualmente conto anticipi e il conto corrente sono legati da una relazione di collegamento diretto e funzionale tale per cui gli interessi e le competenze maturate sulle operazioni di anticipo confluiscono nel conto corrente di corrispondenza e concorrono a formare il complessivo saldo debitore (di modo che in caso di illegittimità del costo del credito convenuto con il contratto di conto anticipi o, a monte, di invalidità del contratto per difetto di forma scritta, sarà il conto corrente a variare il proprio saldo), è pur vero, tuttavia che ciò
non rappresenta una regola indefettibile e che una simile modalità operativa è condizionata a un'espressa previsioni negoziale.
Nel caso di specie, non vi è prova che il rapporto di conto anticipi n. 500001300 fosse sorretto da valida convenzione scritta istitutiva di un collegamento formale con il conto corrente ordinario, così che i due rapporti ben possono, anzi devono, essere considerati come del tutto autonomi.
41 In sede di rideterminazione del saldo dei rapporti, la mancata pattuizione delle condizioni economiche del conto anticipi nelle forme prescritte dalla legge e la mancata previsione della regolazione in conto corrente delle competenze maturate sul conto anticipi comportano,
pertanto, operativamente:
- da un lato, l'illegittimità dell'addebito sul conto corrente delle competenze negative rinvenienti dal rapporto di anticipazione, che vanno integralmente espunte;
- dall'altro, la rideterminazione delle stesse -previa traslazione sul conto anticipi- con applicazione degli interessi al tasso legale.
L'importo ripetibile da resta, in ultima analisi, individuato nella somma algebrica Parte_1
dei saldi del conto corrente -epurato da tutte le competenze derivanti dal conto anticipi- (+ €
735.994,20) e del conto anticipi -risultante dall'insieme delle somme anticipate e non restituite e degli interessi al saggio legale su queste calcolati. Per la determinazione del saldo del conto anticipi occorre far riferimento al calcolo sub 2A – all. n. 8 come specificato nella relazione depositata in grado di appello a fronte del ricalcolo del saldo del conto corrente realizzato nell'ipotesi A (pagg. 19 e 20, relazione del c.t.u.).
Al saldo del conto corrente n. 500005532 di € 735.994,20 a credito della correntista va dunque sommato algebricamente il saldo del conto anticipi n. 500001300 pari ad € 410.667,22 a debito, sicché l'importo ripetibile da è rideterminato in € 325.326,98. Su tale Parte_1
importo maturano gli interessi al saggio e con la decorrenza indicati dal Tribunale con statuizione non gravata da impugnazione.
42 In definitiva, l'appello incidentale va integralmente rigettato, anche per le doglianze relative alla regolamentazione delle spese di lite, e l'appello principale accolto con riferimento ai motivi secondo e terzo.
In ossequio al canone della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio, liquidate in misura prossima ai medi delle tariffe approvate con d.m. n. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 260.001 ed euro 520.000, in € 18.504,00, di cui € 804,00 per esborsi, €
4.000,00 per la fase di studio, € 2.200,00 per la fase introduttiva, € 4.500,00 per la fase istruttoria ed € 7.000,00 per la fase decisionale, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, devono essere poste a carico di con distrazione Controparte_1
a favore degli avvocati Michele Perrino e Ignazio Gabriele Gucciardo, dichiaratisi antistatari.
A carico dell'istituto di credito, infine devono essere posta in via definitiva le spese della consulenza tecnica d'ufficio disposta in questo grado di giudizio, come liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando;
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo n. 4733 del 31.10.2019, appellata in via principale da con atto di citazione notificato a il 30.4.2019 e Parte_1 Controparte_1
in via incidentale da condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_1 [...]
di € 325.326,98, oltre interessi al saggio legale con decorrenza dal 22.9.2010 sino al dì Pt_1
dell'effettiva corresponsione;
43 condanna alla refusione in favore di delle spese del presente grado Controparte_1 Parte_1
di giudizio, liquidate in € 18.504,00, come specificato in motivazione, maggiorati di c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, disponendone la distrazione in favore degli avvocati Michele Perrino e Ignazio Gabriele Gucciardo, dichiaratisi antistatari;
pone definitivamente a carico di le spese per la consulenza tecnica d'ufficio Controparte_1
disposta in questo grado di giudizio, come liquidate con sperato decreto.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere a il versamento di un ulteriore importo a titolo Controparte_1
di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il 30 gennaio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
44
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 987 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2019
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Perrino e dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Ignazio Gabriele Gucciardo per procura depositata unitamente all'atto di appello
Appellante
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Luciano Piazza per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado
Appellata e appellante incidentale Conclusioni dell'appellante:
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo n. 4733 del 31.10.2018, accogliere i motivi di gravame spiegati nel presente appello e per l'effetto, nel merito, ritenere e dichiarare che la ha applicato al rapporto di conto corrente ordinario n. 500005532 (già CP_2
n. 26450 e prima ancora n. 2111.4102907.96, acceso in data 17.1.1987 ed estinto in data
22.9.2010) ed al rapporto di conto anticipi n. 500001300 (già n. 3395, acceso il 21.12.1993
ed azzerato in data 22.11.2010, le cui competenze sono state regolate sul predetto conto corrente) intrattenuti dalla presso Controparte_3 Controparte_4
già e , ora
[...] Controparte_5 Controparte_6 CP_1
sopra meglio specificato, nei trimestri indicati in narrativa e negli altri eventuali
[...]
periodi che saranno accertati in sede di CTU, tassi di interesse usurari che hanno determinato l'addebito di competenze usurarie nella misura di complessivi € 13.102,37, ovvero nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa;
ritenere e dichiarare illegittima, indebita,
nulla e, comunque, invalida ed inefficace, l'applicazione ai suddetti rapporti bancari di ogni e qualsiasi forma di capitalizzazione trimestrale e/o annuale degli interessi debitori ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 1283, 1284 e 1418 c.c.;
conseguentemente, condannare al pagamento, in favore di (nella Controparte_1 Parte_1
qualità di cessionaria dei diritti di credito di connessi ai rapporti Controparte_3
bancari intrattenuti presso (già Istituto CP_1 Controparte_4 Controparte_5
di diritto pubblico e , ora delle somme che risultano Controparte_6 Controparte_1
2 in attivo sul predetto conto corrente ordinario n. 500005532, in seguito al ricalcolo ex novo
dei saldi dello stesso e del conto anticipi n. 500001300, che si quantificano nell'importo di €
953.046,36, o in quello, maggiore o minore, determinato dalla CTU;
conseguentemente,
condannare al pagamento, in favore di (nella qualità di cessionaria Controparte_1 Parte_1
dei diritti di credito di connessi ai rapporti bancari intrattenuti presso Controparte_3
(già Istituto di diritto pubblico e Controparte_4 Controparte_5 [...]
, ora , al pagamento di rivalutazione ed interessi dovuti per Controparte_6 Controparte_1
legge fino all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese e compensi di difesa relativamente ad entrambi i gradi del giudizio, di cui si chiede la distrazione in favore degli scriventi difensori in base all'art. 93 c.p.c.
Conclusioni dell'appellato:
ritenere e dichiarare la nullità della relazione di consulenza tecnica integrativa trasmessa alle parti il 5/2/2024 e depositata nel fascicolo informatico il 6/4/2024 per inammissibilità dei quesiti integrativi formulati in contrasto con il giudicato interno formatosi inter partes in ordine all'applicazione, in sede di ricalcolo dei rapporti di conto corrente, del criterio del c.d.
“saldo banca”; ritenere e dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare l'impugnazione principale proposta da avverso la sentenza n. 4733/2018 del Tribunale di Palermo, Parte_1
con atto notificato il 30/4/2019;
in accoglimento dell'appello incidentale, proposto da con atto del Controparte_1
18/9/2019, riformare l'anzidetta sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato
3 l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di per nullità della scrittura privata di Parte_1
cessione di credito del 3/11/2014 e nella parte in cui ha condannato al Controparte_1
pagamento delle spese di lite in favore di e dei compensi e delle spese liquidate in Parte_1
favore del CTU e, per l'effetto, condannare al pagamento di tutte le spese Parte_1
processuali del giudizio di primo grado ovvero, in subordine, compensarle integralmente le medesime tra le parti;
conseguentemente, condannare a restituire a la somma di € Parte_1 Controparte_1
42.254,15, oltre interessi legali decorrenti dal 14/12/2018 fino all'effettivo soddisfo, nonché
a rimborsare alla medesima la somma di € 12.688,00 versata dalla banca in Controparte_1
favore del CTU e la somma di € 319,75 versata in pagamento dell'imposta per la registrazione della sentenza impugnata, oltre interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
in ogni caso, condannare al pagamento delle spese processuali del presente grado Parte_1
di appello.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 4733 del 31.10.2018, il Tribunale di Palermo, giudicando sulla domanda di restituzione dei pagamenti indebiti eseguiti in relazione ai rapporti di conto corrente di corrispondenza n. 500005532 (già n. 2111.4102907.96, poi n. 26450) -acceso il 17.1.1980 ed estinto il 22.9.2010-, di conto anticipi n. 500001300 (già n. 3395) -acceso il 2.12.1993 ed estinto il 22.11.2010- e n. 2111.450.0049.23 -aperto il 1.1.1987 ed estinto nel mese di luglio del 1993- proposte nei confronti di da in qualità di cessionaria, per Controparte_1 Parte_1
4 contratto del 3.11.2014, dei crediti discendenti dai suddetti rapporti bancari originariamente intrattenuti da ha così provveduto: Controparte_3
- ha rigettato l'eccezione di nullità della scrittura privata di cessione dei crediti valutando sufficientemente determinato l'oggetto della cessione;
escludendo dai requisiti di validità del negozio il possesso, in capo alla cessionaria, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di intermediazione bancaria, richiesto dalla L. 21.2.1991 n. 52, unicamente per le operazioni di cessione di crediti in massa e per quelle di finanziamento;
negando, infine, l'integrazione della fattispecie dell'usura in concreto;
- rilevato che il conto anticipi n. 2111.450.0049.23 era stato estinto nel 1993 -dunque in data anteriore al decennio precedente la notifica dell'atto di citazione (24.5.2015)-, ha circoscritto l'indagine ai rapporti di conto corrente n. 500005532 e di conto anticipi n. 500001300;
- previo espletamento di consulenza tecnica d'ufficio:
* con riferimento al conto anticipi, in assenza di convenzione scritta delle condizioni economiche da applicare a rapporto, ha espunto tutti i costi, le commissioni, inclusa quella di massimo scoperto, e le spese;
ha applicato il tasso legale degli interessi ex art. 1284 c.c.
escludendone la capitalizzazione;
ha riferito ogni operazione al giorno di effettuazione. Ha
quindi rideterminato il saldo al 22.11.2010 in -€ 8.067,18 a debito della correntista (ipotesi sub 2A della consulenza tecnica d'ufficio);
* quanto al rapporto di conto corrente: ha verificato la conformità a legge degli interessi praticati dalla banca, non essendo mai stata superata nel corso del rapporto la soglia anti-usura
5 e ciò ove pure condotta la verifica includendo nel calcolo del TEG la commissione di massimo scoperto;
ha espunto i costi, le commissioni e le spese non pattuite per iscritto, nonché la capitalizzazione trimestrale dei soli interessi debitori sino al 30.6.2000, ritenendo, quanto al periodo successivo, idonea la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle nuove condizioni relative alla capitalizzazione ad adeguare il contratto all'art. 120 co. 2 t.u.b. (nel testo vigente dopo la modifica del 1999) e alla delibera attuativa CICR del 9 febbraio 2000; in difetto di dimostrazione della stipula di un valido contratto di apertura di credito, ha attribuito natura solutoria a tutte le rimesse operate in conto corrente nel decennio antecedente alla notifica dell'atto di citazione e, in applicazione dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite n. 24418/2010,
ha escluso la ripetibilità di tutti i costi e delle competenze addebitate anteriormente al
24.5.2005, accogliendo così l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca. Per l'effetto, ha rideterminato il saldo del conto corrente al 22.9.2010 in € 36.650,05 a credito della correntista
(ipotesi sub 3B della consulenza tecnica d'ufficio);
- ha quindi condannato la convenuta al pagamento di € 28.583,47, importo pari alla CP_2
differenza dei saldi dei rapporti di conto anticipi e di conto corrente, oltre interessi legali dal
22.9.2010 sino al dì dell'effettiva corresponsione, nonché delle spese di lite ivi comprese quelle relative allo svolgimento della consulenza tecnica d'ufficio.
ha proposto appello avverso la pronuncia, lamentando: Parte_1
6 I) la violazione della disciplina anti-usura in considerazione del superamento del tasso soglia individuato a termini della l. 108/1996 in molti dei trimestri di vigenza dei rapporti e causato dalle illegittime variazioni unilaterali dei tassi operate in pejus dalla banca;
II) l'illegittimità della capitalizzazione infrannuale degli interessi anche in riferimento al periodo successivo al 30.6.2000, in difetto di espressa pattuizione delle condizioni di reciprocità e di pari periodicità in conformità all'art. 120, comma 2 t.u.b. (nel testo vigente dopo la modifica del 1999) e della delibera attuativa del CICR del 9.2.2000;
III) il mancato accertamento dell'apertura di una linea credito in conto corrente, per vero attestata dalla costante e prolungata operatività del conto in condizione di scopertura, e la conseguente erronea attribuzione di effetti solutori a tutte le rimesse eseguite dalla correntista.
Ha quindi insistito per il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio al fine della corretta rideterminazione del saldo dei due rapporti bancari.
Ricostituitosi il contraddittorio, ha eccepito, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello principale -così come della richiesta di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio- per non avere contestato tempestivamente, ovvero Parte_1
nella prima istanza o difesa successiva, ai sensi dell'art. 157 comma 2 c.p.c., le conclusioni esposte dal consulente nominato dal Tribunale in punto di usura, capitalizzazione trimestrale degli interessi e prescrizione del diritto alla ripetizione delle competenze indebite saldate.
Si è, poi, opposta all'accoglimento nel merito del gravame principale e, contestualmente, ha proposto appello incidentale:
7 I) reiterando l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di in ragione della nullità Parte_1
del contratto di cessione dei crediti stipulato il 3.11.2014 discendente:
-dall'indeterminatezza del suo oggetto ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c.. Rileva che la scrittura di cessione è carente dell'indicazione dei rapporti contrattuali fonte dei crediti e degli stessi diritti ceduti, circostanza che dimostrerebbe la volontà delle parti di dar luogo a una cessione di crediti “in massa” nel difetto, tuttavia, in capo alla cessionaria, dei requisiti oggettivi e soggettivi -qualifica di banca o intermediario finanziario ai sensi del t.u.b.; oggetto sociale votato all'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa- stabiliti dall'art. 1
comma 1 lett. c.) l. 52/1991 per l'applicabilità della disciplina più elastica in materia di cessione dei crediti di impresa;
-dall'incedibilità dei crediti futuri. Osserva che il credito restitutorio postula un accertamento giudiziale, dall'esito assolutamente incerto, e sottolinea che la cessione di crediti futuri ha effetti meramente obbligatori operandosi il trasferimento del diritto dal cedente al cessionario subordinatamente alla venuta ad esistenza del credito, sicché difetterebbe di Parte_1
legittimazione attiva, permanendo questa in capo alla cedente, ancora titolare dei crediti non ancora accertati;
-dall'illiceità per violazione dell'art. 2 d.m. 2 aprile 2015 n. 93 che riserva le attività di acquisto di crediti a titolo oneroso con funzione di finanziamento agli intermediari finanziari iscritti nell'albo istituito a termini dell'art. 106 t.u.b., requisito non posseduto da Parte_1
8 -dell'illiceità della causa del contratto in quanto integrata la fattispecie della “usura in concreto", essendo possibile ricavare dalla scrittura la sussistenza dei presupposti delineati dall'art. 644 comma 3 c.p., ovvero la sproporzione tra la prestazione del finanziatore -€
1.500,00- e quella del sovvenuto -i crediti sperati- e la condizione di difficoltà economica o finanziaria di quest'ultimo -ammessa nella scrittura privata- in cui si trovava CP_3
al tempo della cessione;
[...]
II) lamentando l'erroneità della condanna al pagamento delle spese di lite e di consulenza tecnica d'ufficio, anche in ragione dell'accoglimento solo parziale della pretesa attorea.
ha, infine, avanzato domanda di restituzione delle somme corrisposte dalla Controparte_1
banca in esecuzione della pronuncia di primo grado.
***
Ragioni di ordine logico impongono di esaminare prioritariamente il gravame incidentale.
L'eccezione di difetto di legittimazione attiva di è infondata. Nel contratto di Parte_1
cessione dei crediti stipulato il 3.11.2014 non si annida, infatti, alcuno dei profili di nullità
sollevati da Controparte_1
Non nullità per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto di cessione.
Giova rammentare che nel disciplinare la cessione dei crediti, il codice civile non impone l'utilizzo di una forma particolare, limitandosi a prescrivere l'obbligo per il cedente di consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso in caso di cessione totale o copia autentica dei documenti in caso di cessione parziale (art. 1262 c.c.).
9 Né il comune contratto di cessione del credito è annoverato tra quelli che “devono farsi per
iscritto” dall'art. 1350 c.c. o dalla legislazione di carattere speciale.
Atteso che la cessione del credito non esige la forma scritta ad substantiam, l'oggetto della cessione può ritenersi determinato indipendentemente da una sua specifica indicazione all'interno di un documento contrattuale, purché si abbia la prova dell'accordo raggiuto dalle parti sul medesimo.
Ebbene, dal contratto del 3.11.2014 emerge chiaramente che la cessione effettuata da
[...]
a ha riguardato i crediti scaturenti dai rapporti bancari assistiti da Controparte_3 Parte_1
linee di credito già intrattenuti dalla cedente con Infatti, dopo aver premesso Controparte_1
che su tali rapporti bancari era stata eseguita una perizia tecnica che aveva evidenziato la presenza di annotazioni contabili illegittime, le parti avevano convenuto la cessione di “tutti
i diritti connessi ai rapporti contrattuali di cui sopra” e il trasferimento di tutti gli accessori
ed i frutti maturati e maturandi” e avevano precisato che questa ha “per accordo tra le parti,
natura aleatoria ed indipendente dall'esito della riscossione del credito” (doc. n. 1, fascicolo di parte di . Nel testo contrattuale si dà, infine, conto dell'avvenuta consegna di Parte_1
tutti i documenti relativi ai rapporti in oggetto.
Dalla scrittura privata emerge dunque che l'oggetto della cessione -il credito futuro- è stato chiaramente delimitato dalle parti con l'indicazione della sua fonte, ovvero i rapporti bancari assistiti da linee di credito intrattenuti con L'identificazione di questi ultimi Controparte_1
nei conti corrente n. 500005532 e anticipi nn. 500001300 e 2111.450.0049.23 è consentita
10 dal richiamo alla perizia tecnica eseguita sugli estratti conto di tali rapporti -redatta su incarico di e prodotta in giudizio da e dalla consegna di tutti Controparte_3 Parte_1
documenti relativi ai medesimi.
Nessun dubbio può poi residuare in capo al debitore ceduto riguardo all'esatta individuazione della fonte dei crediti trasmessi alla cessionaria atteso che nella comunicazione di cessione notificata all'istituto di credito ai sensi dell'art. 1264 c.c. aveva avuto cure di Parte_1
precisare che “i predetti rapporti bancari, che erano intrattenuti dalla cedente, sono costituiti
da: - conto corrente ordinario n. 500005532 (già n. 26450 e prima ancora n.
2111.410207.96), che è risultato già acceso in data 1.1.1987 (presso l'Agenzia n. 1 di
Palermo del ) ed estinto in data 22.9.2010 (presso la Filiale Palermo Ovest Controparte_5
di ; - conto anticipi n. 2111.450.0049.23 (le cui Controparte_4
competenze sono state regolate sul predetto conto corrente), che è stato acceso l'1.1.1987 ed
azzerato nel luglio del 1993; - conto anticipi n. 50001300 (già n. 3395; le cui competenze
sono state regolate sul predetto conto corrente), che è stato acceso il 21.2.1993 ed azzerato
in data 22.11.2010”, doc. n. 2, fascicolo di parte appellante principale).
Inconferente, in ragione di quanto osservato, si rivela l'argomento fondato sulle disposizioni della legge 21.2.1991 n. 52 in materia di cessione dei crediti d'impresa avendo le parti
[...]
e roceduto alla cessione di crediti determinati e non ad una cessione di CP_3 Pt_1
crediti in massa.
11 Neppure è dato ravvisare ragione di nullità della cessione poiché avente a oggetto un credito futuro.
Si trae dalle previsioni codicistiche la regola della libera cedibilità dei crediti. Essa rinviene il proprio fondamento nell'art. 1260 c.c., che fatti salvi i crediti di carattere strettamente personale e gli ulteriori limiti -qui ininfluenti- posti da leggi speciali, pone come principio generale quello della libera cedibilità dei crediti (in termini, ove se ne avvertisse il bisogno,
pur trattandosi di regola codificata, Cass. 20.1.2015 n. 825, Cass. 10.12.2018 n. 31896).
Proprio tale regola ha nel tempo condotto la Corte di Cassazione a confermare la libera cedibilità dei crediti, futuri ed eventuali, aventi causa risarcitoria, siano essi discendenti da contratto, così come da illecito aquiliano (Cass. 2812/1986, Cass. n. 11095/2009, Cass. n.
51/2012 e Cass. 22601/2013, quest'ultima in tema di ammissibilità della cessione del credito risarcitorio per un pregiudizio non patrimoniale).
Più in particolare, i crediti futuri sono ritenuti per costante giurisprudenza suscettibili di cessione in forza del principio generale dettato dall'art. 1348 c.c., il quale stabilisce che “La
prestazione di cose future può essere dedotta in contratto, salvi i particolari divieti della
legge” (Cass. 11.5.1990 n. 4040; Cass. 10.1.1986 n. 184; Cass. 10.5.1966 n. 1209; Cass.
15.9.1972 n. 2746; Cass.
5.6.1978 n. 2798), sicché il relativo contratto è valido allorché
attribuisca un bene nella consapevolezza della sua attuale inesistenza, ma sul presupposto della sua esistenza futura.
12 Nel caso in esame, le parti hanno inteso realizzare la cessione di una ragione creditoria, di natura restitutoria, discendente dalla nullità parziale di clausole contrattuali relative a rapporti bancari ormai esauriti, con l'accordo che l'onere di esercitare in giudizio le azioni necessarie per il preliminare accertamento e per la conseguente ripetizione dell'indebito sarebbe gravato interamente in capo alla cessionaria, che assumeva su di sé il rischio dell'esito delle cause instaurate. Il contratto di cessione stipulato da si configura, pertanto, come contratto Parte_1
aleatorio, essendo la prestazione dovuta soggetta a un rischio giuridico ed economico che interessa sia il suo valore, sia la prestazione in sé -l'accertamento o meno della ragione creditoria- in quanto dipendente dal corso degli eventi, segnatamente dall'instaurazione e la coltivazione del giudizio, dalla sua durata e dal suo esito.
Neppure la natura aleatoria della causa contrattuale osta, tuttavia, alla cessione, rientrando,
per costante orientamento della giurisprudenza, nella nozione di credito futuro, suscettibile di cessione, anche un credito semplicemente sperato, cioè meramente eventuale e “l'aleatorietà,
che in tal caso caratterizza il contratto di cessione, è insita nella nozione di cosa futura e non
comporta invalidità del negozio, stante la espressa previsione di cui all'art. 1348 c.c.” (Cass.
civ., sez. I, 11/5/1990, n. 4040).
A riprova della pacifica cedibilità dei crediti contrattuali non solo futuri ma anche “sperati”
nella misura in cui il loro accertamento dipende dall'esito di un giudizio appositamente instaurato, la giurisprudenza di legittimità, come già accennato, ammette la cessione di crediti derivanti da fatto illecito o da inadempimento contrattuale, la cui esistenza dipende (non
13 dall'accertamento dell'invalidità di clausole contrattuali, ma) dalla prova di plurimi elementi,
quali il fatto illecito o l'inadempimento, l'imputabilità dell'uno o dell'altro alla controparte processuale, il danno sofferto dal danneggiato e il nesso di causalità tra i medesimi (“il
danneggiato da un sinistro stradale può cedere il proprio credito risarcitorio a un terzo (…),
non trattandosi di un diritto strettamente personale e non esistendo al riguardo diretti o
indiretti divieti normativi. Detto terzo è legittimato ad agire, in vece del cedente, in sede
giudiziaria per l'accertamento della responsabilità dell'altra parte e per la condanna di
questa, e del suo assicuratore per la responsabilità civile, al risarcimento dei danni” (Cass.
civ., sez. III, n. 11095/2009; Cass. civ., sez. III, n. 51/2012).
Invero, “nell'ordinamento vigente, non esiste una norma che vieta la disponibilità dei diritti
futuri perché meramente eventuali, bastando che, nel negozio dispositivo, sia individuata o
sia determinata (o determinabile) la fonte dei crediti” -che, nel caso in esame, è identificata nei rapporti bancari intrattenuti con “(…) perché automaticamente siano Controparte_1
ricompresi nella vicenda traslativa quelli che da tale fonte deriveranno (e non solo nel caso
in cui oggetto del negozio sia un singolo credito futuro, ma anche in quello in cui ne sia
oggetto una pluralità di essi).” (Cass. civ., sez. I, 10/12/2018, n. 31896 e, in termini, Cass.
civ. 2/10/2023, n. 27690).
Anche quando abbia a oggetto crediti futuri “sperati”, il contratto si perfeziona validamente con l'accordo. Questo è immediatamente efficace e, come recentemente rammentato dalla giurisprudenza di legittimità anche con riferimento ai crediti risarcitori, ha effetti
14 immediatamente traslativi perché la nascita del credito integra una condizione di efficacia soltanto per la sua esazione, onde la possibilità della sua immediata notificazione ai sensi dell'art. 1265 c.c. (Cass. civ. sez. I, 10/12/2018, n. 31896; v. anche Cass. civ., sez. I,
02/10/2023, n. 27690).
Concluso il contratto di cessione, ha dunque acquistato immediatamente la titolarità Parte_1
della pretesa creditoria ceduta e con essa la legittimazione ad agire in giudizio per farla valere.
Non conduce a contrarie conclusioni il noto e condivisile orientamento giurisprudenziale che distingue la portata e gli effetti della cessione del contratto rispetto alla cessione del credito,
rilevando che mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto in quanto, avendo ad oggetto il trasferimento del solo diritto di credito derivante dal contratto, non determina la trasmissione delle azioni inerenti alla essenza del precedente contratto poiché afferenti alla titolarità del negozio che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione (Cass. civ., 28.4.1967, n. 776; Cass.
civ. 6/7/2018, n. 17727; Cass. 29.3.2024 n. 8579). Se infatti, non può dubitarsi che "nella
cessione del contratto, disciplinata dagli artt. 1406 c.c. e segg., si verifica una sostituzione
nella figura di "parte" di un contratto a prestazioni corrispettive non ancora eseguite;
sostituzione che è totale, in quanto il cedente viene completamente estromesso dalla titolarità
del rapporto, che, invece, viene conseguita dal cessionario, il quale sarà l'unico legittimato
a ricevere la prestazione e ad avvalersi dei rimedi contrattuali, in quanto tenuto a sua volta
15 ad eseguire una prestazione a favore del contraente ceduto;
nella cessione del credito, invece,
disciplinata dagli artt. 1260 c.c. e segg., il trasferimento, anche se il credito nasce da
contratto, ha per oggetto solo il credito in quanto tale, e la sostituzione riguarda unicamente
la posizione di "creditore"; ne consegue che il cessionario del credito, non essendo anche
parte del contratto costitutivo del credito stesso, non può avvalersi di poteri connessi a tale
posizione di parte, e quindi essere legittimato a proporre l'azione di risoluzione del contratto"
(Cass. civ. 6/7/2018 n.17727, in motivazione), non può, tuttavia, sfuggire la sostanziale differenza tra le vicende così decise dalla Suprema Corte e la presente, nella quale non è dato neppure teorizzare una cessione del contratto. Per assunto incontestato tra le parti, entrambi i rapporti bancari erano stati estinti nel 2010 prima della stipula della cessione (3.11.2014),
essendosi peraltro chiusi con il pagamento da parte di di tutte le Controparte_3
competenze nel tempo addebitate dalla banca. La cessione del contratto postula, tuttavia,
l'esistenza di una posizione contrattuale ancora cedibile e implica, dunque, che il rapporto sia ancora in essere. Ai sensi dell'art. 1460 c.c., infatti, “ciascuna parte può sostituire a sé un
terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono
state ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta”.
Non vi era dunque, nel concreto, alcun contratto nel quale sarebbe stato possibile per
[...]
sostituire a sé altro soggetto. Non vi era, in altri termini, un contratto da cedere CP_3
che potesse titolare il terzo cessionario a esperire l'azione di nullità parziale.
16 Il che però non porta ad affermare che l'accertamento di nullità sia precluso. Dal rapporto ormai definito derivava infatti ancora una posizione di credito, di natura restitutoria, facente capo alla società già correntista, credito che ha formato oggetto di -possibile e lecita- cessione a terzi. Negare, in tale ipotesi, al cessionario la legittimazione ad agire per far valere anche solo incidenter tantum la nullità parziale del contratto impedirebbe di fatto l'esercizio dell'azione restitutoria, poiché il contratto non è più cedibile, ma il titolare del rapporto si è
già spogliato del credito restitutorio.
Si perviene, dunque, al tema della portata applicativa dell'art. 1263 c.c. che, proprio in quanto consentita la cessione, non può che essere letto annoverando tra gli accessori ceduti unitamente al credito anche l'accertamento incidentale di nullità in quanto strettamente funzionale alla realizzazione del credito ceduto.
Sostenere il contrario equivale a un inammissibile inversione del rapporto logico e funzionale tra diritto e azione, tra posizione giuridica sostanziale e strumento volto ad assicurarne il soddisfacimento: se il credito ceduto dipende direttamente dalla nullità (parziale) del contratto e l'accertamento dell'invalidità rileva al solo fine di giustificare la pretesa restitutoria, in quanto esclusivamente funzionale alla tutela del credito, allora il diritto di agire in giudizio non può che circolare con la cessione del credito, risultando altrimenti il cessionario -unico,
peraltro, portatore di un interesse ad agire- privato della possibilità di far valere il proprio diritto.
17 Ceduto il diritto alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte in esecuzione di rapporti bancari ormai esauriti, ha dunque acquistato anche la legittimazione ad Parte_1
esercitare la connessa azione in giudizio.
Con riferimento alla denunziata violazione della disciplina di cui all'art. 106 t.u.b. -come specificata dal d.m. 2 aprile 2015 n. 93- è sufficiente rammentare che:
- l'iscrizione all'apposito albo di cui all'art. 106 co. 1 t.u.b. tenuto dalla Banca d'Italia è
richiesta per l'attività di concessione di finanziamenti esercitata da intermediari finanziari nei confronti del pubblico, intendendosi per “esercizio nei confronti del pubblico”, l'attività di concessione di finanziamenti svolta nei confronti di terzi con carattere di professionalità (art. 2 del d.m. 2 aprile 2015 n. 93), fattispecie, questa, dalla quale esorbita la cessione del credito realizzata nel caso in esame nella quale non è dato riscontrare alcuna causa di finanziamento.
La norma di cui all'art. 106 TUB, che riserva agli intermediari finanziari autorizzati
“l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma”, in quanto prescrittiva di limiti e vincoli, deve, invero, interpretata in senso restrittivo, trovando applicazione soltanto in presenza della concreta erogazione di prestiti e di aiuti economici, contraddistinti dalla corresponsione di “interessi” corrispettivi e di mora a carico del finanziato e in favore del finanziatore. (Cass. civ. 3/10/2023, n.27892), elementi in alcun modo rintracciabili nella cessione che ha trasferito a il credito restitutorio Parte_1
originariamente in testa a Controparte_3
18 - in ogni caso, anche laddove tale disciplina fosse applicabile, per condivisibile insegnamento della Suprema Corte, le previsioni dell'art. 106 T.U.B. impositive dell'obbligo di iscrizione degli intermediari finanziari in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia “non hanno alcuna
valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore
bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è
specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo
all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali;
conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano
del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle
condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni
di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in
sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente
viziati da un'invalidità “derivata”;
- in altri termini -anche richiamando le argomentazioni e statuizioni di Cass., Sez. U,
Sentenza n. 33719 del 16-11-2022, in relazione ad altra speciosa questione (…)- dall'omessa
iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della
riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere
rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili
penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.)” (Cass. civ. 18.3.2024 n. 7243).
19 In ultimo, non può dirsi che l'operazione realizzata con il contratto di cessione del 3.11.2014
sia connotata da usura in concreto, come normativamente descritta dall'art. 644 comma 3 c.p..
Per la configurazione dell'usura in concreto occorre, in uno alle condizioni di difficoltà
economica o finanziaria del debitore, anche la sproporzione tra il denaro o l'utilità ricevuta e quella che il sovvenuto si è obbligato a restituire.
Tale secondo presupposto difetta in radice nel caso in esame.
Come visto, le parti hanno conferito al contratto di cessione di credito carattere di aleatorietà.
Il contratto è aleatorio quando i contraenti assumono il rischio di vedere accresciuta per effetto del caso la prestazione a proprio carico ovvero ridotta o addirittura azzerata la prestazione avversa. La possibilità di uno squilibrio tra prestazioni -dovuto al caso- connota, dunque, il contratto aleatorio. Un esempio tipico è dato dai contratti di investimento in strumenti finanziari derivati, in cui a fronte della prestazione dell'investitore, che acquista, l'entità della controprestazione dipende dal futuro andamento di tassi, valute o indici relativi ad altri strumenti finanziari, sicché l'iniziale investimento potrà rilevarsi estremamente proficuo o del tutto svantaggioso senza che ciò determini la nullità del contratto per illiceità o per mancanza di causa.
La sproporzione assume carattere rilevante ai fini dell'attivazione del rimedio tutorio della nullità del contratto per violazione della normativa in tema di usura -rilevabile anche d'ufficio dal giudice- solamente laddove essa esista già al momento della conclusione del contratto e sempre che non si traduca nella mera concretizzazione del rischio assunto, non potendosi, per
20 contro, predicare l'illiceità di contratti equi al momento della conclusione e divenuti squilibrati successivamente per effetto dell'alea.
Nel caso in esame, la cessione del credito futuro ha portato allo scambio di una prestazione in denaro -il prezzo di acquisto di € 1.500,00- con una controprestazione -il trasferimento di un credito -quello restitutorio- ancora da accertare e pertanto inesistente al momento della conclusione del contratto. Irrilevante è, dunque, ai fini della valutazione ex ante della proporzione tra le prestazioni l'eventuale futuro accertamento di un credito restitutorio di ammontare anche notevolmente più elevato rispetto al prezzo corrisposto, realizzando tale ipotesi il rischio assunto dalla cedente con il trasferimento di un diritto futuro senza l'assunzione dell'obbligo di attivarsi perché venga ad esistenza.
Conclusivamente, va esclusa l'invalidità del contratto di cessione e rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di reiterata da con il primo motivo Parte_1 Controparte_1
di appello incidentale.
***
Ancora in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di decadenza formulata dalla banca con riferimento alle doglianze in punto di usura, capitalizzazione e definizione della natura delle rimesse mosse dall'appellante principale. L'eccezione di richiama Controparte_1
l'orientamento giurisprudenziale che qualifica le contestazioni alla relazione di consulenza tecnica d'ufficio come eccezioni soggette al termine di preclusione di cui all'art. 157, comma
21 2 c.p.c., tali, dunque, da dedursi a pena di decadenza nella prima istanza o difesa successiva al suo deposito.
Ritiene, invece, questa Corte di dar seguito alla soluzione accolta dalle Sezioni Unite con sentenza n. 5624 del 21.2.2022, in base alla quale “le contestazioni e i rilievi critici delle parti
alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo
procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono
argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere
formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non
introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove
prove ma si riferiscano alla attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano
volte a sollecitare il potere valutativo del Giudice in relazione a tale mezzo istruttorio;
in
tema di consulenza tecnica d'ufficio, il secondo termine previsto dell'art. 195 c.p.c., u.c., così
come modificato dalla L. n. 69 del 2009, ovvero l'analogo termine che, nei procedimenti cui
non si applica, ratione temporis, il novellato art. 195 c.p.c., il giudice, sulla base dei suoi
generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., abbia concesso
alle parti ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione
nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare;
pertanto la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non
preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di
22 nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel
successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello”.
Stabilita l'irrilevanza della mancata contestazione a opera di delle conclusioni cui è Parte_1
pervenuto il consulente tecnico d'ufficio nel giudizio di primo grado, può procedersi all'esame dei motivi di gravame principale.
Le doglianze relative alla violazione della disciplina antiusura sono infondate.
Con riferimento al rapporto di conto corrente, la verifica del consulente tecnico d'ufficio ha interessato il TEG applicato durante tutto il corso del rapporto, calcolato in base alla formula di cui all'art. 644 c.p. (“formula del TAEG”) con l'inclusione della commissione di massimo scoperto. Il TEG così determinato è stato poi correttamente parametrato alle soglie relative alla categoria “apertura di credito in conto corrente”, facendo riferimento alla classe di importo corrispondente al fido tempo per tempo accordato alla correntista, e, a partire dall'1.1.2010, alla categoria “scoperti senza affidamento”, in quanto non più rilevate linee di credito (pag. 19 della relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata in primo grado). La
rilevanza accordata al fido di fatto per l'individuazione dei tassi soglia tempo per tempo applicabili risulta immune da vizi, non potendosi applicare ai fini della verifica dell'usura soglie relative a categorie diverse da quelle entro cui si inquadra l'operazione concretamente realizzata.
E' poi da sottolineare che le indagini tecniche sono state condotte includendo nel TEG del rapporto un costo, quello della commissione di massimo scoperto, che invece non avrebbe
23 dovuto essere tenuto in considerazione in quanto espunto in sede di ricalcolo poiché
illegittimamente applicato in difetto di valida pattuizione. Ciononostante, il consulente tecnico d'ufficio ha escluso il superamento del tasso soglia per tutta la durata del rapporto,
sicché il primo motivo di gravame non può essere accolto.
La censura di usurarietà è del tutto infondata anche -e a maggior ragione- con riferimento al rapporto di conto anticipi, atteso che il Tribunale, acclarato il difetto di pattuizione scritta delle condizioni economiche, ne ha rideterminato il saldo sostituendo gli interessi applicati con quelli al saggio legale ai sensi dell'art. 1284 c.c.
Meritevole di accoglimento è, invece, il secondo motivo dell'impugnazione principale. Ferma
l'illegittimità della pratica della capitalizzazione trimestrale dei soli interessi debitori protratta fino al 30.6.2000, occorre verificare se e a quali condizioni essa possa considerarsi valida per il periodo successivo in relazione a rapporti che, come quello oggetto di disamina, siano sorti prima della novella normativa e proseguano dopo di essa.
La pubblicazione sulla GURI di un avviso di adeguamento al criterio della pari periodicità
dell'attrazione degli interessi debitori e creditori al capitale e l'inoltro di una comunicazione specifica al correntista mediante annotazione in calce all'estratto conto rappresentano,
diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, adempimenti insufficienti al fine dell'efficace introduzione in contratto di una clausola anatocistica conformata al crisma di legittimità
disegnato dalla novellata previsione dell'art. 120 TUB e alle disposizioni attuative dettate dal
CICR con delibera del 9.2.2000.
24 Riprendendo e precisando gli approdi già raggiunti da Cass. 21.10.2019, n. 26769, e Cass.
21.10.2019, n. 26779, ancor più di recente la Suprema Corte (Cass. civ., sez. I, 19/5/2020 n.
9140), con osservazioni che superano le contrarie argomentazioni qui spese da CP_1
ha rilevato che:
[...]
-"le previsioni della Delib. CICR 9 febbraio 2000, trovano il loro fondamento, sul piano
legislativo, nel D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, commi 2 e 3” il quale ha modificato l'art. 120
T.U.B. demandando al CICR la selezione di "modalità e criteri per la produzione di interessi
sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria",
nonché delle modalità e dei tempi per l'adeguamento delle clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera medesima;
- riguardo a tale ultimo profilo, l'art. 7 comma I della delibera CICR, ha stabilito che “le
condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente Delib. dovessero essere adeguate alle disposizioni in questa contenute
entro il 30 giugno 2000, con effetto dal successivo 1 luglio”, soggiungendo al comma II che,
ove le nuove condizioni contrattuali non comportassero un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, avrebbero potuto provvedere all'adeguamento mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale previa comunicazione per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, comunque entro il 31 dicembre 2000, riservando all'approvazione specifica da parte del
25 correntista, e quindi alla conclusione di un nuovo accordo, la diversa ipotesi in cui le nuove condizioni contrattuali comportassero un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate;
- la delibera CICR 9.2.2000, tuttavia, è anteriore alla sentenza della Corte Costituzionale
17.10.2000, n. 425 che ha dichiarato incostituzionale per eccesso di delega (rispetto alla L. n.
128 del 1998) l'art. 25, comma III D.Lgs. n. 342 del 1999 in quale aveva dichiarato valide ed efficaci le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera medesima;
- il fatto che la pronunzia di incostituzionalità abbia investito solo il tema della validazione indiscriminata delle clausole anatocistiche fino al momento in cui è divenuta operante la delibera CICR 9.2. 2000 senza incidere in via diretta sull'attribuzione al CICR del potere di regolamentare l'adeguamento dei vecchi contratti al nuovo regime, non implica “però, che
quest'ultima abbia mancato di incidere sulla portata della Delib. 9 febbraio 2000, che di tale
potere regolamentare ha costituito espressione”;
- poiché la pronuncia di incostituzionalità dispiega efficacia retroattiva le clausole anatocistiche inserite in contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della Delib. CICR non possono che considerarsi nulle ed è esattamente “alla nullità delle clausole anatocistiche che
bisogna guardare quanto si prendono in considerazione le disposizioni transitorie di cui
all'art. 7 della Delib.”, mentre è priva di rilevanza l'applicazione in via di fatto che a tali clausole illegittime sia stata assicurata;
26 - una differente interpretazione non solo “è priva di giustificazione sul piano logico;
infatti,
l'autorità emanatrice del provvedimento non aveva alcuna necessità di dissociare il regime
giuridico della clausola anatocistica dalla applicazione che le parti ne avessero fatto in
concreto: e ciò perché, come più volte osservato, la Delib. venne ad esistenza quando le
clausole in questione erano state oggetto di sanatoria, onde l'atto si situava, storicamente, in
una cornice normativa in cui la capitalizzazione posta in essere nel passato era da
considerarsi ancora legittima”, ma finisce “per conferire rilevanza a un dato - l'esecuzione
della disposizione negoziale nulla - che è normalmente, salve le note eccezioni (ad es.: artt.
590,799,2126 c.c.), sprovvisto di rilevanza giuridica e che, nella specie, in quanto
confliggente col principio di natura generale per cui la pattuizione nulla è priva di ogni
efficacia, la Delib. CICR non avrebbe potuto nemmeno autonomamente introdurre”;
- quanto ai termini e alle modalità del raffronto tra precedenti e nuove pattuzioni necessario per stabilire se queste ultime inducano o meno un peggioramento, occorre, in primo luogo aver riguardo alla sola clausola anatocistica, dal momento che la delibera CCR si occupa unicamente di questa, da valutare nel suo complesso, considerando cioè la disciplina prevista per gli interessi sia attivi sia passivi;
- “Ciò posto, è da rilevare che nella situazione determinatasi a seguito della nominata
pronuncia di incostituzionalità l'operazione di raffronto imposta dalla Delib. si dimostra
inattuabile”, atteso che “in assenza di usi normativi contrari, le nominate condizioni
contrattuali sono nulle, in base all'art. 1283 c.c., le condizioni indicate dalla disposizione
27 della Delib. CICR circa la pari periodicità del conteggio degli interessi stessi non possono
essere confrontate con una valida disposizione anatocistica, contenuta nel contratto di conto
corrente, da considerarsi tamquam non esset”;
- allora, “l'unico raffronto teoricamente possibile, in un contesto giuridico in cui le clausole
anatocistiche pattuite nel passato sono da considerarsi nulle, potrebbe riguardare la
capitalizzazione con eguale periodicità (di cui all'art. 2, comma 2, cit.), da un lato, e la totale
assenza di capitalizzazione (derivata dalla nullità), dall'altro. La Delib. non prende CP_7
però in considerazione una tale giustapposizione”;
- “appare dunque evidente che il carattere deteriore delle "condizioni precedentemente
applicate" si debba misurare sul piano della capitalizzazione e della sua cadenza. Tale
raffronto sarebbe stato concretamente attuabile in assenza della declaratoria di
incostituzionalità dell'art. 25, comma 3 … dal momento che in base alle norme bancarie
uniformi del passato veniva normalmente praticata la capitalizzazione annuale degli interessi
creditori e la capitalizzazione trimestrale di quelli debitori. Per contro, in mancanza di una
clausola, valida, che preveda, per almeno una delle due tipologie di interesse (attivo o
passivo) una capitalizzazione da attuarsi con una data frequenza, è impossibile stabilire se il
criterio della pari periodicità, di cui all'art. 2, comma 2, della Delib., sia favorevole o
sfavorevole per il correntista. La conclusione è logica conseguenza del fatto che la norma
transitoria di cui all'art. 7 mira a regolare la mera modificazione delle condizioni
anatocistiche (in cui assume centralità proprio il dato della periodicità della capitalizzazione
28 degli interessi), ma non l'inserimento, nel contratto, di una clausola anatocistica prima
inesistente”;
- la conclusione necessitata dell'impossibilità di correlare la disciplina transitoria di cui all'art. 7 delibera CICR al contratto di conto corrente contenente la clausola anatocistica nulla è che le parti possono “applicare al contratto una nuova disciplina della capitalizzazione solo
addivenendo a una specifica pattuizione conforme all'art. 2 della Delib. CICR. Tale
conclusione allinea la disciplina dei vecchi contratti contenti clausole anatocistiche colpite
da nullità a quella dei contratti di conto corrente conclusi dopo l'entrata in vigore della Delib.
CICR: ma tale operazione appare giustificata, se si tiene conto che nell'uno come nell'altro
caso la disciplina della capitalizzazione degli interessi che le parti intendono fissare non si
innesta su altra valida pattuizione e non ha, quindi, contenuto modificativo rispetto a una
precedente regolamentazione pattizia. Rileva, in altre parole, la prossimità, e - in definitiva
- la sostanziale assimilabilità tra due fattispecie: quella della stipula di un contratto di conto
corrente che le parti intendano munire di una clausola anatocistica e quella dell'inserzione
di una tale clausola in un contratto vecchio che ne sia privo (per la nullità della relativa
pattuizione). In entrambi i casi è necessario che il correntista esprima la propria volontà
circa l'introduzione, nel contratto, della clausola di capitalizzazione con pari periodicità,
giacchè sul punto non è previsto alcun automatismo, ma è rimesso all'autonomia delle parti
decidere se il contratto debba produrre, alla detta condizione, interessi anatocistici”;
29 - conclusivamente, “una volta affermato che ai fini della Delib. CICR 9 febbraio 2000, art.
7, assume rilievo non già l'applicazione de facto delle condizioni anatocistiche pattuite in
precedenza, ma la nullità che affligge le stesse, il criterio posto dai commi 2 e 3 dello stesso
articolo, che presuppone la validità di tali pattuizioni e l'intervenuta modificazione delle
stesse, risulta essere inapplicabile, con la conseguenza che per munire un contratto di conto
corrente concluso prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, comma 2,
dell'attitudine a produrre interessi anatocistici era necessario addivenire a una nuova
pattuizione avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi, nel rispetto dell'art. 2 della
nominata Delib” (Cass. civ., sez. I, 19/5/2020 n. 9140, in motivazione).
Nel caso oggetto di esame, la banca si è limitata a produrre l'estratto della Gazzetta Ufficiale
del 24.6.2000 e la comunicazione di modifica unilaterale trasmessa alla correntista con l'estratto conto relativo al III trimestre del 2000, mediante le quali aveva reso note a
[...]
le nuove condizioni economiche relative alla capitalizzazione degli interessi Controparte_3
da applicare a decorrere dall'1.7.2000 (docc. nn. 8 e 9 fascicolo di . Difetta, Controparte_1
invece, la prova di un'espressa pattuizione concordata delle nuove condizioni, sicché, in conformità alla ricostruzione sopra richiamata e condivisa, va riformata la pronuncia di primo grado nella parte in cui in sede di rideterminazione del saldo del conto corrente ha applicato la capitalizzazione degli interessi per il periodo successivo al 2000.
Meritevole di accoglimento è, infine, anche il terzo motivo di impugnazione principale.
30 L'azione di ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale. Per quanto l'azione di nullità sia imprescrittibile, le conseguenti azioni restitutorie, come chiaramente indicato dall'art. 1422 c.c., sono infatti soggette a prescrizione. Posto che l'azione promossa dal correntista per il recupero delle somme illegittimamente percepite dalla rientra nel novero delle azioni restitutorie, essa è CP_2
soggetta all'ordinario termine decennale.
In funzione della regola generale espressa all'art. 2935 c.c. la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Riguardo all'esatta individuazione di tale momento è necessario dare atto dell'elaborato meccanismo di operatività della prescrizione nei rapporti di conto corrente bancario messo a fuoco dalla sentenza della Sezioni Unite della
Cassazione n. 24418 del 2.12.2010 e di recente ancora ribadito da Cass. civ., sez. VI,
14/07/2020, n. 14958 “Nell'ambito di un rapporto di conto corrente, occorre distinguere i
versamenti solutori da quelli ripristinatori della provvista: giacché solo i primi possono
considerarsi pagamenti nel quadro della fattispecie di cui all'art. 2033 c.c.; con la
conseguenza che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito decorre, per tali
versamenti, dal momento in cui le singole rimesse abbiano avuto luogo. I versamenti
ripristinatori, invece non soddisfano il creditore ma ampliano (o ripristinano) la facoltà
d'indebitamento del correntista: sicché, con riferimento ad essi, di pagamento potrà parlarsi
soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca
abbia percepito dal correntista il saldo finale, in cui siano compresi interessi non dovuti: per
31 essi, quindi, la prescrizione decorre dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto,
in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Il che è quanto dire che ai fini della
prescrizione assumerà rilievo anche la rimessa (solutoria) con cui il correntista ripiana
l'esposizione debitoria maturata in ragione del rapporto di affidamento oramai cessato.”.
Chiarisce la Suprema Corte che se il correntista nel corso del rapporto ha effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, passibili dunque di ripetizione ove indebiti, in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Ciò che accadrà in caso di versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento. Non così, invece, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può continuare a disporre. Di qui l'importanza della differenziazione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie della provvista: solo le prime possono considerarsi pagamenti rilevanti ex art. 2033 c.c. e sottomesse all'ordinario termine decennale di prescrizione del diritto alla ripetizione,
decorrente per ciascuna dal momento in cui abbiano avuto luogo.
Soltanto nel caso in cui vengano effettuate rimesse solutorie il termine per la prescrizione del diritto alla ripetizione inizia a decorrere dal pagamento stesso, dovendosi invece a fronte di
32 rimesse ripristinatorie far decorrere il suddetto termine dalla data di chiusura del conto,
sempre che il saldo finale sia illegittimamente a debito per il correntista.
Nell'indagine sulla natura solutoria o ripristinatoria dei versamenti risulta dunque di estrema importanza accertare l'esistenza o meno di un'apertura di credito e il suo ammontare.
Argomenta, sul punto, che il formalismo imposto sotto pena di nullità dall'art. Controparte_1
117 T.U.B., preclude alla prova dei contratti bancari tramite il ricorso alle presunzioni o alla confessione, nonché alla ricerca di indicatori dell'esistenza di un fido c.d. “di fatto”, desunto,
esemplificativamente, dalla prolungata tolleranza della banca verso saldi debitori di conto corrente, con il duplice corollario che l'apertura di credito non convenuta in forma scritta non potrebbe ritenersi validamente pattuita e che le rimesse intervenute sul conto corrente dovrebbero considerarsi tutte di natura solutoria.
L'argomento non è persuasivo.
Le nullità di cui al Titolo IV del T.U.B. rientrano nel novero delle “nullità di protezione”.
Tale peculiare rimedio risponde alla necessità di garantire una tutela sostanziale al contraente che -in ragione dell'asimmetria informativa che connota i rapporti bancari e finanziari- si trova in una posizione di strutturale debolezza rispetto all'altra parte, e, in via consequenziale,
mira al soddisfacimento degli interessi fondamentali al corretto funzionamento del mercato
(art. 41 Cost.) e all'uguaglianza tra contraenti (art. 3 Cost.).
Nata in ambito consumeristico, a completamento di un quadro di strumenti civilistici funzionali alla tutela del consumatore, la disciplina delle nullità di protezione è stata estesa
33 ad altri contratti che, analogamente ai contratti di consumo, si connotano per uno squilibrio strutturale tra le parti. Il formalismo contrattuale, in particolare, in una prospettiva che diverge dalla logica del codice civile (ove è previsto che la forma ammanti per lo più contratti aventi a oggetto beni immobili intercorsi tra contraenti in posizione di parità), mira a riequilibrare la diseguaglianza sistemica che colloca intermediario bancario e sua controparte contrattuale su piani differenti di forza contrattuale, bagaglio cognitivo, esperienza, capacità professionale,
onde favorire l'esercizio consapevole della libertà contrattuale del cliente.
La funzione di protezione assolta dalla nullità comporta che essa possa essere fatta valere solo dal correntista -contraente debole- e che il giudice ha il potere di rilevarle d'ufficio esclusivamente nell'interesse di quest'ultimo (Cass. civ., Sez. Un., 12/12/2014, n. 26242).
Dalla ratio sottesa alla previsione legislativa della nullità di cui all'art. 117 T.U.B. deriva l'impossibilità per di invocare con effetti per sé favorevoli una nullità -quella Controparte_1
del contratto di apertura di credito- che non solo è posta a tutela della correntista, ma alla quale lo stesso istituto di credito ha dato causa non avendo provveduto a stipulare il contratto per iscritto. Accordare rilevanza al fido di fatto, pertanto, consente un recupero di coerenza di sistema, scongiurando che la banca, che ha dato luogo alla nullità, possa poi trarre utilità
dalla stessa paralizzando con l'eccezione di prescrizione il credito restitutorio maturato dal correntista in relazione alle poste indebitamente annotate in conto e corrisposte. Un fido,
sebbene “di fatto”, può dunque ritenersi accordato se tale circostanza è ricavabile anche da altri elementi, diversi dall'espressa previsione contrattuale.
34 Nel concreto:
- il contratto di conto corrente n. del 17.1.1980 disciplina specificamente i tassi degli interessi debitori da applicare “entro i limiti di fido eventualmente consentitoci” -23%- e la maggiorazione “sulle eccedenze che dovessero eccezionalmente verificarsi oltre il limite di
fido” -+0,5%- (doc. n. 10, fascicolo di parte di;
Controparte_1
- con successivo contratto del 21.12.1993 sono state rinegoziate le condizioni ed è stato fissato il tasso di interesse debitore intra fido nella misura del 10,25% e la maggiorazione per le eccedenze oltre il limite del fido nel 2% (doc. n. 11, fascicolo di parte di . Controparte_1
Difetta, invece, la pattuizione per iscritto dell'ammontare del fido tempo per tempo concesso.
I documenti prodotti in giudizio da consentono, tuttavia, una sua agevole Parte_1
ricostruzione. Come evidenziato dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione depositata nel primo grado di giudizio, dall'esame degli estratti conto è emerso che “sul suddetto
rapporto di conto corrente è stata concessa un'apertura di credito pari ad originarie lire
400.000.000. Tale fido ha subito delle modifiche durante il corso del rapporto, riducendosi a
lire 300.000.000 per poi tornare nuovamente all'importo di lire 400.000.000 e raggiungere
la somma di lire 500.000.000 (€ 258.299,00) sino al 31.12.2003, data dalla quale non è più
rilevato alcun affidamento” (v. pag. 17 della relazione di consulenza tecnica d'ufficio).
Una volta individuato l'importo del fido, è possibile procedere all'indagine sulla natura delle rimesse effettuate dal correntista. Tale verifica non può effettuarsi sulla scorta dell'estratto conto storico della banca poiché quest'ultimo risente dell'applicazione di poste illegittime
35 aventi titolo in clausole dichiarate nulle. Poiché la nullità si sostanzia in un vizio genetico del contratto che travolge gli effetti dell'accordo ex tunc dalla stipulazione dello stesso, a tali pattuizioni non può essere riconosciuto alcun effetto.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre allora, all'esito della declaratoria di nullità delle clausole contrattuali, eliminare previamente tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento (Cass. civ., sez. I,
15/2/2021, n. 3858; Cass. civ., sez. I, 19/5/2020, n. 9141).
Va disattesa l'eccezione, sollevata da di nullità della consulenza tecnica Controparte_1
integrativa espletata in grado di appello. Sostiene l'istituto di credito che i quesiti formulati sono inammissibili per essere in contrasto con il giudicato interno che si sarebbe formato sull'applicazione del criterio del c.d. “saldo banca”.
Il giudicato interno, tuttavia, si forma non esclusivamente su un fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto,
suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, sicché
“l'appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione (nella
specie, riliquidazione del danno biologico in considerazione del decesso della Ta. e di una
c.d. "personalizzazione" nella misura massima) riapre la cognizione sull'intera questione che
36 essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e
riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano
stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame” (Cass., civ.,
sez. III, 14/12/2024, n. 32563).
Ebbene, come sopra evidenziato, l'utilizzo del criterio del saldo rettificato costituisce un passaggio essenziale del procedimento volto a verificare la natura dei versamenti effettuati sul conto, sicché l'impugnazione della statuizione con cui il Tribunale ha affermato la natura solutoria di tutte le rimesse sulla scorta dell'erroneo inquadramento del rapporto nell'ambito di quelli non affidati è idonea a riaprire la cognizione sull'intera questione.
La verifica eseguita dal consulente tecnico d'ufficio ha condotto all'individuazione di soli tre versamenti con natura solutoria, per un ammontare complessivo di € 9.844,54, nel dettaglio:
- la rimessa di lire 1.122.997.849 del 28.1.1988, pagamento solutorio per l'importo di lire
132.626.976 (corrispondente al saldo extra fido coperto);
- la rimessa di lire 1.892.933.616 del 25.3.1988, pagamento solutorio per l'importo di lire
17.861.849 (corrispondente al saldo extra fido coperto);
- la rimessa di lire 1.066.852.895 del 17.5.1989, pagamento solutorio per l'importo di lire
215.442.734 (corrispondente al saldo extra fido coperto).
Non possono invece essere incluse tra le rimesse solutorie le anticipazioni su fatture effettuate dall'istituto di credito in favore della correntista.
37 Al fine di chiarire tale affermazione appare opportuno soffermarsi sulle modalità di funzionamento del rapporto di anticipazione bancaria.
L'erogazione dell'anticipazione in seguito alla presentazione, salvo buon fine o allo sconto,
di disposizioni di incasso o effetti cambiari implica l'apertura di un conto dedicato nel quale sono registrati i movimenti contabili, ovvero l'addebito del controvalore dell'anticipo erogato e il movimento di segno contrario, non appena il credito sotteso al titolo venga soddisfatto.
Le competenze maturate sul conto anticipi, invece, sono direttamente portate a debito sul conto corrente ordinario. Alla scadenza dei termini del pagamento dei documenti presentati,
se il debitore esegue la prestazione dovuta, si estingue anche la partita debitoria aperta sul conto anticipi poiché i due crediti – del cliente, per il credito incassato e della banca, per l'anticipo concesso – si compensano;
se, invece, il terzo debitore non adempie la prestazione dovuta, la partita debitoria accesa sul conto anticipi si estingue ugualmente, ma, con addebito,
attraverso giroconto, della posta debitoria sul conto corrente ordinario. Il sistema operativo insito nel meccanismo della anticipazione consente di affermare che la linea di credito autoliquidante, pur qualificandosi come operazione creditizia giuridicamente autonoma rispetto al conto corrente di corrispondenza (ragione che la rende destinataria di un autonomo regolamento contrattuale), è pur sempre regolata tramite conto corrente sia per quanto concerne l'accredito dell'anticipo, sia per quanto concerne spese e competenze, abitualmente corrisposte tramite la disponibilità di conto corrente.
38 La circostanza che gli interessi maturati sulle autonome operazioni di anticipo confluiscano nel conto corrente di corrispondenza e concorrano a formarne il complessivo saldo debitore condensa il saldo -negativo- del conto anticipi intorno al valore, per sorte capitale, delle anticipazioni disposte dalla banca e non seguite dal pagamento a opera del terzo debitore ceduto.
Ciò premesso, merita di essere richiamata la perimetrazione del concetto di pagamento suscettibile di generare una pretesa restitutoria operata dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, le quali precisano che i versamenti eseguiti in conto “in tanto … potranno essere
considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove
risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento
patrimoniale in favore della banca” (Cass. civ., Sez. Un., 2/12/2010, n. 24418) il che avverrà,
come del pari chiarito dalla Corte, quando il versamento acceda a un conto con saldo a debito di entità tale da superare l'affidamento concesso o in un conto a debito nel quale non sia stata la concessione di linee di credito in favore del correntista.
Nelle operazioni di anticipo, però, è la banca che accredita (in anticipo, appunto, rispetto i tempi di usuale esigibilità del credito) una somma a favore del correntista che, si limiterà a restituirla alla scadenza pattuita, tanto che in caso di inadempimento del terzo debitore ceduto e di mancato pagamento da parte del cliente, l'importo prestato dalla banca concorrerà a formare il saldo negativo del conto anticipi. Non è dato dunque configurare alcun pagamento rilevante ai fini dell'art. 2033 c.c., non potendo, in particolare, essere considerato tale il
39 versamento del debitore ceduto confluito sul conto anticipi, in quanto avente la sola funzione di ripristinare la provvista messa a disposizione della banca con l'anticipazione bancaria e,
neppure il pagamento eseguito da correntista in caso di inadempienza del debitore ceduto,
trattandosi ancora una volta di una mera restituzione di somme ricevute temporaneamente in prestito.
Non orienta su contrarie posizioni la giurisprudenza consolidata in materia di revocatoria fallimentare, richiamata da Controparte_1
Ai fini della revocabilità delle rimesse ai sensi dell'art. 67 co. 2 lett. b) L. Fall., infatti, rileva unicamente l'attitudine del versamento a ridurre in modo consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca creditrice. Il rimedio della revocatoria fallimentare mira, infatti, a ricondurre alla massa i pagamenti effettuati dal soggetto in stato di decozione tali da compromettere la par condicio creditorum. Il che significa che potrebbe essere considerata revocabile ai sensi della legge fallimentare anche una rimessa che non sia tecnicamente un pagamento, in quanto ad esempio operante entro i limiti dell'affidamento
(cioè, tecnicamente un versamento ripristinatorio).
L'eccezione di prescrizione della banca può, in definitiva, essere accolta esclusivamente con riferimento ai tre pagamenti individuati dal consulente tecnico d'ufficio e sopra specificati.
Il saldo del conto corrente n. 500005532 al 22.9.2010 (data di estinzione del rapporto) va,
dunque, rideterminato in € 735.994,20 a credito della società correntista ( – relazione Parte_2
del consulente tecnico depositata in grado di appello), importo ottenuto:
40 - applicando i tassi di interesse e le valute convenuti;
- espungendo le spese e le commissioni non validamente pattuite (e tra queste le somme addebitate a titolo di commissione di massimo scoperto), nonché la capitalizzazione degli interessi debitori e creditori per tutta la durata del rapporto;
- detraendo gli oneri non ripetibili in quanto addebitati e pagati con rimesse solutorie.
Dal saldo del conto corrente sono state, altresì, espunte, sin dall'accensione del rapporto, tutte le competenze derivanti dal conto anticipi n. 500001300.
Se è vero, infatti, che usualmente conto anticipi e il conto corrente sono legati da una relazione di collegamento diretto e funzionale tale per cui gli interessi e le competenze maturate sulle operazioni di anticipo confluiscono nel conto corrente di corrispondenza e concorrono a formare il complessivo saldo debitore (di modo che in caso di illegittimità del costo del credito convenuto con il contratto di conto anticipi o, a monte, di invalidità del contratto per difetto di forma scritta, sarà il conto corrente a variare il proprio saldo), è pur vero, tuttavia che ciò
non rappresenta una regola indefettibile e che una simile modalità operativa è condizionata a un'espressa previsioni negoziale.
Nel caso di specie, non vi è prova che il rapporto di conto anticipi n. 500001300 fosse sorretto da valida convenzione scritta istitutiva di un collegamento formale con il conto corrente ordinario, così che i due rapporti ben possono, anzi devono, essere considerati come del tutto autonomi.
41 In sede di rideterminazione del saldo dei rapporti, la mancata pattuizione delle condizioni economiche del conto anticipi nelle forme prescritte dalla legge e la mancata previsione della regolazione in conto corrente delle competenze maturate sul conto anticipi comportano,
pertanto, operativamente:
- da un lato, l'illegittimità dell'addebito sul conto corrente delle competenze negative rinvenienti dal rapporto di anticipazione, che vanno integralmente espunte;
- dall'altro, la rideterminazione delle stesse -previa traslazione sul conto anticipi- con applicazione degli interessi al tasso legale.
L'importo ripetibile da resta, in ultima analisi, individuato nella somma algebrica Parte_1
dei saldi del conto corrente -epurato da tutte le competenze derivanti dal conto anticipi- (+ €
735.994,20) e del conto anticipi -risultante dall'insieme delle somme anticipate e non restituite e degli interessi al saggio legale su queste calcolati. Per la determinazione del saldo del conto anticipi occorre far riferimento al calcolo sub 2A – all. n. 8 come specificato nella relazione depositata in grado di appello a fronte del ricalcolo del saldo del conto corrente realizzato nell'ipotesi A (pagg. 19 e 20, relazione del c.t.u.).
Al saldo del conto corrente n. 500005532 di € 735.994,20 a credito della correntista va dunque sommato algebricamente il saldo del conto anticipi n. 500001300 pari ad € 410.667,22 a debito, sicché l'importo ripetibile da è rideterminato in € 325.326,98. Su tale Parte_1
importo maturano gli interessi al saggio e con la decorrenza indicati dal Tribunale con statuizione non gravata da impugnazione.
42 In definitiva, l'appello incidentale va integralmente rigettato, anche per le doglianze relative alla regolamentazione delle spese di lite, e l'appello principale accolto con riferimento ai motivi secondo e terzo.
In ossequio al canone della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio, liquidate in misura prossima ai medi delle tariffe approvate con d.m. n. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 260.001 ed euro 520.000, in € 18.504,00, di cui € 804,00 per esborsi, €
4.000,00 per la fase di studio, € 2.200,00 per la fase introduttiva, € 4.500,00 per la fase istruttoria ed € 7.000,00 per la fase decisionale, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, devono essere poste a carico di con distrazione Controparte_1
a favore degli avvocati Michele Perrino e Ignazio Gabriele Gucciardo, dichiaratisi antistatari.
A carico dell'istituto di credito, infine devono essere posta in via definitiva le spese della consulenza tecnica d'ufficio disposta in questo grado di giudizio, come liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando;
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo n. 4733 del 31.10.2019, appellata in via principale da con atto di citazione notificato a il 30.4.2019 e Parte_1 Controparte_1
in via incidentale da condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_1 [...]
di € 325.326,98, oltre interessi al saggio legale con decorrenza dal 22.9.2010 sino al dì Pt_1
dell'effettiva corresponsione;
43 condanna alla refusione in favore di delle spese del presente grado Controparte_1 Parte_1
di giudizio, liquidate in € 18.504,00, come specificato in motivazione, maggiorati di c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, disponendone la distrazione in favore degli avvocati Michele Perrino e Ignazio Gabriele Gucciardo, dichiaratisi antistatari;
pone definitivamente a carico di le spese per la consulenza tecnica d'ufficio Controparte_1
disposta in questo grado di giudizio, come liquidate con sperato decreto.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere a il versamento di un ulteriore importo a titolo Controparte_1
di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il 30 gennaio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
44