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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 13/10/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1397 del 2019 R.G., pendente tra
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Ada Panzera e dall'avv. Pasquale Marino ed elettivamente domiciliata come in atti;
-parte attrice-
e rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Controparte_1
Cavallaro ed elettivamente domiciliata come in atti;
-parte convenuta- nonché
, nato a [...] in data [...]; Controparte_2
-parte convenuta contumace-
Oggetto: risarcimento danni derivanti da sinistro stradale.
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha chiesto Parte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “-ritenere e dichiarare la esclusiva responsabilità del sig. nella causazione del sinistro Controparte_2
1 stradale e, di conseguenza …condannare la compagnia
[...]
in qualità di compagnia assicurativa del mezzo su cui Controparte_3
viaggiava danneggiato, a risarcire all'attore la somma pari ad € 30.000,00, quale differenza tra l'intero ammontare del danno subito (euro 60.000,00) e la somma trattenuta a titolo di acconto (euro 30.000,00) o di quella somma maggiore o minore che più apparirà di giustizia, il tutto con interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell'incidente a quello dell'effettivo soddisfo”.
A sostegno della domanda, la difesa di parte attrice ha dedotto:
-che “In data 19/04/2017 … in qualità di terza trasportata Parte_2
dell'autoveicolo modello mitsubishi OL CN285GK, , condotto CP_4
dal sig. , stava percorrendo la strada provinciale 22 nel Parte_3
comune di Filandari (Vv) quando improvvisamente veniva coinvolta in un sinistro stradale, a causa del comportamento imprudente dell'auto modello fiat panda tg BT605LK condotta e di proprietà del Sig. CP_2
;
[...]
-che “Il veicolo fiat panda che precedeva e percorreva la stessa corsia di marcia … improvvisamente rallentava la propria condotta, quasi fermandosi, per poi impegnare nuovamente la strada percorsa dal veicolo mitsubishi, senza segnalare nessuna delle dette manovre”;
-che “Nonostante la velocità moderata e l'adeguata distanza di sicurezza mantenuta dal veicolo mitsubishi, il comportamento anomalo del conducente del veicolo fiat panda non ha fatto altro che ostacolare la circolazione, dapprima accostandosi al ciglio della strada di percorrenza, per poi in un secondo momento (il tutto nel giro di pochi secondi) … impegnare la carreggiata in modo del tutto improvviso e non segnalato con indicatore di direzione e facendo così impattare i due veicoli”;
-che “A seguito e per causa di detto sinistro la signora , Parte_2
riportava ingenti lesioni che ne richiedevano il trasporto al Pronto Soccorso
2 del P.O. di Vibo Valentia, dove…veniva emessa diagnosi di … frattura dell'omero dx”.
Con comparsa depositata in data 6 maggio 2022 si è costituita in giudizio la società la cui difesa, nel contestare il Controparte_1
quantum, ha precisato che: “come da prassi la compagnia ha provveduto ad incaricare il medico fiduciario per verificare i danni lamentati dalla Sig.ra il quale, a seguito della visita di controllo ha redatto apposita Pt_1
perizia … Si duole infatti sottolineare che l'importo dalla compagnia assicurativa offerto – e trattenuto dalla Sig.ra a titolo risarcitorio Pt_1
ammontava a €36.064,00, non a €30.000 come erroneamente affermato da controparte nel proprio atto introduttivo … Tale somma è già stata conferita a parte attrice, sotto forma di assegno bancario. A ragione di ciò, appare evidente come niente possa più richiedersi alla compagnia assicurativa convenuta, la quale ha già adempiuto ad ogni suo onere e obbligo. Va inoltre precisato come, tale contestata somma, sia stata calcolata sulla base del risultato dei riscontri medico-chirurgici pervenuti alla stessa , CP_3
nonché dai risultati della visita medica richiesta. Ciò che è stato, tuttavia, astutamente omesso da parte attrice è l'assenza delle tutele necessarie e obbligatorie al momento del sinistro. Spicca, infatti, ictu oculi dalla lettura del verbale relativo al sinistro in oggetto, come il Sig. e la Sig.ra Pt_3
, al momento dell'incidente, non avessero indossato le cinture di Pt_2
sicurezza … Tale fattore risulta determinante ai fini della computazione del danno. Ciò, oltre che ad essere in palese violazione dell'art. 172 del Codice della Strada, è oltretutto contrario ad ogni norma prudenziale-stradale. A tal ragione, la disciplina e giurisprudenza in ambito assicurativo sono concordi nel ritenere che, in caso di sinistro, qualora si verifichi una tale violazione (ossia, in assenza delle cinture di sicurezza), eventuali offerte a titolo di rimborso del danno vadano computate con una diminuzione percentuale, dovuta dall'omissione delle tutele prescritte e necessarie (Cass. ordinanza n. 21991/2019). Di norma, tale diminuzione percentuale è pari, 3 mediamente, al 50% del totale dovuto. Nel caso di specie, si ritiene opportuno sottolineare come la abbia optato per la CP_3
percentuale minima prevista, pari ad una riduzione del 30%”.
La causa è stata istruita mediante prova orale e CTU.
Terminata la fase istruttoria, all'udienza del 9 ottobre 2025 sono state precisate le conclusioni e la causa è stata discussa oralmente. Questo giudice ha trattenuto la causa in decisione ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
* * *
Preliminarmente, verificata la regolarità della notifica, deve essere dichiarata la contumacia di Controparte_2
Sempre in via preliminare, va rilevato che è infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda “in quanto la Sig.ra ha già ottenuto - Pt_2
sotto forma di assegna bancario - la somma, a titolo risarcitorio, a lei stessa spettante alla luce del sinistro contestato”.
Infatti, parte attrice ha dedotto che: “Tale offerta, pur implicando da parte della il riconoscimento del risarcimento delle Controparte_3
lesioni subite dall'attrice, era comunque del tutto incongrua ed insoddisfacente ai fini risarcitori, per cui veniva trattenuta a titolo di acconto sulle maggiori somme dovute per le lesioni riportate nel sinistro de quo”.
Effettivamente, parte convenuta ha allegato la sola offerta che richiama l'art. 148 del codice delle assicurazioni.
L'azione è, quindi, conforme alla disciplina di cui alla norma appena citata.
Tanto premesso, questo giudice ritiene poi che la domanda proposta da parte attrice sia meritevole di accoglimento nei termini di seguito dettagliati.
ha sostenuto che: “Il veicolo fiat panda che precedeva e Parte_2
percorreva la stessa corsia di marcia … improvvisamente rallentava la propria condotta, quasi fermandosi, per poi impegnare nuovamente la strada percorsa dal veicolo mitsubishi, senza segnalare nessuna delle dette manovre”. 4 Le dichiarazioni rese dal testimone , che ha assistito all'incidente, Tes_1
offrono un apporto utile ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro atteso che:
escusso all'udienza del 13 ottobre 2022, ha così riferito:
“Confermo e preciso che stavo percorrendo questa Strada direzione Spilinga verso Ricadi. Ho visto la AN che ondeggiava e quindi dall'argine destro della carreggiata colpiva l'altra macchina che si trovava dietro alla AN, ed io mi trovavo dietro la macchina Mitsubishi.” In ordine al cap. n. 2 dell'atto di citazione il teste: “confermo”. In ordine al cap. n. 4 dell'atto di citazione il teste: ADR: “Posso solo riferire che il signore che guidava la
Mitsubishi mi ha riferito di aver chiamato i soccorsi e la signora lamentava dolori alle spalle”>>.
Dunque, alla luce dell'istruttoria espletata e in assenza di prova contraria, deve ritenersi accertata la verificazione del sinistro per come descritta nell'atto introduttivo e non contestata in giudizio.
In altre parole, l'esito dell'istruzione probatoria e le circostanze specifiche cristallizzate in atti hanno fornito sufficiente prova della responsabilità esclusiva del convenuto poiché il teste ha affermato che “la AN … Tes_1
ondeggiava e quindi dall'argine destro della carreggiata colpiva l'altra macchina che si trovava dietro alla AN…”.
Pertanto, è emerso come il convenuto abbia attuato una manovra CP_2
repentina, inaspettata e non segnalata, provocando l'impatto con l'altro veicolo che non sarebbe stato concretamente evitabile utilizzando la normale diligenza e prudenza e applicando le regole che disciplinano la circolazione.
Tuttavia, nella vicenda che occupa può dirsi dimostrato un concorso di colpa del terzo trasportato.
Infatti, nella relazione dei Carabinieri relativa al sinistro (allegata anche dalla parte attrice) risulta che il conducente del veicolo sul quale viaggiava parte
5 attrice, , ha così dichiarato: “non indossavamo le cinture di Parte_3
sicurezza” (per come evidenziato dalla assicurazione convenuta).
nulla ha dedotto sul punto. Parte_2
Questo giudice ritiene che il dispositivo di protezione, ove utilizzato
(osservando un obbligo previsto dall'ordinamento), avrebbe potuto attenuare gli effetti del sinistro. Ne consegue che può ritenersi sussistente un concorso di colpa della persona trasportata nella misura del 10% tenuto conto della circostanza che viaggiava sul sedile posteriore. Parte_2
In ordine alla quantificazione del danno - dai referti allegati agli atti nonché dalle conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico - emerge:
-che, in occasione del sinistro, l'attrice ha riportato: “esiti algo-disfunzionali di intervento chirurgico di osteosintesi con placche e viti anatomica residuati in pseudo artrosi in frattura comminuta del terzo medio prossimale omero destro in soggetto destrimane con lieve limitazione funzionale delle articolazioni contigue. Danno estetico di grado lieve” (cfr. elaborato peritale);
-che “Tali lesioni sono compatibili e diretta conseguenza del trauma riportato in data 19/04/2017. Non sono presenti in anamnesi patologie che possano aver influenzato in modo diretto l'esito di tali lesioni al momento del sinistro. 2) Gli esiti permanenti sono caratterizzati da: dolore con deficit di grado medio nel movimento dell'articolazione scapolo omerale destra, bruciore nelle zone delle cicatrici e disagi nella vita di relazione di natura estetica. 3) Gli esiti sopra descritti incidono sull'attività lavorativa di operatrice scolastica calcolato all'interno del danno biologico come capacità lavorativa generica. 4) sono stati effettuati interventi chirurgici migliorativi due volte ma non si esclude, che la perizianda vada incontro ad interventi chirurgici nel futuro per instaurarsi di artropatia degenerativa cronica a carico dell'articolazione. 5) le spese mediche in fascicolo sono congrue”.
La lesione subita dall'attrice è stata così quantificata dal consulente tecnico:
12% di invalidità permanente;
22 giorni di invalidità temporanea totale;
90 6 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%; 110 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%; 100 giorni di invalidità temporanea parziale al
25%.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. sono congruamente motivate e pienamente condivisibili;
parimenti, appare corretta l'individuazione della percentuale del danno biologico.
Nel caso di specie, si tratta perciò di lesioni di non lieve entità con postumi superiori al 9% (c.d. macro-permanenti).
Ora, posto che la tabella unica nazionale per la valutazione delle lesioni c.d. macro-permanenti, prevista dall'art. 138 del codice delle assicurazioni, può applicarsi solo ai sinistri verificatisi dopo l'entrata in vigore della stessa - avvenuta in data 5 marzo 2025 - nella vicenda in esame devono operare le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano.
Pertanto, in ossequio alle tabelle di Milano, deve essere liquidato, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla lesione permanente dell'integrità psicofisica, l'importo di euro 23.785,00, in valori attuali, cui va aggiunta la somma: di euro 2.530,00, in valori attuali, per l'invalidità totale temporanea
(22 giorni); di euro 7.762,50, in valori attuali, per l'invalidità temporanea al
75% (90 giorni); di euro 6.325,00, in valori attuali, per l'invalidità temporanea al 50% (110 giorni); di euro 2.875,00, in valori attuali, per l'invalidità temporanea parziale al 25% (100 giorni), per un totale di euro
43.277,50, oltre euro 1.291,67 per spese mediche documentate.
Da tale importo di euro 44.569,17 va decurtato il 10% (concorso di colpa) per un totale di euro 40.113,00.
Con la precisazione che, ai fini del calcolo sopra riportato, è stata considerata, per l'invalidità temporanea, l'età della vittima al tempo del sinistro (61 anni)
e, per le lesioni permanenti, l'età della vittima al tempo della cessazione dell'invalidità temporanea (62 anni), che, in assenza di altri elementi, deve
7 farsi risalire a marzo 20181 (cfr. CTU pag. 4).
Va, infine, evidenziato che la difesa di , nel presente giudizio, Parte_2
ha dedotto che: “Le ingenti lesioni hanno influito pesantemente sula vita affettiva e lavorativa dell'attrice, la quale è stata sottoposta a visita presso la Commissione medica di verifica di Milano e a seguito della quale è stata giudicata relativamente inidonea a svolgere la precedente mansione di collaboratrice scolastica, ed ha subito un mutamento delle mansioni lavorative”.
Ebbene, come è noto: “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, debba rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico- relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale
(sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, 1 cfr. Cass. Civ. n. 10303 del 2012 “nella liquidazione del danno biologico permanente occorre fare riferimento all'età della vittima non al momento del sinistro, ma a quello di cessazione dell'invalidità temporanea, perché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza”.
8 autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (cfr., ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 901 del 17/01/2018, Rv. 647125 - 02); sul giudice del merito, pertanto, incombe l'obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale
(che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili (Sez. 3, Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018, Rv. 650858 - 01)”
(cfr. Cass. Civ. 6444 del 2023).
Da tali considerazioni consegue che, nella specie, non risultano adeguatamente dettagliati e provati danni aggiuntivi atteso che: la citazione contiene il riferimento a pregiudizi astrattamente ipotizzabili e non indicati in concreto (“mutamento delle condizioni e dello stile di vita”, “perturbamento dell'agenda quotidiana” e “rinuncia forzata ad occasioni felici”); parimenti i capitoli di prova nulla aggiungono al riguardo;
quanto, invece, risultante dal verbale della Commissione medica, in assenza di altri dati, non è idoneo a dimostrare gli effetti patiti dalla parte attrice.
L'attrice, infatti, non ha allegato documentazione sul punto e l'escussione dei testimoni non ha fornito elementi utili ai fini della prova richiesta (cfr. dichiarazioni rese dai testi che sono prive di dettagli concreti in merito a tale profilo).
9 Al riguardo, va, infatti, segnalato che la difesa dell'attrice, in data 3 novembre
2020, ha dedotto che: “La sig.ra , infatti, obbligata ad assentarsi dal Pt_2
posto di lavoro per un prolungato periodo di malattia, è stata costretta ad una successiva riduzione del trattamento economico percepito mensilmente, per come si evince dai n. 12 cedolini (che si allegano alle presenti note di trattazione scritta) relativi ai compensi per l'attività svolta dalla mia assistita nel periodo successivo alla guarigione con postumi invalidanti, dalla stessa subiti, per causa del sinistro de quo. Tali circostanze hanno arrecato alla sig.ra un danno esistenziale, tradotto anche Parte_2
in un netto patimento da rilevanti peggioramenti nel proprio stile di vita nonché uno stravolgimento apprezzabile delle qualità delle proprie abitudini personali”.
Tuttavia, nel presente giudizio, non è stato documentato e dimostrato il trattamento economico precedentemente percepito né il dedotto pregiudizio derivante dal peggioramento dello stile di vita.
L'importo da liquidare è, pertanto, pari a euro 40.113,00 dal quale va detratta la somma di euro 36.064,00, già corrisposta all'attrice a marzo 2019, per un totale di euro 4.049,00.
Per l'integrale risarcimento del danno non patrimoniale, sulla somma di euro
4.049,00, sono dovuti gli interessi, intesi come lucro cessante.
Ora, posto che la liquidazione è stata effettuata in valori attuali, sulla somma dettagliata, devalutata alla data dell'evento lesivo e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, sono dovuti gli interessi al tasso vigente a partire dalla data dell'evento lesivo e fino alla pubblicazione della presente sentenza. Dalla data della decisione (che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta), sul totale della somma così liquidata competono gli interessi legali fino al soddisfo ex art. 1282 c.c.
10 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022 in virtù del valore della causa, delle questioni affrontate e dell'attività espletata.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nell'ambito della causa civile iscritta al n. 1397 del 2019 R.G., così dispone:
-accoglie la domanda formulata da e, per l'effetto, per le Parte_2
ragioni indicate in parte motiva, condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di euro 4.049,00, in valori attuali, oltre interessi calcolati nei termini indicati in motivazione;
-condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese processuali liquidate in euro 1.278,00 per compensi professionali ed euro 556,41 per esborsi oltre al rimborso spese generali, IVA
e CPA come per legge;
-pone definitivamente a carico delle parti convenute, in solido tra loro, le spese di CTU già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Vibo Valentia in data 11 ottobre 2025
Il giudice dott.ssa Claudia De Santi
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