Articolo 799 del Codice civile
Articolo 798Articolo 800
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19 aprile 1942
Art. 799.

(Conferma ed esecuzione volontaria di donazioni nulle).

La nullita' della donazione, da qualunque causa dipenda, non puo' essere fatta valere dagli eredi o aventi causa dal donante che, conoscendo la causa della nullita', hanno, dopo la morte di lui, confermato la donazione o vi hanno dato volontaria esecuzione.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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