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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 707/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PICUNO CARLO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1607/2023 depositato il 22/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Sicilia 1 - Sede Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Emanuele Morselli 2 90143 Palermo PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220065220709000 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA
ELETTRICA a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugna la cartella esattoriale in epigrafe emessa da ADM per mancato pagamento di sanzioni elevate dall'Ufficio delle dogane di Palermo per il complessivo importo di € 426,13 e relativo al presunto illecito prelevamento di energia elettrica. Successivamente il ricorrente veniva assolto in sede penale per non aver commesso il fatto: chiede, pertanto, l'annullamento dell'atto con vittoria di spese.
Si è costituita ADM depositando provvedimento di sgravio evidenziando l'improcedibilità del ricorso e chiedendo in subordine declaratoria di cessata materia del contendere.
Si è costituita ADER evidenziando difetto di legittimazione passiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo GU osserva che, alla luce dell'avvenuto sgravio integrale, sono cessati i motivi di ricorso:pertanto deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di I grado in composizione monocratica dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PICUNO CARLO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1607/2023 depositato il 22/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Sicilia 1 - Sede Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Emanuele Morselli 2 90143 Palermo PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220065220709000 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA
ELETTRICA a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugna la cartella esattoriale in epigrafe emessa da ADM per mancato pagamento di sanzioni elevate dall'Ufficio delle dogane di Palermo per il complessivo importo di € 426,13 e relativo al presunto illecito prelevamento di energia elettrica. Successivamente il ricorrente veniva assolto in sede penale per non aver commesso il fatto: chiede, pertanto, l'annullamento dell'atto con vittoria di spese.
Si è costituita ADM depositando provvedimento di sgravio evidenziando l'improcedibilità del ricorso e chiedendo in subordine declaratoria di cessata materia del contendere.
Si è costituita ADER evidenziando difetto di legittimazione passiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo GU osserva che, alla luce dell'avvenuto sgravio integrale, sono cessati i motivi di ricorso:pertanto deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di I grado in composizione monocratica dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. Spese compensate.