Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 08/05/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
(segue verbale di udienza dell'8.5.2025) n. R.G. 2511/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA Prima Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. ssa Manuela Gallo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2511/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Kristina Gentile Parte_1
APPELLANTE contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Liguori Controparte_1
APPELLATA Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace-Opposizione avverso verbale di infrazione del codice della strada;
Conclusioni: come da verbale d'udienza che precede;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 2.9.2024 la ha convenuto in giudizio Parte_1
per la riforma della sentenza n. 111/2024 resa dal Giudice di Pace di Controparte_1
in persona della dott.ssa Paola Lanzillotti, nella causa iscritta al numero Pt_1
5182/2023 RG, pubblicata in data 2.2.2024, non notificata, con la quale è stata accolta opposizione avverso verbale n. A17885/2023 di infrazione al CdS, introdotta con ricorso.
Esposti i motivi di gravame l'appellante ha chiesto “riformare integralmente la sentenza n. 111/2024 del 2.2.24, R.G. 5182/23, resa dal Giudice di Pace di in persona Pt_1
della dott.ssa Lanzillotti e per l'effetto in accoglimento dei motivi esposti con il presente gravame: - dichiarare la legittimità e correttezza del verbale n. A17885/2023; - condannare l'appellato alla refusione delle spese e competenze di primo grado oltre che a quelle di secondo grado in favore della nonché di lite da Parte_1
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introduzione dell'appello con atto di citazione, dovendo trovare applicazione gli artt.
429, comma 1, e 437 c.p.c. (che impongono, rispettivamente per il primo e secondo grado di giudizio ed in virtù delle disposizioni degli artt. 6 e 7 d.lvo n. 150/2011, la lettura del dispositivo in udienza) e la tardività dell'impugnazione avuto riguardo alla data di iscrizione a ruolo della causa, contestando quindi la fondatezza delle avverse censure. Ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, dichiarare inammissibile in quanto tardivo e comunque rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 111/2024 Parte_1
del Giudice di Pace di Cosenza, e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento opposto verbale di accertamento elevato dal Comando di Polizia Locale della Provincia A17885/2023, anche in ordine alla sanzione accessoria di Parte_1
decurtazione dei punti dalla patente di guida, per i motivi tutti esposti in narrativa”. Il
tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio da distrarre in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”
Disposto il mutamento del rito la causa è stata discussa all'udienza dell'8.5.2025 con lettura del dispositivo di seguito motivato.
******************** L'appello è tardivo e va pertanto dichiarato inammissibile, per le ragioni che seguono.
In base all'art. 327 c.p.c. l'appello deve essere proposto nei sei mesi dalla pubblicazione della sentenza indipendentemente dalla notificazione, essendo stata pubblicata la sentenza in data 2.2.2024 il termine per proporre l'impugnazione scadeva in data
2.9.2024.
Ai sensi dell'art. 7 del D.lvo 150/2011 le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada sono regolate dal rito del pagina 2 di 3 lavoro;
secondo la costante interpretazione giurisprudenziale della norma a tale rito è assoggettato anche il giudizio di appello (cfr. Cass. n. 5197/2023).
Il che implica la proposizione dell'impugnazione con ricorso e la sua definizione con lettura del dispositivo.
Ciò posto, in applicazione dell'attuale orientamento della Suprema Corte in materia, si osserva che nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione amministrativa ovvero a verbale di infrazione stradale, soggetto al rito del lavoro ai sensi degli artt. 6 e
7 d.lgs. n. 150 del 2011, quando l'appello è proposto con atto di citazione anziché con ricorso, come previsto dall'art. 433 c.p.c., deve aversi riguardo, ai fini del rispetto del termine per appellare, per il criterio della conversione dell'atto nullo per raggiungimento dello scopo, non al momento in cui l'atto è notificato, ma a quello in cui
è depositato, perfezionandosi solo con tale adempimento l'osservanza delle prescrizioni formali richieste dalla legge (cfr. da ultimo Cass. n. 21153/2021 e 19754/2024).
Ciò posto, l'atto di citazione è stato depositato in data 11.9.2024 e dunque oltre l'indicata scadenza del termine perentorio di cui all'art. 327 c.p.c..
Ne discendono la tardività e conseguente inammissibilità dell'appello ed il rilievo del passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Ogni altra questione resta assorbita. I mutamenti giurisprudenziali in materia e le questioni connesse al merito giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara l'appello inammissibile perché tardivo;
compensa integralmente le spese di questo grado di giudizio.
Cosenza, 8 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Manuela Gallo
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