Legge 24 aprile 1998, n. 128

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  • 1Norme transitorie
    https://www.brocardi.it/

  • 2Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 20 gennaio 2025, iscritta al n. 26 reg. ord. del 2025, il Consiglio di Stato, sezione sesta, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2012, n. 122, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione. 2.- Il rimettente è chiamato a giudicare sull'appello proposto dall'Azienda agricola Levante di …

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  • 3Sentenza n. 425 2000
    Avvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/

    Corte costituzionale, 17 ottobre 2000, n. 425 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Cesare MIRABELLI Presidente - Francesco GUIZZI Giudice - Fernando SANTOSUOSSO - Massimo VARI - Cesare RUPERTO - Riccardo CHIEPPA - Gustavo ZAGREBELSKY - Valerio ONIDA - Carlo MEZZANOTTE - Fernanda CONTRI - Guido NEPPI MODONA - Piero Alberto CAPOTOSTI - Annibale MARINI - Franco BILE - Giovanni Maria FLICK ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in …

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  • 4Anatocismo bancario e capitalizzazione: evoluzione storica-normativa e questioni giuridiche
    Veronica Schirripa · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

  • 5Mercato dell’oro, il quadro sugli obblighi antiriciclaggio e le recenti modifiche in via di approvazioneAccesso limitato
    https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 20 novembre 2024
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Giurisprudenza+500

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  • 1Corte d'Appello Palermo, sentenza 18/08/2025, n. 1224
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI PALERMO La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati: 1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente 2) Dott. Cristina Midulla Consigliere 3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est. ha pronunziato SENTENZA nella causa iscritta al n. 2363 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019 TRA Parte_1 (p. iva , in persona del legale rappresentante pro tempore dottor [...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Di Carlo per procura allegato Parte_2 all'atto di citazione in appello. Appellante (c.f. ), …
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    • art. 1283 c.c.·
    • nullità clausole anatocistiche·
    • ripetizione indebito·
    • delibera CICR 9/2000·
    • capitalizzazione interessi·
    • spese di lite·
    • commissione massimo scoperto·
    • giudicato interno·
    • appello incidentale·
    • art. 120 TUB

  • 2Trib. Arezzo, sentenza 23/12/2025, n. 832
    Provvedimento: N. R.G. 1769/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di ZZ SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1769/2023 promossa da: rappresentata e difesa dall'Avv. Emanele Belardi e dall'Avv. Parte_1 IO LO PARTE ATTRICE contro rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Cillerai Controparte_1 PARTE CONVENUTA CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 24.11.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE ha convenuto in giudizio rappresentando: di avere Parte_1 Controparte_2 intrattenuto con la convenuta sin dagli inizi degli anni …
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    • art. 1284 c.c.·
    • interessi ultralegali·
    • ripetizione di indebito·
    • affidamento·
    • anatocismo·
    • nullità clausole contrattuali·
    • onere della prova·
    • prescrizione decennale·
    • art. 117 TUB·
    • contratto di conto corrente

  • 3Corte d'Appello Palermo, sentenza 08/09/2025, n. 1276
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI PALERMO La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati: 1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente 2) Dott. Cristina Midulla Consigliere 3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est. ha pronunziato SENTENZA nella causa iscritta al n. 534 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2021 TRA (p. iva , in persona del procuratore speciale AR P.IVA_1 dottor , rappresentata e difesa dall'Avv. Calogero Valerio Scimemi giusta Parte_2 procura depositata unitamente all'atto di appello. Appellante (piva , in persona del …
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    • art. 1283 c.c.·
    • prescrizione diritto ripetizione·
    • capitalizzazione interessi·
    • usura·
    • interessi moratori·
    • tasso soglia usura·
    • nullità contratto·
    • anatocismo·
    • forma scritta ad substantiam·
    • art. 117 TUB

  • 4Trib. Castrovillari, sentenza 03/01/2025, n. 5
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1456 del R.G.A.C. 2018, promossa da: (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Parte_1 C.F._1 Filici; - attore - contro (p.i. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti; - società convenuta- Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte. FATTI DI CAUSA Con l'atto introduttivo del presente giudizio ha …
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    • art. 1283 c.c.·
    • art. 1815 c.c.·
    • interessi anatocistici·
    • ripetizione indebito·
    • Delibera CICR 9 febbraio 2000·
    • usura·
    • mutuo chirografario·
    • nullità clausole contrattuali·
    • mutuo ipotecario·
    • onere della prova

  • 5Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/06/2024, n. 2824
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati: Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente Dott. Michele Magliulo Consigliere Consigliere rel. ed est. Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4592/2013 R.G., vertente TRA ,in persona del legale rappresentante p.t., Parte 1 C.F: P.IVA 1 rappresentata e difesa dall'Avv. CORVINO ALDO, C.F.: ,in virtù di mandato in atti; C.F. 1 Appellante- Appellato incidentale E ,in persona del legale Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. MARINO …
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    • ripristino provvista·
    • interessi ultralegali·
    • nullità contratto per difetto di forma scritta·
    • trasparenza bancaria·
    • capitalizzazione interessi·
    • commissioni massimo scoperto·
    • apertura di credito·
    • onere della prova·
    • prescrizione decennale·
    • indebito oggettivo
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Versioni del testo

  • Titolo I : Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari
  • Art. 1. (Delega al Governo per l'attuazione
    di direttive comunitarie). 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A; la scadenza e' prorogata di sei mesi se, per effetto di direttive notificate nel corso dell'anno di delega, la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco e' modificata senza che siano introdotte nuove norme di principio.
    2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie e dei Ministri con competenza istituzionale nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva, se non proponenti.
    3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, entro il termine di cui al comma 1, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
    4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1 del presente articolo e ai sensi dell'articolo 17.
    5. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1, e con le modalita' di cui ai commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 , e successive modificazioni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza della procedura indicati nell' articolo 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 .
    6. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 , di recepimento della direttiva 92/57/CEE del Consiglio , nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza delle procedure indicate dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146 , e dalla legge 6 febbraio 1996, n. 52 .
    Nell'esercizio della delega il Governo dispone l'applicazione delle norme di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 494 del 1996 a laureati con adeguata competenza tecnica o documentabile esperienza curriculare e professionale nel settore della sicurezza. (2) ((3)) 7. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1 e con le modalita' di cui ai commi 2 e 3, le disposizioni integrative e correttive necessarie ad adeguare la disciplina recata dal decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470 , alle direttive del Consiglio 90/364/CEE , 90/365/CEE e 93/96/CEE , nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all' articolo 6, comma 1, lettere a) , b) , c) e d), della legge 19 febbraio 1992, n. 142 .
    8. Il Governo e' delegato ad emanare, secondo i criteri e i principi direttivi di cui all'articolo 2, entro il termine di cui al comma 1 e con le modalita' di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, le disposizioni integrative e correttive necessarie ad adeguare la disciplina recata dal decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303 , alla direttiva 86/653/CEE del Consiglio , relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti.
    9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalita' di cui ai commi 2 e 3, informandosi ai criteri e ai principi generali di cui all'articolo 2, e' data attuazione:
    a) alla direttiva 93/118/CE del Consiglio , che modifica la direttiva 85/73/CEE del Consiglio , relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile, informandosi anche ai criteri specifici previsti all' articolo 35 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 , e tenendo conto delle direttive del Consiglio 94/64/CE , 95/24/CE , 96/17/CE e 96/43/CE , di modifica della citata direttiva 85/73/CEE ;
    b) alla direttiva 93/119/CE del Consiglio , relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, informandosi anche ai criteri specifici previsti all' articolo 37 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 ;
    c) alla direttiva 95/29/CE del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e alla direttiva 97/2/CE del Consiglio sulle norme minime per la protezione dei vitelli, tenendo conto della decisione della Commissione 97/182/CE.
    ------------------ AGGIORNAMENTO (2) La L. 17 maggio 1999, n. 144 ha disposto (con l'art. 45, comma 24) che "Il termine per l'esercizio della delega ad emanare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, di cui all'articolo 1, comma 6 , della legge 24 aprile 1998, n. 128 , e' prorogato di novanta giorni." ------------------ AGGIORNAMENTO (3) La L. 17 maggio 1999, n. 144 , come modificata dalla L. 2 agosto 1999, n. 263 ha disposto (con l'art. 45, comma 24) che "Il termine per l'esercizio della delega ad emanare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, di cui all'articolo 1, comma 6 , della legge 24 aprile 1998, n. 128 , e' prorogato di sei mesi".
  • Art. 2. (Criteri e principi direttivi generali
    della delega legislativa). 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
    a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
    b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;
    c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno del tipo di quelli tutelati dagli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689 . In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire duecento milioni sara' prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entita' tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensivita' rispetto alle infrazioni medesime;
    d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardino l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si provvedera' a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183 , osservando altresi' il disposto dell' articolo 11- ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , introdotto dall' articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362 , e successive modificazioni;
    e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive gia' attuate con legge o decreto legislativo si provvedera', se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;
    f) abolizione dei diritti speciali o esclusivi, con regime autorizzatorio a favore di terzi, in tutti i casi in cui il loro mantenimento ostacoli la prestazione, in regime di concorrenza, di servizi che formano oggetto di disciplina delle direttive per la cui attuazione e' stata conferita la delega legislativa, o di servizi a questi connessi;
    g) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
    h) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l' articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86 , e l' articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .
    Note all' art. 2:
    - La legge 24 novembre 1981, n. 689 , reca modifiche al sistema penale. Gli articoli 34 e 35 cosi' recitano:
    "Art. 34 (Esclusione della depenalizzazione). - La disposizione del primo commo dell'art. 32 non si applica ai reati previsti:
    a) dal codice penale , salvo quanto disposto dall'art. 33 lettera a);
    b) dell' art. 19, secondo comma, della legge 22 maggio 1973, n. 194 , sulla interruzione volontaria della gravianza;
    c) da disposizioni di legge concernente le armi, le munizioni e gli esplosivi;
    d) dall' art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ;
    e) dalla 1egge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441 , sulla disciplina igienica degli alimenti salvo che per le contravvenzioni previste dagli articoli 8 e 14 della stessa legge 30 aprile 1962, n. 283 ;
    f) della legge 29 marzo 1951, n. 327 , sulla disciplina degli alimenti per la prima infanzia e dei prodotti dietetici;
    g) dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 , sulla tutela delle acque dall'inquinamento;
    h) dalla legge 13 luglio 1966, n. 615 , concernente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;
    i) dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860 , e dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 , relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare;
    l) dalla legge in materia urbanistica ed edilizia;
    m) dalle leggi relative ai rapporti di lavoro, anche per quanto riguarda l'assunzione dei lavoratori e le assicurazioni sociali, salvo quanto previsto dal successivo art. 35;
    n) dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed all'igiene del lavoro;
    o) dell' art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , e dell' art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1960, n. 570 , in materia elettorale".
    "Art. 35 (Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie). - Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni previste delle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, punite con la sola ammenda.
    Per le violazioni consistenti nell'ommissione totale o parziale del versamento di contributi e premi l'ordinanza- ingiunzione e' emessa ai sensi dell'art. 18, degli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie che con lo stesso provvedimento ingiungono ai debitori anche il pagamento dei contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalla leggi vigenti a titolo di sanzione civile.
    Per le altre violazioni, quando viene accertato che da esse deriva l'omesso o parziale versamento di contributi e premi, la relativa sanzione amministrativa e' applicata con la medesima ordinanza e dagli stessi enti ed istituti di cui al comma precedente.
    Avverso l'ordinanza-ingiunzione puo' essere proposta nel termine previsto dell'art. 22 opposizione davanti al pre- tore in funzione di giudice del lavoro. Si applicano i commi terzo e settimo dell'art. 22 ed il quarto comma dell'art. 23 ed il giudizio di opposizone e' regolato ai sensi degli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile .
    Si osservano in ogni caso gli articoli, 13, 14, 20, 24, 25, 26, 28, 29 e 38 in quanto applicabili. L'esecuzione forzata, quando non e' diversamente stabilito e' regolata dalle disposizioni del codice di procedura civile .
    L'Ordinanza-ingiunzione emanata ai sensi del secondo comma costituisce titolo per iscrivere ipoteca legale sui beni del debitore nei casi in cui essa e' consentita quando la opposizione non e' stata proposta ovvero e' stata dichiarata inammissibile o rigettata. In pendenza del giudizio di opposizione la iscrizione dell'ipoteca e' autorizzata dal pretore se vi e' pericolo nel ritardo.
    Per le violazioni previste dal prima comma che non consistono nell'omesso o parziale versamento di contributi e premi e che non sono allo stesso connesse a norma del terzo comma si osservano le disposizioni delle sezioni I e II di questo capo in quanto applicabili.
    La disposizione del primo comma non si applica alle violazioni previste dagli articoli 53, 54, 139, 157, 175 e 246 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 .
    Per la riscossione delle somme dovute ai sensi del presente articolo, nonche' per la riscossione dei contributi e dei premi non versati e delle relative somme aggiuntive di cui alle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, gli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, osservate in ogni caso le forme previste dal primo comma dell'art. 18, possono avvalersi, ove opportuno, del procedimento ingiuntivo di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile ".
    - La legge 16 aprile 1987, n. 183 , disciplina il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari.
    Gli articoli 5 e 21 recitano:
    "Art. 5 (Fondo di rotazione). - E' istituito nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell' art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 .
    2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie", nel quale sono versate:
    a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863 , che viene soppresso a decorrere della data di inizio della operativita' del fondo di cui al comma 1;
    b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita' europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
    c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare;
    d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7.
    3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321 , ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748 ".
    "Art. 21 (Misure di intervento finanziario). - 1. Quando i decreti delegati di cui alla presente legge prevedono misure di intervento finanziario non contemplate da leggi vigenti e non rientranti nell'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali competenti, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5".
    - La legge 5 agosto 1978, n. 468 , concerne la riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio. L'art. 11-ter, comma 2, recita:
    "2. I disegni di legge e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, sulla quantificazione degli oneri recati da ciscuna disposizione e delle relative coperture, con la specializzazione, per la spesa corrente e per le minori entrate degli oneri annuali fino alla completa attuzione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, 1e loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari".
    - La legge 9 marzo 1989, n. 86 , concerne la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e le procedure di esecuzione degli obblighi comunitari. L'articolo 9 della suddetta legge cosi' recita:
    "Art. 9 (Competenze delle regioni e delle province autonome). - 1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza esclusiva, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie.
    2. Le regioni, anche a statuto ordinario, e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza concorrente, possono dare attuazione alle direttive dopo l'entrata in vigore della prima legge comunitaria successiva alla notifica della direttiva.
    3. La legge comunitaria o altra legge dello Stato che dia attuazione a direttive in materia di competenza regionale indica quali disposizioni di principio non sono derogabili dalla legge regionale sopravvenuta e prevalgono sulle contrarie disposizioni eventualmente gia' emanate dagli organi regionali. Nelle materie di competenza esclusiva, le regioni a statuto speciale e le province autonome si adeguano alla legge dello Stato nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti.
    4. In mancanza degli atti normativi della regione, previsti nei commi primo, secondo e terzo, si applicano tutte le disposizioni dettate per l'adempimento degli obblighi comunitari dalla legge dello Stato ovvero dal regolamento di cui all'art. 4.
    5. La funzione di indirizzo e coordinamento delle attivita' amministrative delle regioni, nelle materie cui hanno riguardo le direttive, attiene ad esigenze di carattere unitario, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione economica ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali.
    6. Fuori dei casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge nei modi indicati dal comma terzo o, sulla base della legge comunitaria, con il regolamento preveduto dall'articolo 4, la funzione di indirizzo e coordinamento di cui al comma quinto e' esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con i Ministri competenti".
    - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , reca: "Attuazione della delega di cui all' art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 ". L'articolo 6, primo comma, cosi' recita:
    "Sono trasferite alle regioni in ciascuna delle materie definite dal presente decreto anche le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti della Comunita' economica europea nonche' all'attuazione delle sue direttive fatte proprie dallo Stato con legge che indica espressamente le norme di principio".
    - Il D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , reca: "Approvazione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana".